IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Artt. 54 – 59 bis d.lgs. 276/03 art. 54, c. 1 del d.lgs. 276/03 Il contratto di inserimento è diretto a realizzare, mediante un progetto di adattamento delle competenze professionali dei lavoratori di un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero, il reinserimento nel mercato del lavoro”. 2 • Si tratta di un nuovo tipo contrattuale introdotto dal d.lgs. 276/03, sia per razionalizzare la funzione dei diversi contratti a contenuto formativo, regolati da una molteplicità di fonti … 3 … • • • • • • • • • • • L. 25/55 L. 285/77 L. 140/81 L. 79/83 L. 863/84 L. 479/87 L. 407/90 L.451/94 L. 169/91 L. 608/96 L. 196/97 4 … • … sia per rispettare le regole provenienti dall’Unione europea in materia d aiuti di Stato... 5 Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune solo quando rispettano una delle seguenti condizioni: • 1) sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori inoccupati o disoccupati, così come definiti dal regolamento in materia di aiuti all’occupazione; • 2) riguardano l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, indipendentemente dal fatto di apportare un aumento effettivo dell’occupazione. (v. Regolamento del 12.12.2002 n. 2204/2002); • 3) danno luogo alla creazione netta di posti di lavoro, come definita negli orientamenti del 1995. 6 Contratti con finalità formative • Contratti di apprendistato • Contratto di inserimento • Contratti di formazione e lavoro 7 La coesistenza dei contratti di formazione e lavoro con i contratti di inserimento • A) i contratti di formazione e lavoro continuano a potere essere utilizzati nelle pubbliche amministrazioni (art. 86, c. 9, d.lgs 278/03) • B) la disciplina transitoria consente la coesistenza tra i due tipi contrattuali nel lavoro privato 8 Accordo interconfederale del 13 novembre 2003 • I cfl stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza di ciascuno di essi. • I progetti per cfl il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 possono proseguire il loro iter di valutazione e se approvati saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti sino alla scadenza prevista per ciascuno di essi. 9 Il d.lgs. 251/2004 integra la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro aggiungendo l’art. 59 bis al d.lgs. 276/03 • Ai cfl stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti approvati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di cfl, per i quali si applica la disciplina seguente: 10 • Per potere accedere ai benefici economici prevista dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di cfl,i datori di lavoro, che abbiano stipulato cfl tra il 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, devono presentare domanda all’Inps 11 • L’Inps ammette, entro il 30 novembre 2004, nel limite massimo di 16.000 lavoratori, l’accesso ai benefici economici secondo il criterio della priorità della data di stipula del cfl. • L’accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai cfl stipulati nell’ambito dei contratti d’area o patti territoriali. 12 La disciplina dei contratti d’inserimento Disciplina applicabile • Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rsa di cui all’art. 19 l. 300/70 e successive modificazioni, ovvero dalle rsu, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 368/01. (Art. 58, d.lgs 276/03) 14 SOGGETTI (art. 54, c. 1) • • • • Enti pubblici economici Imprese e loro consorzi Gruppi di imprese Associazioni professionali, socio-culturali, sportive • Fondazioni • Enti di ricerca • Organizzazioni e associazioni di categoria • Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni • Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni • Lavoratori con più di 50 anni e privi di un posto di lavoro • Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni • Persone affette da grave handicap mentale fisico o psichico • Donne residenti in aree geografiche con alto tasso 15 di disoccupazione femminile Forma • Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere indicato specificamente il progetto individuale di inserimento (art. 56. c. 1) • In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (art. 56. c.2) 16 Durata • La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi, né superiore a 18, termine massimo da rispettare anche in caso di eventuali proroghe (art. 57, c. 1 e 3) 17 INCENTIVI • Incentivi economici • Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti • Sottoinquadramento 18 … • La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. (Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03) 19 Integrazione della disciplina • Applicazione dei limiti previsti per la stipulazione dei contratti a termine (art. 3, d.lgs 368/01). • Applicazione del principio di non discriminazione e della relativa sanzione in caso di inosservanza degli obblighi da essa derivati (art. 6, d.lgs 368/01). • Diritti di informazione (art. 9, c. 1, d.lgs 368/01). • Diritti di precedenza (art. 10, c. 9, d.lgs 368/01). • Possibilità di apporvi un periodo di prova (art. 54, c. 3, d.lgs. 276/03). • Possibilità di risoluzione anticipata in caso di giusta causa. 20 Condizione per l’assunzione con contratto d’inserimento è la definizione di un progetto individuale di inserimento Finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo Progetto individuale d’inserimento • I contratti collettivi … determinano le modalità di definizione dei piani individuali d’inserimento … nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. (art. 55) 22 Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 • Formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale… accompagnata da CONGRUE fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. 23 Sanzioni • Quali sono le conseguenze nel caso in cui un lavoratore assunto con un contratto di inserimento non riceve una formazione che gli consenta di inserirsi in un dato contesto professionale? • In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%(art. 55, c. 5). 24 Profili di incostituzionalità • La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto d’inserimento oggetto del contratto”. • Riemerge il problema della compatibilità con gli artt. 3 e 36 della Costituzione sul piano della differenza dei trattamenti retributivi. 25 Elementi che “potrebbero” giustificare il sottoinquadramento • effettivo, oggettivamente riscontrabile, minore rendimento del lavoratore, desumibile dalla necessità di affiancargli un progetto di inserimento individuale; • diverso valore, anche retributivo, che per un lavoratore appartenente alle cd. categorie svantaggiate può avere un’esperienza lavorativa in determinati contesti socio-economici e in certe stagioni produttive. 26 … • La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli (Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03) 27 Stabilità dell’inserimento (art. 54, c. 3) Regole • Per potere assumere con contratti di inserimento i datori di lavoro devono avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Eccezioni • I lavoratori che si siano dimessi • I lavoratori licenziati per giusta causa • I lavoratori che al termine del rapporto abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un rapporto a tempo di lavoro a tempo indeterminato 28 … • I rapporti di lavoro risolti al termine o nel corso del periodo di prova. • I contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a 4. 29 …per saperne di più… • • • • • Loffredo, I contratti a finalità formativa: tra un passato incerto ed un futuro difficile, in De Luca Tamajo, Rusciano, Zoppoli L. ( a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2003. Menghini, I contratti a contenuto formativo, in Carinci MT. (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, 2003 , p. 105 ss. Spolverato, Il contratto di inserimento, in Brollo, Mattarolo, Menghini ( a cura di), Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi, Ipsoa, 2004, p. 226 – 244. Zoppoli, Saracini, I contratti a contenuto formativo tra inserimento e reinserimento professionale, in Rescigno (diretto da ) Trattato di Diritto privato, Utet, 2004 Zoppoli L., La riforma dei contratti con finalità formative: troppa burrasca per giungere in porto?, in De Luca Tamajo, Rusciano, Zoppoli L. ( a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2003. 30