Articolo 81 T.I.CE
1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio
nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere
dichiarate inapplicabili:
-a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
-a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
imprese, e
-a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico
o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza
per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie
o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti,
lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi
nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
Articolo 3
Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni
nazionali in materia di concorrenza
1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli
Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la
legislazione nazionale in materia di concorrenza ad
accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche
concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del
trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano
anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi,
decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri o le
giurisdizioni nazionali applicano la legislazione
nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti
abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse
applicano anche l'articolo 82 del trattato.
2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di
concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni
di associazioni di imprese o pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non
impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo
81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono
disciplinati da un regolamento per l'applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente
regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e
applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che
vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.
B
A
C
CONSUMATORI / UTILIZZATORI
effetti restrittivi della
concorrenza?
effetti benefici ?
Valutazione in base
all‘art.81, par.1
VIETATI
agli accordi di cooperazione
orizzontale che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza
„problemi di concorrenza“
fissazione dei prezzi
o della produzione
ripartizione
dei mercati
mantenere, ottenere o
aumentare potere
di mercato
effetti di mercato negativi
sui prezzi, la produzione,
l‘innovazione o la varietà
e la qualità dei prodotti
„benefici economici“
condivisione dei rischi
realizzare economie
condivisione di know-how
più veloce introduzione di
innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
fondato su
criteri
economici
QUADRO DI ANALISI
(I) natura dell‘accordo
(II) potere di
mercato delle
parti
(III) altri fattori relativi
alla struttura del
mercato
(IV) benefici economici
(II) posizione delle parti nei mercati
interessati dalla cooperazione
scopo dell‘analisi
somma delle quote
di mercato
determinare se le parti possano,
grazie alla cooperazione, mantenere,
acquisire o rafforzare il loro potere
di mercato
ovvero
se abbiano la capacità di causare
effetti negativi sul mercato in relazione
ai prezzi, alla produzione, all'innovazione
o alla varietà o qualità delle merci
e dei servizi.
potere di mercato sufficiente
a causare degli effetti restrittivi
grado di concentrazione
del mercato
numero
dei concorrenti
posizione
INDICI
Herfindahl-Hirschman („HH“)
coefficiente di concentrazione
delle imprese leader
somma dei quadrati delle quote
di mercato detenute dai concorrenti
concentrazione
bassa: max 1000
moderata: tra 1000 e
1800
elevata: oltre 1800
es.
prima: 30%, 25%, 25%, 20%
900 + 625 + 625 + 400 = 2550
dopo: 30% + 25% cooperazione
3025
+ 625 + 400 = 4050
somma delle quote di mercato
dei principali concorrenti
(III) altri fattori
stabilità delle quote di
mercato nel tempo
barriere all‘ingresso
probabilità di altri ingressi
potere di contrattazione degli
acquirenti/fornitori
natura dei prodotti
FATTORI
SPECIFICI
se prevedibili delle ripercussioni
sulla concorrenza in tema di innovazione
quando tali ripercussioni non possono
essere valutate in modo adeguato
attraverso l‘esame dei mercati preesistenti
LINEE DIRETTRICI
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
( IV) benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
Valutazione in base
all‘art.81, par.3
„benefici
economici“
migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico
efficienze statiche
o dinamiche
combinazione e integrazione
di varie competenze o risorse
possono compensare gli
effetti restrittivi della concorrenza
efficienze documentate
considerazioni ipotetiche
o dichiarazioni generali non
sono sufficienti
non si tiene conto del risparmio
dei costi da
-riduzione produzione
- ripartizione mercati
- puro esercizio del
potere di mercato
„congrua parte dell‘utile
riservata ai consumatori“
dipende dall‘intensità
della concorrenza
sul mercato rilevante
economie di costi passate ai
consumatori grazie ad una
diminuzione die prezzi
imprese stimolate a lanciare
sul mercato nuovi prodotti il
più rapidamente possibile
„carattere indispensabile
delle restrizioni“
esistono mezzi meno restrittivi
per ottenere vantaggi comparabili?
situazione di mercato
durata dell‘accordo
„ non eliminazione
della concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi“
non esentabile, di regola, un accordo grazie
al quale un‘impresa rafforzi o acquisti una
posizione dominante
COME
SI ARRIVA AL
COMPORTAMENTO
COORDINATO?
prezzo
ACCORDO ESPLICITO quantità
quote di mercato
ecc.
SCAMBI DI INFORMAZIONI
es., su prezzi attuali
o futuri
LEADER DI PREZZO
REGOLE DI PREZZO
GARANZIA DI PREZZO
COMPORTAMENTO
COORDINATO
STABILE:
fattori facilitanti
Fattori legati alle imprese
NUMERO LIMITATO DI IMPRESE
TECNOLOGIE E STRUTTURE
DEI COSTI SIMILI
CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI
LEGAMI STRUTTURALI
es., partecipazioni
reciprche
COMPORTAMENTO
COORDINATO
STABILE:
fattori facilitanti
Fattori di mercato
BARRIERE ALL‘INGRESSO
INELASTICITÀ DELLA DOMANDA
PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI
POCA INNOVAZIONE
ECC.
COME FARE
PER SCOPRIRLI ?
DIFFICILE!
INCORAGGIARE
A „CONFESSARE“
c.d. programma di
leniency (clemenza)
Sanzione ridotta
Sanzione non comminata
teoria classica
teoria neoclassica
teoria ordoliberale
austriaca
teorie dinamiche
schumpeteriana
neo-schumpeteriana
ora: moderna teoria industriale
„MORE ECONOMIC APPROACH“
„ECONOMICS-BASED APPROACH
EFFETTI RESTRITTIVI
EFFETTI BENEFICI
BENESSERE DEL CONSUMATORE ?
EFFICIENZA
strumenti
sviluppi nella teoria dell‘oligopolio
teoria dei giochi, ecc.
situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico
teorie di agency, problemi di informazione, ecc.
econometria, simulazioni, ecc.
INTESE VERTICALI
VENDITORE
COMPRATORE/
RIVENDITORE
CONSUMATORI
VENDITORE
prezzo
imposto
COMPRATORE
COMPRATORE
CONSUMATORI
COMPRATORE
VENDITORE
territorio
esclusivo
COMPRATORE COMPRATORE COMPRATORE
X
CONSUMATORI
VENDITORE
VENDITORE
monomarchismo
X
X
COMPRATORE
X
COMPRATORE
COMPRATORE
X
CONSUMATORI
VENDITORE
distribuzione
selettiva
X
COMPRATORE
COMPRATORE
COMPRATORE
COMPRATORE
(3)
EFFETTI NEGATIVI
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
riduzione della concorrenza
all‘interno della marca fra
distributori della stessa marca
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
EFFETTI POSITIVI
B
I
L
A
N
C
I
A
M
E
N
T
O
permettere la realizzazione di
livelli di investimenti e di vendite
ottimali
aprire od accedere
a nuovi mercati
soluzione al problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
soluzione del problema
della rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
soluzione del problema del
parassitismo di certificazione
ALTRE...
(2) gli effetti positivi
delle intese verticali
permettere la realizzazione di
livelli di investimenti e di vendite
ottimali
F1
F1
F2
investimenti
A2
A1
free rider
investimenti
(sforzi promozionali)
CONSUMATORI
A1
free rider
aprire od accedere
a nuovi mercati
F1
A2
A1
free rider
investimenti per
affermare il marchio
sul mercato
problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
„sfruttamento“
F1
investimento
A1
locked-in
parassitismo di
certificazione
rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
ALTRE...
(1) gli effetti negativi
delle intese verticali
F1
A1
A2
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
F2
A3
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
F2
F1
A1
A2
A3
X
CONSUMATORI
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
F2
F1
A1
A2
A3
A4
A5
F3
A6
quote di mercato
più rigide
collusione
agevolata
A7
A8
A9
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
es., distribuzione esclusiva
con divieto di vendita
passiva
F1
A1
I
A3
A2
D
F
(3)
EFFETTI NEGATIVI
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
riduzione della concorrenza
all‘interno della marca fra
distributori della stessa marca
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
EFFETTI POSITIVI
B
I
L
A
N
C
I
A
M
E
N
T
O
permettere la realizzazione di
livelli di investimenti e di vendite
ottimali
aprire od accedere
a nuovi mercati
soluzione al problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
soluzione del problema
della rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
soluzione del problema del
parassitismo di certificazione
ALTRE...
B
restrizioni verticali
messe in atto da impresa
I
che detiene potere di
mercato presumibilmente
L
dannose
A
N
più grave la restrizione
C
interbrand che intrabrand
I
A più ampi gli investimenti realizzati,
più giustificabile la restrizione
M
E
le restrizioni verticali collegate alla
N
penetrazione di nuovi mercati non
T limitano in via di massima la concorrenza
O
l‘impresa che non detiene potere di
mercato può aumentare gli utili solo
ottimizzando i processi di fabbricazione
e distribuzione
#
se l‘impresa detiene potere di mercato
si deve verificare se essa, tramite le intese
verticali, non intenda accrescere gli utili a
spese dei concorrenti diretti, aumentando i
loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti
e in ultima analisi dei consumatori,
appropriandosi di una parte del loro margine
SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO
NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME
PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO
DELLA DISTRIBUZIONE
esenzione
per categoria
30% D se accordo di
acquisto esclusivo
SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI
VENGA RISERVATA UNA CONGRUA
PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA
(4) le restrizioni gravi
previste dal regolamento
di esenzione per
categoria
•prezzo imposto
•ripartizione
dei mercati (però
varie eccezioni
altre..
ESENZIONE PER
CATEGORIA NON
SI APPLICA
POSIZIONE
DOMINANTE
POTERE DI MERCATO
„CONSIDEREVOLE“ (substantial)
VIETATO
ABUSO
non il mero possesso,
no il raggiungimento della
pd tramite una concorrenza
„di merito“
Art. 82 T.I.CE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri,
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti
stessi.
ABUSO DELLA
POSIZIONE
DOMINANTE
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza
o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per
il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,
il grado di concorrenza è già ridotto“
particolare RESPONSABILITA’
dell’impresa in posizione dom.
APPROCCIO „TRADIZIONALE“
accertamento della
posizione dominante
accertamento dell‘abuso
della posizione dominante
POSIZIONE
DOMINANTE
posizione indipendente
non soggetta ad effettive
costrizioni concorrenziali
POTERE DI MERCATO
SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)
INDICATORI DI
POTERE DI MERCATO
QUOTA DI MERCATO
in termini assoluti e/o relativi
temporanea o posseduta
per lungo tempo
BARRIERE ALL‘INGRESSO
o ALLA ESPANSIONE
LEGALI
CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE
ECONOMIE DI SCALA O SCOPO
ACCESSO PRIVILEGIATO
A MATERIE PRIME
RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE,
DIFFICILMENTE REPLICABILE
„SWITCHING COSTS“
ALTRO…
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