Conferenza di Ateneo 13 dicembre 2010 COORDINAMENTO RICERCATORI POLITECNICO DI MILANO WWW.CORPOLIMI.IT Fiammetta Costa, Domenico Chizzoniti, Alessandro Dama, Donatella Sterpi, Maurizio Zani SINTESI COSTO ZERO FONDI FUTURI?? 7bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. RIALLOCAZIONE FONDI ESISTENTI rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. Art 5 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario Art 8 Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DDL) Art 29 22. revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività (limite massimo 11 milioni di euro) oneri fiscali e previdenza assegni di ricerca (3,5 milioni di euro annui) Art 7 mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ LIMITAZIONE DELL’AUTONOMA REGOLE RESTRITTIVE DEROGA PER UNIVERSITA’ VIRTUOSE? Art 2 1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo… Art 1 2. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2. 1) rettore; 2) senato accademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione; 6) Direttore generale QUALITA’ ED EFFICIENZA NON E’ DEFINITA L’ENTITA’ DEL FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NON VENGONO MENZIONATI CRITERI DI REDDITO PER L’ACCESSO AI PREMI E AI BUONI STUDIO Art. 4. (Fondo per il merito). 1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale… 8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato con: a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi; b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a) [erogare premi di studio]; c) i corrispettivi di cui al comma 6 [garanzia dello Stato], da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c) [fornire buoni studio da restituire] ……… FINANZIAMENTO STATALE A BORSE DI STUDIO a seguito dell’approvazione delle leggi di stabilità e bilancio stanziamenti e previsioni (Meuro) 300 250 200 150 Finan.Statale 100 50 0 2007 6 2008 2009 2010 2011 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRECARIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA TRA 3 ANNI COMPETIZIONE RTD E RTI SE VINCE RTI SI PERDE UNA RISORSA! Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di assegni di ricerca o di borse post-dottorato per almeno tre anni 4. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO FFO ANNUALE vs TENURE TRACK TRIENNALE VIA D’USCITA! 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. 9. .. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. … ASSEGNI DI RICERCA 12 ANNI DI PRERUOLO A REGIME: IPOTESI 1 (PIU’ COSTOSA) 3 dott + 1 ass + 3 ric a + 2 + 3 ric b IPOTESI 2 (MENO COSTOSA) 3 dott + 3 ass + 3 ric a + 3 ric b TRANSITORIO 3 dott + 4 ass + 3 ric a + ???? -> FUGA DEI CERVELLI Art 22 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca. 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. RECLUTAMENTO PROFESSORI ABILITAZIONE SENZA NUMERO CHIUSO Art. 16 1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. COMMISSIONE DI PROFESSORI ORDINARI 3. f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari RECLUTAMENTO PROFESSORI CHIAMATA DIRETTA FINO A 1/2 DELLE RISORSE DISPONIBILI PER COPRIRE POSTI DI PROFESSORI FINO ALLA FINE DEL 6^ ANNO: PER AVANZAMENTO RTI E PA DAL 7^ ANNO: PER CHIAMATE RTD E AVANZAMENTO PA COMPETIZIONE RTI E RTD Art 24 (Ricercatori a tempo determinato). 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 [chiamata diretta] può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 [RTI tipo b] RECLUTAMENTO PROFESSORI CHIAMATA TRAMITE BANDO CON L’ALTRA’ PARTE DELLE RISORSE DISONIBILI TRA 3 ANNI: COMPETIZIONE RTI E RTD POSTI RISERVATI A ESTERNI Art. 18 (Chiamata dei professori). 1.a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;… c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dell'attività didattica… e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa PIANO STRAORDINARIO CHIAMATA PA CON FONDI ORDINARI! DdL S 2464 legge di stabilità Art.1 24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonchè di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. PER L’ATTUAZIONE SERVONO n DECRETI Art 29 9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del fondo ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. 1. … a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo PIANO STRAORDINARIO SENZA DDL DdL S 2464 legge di stabilità Art.1 LA L. 1/2009 HA INTRODOTTO NUOVE NORME CONCORSUALI VALIDE FINO AL 31 12 2010 IL GOVERNO PUO’ INTRODURRE NORME TRANSITORIE NEL DECRETO MILLEPROROGHE 24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonchè di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. [blocco turn over] FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO a seguito dell’approvazione delle leggi di stabilità e bilancio stanziamenti e previsioni (Meuro) 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 FFO totale 6,800 6,600 6,400 6,200 6,000 15 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COSA CHIEDIAMO OGGI Dall’inserzione sul Corriere della Sera, 24 nov. 2010: […] Il Politecnico chiede a tutte le forze politiche un attento ripensamento del Disegno di Legge e dei suoi decreti attuativi così da rendere effettivamente operanti i principi di autonomia, responsabilità e valutazione/valorizzazione del merito […] Oggi chiediamo: una giornata di sospensione dell’attività didattica, per un confronto pubblico cui partecipi il Ministro dell’Università e Ricerca una dichiarazione pubblica del Politecncnico sull’inadeguatezza del DDL e dei fondi stanziati per l’università la sospensione dell’iter parlamentare del Disegno Legge, finché non si sia ristabilito un confronto sereno e attuato un ripensamento della riforma l’impegno a portare questa richiesta all’interno delle sedi istituzionali, quali la Conferenza dei Rettori PROPOSTA PER UNA: Mozione della conferenza di ateneo del 13-12-2010 Il Politecnico di Milano, che con viva preoccupazione già si è espresso in più occasioni, pubblicamente e presso gli organi istituzionali, con la richiesta di un intervento di rifinanziamento dell’intero sistema universitario (ripristino del fondo ordinario, sblocco del turn over e dei concorsi, risorse per il diritto allo studio) e con la richiesta di un attento ripensamento del Disegno di Legge di riforma universitaria, segnalando le contraddizioni tra gli intenti dichiarati e le reali misure in esso contenute, preso atto che queste richieste, che si sono unite a quelle di molti altri atenei, non sono state accolte, manifesta pubblicamente il proprio disagio di fronte ad una situazione nella quale è palese il grave conflitto che si è creato fra le diverse parti coinvolte, conflitto che è sintomo della mancata condivisione dell’insieme della riforma, e che pregiudica quella serenità che è invece necessaria alla realizzazione di un progetto organico e coerente alle aspettative sulla ricerca e sulla didattica degli atenei, […] PROPOSTA PER UNA: Mozione della conferenza di ateneo del 13-12-2010 [Il Politecnico di Milano, …] ribadisce la propria preoccupazione per le conseguenze dirette che il Disegno di Legge e le disposizioni finanziarie avranno sulla qualità della ricerca e dell’offerta formativa, di cui alla fine saranno vittime gli studenti, i ricercatori e i docenti tutti, a prescindere dal loro merito, considera legittima l’eventuale rinuncia da parte dei ricercatori all’assunzione di incarichi di docenza, a fronte della quale l’ateneo sarebbe costretto ad una riduzione della propria offerta formativa, e chiede la sospensione dell’iter parlamentare del Disegno di Legge, fino a che non si ristabilisca un confronto sereno e non si attui un ripensamento sostanziale e condiviso della riforma universitaria, che porti ad una reale affermazione dei principi di merito, trasparenza, autonomia e responsabilità. La conferenza di ateneo del 13-12-2010 impegna il Rettore a portare questa richiesta all’interno delle sedi e degli organi istituzionali, a partire dalla prossima assemblea generale della CRUI, e a indire una giornata di sospensione dell’attività didattica invitando il Ministro dell’Università e della Ricerca o un suo delegato ad un confronto pubblico sulla riforma. [Il Politecnico di Milano, …] chiede la sospensione dell’iter parlamentare del Disegno di Legge, fino a che non si ristabilisca un confronto sereno e non si attui un ripensamento sostanziale e condiviso della riforma universitaria, che porti ad una reale affermazione dei principi di merito, trasparenza, autonomia e responsabilità. La conferenza di ateneo del 13-12-2010 impegna il Rettore a portare questa richiesta all’interno delle sedi e degli organi istituzionali, a partire dalla prossima assemblea generale della CRUI, e a indire una giornata di sospensione dell’attività didattica invitando il Ministro dell’Università e della Ricerca o un suo delegato ad un confronto pubblico sulla riforma.