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Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza
sociale sono una forma di tutela del cittadino
emigrato. Lo Stato Italiano, di fronte al fenomeno
dell'emigrazione di cittadini italiani all'estero per motivi
di lavoro, ha stipulato con molti Stati apposite
convenzioni internazionali volte ad assicurare agli
italiani emigrati gli stessi benefici di sicurezza sociale
previsti dalla legislazione del paese estero per i propri
cittadini.
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Cambiati negli ultimi anni i flussi migratori le stesse
convenzioni, sempre per salvaguardare i diritti, sono
ora in via di stipula anche con i Paesi di provenienza
degli immigrati che vivono e lavorano nel nostro
Paese
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Per realizzare l’obiettivo, ogni accordo
è basato fondamentalmente su tre
principi
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•
parità di trattamento:
ogni Stato riserva ai cittadini
dell'altro Stato contraente lo stesso
trattamento, in termini di obblighi e
diritti, riservato ai propri cittadini;
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 applicazione della legge vigente nel luogo in cui
viene svolta l'attività lavorativa:
a questo principio della legislazione
applicabile sono previste alcune eccezioni per
evitare la doppia contribuzione (distacchi);
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• totalizzazione:
sono previste regole di cumulo dei
periodi assicurativi svolti negli Stati
contraenti per il diritto alle
prestazioni
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Le convenzioni riguardano in genere:
· Prestazioni di invalidità
·
·
·
·
·
·
·
Prestazioni di vecchiaia
Prestazioni ai superstiti
Prestazioni in caso di morte
Prestazioni in caso di disoccupazione
Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro
Prestazioni in caso di malattia
Prestazioni per la maternità
Prestazioni per i familiari
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La C.E.E. (Comunità Economica Europea),
istituita con Trattato di Roma il 1.1.1958, si è
trasformata in U.E. (Unione Europea) dopo il
trattato di Maastricht del 1991.
All'interno dell'U.E. è prevista la libera
circolazione dei lavoratori senza discriminazione
alcuna.
I Regolamenti C.E.E. che disciplinano la materia
della Sicurezza Sociale nell'U.E sono:
Il reg. CEE n. 1408/71
Il reg. CEE n. 574/72
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Con il progressivo allargamento della
UE verso est anche le legislazioni dei
nuovi stati membri si sono uniformate al
Regolamento che nella forma è rimasto
lo stesso
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I principi generali ai quali si uniformano sono:
· 1. parità di trattamento dei cittadini dei Paesi
contraenti
·
2. territorialità dell'obbligo assicurativo
· 3. totalizzazione dei periodi di assicurazione fatti
valere nei Paesi contraenti per raggiungere il diritto
alle prestazioni previste
· 4. esportabilità delle prestazioni
·
5. possibilità della totalizzazione dei periodi
assicurativi ai fini del diritto alla prosecuzione
volontaria.
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Sono convenzioni siglate tra DUE STATI
I contraenti si impegnano ad applicare, nei
rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale
nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al
fine di garantire la libera circolazione della
manodopera.
Le convenzioni per essere operanti
nell'ordinamento interno dello Stato devono essere
ratificate da una legge ordinaria. Hanno validità
solo per gli Stati firmatari ed operano in modo
autonomo rispetto ad altre convenzioni.
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La differenza fondamentale tra regolamenti
comunitari e convenzioni bilaterali è di natura
giuridico formale. Infatti i regolamenti
comunitari esplicano efficacia immediata ed
obbligatoria in virtù della natura sovranazionale degli organi emananti, mentre le
convenzioni bilaterali necessitano di apposito
atto legislativo (cosiddetta legge di ratifica)
per introdurre nel proprio ordinamento
interno quanto convenuto con l'altro Stato.
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Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina,
Brasile, Canada e Quebec, ex Jugoslavia,
Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia,
Messico, Principato di Monaco, Isole di Capo
Verde, Corea, Croazia, San Marino, Tunisia,
Turchia, U.S.A., Uruguay, Vaticano,
Venezuela.
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Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore
l'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi
Stati membri e la Confederazione Svizzera,
sulla libera circolazione delle persone. Le parti
contraenti hanno concordato di realizzare il
coordinamento dei rispettivi sistemi di
sicurezza sociale applicando la vigente
regolamentazione comunitaria di sicurezza
sociale. Dal 1° giugno 2002, pertanto, nei
rapporti con la Svizzera trovano applicazione i
regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 che
si sostituiscono dalla stessa data alla
previgente Convenzione Bilaterale.
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È ormai storia passata la
convenzione bilaterale Italo-Svizzera
che prevedeva tra le altre cose la
possibilità del trasferimento dei
contributi …
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LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
ASSICURATIVI
i periodi di assicurazione e di contribuzione
accreditati nei diversi paesi si cumulano ai fini
del diritto alle prestazioni
Si cumulano inoltre per determinare il diritto
all’autorizzazione ai Versamenti Volontari
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per determinare il diritto ad una prestazione
si può ricorrere alla totalizzazione se
l'assicurato può far valere in Italia almeno
52 contributi settimanali (Obbligatori,
figurativi, da riscatto o da VV.)
Si cumulano tutti i periodi di lavoro (se non
sovrapposti) svolti presso tutti gli stati
membri
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la totalizzazione può essere operata a
condizione che in Italia risulti accreditato un
periodo minimo di contribuzione
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Minimo di contribuzione richiesto in Italia per
poter applicare la convenzione:
Un contributo settimanale con Brasile, Jersey, ex
Jugoslavia, Uruguay
52 settimane con Argentina, Australia, Isole di
Capoverde, San Marino, Tunisia, U.S.A., Venezuela
53 settimane con Canapa, Quebec, Principato di
Monaco
15 anni per la pensione di anzianità in convenzione
con l’Australia
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Di norma si può ricorrere alla totalizzazione per
raggiungere i requisiti per l’ammissione ai
Versamenti Volontari a condizione che in Italia
risulti accreditata almeno una settimana di
contribuzione.
Eccezioni: Convenzione con Australia e
Tunisia è necessario che in Italia risultino
accreditate almeno 52 settimane
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Normalmente la convenzione bilaterale consente
la totalizzazione fra i periodi assicurativi dei soli
due paesi contraenti.
Alcune convenzioni invece prevedono la possibilità
di cumulare fra loro periodi accreditati anche
in paesi terzi.
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Vi sono una serie di prestazioni a carattere
non contributivo che possono essere erogate
solo nel paese di residenza e non possono
essere esportate in altri paesi dell’Unione
Europea.
Lo prevede il reg. CEE 1247/92 che contiene
l’elenco, per ogni paese, delle prestazioni
non esportabili.
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Per l’Italia sono:
la pensione sociale e l’assegno sociale
le pensioni, gli assegni e le indennità agli
invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili
l’integrazione al trattamento minimo
l’integrazione dell’assegno d’invalidità
l’assegno per l’assistenza personale
continuativa per i pensionati d’inabilità INPS
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il diritto alla pensione può essere
perfezionato dunque:
in regime autonomo
mediante il cumulo dei periodi in paesi
diversi
NB. LA DOMANDA VA PERO’ SEMPRE
PRESENTATA IN CONVENZIONE
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Nel primo caso
Il calcolo sarà effettuato secondo le
norme generali ignorando l’eventuale
lavoro all’estero
Nel secondo caso
La pensione sarà calcolata in
proporzione ai soli contributi versati
nel paese che liquida la pensione. Si
dice che la pensione è liquidata “in pro
rata”.
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la pensione italiana in pro – rata deve essere
integrata al minimo, naturalmente tenendo
conto dei redditi e del pro rata estero, a
determinate condizioni
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Il pensionato deve far valere in Italia un minimo di
contributi da lavoro pari a:
52 settimane per pensioni con dec. 2/91 – 9/92
260 sett. Per pensioni con dec. 10/92 – 1/95
520 sett. Per pensioni con dec. Dal 2/95
questo requisito è richiesto sempre quando il
pensionato è residente all’estero.
(Ma se è residente nell’U.E. abbiamo detto che
l’integrazione al minimo non è esportabile.)
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Se il pensionato è residente in Italia non è
richiesto un minimo di contributi per il diritto al
trattamento minimo se la pensione è in
convenzione con:
- U.E.
- Argentina, Brasile, Isole di Capoverde, ex
Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di San
Marino, Tunisia, Uruguay, USA
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Coloro che hanno svolto attività lavorativa
subordinata in Stati che non sono legati
all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale,
potranno ricevere una pensione da parte di
tale Stato se, in base alla normativa ivi
vigente, avranno perfezionato il relativo diritto.
Se intendono utilizzare in Italia la
contribuzione versata nel Paese non
convenzionato hanno la possibilità di richiedere
il riscatto del lavoro svolto all'estero, a titolo
oneroso
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Nel caso di attività lavorativa svolta in Italia da
cittadini di Paesi non convenzionati, lo Stato,
con la Legge n. 189/2002, ha inteso tutelare i
lavoratori extracomunitari che rimpatriano
dando loro la possibilità di beneficiare di una
prestazione pensionistica al compimento del
65° anno d'età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
NON E’ PIU’ POSSIBILE, AL MOMENTO DEL
RIENTRO IN PATRIA, CHIEDERE IL RIMBORSO
DEI CONTRIBUTI VERSATI
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