copertina
LE REGOLE DI CONTABILITA’
I principi che regolano gli obblighi contabili
degli enti commerciali:
 Separazione tra attività istituzionale ed attività
commerciale
 Predisposizione del bilancio anche per
l’attività istituzionale
 Ripartizione dei costi promiscui secondo un
rapporto predeterminato
REGIMI CONTABILI
(D.P.R. n.600/1973)
In funzione del volume dei ricavi e delle caratteristiche dell’ente,
l’attività commerciale va gestita con uno di questi regimi contabili:
 Regime “super-semplificato” (art.20, comma 3, DPR 600/73)
 Regime forfetario (ex L.398/1991)
 Regime di contabilità semplificata (art.18 DPR 600/73)
 Regime di contabilità ordinaria (art.14, 15, 16, 20 DPR 600/73)
 Regime previsto per le Onlus
REGIME SUPER-SEMPLIFICATO
SCRITTURE CONTABILI
SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI
(art.20, terzo comma DPR 600/73)
Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito
(comma 1, art.109 bis del TUIR) che hanno conseguito nell’anno solare precedente:
• ricavi non superiori a 15.493,71 euro (per servizi)
• ricavi non superiori a 25.822,84 euro (altri casi)
ASSOLVONO GLI OBBLIGHI CONTABILI SECONDO
LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 166 ART.3
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662
(CONTRIBUENTI MINORI)
ADEMPIMENTI PER I
CONTRIBUENTI “MINORI”
REGIME SUPER-SEMPLIFICATO
Entro il giorno 15 del mese successivo
 Devono annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota,
delle operazioni fatturate
 Devono annotare, qualora non vi sia l’obbligo di fatturazione,
le operazioni effettuate in ciascun mese
 Devono annotare i compensi ed i corrispettivi delle operazioni
non rilevanti ai fini IVA
Entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
 Devono annotare il valore di eventuali rimanenze
L’annotazione può essere eseguita:
 nei registri previsti ai fini IVA
Ovvero, nel prospetto approvato dal Ministro delle Finanze con DM 11/02/1997
REGIME FORFETARIO
LEGGE DEL 16 DICEMBRE 1991, n.398
REQUISITO SOGGETTIVO
 Associazioni sportive dilettantistiche
 Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco
(art.9-bis del DL 30 dicembre 1991, n.417 aggiunto alla legge di conversione
del 6 febbraio 1992, n. 66)
In entrambi i casi l’associazione deve qualificarsi “ente non commerciale”
REQUISITO OGGETTIVO
 Limite ai proventi derivanti da attività commerciali
non superiori a 185.924,48 euro (comma 3 art.25 della L.133/99)
ACCESSO AL REGIME L.398/91
(art.9, c.2, D.P.R. 544/91)
Mediante opzione
ALLA SIAE
Prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende
usufruire del trattamento di favore
ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE
Secondo le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n.442
L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è
comunque vincolante per un quinquennio
ACCESSO AL REGIME L.398/91
(art.9, c.2, D.P.R. 544/91)
Dal 2002 l’opzione può essere espressa
allegando al modello UNICO il quadro VO
della dichiarazione IVA
Novità introdotta dal D.P.R. 404/2001
REGIME FORFETARIO
LEGGE DEL 16 DICEMBRE 1991, n. 398
ADEMPIMENTI CONTABILI
 Esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili e dalla certificazione dei
corrispettivi
 Esonero dagli obblighi stabiliti dal titolo II del D.P.R. n.633/72
(compreso quello di presentare la dichiarazione IVA)
 Obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto
 Obbligo di annotare i corrispettivi e i proventi commerciali, una volta al mese,
e comunque entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello
D.M. 11 febbraio 1997
 Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP
 Assoggettamento a tutte le altre imposte indirette
CONSEGUENZE
DELLA LEGGE n.398/1991
REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG
È determinato applicando all’ammontare dei proventi commerciali
il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
DETRAZIONE DELL’IVA FORFETIZZATA
50% dell’imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità)
1/10 per le sponsorizzazioni
1/3 per la cessione e concessione di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica
Dal 1° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica
di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento
DISCIPLINA NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL
LIMITE DI 185.924,48 EURO DI RICAVI
DUE DIVERSI REGIMI CONTABILI NELLO STESSO
PERIODO D’IMPOSTA
 F o r f e t a r i o (legge n.398/1991)
applicabile dall’inizio del periodo d’imposta fino a quando viene
superato il limite
Analitico
applicabile da quando viene superato il limite fino alla fine del
periodo d’imposta
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
DISCIPLINATE DALLA L. 398/91
NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITOIMPONIBILE:
 I proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse
agli scopi istituzionali
 I proventi realizzati a seguito di raccolte fondi effettuate in conformità
all’art.108, c.2-bis, lett.a del D.P.R. 917/1986
N.B: L’agevolazione è subordinata alla condizione che i proventi siano percepiti in via occasionale e
saltuaria, per un numero non superiore a due eventi l’anno e un importo non superiore
a 51.645,69 euro (DM 10/11/99 e DM 26/11/ 1999 n.473)
OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I pagamenti a favore e i versamenti effettuati dalle associazioni sportive
dilettantistiche, di importo superiore o uguale a 516,46 euro
Devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali, ovvero,
secondo idonee modalità per consentire i controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria
(art.37 della legge 342/2000 collegata alla finanziaria del 2000)
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
ART.18 DPR 600/73
Il regime di contabilità semplificata è quello “ naturale “ per i soggetti
che non superano i seguenti limiti annuali di ricavi:
 309.874,14 euro, per le attività di prestazione di servizi
516.456,90 euro, per le altre attività
Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
e altre attività si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi
dell’attività prevalente.
CONFRONTO TRA REGIMI
LEGGE n.398/1991
•Il limite di accesso è di 185.924,48 euro di ricavi
•Se si supera detto limite si esce dal forfait a partire
dal mese successivo a quello di superamento
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
(attività di prestazione di servizi)
• Il limite di accesso è di 309.874,14 euro di ricavi
• Se si supera detto limite si esce dal regime a
partire dal periodo di imposta successivo a quello
di superamento
CONTABILITA’ ORDINARIA
ART.14, 15, 16, 20 DEL DPR 600/73
SOGGETTI INTERESSATI
 Enti non commerciali con ricavi dell’attività commerciale su base annua
superiore a 309.874,14 euro per le prestazioni di servizi o 516.456,90 euro
per le altre attività;
 Enti non commerciali che hanno optato per la contabilità ordinaria
(opzione nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno in cui si attua il
comportamento concludente)
SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL
DPR n. 435/2001
IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA
Libri obbligatori:
 Libro giornale
 Libro degli inventari
A condizione che:
 Le registrazioni relative ai libri IVA ed al registro dei beni ammortizzabili
siano effettuate nel libro giornale:
- nei termini previsti dalla disciplina IVA;
- entro la presentazione della dichiarazione dei redditi;
 I dati da annotare sui registri siano forniti agli Organi verificatori, su richiesta.
CONTABILITA’ SEPARATA OBBLIGATORIA
D.LGL. 4/12/1997 n.460 in modifica del D.P.R.917/86
GLI ENTI NON COMMERCIALI
SONO OBBLIGATI A RILEVARE SEPARATAMENTE
ATTIVITA’
COMMERCIALE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
MODALITA’ DI RILEVAZIONE
IN CONTABILITA’ SEPARATA
D.LGL. 4/12/1997 n.460 in modifica del D.P.R.917/86
SISTEMI
CONTABILI DISTINTI
SCRITTURE ONNICOMPRENSIVE
CON APPOSITI CONTI E SOTTOCONTI
N.B: Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono
esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate
le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria (art.109-bis,c.4, TUIR)
DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI
ART.3 BIS D.Lgs. 460/97
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde alla seguente
% di DEDUCIBILITA’
Ricavi e proventi che formano il reddito d’impresa
Totale ricavi e proventi
(da attività d’impresa e attività istituzionale)
GLI IMMOBILI IMPIEGATI PROMISCUAMENTE SI DEDUCE LA RENDITA
CATASTALE O IL CANONE DI LOCAZIONE (ANCHE FINANZIARIA) IN BASE
ALLA % DI DEDUCIBILITA’
INDIVIDUAZIONE DEI BENI RELATIVI
ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
ART.77, COMMI 1 E 3 BIS
SI CONSIDERANO BENI RELATIVI ALL’IMPRESA:
 I beni indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.53
 I beni strumentali per l’esercizio dell’impresa
 I beni appartenenti all’imprenditore se sono indicati tra le attività relative
all’impresa nell’inventario
 Gli immobili di cui al comma 2 dell’art.40, solo se indicati nell’inventario, o,
per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili
(immobili strumentali per destinazione o per natura).
OBBLIGO DI RENDICONTO
ART.20 C.2 DPR 600/1973
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario
chi effettua una raccolta pubblica di fondi deve redigere:
UN APPOSITO E SEPARATO RENDICONTO
 Dal rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite relative a ciascun evento;
 Il rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e va
conservato ai sensi dell’art.22 del D.P.R.600/1973
REGIME PREVISTO PER LE ONLUS
ART.20-BIS DPR 600/73
LE RILEVAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE
(a pena di decadenza dai benefici fiscali)
In relazione all’attività
complessivamente svolta
In relazione alle attività
direttamente connesse
SCRITTURE CONTABILI COMPLESSIVE
DPR 600/73
 Scritture contabili cronologiche e sistematiche che consentano di ricostruire
le operazioni della gestione;
 Documento riepilogativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria,
in cui siano distinguibili i risultati dell’attività istituzionale da quelli che
interessano le attività direttamente connesse, da redigere entro quattro mesi
dalla fine dell’esercizio.
Questi obblighi sono assolti qualora la contabilità consti del
libro giornale e del libro degli inventari.
SCRITTURE CONTABILI SEMPLIFICATE
Gli obblighi contabili sono assolti con il rendiconto delle entrate e
delle spese complessive per:
 Onlus che nell’esercizio di attività occasionali e connesse non hanno
conseguito, nell’anno precedente, proventi di ammontare superiore
a 51.645,69
 Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri
(ai sensi della legge n.266/91)
 Organizzazioni non governative riconosciute idonee
(ai sensi della legge n. 49/1987)
E’ prevista una contabilità super-semplificata (art.3, c.166 l.662/96) per le organizzazioni i
cui ricavi annui non siano superiori a 15.493,71 euro per le prestazioni di servizi o
a 25.882,84 euro per le altre attività
ANAGRAFE DELLE ONLUS
D.LGS. 460/97
 L’iscrizione all’anagrafe ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione
come Onlus dei enti interessati;

Il modello di comunicazione è stato approvato dal D.M. del 19 gennaio 1998.
modello di iscrizione
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione all’anagrafe le organizzazioni di
volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali
INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
DA PARTE DELLE ONLUS GIA’ ISCRITTE
I soggetti che si sono iscritti entro il 4 ottobre 2003, data in cui è entrato
in vigore il D.M. 266/2003, sono tenuti ad integrare la comunicazione con:
 Una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentane della Onlus,
nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti
(art.10 delD.Lgs.460/97);
 In luogo della dichiarazione, può essere allegata una copia dell’atto
costitutivo o dello statuto.
TERMINI DI DECORRENZA DEL REGIME AGEVOLATO
(C.M. n.22/E del 22/01/1999)
Il regime agevolato decorre:
 ai fini dei tributi a rilevanza istantanea, dalla data di presentazione
della comunicazione;
 ai fini delle imposte sui redditi, fin dall’inizio del periodo d’imposta nel
corso del quale la comunicazione è effettuata.
CONTROLLI E ISCRIZIONE
La direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione,
procede all’iscrizione, previa verifica della:
 regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
 sussistenza dei requisiti formali (art.10 del D.Lgs. 460/97);
 allegazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero di statuto o atto
costitutivo.
Vale il principio del silenzio assenso:
dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni l’ente può considerarsi iscritto.
CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE
Richiesta dalla Direzione Regionale delle Entrate, accertata la
mancanza o il venir meno dei requisiti previsti
dall’art.10 del D.Lgs.460/97
PROCEDURA
 Richiesta del parere (non vincolante) dell’Agenzia delle Onlus
(ai sensi del D.P.C.M. 329/2001)
 Cancellazione con provvedimento motivato.
EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus comporta:
 Lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità
(circolare 168/E del 1998);
 Ovvero, la perdita dei benefici fiscali decorre dal:
 giorno della cancellazione dall’anagrafe;
 oppure, dal momento dell’iscrizione in conseguenza dell’accertamento
della mancanza dei requisiti formali, indipendentemente dall’avvenuta
iscrizione e dal controllo esercitato in base al decreto di analisi.
N.B: La valutazione in base alla quale la perdita della qualifica equivalga allo scioglimento
dell’ente è un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate e non trova un riscontro esplicito
nel D.Lgs.460/97
RICORSO CONTRO
IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE
IL RICORSO
PUO’ ESSERE PRESENTATO
alla Commissione tributaria
al Tribunale
Amministrativo Regionale
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
DI SINTESI DELLE AZIENDE NO - PROFIT
Il contenuto minimo del documento “ Bilancio d’esercizio ”
delle aziende no-profit è costituito da:
 Stato Patrimoniale;
 Rendiconto della gestione;
 Nota integrativa;
 Prospetto di movimentazione dei fondi;
 Relazione sulla gestione (c.d. conto morale).
LO STATO PATRIMONIALE
ART. 2424 DEL CODICE CIVILE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO DI QUOTE
B)
I-
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
1) Costi d’impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso
7) Altre
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Partecipazioni in imprese collegate e controllate;
2) Partecipazioni in imprese diverse;
3) Crediti
4) Altri titoli
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività
di fund-raising;
6) Acconti
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro
l’esercizio successivo:
1) Verso clienti;
2) Crediti per liberalità da ricevere;
3) Crediti verso aziende no-profit collegate o controllate;
4) Crediti verso imprese collegate o controllate;
5) Verso altri.
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni
2) Alti titoli
IV – Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali;
2) Assegni;
3) Denaro e valori in cassa.
D) RATEI E RISCONTI
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I – Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo);
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti;
3) Riserve statutarie;
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzati
II – Fondo di dotazione dell’azienda (se previsto)
III – Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi;
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;
3) Contributi in conto capitali vincolati da terzi;
4) Contributi in conto capitali vincolati dagli organi istituzionali
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)
B) FONDI RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Altri.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:
1) Titoli di solidarietà, ex art.29 del D.Lgs. N.460;
2) Debiti per contributi ancora da erogare;
3) Debiti verso banche;
4) Debiti verso altri finanziatori;
5) Acconti;
6) Debiti verso fornitori;
7) Debiti tributari;
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari;
10) Debiti verso aziende no-profit collegate e controllate;
11) Debiti verso imprese collegate e controllate;
12) Altri debiti.
E) RATEI E RISCONTI
RENDICONTO DELLA GESTIONE
A PROVENTI ED ONERI
Lo scopo fondamentale del rendiconto della gestione è quello di rappresentare il
risultato economico (positivo o negativo) di periodo e di illustrare attraverso il
confronto tra proventi/ricavi ed i costi come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
Oneri
Proventi
1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
Oneri da attività tipiche
Materie prime
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi
2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
Oneri promozionali e da raccolta fondi
Raccolta 1
Raccolta 2
Raccolta 3
Attività ordinaria di promozione
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri
RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
3) Oneri da attività accessorie
3.1) Materie prime
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
3) Proventi da attività accessorie
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi
4)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
Oneri finanziari e patrimoniali
Su prestiti bancari
Su altri prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5)
5.1)
5.2)
5.3)
Oneri straordinari
Da attività finanziaria
Da attività immobiliari
Da altre attività
5)
5.1)
5.2)
5.3)
Proventi straordinari
Da attività finanziaria
Da attività immobiliari
Da altre attività
RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione
7)
Altri oneri
Risultato gestionale negativo
7) Altri proventi
Risultato gestionale positivo
LA NOTA INTEGRATIVA
FINALITA’ :
 Illustrare i criteri adottati per la valutazione delle voci dello Stato patrimoniale
e se gli stessi sono variati rispetto all’esercizio precedente;
 Fornire il dettaglio e il contenuto della movimentazione delle voci più
significative dello stato patrimoniale, compresi i conti d’ordine;
 Fornire l’analisi della voce “ liberalità” contenuta nel rendiconto della gestione;
 Fornire l’analisi dei componenti di oneri e proventi connessi alle attività
accessorie.
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI
Il prospetto ha quale scopo ultimo quello di evidenziare e sintetizzare i movimenti
delle poste accolte in patrimonio netto e di articolare l’impiego delle risorse secondo
le varie condizioni di vincolo esistenti.
Fondi vincolati
alla ricerca
Apertura dell’esercizio
Risultato della gestione
Delibere di assegnazione
del Consiglio Direttivo
Erogazioni effettive nel
corso dell’esercizio
…….
Situazione
di chiusura dell’esercizio
Fondi vincolati
all’assistenza
Fondi
Disponibili
Totali
RELAZIONE DI MISSIONE
(O RELAZIONE MORALE) ART.2428 c.c.
La relazione di missione è lo strumento dedicato a fornire una rappresentazione
adeguata della gestione complessiva dell’azienda, integrando dati monetari
con indicatori non monetari su attività e progetti specifici dell’organizzazione.
Nella relazione di missione devono essere fornite tutte le informazioni
sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività, quali sono state le
fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali
dell’azienda, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive
dell’esercizio e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio
di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e
sulla qualità della gestione.
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