Attività bancaria e
reato di usura
Cesare Parodi
•1
Nel codice penale il delitto di usura NON
nasce in relazione alla realtà bancaria.
Il legislatore ha in mente un “tipo”
criminologico: l’usuraio.
•2
Legge 108/1996
Il sistema bancario viene ritenuto non estraneo
alle condotte criminali disciplinate dall’art. 644 c.p.
Modificato l’oggetto della tutela: dai soli interessi
delle singole vittime del reato ad un intervento
sulla disciplina del mercato
La disciplina sull’usura viene espressamente
calibrata sulla realtà finanziaria e bancaria,
tenuto conto delle indicazioni fornite dagli artt. 2 e
3 della l. n. 108/1996.
•3
Art. 644. - Usura.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si
fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o
per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro
o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è
punito con la reclusione da due a dieci anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
•4
4
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi
si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria.
•5
5
AGGRAVANTI GENERALI
previste per il comma 1 e 2
ma non per l’usura “in concreto”
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma
sono aumentate da un terzo alla metà:
•6
6
Di rilievo per la realtà bancaria:
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o
proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in
stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge
attività imprenditoriale, professionale o
artigianale;
•7
7
“Se il colpevole ha agito nell’esercizio di una
attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare”.
Aggravante di grande valore sistematico.
Perché non è prevista per l’usura “ in
concreto”
( come per altro le altre aggravanti)?
•8
8
Momento e luogo di
consumazione
•9
9
Art. 644-ter.
Prescrizione del reato di usura.
La prescrizione del reato di usura decorre
dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale.
NORMA “ECCEZIONALE”
rispetto ai principi generali
•10
10
La natura del reato di usura
?
•11
11
Cass. , sez. II, n. 33331, 8 settembre 2011
Il reato di usura si configura come reato a schema duplice,
e quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della
promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non
seguita dall’effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando
questa segua, con l’integrale adempimento
dell’obbligazione usuraria.
Esso è costituito da due fattispecie destinate strutturalmente
l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione
usuraria, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo
alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa
mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento
del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del
sinallagma ad esso preordinato.
•12
12
Il “PROBLEMA” attuale
Negli ultimi anni è avvenuta una crescita
esponenziale delle denunce per usura bancaria,
spesso caratterizzate da connotazione socioeconomiche.
Da qui la necessità per la Procura di Torino di
elaborare criteri di ricostruzione e valutazione
omogenei e condivisi.
•13
Scontro ideologico ed economico:
il «nuovo» quarto stato…
•14
…e l’oligarchia
finanziaria.
•15
Non sono e non possono essere
questi i termini del problema.
•16
La crisi economica rappresenta certamente un fattore
preponderante nel determinismo del fenomeno, che tuttavia
trova un suo fondamento evidentemente anche nella
difficoltà in alcuni casi per gli istituti di credito - i cui
rappresentanti sono oggetto di denuncia in sede penale - di
gestire in termini ottimali le fasi più acute e
problematiche dei rapporti con i clienti.
Se l’incremento in termini puramente statistici delle denunce
è un dato inequivoco, non semplice può essere una
valutazione di sintesi sulla fondatezza delle stesse e sugli
esiti dei procedimenti che da tali denunce hanno tratto
origine.
•17
Il legislatore ha voluto fornire determinazione, attualità e
concretezza alla fattispecie “base” del delitto di usura,
sostituendo alla discrezionalità demandata al giudice sulla
“usurarietà” dei tassi criteri oggettivi predeterminati dal
meccanismo oggetto di analisi.
Art. 644, comma 3, c.p. (come modificato dall’art. 1 L.
108/1996)
“la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari.”
“per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito”.
•18
ART 644 CO. 3° CP
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a
tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso
medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si
trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria.
•19
Primo problema….
La Banca conosce ( dovrebbe almeno conoscere) le
eventuali condizioni di difficoltà del cliente
Il tasso praticato, anche se inferiore alla soglia,
potrebbe esserele molto “vicino”
Se la banca non “presta” il denaro, viene criticata per
l’atteggiamento di mancato supporto alle imprese.
Se lo presta, è una banca che “commette” usura ex art
644 comma 3 c.p.”
E allora ???
•20
… secondo problema
Le banche comunicano il tasso applicato sulla base dei
criteri della Banca d’Italia.
Se poi la giurisprudenza riconosce errati tali criteri,
includendo altre voci, il confronto tra i tassi soglia e
quelli applicati NON può che determinare numerosi
“sconfinamenti”.
Il vero problema è allora un altro: come si devono
valutare le istruzioni della Banca d’Italia ?
•21
Progressive “correzioni” della Cassazione alle
indicazioni fornite dalle circolari della Banca d’Italia
e in particolare a interpretazioni “restrittive” fornite
dalla stesse”: in particolare sulla inclusione o meno
della cd commissione di massimo scoperto.
Per la S.C.- sez. II penale, n. 46669, 23 novembre
2011il principio di riserva di legge- ha
costantemente ed inequivocamente delimitato la
funzione integratrice del precetto affidata ai
decreti ministeriali, sostanzialmente calibrati sulle
indicazioni della Banca d’Italia.
•22
“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non
rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in
cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea
interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non
può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo
dell’elemento oggettivo.
Le circolari….non hanno efficacia vincolante per gli istituti
bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure
quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota
nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari
difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi
bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli
istituti di credito”.
•23
In ambito penale vale solo la norma di legge, contenuta
nell’articolo 644 comma 4 c.p.: nella determinazione del
tasso soglia vanno ricompresi tutti gli oneri che l’utente
sopporti in connessione con il credito ottenuto.
•24
OMOGENEITA’ ?
I tassi medi indicati dalla Banca d’Italia
non contenevano la CMS
Se si raffronta un TEG applicato da una Banca
inserendo la CMS alla stregua di interessi si
dovrebbero, quanto meno, aumentare i tassi medi
dell’impatto della CMS.
In caso contrario si mettono a confronto tassi di interesse
ottenuti con parametri diversi.
•25
Perche si è parlato e si parla così tanto
della commissione di massimo scoperto
?????????
Vicenda indicativa della criticità – vera o
presunta- del sistema
•26
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis conv. L. 28
gennaio 2009, n. 2.
comma 1: disciplina delle clausole contrattuali aventi ad
oggetto la commissione di massimo scoperto,
ridimensionandone l'operatività.
comma 2: "gli interessi, le commissioni, le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi
da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della
L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".
•27
La valutazione dell’elemento soggettivo
Per la S.C. ( sentenza 20148/2010) è immune da vizi logicogiuridici la motivazione con cui il giudice di merito ha
escluso l’elemento psicologico del reato sulla base della
valutazione congiunta delle seguenti circostanze:
− minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto
alle cifre movimentate nei conti;
− episodicità dei superamenti della soglia nel corso di
rapporti bancari lunghi;
− controprova degli esiti dei diversi criteri di calcolo
− contraddittorietà della normativa secondaria di
settore
•28
Le Istruzioni della Banca d’Italia precedenti al 2009 si
pongono come elemento di valutazione quantomeno
dell’elemento soggettivo del reato de quo laddove
- prevedono espressamente che le commissioni siano
rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G. solo a partire
dalla data di entrata in vigore della nuova legge (29.1.2009)
- indicano che, comunque, fino al 31 dicembre 2009
(trattandosi di un periodo transitorio) le commissioni
dovrebbero essere escluse dal calcolo del T.E.G.
- precisano che le commissioni di massimo scoperto
esistenti nel sistema normativo previgente, in quanto
svincolate dalla durata dell’utilizzo, non avrebbero potuto
essere assimilabili agli interessi.
•29
La ricostruzione contabile e quindi storica deve tener conto
delle differenti situazioni interpretative che si sono
succedute, al fine di consentire una valutazione completa
anche ai fini dell’elemento soggettivo del reato.
E’ indispensabile verificare, laddove siano stati accertati
superamenti del tasso soglia prima del 31 dicembre 2009, se
gli stessi possano essere stati determinati dall’applicazione
dei criteri indicati, sino a tale data, dalla Banca d’Italia, al
fine di consentire una corretta valutazione della condotta sul
piano soggettivo.
•30
LE FORMULE
Una prima ipotesi utilizza la formula della Banca
d’Italia del 2009 (F.2009 – con inserimento della CMS ed
annualizzazione di tutti gli oneri) per tutto il periodo
considerato e quindi anche per il periodo precedente al
31/12/2009
TASSO =
INTERESSI  36.500
ONERI  100

NUMERI DEBITORI ACCORDATO
•31
OTTENIAMO UN DATO OGGETTIVO
SINTONICO CON LE INDICAZIONI DELLA
S.C., ANCHE SE, SINO AL 31.12.2009,
EQUIVOCO SUL PIANO SOGGETTIVO
inoltre
PROBLEMA DI OMOGENEITA’ DEI DATI
CONFRONTATI
•32
Una seconda ipotesi può essere utilizzata depurando
dal calcolo, sino al 2009, la CMS, per verificare se- a
fronte della indicazioni della B.I.- vi sia stata usura
anche sul piano soggettivo
Oneri
(senza
Interessi x 36.500
CMS) x 100
TEG
=
------------------------- + ------------------------Accordato
Numeri Debitori
•33
Le indicazioni della Banca d’Italia su interessi
oneri e spese nel calcolo del TEG.
Come previsto dall’art. 644 c.p., il calcolo del tasso
deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito
e sostenute dal cliente”.
•34
ONERI
art. 644 c.p.: “….commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo …. collegate all’erogazione del
credito”.
La formula utilizzata non contiene un elenco tassativo
degli oneri - variabili in funzione del singolo contratto
di conto corrente e delle concrete modalità di utilizzo
dello stesso: si è ritenuto che gli oneri in oggetto
dovessero essere computati solo laddove connessi
all’erogazione del credito.
Indicati nel punto C4- Istruzioni Banca d’Italia 2009
•35
Gli ulteriori oneri accessori non sarebbero rilevanti in quanto
“costituiscono la remunerazione di specifici servizi resi
dalla banca nell’ambito del rapporto di conto corrente
bancario” e, quindi, non sarebbero in alcun modo inerenti
l’erogazione del credito.
•36
Il computo delle ulteriori spese accessorie, unitamente agli
oneri in esame, determinerebbe un errore metodologico in
sede di quantificazione del T.E.G., in quanto le spese
accessorie, così come gli oneri, sarebbero rapportate
all’affidamento accordato anche laddove assolutamente
svincolate dall’ammontare dell’affidamento stesso.
Conseguentemente il computo delle spese accessorie
comporterebbe un aumento immotivato della percentuale da
inserire nella formula del T.E.G. e, quindi, potrebbe
determinare il superamento del tasso soglia.
•37
Sono escluse le spese addebitate indipendentemente
dall’affidamento quali ad es, bonifici, commissione per
pagamento di bollette, costi del carnet di assegni e simili.
In sintonia con le istruzione della Banca d’Italia e in
ossequio al favor rei, i "costi per operazioni"
(ovvero quelle spese che sostengono tutti i correntisti,
indipendentemente dal fatto che siano affidati o meno)
sono esclusi dagli negli oneri del finanziamento.
•38
PROBLEMA ?
Se la banca ha ritenuto di distribuire il carico applicato al
cliente su tutta la possibile gamma di voci, comprese
commissioni per messa a disposizione dei fondi e spese;
spese che generalmente non emergono sul prospetto
denominato "scalare" che la banca trasmette al cliente ad
ogni chiusura (tipicamente ogni trimestre) ?
Necessità di verificare se i costi applicati al conto
corrispondono a quelli generali praticati dalla banca. In caso
di divergenza, tali spese potrebbero essere computate nel
calcolo del tasso applicato.
•39
Gli oneri devono essere conteggiati all’interno della
formula della determinazione del TEG, su “base annua”
Le commissioni e le spese, escluse quelle sostenute per
imposte e tasse, devono essere riprese sul trimestre di
competenze e nei tre trimestri precedenti.
Ove il dato storico non sia disponibile, il calcolo potrà
avvenire con due differenti metodiche:
- conteggiare solo gli oneri dei trimestri a disposizione;
- annualizzare gli oneri dei trimestri in proprio possesso
utilizzando un multiplo idoneo.
•40
In definitiva, nella voce “oneri” rientrano:
- i costi di tenuta del conto corrente
- le commissioni per messa a disposizioni fondi (o
commissioni similari)
- le commissioni di massimo scoperto
- qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non
riconducibile per sua natura ad “imposte e tasse”.
L’unica categoria di costo che rimane esclusa dalla diretta
imputazione dalla voce conto corrente sono i “bolli su
estratto conto”.
•41
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del
trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da
maggiorazioni di tasso applicate in occasione di
sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni
rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati
determinati con la formula dello sconto, per interessi si
intendono il totale delle competenze calcolate
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i
“giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai
numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd.
“scalare”.
•42
“accordato”:
è indispensabile operare una distinzione.
Sino all’agosto 2009 le istruzioni di B.I. stabilivano che nel
divisore denominato “ACCORDATO” avrebbe dovuto
essere inserito “il limite massimo del credito concesso
dall’intermediario” oppure a, a fronte di “ utilizzi di
finanziamento senza che sia stato precedentemente
predeterminato l’ammontare del fido accordato ... “ avrebbe
dovuto essere preso in considerazione “ l’utilizzo effettivo
nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di
passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere
considerato il saldo contabile massimo)”.
•43
Tenendo conto delle indicazioni della S.C., le Istruzioni
dell’agosto 2009, precisano che in mancanza di affidamento,
nella voce “ACCORDATO” deve essere “il saldo liquido
massimo di segno negativo”.
•44
Problematiche particolari:
-l’anatocismo
-gli interessi di mora
-il valore “cronologico” delle indicazioni della
B.I.
•45
L’anatocismo
I numeri debitori da impiegarsi nel calcolo del Tasso
Effettivo ai fini dell’accertamento dell’usura su conto
corrente devono essere assunti così come risultanti dai
c.d. “scalari” ovvero, alternativamente, in misura
rettificata per tener conto della “depurazione”
dell’effetto anatocistico (ove riscontrabile) ?
•46
Banca d’Italia
Nel calcolo del TEG, gli intermediari devono basarsi sui
numeri debitori rinvenienti dall’estratto conto scalare, “in cui
i capitali sono comprensivi degli interessi e delle spese
addebitate trimestralmente.
•47
Il calcolo del TEG deve essere effettuato senza considerare
alcuna depurazione di derivazione anatocistica. Qualora
l’interprete consideri nel calcolo del TEG i saldi debitori
ricostruiti (ovvero non comprensivi della capitalizzazione
anatocistica) perverrebbe alla definizione di un dato, di fatto in
alcun modo comparabile con il parametro previsto dalla legge.
Ogni accertamento penale in materia di usura non può che
fondarsi sulle risultanze rinvenienti dagli estratti conto bancari,
trascurando ogni preliminare ricostruzione volta a depurare i saldi
giornalieri e trimestrali dall’effetto anatocistico.
•48
La Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013)
all’art 1, comma 624 ha definitivamente eliminato
l’anatocismo dall’attività bancaria prevedendo che (i) nelle
operazioni di conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori che creditori, (ii) e che gli interessi
periodicamente capitalizzati non posano produrre interessi
ulteriori che, nelle successive operazioni in capitalizzazione,
sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
•49
INTERESSI DI MORA
Spesso esclusa la computabilità degli interessi moratori ai
fini della verifica antiusura:
1) differente natura giuridica di tali tassi
2) applicazione della mora in via sostitutiva e non additiva
dei corrispettivi
3) tasso convenzionale si applica sul capitale residuo, la
mora si applica sulla rata non pagata (diversità di calcolo)
4) l’art. 644 c.p. parla della promessa o dazione di interessi
“in corrispettivo” di una somma di denaro o di altra utilità
PROBLEMA:
la mora non è calcolata nel TEGM
•50
50
In data 9 gennaio 2013 , con la sentenza 350 , la Cass, sez I
civile, ha precisato:
“ Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815
c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono
promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi
anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento,
contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli
interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile –
senza necessità di specifica motivazione - tale assunto.”
•51
La risposta di Banca d’Italia, 3 luglio 2013
“I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono,
oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi
all’erogazione del credito.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG,
perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del
credito ma solo a seguito di un eventuale
inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di
considerare nella media operazioni con andamento
anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti,
per compensare la banca del mancato adempimento, se
inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un
eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della
clientela.
•52
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti
alla normativa anti-usura.
Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG
applicato al singolo cliente, comprensivo della mora
effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la
mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
•53
In assenza di una previsione legislativa che determini
una specifica soglia in presenza di interessi moratori,
la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle
procedure degli intermediari, il criterio in base al
quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1
punti per poi determinare la soglia su tale importo….
•54
Cosa si considera come tasso di mora penalmente
rilevante ?
-
il tasso moratorio sopra soglia pattuito in contratto
- soltanto quello effettivamente pagato sulle rate
insolute
quello applicato dalla banca a seguito
dell’inadempimento?
Per l’art. 644 c.p. anche la promessa di tassi usurari
integra il reato
•55
55
Il valore in chiave cronologica delle indicazioni della
Banca d’Italia.
Tesi difensiva: rilevanza sul piano soggettivo di
imputazioni di oneri/costi basate sui criteri della Banca
d’Italia.
Deve trattarsi di indicazioni successive all’epoca dei fatti,
ossia ai singoli trimestri nei quali deve essere effettuato il
confronto tra il tasso-soglia e quello concretamente
applicato.
Non possono essere considerati in funzione delle valutazione
dell’elemento soggettivo, in quanto, proprio perché
“successivi” non possono aver costituto in concreto
fondamento di fondati dubbi interpretativi da parte degli
indagati/imputati.
•56
I criteri indicati dalla Banca d’Italia in periodi successivi
a quelli oggetto di valutazione non costituiscono norme
“sopravvenute” più favorevoli e come tali applicabili alla
valutazione del caso di specie.
Neppure una modifica di legge al riguardo è stata
giudicata in tale termini dalla S.C.: ne consegue che a
fortiori il principio non è applicabile alle indicazioni
della Banca d’Italia.
•57
D.L. n. 70 convertito in legge in data 7 luglio 2011, n. 106
(che all'art. 8, comma 5, lett. d) : alla L. 7 marzo 1996, n.
108, art. 2, comma 4, le parole "aumentato della metà", sono
sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto", cui si
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali
(inoltre la differenza tra il limite e il tasso medio non può
essere superiore a otto punti percentuali).
Non si può ipotizzare un’automatica "espansione" della
nuova legge, perché l'applicazione di tale norma
contrasterebbe con la natura del fenomeno della
abrogazione, che opera "ex nunc".
•58
Cass. Sez. II penale, sentenza 19 dicembre 2011, n.
46669.
E’ inapplicabile il “principio previsto dall'art. 2 c.p., comma
3, in caso di successione nel tempo di norme extrapenali
integratrici del precetto penale, che non incidano sulla
struttura essenziale del reato ma comportino esclusivamente
una variazione del contenuto del precetto delineando la
portata del comando.
La nuova disciplina non ha inteso sminuire il disvalore
sociale della condotta posta in essere nelle vigenza delle
normativa precedente, e quindi l'illiceità penale della stessa,
essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i
presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice
penale...”
•59
La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione
dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza
di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione,
denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha
introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti
bancari in relazione al reato di usura) operatività con
esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua
entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti
situazioni, regolate dalla normativa precedente.”
•60
La confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo,
è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di
somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un
importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.
•61
61
E la confisca ex art 240 c.p.
nei confronti della banca ?
Esiste una legittima possibilità di disporre il
sequestro- finalizzato alla confisca- non solo
nei confronti dei singoli indagati quanto anche
nei confronti dell’istituto che ha intrattenuto il
rapporto ovvero ha assorbito i soggetti che tali
rapporti hanno intrattenuto ?
•62
62
Le somme che costituiscono il vantaggio/compenso
usurario non sono nella disponibilità- anche per interposta
persona- degli indagati, in quanto sono entrate direttamente
nel patrimonio della banca.
Il principio generale di cui all’art. 240 c.p. in tema di
confisca- modificato dalla l. n 12/2012- stabilisce che la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o
il profitto non si applica “se la cosa appartiene a persona
estranea al reato."
Si può ritenere che il “profitto usurario” riconducibile
al comma primo dell’art. 240 c.p., oggetto di confisca “
facoltativa”, “appartenga” a persona estranea al reato.
?
•63
63
…..le conseguenze patrimoniali
per l’istituto di credito….
•64
La responsabilità della banca sussiste per il solo fatto
che il danno ingiusto si è verificato per una condotta
comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare
l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco
importa tale distinzione ai fini civilistici), alla
comparazione tra standards normativi - come nella
fattispecie in cui viene in rilievo la violazione dell'art.
644 c.p., comma 4, - situazione concreta, idonea a far
ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d. "danni
anonimi", cioè di cui non sia stato individuato il
responsabile.”
•65
Una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il
profilo oggettivo da parte degli istituto di credito,
trattandosi comunque di illecito avente rilevanza
civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia
stato accertato il responsabile penale della condotta
illecita, in quanto l'azione, risarcitoria civile ben potrà
essere espletata nei confronti degli istituti i interessati
che rispondono, comunque, ex art. 1118 e 1228 c.c., del
fatto dei propri dipendenti…
•66
CHI RISPONDE DEL REATO
ALL’INTERNO DELL’ENTE ?
A QUALE LIVELLO VI CONFIGURA
LA RESPONSABILITA’?
NO 231: ma vi può essere comunque utilità
a predisporre un modello organizzativo ?
•67
•68
Per finire….
L’art. 20 comma 7 l n 44/1999 attualmente
recita: “ Le sospensioni dei termini di cui ai
commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2
hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica
competente per le indagini in ordine ai delitti
che hanno causato l’evento lesivo di cui all’art.
3, comma 1”.
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Art. 20 l.n. 44/1999
A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8,
si prevede che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno
dalla data dell'evento lesivo:
- degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei
dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente
efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze
per la durata di trecento giorni.
- degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di tre anni.
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…. Ancora per la durata di trecento giorni, sono altresì
sospesi “i termini di prescrizione e quelli perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che
sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data
dell'evento lesivo”, nonché “ l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a
processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese
le vendite e le assegnazioni forzate.”
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Grazie a tutti per l’attenzione !
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