SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI
CORSO ASPP/RSPP MODULO A
LAVORATORI AUTONOMI
I lavoratori autonomi raramente godono di una copertura
legislativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ma
spesso sono esposti agli stessi rischi dei lavoratori
dipendenti. Inoltre, molti lavoratori autonomi svolgono la loro
attività in settori ad alto rischio come l'agricoltura, la pesca,
l'edilizia o i trasporti, pur non rientrando,nell'ambito di
applicazione di alcune norme vigenti.
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LAVORATORI AUTONOMI
I lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi sono i soggetti che intervengono SPESSO
nel luogo di lavoro (cantieri, impiantistica, ecc.) concorrendo alla
realizzazione di un’opera, fornendo esclusivamente la loro opera
professionale, senza vincolo di subordinazione.
Il decreto cantieri (Decreto Legislativo n.494/96), obbliga, per la
prima volta, i lavoratori autonomi al rispetto di norme di sicurezza,
allo scopo di tutelare se stessi e gli altri lavoratori, autonomi e
non, presenti in cantiere.
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LAVORATORI AUTONOMI
Essi sono TENUTI a:
• utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla
legislazione (titolo III D. Lg.vo 626/94);
• utilizzare i dispositivi di protezione individuale
conformemente alla legislazione (titolo IV del III D. Lg.
vo 626/94);
• seguire le indicazioni fornite dal coordinatore per l’
esecuzione dei lavori;
• attenersi a quanto previsto nel piano di sicurezza e
coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
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LAVORATORI ATIPICI
Per quanto lavoro dipendente e lavoro autonomo tendano ancora a
configurarsi come archetipi essenziali nell’individuazione della natura
delle prestazioni di lavoro
Nuovi schemi di organizzazione del lavoro e la larga diffusione del
terziario avanzato e altamente innovativo.
Genera altre modalità di prestazione riconducibili ad una espressione
comprensiva sempre più largamente diffusa, quella di
“LAVORO ATIPICO”
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LAVORATORI ATIPICI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La cosiddetta legge Biagi in materia di flessibilità del lavoro
(legge delega n. 30/2003 e il d.lgs. 276 del 10 settembre
2003)
sottrae allo stato di inqualificazione alcune figure di lavori
collocandole a margine di quello dipendente
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LAVORATORI ATIPICI
Il D.Lgs.276/03 ridisegna complessivamente il quadro dei rapporti di lavoro
diversi dal rapporto di dipendenza a tempo pieno, prevedendo o
ridisciplinando:
la somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale),
l’appalto e il distacco (Titolo III);
le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e cioè:
il lavoro intermittente, il lavoro ripartito e il lavoro a tempo parziale (Titolo V);
l’apprendistato e il contratto di inserimento(Titolo VI);
le tipologie contrattuali a progetto (ex collaborazioni coordinate continuative) e
occasionali (Titolo VII).
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LAVORATORI ATIPICI
Nei confronti degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza, il
D.Lgs.276/03 fa riferimento, per ognuna di queste tipologie di lavoratori, alle
disposizioni normative esistenti, prevedendone l’applicazione, però, con
modalità non sempre omogenee ed identiche.
Per il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il lavoro a tempo parziale,
l’apprendistato e il contratto di inserimento si può ritenere che non
differiscano, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, dal lavoro dipendente così come regolamentato dal D.Lgs.626/94 e
pertanto, il datore di lavoro rimane titolare di tutti gli obblighi di sicurezza.
Le maggiori novità e i conseguenti maggiori dubbi riguardano il contratto di
somministrazione(ex interinale), il lavoro a progetto (ex co.co.co.) e il lavoro
occasionale.
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