Sistema sanzionatorio – 2.a parte Verbali di segnalazione, accertamento, ispezione e sequestro. 10 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo Polizia Provinciale MB [email protected] I poteri degli organi addetti al controllo •Assumere informazioni •Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora e NON perquisizioni) •Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici •Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa Codice di Procedura Penale Gli ausiliari di P.G.art. 348 C.P.P. ..Omissis.. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. Il concetto di privata dimora” NON è possibile l’ispezione: • In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo) • Nella roulotte o tenda • Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996) • Nella camera d’albergo • Nel laboratorio artigiano • Nel circolo privato • Nella banca, anche se aperta al pubblico • Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978) • Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970) • Nell’abitacolo della vettura Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa • Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.) • Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del servizio • Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee • Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti (Sent. Corte Cost. n. 10/1971) intervento CC o PL • Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria intervento CC o PL IL VERBALE • E’ quell’atto destinato a far fede di fatti o dichiarazioni avvenuti in presenza del verbalizzante e delle operazioni da lui compiute. • Necessita della firma di tutti gli intervenuti. IL RAPPORTO Ha le caratteristiche di una comunicazione riservata tra due soggetti, dove si riferisce ( si rapporta) quanto accaduto e le operazioni compiute. Gli intervenuti sono solo generalizzati. CODICE CIVILE CAPO II Della prova documentale SEZIONE I Dell`atto pubblico Art. 2699 Atto pubblico L`atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l`atto è formato. CODICE CIVILE Art. 2700 Efficacia dell`atto pubblico L`atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’interpretazione della Cassazione CODICE CIVILE Art. 2701 Conversione dell`atto pubblico L`atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. CODICE CIVILE Art. 2702 Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l`ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta . Differenza tra scrittura privata e atto pubblico • La scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa (o digitale) da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore. In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta" (art. 2702 c.c.). La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice. La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata c.d. "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che, previo accertamento, attesta l'identità della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.). Differenza tra scrittura privata e atto pubblico (segue) • Si definisce atto pubblico il documento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui esso è formato. L'atto pubblico è considerato dal codice civile una prova legale, esso infatti fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (art. 2.699 Cod.Civ.) • Il verbale è senza’altro un atto pubblico, mentre il rapporto e/o la relazione di servizio non lo sono. • Si occupa della puntuale definizione del verbale la legge regione Lombardia 1983 n.90 • Anche il codice di procedura penale è molto preciso al riguardo. L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 5 Contenuto del processo verbale di accertamento. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere; a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza; d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore; CODICE PROCEDURA PENALE Art. 134.Modalità di documentazione. 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica. 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 136. Contenuto del verbale. 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 137.Sottoscrizione del verbale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. VERBALE DI ACCERTAMENTO (1.a parte) VERBALE DI ACCERTAMENTO (2.a parte) IL FASCICOLO FOTOGRAFICO Se inserito in un verbale o allegato ad una relazione di servizio, è comunque un atto di grande importanza. 1. Ciascun fotogramma deve riportare la didascalia che illustra il soggetto inquadrato e deve essere numerato. 2. Per migliorare la comprensione delle immagini deve riportarsi anche la provenienza dell’ inquadratura con riferimento ai punti cardinali 3. Ciascuna pagina deve essere sottoscritta da chi riprende le immagini, datata, con precisazione dell’orario e localizzata, ovvero con precisione della località, comune, via numero civico, o con altri validi riferimenti ( coordinate GPS ad esempio ) 4. Può accompagnarsi ad una planimetria riportante la collocazione delle immagini. Copertina del fascicolo fotografico • Il presente fascicolo fotografico è composto da n°_______foto • Fotografie scattate da_________________________________________ • in località _____________________________________________ • presso _____________________________________________ • tra le ore _____________ e le ore _____________ , in data _________________ VERBALE di ASSUNZIONE di INFORMAZIONI ( ex art.13 ) L’anno ___________, addì _____________, del mese di_____________________ alle ore_______ in______________________________________________________________________________ avanti a noi sottoscritti Guardie Ecologiche Volontarie_____________________________________ è presente______________________________________________________________________ nat___ a______________________________________(_____) in data______________________ residente in_____________________________________________________________________ via__________________________________________________________________________n.__ identificat__ a mezzo____________n. ______rilasciata da _________________in data__________ quale in merito a __________________________________________________________________ dichiara quanto segue _________________________________________________________________________ domanda: __________________________________________________________________________ A.D.R. __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Si rilascia copia al dichiarante________________________________________________________ Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra alle ore __________. ____L____ DICHIARANTE verbalizzanti _________________________________ _ ____________________________ Cautele minime da adottare • • • • Sentire a verbale i testimoni rappresenta un’attività comunque delicata, che comporta l’adozione di alcune minime cautele, quale ad esempio: Ascoltare i testi in sede riservata, senza presenza di altri Riportare le parole con precisione o, meglio, far scrivere al teste di suo pugno le proprie dichiarazioni Accertarsi e dare atto di eventuali legami di parentela o di eventuale posizione di dipendenza o di subordinarietà..ecc. Di seguito si riportano le cautele adottate dal codice di procedura penale, che è bene osservare anche durante la procedura di accertamento di alleciti amministrativi. Codice di Procedura Penale Art.194. Oggetto e limiti della testimonianza. 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato alla pericolosità sociale . 2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone è esaminato su fatti determinati . Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Codice di Procedura Penale Art. 198. Obblighi del testimone. 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Codice di Procedura Penale Art.199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti. 1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullità [c.p.p. 181], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato. Codice di Procedura Penale Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate . 1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni . Verbale di ispezione dei luoghi e delle cose diverse da privata dimora (ex art. 13 Legge 689/81) Il giorno ___/___/______ alle ore ________ nel Comune di ___________________________________ in via ________________________________n._____località_________________________________________________ i____ sottoscritt _________________________________________________________________________________ Guardi__ ecologic__ volontar___in servizio presso l'ufficio in intestazione, hanno proceduto ad eseguire l'ispezione dei seguenti luoghi: 1.___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2. che risultano nella disponibilità di:___________________________________________________________ nato a ___________________in data ____________________e residente a________________________________________________via________________________n._______ identificato con ____________ n.____________rilasc. da______________in data______________________ nella sua qualità di : ______________________________________________________________________________________________ 3. Si dà atto altresì che al momento di iniziare le operazioni, gli operanti si sono qualificati mediante l'esibizione delle tessere personali di riconoscimento, a__ Sig.r____________________________________ 4. Si è proceduto ad eseguire le seguenti operazioni tecniche, la cui documentazione seguirà in allegato: Dei luoghi e delle cose sono stati eseguiti rilievi fotografici il cui fascicolo è parte integrante del presente verbale ( ALLEGATO A) Il luogo è stato identificato esattamente come descritto nell’allegato verbale ( ALLEGATO B) 5.Durante tale ispezione si e' accertato quanto segue: _______________________________________________________________________________________ Verbale di ispezione dei luoghi e delle cose diverse da privata dimora (ex art. 13 Legge 689/81) – 2.a parte 6. All'atto della ispezione erano presenti le seguenti persone (generalizzare): _______________________________________________________________________________________ 7. L'ispezione si è conclusa alle ore ____________ del ___/___/______, e durante le operazioni non sono stati arrecati danni alle persone od alle cose; Sono stati arrecati i seguenti danni: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 8. In merito a quanto sopra riportato il Sig._________________________, che era presente, ha chiesto di verbalizzare le seguenti osservazioni _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 9. Di quanto sopra attestato, è stato redatto il presente verbale composto da n° _________ pagine, e copia del quale viene rilasciata al Sig._____________________________________________________________ Fatto, letto e sottoscritto alle ore ____________ del ___ / ___ /______ La Parte ………………………………………………………………………………………………………... La persona che ha assistito ……………………………………………………………………………………. I_ verbalizzant_ ……………………………………………………………………………………………….. SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge • l’art.13 comma 2 Legge 1981 n. 689 prevede che: "gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria". SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge art. 20 co. 3 Legge 1981 n. 689 "Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione,.. “ confisca facoltativa in caso di emissione di ordinanza ingiunzione SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge art. 20 co. 3 Legge 1981 n. 689 : "e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,... “ confisca obbligatoria in caso di emissione di ordinanza ingiunzione SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge art. 20 co. 3 Legge 1981 n. 689 : "sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.. quindi anche il sequestro deve essere fatto su cose appartenenti al trasgressore SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge art. 20 co. 4 Legge 1981 n. 689 “È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. “ confisca obbligatoria SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge art.19. Sequestro Legge 1981 n. 689 1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. 2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. 3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. SEQUESTRO AMMINISTRATIVO riferimenti di legge D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Capo I Indicazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti art. 3. Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689. art. 4. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Art.5. Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7. Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Art. 6. Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche. La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità. Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Art. 7. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni. Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito. Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 a) i minori degli anni 14 e le persone inferme di mente o ubriache b) le persone sottoposte alla misure di sicurezza L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale [ R.D.1930 n.1399]. Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione. Se sono state sequestrate somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Art. 8. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro. Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico. Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Art. 9. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti. VERBALE DI SEQUESTRO n.___ il giorno ________alle ore________nel Comune di____________________________________ via_______________n__in località________________i sottoscritti (nome e cognome e qualifica) _______________________________________ appartenenti all’Ufficio in intestazione, in relazione al verbale di accertamento n. _____ del__________ ha____ proceduto : al sequestro ex L. 689/81 e D.P.R. 571/82 di _____( descrizione esatta del bene) bene appartenenti a_________________________________________________________________ nato a ___________________in data ____________________e residente a_______________________ via________________________n.______ identificato con _________________ n.____________rilasc. da______________in data ______________ ad assicurare quanto sequestrato con il sigillo dell’ufficio; al depositare quanto sequestrato nel proprio ufficio di ___________________: Le operazioni di sequestro si sono svolte alla presenza di________________________________ nato a ___________________in data ____________________e residente a____________________ identificato con ____________ n.____________rilasc. da______________in data Dell’atto viene rilasciata copia al sig._____________________________ Avverso il presente atto può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 19 L. 689/81 proponendo ricorso alla ……….anche immediatamente. Il proprietario/possessore i verbalizzanti ______________________ __________________________ ILLECITO da Verbalizzare • Alle ore 16.20 del giorno 25 marzo 2011 vi accorgete che sul sentiero lungo la strada che state percorrendo, nel Comune di Cambiago, via dei Cacciatori n.8, è stato abbandonato un sacco di immondizie da cui fuoriescono alcune buste. Tutte le buste recano l’indirizzo del signor Rossi Alberto, abitante a PAVIA in vicolo dei Ricchi n.3. Redigete il verbale di accertamento. Per saperne di più: • http://vigilanzavolontariamb.myblog.it/ • http://www.guardiecologiche.it/ • http://www.parcogroane.it/Home_page.ht ml • http://www.provincia.torino.it/territorio/sezi oni/aree_prot_gev/come_gev/index_come