Il regime dei
dividendi
PERCORSI FISCALI
Roma, 24 giugno 2004
Laura Zaccaria
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Le novità in sintesi
• nuove fattispecie:
- assimilazione alle azioni
- assimilazione ai dividendi
• nuovo regime impositivo
- persone fisiche
- imprese individuali
- soggetti IRES
- enti non commerciali
- soggetti non residenti
• effetti sul regime delle ritenute
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Laura Zaccaria
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Norme di riferimento
• nuove fattispecie - art. 44 Tuir
• nuovo regime impositivo:
–
–
–
–
–
persone fisiche - art. 47 e art. 18 Tuir
imprese individuali - art. 59 Tuir
soggetti IRES - art. 89 T.U.I.R.
enti non commerciali - norma transitoria
soggetti non residenti - art. 23 Tuir
• nuove regole per le ritenute - artt. 27, 27 bis
e 27 ter del DPR n. 600 del 1973
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Un approccio operativo
• le banche - oltre che emittenti - sono anche
intermediarie
• la soluzione dei problemi operativi diventa
fondamentale per i profili di responsabilità
connessi al ruolo di sostituto d’imposta
• l’attenzione si focalizza pertanto su aspetti
connessi alle ritenute e agli altri adempimenti
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Problemi esaminati
• Collocazione di determinate fattispecie nell’ambito degli
strumenti produttivi di utili (partecipazioni in senso
proprio e titoli e strumenti assimilati alle azioni)
• Assimilazione ai dividendi della remunerazione dei
finanziamenti eccedenti (thin capitalization)
• Trattamento di talune operazioni societarie (ripartizioni di
riserve, recessi)
• Trattamento degli utili in capo a determinate categorie di
investitori (società semplici, enti non commerciali)
• Modalità impositive per determinate tipologie (utili in
natura, utili di fonte estera)
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Problemi risolti
L’Agenzia delle entrate ha risolto i
principali dubbi interpretativi con la
circolare n. 26/E del 16 giugno 2004
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Le fattispecie:
utili da partecipazioni in senso proprio
Art. 44 - lett. e): gli utili derivanti dalla
partecipazione al capitale o al patrimonio di
società ed enti soggetti all’IRES, salvo il disposto
della lett. d) del comma 2 dell’art. 53; ...
I chiarimenti della circolare:
• la diversa formulazione non ha carattere
innovativo, ma interpretativo
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Le fattispecie:
nuovi strumenti finanziari
I nuovi strumenti finanziari introdotti dalla
riforma del diritto societario:
• non producono utili “in senso proprio”
• possono però produrre proventi che
condividono lo stesso regime degli utili, se
lo strumento è assimilato ai sensi dell’art.
44, comma 2, lett. a) e b)
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Le fattispecie: strumenti finanziari
“assimilati”
art. 44, comma 2, lett. a):
a) ... i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è
costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati
economici della società emittente (…)
I chiarimenti della circolare: la disposizione:
1. va letta in parallelo con art. 109, comma 9, lett. a
2. è riferita a strumenti “cartolarizzati”
3. è riferita a strumenti produttivi di redditi di capitale ai
sensi dell’art. 44
4. non riguarda obbligazioni e titoli irredimibili delle banche
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Le fattispecie: partecipazioni e strumenti
finanziari “assimilati” (esteri)
art. 44, comma 2, lett. b):
le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti
non residenti (…) si considerano similari rispettivamente alle
azioni o alle quote di srl nel caso in cui la relativa remunerazione
se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente
indeducibile ...
I chiarimenti della circolare - L’assimilazione alle azioni
degli strumenti finanziari esteri prevede la coesistenza
di due requisiti:
1.che si tratti di partecipazione al capitale o patrimonio
2. che la remunerazione sia costituita “totalmente” dai
risultati economici della società emittente
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Le fattispecie non assimilate
La nuova categoria dei titoli e strumenti
“assimilati” alle azioni comporta la
fuoriuscita di talune tipologie dalle
“vecchie” categorie:
• obbligazioni e titoli similari
• titoli atipici
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Remunerazione dei finanziamenti
eccedenti
Art. 44, comma 1, lett. e): ... è ricompresa tra gli utili la
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche
in sede di accertamento.
I chiarimenti della circolare:
1. momento in cui “scatta” equiparazione ad utili
2. criteri di applicazione delle ritenute/tassazione in
dichiarazione
3. parti “correlate” e regime delle partecipazioni
qualificate
4. coordinamento con la direttiva madre-figlia
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Operazioni societarie: distribuzione di
utili e di riserve di utili
art. 47, comma 1, secondo periodo: “Indipendentemente
dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente
distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da
quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata
in sospensione di imposta”
I chiarimenti della circolare:
1. decorrenza della presunzione
2. adempimenti della società emittente
3. deroga in caso di “trasparenza”
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Operazioni societarie: ripartizione di riserve
Persone fisiche: art. 47, comma 5: “Non costituiscono utili le somme e i beni
ricevuti dai soci delle società soggette all’IRES a titolo di ripartizione di
riserve (…); tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono
il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.”
Soggetti IRES : art. 87, comma 6: “ Nei casi di cui all’art. 47, comma 5, alle
somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle
riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi ”.
I chiarimenti della circolare:
Trattamento della somma (eventualmente) erogata in più
rispetto al costo della partecipazione
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Operazioni societarie: recesso, ecc.
Persone fisiche: art. 47, comma 7: “Le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso … delle società ed enti costituiscono utile
per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate.”
Soggetti IRES :
1. art. 87, comma 7: “Nei casi di cui all’art. 47, comma 7, l’esenzione di cui al
presente articolo si applica, … alla differenza tra le somme o il valore normale
dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui
all’art. 47, co. 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione”.
2. art. 89, comma 2: “Gli utili distribuiti, … anche nei casi di cui all’art. 47,
comma 7, … non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi … per il 95% del loro ammontare.
I chiarimenti della circolare:
1. Trattamento della somma (eventualmente) erogata in più
rispetto al costo della partecipazione
2. Distinzione tra recesso tipico e altre forme
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Gli investitori: società semplici, enti non
commerciali
I chiarimenti della circolare:
1. Partecipazione dei dividendi alla base
imponibile delle società semplici
2. Ambito di applicazione della norma
transitoria per gli enti non commerciali
e modalità di applicazione della
ritenuta
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Utili in natura
art. 47, comma 3: “Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore
imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109”
art. 27/600, comma 2:“ ... i singoli soci ... sono tenuti a versare alle società ...
l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1,
determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale
risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data
individuata dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 109 ...”.
I chiarimenti della circolare:
1. Effetti della mancata provvista
2. Ruolo della società emittente nella definizione
del valore normale
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Utili esteri
Art. 47, comma 4: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli
utili provenienti da società residenti in paesi o territori a regime
fiscale privilegiato ... o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a
seguito dell’esercizio dell’interpello ...”.
Art. 27/600 comma 4: “Sugli utili (esteri) corrisposti …a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei
contratti ... non qualificate ...non relative all’impresa ... è operata
una ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta .... La ritenuta operata
sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d’acconto in
relazione a partecipazioni ...e ai contratti di cui alla lett. c) del
comma 1 dell’articolo 67 ... non relative all’impresa .... La ritenuta
dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate
dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
(segue) Utili esteri
I chiarimenti della circolare: (per le persone
fisiche non imprese):
1. Utili su partecipazioni qualificate/non
qualificate distribuiti da soggetti residenti in
“paradisi fiscali”
2. Modalità di applicazione della ritenuta sul
“netto frontiera
3. Valutazione degli utili in natura di fonte estera
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(segue) Utili esteri
I chiarimenti della circolare (in tema di esercizio
dell’interpello al fine di usufruire dei regimi di
tassazione parziale per utili provenienti da
paradisi fiscali):
1. Possibilità di invocare l’esimente per i redditi
prodotti dalle imprese estere diversi dagli utili
2. Necessità di dimostrare che i redditi esteri sono
stati assoggettati a tassazione in un Paese a
fiscalità ordinaria a decorrere dall’inizio del
periodo di possesso della partecipazione
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