SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI CORSO ASPP/RSPP MODULO A LAVORATORI AUTONOMI I lavoratori autonomi raramente godono di una copertura legislativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ma spesso sono esposti agli stessi rischi dei lavoratori dipendenti. Inoltre, molti lavoratori autonomi svolgono la loro attività in settori ad alto rischio come l'agricoltura, la pesca, l'edilizia o i trasporti, pur non rientrando,nell'ambito di applicazione di alcune norme vigenti. 2 LAVORATORI AUTONOMI I lavoratori autonomi I lavoratori autonomi sono i soggetti che intervengono SPESSO nel luogo di lavoro (cantieri, impiantistica, ecc.) concorrendo alla realizzazione di un’opera, fornendo esclusivamente la loro opera professionale, senza vincolo di subordinazione. Il decreto cantieri (Decreto Legislativo n.494/96), obbliga, per la prima volta, i lavoratori autonomi al rispetto di norme di sicurezza, allo scopo di tutelare se stessi e gli altri lavoratori, autonomi e non, presenti in cantiere. 3 LAVORATORI AUTONOMI Essi sono TENUTI a: • utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla legislazione (titolo III D. Lg.vo 626/94); • utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente alla legislazione (titolo IV del III D. Lg. vo 626/94); • seguire le indicazioni fornite dal coordinatore per l’ esecuzione dei lavori; • attenersi a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. 4 LAVORATORI ATIPICI Per quanto lavoro dipendente e lavoro autonomo tendano ancora a configurarsi come archetipi essenziali nell’individuazione della natura delle prestazioni di lavoro Nuovi schemi di organizzazione del lavoro e la larga diffusione del terziario avanzato e altamente innovativo. Genera altre modalità di prestazione riconducibili ad una espressione comprensiva sempre più largamente diffusa, quella di “LAVORO ATIPICO” 5 LAVORATORI ATIPICI NORMATIVA DI RIFERIMENTO La cosiddetta legge Biagi in materia di flessibilità del lavoro (legge delega n. 30/2003 e il d.lgs. 276 del 10 settembre 2003) sottrae allo stato di inqualificazione alcune figure di lavori collocandole a margine di quello dipendente 6 LAVORATORI ATIPICI Il D.Lgs.276/03 ridisegna complessivamente il quadro dei rapporti di lavoro diversi dal rapporto di dipendenza a tempo pieno, prevedendo o ridisciplinando: la somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), l’appalto e il distacco (Titolo III); le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e cioè: il lavoro intermittente, il lavoro ripartito e il lavoro a tempo parziale (Titolo V); l’apprendistato e il contratto di inserimento(Titolo VI); le tipologie contrattuali a progetto (ex collaborazioni coordinate continuative) e occasionali (Titolo VII). 7 LAVORATORI ATIPICI Nei confronti degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza, il D.Lgs.276/03 fa riferimento, per ognuna di queste tipologie di lavoratori, alle disposizioni normative esistenti, prevedendone l’applicazione, però, con modalità non sempre omogenee ed identiche. Per il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il lavoro a tempo parziale, l’apprendistato e il contratto di inserimento si può ritenere che non differiscano, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dal lavoro dipendente così come regolamentato dal D.Lgs.626/94 e pertanto, il datore di lavoro rimane titolare di tutti gli obblighi di sicurezza. Le maggiori novità e i conseguenti maggiori dubbi riguardano il contratto di somministrazione(ex interinale), il lavoro a progetto (ex co.co.co.) e il lavoro occasionale. 8 9