LA CESSIONE D’AZIENDA
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Per poter definire l’istituto della cessione d’azienda occorre
chiarire i concetti di “azienda” e di “cessione”.
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come
“il complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
L’azienda è un complesso di beni che trovano la loro unità
nell’organizzazione creata dall’imprenditore e dalla loro
finalizzazione all’esercizio di un’impresa.
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Concetto di cessione
La cessione d’azienda è l’operazione mediante la quale l’azienda stessa (cessione
totale) o una divisione, un ramo, una filiale (cessione parziale) viene venduta a
terzi, contro il pagamento di un determinato prezzo.
teoria restrittiva= considera
esclusivamente l’ipotesi della
compravendita a titolo oneroso
(art. 2555-2560 cod. civ.)
(cessione in senso stretto)
teoria estensiva= assimila alla cessione
d’azienda tutte le fattispecie di
trasferimento della proprietà
dell’azienda ricomprendendovi ad
esempio il conferimento in società, la
scorporazione, la fusione, permuta.
La cessione è considerata a titolo oneroso quando determina un’attribuzione
patrimoniale a favore del titolare del bene che viene dismesso, in modo da
consentire la conversione del plusvalore connesso in un’altra forma di ricchezza
(Miccinesi M.)
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non è affatto indispensabile che oggetto di cessione siano tutti i beni che
costituivano l’azienda facente capo al cedente purché, nonostante
l’esclusione di alcuni beni, oggetto del trasferimento non sia una semplice
somma di beni individualmente distinti, suscettibile ciascuno di continuare
ad essere destinato all’esercizio di un’impresa, ma un insieme di elementi
costituenti un complesso organico unitariamente considerato anche se
ridotto o in parte ristrutturato rispetto a quello precedente la cessione;
per volontà dei contraenti possono quindi rimanere esclusi dalla cessione
anche elementi essenziali dell'azienda con riferimento alla sua precedente
organizzazione; ciò che importa è che permanga la continuità funzionale
dell’azienda stessa nel suo nucleo fondamentale vale a dire un residuo di
organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa;
è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a
consentire lo svolgimento di una determinata attività d’impresa, anche se
non deve trattarsi necessariamente della stessa attività esercitata dal
cedente.
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Cause determinanti la cessione
• Personali:
Inerenti la persona dell’imprenditore o dei suoi familiari
Sono denominate anche cause extra - aziendali
• Aziendali
sono quelle attinenti, direttamente o indirettamente, al funzionamento dell’azienda
la cui gestione si riveli economicamente non più soddisfacente, vi siano disequilibri
non più sanabili o se l’imprenditore ritiene vi siano investimenti alternativi
meritevoli di maggiore interesse.
Ove sfumasse la possibilità di una cessione “in blocco” dell’azienda, rimane la
soluzione della liquidazione
cessazione relativa
Qualora l’azienda continuasse ad
esistere, cambierebbe il soggetto
giuridico
Liquidazione
cessazione assoluta
L’azienda cessa di esistere
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LA PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PUO’ ESSERE
TRASFERITA PER:
ATTO TRA VIVI
IN BASE
A CONTRATTO
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LA FORMA DEL
CONTRATTO
FORMA SCRITTA
AD PROBATIONEM
per
IMPRESE SOGGETTE
ALL’OBBLIGO DI
ISCRIZIONE
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE
NON E’ RICHIESTA LA
FORMA SCRITTA NEPPURE
AD PROBATIONEM
per
PICCOLI IMPRENDITORI
E
IMPRENDITORI AGRICOLI
Sottoforma di DITTA
INDIVIDUALE
E SOCIETA’ SEMPLICE
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• ATTO PUBBLICO
• SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATI DA UN NOTAIO AI FINI
DELLA PUBBLICITA’, NON DELLA
VALIDITA’ DELL’ATTO
Qualora il contratto sia stipulato in forma di semplice scrittura privata, lo
stesso è valido tra le parti contraenti, ma non potrà essere opposto ai terzi
perché in mancanza della iscrizione presso il registro delle imprese resta un
contratto irregolare sotto l'aspetto pubblicitario
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Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
“Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal
trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggetto,
l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta”
Le parti in ogni caso possono derogare alla norma in questione e prevedere
limitazioni al patto di non concorrenza (fino ad escluderlo) ovvero possono
prevedere limiti più ampi, purché non eccedano la durata di legge e il patto non
impedisca ogni attività professionale dell’alienante
Nel silenzio della legge si ritiene che il patto debba avere forma scritta a fini di
prova (art. 2557 c. 2 e 3 c.c.)
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Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
L’alienante può continuare l’esercizio di impresa se …
… l’impresa esisteva gia al
momento del trasferimento,
in quanto il comma 1
dell’art. 2557 si riferisce
esplicitamente all’inizio di
una nuova impresa
… non è stata ceduta
l’intera azienda ma solo
un ramo di azienda
Il divieto di concorrenza non si applica
- a chi vende un’azienda subito dopo averla acquistata a sua volta a scopo di speculazione;
- a chi vende l’azienda ricevuta in eredità o in legato prima di averla gestita;
- al fallito la cui azienda sia stata venduta nell’ambito della procedura concorsuale;
- al coniuge dell’alienante, quando l’azienda ceduta sia stata di esclusiva proprietà di
quest’ultimo.
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Successione nei contratti (art. 2558 c.c.)
L’acquirente subentra in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda
… non subentra nei
contratti aventi carattere
personale
… non subentra nei contratti che i
contraenti decidono di escludere
(ad eccezione di contratti di lavoro).
Il trasferimento non comporta alcun consenso da parte del terzo contraente,
avvenendo in maniera automatica, tenendo però presente che il secondo
comma dell’art. 2558 c.c. consente a quest’ultimo di recedere, entro tre mesi
dalla notizia del trasferimento, purché in presenza di giusta causa.
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Contratti di lavoro (art. 2112 c.c.)
In caso di trasferimento di azienda il contratto di lavoro continua con il cessionario
ed i lavoratori mantengono tutti i diritti relativi al contratto medesimo.
Il cedente ed il cessionario dell’azienda rispondono in solido per il pagamento dei
crediti maturati nei confronti del lavoratore fino al momento del trasferimento.
Con una particolare procedura prevista dagli articoli 410 e 411 del Codice di
procedura civile, i lavoratori possono liberare il cedente dalla responsabilità
solidale con il cessionario.
Successivamente al trasferimento dell’azienda, il cessionario deve garantire ai
lavoratori lo stesso trattamento economico e normativo previsto dai contratti,
collettivi e nazionali, applicato dal cedente.
La legge consente tuttavia di introdurre le modifiche necessarie nel caso di:
rinnovo del contratto collettivo che prevede un nuovo trattamento economico;
sostituzione dei contratti collettivi applicati dal cessionario
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Contratti di lavoro (art. 2112 c.c.)
Comunicazione ai lavoratori
Sia il cedente che il cessionario sono tenuti ad informare i lavoratori dipendenti in merito
al trasferimento di azienda ed alle conseguenze ad esso relative. In tali comunicazioni
deve essere indicato inequivocabilmente che il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità mantenendo tutti i diritti maturati fino alla data di perfezionamento
dell’atto di trasferimento di azienda presso il soggetto cedente
Licenziamento
Il trasferimento d’azienda non costituisce giustificato motivo di licenziamento (Cass.
4.6.1999 n. 5519). Il dipendente può invece presentare le dimissioni per giusta causa se
nei 3 mesi successivi al trasferimento le sue condizioni di lavoro subiscono una
sostanziale modifica.
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Contratti di lavoro (art. 2112 c.c.)
Comunicazioni
Sindacati e associazioni di categoria
(Art. 47 comma 3 L. 428/1990)
Nel caso in cui l’azienda occupi più di 15 dipendenti sia il cedente
che il cessionario hanno l’obbligo di informare le rappresentanze
sindacali e le associazioni di categoria 25 giorni prima che sia
perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta,
se precedente, un’intesa vincolante tra le parti.
Entro sette giorni, le rappresentanze sindacali possono richiedere un
esame congiunto con il cedente e il cessionario della operazione di
trasferimento.
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Crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)
“La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al
debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”
E’ una deroga alla disciplina generale (artt. 1260, 1264, 1265 c.c.) in base alla quale la
cessione del credito ha effetto nei confronti del debitori se questi l’ha accettata o gli è
stata notificata
Art. 2559 c.c.
“ … Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante”
… quindi è buona norma per l’acquirente mettere a conoscenza i debitori dell’avvenuto
trasferimento dell’azienda mediante circolari …
I crediti possono essere ceduti “pro-soluto” o “pro-solvendo”
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Crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)
Crediti fiscali: non si trasferiscono automaticamente
Crediti per imposte dirette
(Art . 43-bis del D.P.R. 602/73 e D.M. n. 394 del 30/09/97)
Ai fini del trasferimento è necessario che:
- Il credito risulti dalla dichiarazione dei redditi e sia stato chiesto a
rimborso
- La cessione avvenga con atto pubblico o scrittura privata autenticata
da notificare all’Agenzia delle Entrate e al concessionario per la
riscossione
Credito IVA
Non richiede alcuna procedura particolare ed è sempre opportuno
inserirlo nell’atto di cessione tra i crediti da trasferire
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Debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)
“L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta,
anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
i debiti dell’azienda possono essere ceduti: ovviamente è necessario che il cessionario
dell’azienda accetti di accollarseli;
è necessaria inoltre l’adesione del creditore ceduto: poiché per questi può non essere
indifferente l’essere creditore del cedente o del cessionario;
è necessaria, dunque, la notifica al creditore : affinché dia la sua adesione o, di contro,
il suo rifiuto;
l’adesione libera ovviamente il cedente dall’obbligo del pagamento, che viene
trasferito pertanto al cessionario;
il rifiuto, di contro, provoca l’effetto opposto: cioè non libera il cedente dall’obbligo
del pagamento, egli dunque rimane obbligato in solido con il cessionario.
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Debiti tributari
(D. Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Responsabilità solidale del cessionario
Evita che, attraverso la cessione di azienda o del ramo di azienda, il cedente riduca le
garanzie del Fisco a tutela della riscossione dei crediti tributari vantati nei confronti del
cedente stesso
Limitazioni della Responsabilità solidale del cessionario
1) Preventiva escussione del cedente: l’azione esecutiva in capo al cessionario si attua dopo
l’accertamento dell’insolvenza del cedente;
2) Limite quantitativo della responsabilità: pari al valore dell’azienda o del ramo d’azienda
acquisito;
3) Limite temporale della responsabilità: a) imposte e violazioni commesse nell’anno di
cessione e nei due precedenti anche se non ancora contestate o irrogate; b) imposte e
violazioni contestate o irrogate nell’anno di cessione e nei due precedenti anche se
commesse in data anteriore
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IL BILANCIO DI CESSIONE
Consente di:
rilevare il capitale economico dell'azienda al momento del trasferimento;
determinare il prezzo di vendita.
Non sono presenti:
oneri pluriennali
ricerca, sviluppo, pubblicità…
Contiene:
know how
formule
avviamento originario
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Netto patrimoniale (N)
=
Valore netto dell’azienda ceduta (V)
-ovvero-
Valore complessivo delle attività patrimoniali (A)
Valore complessivo delle passività (P)
N =V=A- P
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Aspetti contabili per il cedente
Dare
● Passività accollate
● Credito v/so cessionario
Avere
● Attività trasferite
Plusvalenza/Minusvalenza da cessione
È la differenza tra il prezzo di cessione (Prezzo)
e il patrimonio netto contabile (K)
Plus = Prezzo - K
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ATTIVO
PASSIVO
Impianti
150.000 Mutui
120.000
Crediti
100.000 Debiti
50.000
Cassa
Totale
10.000 Patrimonio netto cont.
260.000
Totale
90.000
260.000
Supponiamo che l’azienda venga ceduta ad un prezzo di cessione di 300.000
Plusvalenza
Emerge se il prezzo di cessione è superiore al patrimonio netto contabile
Minusvalenza
Emerge se il prezzo di cessione è inferiore al patrimonio netto contabile
rappresentano delle componenti straordinarie del reddito di esercizio.Confluiranno nella classe
E20 ed E21 “Proventi e oneri straordinari” dello schema di conto economico
Plusvalenza = Prezzo di cessione – Patrimonio netto contablie
Plus = Prezzo - K
210.000 = 300.000 – 90.000
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Aspetti contabili per il cessionario
L‘AVVIAMENTO
Può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a
titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto.
In questo caso deve essere ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni.
In base alla disposizione civilistica, è consentito
"ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purché esso non superi la durata per l'utilizzo di questo attivo e ne sia data adeguata
motivazione nella nota integrativa".
Ai fini fiscali, l'articolo 68 del Tuir stabilisce che le quote di ammortamento del valore di
avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
decimo del valore stesso. Pertanto, ai fini fiscali, l'ammortamento dell'avviamento deve
avvenire in un periodo minimo di dieci anni.
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Supponiamo che:
gli impianti vengano valutati 20.000 in meno rispetto al loro valore contabile
i crediti vengano valutati 5.000 in meno rispetto al loro valore contabile
ATTIVO
Impianti
PASSIVO
130.000 Mutui
120.000
Crediti
95.000 Debiti
50.000
Cassa
10.000 Patrimonio netto rettificato
65.000
Totale
235.000
Totale 235.000
Supponiamo che l’azienda venga ceduta ad un prezzo di 300.000
Avviamento = Prezzo di cessione – Patrimonio netto rettificato(k’)
Avv = Prezzo – K’
235.000 = 300.000 – 65.000
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VALUTAZIONE DI AZIENDA
Elementi relativi al settore
in cui l’azienda agisce
Elementi strettamente
connessi alla vita aziendale
• variabili socio - economiche
• variabili demografiche
• variabili politiche
• evoluzioni normative
• ecc.
• La struttura dell'azienda
• La strategia aziendale
• La documentazione
I criteri di valutazione di un’azienda sono essenzialmente
finalizzati alla valorizzazione del capitale
economico.
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I METODI DI VALUTAZIONE
•
•
•
•
•
•
metodo patrimoniale (semplice o complesso);
metodo reddituale;
metodo dei flussi finanziari;
metodo monetario;
metodo misto;
metodo dell’EVA.
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METODO PATRIMONIALE
“ valutazione analitica dei singoli elementi dell’attivo
e del passivo che compongono il patrimonio
aziendale e la loro espressione a “valori correnti”
Semplice
non vengono valorizzati
i beni immateriali
Complesso
vengono autonomamente
valorizzati (a “prezzi
correnti”)
La valorizzazione può essere:
• ANALITICA;
• FORFETARIA
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METODO REDDITUALE
Esso si basa sull’assunto che il valore dell’azienda
dipende dalla sua capacità di generare flussi reddituali.
Pertanto, tale metodo consente di superare la “visione
disaggregata” del complesso aziendale che caratterizza
il metodo patrimoniale.
PRENDE IN CONSIDERAZIONE:
• BENI MATERIALI;
• BENI IMMATERIALI
Il valore del capitale economico dell’azienda è determinato
"attualizzando" o "capitalizzando" i redditi attesi
Parametri
applicazione
● flussi reddituali attesi;
● tasso di attualizzazione.
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…Come si applica il metodo reddituale
SI UTILIZZA LA FORMULA DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL
“REDDITO MEDIO ATTESO”
Proiezione futura della
situazione aziendale
“storica”
• serie storica di risultati
si considerano
• proiezioni reddituali
risultanti dai budget e
dai piani aziendali
● di tipo "straordinario";
● riferibili a "eventi" gestionali
non esistenti alla data di della
perizia;
● generate da "politiche di
bilancio".
i risultati economici "storici“ devono
essere “normalizzati” eliminando le
seguenti componenti economiche
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METODO FINANZIARIO
“In base ai metodi finanziari il valore dell’azienda è
pari al valore attuale dei flussi di cassa che essa sarà
in grado di generare in futuro.
la valutazione dell’azienda è basata sui seguenti
parametri
struttura temporale e consistenza
dei ritorni sul capitale
rischio legato
all’investimento
tasso di attualizzazione dei flussi di cassa che ci si
attende che l’azienda genererà in futuro
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METODO MONETARIO
“In base ai metodo monetario il valore dell’azienda è
pari al tasso di attualizzazione dei flussi di cassa che
ci si attende che l’azienda genererà in futuro”
la valutazione dell’azienda è basata sui
flussi di cassa che residuano dopo aver
sostenuto le altre spese
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METODO MISTO
il valore del capitale economico dell’azienda
=
capitale netto rettificato (R) + avviamento
W = K + (R - i' K) A n/i
K= capitale netto "rettificato"
(R - i' K) = tasso di attualizzazione del
i' = tasso di redditività
medio normale
i = tasso di attualizzazione
del sovrareddito (R - i' K)
sovrareddito
a n/i = valore attuale della rendita unitaria annuale
posticipata per "n" anni al tasso "i"
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Il metodo EVA
(Economic Value Added)
E’ un indicatore di performance, individuato al fine di misurare la capacità
dell’azienda in funzionamento di produrre nuova ricchezza
L'avviamento è calcolato su base finanziaria (quale sommatoria dei valori
attuali dei singoli EVA) anziché su base reddituale (quale sommatoria dei
sovraredditi attesi attualizzati).
vengono considerate :
● la componente patrimoniale è intesa quale "capitale netto investito";
● la componente reddituale è intesa quale "redditività operativa netta";
● la componente finanziaria risulta riconducibile agli effetti sul risultato
finale della struttura finanziaria, del costo del capitale di terzi e del
rischio specifico aziendale.
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Scelta del metodo di valutazione
Non è facile valutare oggettivamene una azienda.
Importante è tener conto dei seguenti fattori:
Il settore di operatività Ad es.nel settore commerciale o dei servizi il
valore del cap. econ. az. è svincolato rispetto
dell’azienda
al suo valore meramente patrimoniale.
Potranno essere correttamente valutate
osservando prioritariamente dati
reddituali o finanziari
L’attendibilità dei dati
prospettici nonché dei
dati contabili.
Un’azienda che predispone periodicamente
documenti previsionali dettagliati e
attendibili, si presta a tecniche valutative
basate su dati previsionali
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