L’INPS A TUTELA DEI LAVORATORI MIGRANTI UN IMPEGNO COSTANTE CHE SI RINNOVA NEL TEMPO PANORAMA INTERNAZIONALE Il mercato del lavoro nel terzo millennio è caratterizzato garanzia di Tutela dei diritti previdenziali Parità di trattamento PANORAMA INTERNAZIONALE 3,7 milioni lavoratori regolari 800 mila minori regolari 80 mila stagionali annui 651 mila lavoratori senza permesso di soggiorno 7,5% dell’occupazione complessiva in Italia è di lavoratori stranieri PRINCIPI FONDAMENTALI PARITA’ di trattamento tra cittadini dei Paesi contraenti TERRITORIALITA’ dell’obbligo assicurativo, ovvero applicazione al lavoratore della legge del Paese in cui si svolge l’attività lavorativa ESPORTABILITA’ delle prestazioni acquisite a carico di un Paese contraente, in caso di trasferimento in un altro Paese contraente o in un Paese terzo UNICITA’ DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E DEL RAPPORTO ASSICURATIVO Obbligo di applicare in linea di principio la legislazione di un solo Paese contraente TOTALIZZAZIONE Mantenimento dei diritti a prestazione in corso di acquisizione, attraverso la totalizzazione dei periodi di assicurazione (o di residenza ove previsto) compiuti nei Paesi contraenti. COLLABORAZIONE tra Autorità competenti e tra organismi assicuratori dei Paesi contraenti al fine di garantire un’adeguata applicazione della normativa convenzionale ACCORDI BILATERALI Le Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale vertono su 3 obiettivi principali: TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI PARITA’ DI TRATTAMENTO DISTACCO ACCORDI BILATERALI L’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, per consentire a chi ha lavorato anche all’estero di: totalizzare (sommare) i periodi di assicurazione fatti valere nei due Stati contraenti ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione; beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui presta attività lavorativa; derogare al principio di territorialità della legislazione applicabile LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI è la somma dei periodi di assicurazione fatti valere nei due Stati contraenti ai fini del diritto alla prestazione ed il mantenimento dei diritti a pensione. •minimo contributivo 52 settimane di contribuzione ad eccezione di alcune Convenzioni che ancora prevedono 1 contributo sett. (Serbia-Montenegro) ITALIA 8 ANNI 8+12=20 ANNI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN C.I. ARGENTINA 12 ANNI PARITA’ DI TRATTAMENTO dei lavoratori migranti rispetto alla generalità dei lavoratori del Paese nel quale viene svolta la prestazione lavorativa ITALIA TUTELA DEL LAVORATORE MIGRANTE TUNISIA L’istituto del DISTACCO rappresenta una deroga al principio di territorialità dell’obbligo contributivo (principio della “lex loci laboris”) nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa. Il lavoratore che presta temporaneamente la sua opera in uno Stato convenzionato può rimanere assicurato nel Paese d’origine con 2 vantaggi: mantenere assicurativa; tutela in trattamento un’unica termini di posizione parità di Il periodo di distacco è, generalmente, fissato in 1 o più anni prorogabili previa autorizzazione dell’Autorità competente; per le nuove convenzioni si prevede un periodo di 24 mesi senza ulteriore proroga. Accordi Bilaterali Un esempio di Accordo bilaterale con un Paese del bacino del Mediterraneo – uno dei più completi sotto il profilo del campo di applicazione oggettivo - è quello siglato tra l'Italia e la Tunisia, in vigore dal giugno 1987 (ratificato con Legge n. 735 del 7.10.1986). La Convenzione tra Italia e Tunisia si applica ai cittadini dei due Stati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti, mentre non si applica ai dipendenti pubblici. Essa prevede altresì l’esonero dalla legislazione applicabile, in caso di distacco, per un periodo di 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, previa autorizzazione dell’Autorità competente dello Stato in cui ha luogo l’attività lavorativa. Accordi Bilaterali I lavoratori aventi diritto alle prestazioni familiari nello Stato in cui lavorano, beneficiano di dette prestazioni sia per i familiari conviventi sul territorio di tale Stato che per quelli residenti sul territorio dell’altro stato contraente. Qualora, peraltro, le suddette prestazioni siano erogate su pensione, le stesse sono dovute soltanto da parte e a carico dello Stato in cui il pensionato risiede, quale che sia lo Stato di residenza dei familiari. La convenzione ha previsto alcune particolarità in merito alla concessione degli assegni familiari italiani: per i figli residenti in Tunisia esiste il limite di quattro; se il titolare ha più mogli, gli assegni spettano soltanto ad una di esse. Tutela dei lavoratori migranti L’art. 3 c. 13 della Legge 8/8/1995 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico) aveva introdotto la possibilità del rimborso dei contributi utili a pensione ai cittadini dei Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, che lasciavano l’Italia senza aver maturato il diritto a pensione. Tale possibilità è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della Legge 189/2002. FLUSSI MIGRATORI VERSO L’ITALIA L’Italia da paese di EMIGRAZIONE a paese di IMMIGRAZIONE 3,7 milioni di lavoratori immigrati regolari 800.000 minori immigrati regolari 80.000 lavoratori stagionali annui 651.000 immigrati hanno un lavoro senza permesso di soggiorno 7,5% della occupazione complessiva rappresentata dai lavoratori immigrati