Attività bancaria e reato di usura Cesare Parodi •1 Nel codice penale il delitto di usura NON nasce in relazione alla realtà bancaria. Il legislatore ha in mente un “tipo” criminologico: l’usuraio. •2 Legge 108/1996 Il sistema bancario viene ritenuto non estraneo alle condotte criminali disciplinate dall’art. 644 c.p. Modificato l’oggetto della tutela: dai soli interessi delle singole vittime del reato ad un intervento sulla disciplina del mercato La disciplina sull’usura viene espressamente calibrata sulla realtà finanziaria e bancaria, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli artt. 2 e 3 della l. n. 108/1996. •3 Art. 644. - Usura. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. •4 4 La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. •5 5 AGGRAVANTI GENERALI previste per il comma 1 e 2 ma non per l’usura “in concreto” Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: •6 6 Di rilievo per la realtà bancaria: 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; •7 7 “Se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”. Aggravante di grande valore sistematico. Perché non è prevista per l’usura “ in concreto” ( come per altro le altre aggravanti)? •8 8 Momento e luogo di consumazione •9 9 Art. 644-ter. Prescrizione del reato di usura. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. NORMA “ECCEZIONALE” rispetto ai principi generali •10 10 La natura del reato di usura ? •11 11 Cass. , sez. II, n. 33331, 8 settembre 2011 Il reato di usura si configura come reato a schema duplice, e quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dall’effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria. Esso è costituito da due fattispecie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. •12 12 Il “PROBLEMA” attuale Negli ultimi anni è avvenuta una crescita esponenziale delle denunce per usura bancaria, spesso caratterizzate da connotazione socioeconomiche. Da qui la necessità per la Procura di Torino di elaborare criteri di ricostruzione e valutazione omogenei e condivisi. •13 Scontro ideologico ed economico: il «nuovo» quarto stato… •14 …e l’oligarchia finanziaria. •15 Non sono e non possono essere questi i termini del problema. •16 La crisi economica rappresenta certamente un fattore preponderante nel determinismo del fenomeno, che tuttavia trova un suo fondamento evidentemente anche nella difficoltà in alcuni casi per gli istituti di credito - i cui rappresentanti sono oggetto di denuncia in sede penale - di gestire in termini ottimali le fasi più acute e problematiche dei rapporti con i clienti. Se l’incremento in termini puramente statistici delle denunce è un dato inequivoco, non semplice può essere una valutazione di sintesi sulla fondatezza delle stesse e sugli esiti dei procedimenti che da tali denunce hanno tratto origine. •17 Il legislatore ha voluto fornire determinazione, attualità e concretezza alla fattispecie “base” del delitto di usura, sostituendo alla discrezionalità demandata al giudice sulla “usurarietà” dei tassi criteri oggettivi predeterminati dal meccanismo oggetto di analisi. Art. 644, comma 3, c.p. (come modificato dall’art. 1 L. 108/1996) “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.” “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. •18 ART 644 CO. 3° CP Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. •19 Primo problema…. La Banca conosce ( dovrebbe almeno conoscere) le eventuali condizioni di difficoltà del cliente Il tasso praticato, anche se inferiore alla soglia, potrebbe esserele molto “vicino” Se la banca non “presta” il denaro, viene criticata per l’atteggiamento di mancato supporto alle imprese. Se lo presta, è una banca che “commette” usura ex art 644 comma 3 c.p.” E allora ??? •20 … secondo problema Le banche comunicano il tasso applicato sulla base dei criteri della Banca d’Italia. Se poi la giurisprudenza riconosce errati tali criteri, includendo altre voci, il confronto tra i tassi soglia e quelli applicati NON può che determinare numerosi “sconfinamenti”. Il vero problema è allora un altro: come si devono valutare le istruzioni della Banca d’Italia ? •21 Progressive “correzioni” della Cassazione alle indicazioni fornite dalle circolari della Banca d’Italia e in particolare a interpretazioni “restrittive” fornite dalla stesse”: in particolare sulla inclusione o meno della cd commissione di massimo scoperto. Per la S.C.- sez. II penale, n. 46669, 23 novembre 2011il principio di riserva di legge- ha costantemente ed inequivocamente delimitato la funzione integratrice del precetto affidata ai decreti ministeriali, sostanzialmente calibrati sulle indicazioni della Banca d’Italia. •22 “Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari….non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. •23 In ambito penale vale solo la norma di legge, contenuta nell’articolo 644 comma 4 c.p.: nella determinazione del tasso soglia vanno ricompresi tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con il credito ottenuto. •24 OMOGENEITA’ ? I tassi medi indicati dalla Banca d’Italia non contenevano la CMS Se si raffronta un TEG applicato da una Banca inserendo la CMS alla stregua di interessi si dovrebbero, quanto meno, aumentare i tassi medi dell’impatto della CMS. In caso contrario si mettono a confronto tassi di interesse ottenuti con parametri diversi. •25 Perche si è parlato e si parla così tanto della commissione di massimo scoperto ????????? Vicenda indicativa della criticità – vera o presunta- del sistema •26 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2. comma 1: disciplina delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l'operatività. comma 2: "gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3". •27 La valutazione dell’elemento soggettivo Per la S.C. ( sentenza 20148/2010) è immune da vizi logicogiuridici la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso l’elemento psicologico del reato sulla base della valutazione congiunta delle seguenti circostanze: − minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti; − episodicità dei superamenti della soglia nel corso di rapporti bancari lunghi; − controprova degli esiti dei diversi criteri di calcolo − contraddittorietà della normativa secondaria di settore •28 Le Istruzioni della Banca d’Italia precedenti al 2009 si pongono come elemento di valutazione quantomeno dell’elemento soggettivo del reato de quo laddove - prevedono espressamente che le commissioni siano rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G. solo a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge (29.1.2009) - indicano che, comunque, fino al 31 dicembre 2009 (trattandosi di un periodo transitorio) le commissioni dovrebbero essere escluse dal calcolo del T.E.G. - precisano che le commissioni di massimo scoperto esistenti nel sistema normativo previgente, in quanto svincolate dalla durata dell’utilizzo, non avrebbero potuto essere assimilabili agli interessi. •29 La ricostruzione contabile e quindi storica deve tener conto delle differenti situazioni interpretative che si sono succedute, al fine di consentire una valutazione completa anche ai fini dell’elemento soggettivo del reato. E’ indispensabile verificare, laddove siano stati accertati superamenti del tasso soglia prima del 31 dicembre 2009, se gli stessi possano essere stati determinati dall’applicazione dei criteri indicati, sino a tale data, dalla Banca d’Italia, al fine di consentire una corretta valutazione della condotta sul piano soggettivo. •30 LE FORMULE Una prima ipotesi utilizza la formula della Banca d’Italia del 2009 (F.2009 – con inserimento della CMS ed annualizzazione di tutti gli oneri) per tutto il periodo considerato e quindi anche per il periodo precedente al 31/12/2009 TASSO = INTERESSI 36.500 ONERI 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO •31 OTTENIAMO UN DATO OGGETTIVO SINTONICO CON LE INDICAZIONI DELLA S.C., ANCHE SE, SINO AL 31.12.2009, EQUIVOCO SUL PIANO SOGGETTIVO inoltre PROBLEMA DI OMOGENEITA’ DEI DATI CONFRONTATI •32 Una seconda ipotesi può essere utilizzata depurando dal calcolo, sino al 2009, la CMS, per verificare se- a fronte della indicazioni della B.I.- vi sia stata usura anche sul piano soggettivo Oneri (senza Interessi x 36.500 CMS) x 100 TEG = ------------------------- + ------------------------Accordato Numeri Debitori •33 Le indicazioni della Banca d’Italia su interessi oneri e spese nel calcolo del TEG. Come previsto dall’art. 644 c.p., il calcolo del tasso deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente”. •34 ONERI art. 644 c.p.: “….commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo …. collegate all’erogazione del credito”. La formula utilizzata non contiene un elenco tassativo degli oneri - variabili in funzione del singolo contratto di conto corrente e delle concrete modalità di utilizzo dello stesso: si è ritenuto che gli oneri in oggetto dovessero essere computati solo laddove connessi all’erogazione del credito. Indicati nel punto C4- Istruzioni Banca d’Italia 2009 •35 Gli ulteriori oneri accessori non sarebbero rilevanti in quanto “costituiscono la remunerazione di specifici servizi resi dalla banca nell’ambito del rapporto di conto corrente bancario” e, quindi, non sarebbero in alcun modo inerenti l’erogazione del credito. •36 Il computo delle ulteriori spese accessorie, unitamente agli oneri in esame, determinerebbe un errore metodologico in sede di quantificazione del T.E.G., in quanto le spese accessorie, così come gli oneri, sarebbero rapportate all’affidamento accordato anche laddove assolutamente svincolate dall’ammontare dell’affidamento stesso. Conseguentemente il computo delle spese accessorie comporterebbe un aumento immotivato della percentuale da inserire nella formula del T.E.G. e, quindi, potrebbe determinare il superamento del tasso soglia. •37 Sono escluse le spese addebitate indipendentemente dall’affidamento quali ad es, bonifici, commissione per pagamento di bollette, costi del carnet di assegni e simili. In sintonia con le istruzione della Banca d’Italia e in ossequio al favor rei, i "costi per operazioni" (ovvero quelle spese che sostengono tutti i correntisti, indipendentemente dal fatto che siano affidati o meno) sono esclusi dagli negli oneri del finanziamento. •38 PROBLEMA ? Se la banca ha ritenuto di distribuire il carico applicato al cliente su tutta la possibile gamma di voci, comprese commissioni per messa a disposizione dei fondi e spese; spese che generalmente non emergono sul prospetto denominato "scalare" che la banca trasmette al cliente ad ogni chiusura (tipicamente ogni trimestre) ? Necessità di verificare se i costi applicati al conto corrispondono a quelli generali praticati dalla banca. In caso di divergenza, tali spese potrebbero essere computate nel calcolo del tasso applicato. •39 Gli oneri devono essere conteggiati all’interno della formula della determinazione del TEG, su “base annua” Le commissioni e le spese, escluse quelle sostenute per imposte e tasse, devono essere riprese sul trimestre di competenze e nei tre trimestri precedenti. Ove il dato storico non sia disponibile, il calcolo potrà avvenire con due differenti metodiche: - conteggiare solo gli oneri dei trimestri a disposizione; - annualizzare gli oneri dei trimestri in proprio possesso utilizzando un multiplo idoneo. •40 In definitiva, nella voce “oneri” rientrano: - i costi di tenuta del conto corrente - le commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari) - le commissioni di massimo scoperto - qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura ad “imposte e tasse”. L’unica categoria di costo che rimane esclusa dalla diretta imputazione dalla voce conto corrente sono i “bolli su estratto conto”. •41 gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”. •42 “accordato”: è indispensabile operare una distinzione. Sino all’agosto 2009 le istruzioni di B.I. stabilivano che nel divisore denominato “ACCORDATO” avrebbe dovuto essere inserito “il limite massimo del credito concesso dall’intermediario” oppure a, a fronte di “ utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato ... “ avrebbe dovuto essere preso in considerazione “ l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo)”. •43 Tenendo conto delle indicazioni della S.C., le Istruzioni dell’agosto 2009, precisano che in mancanza di affidamento, nella voce “ACCORDATO” deve essere “il saldo liquido massimo di segno negativo”. •44 Problematiche particolari: -l’anatocismo -gli interessi di mora -il valore “cronologico” delle indicazioni della B.I. •45 L’anatocismo I numeri debitori da impiegarsi nel calcolo del Tasso Effettivo ai fini dell’accertamento dell’usura su conto corrente devono essere assunti così come risultanti dai c.d. “scalari” ovvero, alternativamente, in misura rettificata per tener conto della “depurazione” dell’effetto anatocistico (ove riscontrabile) ? •46 Banca d’Italia Nel calcolo del TEG, gli intermediari devono basarsi sui numeri debitori rinvenienti dall’estratto conto scalare, “in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle spese addebitate trimestralmente. •47 Il calcolo del TEG deve essere effettuato senza considerare alcuna depurazione di derivazione anatocistica. Qualora l’interprete consideri nel calcolo del TEG i saldi debitori ricostruiti (ovvero non comprensivi della capitalizzazione anatocistica) perverrebbe alla definizione di un dato, di fatto in alcun modo comparabile con il parametro previsto dalla legge. Ogni accertamento penale in materia di usura non può che fondarsi sulle risultanze rinvenienti dagli estratti conto bancari, trascurando ogni preliminare ricostruzione volta a depurare i saldi giornalieri e trimestrali dall’effetto anatocistico. •48 La Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013) all’art 1, comma 624 ha definitivamente eliminato l’anatocismo dall’attività bancaria prevedendo che (i) nelle operazioni di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, (ii) e che gli interessi periodicamente capitalizzati non posano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni in capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. •49 INTERESSI DI MORA Spesso esclusa la computabilità degli interessi moratori ai fini della verifica antiusura: 1) differente natura giuridica di tali tassi 2) applicazione della mora in via sostitutiva e non additiva dei corrispettivi 3) tasso convenzionale si applica sul capitale residuo, la mora si applica sulla rata non pagata (diversità di calcolo) 4) l’art. 644 c.p. parla della promessa o dazione di interessi “in corrispettivo” di una somma di denaro o di altra utilità PROBLEMA: la mora non è calcolata nel TEGM •50 50 In data 9 gennaio 2013 , con la sentenza 350 , la Cass, sez I civile, ha precisato: “ Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione - tale assunto.” •51 La risposta di Banca d’Italia, 3 luglio 2013 “I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. •52 In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. •53 In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo…. •54 Cosa si considera come tasso di mora penalmente rilevante ? - il tasso moratorio sopra soglia pattuito in contratto - soltanto quello effettivamente pagato sulle rate insolute quello applicato dalla banca a seguito dell’inadempimento? Per l’art. 644 c.p. anche la promessa di tassi usurari integra il reato •55 55 Il valore in chiave cronologica delle indicazioni della Banca d’Italia. Tesi difensiva: rilevanza sul piano soggettivo di imputazioni di oneri/costi basate sui criteri della Banca d’Italia. Deve trattarsi di indicazioni successive all’epoca dei fatti, ossia ai singoli trimestri nei quali deve essere effettuato il confronto tra il tasso-soglia e quello concretamente applicato. Non possono essere considerati in funzione delle valutazione dell’elemento soggettivo, in quanto, proprio perché “successivi” non possono aver costituto in concreto fondamento di fondati dubbi interpretativi da parte degli indagati/imputati. •56 I criteri indicati dalla Banca d’Italia in periodi successivi a quelli oggetto di valutazione non costituiscono norme “sopravvenute” più favorevoli e come tali applicabili alla valutazione del caso di specie. Neppure una modifica di legge al riguardo è stata giudicata in tale termini dalla S.C.: ne consegue che a fortiori il principio non è applicabile alle indicazioni della Banca d’Italia. •57 D.L. n. 70 convertito in legge in data 7 luglio 2011, n. 106 (che all'art. 8, comma 5, lett. d) : alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, le parole "aumentato della metà", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto", cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (inoltre la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali). Non si può ipotizzare un’automatica "espansione" della nuova legge, perché l'applicazione di tale norma contrasterebbe con la natura del fenomeno della abrogazione, che opera "ex nunc". •58 Cass. Sez. II penale, sentenza 19 dicembre 2011, n. 46669. E’ inapplicabile il “principio previsto dall'art. 2 c.p., comma 3, in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, che non incidano sulla struttura essenziale del reato ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando. La nuova disciplina non ha inteso sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere nelle vigenza delle normativa precedente, e quindi l'illiceità penale della stessa, essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale...” •59 La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente.” •60 La confisca Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. •61 61 E la confisca ex art 240 c.p. nei confronti della banca ? Esiste una legittima possibilità di disporre il sequestro- finalizzato alla confisca- non solo nei confronti dei singoli indagati quanto anche nei confronti dell’istituto che ha intrattenuto il rapporto ovvero ha assorbito i soggetti che tali rapporti hanno intrattenuto ? •62 62 Le somme che costituiscono il vantaggio/compenso usurario non sono nella disponibilità- anche per interposta persona- degli indagati, in quanto sono entrate direttamente nel patrimonio della banca. Il principio generale di cui all’art. 240 c.p. in tema di confisca- modificato dalla l. n 12/2012- stabilisce che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto non si applica “se la cosa appartiene a persona estranea al reato." Si può ritenere che il “profitto usurario” riconducibile al comma primo dell’art. 240 c.p., oggetto di confisca “ facoltativa”, “appartenga” a persona estranea al reato. ? •63 63 …..le conseguenze patrimoniali per l’istituto di credito…. •64 La responsabilità della banca sussiste per il solo fatto che il danno ingiusto si è verificato per una condotta comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco importa tale distinzione ai fini civilistici), alla comparazione tra standards normativi - come nella fattispecie in cui viene in rilievo la violazione dell'art. 644 c.p., comma 4, - situazione concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d. "danni anonimi", cioè di cui non sia stato individuato il responsabile.” •65 Una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivo da parte degli istituto di credito, trattandosi comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l'azione, risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti i interessati che rispondono, comunque, ex art. 1118 e 1228 c.c., del fatto dei propri dipendenti… •66 CHI RISPONDE DEL REATO ALL’INTERNO DELL’ENTE ? A QUALE LIVELLO VI CONFIGURA LA RESPONSABILITA’? NO 231: ma vi può essere comunque utilità a predisporre un modello organizzativo ? •67 •68 Per finire…. L’art. 20 comma 7 l n 44/1999 attualmente recita: “ Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’art. 3, comma 1”. •69 69 Art. 20 l.n. 44/1999 A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, si prevede che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo: - degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. - degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. •70 70 … …. Ancora per la durata di trecento giorni, sono altresì sospesi “i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo”, nonché “ l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.” •71 71 Grazie a tutti per l’attenzione ! •72 72