IL CONTRATTO DI
INSERIMENTO
Artt. 54 – 59 bis d.lgs. 276/03
art. 54, c. 1 del d.lgs. 276/03
Il contratto di inserimento è
diretto a realizzare, mediante un
progetto di adattamento delle
competenze professionali dei
lavoratori di un determinato
contesto lavorativo, l’inserimento
ovvero, il reinserimento nel mercato
del lavoro”.
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• Si tratta di un nuovo tipo
contrattuale introdotto dal d.lgs.
276/03, sia per razionalizzare la
funzione dei diversi contratti a
contenuto formativo, regolati da una
molteplicità di fonti …
3
…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L. 25/55
L. 285/77
L. 140/81
L. 79/83
L. 863/84
L. 479/87
L. 407/90
L.451/94
L. 169/91
L. 608/96
L. 196/97
4
…
• … sia per rispettare le regole
provenienti dall’Unione europea in
materia d aiuti di Stato...
5
Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato
comune solo quando rispettano una delle seguenti
condizioni:
• 1) sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro
nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori
inoccupati o disoccupati, così come definiti dal
regolamento in materia di aiuti all’occupazione;
• 2) riguardano l’assunzione di lavoratori che
incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel
mercato del lavoro, indipendentemente dal fatto di
apportare un aumento effettivo dell’occupazione.
(v. Regolamento del 12.12.2002 n. 2204/2002);
• 3) danno luogo alla creazione netta di posti di
lavoro, come definita negli orientamenti del 1995.
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Contratti con finalità formative
• Contratti di
apprendistato
• Contratto di
inserimento
• Contratti di
formazione e lavoro
7
La coesistenza dei contratti di
formazione e lavoro con i contratti di
inserimento
• A) i contratti di formazione e lavoro
continuano a potere essere utilizzati nelle
pubbliche amministrazioni (art. 86, c. 9, d.lgs
278/03)
• B) la disciplina transitoria consente la
coesistenza tra i due tipi contrattuali nel
lavoro privato
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Accordo interconfederale del 13
novembre 2003
• I cfl stipulati, anche successivamente al 23
ottobre 2003, in base a progetti approvati
entro tale data, esplicano integralmente i
loro effetti fino alla scadenza di ciascuno
di essi.
• I progetti per cfl il cui deposito risulti
avvenuto entro il 23 ottobre 2003 possono
proseguire il loro iter di valutazione e se
approvati saranno attivati esplicando
integralmente i loro effetti sino alla
scadenza prevista per ciascuno di essi.
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Il d.lgs. 251/2004 integra la disciplina transitoria dei
contratti di formazione e lavoro aggiungendo l’art. 59
bis al d.lgs. 276/03
• Ai cfl stipulati dal 24 ottobre 2003 e
fino al 31 ottobre 2004, sulla base di
progetti approvati entro il 23 ottobre
2003, si applica la disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, ad
eccezione dei benefici economici
previsti in materia di cfl, per i quali si
applica la disciplina seguente:
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• Per potere accedere ai benefici
economici prevista dalla disciplina
vigente prima della data del 24
ottobre 2003 in materia di cfl,i
datori di lavoro, che abbiano stipulato
cfl tra il 24 ottobre 2003 e fino al 31
ottobre 2004, devono presentare
domanda all’Inps
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• L’Inps ammette, entro il 30 novembre
2004, nel limite massimo di 16.000
lavoratori, l’accesso ai benefici economici
secondo il criterio della priorità della data
di stipula del cfl.
• L’accesso ai benefici è comunque concesso
in via prioritaria ai cfl stipulati nell’ambito
dei contratti d’area o patti territoriali.
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La disciplina dei contratti
d’inserimento
Disciplina applicabile
• Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori di lavoro e
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale e dei
contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rsa di cui all’art. 19 l. 300/70 e successive
modificazioni, ovvero dalle rsu, ai contratti
di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs.
368/01.
(Art. 58, d.lgs 276/03)
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SOGGETTI (art. 54, c. 1)
•
•
•
•
Enti pubblici economici
Imprese e loro consorzi
Gruppi di imprese
Associazioni professionali,
socio-culturali, sportive
• Fondazioni
• Enti di ricerca
• Organizzazioni e
associazioni di categoria
• Soggetti di età compresa
tra i 18 e i 29 anni
• Disoccupati di lunga durata
da 29 fino a 32 anni
• Lavoratori con più di 50
anni e privi di un posto di
lavoro
• Lavoratori che desiderino
riprendere un’attività
lavorativa e che non
abbiano lavorato per
almeno 2 anni
• Persone affette da grave
handicap mentale fisico o
psichico
• Donne residenti in aree
geografiche con alto tasso
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di disoccupazione femminile
Forma
• Il contratto è stipulato in forma
scritta e in esso deve essere indicato
specificamente il progetto individuale
di inserimento (art. 56. c. 1)
• In mancanza di forma scritta il
contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo
indeterminato (art. 56. c.2)
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Durata
• La durata del contratto di
inserimento non può essere inferiore
a 9 mesi, né superiore a 18, termine
massimo da rispettare anche in caso
di eventuali proroghe
(art. 57, c. 1 e 3)
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INCENTIVI
• Incentivi economici
• Esclusione dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di
particolari normative e istituti
• Sottoinquadramento
18
…
• La categoria di inquadramento del
lavoratore può essere inferiore sino a due
livelli rispetto alla categoria spettante ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedano qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
(Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03)
19
Integrazione della disciplina
• Applicazione dei limiti previsti per la stipulazione
dei contratti a termine (art. 3, d.lgs 368/01).
• Applicazione del principio di non discriminazione e
della relativa sanzione in caso di inosservanza degli
obblighi da essa derivati (art. 6, d.lgs 368/01).
• Diritti di informazione (art. 9, c. 1, d.lgs 368/01).
• Diritti di precedenza (art. 10, c. 9, d.lgs 368/01).
• Possibilità di apporvi un periodo di prova (art. 54, c.
3, d.lgs. 276/03).
• Possibilità di risoluzione anticipata in caso di giusta
causa.
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Condizione per l’assunzione con
contratto d’inserimento è la definizione
di un progetto individuale di
inserimento
Finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al
contesto lavorativo
Progetto individuale
d’inserimento
• I contratti collettivi … determinano le
modalità di definizione dei piani individuali
d’inserimento … nonché le modalità di
definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento diretti ad agevolare
l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al contesto
lavorativo.
(art. 55)
22
Accordo interconfederale
11 febbraio 2004
• Formazione teorica non inferiore a 16 ore,
ripartite fra l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfortunistica e disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale… accompagnata da CONGRUE
fasi di addestramento specifico, impartite
anche con modalità di e-learning, in
funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore.
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Sanzioni
• Quali sono le
conseguenze nel caso
in cui un lavoratore
assunto con un
contratto di
inserimento non riceve
una formazione che gli
consenta di inserirsi in
un dato contesto
professionale?
• In caso di gravi
inadempienze nella
realizzazione del
progetto individuale di
inserimento il datore
di lavoro è tenuto a
versare la quota dei
contributi agevolati
maggiorati del
100%(art. 55, c. 5).
24
Profili di incostituzionalità
• La categoria di
inquadramento del
lavoratore può essere
inferiore sino a due livelli
rispetto alla categoria
spettante ai lavoratori
addetti a mansioni o
funzioni che richiedano
qualificazioni
corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è
preordinato il progetto
d’inserimento oggetto del
contratto”.
• Riemerge il problema
della compatibilità con
gli artt. 3 e 36 della
Costituzione sul piano
della differenza dei
trattamenti
retributivi.
25
Elementi che “potrebbero”
giustificare il sottoinquadramento
• effettivo, oggettivamente riscontrabile,
minore rendimento del lavoratore,
desumibile dalla necessità di affiancargli un
progetto di inserimento individuale;
• diverso valore, anche retributivo, che per
un lavoratore appartenente alle cd.
categorie svantaggiate può avere
un’esperienza lavorativa in determinati
contesti socio-economici e in certe stagioni
produttive.
26
…
• La categoria di inquadramento del
lavoratore può essere inferiore
sino a due livelli
(Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03)
27
Stabilità dell’inserimento
(art. 54, c. 3)
Regole
• Per potere assumere
con contratti di
inserimento i datori di
lavoro devono avere
mantenuto in servizio
almeno il 60% dei
lavoratori il cui
contratto sia venuto a
scadere nei 18 mesi
precedenti.
Eccezioni
• I lavoratori che si
siano dimessi
• I lavoratori licenziati
per giusta causa
• I lavoratori che al
termine del rapporto
abbiano rifiutato di
rimanere in servizio
con un rapporto a
tempo di lavoro a
tempo indeterminato
28
…
• I rapporti di lavoro
risolti al termine o
nel corso del
periodo di prova.
• I contratti non
trasformati in
rapporti di lavoro a
tempo
indeterminato nella
misura pari a 4.
29
…per saperne di più…
•
•
•
•
•
Loffredo, I contratti a finalità formativa: tra un passato incerto ed
un futuro difficile, in De Luca Tamajo, Rusciano, Zoppoli L. ( a cura
di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale
scientifica, 2003.
Menghini, I contratti a contenuto formativo, in Carinci MT. (a cura
di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro,
Ipsoa, 2003 , p. 105 ss.
Spolverato, Il contratto di inserimento, in Brollo, Mattarolo,
Menghini ( a cura di), Contratti di lavoro flessibili e contratti
formativi, Ipsoa, 2004, p. 226 – 244.
Zoppoli, Saracini, I contratti a contenuto formativo tra inserimento
e reinserimento professionale, in Rescigno (diretto da ) Trattato di
Diritto privato, Utet, 2004
Zoppoli L., La riforma dei contratti con finalità formative: troppa
burrasca per giungere in porto?, in De Luca Tamajo, Rusciano,
Zoppoli L. ( a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di
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