Check list 3.2.1
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
• Almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
(art. 20 C.C.)
• Modalità di convocazione: personale/collettiva
• Maggioranze (art. 21 C.C.)
– in prima convocazione: a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati;
Check list 3.2.1
– in seconda convocazione: a maggioranza dei voti,
qualunque sia il numero degli intervenuti (salvo
quanto
diversamente stabilito dallo statuto).
• Per determinati atti deliberativi sono disposte
specifiche regole:
– approvazione del bilancio: gli amministratori non
hanno diritto di voto
– responsabilità degli amministratori: gli
amministratori non hanno diritto di voto;
Check list 3.2.1
– modifiche statutarie: è necessaria la presenza di almeno
3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti (salvo diverse disposizioni statutarie);
– scioglimento dell’associazione e devoluzione del
patrimonio: occorre il voto favorevole di almeno 3/4
degli associati.
Check list 3.2.3
• Il sistema informativo - contabile di una ONP deve tener
conto di 2 aspetti fondamentali:
- le caratteristiche gestionali
- la natura, l’attività svolta, le dimensioni e
l’organizzazione dell’ente: l’impostazione di bilancio di
un’associazione tenderà a privilegiare il rapporto con i
soci, quella di una fondazione le informazioni
concernenti il patrimonio
Check list 3.2.3
• Risulta necessario introdurre una cultura di bilancio
affinché diventi uno strumento strategicamente
obbligatorio;
• Il bilancio (rendiconto) di una ONP non si propone di
determinare il reddito di esercizio ne’ di misurare (se
non in misura relativa) l’efficacia operativa attraverso il
risultato economico ma deve comunque rappresentare
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Check list 3.2.3
• L’art. 20 C.C. fissa l’obbligo di redazione del bilancio per
le associazioni ma non i criteri di valutazione, ne’ la
struttura, ne’ la forma, ne’ il contenuto.
• Verifica di quanto disposto da eventuali leggi speciali;
• Verifica delle disposizioni statutarie
• Verifica delle disposizioni fiscali: art. 148 c.8^ lett. d
TUIR/L. +DAI-VERSI (art. 14 D.L. 35/2005)/D. Lgs
460/1997 (art.25)
Check list 3.2.4/5
• Raccomandazione n.1 CNDC paragrafi 36-49/pag. 25-29
Allegato B Regione Piemonte
• Evidenziare e sintetizzare i movimenti delle poste
accolte nel patrimonio netto/articolare l’impiego delle
risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti
• Coloro che contribuiscono quali erogatori e donatori
devono essere messi a conoscenza di quale sia l’effettivo
utilizzo delle risorse messi a disposizione della ONP
Check list 3.2.4/5
• Al contempo l’informativa sulle poste in questione
costituisce un contributo essenziale alla trasparenza e
chiarezza oltre che un sintomo della volontà di rendere
pubblico l’operato dell’Ente.
• Art. 40 C.C.: gli organizzatori e coloro che assumono la
gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei
fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato
Check list 3.2.4/5
• Art. 793 C.C. donazione modale: la donazione può
essere gravata da un onere/il donatario e’ tenuto
all’adempimento dell’onere entro i limiti della cosa
donata;
• Fondi non vincolati: resi immediatamente disponibili agli
amministratori la cui disponibilità non e’ sottoposta ad
alcuna forma di vincolo ed il cui uso e’ quindi finalizzato
al raggiungimento dello scopo istituzionale a
prescindere dall’uso specifico che ne viene fatto
Check list 3.2.4/5
• Fondi vincolati: quelli soggetti a vincolo d’uso
conseguenti alla volontà di colui che li eroga oppure
collegati a progetti/operazioni specifiche da parte
dell’organo direzionale dell’ONP.
• Fondi erogati dal Comitato di gestione per il
Volontariato ai Centri di Servizio per il Volontariato per
lo svolgimento di servizi in favore delle associazioni di
volontariato iscritte e non iscritte/vincolo di
destinazione oggettivo sui beni acquistati con tali fondi
Check list 3.2.4/5
• Nei COMITATI il sottoscrittore e’ colui che aderisce al programma
diffuso dai promotori ed offre il proprio contributo. Egli si trova
vicino alla figura del fondatore che destina dei beni ad uno scopo
e li vincola per la sua realizzazione.
• L’unico obbligo dei sottoscrittori e’ quello di effettuare le
oblazioni che siano state promesse al momento della
sottoscrizione. Nel caso in cui l’iniziativa, per la quale il comitato
e’ stato costituito, non si realizzasse per mancanza di fondi, i
promotori non potranno pretendere dai sottoscrittori ulteriori
somme che permettano il raggiungimento dello scopo.
Check list 3.2.4/5
• Art. 8 D.Lgs 460/1997/art. 20 DPR 600/1973:
indipendentemente dalla redazione del rendiconto
annuale economico finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un
apposito e separato rendiconto.
• Rendiconto e non bilancio;
• Ampia libertà circa i contenuti, la struttura e la forma
del documento
Check list 3.2.4/5
• Si tratta di dar conto di operazioni finanziarie (raccolta
fondi) ove l’aspetto economico ha scarsa rilevanza: il
rendiconto potrebbe avere struttura finanziaria e dare la
dimostrazione, da una parte, dell’entità dei fondi
raccolti e, dall’altra, degli impieghi effettuati.
• Nota illustrativa di commento accompagnatoria del
rendiconto: maggiore analiticità del documento
maggiore comprensione dell’evento.
• Conservazione ai sensi art. 22 DPR 600/73
Check list 3.2.6
• Patrimonio/maggiori spese e/o riduzione di entrate
• Il caso dei Centri di Servizio per il volontariato che si
vedranno ridurre – nel 2010 e nel 2011(e seguenti) – i
fondi messi a disposizione dal Comitato di gestione per
il Volontariato in conseguenza della riduzione degli utili
delle Fondazioni bancarie
Check list 3.2.7
• Trasmissione bilanci e relazioni agli Enti competenti:
- scuole convenzionate: trasmissione documentazione al
Comune;
- organizzazioni di volontariato iscritte: trasmissione
documentazione alla Provincia;
- fondazioni: trasmissione documentazione alla Regione;
- Centri di servizio volontariato: trasmissione
documentazione al Comitato di gestione Volontariato
Check list 3.2.1.1
• Libro inventario: art. 2217 C.C./art. 13 DPR 600/1973
• Bilancio/Inventario fisico valorizzato: acquisizione di
beni durevoli (a titolo oneroso e) a titolo gratuito
- per ragioni di prudenza le acquisizioni a titolo gratuito
di imm.ni immateriali non devono essere iscritte
nell’attivo patrimoniale per mancanza di un costo e di
altri elementi valutativi attendibili (P.C. 24 Cndc)
Check list 3.2.1.1
- Le imm.ni materiali acquisite a titolo gratuito (P.C. 16 Cndc)
vanno contabilizzate nel momento in cui il titolo di proprietà
si trasferisce al donatario (in quel momento si trasferiscono i
rischi/benefici relativi al bene)
Vanno valutate al presumibile valore di mercato attribuibile
alle stesse al momento dell’acquisizione, al netto di oneri e
costi (sostenuti e da sostenere) per il loro utilizzo durevole.
Riferimento a valori catastali o stime peritali.
Vanno ammortizzate
Check list 3.2.1.1
Il criterio di rappresentazione da adottare per i beni acquisiti per
donazione prevede la contropartita di un provento nel conto
economico che per i soggetti profit avrebbe di natura
straordinaria stante le caratteristiche dell’attività di impresa
(improntata a relazioni economiche di scambio)
Nelle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio di un CSV
sono, ad es., previsti due modi alternativi di rappresentazione in
bilancio della contropartita al bene.
- provento ordinario;
- appostazione diretta di riserva per il controvalore del bene
Check list 3.2.1.5
• Riferimento all’art. 2436 C.C. punti 1), 3), 4) e 8 bis). In
particolare:
1) le imm.ni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo dei costi accessori;
3) l’imm.ne che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo il numero 1) deve essere iscritto a tale minore
valore che non può essere mantenuto nei successivi bilanci
se sono venuti meno i motivi della rettifica.
Check list 3.2.1.5
• Se l’ONP acquista per donazione o per eredità la
partecipazione, la valutazione non può essere fatta
applicando il metodo di iscrizione al costo di acquisto
ma va applicato il valore di realizzo sul mercato alla data
di definitiva acquisizione della proprietà dei
titoli/partecipazione.
Check list 3.2.2.1
• Verifica Risorse umane: ad es.
- incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e
l’individuazione di correttivi per ridurre il fenomeno;
- variazione quantitativa del personale in servizio/modifica
pianta organica;
- rappresentazione del costo sostenuto per il ricorso a
consulenze esterne e/o ad attività di terzi a causa carenza
del personale,
- ingiustificata monetarizzazione di ferie non godute
Check list 3.2.2.1
- ritardo nel versamento contributi previdenziali ed
assistenziali;
- corresponsione di ore di straordinario in eccedenza
rispetto ai limiti di legge o di contratto;
- corretto accantonamento al fondo T.F.R.
- svolgimento dei corsi di formazione obbligatori (es.
volontari ambulanze)
- eventuale copertura assicurativa per l’accantonamento al
fondo T.F.R.
Check list 3.2.3.6/7
• Art. 25 c. 5^ L. 13.5.1999 n.133/C.M. 8.3.2000: previsione
vincolante per tutti i pagamenti ed i versamenti effettuati
dalla A.S.D. e S.S.D. se di importo superiore ad euro 516,46
che devono essere eseguiti tramite.
- conti correnti bancari (bonifico/assegno non
trasferibile/bancomat/carta di credito);
- bollettino di c/c/p;
- altre modalità idonee a consentire all’A.F. lo svolgimento di
efficaci controlli
Check list 4.1.4
• La soggettività tributaria per gli enti non commerciali e’
dettata dagli artt. 72 e 73 del TUIR:
• L'articolo 72 individua, le situazioni che generano capacità
contributiva, definendo il presupposto impositivo: possesso
di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di
cui all’art. 6 TUIR.
• La pretesa tributaria si concretizza poi diversamente nell’art.
73 con l'individuazione dei soggetti passivi.
Check list 4.1.4
• Risultano distinti al punto b) dell’articolo 73 gli enti commerciali rispetto
agli enti non commerciali che sono collocati al punto c).
• La norma espressamente specifica che sono da includersi fra gli enti
diversi dalle società, sia come enti commerciali (sub b) sia come enti
non commerciali (sub c) le associazioni non riconosciute, i consorzi e le
altre organizzazioni nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta
si verifichi in modo unitario ed autonomo.
Check list 4.1.4.
Ai fini dell'applicazione dell'IRES il reddito viene determinato in
modo diverso a seconda che si tratti di società ed enti
commerciali o di enti non commerciali, nonché di società ed enti
residenti o non residenti. Infatti all'interno del titolo II del TUIR
riguardante l'IRES:
• il capo II è dedicato alle società ed enti commerciali;
• il capo III è dedicato agli enti non commerciali;
• il capo IV è dedicato alle società ed enti non residenti;
• Il capo V e’ dedicato agli enti non commerciali non residenti
Check list 4.1.4
• La nozione “fiscale”di ente non commerciale viene quindi definita
dall’art. 73 lettera c): enti pubblici e privati diversi dalle società,
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 2195
C.C.).
• Con il D.Lgs. 460/97 e’ stata introdotta una migliore definizione
dell’oggetto principale dell’ente, inteso come attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dall’atto
costitutivo e dallo statuto, i quali sono le fonti per identificare
l’oggetto esclusivo o principale che devono svolgere gli enti stessi.
Check list 4.1.4
• Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo e lo statuto prevedano lo
svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre
di natura non commerciale, per la qualificazione “fiscale” dell’ente,
occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essenziale e
cioè quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che
tipicizza l’ente medesimo.
• Se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari e’
non commerciale, l’ente deve annoverarsi fra gli enti non commerciali
sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto e, conseguentemente, soggiace alla normativa di cui al Titolo
II, Capo III del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72.
Check list 4.1.4
• Se l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative (e quindi al di là delle
finalità ideali enunciate statutariamente e dall’assenza del fine di lucro),
viene considerato dal punto di vista fiscale ente commerciale quando
l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici e’ di natura
commerciale.
Check list 4.1.5
• L'articolo 143 del TUIR stabilisce che il reddito complessivo degli enti non
commerciali e’ dato dalla somma dei redditi:
• fondiari
• di capitale
• d’impresa
• diversi
Questo perché il reddito degli enti non commerciali non si determina
unitariamente. Infatti, mentre per gli enti commerciali e le società di capitali il
reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa ed è
determinato secondo le regole del reddito d'impresa, gli enti non commerciali
sono sostanzialmente equiparati alle persone fisiche. Il loro reddito
complessivo è quindi formato da varie categorie di reddito: fondiario, di
capitale, d'impresa e diversi, senza che assuma alcun rilievo né il luogo di
produzione dei redditi né la destinazione degli stessi.
Check list 4.1.5
Ne consegue che per determinare il reddito complessivo degli enti non
commerciali occorre sommare i redditi sopra indicati come imponibili
diminuendoli eventualmente delle perdite derivanti dall’esercizio di
imprese commerciali.
Dall'elenco di redditi richiamati mancano, invece, i redditi di lavoro
dipendente e quelli di lavoro autonomo, perché sono propri della
persona fisica e non possono essere riconosciuti in capo ad un ente.
Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento
alle regole di ciascuna categoria.
Check list 4.1.5
• Uno dei canali attraverso i quali gli enti non commerciali traggono le
risorse per lo svolgimento delle proprie attività (si pensi alle
associazioni che operano nell’ambito della ricerca medico- scientifica,
come le associazioni sulla ricerca contro ili cancro, contro la distrofia
muscolare, le malattie rare dell’infanzia, ecc. e alle varie vendite a scopi
di raccolta dei fondi di piante, agrumi, libri, e così via) è spesso
costituito dalle raccolte di fondi effettuate anche con lo scopo di
accrescere nella collettività la sensibilità rispetto ai loro ambiti di
intervento.
• Spesso queste iniziative sono rivolte al pubblico e sono accompagnate
dalla diffusione di materiale illustrativo, dalla cessione di oggetti
ricevuti gratuitamente da terzi, dalla vendita di “prodotti” realizzati
dagli aderenti, dalla somministrazione di alimenti e bevande. Come è
ovvio queste attività si pongono al di fuori del mercato e non entrano in
concorrenza con i normali canali di distribuzione.
Check list 4.1.5
• Il D. Lgs. 460/1997, attraverso la modifica apportata al TUIR consente di
effettuare questo genere di attività in maniera fiscalmente neutra disponendo
che “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 73:
• “ a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione”
• Viene inoltre chiarito che tali iniziative sono escluse da campo di applicazione
IVA ed esenti da ogni altro tributo: ad esempio la disposizione può essere
invocata per non essere assoggettati alla tassa occupazione suolo pubblico
(TOSAP) che altrimenti bisognerebbe pagare al comune nel caso in cui
l’iniziativa di raccolta di fondi si svolga con utilizzo di spazi pubblici (strade o
piazze).
Check list 4.1.5
Le tre condizioni indispensabili per poter usufruire dei vantaggi, che sono
state ribadite anche nella Circolare del Ministero delle finanze del 12
maggio 1998, n. 124/E, sono:
• deve trattarsi di “iniziative occasionali” anche se non vengono forniti
criteri circa la valutazione dell’occasionalità.
Quante volte in un anno si potranno fare le raccolte pubbliche di fondi?
Il decreto legislativo rinvia ad un apposito decreto ministeriale che può
essere emanato (art. 2, c. 3), ma che a tutt’oggi non esiste. Per le ASD
che abbiano optato per la L. 398/1991 il limite massimo e’ fissato in
numero di DUE e, per traslazione, detto limite e’ consigliabile per quei
soggetti che, non applicando il regime forfetario, non hanno un limite
quantitativo prestabilito.
Check list 4.1.5
• la raccolta di fondi deve avvenire “in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Si tratta quindi di proposte dirette al pubblico, che vengono svolte anche
servendosi dei mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali,
manifesti, ecc.) e in cui l’aspetto prevalente non è l’eventuale cessione
del bene o la prestazione del servizio, ma l’offerta fatta per spirito di
liberalità
• i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere “di modico valore”.
Check list Irap
Ai fini IRAP gli enti non lucrativi non commerciali sono soggetti
passivi indipendentemente dall’attività svolta e in modo
differenziato per l’attività istituzionale e per l’attività
commerciale,,se esistente.
Infatti, l’art. 10 del D.Lgs. 446/97, relativo all’IRAP, differenzia il
metodo di determinazione della base imponibile con riferimento
all’attività istituzionale e alle attività commerciali eventualmente
esercitate.
Check list Irap
In caso di esercizio della sola attività istituzionale (non commerciale) il valore della
produzione èdeterminato secondo il metodo cosiddetto “retributivo” che si
sostanzia nella sommatoria dei seguenti valori:
• totale delle retribuzioni spettanti per lavoro dipendente, secondo il criterio di
competenza, coincidenti con l’imponibile previdenziale (valore al netto dei
contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali)
• totale delle retribuzioni spettanti per redditi assimilati al lavoro dipendente di
cui all’art. 50, c. 1 lett. c-bis del TUIR come determinati ai sensi dell’art. 52 del
TUIR;
• totale dei compensi erogati per lavoro autonomo occasionale nel loro intero
ammontare, compresi quelli corrisposti a fronte dell’assunzione di fare, non
fare e permettere di cui all’art. 67, comma 1 lett. l) del Tuir.
Check list Irap
In caso di esercizio, anche, di attività commerciale, il valore della
produzione è costituito dalla sommatoria dei singoli valori della
produzione riferiti all’attività istituzionale e all’attività commerciale,
secondo il metodo cosiddetto “misto” ed è quantificato:
• per l’attività non commerciale secondo i principi metodologici già
esaminati con l’avvertenza che gli elementi costituenti la base
imponibile devono essere quelli specificatamente riferibili all’attività
istituzionale e che, in caso di impiego promiscuo, il valore da assumere
deve essere ridotto della parte afferente all’attività commerciale. In
caso di emolumenti non specificatamente riferibili alla parte
istituzionale, il “quantum” relativo alla parte commerciale viene
determinato moltiplicando il costo per il rapporto tra ricavi/proventi
commerciali e i ricavi/proventi totali.
Check list 3.2.1
• per l’attività commerciale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs n.
446/97 la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice
civile con esclusione delle voci di cui ai numeri 9),10) lettere c) e d), 12)
e 13) come risultanti dal conto economico d’esercizio.
Valgono quindi le regole applicabili per la determinazione della base
imponibile delle società di capitali.
Scarica

enti non commerciali - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli