Sistema sanzionatorio – 2.a parte
Verbali
di segnalazione, accertamento,
ispezione e sequestro.
10 marzo 2011
Romualdo Giovannoni
commissario capo
Polizia Provinciale MB
[email protected]
I poteri degli organi addetti al
controllo
•Assumere informazioni
•Ispezionare cose e luoghi (NON la privata
dimora e NON perquisizioni)
•Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
•Eseguire il sequestro cautelare delle cose
oggetto della confisca amministrativa
Codice di Procedura Penale
Gli ausiliari di P.G.art. 348 C.P.P.
..Omissis..
4. La polizia giudiziaria, quando, di
propria iniziativa o a seguito di delega
del pubblico ministero, compie atti od
operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di
persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.
Il concetto di privata
dimora”
NON è possibile l’ispezione:
• In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il
terrazzo)
• Nella roulotte o tenda
• Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996)
• Nella camera d’albergo
• Nel laboratorio artigiano
• Nel circolo privato
• Nella banca, anche se aperta al pubblico
• Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen.
26/09/1978)
• Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass.
Pen. 17/2/1970)
• Nell’abitacolo della vettura
Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto
a funzioni di polizia amministrativa
• Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria
eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.)
• Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del
servizio
• Non adottare strumenti di coercizione o costringere il
cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee
• Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti
(Sent. Corte Cost. n. 10/1971) intervento CC o PL
• Non accompagnare coattivamente il cittadino negli
uffici di polizia giudiziaria intervento CC o PL
IL VERBALE
• E’ quell’atto destinato a far fede di fatti o
dichiarazioni avvenuti in presenza del
verbalizzante e delle operazioni da lui compiute.
• Necessita della firma di tutti gli intervenuti.
IL RAPPORTO
Ha le caratteristiche di una comunicazione
riservata tra due soggetti, dove si riferisce ( si
rapporta) quanto accaduto e le operazioni
compiute. Gli intervenuti sono solo generalizzati.
CODICE CIVILE
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE I Dell`atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L`atto pubblico è il documento redatto, con
le richieste formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo dove l`atto è
formato.
CODICE CIVILE
Art. 2700 Efficacia dell`atto
pubblico
L`atto pubblico fa piena prova, fino a
querela di falso della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo
ha formata, nonché delle dichiarazioni
delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti.
L’interpretazione della Cassazione
CODICE CIVILE
Art. 2701 Conversione dell`atto
pubblico
L`atto pubblico fa piena prova, fino a
querela di falso della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo
ha formata, nonché delle dichiarazioni
delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti.
CODICE CIVILE
Art. 2702 Efficacia della scrittura
privata
La scrittura privata fa piena prova, fino
a querela di falso della provenienza
delle dichiarazioni da chi l`ha
sottoscritta, se colui contro il quale la
scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa e
legalmente considerata come
riconosciuta .
Differenza tra scrittura privata e
atto pubblico
• La scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto
(con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e
sottoscritto con firma autografa (o digitale) da taluno che, in virtù
della sottoscrizione, prende il nome di autore.
In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento
ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la
scrittura privata "fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro
il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è
legalmente considerata come riconosciuta" (art. 2702 c.c.). La
regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle
dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento
del giudice.
La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata c.d.
"autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico
ufficiale che, previo accertamento, attesta l'identità della persona
che sottoscrive (art. 2703 c.c.).
Differenza tra scrittura privata e
atto pubblico (segue)
•
Si definisce atto pubblico il documento redatto secondo le prescritte
formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo in cui esso è formato.
L'atto pubblico è considerato dal codice civile una prova legale, esso infatti
fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo
ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
(art. 2.699 Cod.Civ.)
•
Il verbale è senza’altro un atto pubblico, mentre il rapporto e/o la
relazione di servizio non lo sono.
•
Si occupa della puntuale definizione del verbale la legge regione
Lombardia 1983 n.90
•
Anche il codice di procedura penale è molto preciso al riguardo.
L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 .
Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente
modifiche al sistema penale.
Art. 5
Contenuto del processo verbale di accertamento.
Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n.
689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve
contenere;
a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di
intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia
stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione
delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal
trasgressore;
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 134.Modalità di documentazione.
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante
verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva,
con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero,
in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la
scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è
effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei
commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere
aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile.
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 136. Contenuto del verbale.
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese,
del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e
chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione
delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro
che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto
l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in
sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro
pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa
spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta
anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal
dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a
consultare note scritte, ne è fatta menzione.
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 137.Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il
verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni
foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal
giudice e dalle persone intervenute, anche quando le
operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad
altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in
grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con
l'indicazione del motivo.
VERBALE DI ACCERTAMENTO (1.a parte)
VERBALE DI ACCERTAMENTO (2.a parte)
IL FASCICOLO
FOTOGRAFICO
Se inserito in un verbale o allegato ad una relazione di servizio, è
comunque un atto di grande importanza.
1. Ciascun fotogramma deve riportare la didascalia che illustra il soggetto
inquadrato e deve essere numerato.
2. Per migliorare la comprensione delle immagini deve riportarsi anche la
provenienza dell’ inquadratura con riferimento ai punti cardinali
3. Ciascuna pagina deve essere sottoscritta da chi riprende le immagini,
datata, con precisazione dell’orario e localizzata, ovvero con precisione
della località, comune, via numero civico, o con altri validi riferimenti (
coordinate GPS ad esempio )
4. Può accompagnarsi ad una planimetria riportante la collocazione delle
immagini.
Copertina del fascicolo fotografico
• Il presente fascicolo fotografico è composto da
n°_______foto
• Fotografie scattate
da_________________________________________
• in località
_____________________________________________
• presso
_____________________________________________
• tra le ore _____________ e le ore _____________ , in
data _________________
VERBALE di ASSUNZIONE di
INFORMAZIONI ( ex art.13 )
L’anno ___________, addì _____________, del mese di_____________________ alle ore_______
in______________________________________________________________________________
avanti a noi sottoscritti Guardie Ecologiche Volontarie_____________________________________
è presente______________________________________________________________________
nat___ a______________________________________(_____) in data______________________
residente in_____________________________________________________________________
via__________________________________________________________________________n.__
identificat__ a mezzo____________n. ______rilasciata da _________________in data__________
quale in merito a __________________________________________________________________
dichiara quanto segue
_________________________________________________________________________
domanda: __________________________________________________________________________
A.D.R. __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Si rilascia copia al dichiarante________________________________________________________
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra alle ore __________.
____L____ DICHIARANTE
verbalizzanti
_________________________________ _
____________________________
Cautele minime da adottare
•
•
•
•
Sentire a verbale i testimoni rappresenta un’attività
comunque delicata, che comporta l’adozione di alcune
minime cautele, quale ad esempio:
Ascoltare i testi in sede riservata, senza presenza di altri
Riportare le parole con precisione o, meglio, far scrivere
al teste di suo pugno le proprie dichiarazioni
Accertarsi e dare atto di eventuali legami di parentela o
di eventuale posizione di dipendenza o di
subordinarietà..ecc.
Di seguito si riportano le cautele adottate dal codice di
procedura penale, che è bene osservare anche durante
la procedura di accertamento di alleciti amministrativi.
Codice di Procedura Penale
Art.194. Oggetto e limiti della
testimonianza.
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non
può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici,
idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato alla pericolosità
sociale .
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che
intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle
circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La
deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona
offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere
valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati . Non può deporre sulle voci
correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Codice di Procedura Penale
Art. 198. Obblighi del testimone.
1.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice
e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per
le esigenze processuali e di rispondere secondo verità
alle domande che gli sono rivolte.
2.
Il testimone non può essere obbligato a deporre
su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità penale.
Codice di Procedura Penale
Art.199. Facoltà di astensione
dei prossimi congiunti.
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia
deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un
loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità [c.p.p. 181], avvisa le persone predette della facoltà
di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da
vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o
appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l'imputato.
Codice di Procedura Penale
Art. 203. Informatori della polizia
giudiziaria e dei servizi di sicurezza.
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente
dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare
o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori.
Se questi non sono esaminati come testimoni, le
informazioni da essi fornite non possono essere
acquisite né utilizzate .
1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal
dibattimento, se gli informatori non sono stati
interrogati né assunti a sommarie informazioni .
Verbale di ispezione dei luoghi e delle
cose diverse da privata dimora (ex art. 13
Legge 689/81)
Il giorno ___/___/______ alle ore ________ nel Comune di ___________________________________ in via
________________________________n._____località_________________________________________________
i____ sottoscritt _________________________________________________________________________________
Guardi__ ecologic__ volontar___in servizio presso l'ufficio in intestazione,
hanno proceduto ad eseguire l'ispezione dei seguenti luoghi:
1.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. che risultano nella disponibilità di:___________________________________________________________
nato a ___________________in data ____________________e residente
a________________________________________________via________________________n._______
identificato con ____________ n.____________rilasc. da______________in data______________________
nella sua qualità di :
______________________________________________________________________________________________
3. Si dà atto altresì che al momento di iniziare le operazioni, gli operanti si sono qualificati mediante l'esibizione
delle tessere personali di riconoscimento, a__ Sig.r____________________________________
4. Si è proceduto ad eseguire le seguenti operazioni tecniche, la cui documentazione seguirà in allegato:
Dei luoghi e delle cose sono stati eseguiti rilievi fotografici il cui fascicolo è parte integrante del presente verbale
( ALLEGATO A)
Il luogo è stato identificato esattamente come descritto nell’allegato verbale ( ALLEGATO B)
5.Durante tale ispezione si e' accertato quanto segue:
_______________________________________________________________________________________
Verbale di ispezione dei luoghi e delle
cose diverse da privata dimora (ex art. 13
Legge 689/81) – 2.a parte
6. All'atto della ispezione erano presenti le seguenti persone (generalizzare):
_______________________________________________________________________________________
7. L'ispezione si è conclusa alle ore ____________ del ___/___/______, e durante le operazioni
non sono stati arrecati danni alle persone od alle cose;
Sono stati arrecati i seguenti danni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. In merito a quanto sopra riportato il Sig._________________________, che era presente, ha chiesto di
verbalizzare le seguenti osservazioni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Di quanto sopra attestato, è stato redatto il presente verbale composto da n° _________ pagine, e copia del quale
viene rilasciata al Sig._____________________________________________________________
Fatto, letto e sottoscritto alle ore ____________ del ___ / ___ /______
La Parte ………………………………………………………………………………………………………...
La persona che ha assistito …………………………………………………………………………………….
I_ verbalizzant_ ………………………………………………………………………………………………..
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
• l’art.13 comma 2 Legge 1981 n. 689 prevede
che:
"gli organi addetti al controllo sull’osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è
prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro
alla polizia giudiziaria".
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
art. 20 co. 3 Legge 1981 n. 689
"Le autorità stesse possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione,.. “
confisca facoltativa
in caso di emissione di ordinanza ingiunzione
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
art. 20 co. 3 Legge 1981 n. 689 :
"e debbono disporre la confisca delle
cose che ne sono il prodotto,... “
confisca obbligatoria
in caso di emissione di ordinanza ingiunzione
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
art. 20 co. 3 Legge 1981 n. 689 :
"sempre che le cose suddette appartengano a
una delle persone cui è ingiunto il
pagamento..
quindi anche il sequestro deve essere fatto su cose
appartenenti al trasgressore
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
art. 20 co. 4 Legge 1981 n. 689
“È sempre disposta la confisca
amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. “
confisca obbligatoria
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
art.19. Sequestro Legge 1981 n. 689
1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo
comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo
termine, l'opposizione si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a
confisca obbligatoria.
3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o
se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è
pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è
avvenuto il sequestro.
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
riferimenti di legge
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale.
Capo I
Indicazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto
Capo II
Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Modalità del sequestro di cose,
veicoli e natanti
art. 3. Quando negli articoli del presente capo è genericamente
richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
art. 4. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art.
13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro
ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle
cose sequestrate.
Una copia del processo verbale, contenente anche
l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono
proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è
immediatamente consegnata alla persona presso la quale le
cose sono state sequestrate.
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Art.5. Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione
del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma
del successivo art. 7.
Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo
dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del
successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità
indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale,
se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a
procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se
del caso, che delle stesse siano previamente eseguite
fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati
campioni.
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Art. 6. Qualora siano stati sequestrati atti o documenti
coloro che li avevano in deposito possono chiedere
all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18
della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di
copie autentiche.
La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne
informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede
a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.
Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione
del sequestro esistente.
Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne
che per le spese occorrenti per la riproduzione degli
originali, che sono a carico del richiedente.
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Art. 7. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello
stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive
impartite dalle singole amministrazioni.
Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente
appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero
avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità
non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il
capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre
che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo
e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e
delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo
verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non
consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo
verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della
legge.
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
a) i minori degli anni 14 e le persone inferme di
mente o ubriache
b) le persone sottoposte alla misure di sicurezza
L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159
del codice di procedura penale [ R.D.1930 n.1399].
Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne
ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale
che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o
il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero
revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
Se sono state sequestrate somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto
delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati
dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un
conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità.
Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo
provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai
sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi
documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Art. 8. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a
motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può
disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai
comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la
stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio
ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione
dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a
motore e dei natanti sottoposti a sequestro.
Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le
prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle
circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può
disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o
l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le
prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli
ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del
natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere
menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di
presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle
sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto
verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5.
D.P.R. 29-7-1982 n. 571
Art. 9. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo
dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai
sensi del secondo comma del precedente art. 7 in
apposito registro con indicazione del procedimento cui si
riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di
sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle
della persona cui appartengono, del luogo in cui sono
custodite e delle generalità del custode eventualmente
nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7
ovvero del primo comma del precedente art. 8.
Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei
provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la
distruzione delle cose nonché di quelli che ne
dispongono la confisca o la restituzione e deve essere
inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti
stessi sono stati eseguiti.
VERBALE DI SEQUESTRO n.___
il giorno ________alle ore________nel Comune di____________________________________
via_______________n__in località________________i sottoscritti (nome e cognome e qualifica)
_______________________________________
appartenenti all’Ufficio in intestazione, in relazione al verbale di accertamento n. _____ del__________
ha____ proceduto :
 al sequestro ex L. 689/81 e D.P.R. 571/82 di _____( descrizione esatta del bene)
bene appartenenti a_________________________________________________________________
nato a ___________________in data ____________________e residente a_______________________
via________________________n.______ identificato con _________________ n.____________rilasc.
da______________in data ______________
 ad assicurare quanto sequestrato con il sigillo dell’ufficio;
 al depositare quanto sequestrato nel proprio ufficio di ___________________:
 Le operazioni di sequestro si sono svolte alla presenza di________________________________
nato a ___________________in data ____________________e residente a____________________
identificato con ____________ n.____________rilasc. da______________in data
Dell’atto viene rilasciata copia al sig._____________________________
Avverso il presente atto può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 19 L. 689/81 proponendo
ricorso alla ……….anche immediatamente.
Il proprietario/possessore
i verbalizzanti
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ILLECITO da Verbalizzare
• Alle ore 16.20 del giorno 25 marzo 2011 vi
accorgete che sul sentiero lungo la strada
che state percorrendo, nel Comune di
Cambiago, via dei Cacciatori n.8, è stato
abbandonato un sacco di immondizie da
cui fuoriescono alcune buste. Tutte le
buste recano l’indirizzo del signor Rossi
Alberto, abitante a PAVIA in vicolo dei
Ricchi n.3. Redigete il verbale di
accertamento.
Per saperne di più:
• http://vigilanzavolontariamb.myblog.it/
• http://www.guardiecologiche.it/
• http://www.parcogroane.it/Home_page.ht
ml
• http://www.provincia.torino.it/territorio/sezi
oni/aree_prot_gev/come_gev/index_come
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