Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Direttore: Prof. R. Lagalla LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI SPETTRO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE Frequenza (Hz) 1010 RF 102 MW 1 10-2 1012 IR 10-4 E = h 1014 1016 UV 10-6 Lunghezza d’onda (metri) 10-8 1018 1020 g X 10-10 1022 10-12 10-14 danno chimico diretto da ionizzazione Raggi x e Luce visibile e IR eccitazione induzione di correnti e riscaldamento rara induzione di correnti MW e RF di alta frequenza RF di bassa frequenza e campi statici Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, elettroni, protoni, etc.), a differenza della luce visibile, degli infrarossi e degli ultravioletti, sono in grado di produrre alterazioni della struttura elettronica della materia che attraversano. Ciò porta negli organismi viventi alla possibilità di comparsa di danni biologici (somatici e genetici). Da qui la necessità di prevenire il determinarsi di questi danni ( RADIOPROTEZIONE ) IRRADIAZIONE ESTERNA, IRRADIAZIONE INTERNA Irradiazione esterna la sorgente di radiazioni resta all'esterno del corpo umano. Irradiazione interna la sorgente viene invece introdotta nell'organismo (contaminazione interna). La contaminazione interna può verificarsi tutte le volte che si manipolano sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive di un involucro inerte o, se presente, non tale da prevenire, in condizioni normali di impiego, la dispersione delle materie radioattive. Mentre per i danni somatici immediati (secondari a cambiamenti delle cellule somatiche) è stata dimostrata una dose soglia (danni non stocastici) , per i danni somatici tardivi e per i danni genetici (indotti da cambiamenti delle cellule germinali), pur essendo ipotizzabile un rapporto di linearità tra dose effetto, una dose soglia non è dimostrabile (effetti stocastici). Scopo primario della Radioprotezione è la “prevenzione totale degli effetti dannosi non stocastici e la limitazione a livelli considerati accettabili della probabilità di accadimento degli effetti stocastici” (ICRP 26-1977) ETA’ MEDIA DI MORTE DEI RADIOLOGI E DELLA POPOLAZIONE IN GENERALE NEGLI U.S.A. TRA IL 1945 E IL 1960 70 65 60 55 1930 1940 POPOLAZIONE 1950 1960 RADIOLOGI Evoluzione storica della Radioprotezione 1895 Scoperta dei Raggi X (Roentgen) e della radiattività naturale (Becquerel) 1897 Comparsa delle prime lesioni da radiazioni ionizzanti Anni venti : definizione di dose di tolleranza per i lavoratori (50 R/anno) 1935 Promulgazione del testo unico delle leggi sanitarie : viene disciplinato l’esercizio della radiologia 1956 L’ICRP definisce la Dose Massima Ammissibile al corpo intero per i lavoratori (5 rem/anno) e per gli individui della popolazione (0,5 rem/anno) e la dose genetica per la popolazione nel suo insieme (5 rem/30 anni) e promulga la lotta ad ogni rischio indebito. 1964 L’Italia ha la sua prima legge di Radioprotezione (il DPR 185) 1995 L’Italia ha una nuova legge di radioprotezione (D.Lgs 230) Riferimenti legislativi italiani in radioprotezione (dal 1995 in poi ) Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 poi integrato e modificato : • dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, • dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 • e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti." RADIOPROTEZIONE RADIOBIOLOGIA RADIOECOLOGIA RADIOPATOLOGIA SORGENTI DI RADIAZIONI Valori in milliSievert Energia nucleare 0,02 0,4 Appl. Mediche 0,1 Fall-out Naturale 2 RAGGI COSMICI 20.000 metri 13 mSv 12.000 metri 5 mSv 4.000 metri 0.2 mSv 2.000 metri 0.1 mSv Livello del mare 0.03 mSv CONTRIBUTO DELLE DIVERSE SORGENTI DI RADON IN UNA CASA materiale costruzioni e sottosuolo gas acqua aria esterna EVOLUZIONE CRONOLOGICA DELLA DOSE RADIANTE IN MAMMOGRAFIA 8 6 4 2 0 1960 1969 Dose alla cute Dose alla ghiandola 1987 1999 Rischio oncogeno in mammografia DOSE IN cGY 1 0,5 0,3 0,04 Nº di Mammografie necessarie per un incremento pari all’1% 13 26 39 300 L’INTERESSE SOCIALE DELLA MATERIA DERIVA DA Impiego massimale della diagnostica radiologica e consapevolezza di possibili correlati rischi Impatto emozionale dei rischi da energia nucleare Amplificazione del problema da parte dei mass-media Accresciuta coscienza ecologica nella società UOMO SALUTE ENERGIE RADIATIVE AMBIENTE I SOGGETTI DELLA RADIOPROTEZIONE AI SENSI DELLA NUOVA NORMATIVA LA POPOLAZIONE I LAVORATORI ESPOSTI LA TUTELA DEL PAZIENTE RM RX UOMO TRASPARENTE TC US J Lamarque, Montpellier DATI ENEA, 1998 ITALIA ESAMI RADIOLOGICI PER ABITANTE PER ANNO: 0.7 ESAMI RADIOLOGICI PER ANNO: oltre 40 milioni Si tratta di valori in calo rispetto al passato in relazione al perfezionamento dei sistemi di radioprotezione ed al crescente impiego di NIR. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE GIUSTIFICAZIONE OTTIMIZZAZIONE LIMITAZIONE DELLE DOSI i tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE GIUSTIFICAZIONE OTTIMIZZAZIONE LIMITAZIONE DELLE DOSI le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE GIUSTIFICAZIONE OTTIMIZZAZIONE LIMITAZIONE DELLE DOSI la somma delle dosi ricevute e impegnate non deve superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni normative e dei relativi provvedimenti applicativi. Sulla base di questi principi: nessuna attività umana che comporti esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio certo e dimostrabile agli individui esposti o alla società (principio di giustificazione); ogni esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere tenuta bassa quanto più ragionevolmente ottenibile (ALARA), tenendo conto di considerazioni economiche e sociali (principio di ottimizzazione); la dose ai singoli individui (con esclusione relativa delle esposizioni mediche ) non deve superare determinati limiti verificati come sicuri, nel senso che i rischi indotti siano minimi e paragonabili a quelli associati ad altre attività lavorative non particolarmente rischiose (principio di limitazione delle dosi individuali). ALARA L’obiettivo di questo principio è il raggiungimento del miglior compromesso tra il cosiddetto “rischio residuale”, quello che cioè può rimanere dopo l’adozione di una procedura di radioprotezione, ed i criteri economici e sociali. ALARA Obbligo di legge sia a livello comunitario che nazionale D.Lgs ICRP ICRP D.Lgs Euratom 187/00 26/77 60/90 230/95 26/97 D.Lgs 241/00 DL 17.3.95 n° 230 integrato da DL 26.5.00 n. 241 Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Ovvero SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA RADIOPORTEZIONE La sorveglianza fisica è l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall‘esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. La sorveglianza medica è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico autorizzato e dal medico competente, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti. STRUMENTI OPERATIVI DI RADIOPROTEZIONE •classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti; •classificazione del personale ai fini della radioprotezione; •predisposizione delle norme interne di radioprotezione; •segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione; •predisposizione di un programma di informazione e formazione, finalizzato alla radioprotezione, allo scopo di rendere il personale edotto dei rischi specifici a cui è esposto. E’ obbligatorio che ciascun lavoratore sia reso edotto dei rischi associati alla sua attività lavorativa, delle procedure operative di sicurezza e protezione, delle norme operative, dei principi fisici su cui è basata la sua attività, modalità di impiego delle sorgenti e dei mezzi di protezione Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Definizione di lavoratore subordinato (art.60) Per lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Sono equiparati: a) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale. b) coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori . Art. 96 Limiti di esposizione. Sono normativamente definiti: a) i limiti di dose per : 1)lavoratori esposti; 2)apprendisti e studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4)lavoratori non esposti;5) le persone del pubblico c) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione N.B.: I limiti ed i valori di dose nonché le specifiche grandezze debbono essere fissati e sottoposti ad aggiornamento nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea. ALLEGATO IV (DL 230 modificato dal DL 241) Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione. Limiti di dose x anno in mSv Lavoratori esposti , apprendisti e studenti =/> anni 18 Dose efficace (corpo intero) 20(*) Apprendisti e studenti anni 16-18 Individui della popolazione 6 1 Dose equivalente al cristallino 150 50 15 Dose equivalente alla pelle ( 1 cm2) 500 150 50 Dose equivalente avambracci ,mani piedi, caviglie 500 150 50 (*) Prima era 50 mSv . E’ da considerare dose media annuale, il cui superamento in un anno deve essere compensato da una riduzione negli anni successivi. Criteri e modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro. 1. Lavoratori esposti. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori: a. 1 mSv di dose efficace; b. 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c. 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d. 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie. 2. Apprendisti e studenti i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti vengono distinti in base all’età in 2 categorie (età non inferiore a 18 anni , età compresa tra 16 e 18 anni ). 3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti 3.1. Sono classificati in Categoria A e B i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori di dose in mSv: Cat B Cat A Dose efficace o equivalente >1 >6 Cristallino >15 > 45 Cute, avambracci, piedi, caviglie >50 >150 N.B.I lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A. (dall’all.VI) ALLEGATO III 4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro 1. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico è classificata Zona Sorvegliata (1 mSv di dose efficace ). 2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento della dose fissata per la classificazione dei lavoratori in categoria A è classificata Zona Controllata ( 6 mSv di dose efficace). Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 83 Sorveglianza medica (obblighi del datore di lavoro) 1.Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, degli apprendisti e studenti , tramite medici autorizzati per gli esposti di categoria A, e tramite medici competenti e medici autorizzati per gli esposti di categoria B. 2 . Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, consentendo l'accesso a qualunque informazione o documentazione per valutare lo stato di salute dei lavoratori esposti, e le condizioni di lavoro incidenti sul giudizio di idoneità dei lavoratori 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone ad alcuna attività a rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. Medico Autorizzato/Competente Art. 84 (visita medica preventiva) Fa una anamnesi completa della quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio. Esprime il giudizio di: a. b. c. idoneità; idoneità a determinate condizioni; non idonei Comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo. Illustra al lavoratore il significato delle dosi, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano. Medico Autorizzato/Competente Art. 85 (visita medica periodica) Sottopone a visita medica periodica almeno una volta all’anno e, comunque ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di categoria B. Sottopone a visita medica periodica ogni sei mesi i lavoratori di categoria A e gli apprendisti e studenti ad essi equiparati. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio. Esprime il giudizio di idoneità (o non idoneità o idoneità condizionata). Giudica per quanto tempo è opportuno proseguire la sorveglianza medica nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Formula il giudizio di idoneità anche per tali lavoratori. Prima della cessazione del rapporto di lavoro, sottopone a visita medica il lavoratore. Nell’occasione gli fornisce le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. Medico Autorizzato/Competente Art. 86 Richiede l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità. Art. 89 Analizza i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni. Istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali……… Fornisce consulenza al datore di lavoro inerente la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti. Medico Autorizzato/Competente Art. 90 Per ogni lavoratore esposto istituisce, aggiorna e conserva il documento sanitario personale in cui sono compresi: - i dati raccolti nelle diverse visite mediche; - la destinazione lavorativa; - le dosi ricevute dal lavoratore. Provvede, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o dell’attività dell’impresa, a trasmettere il documento sanitario, unitamente alle schede dosimetriche e alle relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza, all’ISPESL, che provvederà a conservarli secondo le modalità previste. I lavoratori hanno diritto di accesso ai dati contenuti nel documento sanitario, di ricevere copia dal medico della documentazione su loro richiesta e del documento sanitario personale alla cessazione del rapporto di lavoro. Medico Autorizzato/Competente Art. 91 Sottopone a visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano subito un superamento di dose rispetto ai valori stabiliti e provvede a tutto ciò che può essere necessario (esami specialistici, trattamenti terapeutici, ecc.). Può decidere l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato. Art. 92 Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi comunica all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale, trasmette la documentazione inerente casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti all’ISPESL. Sorveglianza medica: obblighi dei lavoratori Art. 68….. Art. 69. non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato. Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza. E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza. Definizione di esposizione d'emergenza (Capo 2) : esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti . 1. Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, sulle circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché sulla valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. 2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani d’emergenza devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo. Determinazione delle modalità e dei livelli di esposizione professionale di emergenza (ai sensi dell’art.74) 1. Ai lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti non si applicano i limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti. 3. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza, vengono previste ed adottate le misure necessarie a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro i seguenti livelli operativi: a) 100 mSv di dose efficace; b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino; c) 1 Sv di dose equivalente alla pelle , alle mani, agli avambracci, ai piedi ed alle caviglie; 4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo 3 è ammessa, in via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane per volontari scelti tra le squadre speciali che siano, comunque, informati dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali. . 1.Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del S.S.N., competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 1, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei limiti di dose. 2. Il medico entro tre giorni dalla diagnosi deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale. 3. I casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, devono essere trasmessi all'ISPESL con copia della documentazione clinica ed anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71 del D.Lgs.n° 626/94 i casi di neoplasia di cui al comma 3. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale (obblighi del datore di lavoro) . 1.Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che i lavoratori, che abbiano subito il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96, siano sottoposti a visita medica eccezionale, e a sorveglianza medica eccezionale, comprendente il controllo clinico e gli esami ed i trattamenti terapeutici, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato. 3. Il datore di lavoro, nel caso in cui, a seguito della visita medica eccezionale, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del competenti del S.S.N. competenti per territorio. Capo IX . Protezione sanitaria della popolazione Art. 97 Attività disciplinate. Vigilanza. 1. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanità che si avvale degli organi del Servizio Sanitario Nazionale. 2. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale. 4. La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio S.S.N. competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza. Ministero del Lavoro TUTELA DEI LAVORATORI Ministero della Sanità TUTELA DELLA POPOLAZIONE Capo IX Art. 99 Norme . esposizioni. Protezione sanitaria della popolazione generali di protezione - Limitazione delle 1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96 (*), anche a seguito di contaminazione di matrici. 2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente. (*) Dose efficace : 1 mSv ; dose equivalente al cristallino 15 mSv ; dose alla pelle : 50 mSv ( Allegato IV) Capo IX Protezione sanitaria della popolazione Art.100 Significativi incrementi del dell'ambiente e di esposizione delle persone. . rischio di contaminazione 1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedono, ove necessario, tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, al fine di prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio. 2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del S.S.N. competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA. Le disposizioni si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi. Attuazione del piano di emergenza esterna Direttore dell’impianto nucleare • Prefetto • Regione • Organi S.S.N. • ANPA • Comandante provinciale VV.FF • Presidenza del Consiglio • Presidenza della Regione • Altri Prefetti • Organi S.S.N. Attuazione del piano di emergenza esterna Comunicazione Esecuzione Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" Art. 15. - Abrogazione Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.1 Art. 1. - Campo d'applicazione 1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Il presente decreto si applica alle seguenti esposizioni mediche: a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico; b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionale; c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario; d) persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico; e) persone nell'ambito di procedure medico-legali. 3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche. D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.3 Art. 3. - Principio di giustificazione 1. E' vietata l'esposizione non giustificata. 2. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che non comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni. 3. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate dal comitato bio-etico istituito ai sensi della norme vigenti. 4. Le esposizioni per motivi medico-legali, che non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone esposte, devono essere giustificate in modo particolare. D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.4 Art. 4 - Principio di ottimizzazione 1. Tutte le dosi dovute a esposizioni radiologiche per scopi medici, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la delega degli aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al paziente. 3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida emanate ogni due anni dal Ministero della sanità. D.Lgs n. 187/2000 – Allegato II Livelli diagnostici di riferimento: linea guida 1. I livelli diagnostici da usare come riferimento (LDR) nei programmi di assicurazione della qualità sono strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni, ovvero grandezze facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica. 2 Compiti degli esercenti e dei dirigenti delle strutture di diagnostica radiologica e medico-nucleare 2.1 Il responsabile dell’impianto radiologico è tenuto a : a) promuovere, con periodicità biennale la verifica dei livelli diagnostici e ad effettuarne la registrazione, che deve essere resa disponibile, su richiesta, alle autorità sanitarie competenti per territorio. b) effettuare le verifiche avvalendosi del fisico specialista seguendo le modalità indicate dai documenti della Commissione Europea. c) promuovere le necessarie azioni correttive qualora constati che i valori di tali verifiche superanoi LDR 2.2 L’esercente è tenuto, su segnalazione del responsabile delle apparecchiature, a provvedere alle azioni correttive non effettuabili dal responsabile stesso. Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 – Allegato II Livelli diagnostici di riferimento: linea guida Tabella A RADIODIAGNOSTICA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA ESAMI: DOSE D’INGRESSO (mGy) Addome 10 Testa 1050 Urografia (1 rad) 10 Torace 650 Cranio AP 5 Addome 800 Torace PA 0.4 Pelvi 600 Rachide lombare AP Mammografia 10 10 (dose con griglia) ESAMI: DOSE D’INGRESSO (mGy cm) D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.5 Art. 5. Responsabilita' 1. Le esposizioni mediche sono effettuate su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee compete allo specialista, in modo da ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale, valutazione anche della possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti. 2. Ogni esposizione medica e' effettuata sotto la responsabilità dello specialista. 3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali. 5. L'esercente ha l'obbligo di identificare il responsabile dell'impianto radiologico. 6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.6 Art. 6. Procedure 1. Il Responsabile dell'impianto radiologico provvede a che, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura. 2. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un esperto in fisica medica e che nelle attivita' di medicina nucleare in vivo sia disponibile un esperto in fisica medica, per consulenza sull'ottimizzazione, compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualita', compreso il controllo di qualita', nonche' per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche, se richiesto. D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.7 Art. 7. Formazione l. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre specializzazioni mediche che possono comportare attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, e' inserita l'attivita' didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica . 3. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti all'albo, in possesso dello specifico diploma di specializzazione 4. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale specifica. D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.9 Art. 9. Pratiche speciali l. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico utilizzano attrezzature radiologiche e tecniche adeguate per le esposizioni mediche che riguardano: a) bambini; b) programmi di screening; c) procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia. A tal fine il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche in base alle quali poter adottare misure correttive eventualmente necessarie e compatibili con le finalita' diagnostiche. 2. Nelle attivita' di radioterapia il responsabile dell'impianto radiologico avvalendosi dell'esperto di fisica medica predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta applicazione. Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art.10 3. Il responsabile dell'impianto radiologico segnala all'esercente l’eventuale necessita' di adottare interventi correttivi ovvero per ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori servizio le attrezzature. 4. E’ vietato l’uso della fluoroscopia senza intensificazione dell'immagine 5. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose sono limitati a casi giustificati da esigenze diagnostiche o terapeutiche. 6. Nelle nuove installazioni è prescritto un dispositivo che informi lo specialista circa la quantita' di radiazioni ionizzanti prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura radiologica. 7. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove sono registrati e conservati per almeno cinque anni, a cura del responsabile dell'impianto radiologico, anche su supporto informatico. D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.10 Art. 10. Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento 1. Il prescrivente e lo specialista, che esegue l’indagine diagnostica o il trattamento, devono effettuare un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna e' in stato di gravidanza, e, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno. 2. Lo specialista considera la dose che derivera' all'utero a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose prevista e' superiore a 1 mSv pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessita' o all'urgenza, considerando la possibilita' di procrastinare l'indagine o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate da informazione alla donna o a chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale nascituro. 3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione, potendo comportare anche la sospensione temporanea o definitiva dell'allattamento. 5. L'esercente delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per l'embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, ed a invitare esplicitamente il paziente a comunicare allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamento. Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art.11 Art. 11. Esposizioni potenziali Definizione : esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo; Situazioni tipo : - Incidente (ad es. incendio, terremoto, crollo, etc) che possa incidere negativamente della integrità di una sorgente radiogena - Disfunzione dell’apparecchiatura con perdita di controllo dei tempi e delle modalità di erogazione, o con blocco dei dispositivi mobili di protezione (ad es. dell’otturatore di una bomba al cobalto. l. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre la probabilita' e l'entita' di dosi, accidentali o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche. 2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti nonche' quanto previsto dai programmi di garanzia della qualita' dovranno essere redatti, ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei rischi potenziali sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi caratteristiche analoghe, nonche' delle raccomandazioni e delle esperienze internazionali in materia. Capo IX Protezione sanitaria della popolazione Art. 108 Ricerca scientifica clinica. 1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte. 2.In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza. La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne sane in età fertile, in cui la gravidanza non possa essere sicuramente esclusa. N.B : gli artt. 109-114 (radioprotezione dei pazienti) sono stati abrogati dal art.15 del DL 187/2000, che ne ha riproposto i contenuti. Aplasie midollari Cataratta Radiazioni ionizzanti Invecchiamento Deficit immunologici Malattie autoimmuni Sterilità CANCRO Malattie infettive Incidenza spontanea Suscettibilità alla radioinduzione Ca. mammella +++ ++ Leucemia + +++ Ca. tiroide ± +++ Variabile Da assente a bassa Altri tumori INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ELETTROSMOG NIR NON IONIZING RADIATIONS RADIAZIONI NON IONIZZANTI •non in grado di depositare pacchetti di energia > all’energia di legame chimico 1 eV = 1,6 x 10-19 J NIR interazione effetti biologici danni biologici materia vivente NIR Effetti biologici INTERAZIONE BIOLOGICA perturbazione di strutture (molecolari) biologiche elementari EFFETTO BIOLOGICO modificazioni morfologiche e funzionali reversibili in strutture superiori a quelle molecolari. E’ evidenziabile strumentalmente o clinicamente o percepibile soggettivamente. Cessa immediatamente dopo lo stimolo senza reliquati (es.: orripilazione, riscaldamento, scossa elettrica). DANNO BIOLOGICO si verifica quando l’effetto biologico supera i limiti di efficacia dei meccanismi di compensazione e adattamento dell’organismo (omeostasi). Persiste per tempi lunghi o permanentemente dopo la cessazione dello stimolo e diviene clinicamente manifesto (es.: ustioni, tumori?) NIR • termici Effetti biologici si verificano quando una sufficiente quantità di energia viene somministrata ad un sistema biologico determinandovi un significativo incremento di temperatura (>0,1°C) • atermici accadono quando viene somministrata ad un sistema biologico una quantità di energia in grado di provocare un innalzamento della temperatura, che tuttavia non è apprezzabile per l’intervento di meccanismi endogeni o esogeni al sistema di regolazione della temperatura • non termici si verificano quando la quantità di energia somministrata ad un sistema biologico è inferiore a quella in grado di determinare un incremento di temperatura NIR Effetti biologici -Fattori condizionanti- • frequenza • durata esposizione a NIR • intensità • contenuto in acqua e lipidi dei tessuti • meccanismi di termoregolazione • vascolarizzazione tissutale • sensibilità tissutale (frequenza mitosi; differenziazione cellulare) • hot spot NIR • in vitro Effetti su cellule o parti di esse, tessuti, organi escissi • in vivo su animali da laboratorio, sull’uomo Indagini epidemiologiche DIFETTI CROMOSOMICI IN COLTURE CELLULARI DI TOPO TRATTATE CON MICROONDE Dose stimata mW/g Gruppo controllo Totale cellule esaminate per coltura Traslocazioni cromosomiche Totale % (NON IRRADIATO) 248 0 0 0.05 111 8 7.2 0.5 116 8 6.9 5 214 9 4.2 10 105 13 12.4 20 122 15 12.3 E.J. Lamer 1994, modificata NIR • acuti Effetti “in vivo” immediati e oggettivi, accertabili sperimentalmente su volontari al di là di ogni possibile dubbio a bassa frequenza: imputabili alla corrente indotta ad alta frequenza: imputabili al riscaldamento dei tessuti (densità di potenza assorbita, SAR) • sanitari a lungo termine in cui è difficile accertare il rapporto causale sintomatologia soggettiva (affaticamento, irritabilità, difficoltà di concentrazione, diminuzione della libido, impotenza, cefalea, insonnia, etc.) sintomatologia oggettiva e grave (tumori, malattie degenerative) MINISTERO DELL’AMBIENTE D.M. 10 Settembre 1998, n. 381 Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici (art.3) Frequenza f Valore efficace di intensità di campi elettrico E Valore efficace di campo magnetico H Densità di potenza dell’onda piana equivalente (MHz) (V/m) (A/m) (W/m2) 0.1 – 0.3 60 0.2 - > 3 – 3000 20 0.05 1 > 3000 – 300000 40 0.1 4 I. EFFETTI SANITARI DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI I campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti biologi L’interazione può determinare effetti biologici che non si traducono necessariamente in danni L’esposizione prolungata ai campi di elevata frequenza ed alta intensità produce danni in conseguenza del riscaldamento indotto nei tessuti (effetto termico) II. EFFETTI SANITARI DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI Per esposizione a campi ad elevata frequenza e minore intensità sono stati riportati altri effetti (non termici) che si manifestano nel lungo periodo, quali astenia, impotenza, disturbi della memoria. Una sicura correlazione di tali disturbi con l’esposizione non è però mai stata dimostrata. La possibilità che l’esposizione a campi elettromagnetici possa indurre nell’uomo l’insorgenza di tumori è da tempo oggetto di numerosi studi, ma in atto non è stata confermata. Revisione critica della letteratura scientifica pregressa Linee guida sulla conduzione delle ricerche sperimentali Promozione di progetti di ricerca NIEHS National Institute of Environmental Health Sciences EMFRAPID Electric and Magnetic Fields Research and Public Information Dissemination 60,000,000 $ NIR Effetti biologici • Tutti i dati sperimentali disponibili sull’argomento sono stati analizzati da un gruppo pluridisciplinare di scienziati (ingegneria, epidemiologia, biologia cellulare e molecolare, medicina, matematica, neurobiologia, patologia, fisica, statistica, tossicologia) in un Convegno tenutosi il 16-24 Giugno 1998, a Brooklyn Park, Minnesota, USA • La relazione finale del Convegno e del EMFRAPID Program è disponibile anche su sito Internet: http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/html/WGReport/Worki ngGroup.html NIR Effetti biologici -Indagini epidemiologiche sull’uomoInadeguata evidenza sperimentale per esposizione occupazionale a c.e.m. •riproduzione aborto malformazioni •disordini neurovegetativi •suicidio e depressione •malattie cardiovascolari Alzheimer sclerosi laterale amiotrofica NIR Effetti biologici -Indagini sperimentali sull’uomo•SNC debole evidenza sperimentale per disturbi del sonno •apparato cardiovascolare •melatonina debole evidenza sperimentale per alterazioni della frequenza cardiaca debole evidenza sperimentale per soppressione increzione NRPB National Radiologic Protection Board Despite the rather limited epidemiological and experimental data available, NPRB concludes that the totality of the evidence available does not suggest that the use of mobile phones have any detriemental effects on human health. Nevertheless, there does remain a need for further research. June, 1999 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 Febbraio 2001, n.36 GURI n. 55 del 07-03-2001 Art 1. (Finalità della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 Febbraio 2001, n.36 GURI n. 55 del 07-03-2001 Art.4. (funzioni dello Stato): a. determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; b. promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnicoscientifica; c. istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; d. elaborazione dei piani di risanamento ambientale; e. misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; f. attivazione di accordi di programma con i gestori delle sorgenti di c.e.m.; g. definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; h. determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. DECRETO 10 settembre 1998, n. 381 G.U.R.I. 257 3.11.98 L’art.4, comma 2, della legge 36/2001 prevede altresì limiti di esposizione differenti per la popolazione e i lavoratori esposti. Per questi ultimi viene, altresì, disciplinata la sorveglianza medica periodica che, in atto, salvo specifiche normative regionali, resta assorbita dalle competenze attribuite dalla L. 626/94 al medico competente. RADIOBIOLOGIA NIRBIOLOGIA GESTIONE IMMAGINI BIOMEDICHE CONCLUSIONI L’unica certezza in atto ricavabile dall’esame delle ricerche effettuato è che bisogna continuare a studiare gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici procedendo con metodologie d’indagine valide e riproducibili, con accurata selezione dei tipi di frequenze, delle popolazioni da esaminare, degli effetti da ricercare. La non dimostrabile esistenza di effetti sanitari non può comunque esimere la comunità scientifica internazionale dal raccomandare la massima cautela. ALARA Si può affermare che la catastrofe naturale non è evitabile. Per contro, può essere evitata la catastrofe artificiale essendo il prodotto di un completo dominio della tecnologia.