INTERESSI: MODELLO OCSE
ART. 11 del Modello Ocse :
definizione di interessi
Secondo il terzo comma dell’articolo con il termine
«interessi» si intendono i redditi derivanti da crediti
di ogni tipo, garantiti o no da ipoteca, con o senza il
diritto di partecipazione agli utili del debitore.
Esempio: titoli del debito pubblico, buoni ed obbligazioni,
compresi i relativi premi.
Il Commentario OCSE all’articolo 11, precisa inoltre che
con l’espressione «crediti di ogni tipo» si intende fare
riferimento a quelli che derivano da mutui, depositi e
conti correnti, ai depositi in contanti e alle garanzie
sotto forma di moneta, titoli di Stato, buoni del
tesoro e obbligazioni.
Sistema di tassazione
Se non diversamente stabilito dal
contratto, il pagamento dell’imposta
grava in capo al percettore degli interessi
in genere non si verificano fenomeni di
doppia imposizione economica
Problematiche di doppia imposizione su:
interessi su buoni, obbligazioni e prestiti
Questi componenti, normalmente, sono infatti
soggetti alla ritenuta alla fonte al momento del
pagamento degli interessi.
Se il beneficiario è residente in uno Stato
diverso da quello del soggetto che eroga gli
interessi, questi vengono assoggettati a tassazione,
prima nello Stato della fonte, poi nello Stato in cui
risiede il percettore.
Per evitare la doppia imposizione
A condizione che
1. la persona sia il «beneficiario effettivo» di tali
interessi;
e
2. gli stessi siano corrisposti a seguito:
-della vendita a credito di un’attrezzatura industriale,
commerciale o scientifica o di merci consegnate da
un’impresa ad un’altra;
- di prestiti di qualsiasi natura concessi da un istituto
bancario.
Modalità di tassazione
Gli Stati possono prevedere la tassazione :
1. SOLO
nello Stato di residenza del
beneficiario, se gli interessi provengono da uno
degli Stati contraenti (cioè quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o
un’autorità locale)
2. sia nello Stato di residenza e nello Stato
della fonte, ma quest’ultimo può stabilire una
aliquota non superiore al 10%. In questo caso,
il paragrafo 3 del Commentario OCSE
all’articolo 11 prevede la concessione di uno
sgravio da parte dello Stato di residenza,
con il metodo dell’esenzione o con il metodo
del credito d’imposta.
I DIVIDENDI
NEL MODELLO OCSE
Articolo 10 del Modello OCSE
L’articolo 10 del Modello OCSE, al paragrafo 3,
definisce i “dividendi” come gli utili
distribuiti su azioni.
In genere ci si riferisce ai redditi derivanti da
azioni, certificati di godimento, quote di
partecipazione minerarie, quote di spettanza dei
soci fon-datori ed altre quote di partecipazione
agli utili diversi dai crediti e dai prestiti; ai
redditi di altre quote sociali equiparati a quelli
azionari nella legislazione dello Stato della fonte,
ove risiede la società distributrice dei dividendi
il Commentario precisa che gli utili derivanti
dalla partecipazione in società di persone
non costituiscono, invece, dividendi, a meno
che le società in questione non siano equiparate,
negli Stati in cui è situata la loro sede effettiva,
alle società di capitali (es. Spagna e Belgio, per gli
utili percepiti dai soci accomandatari nelle società
in accomandita semplice).
In genere, dunque, gli utili da partecipazione in
socie-tà commerciali sono qualificati utili di
impresa ex art. 7 del Modello OCSE e imputati ai
singoli soci e tassati in maniera ordinaria.
Sistema di tassazione
L’articolo 10 del Modello OCSE stabilisce che
la titolarità del diritto a percepire
l’imposta venga ripartita tra lo Stato
della fonte e lo Stato di residenza del
beneficiario, attribuendo prevalenza alla
tassazione nello Stato della fonte
in genere si verificano fenomeni di doppia
imposizione economica
Modalità di tassazione
Il Modello OCSE stabilisce che se il percettore
dei di-videndi residente nell’altro Stato
contraente è l’effettivo beneficiario, le
aliquote non possono superare:
-il 5 % qualora i dividendi siano distribuiti tra
società, diverse da società di persone, e
l’effettivo beneficiario detenga direttamente
il 25 per cento del capitale della società che
paga i dividendi;
- il 15 % in tutti gli altri casi.
Convenzione bilaterali
Gli Stati contraenti possono liberamente
stabilire:
- l’applicazione di aliquote diverse;
- l’esclusiva tassazione nello Stato di residenza del
beneficiario effettivo.
- l’introduzione di clausole antielusive ad es. al fine
di rendere inopponibile l’acquisizione di una
partecipazione superiore al 25 % del capitale in
prossimità della delibera di distribuzione dei
dividendi della società partecipata
Modalità di applicazione del prelievo nello
Stato della fonte
Non esistendo alcuna specifica previsione sul punto nel
modello, lo Stato interessato può prevedere
l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta
ad
opera
dell’erogante
o
l’autoliquidazione ad opera del percipiente in
sede di dichiarazione dei redditi.
Lo Stato nel quale risiede il beneficiario effettivo
concede a quest’ultimo un credito d’imposta per le
imposte già versate nello Stato della fonte, previa
presentazione di un’autodichiarazione nella quale il
percipiente attesta di essere il beneficiario effettivo del
pagamento.
Tassazione dei dividendi in presenza di
stabile organizzazione di un soggetto non
residente
1.
se
i
dividendi
derivano
da
una
partecipazione effettivamente collegata alla
stabile (se cioè esiste una connessione funzionale
fra la partecipazione e le attività esercitate dalla
stessa stabile)
ex art. 7 del Modello, nello Stato della fonte i
dividendi pagati alla stabile del non residente
saranno da assoggettare ad imposizione
secondo le regole domestiche e non sarà
applicabile la ritenuta prevista per i non
2.
Se la partecipazione dalla quale
scaturiscono
i
dividendi
non
è
effettivamente connessa all’attività della
stabile e, dunque, è riconducibile al non
residente che detiene la stabile,
allora i dividendi saranno assoggettati ad
imposizione con la ritenuta prevista dal trattato.
Beneficiario effettivo
Nozione di beneficiario effettivo


non esiste una specifica definizione né
all’interno del Modello OCSE né all’interno
del Commentario al Modello;
Bisogna fare riferimento alle integrazioni del
Commentario di cui agli artt. 10 (par. 12),
11 (par. 8) e 12 (par. 4)
continua
Il termine in oggetto ha assunto un significato
autonomo ai fini convenzionali ritraibile dall’oggetto
e dallo scopo del trattato;
Secondo l’opinione prevalente è colui che ha il
potere di decidere:
a) se utilizzare personalmente o rendere
disponibili ad altri il capitale o altri beni,
oppure
b) come utilizzare i redditi che da questi
scaturiscono
oppure
c) ha entrambi i poteri
Funzioni della nozione di beneficiario
effettivo


serve
all’eliminazione
della
doppia
imposizione: l’individuazione del beneficiario
consente la tassazione dello stesso anche nello
Stato di residenza del percettore e non soltanto in
quello della fonte
serve a prevenire l’elusione e l’evasione
fiscale: nell’ottica della clausola antielusiva
all’esclusione dell’imposizione nello Stato della
fonte deve corrispondere la tassazione del
medesimo provento reddituale nello stato di residenza del percettore
Finalità antielusiva: la clausola del
beneficiario effettivo
Scopo della clausola è di evitare che a godere del
beneficio sia un soggetto diverso dal titolare
del reddito secondo le leggi fiscali del paese di
residenza, o che siano interposti soggetti terzi
fra l’erogatore e il reale percettore del reddito al fine
di consentire il godimento di un trattamento favorevole concesso dalla Convenzione bilaterale più
favorevole conclusa tra lo Stato della fonte e lo Stato
nel quale risiede il soggetto interposto.
Treaty shopping

fattispecie di interposizione di persona in virtù
della quale si realizza una traslazione dei benefici
previsti da una Convenzione internazionale contro
le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio.
Questo fenomeno si concretizza con l’utilizzo di un
soggetto interposto residente in uno Stato che
abbia concluso con lo Stato della fonte una
Convenzione bilaterale che comporti un regi-me
impositivo più favorevole rispetto a quello previsto
dalla Convenzione eventualmente conclusa tra
quest’ultimo Stato e il Paese di residenza del
soggetto interponente.
Le royalties nel Modello OCSE
Si intendono i compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l’uso o la concessione in uso (se
essi sono stati o richiedono di essere iscritti in un
apposito registro ) di: diritti d’autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le
pellicole cinematografiche; brevetti; marchi di
fabbrica o di commercio; disegni o modelli; progetti,
formule o processi segreti; informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
Modalità di tassazione
Secondo l’articolo 12, primo paragrafo i
canoni provenienti da uno Stato contraente
sono tassabili soltanto nello Stato di residenza
del beneficiario effettivo
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