SEMINARIO
AGRICOLTURA
ALIMENTAZIONE ENERGIA
ALIMENTAZIONE
LA QUALITÀ
29 MAGGIO 2012
ILARIA TRAPÈ
qualità
OGGETTIVI: intrinseci o
estrinseci
ricorso alle tecnologie ha
innescato un percorso
contraddittorio
quando la produzione
agricola ha superato la
soglia del soddisfacimento
dei bisogni primari
SOGGETTIVI: attengono a
motivazioni o ad
aspettative di
soddisfazione
ha assunto importanza in
una stagione storica ben
precisa
Il sistema Q
 originariamente
promosso dalle imprese per
orientare le produzioni, monitorare i processi e
diversificare i risultati, si è progressivamente
giuridicizzato
 uno dei punti nevralgici di governo della corretta
competizione tra le imprese, anche in funzione della
tutela finale del consumatore
 Fin dagli anni '90 del secolo scorso, la politica europea della qualità dei
prodotti agricoli è strettamente associata a tre regimi:
 denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette
 agricoltura biologica
 specialità tradizionali garantite
 Oltre a questo, le norme di commercializzazione delle quali la politica
agricola comune si è dotata fin dalla sua origine hanno definito un
quadro legislativo che promuove condizioni di concorrenza leale e il
corretto funzionamento del mercato.
 Tali norme e regimi dell'Unione sono stati affiancati, negli ultimi dieci
anni, da una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato,
intesi a garantire ai consumatori caratteristiche e proprietà che
conferiscono valore aggiunto ai prodotti
 Nel 2006, nell'ambito di una rifusione del regime
delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni
geografiche
protette,
la
Commissione si è impegnata a realizzare un
riesame politico del funzionamento del
regolamento 2081/92 e della sua successiva
evoluzione
 Nel 2007 si è tenuta un'importante conferenza,
“Certificazione di qualità alimentare – aggiungere
valore al prodotto agricolo”, nel corso della quale
sono state analizzate tutte le tipologie dei
regimi di qualità.
Il pacchetto qualità
 Il 10 dicembre 2010 la Commissione Europea ha
formalmente
normative
adottato
quattro
proposte
 il “pacchetto qualità”
 dopo un percorso di approfondimento durato
alcuni anni e articolatosi con la presentazione nel
2008 del Libro Verde sulla qualità e, nel 2009, con la
Comunicazione al Parlamento Europeo e al
Consiglio sulla politica di qualità dei prodotti agricoli
Il pacchetto qualità è costituito da una serie di proposte dirette a
- istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e
finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le
caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli, garantendo
un'adeguata informazione dei consumatori
Il pacchetto qualità comprende:
 una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli, volto a conferire coerenza e chiarezza ai
regimi dell'UE;
 una proposta di modifica al regolamento Ce 1234/2007
sugli standard di mercato, nell’ambito della OCM unica;
 una linea guida sull’etichettatura degli alimenti che
utilizzano DOP e IGP come ingredienti
 una linea guida sugli schemi volontari di certificazione
Proposta di regolamento sui sistemi di qualità
 accorpamento di testi giuridici:
 prevede in un unico testo la disciplina dei sistemi di
certificazione di qualità esistenti =
DOP/IGP (Reg.
510/2006), STG (Reg. 509/2006) ed i termini riservati
facoltativi
 definizioni di DOP e IGP:
 la Commissione ha desistito dall’intenzione di fondere DOP
e IGP;
 tuttavia, intende armonizzarli al linguaggio internazionale
ed evitare di introdurre altre modifiche che possano poi
ridurre il legame storico col territorio che si richiede per
questi prodotti.
 snellimento procedure di registrazione DOP-IGP:
 si riducono positivamente i tempi da 12 a 6 mesi per
l’esame della domanda di registrazione dell’UE
 protezione ex-officio:
 si riconosce agli Stati membri l’obbligo di mettere in atto
adeguate azioni amministrative e giuridiche al fine di
prevenire o fermare l’uso improprio a discapito delle
indicazioni DOP e IGP
 STG: positivo che la Commissione abbia desistito dal
cancellarle, vengono mantenute pur prevedendo alcune
importanti modifiche
 la possibilità di registrare solo quelle che riguardano prodotti
trasformati e con riserva del nome
 previsto un periodo transitorio fino al 2017 per quelle senza riserva
di nome, come è il caso della Pizza napoletana Stg e della
Mozzarella Stg, registrate senza uso riservato del nome.
 termini riservati facoltativi: vengono emanati i criteri per
definire nuovi termini che servono a descrivere qualità
specifiche degli alimenti, legate a particolari condizioni
produttive e pratiche agronomiche, da applicare anche ai
termini già esistenti (es. “spremitura a freddo”,
“alimentato con”, ecc. )
 ciò è condivisibile, se serve ad evitare proliferazioni di definizioni
promosse da industria e commercio non legate ad un reale valore
aggiunto agricolo, che possono ingenerare confusione nel
consumatore.
Le indicazioni geografiche
nell’Unione europea
regolamento
2081/92
oggi
sostituito
dal
regolamento
510/2006
necessità di
avere
un'unica
normativa
con
riferimento
ai segni del
territorio
IGP
La qualità o la reputazione di un prodotto deve
essere attribuibile all'ambiente geografico in cui si
è svolta almeno una delle tre fasi della produzione,
della trasformazione o dell'elaborazione a cui si
deve la reputazione del prodotto
Il prodotto assume il nome dell'area geografica,
seguito dall'espressione Igp ed è accompagnato da
un logo comunitario con la dicitura “indicazione
geografica protetta”
DOP
Occorre che la qualità del prodotto dipenda
essenzialmente o esclusivamente
dall'ambiente geografico in cui si sono svolte
tutte e tre le fasi della produzione,
trasformazione, elaborazione del prodotto
Il prodotto assume il nome dell'area
geografica, seguito dall'espressione Dop ed
è accompagnato dal logo comunitario
“denominazione di origine protetta”
Procedimento di registrazione
 solo le associazioni dei produttori hanno la facoltà di
presentare domanda di registrazione di una dop/igp
(disciplinare)
 la domanda deve essere presentata allo Stato membro sul
cui territorio è situata la zona geografica
 Procedura complessa e multilivello:
 NAZIONALE (dm 21 maggio 2007); Mipaaf verifica formale della
domanda di registrazione
 UE: nuovo esame da parte della Commissione
 diritto di accesso: i produttori della zona che rispettano il
disciplinare sono autorizzati a fregiare il prodotto con il
segno dop/igp
 certificazione (no marchio): attesta che un prodotto è realizzato
secondo un determinato disciplinare, in una determinata zona e
che, quindi, ha determinate qualità
 diritto di esclusiva: solo quei produttori possono utilizzare il
segno
Il disciplinare di produzione
 Nome del prodotto agricolo o alimentare (denominazione d’origine o
indicazione geografica
 Descrizione del prodotto, materie prime, principali caratteristiche fisiche,
chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto
 Delimitazione della zona geografica
 Elementi che provano l’origine del prodotto nella zona di riferimento
 Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei
metodi locali, leali e costanti, nonché degli elementi relativi al
condizionamento, quando l’associazione richiedente stabilisce e motiva
che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata
per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo
 Gli elementi che giustificano il legame fra la qualità o le caratteristiche del
prodotto e l’ambiente geografico
 Indicazione delle autorità che verificano il rispetto del disciplinare
 Regole specifiche di etichettatura
 Eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o
nazionali
una denominazione
GENERICA
non può essere registrata
nome di un prodotto che,
pur collegato col nome del
luogo o della regione in cui il
prodotto è stato
inizialmente prodotto o
commercializzato,
pertinenti legislazioni
nazionali o comunitarie
è divenuto il nome comune
di un prodotto agricolo o
alimentare nell’UE
situazione esistente negli
Stati membri e nelle zone di
consumo
Il caso feta
 Formaggio prodotto in grecia con latte di pecora e in altri
Stati membri del nord Europa con tecniche moderne e non
più artigianali
 La Corte di giustizia si occupa della Feta due volte:
 Dapprima ritiene generica la denominazione (1999)
 Poi riconosce la dop al formaggio greco (2005)
 il rinvio alla denominazione feta per indicare varietà di
formaggi diversi da formaggi bianchi ottenuti fuori dal
territorio ellenico attraverso l’adattamento industriale
dei procedimenti artigianali e tradizionali è
ingannevole
Protezione
(art. 13)
Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
 A) qualsiasi impiego commerciale o indiretto di una denominazione registrata
per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi
ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o
nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la
reputazione della denominazione protetta;
 B) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera
del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è
accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo” “alla maniera”
“imitazione” o “simili”;
 C) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,
all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla
confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai
prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti
che possono indurre in errore sull’origine;
 D) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera
origine dei prodotti
Controlli ufficiali
 Gli Stati membri designano le autorità incaricate dei controlli a
norma del regolamento 882/2004 (Reg. sui controlli ufficiali)
 in precedenza i controlli venivano effettuati dagli stessi
Consorzi titolari della dop/igp
 Oggi criteri di terzietà, trasparenza e riservatezza
 Facoltà di delega delle funzioni di accertamento a livello
locale a uno o più organismi privati accreditati
 Controllo = verifica della corrispondenza con il disciplinare
Sentenza “Parmesan” 2008: Commissione Europea vs
Germania
 la Corte di giustizia ha dovuto decidere se la denominazione tedesca
“Parmesan”, utilizzata per designare in Germania un formaggio di pasta
dura, simile al Parmigiano-Reggiano, potesse essere considerata generica
all’interno del territorio tedesco, con la conseguenza di poter continuare
ad essere impiegata su tale territorio insieme alla denominazione
protetta Parmigiano-Reggiano
 La Corte afferma che lo Stato tedesco, parte convenuta nella procedura di
infrazione introdotta dalla Commissione europea, non aveva provato che
la denominazione Parmesan fosse divenuta generica, precisando che la
prova di tale genericità avrebbe dovuto in ogni caso essere acquisita da un
giudice nazionale competente ad effettuare un’indagine completa degli
aspetti fattuali
 pur riconoscendo che il termine confliggeva con la DOP
“Parmigiano Reggiano”, la legislazione UE non impone
agli Stati membri di intervenire d'ufficio per proteggere
le denominazioni sul loro territorio
 Proposta di regolamento sui regimi di qualità: rafforzamento
del ruolo degli Stati membri
LE SPECIALITÀ TRADIZIONALI
GARANTITE
Specialità tradizionale garantita (STG)
 prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui
specificità è riconosciuta dalla Comunità
attraverso la registrazione in conformità del reg.
509/2006
 materie prime tradizionali
 composizione tradizionale
 metodo
di produzione e/o trasformazione che
rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o
trasformazione
 non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o
alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine
geografica
Disciplinare di produzione
 Descrizione del prodotto e del metodo di produzione
e /o trasformazione
 Elementi chiave che definiscono la specificità
 Elementi che attestano la tradizionalità
 Requisiti minimi per le procedure di controllo
 La domanda di registrazione può essere
presentata solo da un’associazione
 gli Stati membri designano le
competenti per i controlli
autorità
Il nome iscritto nel registro può
essere utilizzato per
identificare il prodotto
corrispondente al disciplinare
come stg
in tal caso non è possibile apporre
l’indicazione “stg” per prodotti
non corrispondenti al disciplinare
tuttavia i nomi registrati possono
continuare ad essere utilizzati
nell’etichettatura dei prodotti
che non corrispondono al
disciplinare registrato
Su richiesta
dell’associazione una stg
può essere registrata con
RISERVA
il nome non deve essere
utilizzato legittimamente,
notoriamente e in modo
economicamente
significativo per prodotti
analoghi
I nomi registrati
sono protetti
contro ogni pratica
tale da indurre in
errore il
consumatore
comprese le
pratiche che
inducono a credere
che il prodotto sia
una stg
riconosciuta dall’UE
Gli stati membri
prendono le
opportune misure
per evitare che le
denominazioni di
vendita utilizzate a
livello nazionale
ingenerino
confusione con i
nomi registrati e
riservati
IL PRODOTTO BIOLOGICO
Regolamento 834/2007
 Il regolamento contiene gli obiettivi e i principi generali che costituiscono la
base dell’agricoltura biologica.

OBIETTIVI: sostenibilità e qualità della produzione agricola, che deve
rispondere alle esigenze dei consumatori.
 PRINCIPI GENERALI: riguardano i metodi di produzione , l’impiego delle risorse
naturali e la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per
sintesi chimica.
 Le norme generali di produzione biologica vietano l’uso di qualsiasi tipo di
organismo geneticamente modificato (OGM). È altresì vietato l’uso di
radiazioni ionizzanti per il trattamento degli alimenti.


Gli operatori che intendono far coesistere i due tipi di produzione agricola (biologica e non
biologica) devono mantenere separati gli animali e i terreni.
La produzione vegetale biologica deve rispettare una serie di norme riguardanti:




i trattamenti del suolo, che devono rispettarne la vita e la fertilità naturale;
possibilità di ricorrere a un numero limitato di prodotti fitosanitari autorizzati dalla
Commissione
le sementi e i materiali di propagazione vegetativa, che devono essere prodotti secondo il
metodo biologico;
i prodotti per la pulizia, che devono essere autorizzati dalla Commissione.
Etichettatura
 Abbreviazioni quali “eco” e “bio” possono essere utilizzate
nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti
commerciali per caratterizzare un prodotto biologico, i suoi
ingredienti o le sue materie prime.
 L’etichettatura di un prodotto biologico deve essere
facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un
riferimento all’organismo di controllo che certifica il
prodotto.
 A partire dal 1° luglio 2010, l’utilizzo del logo dell’Unione
europea sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura
biologica è obbligatorio, nonché l’indicazione del luogo di
provenienza delle materie prime che compongono il
prodotto.

Tale indicazione dovrà figurare nello stesso campo visivo del logo
comunitario.
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