Perugia, 17 febbraio 2013 Ai Soci CIPUR Oggetto: Differenti modalità di copertura dei posti di Professore universitario di ruolo di Prima e Seconda fascia Cari colleghi, la progressiva implementazione della Legge 240/2010 sta investendo la procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale (cfr.: articolo 16 della citata legge). Si tratta di un passaggio importante per i tanti colleghi Professori Associati e Ricercatori a tempo indeterminato che aspirano a fare carriera, e propedeutico all’avvio in sede locale delle chiamate di molti Professori di ruolo di Prima e Seconda fascia che sono disciplinate dai regolamenti di ciascun Ateneo (cfr.: articolo 18 della citata legge). Allo scopo di fare chiarezza, in particolare per quanto di competenza dei singoli Atenei, nel seguito―sintetizzando quanto discusso nell’ambito dell’ultimo Consiglio Centrale del CIPUR tenutosi a Firenze il 7 e 8 febbraio us―l’attenzione viene focalizzata su alcuni punti relativi alle differenti modalità di copertura dei posti di Professore di ruolo di Prima e Seconda fascia. A legislazione vigente, i posti di Professore di ruolo di Prima e Seconda fascia possono essere coperti mediante: i) chiamata diretta o di chiara fama a posti di Professore di ruolo di Prima e Seconda fascia [cfr.: articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005]; ii) chiamata all'esito della procedura selettiva per posti di Professore di ruolo di Prima e Seconda fascia [cfr.: articolo 18, comma 1, Legge 240/2010]; iii) chiamata all'esito della procedura valutativa a posti di Professore di ruolo di Seconda fascia riservata ai Ricercatori a tempo determinato assunti con contratto di cui al comma 3, lettera b, articolo 24, Legge 240/2010 [cfr.: articolo 24, comma 5, Legge 240/2010]; iv) chiamata all'esito della procedura valutativa a posti di Professore di ruolo di Prima e Seconda fascia riservata rispettivamente ai Professori CIPUR Associazione culturale e sindacale di Professori Universitari di Ruolo – Segreteria Nazionale: Via G. Tilli, 58 – 06127 Perugia – Tel. 075.5008750, 5008753 – Fax 075 5008851 – E-mail: [email protected] - Sito internet: www.cipur.it Atenei in cui è presente l’Associazione: Ancona, Bari Politecnico, Bari Statale, Bergamo, Bologna, Cagliari, Camerino, Cassino, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Macerata, Messina, Milano Politecnico, Milano Statale, Modena, Napoli Federico II, Napoli Seconda Università, Napoli Parthenope, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Roma Sacro Cuore, Salerno, Sassari, Siena, Teramo, Torino Politecnico, Torino Statale, Trento, Trieste, Udine, Università del Molise, Urbino, Venezia, Verona, Viterbo. di ruolo di Seconda fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso le Università [cfr.: articolo 24, comma 6, Legge 240/2010,] che abbiano conseguito le relative abilitazioni scientifiche di cui all'articolo 16 della stessa legge. Ai fini di tale procedura è equiparata all'abilitazione scientifica l'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1988, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura di valutazione. Tra i precedenti meccanismi quello menzionato al punto iv) è certamente di particolare rilevanza per quanti sono attualmente in servizio nelle Università. È motivo di orgoglio per il CIPUR essere riusciti ad evitare che si commettesse nei confronti dei Ricercatori a tempo indeterminato e dei Professori di ruolo di Seconda fascia l’ennesima grave discriminazione non prevedendo di estendere anche a loro―come veniva contemplato nella penultima versione del disegno di legge―il meccanismo di cui al precedente punto iii) riservato ai soli Ricercatori a tempo determinato assunti con contratto di cui al comma 3, lettera b, articolo 24, Legge 240/2010. Va dato atto a quanti nell’esecutivo e nel parlamento recependo la correttezza dell’istanza estensiva ne hanno consentito l’approvazione. Il comma 6 dell’articolo 24 della Legge 240/2010, di cui al precedente punto iv), prescrive: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.” Per potere innanzitutto cogliere sia la portata e sia le implicazioni dell’appena richiamata “procedura di cui al comma 5” è utile richiamare proprio quest'ultimo comma che recita: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il Pagina 2 di 6 titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo.“ In estrema sintesi, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l’università nel terzo anno di contratto―di cui al comma 3, lettera b)― deve avviare una procedura di valutazione ad personam di quei titolari del contratto stesso che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica e in caso di esito positivo della procedura li deve inquadrare nel ruolo di Professori di Seconda fascia. Pertanto se un’università, nell’ambito della programmazione e compatibilmente con le risorse disponibili, decide di applicare anche il comma 6 dell’articolo 24 deve avviare―come appena ricordato per i titolari di contratto di cui al comma 3, lettera b)―procedure di valutazione riservata ai Ricercatori a tempo indeterminato e Professori di Seconda fascia di quella università, in possesso di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore Seconda fascia e di Prima fascia rispettivamente. In quelle università nelle quali a seguito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale verrà abilitato un solo candidato locale, la procedura di valutazione riservata, di cui al precedente punto iv), si configurerà come una valutazione ad personam. È necessario vigilare che nei regolamenti di ciascuna università siano previste tutte e quattro le modalità di chiamate elencate nei punti da i) a iv) e che esse siano disciplinate in conformità alla legge. Per poter godere dei benefici della procedura di cui al precedente punto iv) è necessario rispettare una serie di vincoli sia contenuti nella legge stessa e sia derivanti da successivi provvedimenti legislativi, a partire ovviamente dalle già richiamate disponibilità a bilancio delle risorse necessarie―anche se minime ciascuna chiamata da Ricercatore a tempo indeterminato a Professore di Seconda fascia e da Professore di Seconda fascia a Professore di Prima fascia comporta comunque un incremento di spesa―e previsione dei nuovi posti nella indispensabile programmazione triennale [cfr.: articolo 18, comma 2, Legge 240/210, e relativi rimandi]. La procedura di cui al punto iv), richiamato inizialmente, pur non avendo limiti di applicabilità temporale, ha, tuttavia, differenti modalità applicative nel tempo. Infatti, essa fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 31 dicembre 2017), può essere applicata fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di Professore di ruolo, successivamente può essere applicata fino alla metà dei Pagina 3 di 6 posti disponibili di Professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. In sostanza, fino al 31 dicembre 2017 potendo utilizzare la metà delle risorse ma senza alcun limite riguardo ai posti che ne deriveranno si potranno soddisfare molte legittime aspirazioni di carriera poiché il differenziale retributivo necessario per gli avanzamenti di carriera è minimo, dal 1° gennaio 2018 nonostante il ricordato basso differenziale remunerativo non si potrà superare la metà dei posti di Professore di ruolo di Seconda fascia coperti mediante procedura riservata ai ricercatori a tempo determinato assunti con contratto di cui al comma 3, lettera b, articolo 24, Legge 240/2010. Ancorando l’applicabilità della procedura ai posti invece che alle risorse se ne determina un forte depotenziamento dal 1° gennaio 2017. Un ulteriore vincolo nasce da quanto previsto dall'articolo 4 (Programmazione triennale del personale) del Decreto Legislativo 49/2012 che al comma 1 obbliga le università alla predisposizione di "(...) piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnicoamministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato." In particolare, comma 2 dello stesso articolo, "(...) Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, [la programmazione] persegue i seguenti indirizzi: a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia; b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del turn over e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo; c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili." È chiaro che la programmazione triennale riguarda tutto il personale universitario, docente e tecnico amministrativo. Pagina 4 di 6 Si noti altresì che in relazione al precedente punto c) il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, comporta l’onere di assicurare la copertura finanziaria degli obblighi che ne derivano nell’ambito della programmazione [cfr.: articolo 18, comma 2, Legge 240/2010]. Questo obbligo di riserva di bilancio comporta una riduzione delle risorse immediatamente disponibili per il reclutamento di Professori di ruolo. En passant va chiarito che dal rapporto paritario indicato nel precedente punto c)―un Ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 2010/240 per ogni Professore di Prima fascia neo reclutato―non discende alcun automatismo relativamente al settore scientifico disciplinare per quanto riguarda il posto di Ricercatore. Si ricordi che comunque permane l’obbligo per ciascuna università di vincolare nell’ambito della programmazione triennale “(…) le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di Professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” [cfr.: articolo 18, comma 4, Legge 240/10]. Questo obbligo comporta un’ulteriore vincolo, e di notevole importo, delle risorse disponibili in quanto si deve impegnare un’intera retribuzione per un Professore di ruolo da reclutare ex novo nell’organico dell’Università chiamante. I diversi vincoli richiamati nell’utilizzo delle risorse per la copertura di posti di Professore di ruolo di Prima e Seconda fascia in un quadro di risorse complessivamente limitate per il sistema universitario, a causa della difficile congiuntura economico finanziaria, impongono un uso accorto delle risorse stesse per poter ottenere i migliori risultati possibili. Come ampiamente argomentato in precedenza, la procedura di cui al punto iv) indicato nel prospetto iniziale non è una procedura selettiva aperta a tutti, bensì una procedura valutativa riservata a chi è già nei ruoli dell’Università e, pertanto, in questi casi non ci deve essere l’iscrizione a bilancio di una retribuzione piena, ma solo di un differenziale retributivo dato che si tratta di una progressione di carriera. Ma questo―e arriviamo al cuore della questione―deve essere inserito nella programmazione triennale [cfr.: articolo 18, comma 2, Legge 240/210, e relativi rimandi]. L’articolo 2 comma 1 lettera h) della Legge 240/2010 attribuisce al Consiglio di Amministrazione la funzione “(…) di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale (…)”.L’articolo 2 comma 1 lettera a) Legge 240/2010 attribuisce al Rettore la “(…) funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato Pagina 5 di 6 accademico (…)”. Nulla è detto circa le modalità tramite le quali si sviluppa il processo di formazione della proposta che precede l’approvazione disciplinata dalla legge. Come le esperienze passate hanno dimostrato, la capacità di incidere nel processo di formazione delle proposte e di condizionarne l’approvazione dipende dalla capacità di porre in campo efficaci iniziative politiche a livello delle singole università. È stata questa capacità che nel passato, ad esempio, ha imposto l’abbandono in molti Consigli di Facoltà della prassi discriminatoria dei consigli ristretti che limitavano il processo di formazione delle decisioni, inopportunamente e impropriamente, ai soli soggetti ai quali la legge riservava soltanto il diritto di voto. Cordiali saluti Pagina 6 di 6