Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Biotecnologie Mediche
e Medicina Legale
Direttore: Prof. R. Lagalla
LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE
ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
SPETTRO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
Frequenza  (Hz)
1010
RF
102
MW
1
10-2
1012
IR
10-4
E = h
1014
1016
UV
10-6
Lunghezza d’onda  (metri)
10-8
1018
1020
g
X
10-10
1022
10-12
10-14
danno chimico
diretto da
ionizzazione
Raggi x e 
Luce visibile e IR
eccitazione
induzione di
correnti e
riscaldamento
rara induzione
di correnti
MW e RF di alta frequenza
RF di bassa frequenza e campi statici
Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, elettroni,
protoni, etc.), a differenza della luce visibile, degli
infrarossi e degli ultravioletti, sono in grado di
produrre alterazioni della struttura elettronica della
materia che attraversano. Ciò porta negli organismi
viventi alla possibilità di comparsa di danni
biologici (somatici e genetici).
Da qui la necessità di prevenire il determinarsi di
questi danni ( RADIOPROTEZIONE )
IRRADIAZIONE ESTERNA, IRRADIAZIONE INTERNA
Irradiazione
esterna
la sorgente di
radiazioni
resta
all'esterno
del
corpo umano.
Irradiazione interna
la sorgente viene invece introdotta
nell'organismo (contaminazione interna).
La
contaminazione
interna
può
verificarsi tutte le volte che si
manipolano sorgenti non sigillate,
sorgenti cioè prive di un involucro inerte
o, se presente, non tale da prevenire, in
condizioni normali di impiego, la
dispersione delle materie radioattive.
Mentre per i danni somatici immediati (secondari a cambiamenti
delle cellule somatiche) è stata dimostrata una dose soglia (danni
non stocastici) , per i danni somatici tardivi e per i danni genetici
(indotti da cambiamenti delle cellule germinali), pur essendo
ipotizzabile un rapporto di linearità tra dose effetto, una dose soglia
non è dimostrabile (effetti stocastici).
Scopo primario della Radioprotezione è la
“prevenzione totale degli effetti dannosi non stocastici
e la limitazione a livelli considerati accettabili della
probabilità di accadimento degli effetti stocastici”
(ICRP 26-1977)
ETA’ MEDIA DI MORTE DEI RADIOLOGI E DELLA
POPOLAZIONE IN GENERALE NEGLI U.S.A. TRA IL
1945 E IL 1960
70
65
60
55
1930
1940
POPOLAZIONE
1950
1960
RADIOLOGI
Evoluzione storica della Radioprotezione
1895
Scoperta dei Raggi X (Roentgen) e della radiattività naturale (Becquerel)
1897
Comparsa delle prime lesioni da radiazioni ionizzanti
Anni venti : definizione di dose di tolleranza per i lavoratori (50 R/anno)
1935
Promulgazione del testo unico delle leggi sanitarie : viene disciplinato
l’esercizio della radiologia
1956
L’ICRP definisce la Dose Massima Ammissibile al corpo intero per i
lavoratori (5 rem/anno) e per gli individui della popolazione (0,5 rem/anno) e
la dose genetica per la popolazione nel suo insieme (5 rem/30 anni) e
promulga la lotta ad ogni rischio indebito.
1964
L’Italia ha la sua prima legge di Radioprotezione (il DPR 185)
1995
L’Italia ha una nuova legge di radioprotezione (D.Lgs 230)
Riferimenti legislativi italiani in radioprotezione
(dal 1995 in poi )
Decreto Legislativo del Governo
17 marzo 1995 n° 230
poi integrato e modificato :
• dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187,
• dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241
• e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti."
RADIOPROTEZIONE
RADIOBIOLOGIA
RADIOECOLOGIA
RADIOPATOLOGIA
SORGENTI DI RADIAZIONI
Valori in milliSievert
Energia nucleare 0,02
0,4
Appl. Mediche
0,1 Fall-out
Naturale
2
RAGGI COSMICI
20.000 metri
13 mSv
12.000 metri
5 mSv
4.000 metri
0.2 mSv
2.000 metri
0.1 mSv
Livello del mare
0.03 mSv
CONTRIBUTO DELLE DIVERSE SORGENTI DI
RADON IN UNA CASA
materiale costruzioni
e sottosuolo
gas
acqua
aria esterna
EVOLUZIONE CRONOLOGICA DELLA DOSE
RADIANTE IN MAMMOGRAFIA
8
6
4
2
0
1960
1969
Dose alla cute
Dose alla ghiandola
1987
1999
Rischio oncogeno in mammografia
DOSE IN cGY
1
0,5
0,3
0,04
Nº di Mammografie necessarie
per un incremento pari all’1%
13
26
39
300
L’INTERESSE SOCIALE DELLA
MATERIA DERIVA DA
 Impiego massimale della diagnostica radiologica e
consapevolezza di possibili correlati rischi
 Impatto emozionale dei rischi da energia nucleare
 Amplificazione del problema da parte dei mass-media
 Accresciuta coscienza ecologica nella società
UOMO
SALUTE
ENERGIE
RADIATIVE
AMBIENTE
I SOGGETTI DELLA RADIOPROTEZIONE AI SENSI
DELLA NUOVA NORMATIVA
LA
POPOLAZIONE
I LAVORATORI
ESPOSTI
LA TUTELA
DEL PAZIENTE
RM
RX
UOMO
TRASPARENTE
TC
US
J Lamarque, Montpellier
DATI ENEA, 1998
ITALIA
ESAMI RADIOLOGICI PER ABITANTE PER ANNO: 0.7
ESAMI RADIOLOGICI PER ANNO: oltre 40 milioni
Si tratta di valori in calo rispetto al passato
in relazione al perfezionamento dei sistemi
di radioprotezione ed al crescente impiego
di NIR.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
RADIOPROTEZIONE
GIUSTIFICAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
LIMITAZIONE
DELLE DOSI
i tipi di attività che
comportano esposizione alle
radiazioni ionizzanti
debbono essere
preventivamente giustificati e
periodicamente riconsiderati
alla luce dei benefici che da
essi derivano
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
RADIOPROTEZIONE
GIUSTIFICAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
LIMITAZIONE
DELLE DOSI
le esposizioni alle
radiazioni ionizzanti
debbono essere mantenute
al livello più basso
ragionevolmente ottenibile,
tenuto conto dei fattori
economici e sociali
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
RADIOPROTEZIONE
GIUSTIFICAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
LIMITAZIONE
DELLE DOSI
la somma delle dosi ricevute
e impegnate non deve
superare i limiti prescritti,
in accordo con le
disposizioni normative e dei
relativi provvedimenti
applicativi.
Sulla base di questi principi:
nessuna attività umana che comporti esposizione alle radiazioni
ionizzanti deve essere accolta a meno che la sua introduzione produca
un beneficio certo e dimostrabile agli individui esposti o alla società
(principio di giustificazione);
 ogni esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere tenuta bassa
quanto più ragionevolmente ottenibile (ALARA), tenendo conto di
considerazioni economiche e sociali (principio di ottimizzazione);
 la dose ai singoli individui (con esclusione relativa delle esposizioni
mediche ) non deve superare determinati limiti verificati come sicuri, nel
senso che i rischi indotti siano minimi e paragonabili a quelli associati ad
altre attività lavorative non particolarmente rischiose (principio di
limitazione delle dosi individuali).
ALARA
L’obiettivo di questo principio è il raggiungimento del miglior
compromesso tra il cosiddetto “rischio residuale”, quello che
cioè può rimanere dopo l’adozione di una procedura di
radioprotezione, ed i criteri economici e sociali.
ALARA
Obbligo di legge sia a livello comunitario
che nazionale
D.Lgs
ICRP ICRP D.Lgs Euratom 187/00
26/77 60/90 230/95 26/97
D.Lgs
241/00
DL 17.3.95 n° 230 integrato da DL 26.5.00 n. 241
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
Ovvero
SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA
DELLA RADIOPORTEZIONE
La sorveglianza fisica è l'insieme dei dispositivi adottati, delle
valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni
fornite e dei provvedimenti formulati dall‘esperto qualificato al fine
di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
La sorveglianza medica è l'insieme delle visite mediche, delle
indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari
adottati dal medico autorizzato e dal medico competente, al fine
di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.
STRUMENTI OPERATIVI DI RADIOPROTEZIONE
•classificazione delle aree con rischio da
radiazioni ionizzanti;
•classificazione del personale ai fini della
radioprotezione;
•predisposizione delle norme interne di
radioprotezione;
•segnalazione mediante contrassegni delle
sorgenti di radiazione;
•predisposizione di un
programma di informazione e
formazione, finalizzato alla
radioprotezione, allo scopo di
rendere il personale edotto dei
rischi specifici a cui è esposto.
E’ obbligatorio che ciascun
lavoratore sia reso edotto dei
rischi associati alla sua attività
lavorativa, delle procedure
operative di sicurezza e
protezione, delle norme
operative, dei principi fisici su
cui è basata la sua attività,
modalità di impiego delle
sorgenti e dei mezzi di
protezione
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
Definizione di lavoratore subordinato (art.60)
Per lavoratore subordinato si intende ogni persona che
presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro.
Sono equiparati:
a) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale.
b) coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la
propria opera professionale.
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
.
Art. 96 Limiti di esposizione.
Sono normativamente definiti:
a) i limiti di dose per : 1)lavoratori esposti; 2)apprendisti e
studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4)lavoratori non
esposti;5) le persone del pubblico
c) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di
utilizzazione
N.B.: I limiti ed i valori di dose nonché le specifiche grandezze
debbono essere fissati e sottoposti ad aggiornamento nel rispetto
degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione
europea.
ALLEGATO IV (DL 230 modificato dal DL 241)
Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli
apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.
Limiti di dose x anno in mSv
Lavoratori esposti ,
apprendisti e studenti
=/> anni 18
Dose efficace
(corpo intero)
20(*)
Apprendisti e studenti
anni 16-18
Individui della
popolazione
6
1
Dose equivalente
al cristallino
150
50
15
Dose equivalente
alla pelle ( 1 cm2)
500
150
50
Dose equivalente
avambracci ,mani
piedi, caviglie
500
150
50
(*) Prima era 50 mSv . E’ da considerare dose media annuale, il cui
superamento in un anno deve essere compensato da una riduzione
negli anni successivi.
Criteri e modalità per la classificazione dei lavoratori,
degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro.
1. Lavoratori esposti. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in
ragione della attività lavorativa, sono suscettibili di superare in un anno
solare uno o più dei seguenti valori:
a. 1 mSv di dose efficace;
b.
15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c. 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1
cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d. 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi,
caviglie.
2. Apprendisti e studenti i cui studi implicano necessariamente
l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti vengono distinti in base
all’età in 2 categorie (età non inferiore a 18 anni , età compresa tra 16 e 18
anni ).
3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti
e degli studenti
3.1. Sono classificati in Categoria A e B i lavoratori esposti
che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto
qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un
anno solare, ad uno dei seguenti valori di dose in mSv:
Cat B
Cat A
Dose efficace o equivalente
>1
>6
Cristallino
>15
> 45
Cute, avambracci, piedi, caviglie
>50
>150
N.B.I lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che
siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza,
comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A. (dall’all.VI)
ALLEGATO III
4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
1. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di
superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico è
classificata Zona Sorvegliata (1 mSv di dose efficace ).
2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di
superamento della dose fissata per la classificazione dei lavoratori in categoria A
è classificata Zona Controllata ( 6 mSv di dose efficace).
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
Art. 83 Sorveglianza medica (obblighi del datore di lavoro)
1.Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori
esposti, degli apprendisti e studenti , tramite medici autorizzati per gli
esposti di categoria A, e tramite medici competenti e medici autorizzati
per gli esposti di categoria B.
2 . Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, consentendo
l'accesso a qualunque informazione o documentazione per valutare lo
stato di salute dei lavoratori esposti, e le condizioni di lavoro incidenti sul
giudizio di idoneità dei lavoratori
3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone ad alcuna
attività a rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni
mediche vi si oppongano.
Medico Autorizzato/Competente

Art. 84 (visita medica preventiva)
 Fa una anamnesi completa della quale risultino anche le
eventuali esposizioni precedenti, un esame clinico generale
completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
 Esprime il giudizio di: a.
b.
c.
idoneità;
idoneità a determinate condizioni;
non idonei
 Comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità ed
i limiti di validità del medesimo.
 Illustra al lavoratore il significato delle dosi, delle introduzioni di
radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli
comunica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.
Medico Autorizzato/Competente

Art. 85 (visita medica periodica)
 Sottopone a visita medica periodica almeno una volta all’anno e, comunque ogni
qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a
tale destinazione i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di categoria
B. Sottopone a visita medica periodica ogni sei mesi i lavoratori di categoria
A e gli apprendisti e studenti ad essi equiparati.
 Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini
specialistiche e di laboratorio.
 Esprime il giudizio di idoneità (o non idoneità o idoneità condizionata).
 Giudica per quanto tempo è opportuno proseguire la sorveglianza medica nei
confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad
attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
 Formula il giudizio di idoneità anche per tali lavoratori.
 Prima della cessazione del rapporto di lavoro, sottopone a visita medica il
lavoratore. Nell’occasione gli fornisce le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
Medico Autorizzato/Competente

Art. 86
Richiede l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e
propone il reinserimento di essi quando accerti la cessazione
dello stato di non idoneità.
 Art. 89
Analizza i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e
alle mansioni. Istituisce e aggiorna i documenti sanitari
personali………
Fornisce consulenza al datore di lavoro inerente la messa in atto
di infrastrutture e procedure idonee per la sorveglianza medica
dei lavoratori esposti.
Medico Autorizzato/Competente

Art. 90
Per ogni lavoratore esposto istituisce, aggiorna e conserva il documento
sanitario personale in cui sono compresi:
- i dati raccolti nelle diverse visite mediche;
- la destinazione lavorativa;
- le dosi ricevute dal lavoratore.
Provvede, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del
lavoratore o dell’attività dell’impresa, a trasmettere il documento
sanitario, unitamente alle schede dosimetriche e alle relazioni sulle
circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di
emergenza, all’ISPESL, che provvederà a conservarli secondo le
modalità previste.
I lavoratori hanno diritto di accesso ai dati contenuti nel documento
sanitario, di ricevere copia dal medico della documentazione su loro
richiesta e del documento sanitario personale alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Medico Autorizzato/Competente

Art. 91
Sottopone a visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano subito un
superamento di dose rispetto ai valori stabiliti e provvede a tutto ciò
che può essere necessario (esami specialistici, trattamenti terapeutici,
ecc.). Può decidere l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era
assegnato.

Art. 92
Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi
comunica all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli organi del
S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale,
trasmette la documentazione inerente casi di neoplasie ritenute causate
da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti all’ISPESL.
Sorveglianza medica: obblighi dei
lavoratori
 Art. 68….. Art. 69.
 non compiere operazioni o manovre che non sono di loro
competenza o che possono compromettere la protezione e la
sicurezza;

E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il
proprio stato di gestazione non appena accertato.

Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone
classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il
nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della
gravidanza.

E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un
rischio di contaminazione.
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza.
Definizione di esposizione d'emergenza (Capo 2) : esposizione giustificata in
condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione
di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può
provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti .
1. Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i
dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica,
sulle circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché sulla
valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati.
2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani d’emergenza
devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi
all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere
sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di
adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene
l'intervento medesimo.
Determinazione delle modalità e dei livelli di esposizione professionale di
emergenza (ai sensi dell’art.74)
1. Ai lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che
siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza,
comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti non si applicano i limiti di dose efficace e di dose
equivalente stabiliti per i lavoratori esposti.
3. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza,
vengono previste ed adottate le misure necessarie a contenere
l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro i seguenti livelli
operativi:
a) 100 mSv di dose efficace; b) 300 mSv di dose equivalente al
cristallino;
c) 1 Sv di dose equivalente alla pelle , alle mani, agli avambracci, ai
piedi ed alle caviglie;
4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo 3 è
ammessa, in via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane
per volontari scelti tra le squadre speciali che siano, comunque, informati
dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare.
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie
professionali.
.
1.Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni, all'ANPA,
all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del S.S.N., competenti
per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 1,
nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei limiti di
dose.
2. Il medico entro tre giorni dalla diagnosi deve comunicare all'Ispettorato
provinciale del lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i
casi di malattia professionale.
3. I casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle
radiazioni ionizzanti, devono essere trasmessi all'ISPESL con copia della
documentazione clinica ed anatomopatologica e quella inerente
l'anamnesi lavorativa.
L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71 del
D.Lgs.n° 626/94 i casi di neoplasia di cui al comma 3.
Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori
Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale (obblighi del datore di lavoro)
.
1.Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito
una
contaminazione
siano
sottoposti
a
provvedimenti
di
decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che i lavoratori, che
abbiano subito il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96,
siano sottoposti a visita medica eccezionale, e a sorveglianza medica
eccezionale, comprendente il controllo clinico e gli esami ed i trattamenti
terapeutici, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato. Le
successive condizioni di esposizione devono essere subordinate
all'assenso del medico autorizzato.
3. Il datore di lavoro, nel caso in cui, a seguito della visita medica
eccezionale, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore
dal lavoro cui era assegnato, deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e
agli organi del competenti del S.S.N. competenti per territorio.
Capo IX
.
Protezione sanitaria della popolazione
Art. 97 Attività disciplinate. Vigilanza.
1. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della
sanità che si avvale degli organi del Servizio Sanitario Nazionale.
2. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita
su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire
esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici
ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia
umano che animale.
4. La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio S.S.N.
competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce
direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della
protezione civile, per quanto di competenza.
Ministero del Lavoro
TUTELA DEI LAVORATORI
Ministero della Sanità
TUTELA DELLA POPOLAZIONE
Capo IX
Art. 99 Norme
. esposizioni.
Protezione sanitaria della popolazione
generali
di
protezione
-
Limitazione
delle
1.
Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente
decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le
persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare
dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96 (*),
anche a seguito di contaminazione di matrici.
2.
Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre
adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al
livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme
specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate
dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e
mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
(*) Dose efficace : 1 mSv ; dose equivalente al cristallino 15 mSv ;
dose alla pelle : 50 mSv ( Allegato IV)
Capo IX
Protezione sanitaria della popolazione
Art.100 Significativi incrementi del
dell'ambiente
e di esposizione delle persone.
.
rischio
di
contaminazione
1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o
nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non
prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo
incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore,
richiedono, ove necessario, tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle
strutture di protezione civile, al fine di prendere le misure idonee ad evitare
l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della
contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del
perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al
prefetto e agli organi del S.S.N. competenti per territorio che, in relazione al livello
del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.
Le disposizioni si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non
soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali
l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano
materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.
Attuazione del piano di emergenza esterna
Direttore
dell’impianto
nucleare
• Prefetto
• Regione
• Organi S.S.N.
• ANPA
• Comandante
provinciale VV.FF
• Presidenza del
Consiglio
• Presidenza
della Regione
• Altri Prefetti
• Organi S.S.N.
Attuazione del piano di emergenza esterna
Comunicazione
Esecuzione
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187
"Attuazione della direttiva
97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche"
Art. 15. - Abrogazione
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli
articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.1
Art. 1. - Campo d'applicazione
1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente decreto si applica alle seguenti esposizioni mediche:
a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionale;
c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;
d) persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a programmi di
ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
e) persone nell'ambito di procedure medico-legali.
3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone
che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione,
assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.3
Art. 3. - Principio di giustificazione
1. E' vietata l'esposizione non giustificata.
2. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere
sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi
diagnostici o terapeutici complessivi, tenendo conto dell'efficacia, dei
vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che non comportano
un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle
radiazioni.
3. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate
dal comitato bio-etico istituito ai sensi della norme vigenti.
4. Le esposizioni per motivi medico-legali, che non presentano un
beneficio diretto per la salute delle persone esposte, devono essere
giustificate in modo particolare.
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.4
Art. 4 - Principio di ottimizzazione
1. Tutte le dosi dovute a esposizioni radiologiche per scopi medici,
ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere
mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e
compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica
richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di
ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la delega degli
aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita',
inclusi il controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle dosi o
delle attivita' somministrate al paziente.
3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami
radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di
riferimento (LDR) secondo le linee guida emanate ogni due anni
dal Ministero della sanità.
D.Lgs n. 187/2000 – Allegato II
Livelli diagnostici di riferimento: linea guida
1. I livelli diagnostici da usare come riferimento (LDR) nei programmi di
assicurazione della qualità sono strumenti di lavoro per ottimizzare le
prestazioni, ovvero grandezze facilmente misurabili e tipiche per ogni
procedura diagnostica.
2 Compiti degli esercenti e dei dirigenti delle strutture di diagnostica
radiologica e medico-nucleare
2.1 Il responsabile dell’impianto radiologico è tenuto a :
a) promuovere, con periodicità biennale la verifica dei livelli diagnostici e ad
effettuarne la registrazione, che deve essere resa disponibile, su
richiesta, alle autorità sanitarie competenti per territorio.
b) effettuare le verifiche avvalendosi del fisico specialista seguendo le
modalità indicate dai documenti della Commissione Europea.
c) promuovere le necessarie azioni correttive qualora constati che i valori di
tali verifiche superanoi LDR
2.2 L’esercente è tenuto, su segnalazione del responsabile delle
apparecchiature, a provvedere alle azioni correttive non effettuabili dal
responsabile stesso.
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 – Allegato II
Livelli diagnostici di riferimento: linea guida
Tabella A
RADIODIAGNOSTICA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
ESAMI:
DOSE D’INGRESSO
(mGy)
Addome
10
Testa
1050
Urografia (1 rad)
10
Torace
650
Cranio AP
5
Addome
800
Torace PA
0.4
Pelvi
600
Rachide
lombare AP
Mammografia
10
10
(dose con griglia)
ESAMI:
DOSE D’INGRESSO
(mGy cm)
D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.5
Art. 5. Responsabilita'
1. Le esposizioni mediche sono effettuate su richiesta motivata del
prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee compete
allo specialista, in modo da ottenere il maggior beneficio clinico con il
minimo detrimento individuale, valutazione anche della possibilità di
utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti.
2. Ogni esposizione medica e' effettuata sotto la responsabilità dello
specialista.
3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa
possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di
radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno
nell'ambito delle rispettive competenze professionali.
5. L'esercente ha l'obbligo di identificare il responsabile dell'impianto
radiologico.
6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono
essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone
medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione
alle radiazioni ionizzanti.
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, art.6
Art. 6. Procedure
1. Il Responsabile dell'impianto radiologico provvede a che, per
ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata siano adottati
protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura.
2. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico,
nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che nelle
procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un
esperto in fisica medica e che nelle attivita' di medicina nucleare
in vivo sia disponibile un esperto in fisica medica, per consulenza
sull'ottimizzazione, compresa la dosimetria dei pazienti e la
garanzia di qualita', compreso il controllo di qualita', nonche' per
consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa
alle esposizioni mediche, se richiesto.
D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.7
Art. 7. Formazione
l. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e
di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica,
radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre
specializzazioni
mediche
che
possono
comportare
attivita'
radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, e' inserita l'attivita'
didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica .
3. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della
radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai laureati in
medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti all'albo,
in possesso dello specifico diploma di specializzazione
4. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico
possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della
specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o
dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale specifica.
D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.9
Art. 9. Pratiche speciali
l. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico utilizzano
attrezzature radiologiche e tecniche adeguate per le esposizioni
mediche che riguardano:
a) bambini;
b) programmi di screening;
c) procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia
interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia.
A tal fine il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche'
un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni
dosimetriche in base alle quali poter adottare misure correttive
eventualmente necessarie e compatibili con le finalita' diagnostiche.
2. Nelle attivita' di radioterapia il responsabile dell'impianto
radiologico avvalendosi dell'esperto di fisica medica predispone le
procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti
durante i trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta
applicazione.
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art.10
3. Il responsabile dell'impianto radiologico segnala all'esercente
l’eventuale necessita' di adottare interventi correttivi ovvero per
ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori servizio
le attrezzature.
4. E’ vietato l’uso della fluoroscopia senza intensificazione
dell'immagine
5. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di
dose sono limitati a casi giustificati da esigenze diagnostiche o
terapeutiche.
6. Nelle nuove installazioni è prescritto un dispositivo che informi lo
specialista circa la quantita' di radiazioni ionizzanti prodotte
dall'attrezzatura nel corso della procedura radiologica.
7. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove sono registrati
e conservati per almeno cinque anni, a cura del responsabile
dell'impianto radiologico, anche su supporto informatico.
D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187, art.10
Art. 10. Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento
1. Il prescrivente e lo specialista, che esegue l’indagine diagnostica o il
trattamento, devono effettuare un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la
donna e' in stato di gravidanza, e, nel caso di somministrazione di radiofarmaci,
se allatta al seno.
2. Lo specialista considera la dose che derivera' all'utero a seguito della
prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa
essere esclusa. Se la dose prevista e' superiore a 1 mSv pone particolare
attenzione alla giustificazione, alla necessita' o all'urgenza, considerando la
possibilita' di procrastinare l'indagine o il trattamento. Nel caso in cui
l'indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate da
informazione alla donna o a chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale
nascituro.
3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno
particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione, potendo comportare anche la
sospensione temporanea o definitiva dell'allattamento.
5. L'esercente delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni
ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale
pericolo per l'embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione di
radiofarmaci, ed a invitare esplicitamente il paziente a comunicare allo specialista
lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamento.
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, art.11
Art. 11. Esposizioni potenziali
Definizione : esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di
verificarsi prevedibile in anticipo;
Situazioni tipo :
- Incidente (ad es. incendio, terremoto, crollo, etc) che possa incidere
negativamente della integrità di una sorgente radiogena
- Disfunzione dell’apparecchiatura con perdita di controllo dei tempi e delle
modalità di erogazione, o con blocco dei dispositivi mobili di protezione (ad
es. dell’otturatore di una bomba al cobalto.
l. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure
ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali,
per ridurre la probabilita' e l'entita' di dosi, accidentali o non
intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche.
2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti nonche' quanto
previsto dai programmi di garanzia della qualita' dovranno essere redatti,
ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei rischi potenziali
sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi
caratteristiche analoghe, nonche' delle raccomandazioni e delle
esperienze internazionali in materia.
Capo IX
Protezione sanitaria della popolazione
Art. 108 Ricerca scientifica clinica.
1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere
effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa
informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo
nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire,
in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le
persone esposte.
2.In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il
consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la
rappresentanza.
La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne sane in
età fertile, in cui la gravidanza non possa essere sicuramente esclusa.
N.B : gli artt. 109-114 (radioprotezione dei pazienti) sono stati abrogati dal art.15
del DL 187/2000, che ne ha riproposto i contenuti.
Aplasie
midollari
Cataratta
Radiazioni
ionizzanti
Invecchiamento
Deficit
immunologici
Malattie
autoimmuni
Sterilità
CANCRO
Malattie
infettive
Incidenza
spontanea
Suscettibilità alla
radioinduzione
Ca. mammella
+++
++
Leucemia
+
+++
Ca. tiroide
±
+++
Variabile
Da assente a
bassa
Altri tumori
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
ELETTROSMOG
NIR
NON IONIZING RADIATIONS
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
•non in grado di depositare pacchetti di
energia > all’energia di legame chimico
1 eV = 1,6 x 10-19 J
NIR
interazione
effetti biologici
danni biologici
materia vivente
NIR
Effetti biologici
INTERAZIONE BIOLOGICA
perturbazione
di
strutture
(molecolari)
biologiche
elementari
EFFETTO BIOLOGICO
modificazioni morfologiche e funzionali reversibili in
strutture superiori a quelle molecolari. E’ evidenziabile
strumentalmente
o
clinicamente
o
percepibile
soggettivamente. Cessa immediatamente dopo lo stimolo senza
reliquati (es.: orripilazione, riscaldamento, scossa elettrica).
DANNO BIOLOGICO
si verifica quando l’effetto biologico supera i limiti di
efficacia dei meccanismi di compensazione e adattamento
dell’organismo (omeostasi). Persiste per tempi lunghi o
permanentemente dopo la cessazione dello stimolo e diviene
clinicamente manifesto (es.: ustioni, tumori?)
NIR
• termici
Effetti biologici
si verificano quando una sufficiente quantità di energia viene
somministrata ad un sistema biologico determinandovi un significativo
incremento di temperatura (>0,1°C)
• atermici
accadono quando viene somministrata ad un sistema biologico una
quantità di energia in grado di provocare un innalzamento della
temperatura, che tuttavia non è apprezzabile per l’intervento di
meccanismi endogeni o esogeni al sistema di regolazione della temperatura
• non termici
si verificano quando la quantità di energia somministrata ad un sistema
biologico è inferiore a quella in grado di determinare un incremento di
temperatura
NIR
Effetti biologici
-Fattori condizionanti-
• frequenza
• durata
esposizione a NIR
• intensità
• contenuto in acqua e lipidi dei tessuti
• meccanismi di termoregolazione
• vascolarizzazione tissutale
• sensibilità tissutale (frequenza mitosi;
differenziazione cellulare)
• hot spot
NIR
• in vitro
Effetti
su cellule o parti di esse, tessuti, organi escissi
• in vivo
su animali da laboratorio, sull’uomo
Indagini
epidemiologiche
DIFETTI CROMOSOMICI IN COLTURE CELLULARI
DI TOPO TRATTATE CON MICROONDE
Dose stimata
mW/g
Gruppo controllo
Totale cellule
esaminate per
coltura
Traslocazioni cromosomiche
Totale
%
(NON IRRADIATO)
248
0
0
0.05
111
8
7.2
0.5
116
8
6.9
5
214
9
4.2
10
105
13
12.4
20
122
15
12.3
E.J. Lamer 1994, modificata
NIR
• acuti
Effetti “in vivo”
immediati e oggettivi, accertabili sperimentalmente su volontari al di
là di ogni possibile dubbio
a bassa frequenza: imputabili alla corrente indotta
ad alta frequenza: imputabili al riscaldamento dei tessuti (densità di
potenza assorbita, SAR)
• sanitari a lungo termine
in cui è difficile accertare il rapporto causale
sintomatologia soggettiva (affaticamento, irritabilità, difficoltà di
concentrazione, diminuzione della libido, impotenza, cefalea, insonnia, etc.)
sintomatologia oggettiva e grave (tumori, malattie degenerative)
MINISTERO DELL’AMBIENTE
D.M. 10 Settembre 1998, n. 381
Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici (art.3)
Frequenza f
Valore efficace di
intensità di campi
elettrico E
Valore efficace di
campo magnetico
H
Densità di potenza
dell’onda piana
equivalente
(MHz)
(V/m)
(A/m)
(W/m2)
0.1 – 0.3
60
0.2
-
> 3 – 3000
20
0.05
1
> 3000 – 300000
40
0.1
4
I. EFFETTI SANITARI DELL’ESPOSIZIONE AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI
 I campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti
biologi
 L’interazione può determinare effetti biologici che
non si traducono necessariamente in danni
 L’esposizione prolungata ai campi di elevata
frequenza ed alta intensità produce danni in
conseguenza del riscaldamento indotto nei tessuti
(effetto termico)
II. EFFETTI SANITARI DELL’ESPOSIZIONE AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI
 Per esposizione a campi ad elevata frequenza e
minore intensità sono stati riportati altri effetti (non
termici) che si manifestano nel lungo periodo, quali
astenia, impotenza, disturbi della memoria. Una
sicura correlazione di tali disturbi con l’esposizione
non è però mai stata dimostrata.
 La possibilità che l’esposizione a campi
elettromagnetici
possa
indurre
nell’uomo
l’insorgenza di tumori è da tempo oggetto di
numerosi studi, ma in atto non è stata confermata.
Revisione critica della
letteratura scientifica
pregressa
Linee guida sulla
conduzione delle
ricerche sperimentali
Promozione di progetti
di ricerca
NIEHS
National Institute of
Environmental Health Sciences
EMFRAPID
Electric and Magnetic Fields
Research and Public Information
Dissemination
60,000,000 $
NIR
Effetti biologici
• Tutti i dati sperimentali disponibili sull’argomento sono
stati analizzati da un gruppo pluridisciplinare di scienziati
(ingegneria, epidemiologia, biologia cellulare e molecolare,
medicina, matematica, neurobiologia, patologia, fisica,
statistica, tossicologia) in un Convegno tenutosi il 16-24
Giugno 1998, a Brooklyn Park, Minnesota, USA
• La relazione finale del Convegno e del EMFRAPID
Program è disponibile anche su sito Internet:
http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/html/WGReport/Worki
ngGroup.html
NIR
Effetti biologici
-Indagini epidemiologiche sull’uomoInadeguata evidenza sperimentale per
esposizione occupazionale a c.e.m.
•riproduzione
aborto
malformazioni
•disordini neurovegetativi
•suicidio e depressione
•malattie cardiovascolari
Alzheimer
sclerosi laterale amiotrofica
NIR
Effetti biologici
-Indagini sperimentali sull’uomo•SNC
debole evidenza sperimentale per disturbi del sonno
•apparato cardiovascolare
•melatonina
debole evidenza sperimentale
per alterazioni della frequenza
cardiaca
debole evidenza sperimentale
per soppressione increzione
NRPB
National Radiologic Protection Board
Despite the rather limited epidemiological and
experimental data available, NPRB concludes that
the totality of the evidence available does not suggest
that the use of mobile phones have any detriemental
effects on human health. Nevertheless, there does
remain a need for further research.
June, 1999
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 Febbraio 2001, n.36 GURI n. 55 del 07-03-2001
Art 1. (Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32
della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo
termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato
istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 Febbraio 2001, n.36 GURI n. 55 del 07-03-2001
Art.4. (funzioni dello Stato):
a. determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità;
b. promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnicoscientifica;
c. istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
d. elaborazione dei piani di risanamento ambientale;
e. misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f. attivazione di accordi di programma con i gestori delle sorgenti di
c.e.m.;
g. definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV;
h. determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
DECRETO 10 settembre 1998, n. 381
G.U.R.I. 257 3.11.98
L’art.4, comma 2, della legge 36/2001 prevede
altresì limiti di esposizione differenti per la
popolazione e i lavoratori esposti. Per questi
ultimi viene, altresì, disciplinata la sorveglianza
medica periodica che, in atto, salvo specifiche
normative regionali, resta assorbita dalle
competenze attribuite dalla L. 626/94 al medico
competente.
RADIOBIOLOGIA
NIRBIOLOGIA
GESTIONE IMMAGINI BIOMEDICHE
CONCLUSIONI
L’unica certezza in atto ricavabile dall’esame delle
ricerche effettuato è che bisogna continuare a studiare
gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici
procedendo con metodologie d’indagine valide e
riproducibili, con accurata selezione dei tipi di
frequenze, delle popolazioni da esaminare, degli
effetti da ricercare.
La non dimostrabile esistenza di effetti sanitari non
può comunque esimere la comunità scientifica
internazionale dal raccomandare la massima cautela.
ALARA
Si può affermare che la catastrofe naturale
non è evitabile.
Per contro, può essere evitata la catastrofe
artificiale essendo il prodotto di un completo
dominio della tecnologia.
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La sorveglianza sanitaria nella esposizione alle radiazioni ionizzanti