Guardia di Finanza
Comando Regionale Piemonte
“Uno strumento di pianificazione fiscale:
le holding europee”
Maresciallo Aiutante Marco Bargagli
Capo pattuglia Sezione Verifiche Complesse - Nucleo Polizia
Tributaria di Torino.
Torino, Venerdì 2 dicembre 2011
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SOMMARIO
Introduzione: definizione e caratteristiche della holding company;
I paradisi delle holding: Olanda e Lussemburgo;
La tassazione della holding Italiana dopo la riforma IRES;
Alcuni esempi di tax planning: lecita pianificazione o evasione fiscale?
Strumenti di contrasto ai fenomeni di abuso: la clausola del
beneficiario effettivo (beneficial owner);
Le proposte di modifica OCSE contenute nel documento “Discussion
draft clarification of the meaning of beneficial owner in the OECD Model Tax
Convention (aprile – luglio 2011)”.
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LA HOLDING COMPANY
Una holding company, è una società finanziaria che ha quote di
partecipazione in altre società del gruppo, in misura tale da poterne
controllare la gestione.
DIFFERENTI TIPOLOGIE
• Holding statica/passiva, non effettua alcuna attività di gestione delle
partecipazioni, ma si limita ad incassare e distribuire dividendi;
• Holding dinamica, effettua un’attività di gestione attiva delle
partecipazioni attraverso la direzione e coordinamento delle
società partecipate ed altre attività ausiliarie (es. gestione della
tesoreria, concessione di finanziamenti);
• Holding mista/operativa, oltre a coordinare l’attività delle imprese
controllate, svolge anche una propria attività industriale o
commerciale.
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LA HOLDING OLANDESE
VANTAGGI:
In Olanda esiste una fitta rete di trattati internazionali che prevedono
notevoli agevolazioni sulle ritenute fiscali da applicare sui flussi
reddituali in uscita di dividendi, royalties ed interessi (c.d. passive
income).
Inoltre, la principale caratteristica delle holding olandesi è costituita dal
regime di esenzione totale da tassazione:
- sui dividendi distribuiti dalle imprese controllate e/o collegate;
- sui capital gain realizzati (i.e. le plusvalenze derivanti dalla cessione delle
partecipazioni).
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SEGUE: LA HOLDING OLANDESE
Tale regime fiscale può essere applicato solo se vengono rispettate le
seguenti condizioni:
• la società olandese (casa madre) deve detenere almeno il 5% del
capitale della società controllata estera (figlia);
• la partecipazione deve essere stata acquisita per ragioni operative e
non come semplice investimento finanziario e non deve essere
iscritta nell’attivo circolante (investimento durevole, non meramente
speculativo);
• i redditi della controllata estera devono essere assoggettati ad
imposizione sul reddito nel Paese di residenza e la società deve
svolgere un’attività effettiva all’estero.
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SEGUE: LA HOLDING OLANDESE
SVANTAGGI:
• l’indeducibilità delle spese accessorie di gestione delle
partecipazioni e delle minusvalenze realizzate in caso di cessione
delle stesse;
• la deducibilità degli interessi passivi solo nel caso in cui la società
olandese non sia eccessivamente indebitata (ovvero non presenti un
indice di indebitamento superiore al rapporto 85/15).
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LA “HOLDING DEL 1929” LUSSEMBURGHESE
VANTAGGI
Dal punto di vista fiscale, le holding del '29 erano escluse da tassazione sia sulle
plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute, sia sui dividendi ricevuti
dalle imprese controllate.
Livello di tassazione molto basso:
• imposta di registro (droit d‘ apport), con aliquota dell'1% sul capitale sociale, da
versare al momento della costituzione ed in caso di aumento di capitale;
• tassa annuale (taxe d‘ abonnement), con aliquota dello 0,20% sul valore complessivo
dei titoli rappresentativi del capitale versato.
SVANTAGGI
Non si potevano applicare:
• la direttiva 90/435/CEE (madre figlia) - trattamento fiscale dei dividendi
intracomunitari;
• la convenzione internazionale contro la doppia imposizione sul reddito, stipulata tra
l’Italia – Lussemburgo.
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LA HOLDING LUSSEMBURGHESE (So.Par.Fi)
Dal 1°gennaio 2007 il regime delle holding del ’29 è stato abolito e non si applica
alle società costituite dopo il 20 luglio 2006. (Censura della Commissione Europea per
violazione alle norme sugli aiuti di Stato).
Attualmente, in Lussemburgo, la holding più utilizzata è la SO.PAR.FI (società di
partecipazioni finanziarie), che gode di particolari benefici:
ESENZIONE DA TASSAZIONE SUI DIVIDENDI:
• la società beneficiaria dei dividendi deve essere pienamente soggetta ad imposizione
in Lussemburgo;
• l’entità della partecipazione non deve essere inferiore al 10%, ovvero il prezzo di
acquisto non deve essere inferiore ad € 1,2 milioni;
• la società controllata, che eroga i dividendi, deve essere residente e pienamente
soggetta ad imposizione in Lussemburgo ovvero, qualora non residente, deve essere
soggetta ad imposta sul reddito delle società, con aliquota non inferiore al 10,5%.
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SEGUE: LA HOLDING LUSSEMBURGHESE
ESENZIONE DA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI
PARTECIPAZIONI (privilegio di affiliazione per le Soparfi):
• partecipazione minima pari al 10% del capitale sociale della controllata;
• ovvero un prezzo di acquisto della partecipazione non inferiore a € 6 milioni;
• periodo minimo di detenzione: almeno 12 mesi (o impegno di detenzione per
tale periodo).
ALTRI VANTAGGI:
• deducibilità delle minusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni;
• svalutazione delle partecipazioni (accantonamento fiscalmente deducibile);
• applicazione delle direttive n. 90/435/CEE (madre - figlia) e n.
2003/49/CEE (interessi - canoni);
• applicazione della convenzione internazionale contro la doppia imposizione sul
reddito, stipulata tra l’Italia – Lussemburgo.
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LA HOLDING ITALIANA
REGIME PEX
(art. 87 del D.P.R. n. 917/1986)
Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella misura
del 5% del suo ammontare. Condizioni:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in
data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio
chiuso durante il periodo di possesso;
c) la residenza fiscale della società partecipata non deve essere localizzata in un
paradiso fiscale;
d) occorre verificare l’esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.
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SEGUE: LA HOLDING ITALIANA
Inoltre:
• le svalutazioni delle partecipazioni effettuate ai fini civilistici, che
hanno i requisiti per l’esenzione PEX, non hanno rilevanza fiscale
(art. 101, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986);
• gli oneri accessori alla cessione della partecipazione in regime PEX,
sono fiscalmente indeducibili dal reddito d’impresa (art. 109, comma
5, del D.P.R. n. 917/1986);
• gli interessi passivi sono deducibili con le modalità indicate
nell’articolo 96 del D.P.R. 917/1986.
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SEGUE: LA HOLDING ITALIANA
I dividendi ricevuti dalle imprese controllate, sono tassati nella misura
del 5% del loro ammontare (Art. 89 del D.P.R. n. 917/1986).
N.B. Gli utili distribuiti da una società residente in un paradiso fiscale,
alla casa madre italiana, sono tassati al 100% del loro ammontare
(presentazione di interpello ex. art. 167, comma 5, lettera b) del D.P.R.
917/1986).
DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA (art. 89, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986):
Interposizione di una o più sub holding intermedie?
Verificare provenienza dividendi
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Esempio di pianificazione fiscale internazionale:
il “Dutch sandwich” Olandese
ALFA
(Bermuda)
Flusso dei
Royalties
Ritenuta fiscale del 30%
Art. 25, c. 4, DPR 600/73,
ALFA
(Bermuda)
Flusso Royalties
Ritenuta
0%
Convenzione
Olanda - Bermuda
GAMMA B.V.
(Olanda)
(assenza di convenzione)
Flusso Royalties
BETA S.P.A.
(società operativa)
Ritenuta
5%
0%
BETA S.P.A.
(società operativa)
Applicazione della
convenzione
internazionale
Art. 26-quater
DPR 600/1973
(Direttiva
2003/49/CE
interessi canoni)
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Esempio di pianificazione fiscale internazionale: interposizione di una
Soparfi Lussemburghese nei flussi di dividendi tra Italia e paradiso fiscale
ALFA
(HONK KONG)
ALFA
(HONG KONG)
Flusso dei
Dividendi
Ritenuta
0%
Applicazione
trattato stipulato
tra Hong Kong e
Lussemburgo
Flusso dei
Dividendi
SOPARFI
(Lussemburgo)
Controllo
Ritenuta fiscale 27%
(Art. 27, co 3, DPR 600/73)
Ritenuta
Flusso dei
Dividendi
Art. 27, comma 3-ter,
DPR 600/1973
1,375%
0%
BETA S.P.A.
(società operativa)
Art. 27-bis, comma 3,
DPR 600/1973
(Direttiva 90/435/CE
madre e figlia)
BETA S.P.A.
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STRUMENTI DI CONTRASTO ALLE MANOVRE ELUSIVE
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE:
•
art. 37-bis, comma 3, lettera f-ter) del D.P.R. n. 600/1973: la norma antielusiva si applica
anche ai: “pagamenti di interessi e canoni di cui all’articolo 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno
Stato dell’Unione europea”;
•
art. 26-quater, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 600/1973: esenzione da tassazione per gli
interessi o per i canoni, solo se chi riceve i pagamenti è il beneficiario effettivo del reddito;
•
art. 26-quater, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973: l’esenzione da ritenuta si applica solo con
riferimento al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del D.P.R. n.
917/1986 e non alla parte che eccede tale valore (nei rapporti di controllo tra i soggetti
interessati alle transazioni, per evitare lo spostamento all’estero di ingenti risorse
finanziarie);
•
art. 27-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973: le disposizioni relative al rimborso della
ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti si applica a condizione che sia
dimostrato che le partecipazioni siano detenute non allo scopo esclusivo o principale di
beneficiare del regime agevolato previsto per la tassazione dei dividendi in uscita.
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GLI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL’UTILIZZO DELLE
CONDUIT COMPANIES: IL TREATY SHOPPING
IL TREATY SHOPPING
(ABUSO DI CONVENZIONI)
Interposizione di una persona fisica o giuridica in virtù della quale si
realizza una indebita fruizione dei benefici previsti da una convenzione
internazionale per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul
patrimonio.
L’operazione si sostanzia attraverso l’interposizione nei flussi finanziari
di società, denominate conduit company (letteralmente “società tubo”), il
cui unico fine è quello di fare transitare i flussi di reddito dalla fonte al
beneficiario finale attraverso un percorso che consenta di usufruire di
un trattamento convenzionale di favore.
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ESEMPIO TREATY SHOPPING: PAGAMENTO ROYALTIES
Ritenuta del 5%
SOCIETA’ RESIDENTE
IN GERMANIA
Art. 12 della Convenzione
Italia - Germania
Ritenuta del 0%
Art. 12 della Convenzione
Germania - USA
interposizione ?
SOCIETA’ ITALIANA
Ritenuta del 10%
Art. 12 della
Convenzione Italia - USA
BENEFICIARIO
EFFETTIVO DEL
REDDITO
(U.S.A.)
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DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO EFFETTIVO
NEL MODELLO OCSE
Per evitare interposizioni fittizie da parte di una “conduit company” nella transazione,
i modelli di convenzione internazionale contengono la clausola antiabuso del
beneficiario effettivo (cd. Beneficial owner).
CHI E’ IL BENEFICIARIO EFFETTIVO DEL REDDITO?
•
il soggetto che ha il controllo, la gestione del bene o del diritto;
•
il soggetto giuridicamente proprietario del bene o del diritto;
•
la persona fisica o giuridica che ha il diritto ai frutti scaturenti dal bene (titolarità e
la disponibilità giuridica del reddito percepito);
•
il soggetto che effettivamente ne sopporta i costi, ovvero che sopporta il rischio
imprenditoriale di un’eventuale diminuzione di valore del bene;
•
il soggetto in capo al quale il reddito è sottoposto a tassazione (subject to tax
approach).
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LE PROPOSTE DI MODIFICA ELABORATE DALL’OCSE
Aprile – luglio 2011: presentazione del documento OCSE “Discussion
draft clarification of the meaning of beneficial owner in the OECD Model Tax
Convention”.
Contiene le proposte di modifica al Commentario agli articoli 10, 11 e 12 del
modello OCSE, con particolare riferimento al significato di “beneficiario
effettivo”.
L’espressione “beneficiario effettivo”, non deve essere utilizzata in
un’accezione tecnica e restrittiva, bensì deve essere valutata come una
generale clausola antiabuso alla luce dello scopo e delle finalità delle
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
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LE PROPOSTE DI MODIFICA ELABORATE DALL’OCSE
Le proposte di modifica sottolineano che l’espressione “beneficiario
effettivo” dovrebbe essere interpretata nel contesto di riferimento e a
prescindere dal significato tecnico che ad essa potrebbe essere
attribuito secondo la legislazione interna di ogni singolo paese.
Conseguentemente, nell’applicare la normativa nazionale occorre
tenere conto delle indicazioni fornite dal Commentario al Modello
OCSE.
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SEGUE: LE PROPOSTE DI MODIFICA ELABORATE DALL’OCSE
AGENTI, CONDUIT COMPANIES, NOMINEES
Nel caso degli agenti, dei nominees e delle conduit companies che operano quali
fiduciari, questi non possono essere definiti i “beneficiari effettivi”, non
avendo il diritto di disporre dei dividendi, degli interessi dei canoni percepiti,
dovendo, invece, trasferire il flusso reddituale ad altro soggetto.
Il soggetto destinatario di un pagamento di dividendi, interessi, di Royalties
può essere legittimamente considerato il beneficiario effettivo del reddito solo
qualora abbia il pieno diritto di utilizzare e godere dei diritti medesimi (“the full
right to use and enjoy the dividend, the interest, the royalties”), senza alcun vincolo e/o
obbligo contrattuale o giuridico, che gli imponga di trasferirli ad un’altra
persona.
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SEGUE: LE PROPOSTE DI MODIFICA ELABORATE DALL’OCSE
IPOTESI ABUSO
Le proposte di modifica al modello di convenzione, confermano
l’esclusione dei benefici del trattato bilaterale nelle ipotesi di abuso, con
conseguente applicazione della ritenuta ordinaria.
La clausola del beneficiario effettivo “beneficial owner” costituisce infatti
un principio anti-abuso recepito nelle Convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni, che mira ad evitare arbitraggi e manovre
elusive poste in essere dal soggetto economico, per usufruire di un
trattato che non sarebbe stato possibile applicare.
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Conclusioni
Il contrasto all’evasione fiscale internazionale costituisce un importante settore d’intervento
sia per l’Amministrazione finanziaria che per il legislatore.
Con particolare riferimento al tax planning, il fisco dovrà attentamente valutare se le imprese
che effettuano investimenti in strutture societarie estere abbiano un reale obiettivo
imprenditorialmente apprezzabile, ovvero se ci si trova di fronte a fenomeni patologici
finalizzati unicamente a risparmiare le imposte.
Riveste, inoltre, fondamentale importanza il contrasto alle interposizioni fittizie di società
filtro, con il solo scopo di ridurre il prelievo fiscale alla fonte.
Nell’ipotesi di abuso, il tax planning trova un limite nelle previsioni nazionali e convenzionali
finalizzate ad arginare patologici fenomeni di pianificazione fiscale “aggressiva” (c.d. “aggressive
tax planning”.
Si ringraziano i partecipanti per la cortese attenzione
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