1 Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono una forma di tutela del cittadino emigrato. Lo Stato Italiano, di fronte al fenomeno dell'emigrazione di cittadini italiani all'estero per motivi di lavoro, ha stipulato con molti Stati apposite convenzioni internazionali volte ad assicurare agli italiani emigrati gli stessi benefici di sicurezza sociale previsti dalla legislazione del paese estero per i propri cittadini. 2 Cambiati negli ultimi anni i flussi migratori le stesse convenzioni, sempre per salvaguardare i diritti, sono ora in via di stipula anche con i Paesi di provenienza degli immigrati che vivono e lavorano nel nostro Paese 3 Per realizzare l’obiettivo, ogni accordo è basato fondamentalmente su tre principi 4 • parità di trattamento: ogni Stato riserva ai cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento, in termini di obblighi e diritti, riservato ai propri cittadini; 5 applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa: a questo principio della legislazione applicabile sono previste alcune eccezioni per evitare la doppia contribuzione (distacchi); 6 • totalizzazione: sono previste regole di cumulo dei periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti per il diritto alle prestazioni 7 Le convenzioni riguardano in genere: · Prestazioni di invalidità · · · · · · · Prestazioni di vecchiaia Prestazioni ai superstiti Prestazioni in caso di morte Prestazioni in caso di disoccupazione Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro Prestazioni in caso di malattia Prestazioni per la maternità Prestazioni per i familiari 8 9 La C.E.E. (Comunità Economica Europea), istituita con Trattato di Roma il 1.1.1958, si è trasformata in U.E. (Unione Europea) dopo il trattato di Maastricht del 1991. All'interno dell'U.E. è prevista la libera circolazione dei lavoratori senza discriminazione alcuna. I Regolamenti C.E.E. che disciplinano la materia della Sicurezza Sociale nell'U.E sono: Il reg. CEE n. 1408/71 Il reg. CEE n. 574/72 10 Con il progressivo allargamento della UE verso est anche le legislazioni dei nuovi stati membri si sono uniformate al Regolamento che nella forma è rimasto lo stesso 11 12 I principi generali ai quali si uniformano sono: · 1. parità di trattamento dei cittadini dei Paesi contraenti · 2. territorialità dell'obbligo assicurativo · 3. totalizzazione dei periodi di assicurazione fatti valere nei Paesi contraenti per raggiungere il diritto alle prestazioni previste · 4. esportabilità delle prestazioni · 5. possibilità della totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria. 13 Sono convenzioni siglate tra DUE STATI I contraenti si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione della manodopera. Le convenzioni per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificate da una legge ordinaria. Hanno validità solo per gli Stati firmatari ed operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni. 14 La differenza fondamentale tra regolamenti comunitari e convenzioni bilaterali è di natura giuridico formale. Infatti i regolamenti comunitari esplicano efficacia immediata ed obbligatoria in virtù della natura sovranazionale degli organi emananti, mentre le convenzioni bilaterali necessitano di apposito atto legislativo (cosiddetta legge di ratifica) per introdurre nel proprio ordinamento interno quanto convenuto con l'altro Stato. 15 Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada e Quebec, ex Jugoslavia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Isole di Capo Verde, Corea, Croazia, San Marino, Tunisia, Turchia, U.S.A., Uruguay, Vaticano, Venezuela. 16 17 Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera, sulla libera circolazione delle persone. Le parti contraenti hanno concordato di realizzare il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la vigente regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale. Dal 1° giugno 2002, pertanto, nei rapporti con la Svizzera trovano applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 che si sostituiscono dalla stessa data alla previgente Convenzione Bilaterale. 18 È ormai storia passata la convenzione bilaterale Italo-Svizzera che prevedeva tra le altre cose la possibilità del trasferimento dei contributi … 19 20 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI i periodi di assicurazione e di contribuzione accreditati nei diversi paesi si cumulano ai fini del diritto alle prestazioni Si cumulano inoltre per determinare il diritto all’autorizzazione ai Versamenti Volontari 21 per determinare il diritto ad una prestazione si può ricorrere alla totalizzazione se l'assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali (Obbligatori, figurativi, da riscatto o da VV.) Si cumulano tutti i periodi di lavoro (se non sovrapposti) svolti presso tutti gli stati membri 22 la totalizzazione può essere operata a condizione che in Italia risulti accreditato un periodo minimo di contribuzione 23 Minimo di contribuzione richiesto in Italia per poter applicare la convenzione: Un contributo settimanale con Brasile, Jersey, ex Jugoslavia, Uruguay 52 settimane con Argentina, Australia, Isole di Capoverde, San Marino, Tunisia, U.S.A., Venezuela 53 settimane con Canapa, Quebec, Principato di Monaco 15 anni per la pensione di anzianità in convenzione con l’Australia 24 Di norma si può ricorrere alla totalizzazione per raggiungere i requisiti per l’ammissione ai Versamenti Volontari a condizione che in Italia risulti accreditata almeno una settimana di contribuzione. Eccezioni: Convenzione con Australia e Tunisia è necessario che in Italia risultino accreditate almeno 52 settimane 25 Normalmente la convenzione bilaterale consente la totalizzazione fra i periodi assicurativi dei soli due paesi contraenti. Alcune convenzioni invece prevedono la possibilità di cumulare fra loro periodi accreditati anche in paesi terzi. 26 Vi sono una serie di prestazioni a carattere non contributivo che possono essere erogate solo nel paese di residenza e non possono essere esportate in altri paesi dell’Unione Europea. Lo prevede il reg. CEE 1247/92 che contiene l’elenco, per ogni paese, delle prestazioni non esportabili. 27 Per l’Italia sono: la pensione sociale e l’assegno sociale le pensioni, gli assegni e le indennità agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili l’integrazione al trattamento minimo l’integrazione dell’assegno d’invalidità l’assegno per l’assistenza personale continuativa per i pensionati d’inabilità INPS 28 il diritto alla pensione può essere perfezionato dunque: in regime autonomo mediante il cumulo dei periodi in paesi diversi NB. LA DOMANDA VA PERO’ SEMPRE PRESENTATA IN CONVENZIONE 29 Nel primo caso Il calcolo sarà effettuato secondo le norme generali ignorando l’eventuale lavoro all’estero Nel secondo caso La pensione sarà calcolata in proporzione ai soli contributi versati nel paese che liquida la pensione. Si dice che la pensione è liquidata “in pro rata”. 30 la pensione italiana in pro – rata deve essere integrata al minimo, naturalmente tenendo conto dei redditi e del pro rata estero, a determinate condizioni 31 Il pensionato deve far valere in Italia un minimo di contributi da lavoro pari a: 52 settimane per pensioni con dec. 2/91 – 9/92 260 sett. Per pensioni con dec. 10/92 – 1/95 520 sett. Per pensioni con dec. Dal 2/95 questo requisito è richiesto sempre quando il pensionato è residente all’estero. (Ma se è residente nell’U.E. abbiamo detto che l’integrazione al minimo non è esportabile.) 32 Se il pensionato è residente in Italia non è richiesto un minimo di contributi per il diritto al trattamento minimo se la pensione è in convenzione con: - U.E. - Argentina, Brasile, Isole di Capoverde, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia, Uruguay, USA 33 Coloro che hanno svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, potranno ricevere una pensione da parte di tale Stato se, in base alla normativa ivi vigente, avranno perfezionato il relativo diritto. Se intendono utilizzare in Italia la contribuzione versata nel Paese non convenzionato hanno la possibilità di richiedere il riscatto del lavoro svolto all'estero, a titolo oneroso 34 Nel caso di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini di Paesi non convenzionati, lo Stato, con la Legge n. 189/2002, ha inteso tutelare i lavoratori extracomunitari che rimpatriano dando loro la possibilità di beneficiare di una prestazione pensionistica al compimento del 65° anno d'età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. NON E’ PIU’ POSSIBILE, AL MOMENTO DEL RIENTRO IN PATRIA, CHIEDERE IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI 35