Conferenza di Ateneo
13 dicembre 2010
COORDINAMENTO RICERCATORI POLITECNICO DI MILANO
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Fiammetta Costa, Domenico Chizzoniti, Alessandro Dama, Donatella Sterpi, Maurizio Zani
SINTESI
COSTO ZERO
FONDI FUTURI??
7bis. I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
RIALLOCAZIONE FONDI ESISTENTI
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, della progressione
economica
corrispondente riduzione per il medesimo
anno dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre
1999, n. 370
incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario.
Art 5
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema
universitario
Art 8
Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari
(entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DDL)
Art 29
22. revisione del trattamento economico dei
ricercatori non confermati a tempo
indeterminato, nel primo anno di attività
(limite massimo 11 milioni di euro)
oneri fiscali e previdenza assegni di ricerca
(3,5 milioni di euro annui)
Art 7
mobilità interuniversitaria dei professori e
dei ricercatori
AUTONOMIA E RESPONSABILITA’
LIMITAZIONE DELL’AUTONOMA
REGOLE RESTRITTIVE
DEROGA PER UNIVERSITA’
VIRTUOSE?
Art 2
1. Le università statali, nel quadro del
complessivo processo di riordino della
pubblica amministrazione, provvedono, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare i propri statuti
in materia di organizzazione e di organi di
governo dell'ateneo…
Art 1
2. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di seguito denominato «Ministero», le
università che hanno conseguito la stabilità e
sostenibilità del bilancio, nonché risultati di
elevato livello nel campo della didattica e della
ricerca, possono sperimentare propri modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese
modalità di composizione e costituzione degli
organi di governo e forme sostenibili di
organizzazione della didattica e della ricerca
su base policentrica, diverse da quelle indicate
nell'articolo 2.
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) Direttore generale
QUALITA’ ED EFFICIENZA
NON E’ DEFINITA L’ENTITA’ DEL
FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
NON VENGONO MENZIONATI CRITERI
DI REDDITO PER L’ACCESSO AI
PREMI E AI BUONI STUDIO
Art. 4. (Fondo per il merito).
1. È istituito presso il Ministero un fondo
speciale, di seguito denominato «fondo»,
finalizzato a promuovere l'eccellenza e il
merito fra gli studenti dei corsi di laurea e
laurea magistrale…
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze,
è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e
solidale da privati, società, enti e fondazioni,
anche vincolati, nel rispetto delle finalità del
fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da
specifiche disposizioni, limitatamente agli
interventi di cui al comma 1, lettera a) [erogare
premi di studio];
c) i corrispettivi di cui al comma 6 [garanzia
dello Stato], da utilizzare in via esclusiva per le
finalità di cui al comma 1, lettera c) [fornire
buoni studio da restituire]
………
FINANZIAMENTO STATALE A BORSE DI STUDIO
a seguito dell’approvazione delle leggi di stabilità e bilancio
stanziamenti e previsioni (Meuro)
300
250
200
150
Finan.Statale
100
50
0
2007
6
2008
2009
2010
2011
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
PRECARIZZAZIONE DELLA
RICERCA E DELLA DIDATTICA
TRA 3 ANNI
COMPETIZIONE RTD E RTI
SE VINCE RTI SI PERDE UNA
RISORSA!
Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, le università possono
stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui
alla lettera a), ovvero di assegni di ricerca o di
borse post-dottorato per almeno tre anni
4. L’impegno annuo complessivo per lo
svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350
ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per
il regime di tempo definito.
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
FFO ANNUALE
vs
TENURE TRACK TRIENNALE
VIA D’USCITA!
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla
scadenza dello stesso, è inquadrato nel
ruolo dei professori associati.
9. .. L'espletamento del contratto di cui al
comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo
preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
…
ASSEGNI DI RICERCA
12 ANNI DI PRERUOLO
A REGIME:
IPOTESI 1 (PIU’ COSTOSA)
3 dott + 1 ass + 3 ric a + 2 + 3 ric b
IPOTESI 2 (MENO COSTOSA)
3 dott + 3 ass + 3 ric a +
3 ric b
TRANSITORIO
3 dott + 4 ass + 3 ric a + ????
-> FUGA DEI CERVELLI
Art 22
3. Gli assegni possono avere una durata
compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e
non cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi
del presente articolo non può comunque
essere superiore a quattro anni, ad
esclusione del periodo in cui l'assegno è
stato fruito in coincidenza con il dottorato
di ricerca.
9. La durata complessiva dei rapporti
instaurati con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui
all'articolo 24, intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, nonché
con gli enti di cui al comma 1 del presente
articolo, con il medesimo soggetto, non può in
ogni caso superare i dodici anni, anche non
continuativi.
RECLUTAMENTO PROFESSORI
ABILITAZIONE SENZA NUMERO
CHIUSO
Art. 16
1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata quadriennale e
richiede requisiti distinti per le funzioni di
professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito
necessario per l'accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori.
COMMISSIONE DI PROFESSORI
ORDINARI
3. f) l'istituzione per ciascun settore
concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica ed a carico delle
disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica
commissione nazionale di durata biennale
per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari
all'interno di una lista di professori ordinari
RECLUTAMENTO PROFESSORI
CHIAMATA DIRETTA
FINO A 1/2 DELLE RISORSE
DISPONIBILI PER COPRIRE POSTI DI
PROFESSORI
FINO ALLA FINE DEL 6^ ANNO:
PER AVANZAMENTO RTI E PA
DAL 7^ ANNO:
PER CHIAMATE RTD E
AVANZAMENTO PA
COMPETIZIONE RTI E RTD
Art 24 (Ricercatori a tempo determinato).
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 [chiamata
diretta] può essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e
seconda fascia di professori di seconda
fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'università medesima, che abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'articolo 16. A tal fine le università possono
utilizzare fino alla metà delle risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A
decorrere dal settimo anno l'università può
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla
metà dei posti disponibili di professore di
ruolo per le chiamate di cui al comma 5
[RTI tipo b]
RECLUTAMENTO PROFESSORI
CHIAMATA TRAMITE BANDO
CON L’ALTRA’ PARTE DELLE
RISORSE DISONIBILI
TRA 3 ANNI:
COMPETIZIONE RTI E RTD
POSTI RISERVATI A ESTERNI
Art. 18 (Chiamata dei professori).
1.a) pubblicità del procedimento di chiamata
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea;…
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e
del curriculum dell'attività didattica…
e) formulazione della proposta di chiamata da
parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di
prima fascia per la chiamata di professori di
prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori
di seconda fascia, e approvazione della stessa
con delibera del consiglio di amministrazione.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti
disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari nell'università stessa
PIANO STRAORDINARIO
CHIAMATA PA CON FONDI ORDINARI!
DdL S 2464 legge di stabilità
Art.1
24. La dotazione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università è
incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di
euro, nonchè di 500 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2012. A valere su quota
parte delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
da emanare entro il 31 gennaio di ciascun
anno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, è approvato un piano
straordinario per la chiamata di professori
di seconda fascia per ciascuno degli anni
2011-2016.
PER L’ATTUAZIONE SERVONO n
DECRETI
Art 29
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilità per il 2011 per il finanziamento del
fondo ordinario delle università, è riservata una
quota non superiore a 13 milioni di euro per
il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173
milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per
la chiamata di professori di seconda fascia,
secondo le procedure di cui agli articoli 18 e
24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo
delle predette risorse è disposto con decreto
del Ministro, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere conforme delle Commissioni
parlamentari competenti.
1. … a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per la copertura
dei posti di professore ordinario e associato, di
ricercatore e di assegnista di ricerca, le
università possono avviare esclusivamente
le procedure previste dal presente titolo
PIANO STRAORDINARIO SENZA DDL
DdL S 2464 legge di stabilità
Art.1
LA L. 1/2009 HA INTRODOTTO NUOVE
NORME CONCORSUALI VALIDE FINO
AL 31 12 2010
IL GOVERNO PUO’ INTRODURRE
NORME TRANSITORIE NEL DECRETO
MILLEPROROGHE
24. La dotazione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università è
incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di
euro, nonchè di 500 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2012. A valere su quota
parte delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
da emanare entro il 31 gennaio di ciascun
anno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, è approvato un piano
straordinario per la chiamata di professori
di seconda fascia per ciascuno degli anni
2011-2016.
Per le predette chiamate non trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo
66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. [blocco turn over]
FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO
a seguito dell’approvazione delle leggi di stabilità e bilancio
stanziamenti e previsioni (Meuro)
8,000
7,800
7,600
7,400
7,200
7,000
FFO totale
6,800
6,600
6,400
6,200
6,000
15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
COSA CHIEDIAMO OGGI
Dall’inserzione sul Corriere della Sera, 24 nov. 2010:
[…] Il Politecnico chiede a tutte le forze politiche un attento ripensamento del Disegno di
Legge e dei suoi decreti attuativi così da rendere effettivamente operanti i principi di
autonomia, responsabilità e valutazione/valorizzazione del merito […]
Oggi chiediamo:
una giornata di sospensione dell’attività didattica,
per un confronto pubblico cui partecipi il Ministro dell’Università e Ricerca
una dichiarazione pubblica del Politecncnico
sull’inadeguatezza del DDL e dei fondi stanziati per l’università
la sospensione dell’iter parlamentare del Disegno Legge,
finché non si sia ristabilito un confronto sereno e attuato un ripensamento della riforma
l’impegno a portare questa richiesta all’interno delle sedi istituzionali,
quali la Conferenza dei Rettori
PROPOSTA PER UNA:
Mozione della conferenza di ateneo del 13-12-2010
Il Politecnico di Milano,
che con viva preoccupazione già si è espresso in più occasioni, pubblicamente
e presso gli organi istituzionali, con la richiesta di un intervento di
rifinanziamento dell’intero sistema universitario (ripristino del fondo ordinario,
sblocco del turn over e dei concorsi, risorse per il diritto allo studio) e con la
richiesta di un attento ripensamento del Disegno di Legge di riforma
universitaria, segnalando le contraddizioni tra gli intenti dichiarati e le reali
misure in esso contenute,
preso atto che queste richieste, che si sono unite a quelle di molti altri atenei,
non sono state accolte,
manifesta pubblicamente il proprio disagio di fronte ad una situazione nella
quale è palese il grave conflitto che si è creato fra le diverse parti coinvolte,
conflitto che è sintomo della mancata condivisione dell’insieme della riforma,
e che pregiudica quella serenità che è invece necessaria alla realizzazione di
un progetto organico e coerente alle aspettative sulla ricerca e sulla didattica
degli atenei,
[…]
PROPOSTA PER UNA:
Mozione della conferenza di ateneo del 13-12-2010
[Il Politecnico di Milano, …]
ribadisce la propria preoccupazione per le conseguenze dirette che il Disegno
di Legge e le disposizioni finanziarie avranno sulla qualità della ricerca e
dell’offerta formativa, di cui alla fine saranno vittime gli studenti, i ricercatori
e i docenti tutti, a prescindere dal loro merito,
considera legittima l’eventuale rinuncia da parte dei ricercatori all’assunzione
di incarichi di docenza, a fronte della quale l’ateneo sarebbe costretto ad una
riduzione della propria offerta formativa,
e chiede la sospensione dell’iter parlamentare del Disegno di Legge,
fino a che non si ristabilisca un confronto sereno e non si attui un
ripensamento sostanziale e condiviso della riforma universitaria, che porti ad
una reale affermazione dei principi di merito, trasparenza, autonomia e
responsabilità.
La conferenza di ateneo del 13-12-2010 impegna il Rettore a portare questa
richiesta all’interno delle sedi e degli organi istituzionali, a partire dalla
prossima assemblea generale della CRUI, e a indire una giornata di
sospensione dell’attività didattica invitando il Ministro dell’Università e della
Ricerca o un suo delegato ad un confronto pubblico sulla riforma.
[Il Politecnico di Milano, …]
chiede la sospensione dell’iter parlamentare del Disegno di Legge,
fino a che non si ristabilisca un confronto sereno
e non si attui un ripensamento sostanziale e condiviso della riforma
universitaria, che porti ad una reale affermazione dei principi di
merito, trasparenza, autonomia e responsabilità.
La conferenza di ateneo del 13-12-2010 impegna il Rettore
a portare questa richiesta all’interno delle sedi e degli organi
istituzionali, a partire dalla prossima assemblea generale della CRUI,
e a indire una giornata di sospensione dell’attività didattica invitando
il Ministro dell’Università e della Ricerca o un suo delegato ad un
confronto pubblico sulla riforma.
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Conferenza di Ateneo 30 settembre 2010