INTERESSI: MODELLO OCSE ART. 11 del Modello Ocse : definizione di interessi Secondo il terzo comma dell’articolo con il termine «interessi» si intendono i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, garantiti o no da ipoteca, con o senza il diritto di partecipazione agli utili del debitore. Esempio: titoli del debito pubblico, buoni ed obbligazioni, compresi i relativi premi. Il Commentario OCSE all’articolo 11, precisa inoltre che con l’espressione «crediti di ogni tipo» si intende fare riferimento a quelli che derivano da mutui, depositi e conti correnti, ai depositi in contanti e alle garanzie sotto forma di moneta, titoli di Stato, buoni del tesoro e obbligazioni. Sistema di tassazione Se non diversamente stabilito dal contratto, il pagamento dell’imposta grava in capo al percettore degli interessi in genere non si verificano fenomeni di doppia imposizione economica Problematiche di doppia imposizione su: interessi su buoni, obbligazioni e prestiti Questi componenti, normalmente, sono infatti soggetti alla ritenuta alla fonte al momento del pagamento degli interessi. Se il beneficiario è residente in uno Stato diverso da quello del soggetto che eroga gli interessi, questi vengono assoggettati a tassazione, prima nello Stato della fonte, poi nello Stato in cui risiede il percettore. Per evitare la doppia imposizione A condizione che 1. la persona sia il «beneficiario effettivo» di tali interessi; e 2. gli stessi siano corrisposti a seguito: -della vendita a credito di un’attrezzatura industriale, commerciale o scientifica o di merci consegnate da un’impresa ad un’altra; - di prestiti di qualsiasi natura concessi da un istituto bancario. Modalità di tassazione Gli Stati possono prevedere la tassazione : 1. SOLO nello Stato di residenza del beneficiario, se gli interessi provengono da uno degli Stati contraenti (cioè quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o un’autorità locale) 2. sia nello Stato di residenza e nello Stato della fonte, ma quest’ultimo può stabilire una aliquota non superiore al 10%. In questo caso, il paragrafo 3 del Commentario OCSE all’articolo 11 prevede la concessione di uno sgravio da parte dello Stato di residenza, con il metodo dell’esenzione o con il metodo del credito d’imposta. I DIVIDENDI NEL MODELLO OCSE Articolo 10 del Modello OCSE L’articolo 10 del Modello OCSE, al paragrafo 3, definisce i “dividendi” come gli utili distribuiti su azioni. In genere ci si riferisce ai redditi derivanti da azioni, certificati di godimento, quote di partecipazione minerarie, quote di spettanza dei soci fon-datori ed altre quote di partecipazione agli utili diversi dai crediti e dai prestiti; ai redditi di altre quote sociali equiparati a quelli azionari nella legislazione dello Stato della fonte, ove risiede la società distributrice dei dividendi il Commentario precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone non costituiscono, invece, dividendi, a meno che le società in questione non siano equiparate, negli Stati in cui è situata la loro sede effettiva, alle società di capitali (es. Spagna e Belgio, per gli utili percepiti dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice). In genere, dunque, gli utili da partecipazione in socie-tà commerciali sono qualificati utili di impresa ex art. 7 del Modello OCSE e imputati ai singoli soci e tassati in maniera ordinaria. Sistema di tassazione L’articolo 10 del Modello OCSE stabilisce che la titolarità del diritto a percepire l’imposta venga ripartita tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza del beneficiario, attribuendo prevalenza alla tassazione nello Stato della fonte in genere si verificano fenomeni di doppia imposizione economica Modalità di tassazione Il Modello OCSE stabilisce che se il percettore dei di-videndi residente nell’altro Stato contraente è l’effettivo beneficiario, le aliquote non possono superare: -il 5 % qualora i dividendi siano distribuiti tra società, diverse da società di persone, e l’effettivo beneficiario detenga direttamente il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; - il 15 % in tutti gli altri casi. Convenzione bilaterali Gli Stati contraenti possono liberamente stabilire: - l’applicazione di aliquote diverse; - l’esclusiva tassazione nello Stato di residenza del beneficiario effettivo. - l’introduzione di clausole antielusive ad es. al fine di rendere inopponibile l’acquisizione di una partecipazione superiore al 25 % del capitale in prossimità della delibera di distribuzione dei dividendi della società partecipata Modalità di applicazione del prelievo nello Stato della fonte Non esistendo alcuna specifica previsione sul punto nel modello, lo Stato interessato può prevedere l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ad opera dell’erogante o l’autoliquidazione ad opera del percipiente in sede di dichiarazione dei redditi. Lo Stato nel quale risiede il beneficiario effettivo concede a quest’ultimo un credito d’imposta per le imposte già versate nello Stato della fonte, previa presentazione di un’autodichiarazione nella quale il percipiente attesta di essere il beneficiario effettivo del pagamento. Tassazione dei dividendi in presenza di stabile organizzazione di un soggetto non residente 1. se i dividendi derivano da una partecipazione effettivamente collegata alla stabile (se cioè esiste una connessione funzionale fra la partecipazione e le attività esercitate dalla stessa stabile) ex art. 7 del Modello, nello Stato della fonte i dividendi pagati alla stabile del non residente saranno da assoggettare ad imposizione secondo le regole domestiche e non sarà applicabile la ritenuta prevista per i non 2. Se la partecipazione dalla quale scaturiscono i dividendi non è effettivamente connessa all’attività della stabile e, dunque, è riconducibile al non residente che detiene la stabile, allora i dividendi saranno assoggettati ad imposizione con la ritenuta prevista dal trattato. Beneficiario effettivo Nozione di beneficiario effettivo non esiste una specifica definizione né all’interno del Modello OCSE né all’interno del Commentario al Modello; Bisogna fare riferimento alle integrazioni del Commentario di cui agli artt. 10 (par. 12), 11 (par. 8) e 12 (par. 4) continua Il termine in oggetto ha assunto un significato autonomo ai fini convenzionali ritraibile dall’oggetto e dallo scopo del trattato; Secondo l’opinione prevalente è colui che ha il potere di decidere: a) se utilizzare personalmente o rendere disponibili ad altri il capitale o altri beni, oppure b) come utilizzare i redditi che da questi scaturiscono oppure c) ha entrambi i poteri Funzioni della nozione di beneficiario effettivo serve all’eliminazione della doppia imposizione: l’individuazione del beneficiario consente la tassazione dello stesso anche nello Stato di residenza del percettore e non soltanto in quello della fonte serve a prevenire l’elusione e l’evasione fiscale: nell’ottica della clausola antielusiva all’esclusione dell’imposizione nello Stato della fonte deve corrispondere la tassazione del medesimo provento reddituale nello stato di residenza del percettore Finalità antielusiva: la clausola del beneficiario effettivo Scopo della clausola è di evitare che a godere del beneficio sia un soggetto diverso dal titolare del reddito secondo le leggi fiscali del paese di residenza, o che siano interposti soggetti terzi fra l’erogatore e il reale percettore del reddito al fine di consentire il godimento di un trattamento favorevole concesso dalla Convenzione bilaterale più favorevole conclusa tra lo Stato della fonte e lo Stato nel quale risiede il soggetto interposto. Treaty shopping fattispecie di interposizione di persona in virtù della quale si realizza una traslazione dei benefici previsti da una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio. Questo fenomeno si concretizza con l’utilizzo di un soggetto interposto residente in uno Stato che abbia concluso con lo Stato della fonte una Convenzione bilaterale che comporti un regi-me impositivo più favorevole rispetto a quello previsto dalla Convenzione eventualmente conclusa tra quest’ultimo Stato e il Paese di residenza del soggetto interponente. Le royalties nel Modello OCSE Si intendono i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso (se essi sono stati o richiedono di essere iscritti in un apposito registro ) di: diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche; brevetti; marchi di fabbrica o di commercio; disegni o modelli; progetti, formule o processi segreti; informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Modalità di tassazione Secondo l’articolo 12, primo paragrafo i canoni provenienti da uno Stato contraente sono tassabili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario effettivo