La riforma tributaria e le banche:
riflessione retrospettiva ed evoluzione
auspicabile delle norme per accrescere
la loro competitività internazionale
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1
PANORAMA INTERNAZIONALE
Il trattamento fiscale dei redditi societari è profondamente
differenziato in ambito UE
Dal confronto delle aliquote vigenti nel 2005 con quelle
applicate nel 1980 emerge che in media nei Paesi UE si è
manifestata una
tendenza alla riduzione delle aliquote fiscali
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Statutory Corporate Income Tax Rates in the EU
(simple arithmetic average)
50%
45%
EU 15
40%
35%
30%
EU 25
25%
1980
1991
1996
2000
2003
2005
Source: IBFD, The taxation of companies in Europe
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3
A fronte della diminuzione delle aliquote nominali in ambito
UE si registrano le seguenti tendenze:
• ampliamento della base imponibile
• abbandono dei sistemi di split rate per gli utili
accantonati e distribuiti
• introduzione di sistemi di partecipazioni esenti
• adozione di agevolazioni (aliquote ridotte o esenzioni)
per piccole e medie imprese
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Statutory Corporate Income Tax Rates (national and local)
in the EU countries (2005)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Enlargement
Countries
Malta
Cyprus
Slovenia
Eastern Europe
Countries
Baltic Countries
EU 15
Ireland
Italy
DK, UK, Finland,
Sweden
EU 25
0%
Source: IBFD, The taxation of companies in Europe
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5
L’aliquota nominale di tassazione non costituisce
un
parametro
efficace
di
misurazione
dell’incidenza del fisco sulle imprese, poiché non
tiene conto:
 del rapporto esistente tra utile civilistico e
imponibile fiscale;
 del complesso degli incentivi e degli sgravi
concessi per agevolare lo svolgimento delle
attività produttive.
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Corporate Income Tax / GDP
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1965 1970 1975
OECD (all countries)
1980
1985 1990 1995 2000
OECD (European countries)
2001 2002
EU 15
Source: OECD, Revenue Statistics 1965-2003, 2004.
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7
Il sistema bancario
• Il sistema bancario europeo ha beneficiato, come le imprese
in generale, della tendenza riduttiva avviata nei primi anni ’90
delle aliquote fiscali nominali di imposizione.
• Nonostante il delinearsi di una tendenza comune nei paesi
europei, sussistono ancora significative differenze delle basi
imponibili fiscali che ostacolano un equilibrato sviluppo
dimensionale delle banche nell’area e influiscono, inoltre, sul
grado di redditività stessa delle banche in relazione al paese
di residenza.
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Fiscalità delle banche
• Una piena integrazione del sistema bancario su scala europea
è ostacolato non solo da divergenze che, sul piano impositivo,
trovano applicazione nel campo dell’imposizione societaria in
generale, ma anche dal trattamento differenziato che in molti
paesi europei si applica alla tassazione di attività bancarie
tipiche:
 Svalutazione crediti
 Prodotti finanziari e derivati
 Transfer pricing
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9
La disciplina fiscale degli accantonamenti e
svalutazioni (Basilea 2)
•
•
Il nuovo accordo di Basilea gradua i requisiti patrimoniali richiesti alle
banche in relazione all’entità delle svalutazioni ed accantonamenti effettuati
a rettifica/protezione degli impieghi in crediti. Ne consegue che politiche
prudenziali di rettifica e svalutazione crediti determinano un minor
assorbimento di capitale.
Il differente riconoscimento fiscale degli accantonamenti e svalutazioni
effettuati non consente condizioni di parità concorrenziale tra le diverse
banche europee.
SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTI
Trattamento civilistico = fiscale
Danimarca; Francia;
Lussemburgo; Svizzera
Danimarca; Lussemburgo;
Olanda
Requisiti più stringenti della
normativa civilistica , ma senza
limiti quantitativi
Belgio; Finlandia; Germania;
Gran Bretagna; Grecia;
Irlanda; Olanda; Svezia
Belgio; Francia; Grecia; Irlanda;
Svezia
Limiti quantitativi
Portogallo; Spagna; Italia
Finlandia; Germania; Portogallo;
Svizzera; Spagna; Italia
Non deducibili
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-
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Gran Bretagna
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La segmentazione del mercato UE determina una
serie di conseguenze negative:
• distorsioni della concorrenza
• distorsioni nella scelta degli investimenti
• duplicazioni di imposizione
• evasione/elusione fiscale
• opportunità di arbitraggi
armonizzazione (possibile soluzione)
scelte politiche
armonizzazione
“dall’alto” realizzata
attraverso specifiche
disposizioni dell’UE
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armonizzazione “dal
basso” realizzata
attraverso l’accordo
bilaterale/multilaterale
tra i singoli Stati
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È auspicabile che le legislazioni degli Stati membri
dell’UE realizzino un riavvicinamento dei criteri di
imposizione delle imprese sulla base delle direttrici
stabilite in sede UE
La Ue è cosciente del problema e su vari fronti si
occupa della rimozione degli ostacoli fiscali
all’attività economica transfrontaliera.
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LE RISPOSTE UE
IAS
CCCTB
M&A
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13
Risposta dell’UE: IAS
Adozione dei principi contabili
internazionalmente riconosciuti
I principi contabili emanati dall’International
Accounting Standard Board (IASB).
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14
Gli IAS determinano
• certezza di regole concordate a
livello internazionale;
• riduzione degli oneri sulle transazioni
internazionali;
• necessità di adeguamento degli
ordinamenti interni dei singoli Stati.
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15
Gli IAS sono utili
• Alla determinazione del valore dell’impresa, la
cui individuazione è particolarmente complessa
per la crescente globalizzazione dei mercati ed il
conseguente progressivo adeguamento delle
strutture imprenditoriali.
• Alla definizione di adeguati strumenti di
misurazione del valore dell’impresa, utili a
rappresentare l’effettivo rischio e la capacità di
crescita impliciti nelle attività dell’impresa
stessa.
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Risposta dell’UE: M&A
Studio degli ostacoli alle operazioni di fusione e
acquisizione transfrontaliere (consultazione)
I risultati preliminari dell’analisi sono stati
presentati dalla Commissione europea al Consiglio
Ecofin dell’8 novembre.
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Basso consolidamento cross-border nel settore
bancario e finanziario europeo
• Il Consiglio Ecofin tenuto in via informale a Scheveningen nel
settembre 2004 ha sollevato il problema del basso livello di
consolidamento transfrontaliero nel settore bancario e
finanziario europeo, invitando la Commissione Ue ad
analizzarne le ragioni.
• Il rapporto “Financial Integration Monitor 2005” della
Commissione europea mostra come tra il 1999 e il 2004 le
operazioni di acquisizione e fusione (M&A) transfrontaliere
sono state pari a circa il 20% del valore totale delle M&A nel
settore finanziario, laddove in altri settori le operazioni di
consolidamento transfrontaliero hanno rappresentato il 45%
delle M&A nello stesso periodo.
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Ostacoli alle acquisizioni e fusioni
cross-border nel settore finanziario
• La Commissione europea ha preventivamente identificato barriere di
diversa natura che ostacolano il consolidamento transfrontaliero nel
settore bancario e finanziario.
• Barriere fiscali:
 Rischi di realizzazione (incertezza sugli accordi fiscali, incertezza
sul regime IVA per i prodotti e i servizi finanziari);
 Costi specifici dell’operazione cross-border (exit tax sui capital
gains);
 Costi a regime (transfer pricing; regime IVA inter-gruppo;
assenza di una compensazione omogenea delle perdite; deroghe
specifiche di carattere nazionale; trattamenti fiscali discriminatori
per prodotti o servizi esteri; tassazione dei dividendi).
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I risultati della indagine
• L’indagine condotta dalla Commissione tra gli operatori
del settore finanziario identifica il maggior ostacolo alle
cross-border M&A nell’impossibilità di realizzare sinergie
di costo transfrontaliere.
• Sono sostanzialmente confermate tutte le tipologie di
barriere di natura fiscale evidenziate precedentemente,
con particolare accento sui trattamenti fiscali
discriminatori, deroghe specifiche di carattere nazionale,
IVA inter-gruppo, tassazione su dividendi.
• Tali problematiche vanno affrontate sia a livello Ue (IVA
inter-gruppo) sia a livello nazionale.
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20
Risposta dell’UE: CCCTB
Creazione di una base imponibile consolidata, per tutte le
imprese multinazionali che operano a livello europeo, con la
finalità di realizzare un quadro comune di tassazione delle
società, che elimini gli attuali ostacoli fiscali all’attività
economica transfrontaliera
Common Consolidated Tax Base (CCCTB)
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Opzioni per la realizzazione della base
imponibile consolidata
(Comunicazione della Commissione
Europea 23 ottobre 2001)
1)
Tassazione dello stato di casa madre: mutuo
riconoscimento delle legislazioni nazionali con facoltà
per il gruppo di optare per la tassazione su unica
base imponibile, da determinarsi secondo le regole
applicabili nello Stato membro in cui ha sede la casa
madre;
2) Tassazione su un’unica base imponibile: facoltà per il
gruppo di optare per la tassazione su un’unica base
imponibile, individuata per direttiva, con aliquota
fissata da ciascuno Stato-membro;
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22
Segue
3) Imposta comunitaria sul reddito della società: facoltà
per il gruppo di optare per una vera e propria
imposta comunitaria sul reddito delle società,
determinata sugli utili consolidati di gruppo realizzati;
4) Unica base imponibile armonizzata in UE: adozione di
un codice tributario comune di tassazione delle
imprese obbligatorio per tutti gli Stati membri,
applicabile a tutte le imprese europee.
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Comunicazione della Commissione
• Le ipotesi allo studio dell’UE sono state tema di
dibattito presso la Comunità finanziaria
internazionale.
• Recentemente è stata resa pubblica la
Comunicazione della Commissione europea (25
ottobre 2005) nell’ambito della implementazione
della Strategia di Lisbona (“The contribution of
Taxation and Customs Policies to the Lisbon
Strategy”).
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Segue
La Commissione europea sta attualmente lavorando su
due principali approcci al fine di rimuovere gli ostacoli
che le imprese incontrano nel Mercato Interno (“Making
Europe a more attractive place to invest and work”):
 Un possibile schema pilota di cinque anni per la tassazione
delle PMI secondo il regime di Tassazione dello stato di
casa madre.
 Iniziative intese a realizzare un obiettivo a più lungo
termine, ossia quello di permettere alle società di essere
tassate su un’unica base imponibile consolidata per le loro
attività a livello UE (in particolare per grandi imprese e
gruppi di imprese).
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25
La Commissione europea ha costituito un gruppo di
lavoro (Settembre 2004) relativo alla definizione di una
base imponibile consolidata comune europea, composto
dai rappresentanti delle amministrazioni di ciascuno
Stato membro.
Sono state identificate quattro principali aree di lavoro:
• principi generali;
• tradizionali elementi strutturali di una base imponibile;
• elementi addizionali di una base imponibile consolidata
comune;
• applicazione della base imponibile consolidata comune.
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26
Tenuto conto della complessità della materia, la
Commissione
intende
svolgere
il
lavoro
preparatorio necessario verso una Common
Consolidated Tax Base (CCCTB) nei prossimi tre
anni, al fine di presentare una legislazione
comunitaria entro il 2008 (una prima bozza entro
metà 2006).
La Commissione auspica che il nuovo sistema
possa entrare in vigore entro il 2010.
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La Common Consolidated Tax Base (CCCTB)
• Una CCCTB permetterebbe a società con stabilimenti in due o
più Stati membri di calcolare un reddito imponibile
(consolidato) di gruppo secondo un unico set di regole.
• La base imponibile verrebbe distribuita tra gli Stati membri
secondo una formula di ripartizione.
• Ogni Stato membro manterrebbe la propria autonomia
fissando liberamente le proprie aliquote e decidendo se
concedere o meno tax credits.
• Coordinamento fiscale, piuttosto che armonizzazione fiscale.
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28
Pro e contro della CCCTB
I pro …
•
•
•
•
•
Riduzione dei costi amministrativi per le operazioni transfrontaliere dovuti
all’esistenza di 25 diversi sistemi fiscali e regole di transfer pricing.
Rimozione dei maggiori ostacoli fiscali al funzionamento del Mercato
Interno:
 possibili fenomeni di doppia tassazione a causa dell’eliminazione delle
regole di transfer pricing;
 problemi legati al recupero di perdite cross-border;
 ostacoli fiscali alle operazioni di ristrutturazione cross-border (fusioni e
acquisizioni);
 abrogazione di imposte sostitutive su dividendi intragruppo, interessi e
royalties.
Maggiore trasparenza nel sistema fiscale societario nell’Unione europea.
Minore bisogno di applicare regimi antiabusivi (thin capitalization, CFC,
etc.).
Riduzione della competizione fiscale “dannosa” tra Stati membri.
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29
Pro e contro della CCCTB (segue)
… e i contro.
• Maggiore impegno da parte delle Autorità fiscali
in termini di cooperazione tra Stati membri;
• Movimento di gettito tra Stati membri;
• Discriminazione tra società operanti a livello UE
soggette al regime CCCTB e società operanti a
livello nazionale sottoposte al relativo sistema
fiscale.
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La posizione degli Stati membri
• Sono favorevoli all’armonizzazione Ue della base
imponibile: Austria; Belgio; Cipro; Danimarca; Finlandia;
Francia; Germania; Grecia; Italia; Lettonia; Lituania;
Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo;
Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria.
• Sono contrari: Regno Unito; Irlanda; Slovacchia;
Repubblica Ceca; Estonia.
• La Commissione europea è pronta ad applicare le regole
della cooperazione forzata, qualora dovesse mancare
l’unanimità da parte dei paesi membri.
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La posizione ABI
• Convergenza “dal basso”
• Applicazione contestuale
• Principi impositivi comuni preliminarmente
condivisi
• Ias come base di partenza
• Adozione Ias nei bilanci di esercizio
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