L’INPS A TUTELA DEI
LAVORATORI MIGRANTI
UN IMPEGNO COSTANTE
CHE SI RINNOVA NEL TEMPO
PANORAMA INTERNAZIONALE
Il mercato del lavoro
nel terzo millennio è caratterizzato
garanzia
di
Tutela dei diritti
previdenziali
Parità di trattamento
PANORAMA INTERNAZIONALE
3,7 milioni lavoratori regolari
800 mila minori regolari
80 mila stagionali annui
651 mila lavoratori senza
permesso di soggiorno
7,5% dell’occupazione complessiva in
Italia è di lavoratori stranieri
PRINCIPI FONDAMENTALI
PARITA’
di trattamento tra cittadini dei
Paesi contraenti
TERRITORIALITA’
dell’obbligo assicurativo, ovvero
applicazione al lavoratore della legge del
Paese in cui si svolge l’attività lavorativa
ESPORTABILITA’
delle prestazioni acquisite a carico di
un Paese contraente, in caso di
trasferimento in un altro Paese
contraente o in un Paese terzo
UNICITA’ DELLA
LEGISLAZIONE
APPLICABILE E DEL
RAPPORTO ASSICURATIVO
Obbligo di applicare in linea di
principio la legislazione di un
solo Paese contraente
TOTALIZZAZIONE
Mantenimento dei diritti a prestazione
in corso di acquisizione, attraverso la
totalizzazione dei periodi di
assicurazione (o di residenza ove
previsto) compiuti nei Paesi contraenti.
COLLABORAZIONE
tra Autorità competenti e tra organismi assicuratori dei Paesi
contraenti al fine di garantire un’adeguata applicazione della
normativa convenzionale
ACCORDI BILATERALI
Le Convenzioni bilaterali in materia di
sicurezza sociale vertono su 3 obiettivi
principali:
TOTALIZZAZIONE
CONTRIBUTI
PARITA’ DI
TRATTAMENTO
DISTACCO
ACCORDI BILATERALI
L’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali in materia di
sicurezza sociale, per consentire a chi ha lavorato anche
all’estero di:
 totalizzare (sommare) i periodi di assicurazione fatti valere
nei due Stati contraenti ai fini del conseguimento del diritto
alla prestazione;
 beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del
Paese in cui presta attività lavorativa;
 derogare al principio di territorialità della legislazione
applicabile
LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI è la somma
dei periodi di assicurazione fatti valere nei due Stati
contraenti ai fini del diritto alla prestazione ed il
mantenimento dei diritti a pensione.
•minimo contributivo 52 settimane di contribuzione
ad eccezione di alcune Convenzioni che ancora
prevedono 1 contributo sett. (Serbia-Montenegro)
ITALIA
8 ANNI
8+12=20 ANNI
PER IL CALCOLO
DELLA PENSIONE
IN C.I.
ARGENTINA
12 ANNI
PARITA’ DI TRATTAMENTO dei lavoratori
migranti rispetto alla generalità dei lavoratori
del Paese nel quale viene svolta la
prestazione lavorativa
ITALIA
TUTELA DEL
LAVORATORE
MIGRANTE
TUNISIA
L’istituto del DISTACCO rappresenta una deroga al principio di
territorialità dell’obbligo contributivo (principio della “lex loci
laboris”) nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa.
Il
lavoratore
che
presta
temporaneamente la sua opera in uno
Stato convenzionato può rimanere
assicurato nel Paese d’origine con 2
vantaggi:
 mantenere
assicurativa;
 tutela in
trattamento
un’unica
termini
di
posizione
parità
di
Il periodo di distacco è, generalmente, fissato
in 1 o più anni prorogabili previa autorizzazione
dell’Autorità
competente;
per
le
nuove
convenzioni si prevede un periodo di 24 mesi
senza ulteriore proroga.
Accordi Bilaterali
Un esempio di Accordo bilaterale con un Paese del bacino del
Mediterraneo – uno dei più completi sotto il profilo del campo di
applicazione oggettivo - è quello siglato tra l'Italia e la Tunisia, in
vigore dal giugno 1987 (ratificato con Legge n. 735 del 7.10.1986).
La Convenzione tra Italia e Tunisia si applica ai cittadini dei due Stati
che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli
Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti, mentre non si
applica ai dipendenti pubblici. Essa prevede altresì l’esonero dalla
legislazione applicabile, in caso di distacco, per un periodo di 36 mesi,
prorogabile di ulteriori 12 mesi, previa autorizzazione dell’Autorità
competente dello Stato in cui ha luogo l’attività lavorativa.
Accordi Bilaterali
I lavoratori aventi diritto alle prestazioni familiari nello Stato in cui
lavorano, beneficiano di dette prestazioni sia per i familiari conviventi
sul territorio di tale Stato che per quelli residenti sul territorio dell’altro
stato contraente. Qualora, peraltro, le suddette prestazioni siano
erogate su pensione, le stesse sono dovute soltanto da parte e a
carico dello Stato in cui il pensionato risiede, quale che sia lo Stato di
residenza dei familiari. La convenzione ha previsto alcune
particolarità in merito alla concessione degli assegni familiari italiani:
per i figli residenti in Tunisia esiste il limite di quattro; se il titolare ha
più mogli, gli assegni spettano soltanto ad una di esse.
Tutela dei lavoratori migranti
L’art. 3 c. 13 della Legge 8/8/1995 n. 335 (legge di riforma del
sistema pensionistico) aveva introdotto la possibilità del rimborso dei
contributi utili a pensione ai cittadini dei Paesi extracomunitari con i
quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, che lasciavano
l’Italia senza aver maturato il diritto a pensione. Tale possibilità è
venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della Legge
189/2002.
FLUSSI MIGRATORI VERSO L’ITALIA
L’Italia da paese di EMIGRAZIONE a paese di IMMIGRAZIONE

3,7 milioni di lavoratori immigrati regolari

800.000 minori immigrati regolari

80.000 lavoratori stagionali annui

651.000 immigrati hanno un lavoro senza permesso di
soggiorno

7,5% della occupazione complessiva rappresentata dai
lavoratori immigrati
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