Diritto umanitairo, diritti
umani e Croce Rossa
6 dicembre 2013
Corso di Diritto internazionale
Aldo Piccone
Brainstorming
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Cosa sono i diritti umani
Quando hanno origine
Quando trovano applicazione
Che diritto si applica in tempo di guerra
Da quando si può dire che ci sia una guerra
Un po’ di chiarezza…
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Diritto internazionale dell’economia
Diritto internazionale dell’ambiente
Diritto delle organizzazioni internazionali
Ius ad bellum
Ius in bello o diritto internazionale
umanitario
• Diritti umani
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Diritto internazionale umanitario
• Origine moderna: Convenzione di Ginevra del 22
agosto 1864
• Normativa convenzionale e consuetudinaria per:
• la tutela di chi non prende o non prende più parte
alle ostilità e per
• l’istituzione di limiti a mezzi e metodi di guerra
• Attiene principalmente – ma non esclusivamente –
alla sfera dei rapporti interstatali
Alcuni principali trattati di diritto
umanitario
• Hague Convention (IV) on War on Land and its Annexed Regulations,
1907
• Geneva Protocol on Asphyxiating or Poisonous Gases, and of
Bacteriological Methods, 1925
• Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field,1949
• Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of
Armed Forces at Sea, 1949
• Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
• Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949
• Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions, 1977
• Additional Protocol (II) to the Geneva Conventions, 1977
Segue…
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Hague Convention for the Protection of Cultural Property, 1954
Convention prohibiting Certain Conventional Weapons (CCW), 1980
CCW Protocol (I) on Non-Detectable Fragments, 1980
CCW Protocol (II) prohibiting Mines, Booby-Traps and Other
Devices, 1980
CCW Protocol (III) prohibiting Incendiary Weapons, 1980
Convention prohibiting Chemical Weapons, 1993
CCW Protocol (IV) on Blinding Laser Weapons, 1995
CCW Protocol (V) on Explosive Remnants of War, 2003
Convention on Cluster Munitions, 2008
Diritti umani
• Origine moderna: Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, 10 dicembre 1948
• Normativa convenzionale e consuetudinaria
• Che impone agli Stati la tutela dei diritti degli individui
posti sotto la loro giurisdizione
• Non si incentra sui rapporti interstatali come il DIU ma va
ad erodere il c.d. riservato dominio, ovvero quella sfera di
competenza esclusiva dello Stato al riparo da pretese
internazionali
Alcuni trattati:
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966
• International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, 1979
• Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, 1984
• Convention on the Rights of the Child, 1989
• International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of their Families, 1990
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006
Principali differenze tra DIU e DU:
(1) genesi
• DIU origina da esigenze legate ai rapporti
tra Stati
• I DU originano da ordinamenti interni (Bill
of Rights, 1776, Dichiarazione dei Diritto
dell’Uomo, 1789) per trovare successivo
riconoscimento sul piano internazionale
(2)Sfera di applicazione
temporale
• DIU: in tempo di conflitto armato (ma quando c’è
un conflitto armato? – questione della soglia)
• DU: trovano applicazione sempre, con previste
limitazioni in caso di emergenza nazionale che
minacci la vita della nazione, MA:
• Impossibilità di comprimere diritti fondamentali
(es. diritto alla vita, divieto tortura, irretroattività
della legge penale) v. art. 4 Patto NU ‘66, art. 15
CEDU
(3) Meccanismi di controllo e
internazionali
• DU: informazione periodica a comitati ad
hoc
• DIU: potenze protettrici con potere di
verifica e intervento, CICR
(4) Repressione violazioni
• Per entrambi:
• In primo luogo: giudici nazionali (civili o
militari)
• DIU: ICYC, ICTR, ICC e giurisdizione
universale (con limiti)
• DU: meccanismi quasi-giurisdizionali,
CEDU
Un attore sui generis del soccorso
umanitario
Il Comitato Internazionale della
Croce Rossa (CICR)
Ripasso su soggettività
internazionale
• « Un soggetto di diritto internazionale
[…] ha la capacità di essere titolare di
diritti e doveri internazionali e […] ha
la capacità di tutelare i suoi diritti
proponendo un reclamo
internazionale»
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Parere consultivo CIG nel caso Riparazioni dei danni subiti al servizio delle
Nazioni Unite, 1949
Pluralità di soggetti
• « I soggetti di diritto, in un ordinamento giuridico,
non sono necessariamente identici quanto alla loro
natura o all’estensione dei loro diritti; e la loro
natura dipende dalle necessità della comunità.»
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Parere consultivo CIG nel caso Riparazioni dei danni subiti al servizio delle
Nazioni Unite, 1949
• Possibilità di coesistenza di soggetti di diritto
internazionale diversi per natura e per intensità di
partecipazione all’ordinamento ma ugualmente destinatari
di norme dell’ordinamento, tra cui
• Stati: organizzazioni di governo che esercitano in
modo effettivo ed indipendente il proprio potere
su una comunità territoriale
• Organizzazioni internazionali intergovernative:
associazioni di Stati istituite per fini comuni che
operano accanto agli Stati stessi in posizione di
relativa indipendenza
E le ONG…sono soggetti di
diritto internazionale?
• Per quale motivo dovrebbero o potrebbero
esserlo?
• associazioni di privati cittadini
• Per attività transnazionali
• che si costituiscono conformemente alle leggi
nazionali dello Stato sul quale intendono fondare
la propria sede (personalità giuridica di diritto
interno)
• Sempre più spesso la loro azione incide
nella vita di relazione internazionale
attraverso:
• Proposte di elaborazione di strumenti
convenzionali (es. Convenzione di Ottawa
1997)
• Verifica dell’adempimento degli obblighi
assunti dagli Stati (es. Amnesty
International)
• Coinvolgimento di esse nei fora
internazionali a titolo consultivo (es. c/o UN
ECOSOC)
• Possibilità di partecipare in veste di amicus
curiae presso procedimenti giurisdizionali
per fornire al giudice elementi di fatto o di
diritto per la decisione su un caso attinente
al proprio ambito di competenza
• Da negarsi soggettività internazionale data
l’incapacità di essere, in quanto tali,
destinatarie di diritti ed obblighi
internazionali
• Ma progressiva rilevanza suscettibile di
avere ripercussioni anche sul piano
giuridico
• Un caso particolare…
MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CR E MR
ORGANI
CONFERENZA INT.LE
CONSIGLIO DELEGATI
COMMISSIONE PER.TE
COMPONENTI
SOCIETA’ NAZIONALI
FICR e MR
CICR (1863)
Il Comitato Internazionale della
Croce Rossa (CICR)
• 1859: intreccio tra
storia e una vicenda
personale
• Henry Dunant: uomo
d’affari ginevrino
• Battaglia di Solferino
Il Comitato dei Cinque poi Comitato Internazionale
della Croce Rossa (CICR)
Peculiarità CICR
• Associazione di privati cittadini fondata sulle leggi
svizzere
• Ha condotto, attraverso la sua opera, alla CG 1864
• Potrebbe essere un soggetto di diritto
internazionale?
Gli Stati attribuiscono un
mandato al CICR tramite DIU
• Gli Stati, nel ratificare le Convenzioni di Ginevra, hanno
attribuito al CICR alcune prerogative
• l’autorizzazione per i suoi funzionari a visitare tutti i
luoghi d’internamento dei prigionieri di guerra, come pure
dei luoghi di partenza, passaggio o arrivo di questi in caso
di trasferimenti.
• Ai delegati è lasciata piena libertà di movimento e di scelta
delle località da visitare, della frequenza e durata delle
visite.
• Vigilanza e organizzazione attività di soccorso
• Sostituto potenze protettrici
Mandato statutario
• Il Movimento di Croce Rossa possiede un assetto
istituzionale unico
• Conferenza Internazionale: organo deliberativo
supremo. Tale organo, competente in materia
statutaria,
• ex art. 1.3 riunisce le delegazioni del CICR, della
Federazione Internazionale, delle società nazionali
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e degli Stati
parte delle Convenzioni di Ginevra.
• Ai sensi dell’art. 9.2 ogni delegazione, su un piano
di perfetta parità , dispone di un voto.
Funzioni della Conferenza
Internazionale
• Emendamento dello statuto del Movimento (art.
10.3.a)
• Assegnazione al CICR e alla Federazione di
mandati particolari (art. 10.6)
• Gli Stati possano affidare al CICR un mandato
attraverso la partecipazione alle fasi di formazione
ed emendamento dello statuto del Movimento in
sede di Conferenza Internazionale
Mandato statutario ex art. 5.2
• c) to undertake the tasks incumbent upon it under the Geneva
Conventions, to work for the faithful application of international
humanitarian law applicable in armed conflicts and to take cognizance
of any complaints based on alleged breaches of that law;
d) […] to ensure the protection of and assistance to military and
civilian victims of such events and of their direct results;
• g) to work for the understanding and dissemination of knowledge of
international humanitarian law applicable in armed conflicts and to
prepare any development thereof;
Ad ulteriore conferma che gli Stati abbiano precisamente inteso fornire
al CICR la massima indipendenza in ambito umanitario si può citare
l’art. 5.3:
• The ICRC may take any humanitarian initiative which comes within its
role as a specifically neutral and independent institution and
intermediary, and may consider any question requiring examination by
such an institution.
In ambito ONU
• La ris. 45/6 dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite
• 16 ottobre 1990, adottata per consensus: Observer
status for the International Committee of the Red
Cross in consideration of the special role and
mandates conferred upon it by the Geneva
Conventions of 12 August 1949
Nell’Explanatory memorandum
• punto 1: si prende atto del mandato che la comunità
internazionale ha affidato al CICR come un intermediario
indipendente per la protezione e l’assistenza delle vittime dei
conflitti armati, per il tramite delle Convenzioni di Ginevra
• punto 2: dimostra come al CICR sia data la possibilità di
operare come sostituto delle potenze protettrici, ruolo
esclusivamente spettante agli Stati
• punto 3: richiama l’importanza del fatto che gli Stati
partecipino attivamente all’organo deliberativo supremo del
Movimento, la Conferenza Internazionale
• Ricognizione delle caratteristiche ‘anomale’ che possiede il
CICR come organizzazione, che giustificherebbero
l’attribuzione di status di osservatore.
Soggettività «funzionale»
• “soggettività funzionale” facendo
riferimento al fatto che il CICR si comporti
da soggetto di diritto internazionale durante
l’espletamento del mandato affidatogli dagli
Stati, mentre in tutti gli altri casi continui a
comportarsi come organizzazione privata
fondata sul diritto svizzero.
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Riparazioni dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite