Informatica giuridica
Informatica e attività della
Pubblica Amministrazione
Lucio Maggio
Anno Accademico 2008/2009
Fino alla fine degli anni ’80
• frammentazione e disomogeneità
(mancanza di coordinamento)
• arretratezza rispetto ai sistemi di altri
paesi europei
(mancanza di cultura informatica)
La svolta degli anni ’90
Obiettivi della riforma e iniziative connesse
1) patrimonio informativo pubblico organico
e affidabile a fini di programmazione e
gestione
–
–
–
–
interoperabilità degli archivi
incrocio dei dati tra amministrazioni diverse
servizi informativi telematici pubblici
Rete Unitaria della P.A.
La svolta degli anni ’90
2) rafforzare l’assetto istituzionale della P.A.
nel settore dell’informatica
– AIPA (D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 4)
• poteri regolamentari
• indirizzo, coordinamento e controllo
• piano triennale dell’informatica
– Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
(DPCM. 9 agosto 2001)
– CNIPA (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
http://www.cnipa.gov.it
La svolta degli anni ’90
3) riforma complessiva del modo di operare
della P.A.
• semplificazione e razionalizzazione delle procedure
(L.
241/90:
determinazione
delle
fasi
del
procedimento, definizione dei tempi, unificazione dei
processi ripetitivi)
• responsabilizzazione della dirigenza e controllo
successivo dei risultati (D. Lgs. 29/93)
• leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa
• norme in materia di atti e di documenti elettronici
L’informatica per il cittadino
• Diritto di accesso
amministrativi
ai
documenti
(L. 7 agosto 1990, n. 241)
• Gli Uffici Relazioni con il Pubblico
(D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 12)
• Utilizzo di strumenti informatici e
telematici per la diffusione delle
informazioni pubbliche
(L 7 giugno 2000, n. 150)
http://www.urp.it
D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
Il Codice dell’Amministrazione
Digitale
Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone
di oltre 70 articoli.
Contiene le disposizioni per garantire il diritto di
ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A.
anche on-line e l’obbligo per la P.A. di snellire le
procedure e di rendere tutti i servizi e le
comunicazioni interne ed esterne per via
telematica.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti
(in parte già accorpate dal legislatore nel DPR. 28
dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e ne ha
introdotte di nuove per nuovi servizi e nuove
opportunità.
Integrazioni al CAD
D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Nella P.A. digitale le amministrazioni cooperano tra
loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD
definisce principi e finalità:
- la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12)
- il federalismo efficiente (art. 14)
- la cooperazione (artt. 17, 63, 68)
- la gestione informatica dei procedimenti (art. 41)
- la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.)
- la disponibilità dei dati (artt. 50, 58)
- le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Nuovi diritti:
- diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
- diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4)
- diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)
- diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art.
6)
- diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione
(art. 7)
- diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)
- diritto alla partecipazione (art. 9)
- diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e
aggiornati (art. 57)
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei
seguenti strumenti innovativi:
- i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40)
e le firme elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.)
- l’archiviazione ottica (artt. 42, 43)
- la posta elettronica certificata (artt. 6, 48)
- i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54)
- le carte elettroniche (artt. 1, 66)
Documenti informatici
e firme elettroniche
Normativa precedente
DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e
le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa
D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di
coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo
13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Documento amministrativo
elettronico (1)
L. 7 agosto 1990, n. 241
Art. 2, 2° co.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica ed elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o
comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
Documento amministrativo
elettronico (2)
D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Art. 3, 1° co.
Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono
di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
Due significati diversi:
a) atto amministrativo elaborato per mezzo del computer e stampato
b) atto amministrativo in forma elettronica
Documento amministrativo
elettronico (3)
L. 15 marzo 1997, n. 59
Art. 15, 2° co.
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I
criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare...
Documento amministrativo
elettronico (4)
DPR. 10 novembre 1997, n. 513
Art. 2
Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
Art. 4, 1° co.
Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Documenti informatici
e firme elettroniche
Art. 1 (Definizioni)
p. documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Documenti informatici
e firme elettroniche
Art. 1 (Definizioni)
q. firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come
metodo di autenticazione informatica;
r. firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la
sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma ...;
s. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
Firma digitale
DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche
DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in
materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10
D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale
Documenti giuridicamente rilevanti
• individuazione univoca della provenienza dell’atto (paternità
dell’atto)
• irrifiutabilità dell’atto (certezza che il documento non venga
disconosciuto dal suo autore)
• immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un
documento alterato sia assunto come autentico)
• segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento
Documenti cartacei
Paternità e
irrifiutabilità
Segretezza e
immodificabilità
Sottoscrizione autografa
Art. 110 c.p.p., 1° co.
Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è
sufficiente la scrittura di propria mano, in fine
dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare
Accorgimenti meccanici (buste,
sigilli, punzoni) e deterrente
penale
Documenti informatici
Firma digitale
Documenti informatici
Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche
Coppia di chiavi
crittografiche
correlate
Chiave
privata
Chiave
pubblica
Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità
Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il
destinatario decifra il documento con la chiave pubblica
del mittente
Mittente
Destinatario
Segretezza
Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del
destinatario; il destinatario decifra il documento con la
propria chiave privata
Mittente
Destinatario
Documenti informatici
e firme elettroniche
Art. 20 (Documento informatico)
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche ...
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della
forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche ...
Documenti informatici
e firme elettroniche
Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto)
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità
e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o
con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia
prevista dall’articolo 2702 del codice civile [efficacia della
scrittura privata]. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
Documenti informatici
e firme elettroniche
Art. 40 (Formazione di documenti informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse
tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici ...
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di
documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di
documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove
risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio
dell'economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice ... sono individuate le categorie
di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale
anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di
testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
Archiviazione ottica e
dematerializzazione dei documenti
Per poter realizzare la riforma elettronica della pubblica
amministrazione senza carta, è necessario consentire il
trasferimento degli archivi cartacei su supporti informatici,
garantendo l’efficacia legale sia dei documenti originali che degli
archivi digitali.
La conservazione e la classificazione dei documenti digitali
diventano fondamentali per garantirne nel tempo integrità,
identità e provenienza, reperibilità, sia come unità singola che in
relazione ad altri documenti.
Archiviazione ottica
Normativa precedente
L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di
finanza pubblica
DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
Archiviazione ottica
Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti)
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta
la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su
supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la
conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione
nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche ...
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per
legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in
modo permanente con modalità digitali.
Dematerializzazione dei documenti
Art. 42 (Recupero dei documenti)
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto
tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71.
Posta Elettronica Certificata (PEC)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è
fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante
l’invio e la consegna di documenti informatici.
I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.
Posta elettronica certificata
DPR 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni
per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 1 (Oggetto e definizioni)
g. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica
nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica
attestante l’invio e la consegna di documenti informatici;
Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la
cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
Posta elettronica certificata
DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al
mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta
consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo
messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto
all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della
consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna
del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica
messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente
dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
Posta elettronica certificata
Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta
elettronica certificata ... per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e
che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia
diversamente stabilito.
Art. 48 (Posta elettronica certificata)
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della
posta.
Posta elettronica certificata
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, una traccia
informatica delle operazioni svolte è conservata, in base al Decreto,
per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori
stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute.
L’elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata è
consultabile presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (CNIPA). Al CNIPA sono assegnati
compiti di vigilanza e di controllo.
Siti Internet delle P.A.
Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più
immediato a disposizione delle amministrazioni per lo sviluppo
dei servizi in rete.
Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella
complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti
economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la
Pubblica Amministrazione può presentarsi all’utente con una
veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo
garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando
le interfacce nei confronti degli utenti.
Siti Internet delle P.A.
Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i
seguenti dati pubblici:
a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione
di ciascun ufficio...;
b. ... il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione
del provvedimento finale…;
c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti...;
d. l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive...;
e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno
2000, n. 150;
f. l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g. l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura
attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.
Carte elettroniche
Le carte elettroniche (carta di identità elettronica e carta nazionale
dei servizi) diventano lo strumento chiave per razionalizzare e
semplificare l’azione amministrativa e sono regolate dal CAD per
essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in
rete della P.A. che sia universalmente valido in Italia, ma allo
stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che
ciascuna amministrazione territoriale giudichi utili per i propri
cittadini.
Carte elettroniche
Normativa precedente
L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo
L. 16 giugno 1998, n. 191: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15
marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia
di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica
DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa
D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
Carte elettroniche
Art. 1 (Definizioni)
c. carta d’identità elettronica: il documento d’identità
munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle amministrazioni comunali con la
prevalente finalità di dimostrare l’identità
anagrafica del suo titolare;
d. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l’accesso per
via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
Carta d’identità elettronica (CIE)
È una smart card ibrida, in quanto integra nel
supporto in policarbonato una banda ottica e un
processore.
I dati del titolare (compresa la foto) sono impressi in
modo visibile sia sul supporto fisico sia sulla banda ottica
e memorizzati informaticamente sul microchip e anche
sulla banda ottica.
Sul microchip è inoltre possibile ospitare dei dati immessi
dalle P.A. per accedere a servizi particolari e per l’uso
della firma digitale.
La Legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 7-vicies-ter,
comma 2) stabilisce che dal 1° gennaio 2006 i Comuni
provvedano al rilascio della carta d’identità elettronica in
sostituzione di quella cartacea.
Carta d’identità elettronica (CIE)
fronte
retro
Facsimile della CIE rilasciata dal Comune di Prato
Carta nazionale dei servizi (CNS)
Si tratta di una smart card che non ha funzione di
documento di riconoscimento “a vista”; perciò non
contiene la foto del titolare ed è provvista
esclusivamente di un microchip.
Le Amministrazioni che emetteranno la CNS
(potenzialmente tutte) dovranno individuare i servizi da
rendere disponibili in rete mediante CNS e, stipulando
accordi con le Regioni, potranno stabilire la
predisposizione di carte con le funzionalità di tessera
sanitaria.
La CNS potrà essere utilizzata anche per i pagamenti
on-line del cittadino alla Pubblica Amministrazione.
Carta nazionale dei servizi (CNS)
CNS emessa dalla Regione Lombardia
con funzioni di tessera sanitaria
Sistema Pubblico di Connettività
Il SPC è stato istituito con DLgs. del 28 febbraio 2005, n. 42.
È disciplinato dal Codice dell’amministrazione digitale, così
come integrato dal DLgs. 4 aprile 2006, n. 159, agli artt. 72 e ss.
Il DPCM 1 aprile 2008 detta le Regole tecniche e di sicurezza
per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività
previste dall’articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale».
Sistema Pubblico di Connettività
Definizione
Infrastruttura telematica che consente la
condivisione di strumenti e di regole per
lo
scambio
dei
dati
tra
le
amministrazioni.
Garantisce la sicurezza, la riservatezza
delle
informazioni,
nonché
la
salvaguardia
e
l’autonomia
del
patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione.
Sistema Pubblico di Connettività
Finalità
a) Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche
amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e
sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti
esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con
tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti,
promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli
stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta
l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti,
favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia
degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione
delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di
comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con
l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC
salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni,
nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole
amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
Extra CAD ...
Protocollo informatico
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica
dei flussi documentali si pongono come fine quello di migliorare
l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei
registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la
razionalizzazione dei flussi documentali.
L’obiettivo primario delle norme in materia di protocollo
informatico è quello di promuovere in tutte le P.A. la
realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei
flussi documentali. Ciò allo scopo di assicurare il più rapido e
proficuo utilizzo del documento informatico e della firma
elettronica negli scambi di documenti e di atti tra
amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali
e con gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica
amministrazione.
Protocollo informatico
DPR. 20 ottobre 1998, n. 428
Art. 2 (ora art. 50, DPR. 28 dicembre 2000, n. 445)
1. La gestione dei documenti è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
2. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,
assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché
di comunicazione interna tra le aree stesse.
3. In sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato
provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti presso le direzioni generali e le
grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici
centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Protocollo informatico
DPR. 20 ottobre 1998, n. 428
Art. 3 (ora art. 52, DPR. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sistema di protocollo informatico deve:
a) garantire la sicurezza e l’integrità dei dati;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa
formati nell’adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
sistema di classificazione d’archivio adottato.
Protocollo informatico
DPR. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 50 (Attuazione dei sistemi)
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi
in conformità alle disposizioni del presente testo unico
ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, nonché dell’articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
attuazione.
DM. 14 ottobre 2003: Linee guida per l’adozione del
protocollo informatico e per il trattamento
informatico dei procedimenti amministrativi
e-Procurement
Il termine “e-Procurement” indica quell’insieme di tecnologie,
procedure, operazioni, e modalità organizzative che consentono
l’acquisizione di beni e servizi on-line, grazie alle possibilità
offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio
elettronico.
Si tratta di una nuova modalità di gestione di tutto il processo di
acquisto (non solo dell’atto di compravendita) già molto diffusa
nel settore privato, che sta riscuotendo una notevole attenzione
anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
L’adozione dell’e-Procurement da parte delle P.A. italiane rientra
tra gli obiettivi fondamentali del Programma per la
Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., formulato a seguito
della Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488)
e-Procurement
L. 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 26): attribuisce al Ministero dell’Economia e
delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le
imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte
delle P.A. con condizioni e prezzi stabiliti, fino a un predeterminato quantitativo
complessivo.
D.M. 24 febbraio 2000: il Ministero dell’Economia e delle Finanze affida a CONSIP
S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) il compito di progettare,
realizzare e gestire le convenzioni con i fornitori.
L. 24 novembre 2000, n. 340 (art. 24): introduce per le P.A. l’obbligo di
pubblicare on-line i bandi e gli avvisi di gara per l’acquisto di beni e servizi.
DPR. 4 aprile 2002, n. 101: promuove due nuovi strumenti di approvvigionamento
che offrono numerosi vantaggi alle P.A. ed ai fornitori in termini di efficienza e
trasparenza: il Mercato Elettronico della P.A. e le Gare Telematiche.
L. 24 dicembre 2003, n. 350: le P.A. non hanno più l’obbligo di aderire alle
convenzioni CONSIP, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i
parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli
oggetto di convenzione.
http://www.acquistinretepa.it/
Le iniziative della P.A. centrale in materia
di informatizzazione dei servizi
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Informatica e attività della Pubblica Amministrazione