Progetto “Sistemi di Gestione Ambientale per la competitività delle Piccole e Medie Imprese del Distretto calzaturiero della provincia di Fermo” La gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche realizzato da Camera di Commercio di Fermo in collaborazione con Ecocerved-Agenzia per l’ambiente delle Camere di Commercio Fermo 29 settembre 2011 Quadro Normativo Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti" Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Il Decreto Lgs. 151/05 per quanto riguarda la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ha assegnato ruoli, oneri e competenze a tutti gli attori interessati in particolare: • è attribuito ai Produttori e/importatori di AEE l'onere finanziario di gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato; • • • spetta alla Distribuzione il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori al momento del nuovo acquisto di un'analoga AEE; a carico degli Enti Pubblici mettere a disposizione dell'utenza domestica e della Distribuzione Centri di Raccolta idonei per il conferimento dei RAEE; è in capo ai Consumatori l'obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all'atto di un nuovo acquisto Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Definizioni AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del D.Lgsl.151/ 2005 progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua RAEE- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Apparecchiature che sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 183 del dlgs. 152/2006 e s.m. , inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e di materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. Esclusi dalla direttiva RAEE e quindi da tutti gli obblighi • installazioni fisse, ovvero la combinazione di più apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, come unità interne/esterne, assemblate o montate da un installatore/assemblatore per svolgere un compito specifico ma non intese per essere immesse sul mercato come singola unità funzionale o commerciale. Sono quindi da escludere, a titolo puramente esemplificativo: – Inverter, PLC, interruttori di sicurezza, pannelli di controllo – Cabine climatizzate, celle climatizzate, stanze climatizzate – Saldatrici industriali, fresatrici industriali – Espositori (banconi) refrigeranti collegati a gruppo refrigerante remoto – Impianti per il controllo dei carichi elettrici, quadri elettrici, gruppi di continuità UPS – Sistemi automatici di apertura, sicurezza, controllo e conteggio delle porte – Trasformatori, caricabatteria e alimentatori se venduti indipendentemente dall’apparecchiatura – Pannelli di controllo per robot industriali o altri macchinari industriali – Contatori elettrici industriali, residenziali per voltaggi superiori a 1000 V c.c. o 1500 V c.a. – Autoradio Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Definizioni RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Si suddividono in due gruppi: RAEE domestici RAEE professionali RAEE domestici RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. RAEE professionali RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici. Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Definizioni RAEE storici RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 RAEE nuovi RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 APPARECCHI LUMINOSI Gli apparecchi luminosi giunti a fine vita vengono sempre inquadrati come RAEE domestici indipendentemente dalla loro provenienza. Sono oggetto della normativa RAEE le seguenti tipologie di prodotti: · i tubi fluorescenti lineari e non; · le lampade fluorescenti compatte non integrate; · le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia; · le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Definizioni RAGRUPPAMENTI Elettroniche – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed I raggruppamenti devono essere effettuati dai centri di raccolta e dai distributori e sono: R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor R4 – strumenti informatici, apparecchi di illuminazione (privati dalle sorgenti di luminose) PED e altro R5 – sorgenti luminose RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor R4 – PED CE ICT PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro R5 – sorgenti luminose CLASSIFICAZIONE All. 6 Dlgs 152/2006 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche • 16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti Pcb • 16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti Pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 • 16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC • 16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere • 16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 • 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 • 16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso • 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 1516 02 CLASSIFICAZIONE All. 6 Dlgs 152/2006 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc." Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Definizioni Produttore Chiunque a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata : • fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio; • rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del reale produttore; • importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione; • chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazioni: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori (ARTT. 4/14/13) Distributore Soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore e ritira gratuitamente l’apparecchiatura che viene sostituita. Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ONERI DEI PRODUTTORI Il finanziamento delle operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE dai centri di raccolta comunali Il finanziamento delle operazioni di trattamento e di recupero Tali oneri sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Tale quota è calcolata sul quantitativo di AEE immesse sul mercato. I produttori adempiono al disposto normativo aderendo a Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto. Tutti i Sistemi Collettivi sono riuniti in un organo, il Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che ha il compito di coordinare l’operatività di tutto il sistema. Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ADEMPIMENTI DEI COMUNI Assicurare al sistema di raccolta differenziata dei RAEE funzionalità accessibilità adeguatezza I Comuni sono i soggetti obbligati all’organizzazione e all’allestimento dei centri di raccolta dei RAEE e sono responsabili dell’ottimizzazione del loro funzionamento. I Comuni si configurano come i soggetti deputati a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento dell’obbiettivo di raccolta separata dei RAEE pari a 4 Kg in media per abitante all’anno, come previsto alla Direttiva 2002/96/CE e dal D.Lgs. 151/2005 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA (dm 8.4.2008) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) FLUSSI RACCOLTA DOMESTICI Detentori finali (cittadini imprese) 1:1 Distributori SISTEMI DI RACCOLTA DEI PRODUTTORI (FACOLTATIVI) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (OBBLIGATORI) IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO ott-07 Ecocerved FLUSSI RACCOLTA PROFESSIONALI IMPRESE SISTEMI DI RACCOLTA DEI PRODUTTORI (INDIVIDUALI O COLLETTIVI) CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (CONVENZIONATI) IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO ott-07 Ecocerved Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.12 Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 2. Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 4. Il produttore adempie all'obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto. Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque: - fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; - rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; - importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; - chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.impresa.gov L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma digitale. Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE All’atto dell’iscrizione al Registro il produttore deve indicare: a) b) c) l’appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all’art. 3, comma 1, lettera m; lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di (AEE); per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all’allegato 1A, ulteriormente suddivisa nell’allegato 1B, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione. Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.13 COMUNICAZIONE “I produttori comunicano al Registro Nazionale di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente decreto.” Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro Produttori AEE indica le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all’allegato 1A, come ulteriormente suddivise nell’allegato 1B del medesimo decreto legislativo, gestite; c) le tipologie di RAEE gestite, sécondo la seguente classificazione: 1. RAEE domestici storici 2. RAEE professionali storici 3. RAEE domestici nuovi 4. RAEE professionali nuovi 5. RAEE illuminazione Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE d) e) f) g) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) e comma 3, specificando se l’organizzazione è su base individuale o collettiva; l’eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell’Unione Europea; le informazioni relative all’entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12; per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 n.185 Il Decreto attuativo del Decreto Legislativo 151/2005 istituisce il Centro di Coordinamento RAEE, definisce importanti organismi: REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI di AEE, che ha il compito di calcolare le quote di mercato di ciascun Produttore / Sistema Collettivo, per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici; tutti i Produttori sono obbligati ad iscriversi al Registro e ad inviare periodicamente i dati relativi alle quantità di AEE immesse sul mercato; CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE è l’organismo finanziato e gestito dai Produttori che deve coordinare e regolare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi. COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE, che svolge attività di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo, l’organismo di vertice dell’intero sistema RAEE previsto dal D. Lgs. 151/2005. . Centro di Coordinamento RAEE Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE, con il compito di garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi Organi fondamentali sono l’Assemblea dei Consorziati e il Comitato Esecutivo. Oltre a Statuto, Regolamento e Codice Etico, e di un "Regolamento in materia di sanzioni“. Il Regolamento si pone l’obiettivo di: • assicurare maggiori trasparenza e controllo del Sistema RAEE; • garantire elevati livelli di servizio nel ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta; • assicurare un corretto comportamento dei Sistemi Collettivi, attraverso un meccanismo che prevede anche verifiche dell'operato e sanzioni in caso di comportamenti non conformi alle regole. Sistemi Collettivi La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, ma la forma collettiva è libera (così come previsto dalla direttiva europea) i produttori possono scegliere il sistema collettivo più efficiente I diversi sistemi collettivi, operanti in libera concorrenza sotto la supervisione del Centro di Coordinamento tenderanno al contenimento dei costi e al continuo miglioramento dei livelli di servizio Il modello multi-consortile è già operativo nei principali Paesi europei (Spagna, Francia, Germania ecc.) e i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno maturato esperienze consolidate Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 Istituisce: una gestione semplificata in attuazione al decreto legislativo 151/2005. Prevede: adempimenti specifici e limitati ai RAEE, escludendoli dalle disposizioni relative ai rifiuti ed inerenti le attività di raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuata dai rivenditori, e dagli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica. Dal 18 giugno 2010 gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico (dalla tv al phon, dal frigo al forno, dal telefonino al computer) potranno SEMPRE consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate ai rivenditori nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. In pratica sarà possibile uno scambio “uno contro uno” con i negozianti, che si assumeranno l’onere del corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici senza costi aggiuntivi per i cittadini. . Sistema RAEE Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 Definizioni CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione. CENTRO AUTORIZZATO SPECIFICATO DAL PRODUTTORE Un impianto autorizzato alle operazioni di stoccaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche autorizzato in base alla normativa vigente. LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO RAEE da nuclei domestici Il locale o i locali ove il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE prima di consegnarli al centro di raccolta comunale. Nel caso degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica che non sono anche distributori, quindi che non hanno la licenza di commercio di AEE, il luogo di raggruppamento deve coincidere con i locali del proprio esercizio. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Comuni assolvono all’obbligo di assicurare l’ottimale funzionamento d ei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE istituendo e gestendo centri di raccolta comunali adeguati per numero e ubicazione sul territorio. I centri di raccolta devono: assicurare il conferimento gratuito dei RAEE prodotti nel loro territorio da parte dei detentori finali e dei distributori devono rispondere a precisi requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. il soggetto che gestisce (comune o concessionario) il centro di raccolta, deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani“. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE I detentori (cittadini, concessionari, distributori, installatori, gestori centri di assistenza tecnica) conferiscono i RAEE ai centri di raccolta comunali. I centri di raccolta comunali separano le diverse tipologie di RAEE rispettando i raggruppamenti per categoria previsti dal D.M.185/2007, ovvero: • • • • • R1 - freddo e clima; R2 - grandi bianchi; R3 - tv e monitor; R4 - PED, CE, ICT, apparecchiature di illuminazione e altro; R5 - sorgenti luminose. Il sistema collettivo incaricato ritira i RAEE tramite trasportatore autorizzato e li trasporta presso un impianto autorizzato al trattamento e recupero. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI AEE DOMESTICHE 1. A partire dal 19 maggio 2010 hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. In allegato è presente un esempio di cartello da esporre nel centro vendita (vedi allegato 5). 2. A partire (Entro) 18 giugno 2010) iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (vedi all. 6). 3. Dal 18 giugno 2010 ritirare gratuitamente una apparecchiatura usata o non più funzionante a fronte della vendita di una apparecchiatura nuova, in ragione di uno contro uno, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI AEE DOMESTICHE 4. Trasportare i RAEE ritirati, presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa, presso la propria sede o un magazzino per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio; 5. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Il distributore dovrà custodire la copia del documento di trasporto insieme allo schedario per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 6. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI 7. Nel caso il trasporto sia riferito alla movimentazione dei RAEE dal locale del punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, anziché compilare il documento di trasporto è sufficiente accompagnare il trasporto con una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie sono conservate presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta comunale. 8. I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti anche attività di vendita potranno optare di delegare un trasportatore (ditta terza) ad agire in suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà comunque iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione RAEE. In questo caso il documento di trasporto sarà compilato e firmato dal trasportatore. Il trasportatore, una volta consegnato il RAEE al centro di raccolta comunale, provvederà a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta comunale destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita non rientrano nella definizione di “distributore” e quindi non sono obbligati al ritiro gratuito della AEE se eseguono interventi di riparazione presso il cliente. Il regolamento sulla gestione dei RAEE istituito dal Decreto 65/2010 consente a questi soggetti di offrire il servizio di trasporto del RAEE dal domicilio del cliente al centro di raccolta comunale, ma non sono obbligati ad effettuarlo gratuitamente. Per tali aziende i RAEE derivano principalmente dalla loro attività nel caso in cui l’apparecchiatura ritirata per la riparazione presenti un guasto che non possa essere riparato o non convenga economicamente ripararlo. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) Questi gli adempimenti per tali soggetti: 1. Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (vedi allegato 6). 2. Trasportare i RAEE derivanti dalla propria attività di riparazione presso il centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa presso la propria sede (dove vengono eseguite le riparazioni) per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio. Non è consentito il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede; Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE DOMESTICI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) 3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato degli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica. 5. Attestare con un documento di autocertificazione (vedi allegato 3), al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la provenienza domestica dei RAEE. La dichiarazione da rendere è diversa a seconda se i RAEE provengono dal domicilio del cliente o dal proprio esercizio. Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE PROFESSIONALI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA AEE PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE Sono RAEE professionali i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche non assimilabili a quelli da nuclei domestici. L’obbligo di organizzare e gestire la raccolta dei RAEE professionali spetta ai produttori delle AEE che lo possono fare direttamente o tramite i Consorzi. L’obbligo di ritiro uno a uno dei RAEE professionali è a carico dei distributori e gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati all’attività’ di vendita AEE, esclusivamente qualora formalmente incaricati a farlo dai produttori delle AEE. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE PROFESSIONALI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI, INSTALLATORI, GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA AEE PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE Questi gli adempimenti per tali soggetti: 1. A partire dal 18 giugno 2010 iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali (vedi allegato 6). 2. Trasportare i RAEE ritirati presso il centro autorizzato specificato dal produttore o, in alternativa presso la propria sede o un magazzino per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro autorizzato specificato dal produttore; 3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo dell’azienda che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. 4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari , compilato, datato e firmato dal distributore. La copia del documento di trasporto va custodita assieme allo schedario. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE PROFESSIONALI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA AEE PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE Nel caso il trasporto sia riferito alla movimentazione dei RAEE dal locale del punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, anziché compilare il documento di trasporto è sufficiente accompagnare il trasporto con una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie sono conservate presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro autorizzato specificato dal produttore delle AEE. I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti anche attività di vendita potranno delegare un trasportatore (ditta terza) ad agire in suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà comunque iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione RAEE. In questo caso il documento di trasporto è compilato e firmato dal trasportatore. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE PROFESSIONALI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA AEE PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE Il trasportatore, una volta consegnato il RAEE al centro autorizzato specificato dal produttore della AEE, provvede a restituire al distributore o agli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati all’attività di vendita una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro autorizzato specificato dal produttore destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dall’ addetto del centro autorizzato specificato dal produttore. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 RAEE PROFESSIONALI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI O I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI DI AEE (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) Questi gli adempimenti per tali soggetti: 1.Dal 18 giugno 2010 iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali (vedi allegato 6). 2. Trasportare i RAEE ritirati presso il centro autorizzato specificato dal produttore o, in alternativa presso la propria sede (locale del punto di vendita); 3. Nel caso di raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo di chi conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. 4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dagli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica. La copia del documento di trasporto va custodita assieme allo schedario. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI CONDIZIONI TRASPORTO RAEE Il trasporto può avvenire per un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. CARATTERISTICHE RAGGRUPPAMENTO RAEE Il raggruppamento RAEE deve avvenire presso il punto di vendita. I distributori o gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica con attività di commercio AEE, possono effettuare il raggruppamento anche presso altro luogo che però deve essere dichiarato al momento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I RAEE devono essere trasportati ai centri comunali (RAEE domestici) o agli impianti autorizzati (RAEE professionali) con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI Il RAGGRUPPAMENTO deve avvenire in luogo: a) idoneo; b) non accessibile a terzi; c) pavimentato; Inoltre i RAEE devono essere: d) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili; e) raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi; f) mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manometterli. Non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature. E’ necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65 ESCLUSIONE DA OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD. Gli schedari utilizzati per l’annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti ed il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti. SANZIONI Omesso ritiro uno a uno art. 16 Dlgs.151/2005 Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell’acquisto di un AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. Violazione degli obblighi di tenuta obbligatori art. 256 Dlgs.152/2006 dei registri I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Iscrizione al trasporto RAEE art. 256 Dlgs.152/2006 In caso di mancanza della prescritta autorizzazione al trasporto prevede: a) pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi cui consegue obbligatoriamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto; b) pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi cui consegue obbligato-riamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto. LA SITUAZIONE EUROPEA Nel 2010 è iniziata la procedura di revisione della cosiddetta Direttiva WEEE che regola a livello comunitario la gestione dei RAEE, le modalità operative e gli obiettivi di riciclo. Gli stati membri, benché sia stata emanata una direttiva unica, hanno organizzato la gestione dei RAEE con modalità anche molto differenti tra loro e con risultati non del tutto omogenei. La quantità di RAEE prodotti ogni anno in Europa sia compresa tra i 9 e i 10 milioni di tonnellate. La media pro-capite a livello europeo di circa 7kg/ab. Questo dato è tratto dalle ricerche del WEEE Forum, l’associazione internazionale a cui aderiscono i principali Sistemi Collettivi di molte delle nazioni europee. Non esistono dati puntuali ed aggiornati sui risultati raggiunti nei diversi Paesi europei quello che emerge è che la raccolta tende a seguire un trend di crescita nel corso degli anni. Ad esempio è il caso dei paesi scandinavi in cui la raccolta dei RAEE è iniziata agli inizi degli anni 2000 ed oggi si raggiungono picchi di 16 kg di rifiuti per abitante. Anche Francia, Germania e Inghilterra hanno iniziato a gestire separatamente i RAEE alcuni anni prima dell’Italia e in questi paesi la media pro-capite si aggira tra i 5 e i 7 kg/ab. RACCOLTA RAEE PRO-CAPITE NELLE REGIONI - 2010 Nel 2010 sono stati raccolti 2.693.699 kg di RAEE, circa il 24% in più rispetto ai 2.159.260 kg raccolti nel 2009. La media pro-capite è stata pari a 2,01 kg/ab. ossia la metà della media nazionale. Il numero di Centri di Raccolta passa dai 14 del 2009 ai 24 del 2010, mentre non cresce di molto la popolazione servita pari al 78,9%. Teramo incrementa di molto la raccolta dei RAEE e arriva a essere la prima provincia per quantitativi raccolti, seguita da Chieti e da L’Aquila. Nella regione sono i frigoriferi e i condizionatori del Raggruppamento R1 ad essere i più raccolti mentre è relativamente bassa la quota del Raggruppamento R4. RACCOLTA RAEE PRO-CAPITE NELLE REGIONI - 2010 RACCOLTA RAEE PRO-CAPITE NELLE REGIONI - 2010 STATO DELL’ARTE RITIRO “UNO CONTRO UNO”- 2010 QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati I beni acquistati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività, né in quelli dei suoi rappresentanti, si presumono ceduti. Tra i luoghi in cui devono essere conservati i beni acquistati o prodotti, rientrano anche le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi e i mezzi di trasporto utilizzati dall'impresa. La presunzione, non opera se il contribuente dimostra che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, perduti, distrutti ovvero consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti d'opera, di appalto, di trasporto, di mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. Qualora il contribuente intenda procedere alla distruzione dei beni o alla loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico, può: - Inviare una preventiva comunicazione scritta all'Agenzia delle Entrate e ai comandi della Guardia di finanza competenti in base al luogo ove avviene la distruzione. -La comunicazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo delle operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, la qualità e quantità nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare (recuperare) e l'eventuale valore residuale. QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati -La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la distruzione o trasformazione. - La comunicazione non è richiesta se la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione. Deve essere quindi redatto un apposito verbale da Pubblici Ufficiali della Guardia di Finanza o da Notaio che hanno presenziato alle operazioni di istruzione. Il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di atto notorio qualora l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non ecceda la somma di euro 5.164,57. La Consegna di beni a soggetti autorizzati I soggetti che necessitano di avviare a distruzione beni propri, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti. In questo caso la dimostrazione è data dal formulario di identificazione dei rifiuti (Documento di Trasporto RAEE) Fatturazione Un effetto equivalente alla distruzione si può ottenere - in alcuni casi - mediante la cessione a titolo oneroso ad altro imprenditore dei beni di cui ci si intende disfare (si pensi all'acquisto di un bene con permuta dell'usato "da rottam are“). Il contribuente non è gravato da particolari oneri probatori. QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati Cessioni gratuite Trattasi di operazioni esenti dall'imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e di ONLUS. Vendita di beni in blocco Per vincere la presunzione di cessione in evasione IVA, nel caso di vendita dei beni in blocco, tali vendite devono risultare documentate: - da fattura di vendita; -dal documento di trasporto da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve annotare sull’esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti. Ai fini della validità della prova delle vendite effettuate richiedono entrambi i documenti sopraindicati. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria un controllo più rapido ed efficace delle operazioni poste in essere e contenere, in tal modo, gli abusi che frequentemente, in passato, si sono verificati attraverso tali particolari forme di cessione