CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE II^ LEZIONE Parte 1^ Le legislazioni: nazionali ed europea Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI INFORMAZIONE INTRODUTTIVA Le presenti “Lezioni”, per il loro contenuto, sono state giudicate necessarie per un approfondimento della conoscenza su tutti quegli argomenti relativi al diritto del commercio internazionale dei quali il docente ha ritenuta opportuna l’acquisizione da parte dei discenti. Va, comunque, precisato che il contenuto delle “Lezioni”, pur affrontato nel percorso didattico del Corso di laurea magistrale in “ Management e Comunicazione d’Impresa”, anno accademico 2013/2014, va aldilà del programma fissato dal docente, relativamente alla materia di cui si parla, e non potrà costituire oggetto di specifiche domande d’esame, fatta eccezione per quegli aspetti che l’insegnante medesimo avrà voluto pubblicamente indicare. Le “Lezioni” riprendono alcune delle più interessanti letture scelte contenute nel Volume dal titolo “Manuale di diritto commerciale internazionale”, a cura di Ugo Patroni Griffi, pubblicato dalla Giuffrè Editore nell’anno 2012. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Nell’attuale scenario dell’economia mondiale, ormai da anni proiettato verso un sistema economico globale (caratterizzato da una crescita progressiva e da una forte integrazione degli scambi commerciali internazionali; da una crescente dipendenza dei Paesi gli uni dagli altri e dall’affermazione di imprese multinazionali) si avverte l’esigenza di una disciplina giuridica unitaria, in grado: di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto applicabile di offrire adeguata tutela alle esigenze degli operatori. TUTTAVIA, COME GIÀ OSSERVATO, IL DIRITTO NON HA SAPUTO TENERE IL PASSO CON GLI SVILUPPI DELL’ECONOMIA NON ESISTENDO, ALLO STATO ATTUALE, UN AUTONOMO SISTEMA DI NORME APPLICABILE AI RAPPORTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA Da qui la necessità di fare ricorso, prevalentemente, ai sistemi giuridici nazionali, i quali non sempre sono in grado di dare risposte soddisfacenti alle specifiche esigenze del commercio internazionale, sia per contenuti della disciplina sostanziale prevista (norme positive/scritte ivi contenute), sia per la frammentarietà della stessa (sua ampiezza, modernità e sistematicità) Si può, anzi, affermare che negli ultimi trent’anni si sia venuta a delineare una vera e propria discrasia (disfunzione/non coordinamento) tra l’espansione dei processi di cooperazione ed integrazione economica tra Stati la disciplina giuridica dei rapporti commerciali transnazionali che non appare ancora adeguata a tali processi, seppure in costante evoluzione. Detta discrasia affonda le proprie radici nella storia del diritto del commercio internazionale, essendo esso stato, nei Paesi di civil law, regolato per molti secoli dal Diritto Comune che trovava la sua fonte nelle regole enunciate dai giuristi i quali si rifacevano al Corpus Juris Giustinianeo e al Diritto Canonico, considerate da tutti i Tribunali europei universalmente applicabili LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Gli studiosi della materia concordano nel ritenere che questa unità si è spezzata con il crollo del Diritto Comune avvenuto in Europa con le grandi codificazioni dell’Ottocento, in forza del principio della statualità del diritto (si ricorda la nascita dello Stato assoluto), in quanto nel sistema codificato si riconosce un’unica fonte del diritto, lo Stato (il diritto di Stato si sovrappone a tutti gli altri); ne deriva la nazionalità del Diritto Privato e del Diritto Internazionale Privato che però, fin dall’origine, si è rivelato un ostacolo ai rapporti economici, sempre più intensi, tra cittadini di Stati diversi, soprattutto per le imprese che avrebbero sempre più operato sui mercati internazionali, attraverso lo scambio di beni, merci e servizi. Solo a partire dalla fine dell’Ottocento si inizia ad avvertire l’esigenza di norme uniformi idonee a disciplinare la stessa fattispecie, in Stati diversi, in modo identico (cosiddetta tendenza alla uniformità multinazionale del diritto privato); si cominciano allora a posare le basi per la formazione di un diritto privato uniforme attraverso la stipula di accordi tra Stati che assumono la veste giuridica di Convenzioni (a partire dalla C. di Parigi del 1883 e dalla C. di Vienna del 1925, rispettivamente, (1) su proprietà industriali e intellettuali (2) sulla concorrenza). LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Questa tendenza continua a svilupparsi , in particolare dopo la 2^ Guerra mondiale, sia nei Paesi dell’Europa continentale che negli Stati Uniti, anche se con risvolti diversi: negli USA, con l’ Uniform Commercial Code, elaborato tra il 1943 ed il 1952. Trattasi di una legge modello (adottata nel 1963 da tutti gli Stati dell’Unione, esclusa la Luisiana , perché Paese di tradizione civil law) per una disciplina giuridica comune delle materie che regolano i rapporti commerciali (vds. la vendita, i titoli di credito, i contratti bancari, etc.); in Europa, invece, con il Trattato di Roma del 1957 ( istitutivo del Mercato Comune Europeo, divenuto poi Comunità Economica Europea, e ancora Comunità Europea e oggi Unione Europea), si pongono le basi per la creazione di un mercato comunitario e, conseguentemente, di un diritto comunitario direttamente applicabile ai rapporti tra Stati membri. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Tuttavia, anche se si è superato il primo decennio del XXI Secolo, i progressi fatti, per quanto significativi, sono ben lungi dall’essere pienamente soddisfacenti, in quanto, nonostante il moltiplicarsi di fonti non statuali e la crescente affermazione nella prassi quotidiana della lex mercatoria, la fonte giuridica principale per la disciplina del commercio internazionale è tuttora costituita dagli ordinamenti giuridici nazionali In effetti, tranne alcuni casi isolati, come quelli di alcuni Paesi dell’Est ( vds. la Repubblica democratica tedesca, la ex Cecoslovacchia, la Cina, etc.) che avevano introdotto dei veri e propri codici contenenti una specifica disciplina dei contratti internazionali, nella maggior parte degli ordinamenti le norme sostanziali interne applicabili ai rapporti commerciali nazionali risultano applicabili anche a quelli internazionali. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Resta, tuttavia, il problema, nelle relazioni commerciali tra cittadini di Stati diversi in cui sono presenti elementi di collegamento con vari ordinamenti, di individuare, di volta in volta, l’ordinamento giuridico cui far riferimento … in queste ipotesi, a causa delle diversità delle legislazioni nazionali, si viene a determinare un conflitto di leggi e, quindi, a seconda della fattispecie, è necessario stabilire se applicare le norme dell’ordinamento giuridico di uno Stato piuttosto che quelle dell’ordinamento giuridico dell’altro Stato. Il conflitto di leggi viene risolto attraverso il filtro dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati, in virtù dei quali criteri di collegamento ciascuno Stato può stabilire autonomamente che determinati rapporti tra i propri cittadini e cittadini stranieri siano disciplinati dal diritto dello Stato di appartenenza di questi ultimi. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGGE 218/1995 “Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato” Detta normativa ha riformato in modo organico il sistema italiano di diritto internazionale privato, allineandosi a quella che è divenuta una soluzione di diritto positivo nella maggior parte degli ordinamenti giuridici contemporanei, nel tentativo di adeguarsi alla crescente internazionalizzazione della vita economica. Le norme di DIP, però, variano da ordinamento a ordinamento, in quanto esse vengono formulate da ciascuno Stato autonomamente, senza tener conto di quelle degli altri Stati, con la conseguenza che, in caso di conflitto, la legge che verrà ritenuta dal giudice applicabile al contratto sarà palesemente diversa a seconda del giudice che per primo verrà adito. I criteri di collegamento operano, inoltre, con effetto meccanicistico: la legge di rinvio si applica automaticamente a tutto il rapporto contrattuale o ad una parte di esso. Questo automatismo, insieme alla diversità da uno Stato all’altro delle regole di conflitto è considerato da alcuni giuristi come elementi in palese contrasto con le esigenze di un ordinato sviluppo del commercio internazionale. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Si deve considerare che, proprio nel campo delle obbligazioni contrattuali, gli ordinamenti della maggior parte dei Paesi al mondo, sia di civil law che di common law., pongono al primo piano la volontà delle Parti, lasciando ampio spazio all’autonomia contrattuale: … le Parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto, solitamente, mediante clausola ad hoc. Il riconoscimento del primato della volontà trova, però, il suo limite nelle norme interne inderogabili, ovvero delle norme di cosiddetta applicazione necessaria e di ordine pubblico (in alcuni casi il legislatore può rafforzare l’efficacia di alcune norme interne imponendone l’applicazione a fattispecie disciplinate da norme straniere; si veda, l’art. 3 della Convenzione di Roma del 1980 - confermato, in linea di principio, dal Regolamento n.593 del 2008, al n. 15 dei “considerando” - , ove si prevedeva che le parti fossero libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto, sempre con il limite dell’osservanza delle norme inderogabili). LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA segue LE LEGISLAZIONI NAZIONALI Per quanto sopra detto, l’obiettivo di armonizzazione del diritto internazionale, stante la diversità tra i sistemi di diritto internazionale privato, può essere perseguito soltanto attraverso la stipulazione di accordi fra Stati, tanto bilaterali che multilaterali; così facendo, essi si danno: 1) norme di conflitto uniformi, 2) norme uniformi sulla giurisdizione e 3) norme uniformi sul riconoscimento delle sentenze. Per interpretare tali norme, il giudice italiano deve utilizzare non già i canoni interpretativi del nostro ordinamento giuridico, ma quelli propri dell’ordinamento internazionale e relativi all’interpretazione dei trattati. La conseguenza di tale processo è che l’ambito di applicazione delle norme di Diritto Internazionale Privato comune italiano ha carattere meramente residuale. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGISLAZIONE EUROPEA SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGISLAZIONE EUROPEA Il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), ha sostituito il Trattato che aveva istituito la Comunità Europea (Trattato CE) con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), con la conseguenza che la nozione di “Comunità”, così come l’aggettivo “comunitario” non possono più essere utilizzati per identificare l’Unione Europea. Pertanto, nell’analizzare il quadro normativo delineatosi in Europa dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sarà utilizzato prevalentemente utilizzato l’aggettivo “europeo”, limitandosi ad utilizzare quello comunitario riferendosi alla legislazione e giurisprudenza che hanno preceduto il TFUE. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGISLAZIONE EUROPEA In dottrina si suole operare una distinzione tra diritto europeo primario e quello secondario; in tale ambito, le norme primarie si collocano, nella gerarchia delle fonti del diritto di uno Stato membro, ad un livello sovraordinato alle fonti del diritto interno, quali fonti di origine comunitaria e sono quelle contenute nei Trattati istitutivi delle Comunità Europee e nei successivi Trattati di modifica. I Trattati sono accordi vincolanti tra i Paesi membri dell’UE; essi ricomprendono le regole di funzionamento delle Istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle decisioni e le relazioni tra l’UE e i Paesi membri. I trattati sono la base dell’azione dell’UE che si fonda sul principio dello Stato di diritto; ne consegue che qualsiasi azione intrapresa deriva dal diritto primario. La costruzione dell’Europa unita, infatti, si è sviluppata sulla base dei Trattati che, sin dall’origine, non si sono limitati a sancire norme di diritto internazionale, ma hanno indicato l’obiettivo dell’unificazione europea, attualmente, non ancora compiutamente realizzata. LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGISLAZIONE EUROPEA I principali trattati sui quali si fonda l’UE sono: • • • • • • • Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che modifica il Trattato dell’UE ed il Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato CE) e sostituisce quest’ultimo con il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE); Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 (entrato in vigore il 1° febbraio 2003); Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore il 1° maggio 1999); Trattato di Maastricht (o Trattato dell’Unione Europea) del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993); Atto Unico Europeo del 1986 (entrato in vigore il 1° luglio 1987); Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) e Trattato istitutivo della Comunità Europea per l’energia atomica (EURATOM), entrambi firmati a Roma il 25 marzo 1957 (anche indicati come “Trattati di Roma”); Trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) del 18 aprile 1951 (entrato in vigore il 23 luglio 1952). LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGISLAZIONE EUROPEA In effetti, a distanza di circa quattro anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona già si inizia a sentire l’esigenza di un nuovo Trattato, in una prospettiva di rafforzamento dell’Europa. Le norme primarie, inoltre, contengono la previsione di fonti normative idonee a dar vita ad un diritto europeo derivato rispetto a quello primario contenuto negli stessi Trattati, che va investendo ormai tutti i settori della vita economica della Comunità. Gli atti dell’UE hanno notevole importanza per gli operatori del commercio internazionale perché spesso precisano le norme contenute nei Trattati istitutivi e, allorché posseggano carattere immediatamente vincolante, possono essere fatte valere dagli operatori anche nei confronti del proprio Stato. E’ stato evidenziato come, proprio attraverso tale diritto europeo secondario (in particolar luogo le direttive) si è prevalentemente perseguito, da parte dell’Unione , l’obiettivo di convergenza degli ordinamenti nazionali, anche se gli interventi del legislatore UE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI ED EUROPEA LA LEGISLAZIONE EUROPEA di carattere sostanziale, seppur numerosi e rilevanti, hanno finora avuto carattere frammentario e sono stati diretti, per la maggior parte, alla tutela dei consumatori o alla disciplina di specifici settori del commercio internazionale (Vds. i regolamenti e le direttive in materia: societaria, antitrust, fornitura di servizi, bancaria, finanziaria, assicurativa, etc.) È COSÌ VENUTO A FORMARSI UN DIRITTO MATERIALE EUROPEO, CON LA CONSEGUENZA CHE, NELLE MATERIE REGOLATE DA ALCUNE FONTI COMUNITARIE, I GIUDICI NAZIONALI DEBBONO RISOLVERE LE VERTENZE E LE CONTROVERSIE AD ESSI SOTTOPOSTE CON L’APPLICAZIONE DIRETTA DEL DIRITTO COMUNITARIO, DISAPPLICANDO QUELLO INTERNO CON ESSO CONTRASTANTE, SALVI SOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI FONDATI SULLA COSTITUZIONE E SUI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO. CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE II^ LEZIONE Parte 2^ Le Convenzioni Internazionali Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE La Convenzione è un Accordo stipulato (in forma scritta) tra più soggetti, con il quale si regolano le varie questioni di interesse comune. Dopo aver raggiunto l’accordo, si apre la fase di esecuzione dello stesso, durante la quale le Parti, ossia i soggetti che l’hanno concluso, devono dare prova di saper tener fede con comportamenti coerenti agli impegni assunti. In effetti, chi conclude un accordo mette in gioco il c.d. capitale di fiducia di cui dispone sicché, ove in seguito non rispettasse gli impegni assunti, verrebbe probabilmente giudicato inaffidabile e avrebbe difficoltà a concludere ulteriori accordi; in alcuni casi, la Parte inadempiente potrebbe essere sottoposta a ritorsioni di vario tipo ad opera delle altre. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE Da quanto detto emerge che la Convenzione ha in sé una certa attitudine ad assicurare il proprio rispetto (in gergo tecnico self-enforcing) e questa capacità, tuttavia, è fortemente influenzata dalle valutazioni d’interesse delle Parti, atteso che, in determinate circostanze, una di esse potrebbe ritenere preferibile sacrificare il proprio capitale di fiducia ed esporsi alle ritorsioni piuttosto che tener fede agli impegni assunti. Per questo motivo l’ordinamento giuridico interviene per assicurare in modo più efficace il rispetto delle Convenzioni o, per lo meno, di quelle che ritiene meritevoli della sua tutela, rendendole giuridicamente vincolanti, ossia sancendo l’obbligo per le Parti di comportarsi secondo gli impegni assunti (in ossequio del principio espresso nel brocardo/assioma giuridico pacta sunt servanda) e prevedendo una sanzione in caso di violazione di tale obbligo. Ciò non toglie che le Parti, per vari motivi, possano scegliere di rinunciare a siffatta tutela riponendo la garanzia della sua osservanza nelle propria onestà e correttezza (è il cosiddetto gentlemen’s agreement) LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE Si considerano bilaterali le Convenzione, se stipulate fra due Paesi, invece, si considerano multilaterali nel caso di impegno assunto da più di due. Dal punto di vista dei contenuti, troviamo: Convenzioni che hanno l’obiettivo di definire i criteri di collegamento comuni e condivisi per individuare la legge nazionale applicabile; Convenzioni che hanno, invece, ad oggetto l’individuazione delle regole che disciplinano un negozio giuridico, così da poter dare la possibilità agli operatori economici residenti in Stati contraenti diversi di poter fare riferimento ad un sistema di regole uniformi. Si distinguono le Convenzioni speciali, cioè intercorrenti tra due soggetti di diritto Internazionale per disciplinare alcune problematiche di interesse reciproco, da quelle generali, intercorrenti tra più di due soggetti e riguardanti temi più estesi e condivisi; queste ultime possono essere aperte, se possono successivamente aderirvi altri soggetti, o chiuse, se invece questa possibilità non è prevista. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI L’ITER DI FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE Il procedimento per la conclusione delle Convenzioni internazionali si articola in diverse fasi; nella prassi si adottano varie denominazioni per tale atto, quali: Trattato, Accordo, Patto o Convenzione. Viene usato anche il termine Protocollo, ma generalmente per indicare il Trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro e con il quale se ne disciplina l’attuazione in attesa della sua entrata in vigore. Nel caso di negoziazioni plurilaterali, la negoziazione avviene di solito nell’ambito di una conferenza internazionale. Il testo dell’Accordo internazionale viene siglato, a soli fini di autenticazione, con l’apposizione delle iniziali a piè di ogni pagina, da parte di tutti coloro che hanno preso parte alla negoziazione. La firma segna la conclusione della fase internazionale delle procedura che ha portato alla nascita di quella particolare Convenzione e obbliga le parti ad agire in buona fede nel rispetto della medesima… Ciò non toglie che il documento dovrà essere sottoposto al vaglio degli Organi costituzionalmente preposti da ciascun ordinamento nazionale per essere eventualmente ratificata o divenire parte dell’ordinamento interno. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONVENZIONI PER UN DIRITTO INTERNAZIONALE UNIFORME Dopo aver più volte precisato che nei rapporti interni, tra imprese dello stesso Paese, il punto di riferimento per la disciplina dei contratti è costituita dal sistema normativo di tale Paese, mentre nei rapporti tra soggetti appartenenti a Stati differenti (pertanto, nei contratti internazionali) sono applicabili norme di diversa origine: a) leggi di differenti Paesi, b) convenzioni internazionali, c) usi del commercio internazionale, d) principi della lex mercatoria Le Convenzioni internazionali di diritto uniforme permettono di superare le barriere giurisdizionali tra vari Sati, ciò che costituisce uno dei maggiori ostacoli del commercio internazionale. Le Convenzioni di Bruxelles e Lugano (rispettivamente del 1968 e del 1988, quest’ultima rivisitata nel 2007) garantiscono un regime uniforme in materia di: giurisdizione e riconoscimento delle sentenze, nei Paesi dell’UE. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONVENZIONI PER UN DIRITTO INTERNAZIONALE UNIFORME L’analisi che segue, finalizzata al presente ciclo di Lezioni, verrà limitata ad una ricognizione delle varie categorie di norme che possono ritenersi rilevanti nel contesto della disciplina delle Convenzioni. La necessità avvertita dai Governi nazionali di contribuire allo sviluppo degli affari ha portato i diversi Paesi a scegliere una serie di “Principi” che possono essere applicati dagli operatori del diritto in maniera uniforme qualora siano chiamati a misurarsi con questioni attinenti al diritto del commercio internazionale; in tale contesto. Le Convenzioni in questione riguardano, in maniera prevalente, i seguenti tre settori: 1°) il diritto internazionale privato, 2°) il diritto processuale internazionale 3°) il diritto materiale uniforme. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI (1) Diritto internazionale privato Le norme di diritto internazionale privato risolvono il conflitto di applicazione tra leggi nazionali, determinando l’elemento di internazionalità del rapporto ed esprimendo, in relazione ad esso, una connessione particolarmente rilevante tra le fattispecie e un determinato ordinamento giuridico nazionale, la cui applicabilità è sancita tramite un rinvio. La Convenzione più importante in questa materia è la Convenzione di Roma del 1980 “ applicabile alle obbligazioni contrattuali”, che ha introdotto in Italia e nei principali Paesi europei un sistema uniforme di diritto internazIonale privato per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI (2) Diritto processuale internazionale Particolare rilievo rivestono le Convenzioni nel campo del diritto processuale internazionale, volte a facilitare la soluzione delle controversie commerciali internazionali, in particolare: attraverso la predisposizione di criteri uniformi per la determinazione della competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze, vuoi attraverso una disciplina uniforme dell’arbitrato internazionale e della sua efficacia nei Paesi aderenti, il riconoscimento delle sentenze In questo senso, particolarmente importante è la Convenzione di Bruxelles del 1968 dagli originari Stati membri della CEE. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Questo Accordo internazionale ha garantito la semplificazione delle formalità delle decisioni giudiziali ed ha predisposto le regole per una facile determinazione delle competenze dei rispettivi organi giurisdizionali nell’ordinamento internazionale, potenziando altresì la tutela giuridica delle persone residenti nel territorio comunitario. La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata modificata, per quanto riguarda l’ambito delle competenze giurisdizionali, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale con il Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000). LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI (3) Diritto materiale uniforme Le Convenzioni di diritto materiale uniforme, invece, racchiudono le norme uniformi relativamente ai singoli istituti o contratti, applicabili in tutti gli Stati aderenti, in modo da superare il problema della difformità tra le varie leggi nazionali. Le norme di diritto uniforme consentono di realizzare una disciplina omogenea dei contratti internazionali senza ricorrere agli strumenti della lex mercatoria, per cui, con questo tipo di Convenzioni, una normativa uniforme viene di fatto ad inserirsi negli ordinamenti giuridici degli Stati che la ratificano. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Una delle Convenzioni più importanti in tale ambito è la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. Di particolare importanza sono anche gli accordi internazionali in tema di proprietà intellettuale; la Convenzione di Parigi del 1883 proprio “sulla proprietà intellettuale” vieta, infatti, la concorrenza sleale e stabilisce diritti e regole in materia di proprietà intellettuale, garantendo a tutti i cittadini dei Paesi aderenti di poter usufruire in qualsiasi altro Paese facente parte della Convenzione degli stessi vantaggi che le leggi accordano ai cittadini di quello Stato. La Convenzione definisce, inoltre, i criteri di collegamento per individuare la legge nazionale applicabile in situazioni che hanno un collegamento con ordinamenti di Stati diversi.