COSTITUZIONE
PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
La prima parte della Costituzione, intitolata “Diritti e
doveri dei cittadini”, è divisa in 4 titoli:
Rapporti civili
Rapporti etico-sociali
Rapporti economici
Rapporti politici
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Negli articoli che vanno dal 13 al 28 la Costituzione
prende in considerazione tutte le libertà che
riguardano l’uomo come persona fisica, come essere
spirituale e come individuo che vive nella collettività.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 13)
L’art. 13 tutela la libertà personale intesa come libertà
dell’individuo da interventi esterni che potrebbero
limitare la sua libertà di movimento, per esempio con
un arresto o un fermo.
La libertà personale è inviolabile e le restrizioni di
libertà sono di competenza della Magistratura che
può porle in essere solo nei casi previsti dalla legge e
solo con provvedimenti motivati.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 14 - 15)
Con il principio dell’inviolabilità del domicilio, sancito
dall’art. 14, la Costituzione ha inteso tutelare il diritto
dell’individuo ad avere una propria sfera privata senza
interferenze dall’esterno.
L’art. 15 della Costituzione garantisce come inviolabili
la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 16)
All’art. 16 la Costituzione tutela poi la libertà di
circolazione e di soggiorno: ogni cittadino è libero di
fissare il proprio domicilio o la propria residenza in
qualsiasi luogo del territorio nazionale. Solo la legge
può limitare tale libertà ed esclusivamente per motivi
di sanità e sicurezza. Viene garantita anche la libertà
di espatrio.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 17 - 18)
Gli artt. 17 e 18 contemplano il diritto di riunione e di
associazione, due elementi indispensabili per la vita di una
società democratica.
Mentre la riunione, in quanto raggruppamento temporaneo
di persone, è un evento occasionale, l’associazione, definita
come un insieme di persone organizzate in forma stabile,
ha carattere duraturo.
L’art. 18 proibisce le associazioni segrete e quelle politiche
che si avvalgono di organizzazioni di carattere militare.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 19 - 20)
Gli artt. 19 e 20 riconoscono ad ognuno il diritto di
professare liberamente il proprio credo e di riunirsi e
associarsi per fini religiosi.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 21)
L’art. 21 sancisce il principio di libertà di manifestazione
del pensiero.
Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente opinioni,
giudizi, valutazioni in campo culturale, economico,
politico, religioso con qualsiasi strumento di
comunicazione.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 21)
L’interesse generale all’informazione implica l’esistenza di
una pluralità di fonti d’informazione.
Questo articolo fissa le basi giuridiche del pluralismo
dell’informazione, uno dei principali pilastri su cui si
fondano tutte le società democratiche.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a
censure.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 22 - 23)
L’art. 22 afferma che nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome.
L’art. 23 esclude che lo Stato possa imporre ai cittadini
prestazioni personali (es: servizio militare) o patrimoniali
(es.: pagamento delle imposte), se non in base alla legge.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 24 - 27)
Le libertà giurisdizionali, che riguardano, cioè, i rapporti
tra il cittadino e la giustizia, sono trattate negli articoli
che vanno dal 24 al 27 della Costituzione.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 24)
L’art. 24 introduce due garanzie fondamentali: il potere di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed il diritto
alla difesa.
Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può
rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti.
Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di
esporre le proprie ragioni, assistito da un avvocato,
davanti al giudice per ottenere una sentenza favorevole.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 26)
L’art. 26 consente l’estradizione soltanto per i reati
comuni e la esclude per i reati politici.
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra
Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un
individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un
altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 27)
L’art. 27 sancisce il carattere personale della
responsabilità penale, il fatto cioè che ognuno è
responsabile soltanto per la propria condotta. Aggiunge
che: a) l’imputato non è considerato colpevole fino alla
condanna definitiva (presunzione di non colpevolezza); b)
le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. E’ dunque vietata qualsiasi violenza fisica o
morale verso i condannati; c) non è ammessa la pena di
morte.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (art. 28)
L’art. 28 stabilisce la responsabilità personale dei pubblici
dipendenti: se una persona che presta la sua attività alle
dipendenze dello Stato viola, con il suo comportamento,
un diritto del cittadino ne risponde personalmente.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 29)
L’art. 29 riconosce la famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Definire la famiglia come società naturale significa
accogliere l’idea che essa rappresenti la prima cellula della
società per cui la Repubblica italiana non attribuisce i
diritti alla famiglia bensì li riconosce in quanto essi
preesistono alla nascita dell’ordinamento giuridico
italiano.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 29)
Tuttavia l’art. 29 fa riferimento solo alla famiglia fondata
sul matrimonio che può essere civile (cioè celebrato dal
Sindaco) o concordatario (celebrato da un sacerdote) e
non fa alcun cenno alla famiglia di fatto, cioè ai legami
familiari tra persone non unite in matrimonio.
Al secondo comma è prevista espressamente
l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 30)
L’art. 30 garantisce la stessa tutela giuridica ai figli
legittimi ed ai figli nati fuori del matrimonio. I figli
adottivi sono giuridicamente equiparati ai figli legittimi.
Entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere,
educare ed istruire i figli.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 31)
L’art. 31 attribuisce alla Repubblica il compito di
agevolare, con apposite misure economiche, la creazione
della famiglia.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 32)
L’art. 32 riconosce e tutela il diritto alla salute come
“fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”. Ha per oggetto la tutela dell’integrità fisica e
psichica della persona umana.
La salute non viene intesa solo come assenza di malattia,
bensì come uno stato di benessere fisico, mentale e
sociale.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 33)
L’art. 33 enuncia la libertà dell’arte e della scienza che, in
concreto, consiste nella libertà di tutti di poter trasmettere
il proprio patrimonio di conoscenze.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (art. 34)
L’art. 34 stabilisce che l’istruzione inferiore è obbligatoria
e gratuita e lo Stato deve garantire aiuti materiali alle
famiglie affinché i figli possano esercitare effettivamente il
diritto allo studio.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
Negli articoli che vanno dal 35 al 40 emerge il carattere
democratico – sociale del nostro Stato e si parla del
lavoro.
Negli articoli che vanno dal 41 al 47 si prevede
l’intervento dello Stato nell’economia, intervento
finalizzato a conciliare l’interesse della collettività con
quello dell’iniziativa e della proprietà privata.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 35)
L’art. 35 ribadisce il principio della tutela del lavoro “in
tutte le sue forme e applicazioni”. È quindi prevista
un’uguale protezione per tutti i tipi i tipi di lavoro, senza
alcuna distinzione tra lavoro manuale o intellettuale,
dipendente (chi lavora alle dipendenze e sotto la direzione
di un datore di lavoro) o autonomo.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 36)
L’art. 36 fissa alcuni criteri fondamentali relativi alle
condizioni di lavoro: la retribuzione, l’orario di lavoro, il
riposo settimanale, le ferie annuali.
La retribuzione non va commisurata solo alle ore di
lavoro prestate e deve comunque essere sufficiente a
garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed
alla sua famiglia.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 36)
La durata massima della giornata lavorativa deve essere
stabilita dalla legge.
Il lavoratore, inoltre, non può rinunciare né al riposo
settimanale né alle ferie annuali retribuite.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 37)
L’art. 37 prevede la tutela della donna lavoratrice che
gode degli stessi diritti e della stessa retribuzione che
spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono, inoltre, consentire alla
donna di svolgere la sua funzione nell’ambito familiare.
L’ultimo comma prevede l’emanazione di leggi che
tutelino il lavoro minorile.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 38)
L’art. 38 stabilisce il dovere dello Stato di provvedere ai
cittadini più indifesi dal punto di vista economico
(disoccupati) o psicofisico (anziani, inabili, ecc.) e
sancisce il diritto all’assistenza e al mantenimento per chi
ne ha bisogno.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 39)
L’art. 39 prevede la libertà di associazione sindacale.
Ciascun lavoratore è libero di aderire o meno ad un
sindacato e di scegliere quello che più rispecchia il suo
modo di sentire. Inoltre le organizzazioni sindacali sono
libere di svolgere la loro attività senza impedimenti o
controlli da parte dello Stato.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 39)
Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare il
contratto collettivo di lavoro che è l’accordo stipulato tra
le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei
lavoratori di un certo settore. Nei contratti collettivi sono
definite le condizioni retributive minime e le condizioni di
lavoro valide per tutti gli appartenenti a quel determinato
settore.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 40)
L’art. 40 sancisce il diritto di sciopero.
Lo sciopero è il diritto riconosciuto ai lavoratori di
astenersi collettivamente dal lavoro per la difesa dei propri
diritti e la promozione dei propri interessi. Il
riconoscimento di tale diritto comporta che il lavoratore
che non lavora perché aderisce ad uno sciopero
organizzato non può essere considerato inadempiente.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 40)
La legge n. 146 del 1990 ha regolamentato il diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali quali la sanità, i
trasporti, la scuola, al fine di assicurare le prestazioni
ritenute indispensabili per garantire i diritti dei cittadini.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 41)
L’art. 41 garantisce la libertà di iniziativa economica
privata in ogni campo. Al secondo comma, però,
aggiunge che l’iniziativa economica privata non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e con la
sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò spiega la
necessità dell’intervento dello Stato che effettua gli
opportuni controlli per evitare che l’attività economica
privata provochi danni alla collettività.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 42)
L’art. 42 afferma il cosiddetto “pluralismo economico”,
nel senso che i beni possono essere di proprietà pubblica o
privata.
La Costituzione precisa che la proprietà deve essere resa
accessibile a tutti e deve svolgere una funzione sociale,
cioè non deve soddisfare solo i fini individuali del
proprietario ma procurare anche un vantaggio alla
collettività.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 43 - 44)
L’art. 43 consente allo Stato, per fini di pubblica utilità, di
sottrarre ai privati la gestione di attività economiche che
riguardano servizi pubblici essenziali (es.: trasporti,
sanità) oppure fonti di energia o, ancora, attività che
rappresentano situazioni di monopolio.
L’art. 44 prevede un particolare intervento dello Stato
riguardo alla proprietà terriera.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 45 - 46)
L’art. 45 attribuisce un valore specifico alla cooperazione,
il cui fine è quello di gestire in comune attività
economiche e procurarsi un vantaggio reciproco.
L’art. 46 riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare alla
gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge.
In realtà tale articolo non ha trovato attuazione in alcuna
legge.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (art. 47)
L’art. 47 riguarda la raccolta del risparmio e l’esercizio
del credito.
Il risparmio, oltre a rappresentare una fonte di tranquillità
per il risparmiatore e a consentirgli di provvedere ai suoi
bisogni futuri, ha una funzione fondamentale per lo
sviluppo dell’intera collettività perché i prestiti dei
risparmiatori consentono alle imprese di produrre nuova
ricchezza e allo Stato di garantire determinati servizi.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (artt. 48 - 54)
Negli articoli che vanno dal 48 al 54 vengono previsti quei
diritti grazie ai quali i cittadini partecipano direttamente
(referendum, petizione, iniziativa legislativa) o
indirettamente (diritto di eleggere e di essere eletti) alla
vita dello Stato.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 48)
L’art. 48 riconosce il diritto di elettorato, cioè il diritto dei
cittadini di partecipare all’elezione degli organi dello
Stato (diritto di voto o elettorato attivo) e di essere eletti a
ricoprire cariche pubbliche (elettorato passivo).
Per suffragio universale si intende il diritto di voto di tutti
i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 48)
Al secondo comma sono indicate le caratteristiche del voto:
a) personale, perché può essere espresso solo dall’interessato che
non può delegarlo ad altri; b) uguale, in quanto tutti i voti hanno
lo stesso valore; c) libero, poiché ogni elettore vota secondo il
proprio convincimento politico; d)segreto, perché nessuno deve
venire a conoscenza del voto altrui in modo da assicurare a tutti
la libertà di voto
Il voto è un dovere civico ma il non esercizio non comporta
sanzioni.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 49)
L’art. 49 riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi
liberamente in partiti politici per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
I partiti sono associazioni di persone unite da un’ideologia
comune che mirano a raggiungere fini politici. Essi svolgono una
funzione di tramite tra il popolo e le istituzioni.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 50)
L’art. 50 prevede la petizione, che è un istituto di democrazia
diretta che consente ai cittadini di chiedere provvedimenti
legislativi o di esporre comuni necessità alle Camere.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 51)
L’art. 51 disciplina l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche
elettive ribadendo al riguardo l’uguaglianza di tutti i cittadini.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 52)
L’art. 52 prevede uno dei doveri più significativi contenuti nella
Costituzione: quello di difendere la patria. Esso viene definito
sacro. Questo dovere si manifesta essenzialmente nello
svolgimento del servizio militare, che, però, a partire dal 2005, è
riservato solo ai volontari.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 53)
L’art. 53 prevede per i cittadini un dovere economico
fondamentale, cioè quello di concorrere alle spese pubbliche
sostenute dallo Stato per garantire i servizi pubblici. Esso
enuncia il principio della capacità contributiva in base al quale il
livello della tassazione deve essere commisurato alla situazione
economica di ciascun contribuente.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (art. 54)
L’art. 54 prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica che si
manifesta innanzi tutto con l’osservanza delle leggi.
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iritti e Doveri dei Cittadini