“ABOLITI IN PIEMONTE I CONTRATTI DI OSPITALITA’ PER L’ACCESSO ALLE RSA” di Maria Grazia Breda, in Prospettive Assistenziali n° 171 luglio-settembre 2010 Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer Torino 22/10/2010 Punti di convergenza › la D.G.R. 64-13649/2010 sostituisce il Contratto di Ospitalità con il Regolamento di struttura, e costituisce lo strumento fondamentale per definire e rendere trasparenti i rapporti e i reciproci diritti/doveri fra le strutture residenziali sociosanitarie e gli utenti, i loro familiari e chi li rappresenta. › esposizione del contratto stipulato fra ASL, Ente gestore e RSA ai sensi della DGR 44-12758/2009 › la cauzione fruttifera non può superare l’importo mensile della retta a carico dell’Utente, e per gli Utenti con retta sociale integrata da parte dell’ente locale non può essere richiesta › problema del turnover del personale non superiore al 5-10%. › esposizione dei tabelloni interni alla struttura con l’indicazione: organigramma del personale; orario di presenza del personale. › fornire mensilmente alla Commissione di Vigilanza la fotocopia del libro unico e dei versamenti contributivi › garantire l’accesso alla struttura ai rappresentanti delle associazioni di tutela, nelle forme concordate con le parti › trasferire le competenze della Commissione di Vigilanza alla Provincia sulla base dei requisiti da verificare concordati sul territorio regionale › competenza esclusiva dell’UVG per decidere l’ammissione/dimissione dell’Utente , nonché la definizione del progetto assistenziale individualizzato › gli extra-retta eventuali (non obbligatori) devono essere a richiesta dell’Utente e fatturati mensilmente in modo analitico L’utente è una persona malata e non autosufficiente e non un “cliente” che sceglie la struttura alberghiera, e non è parte attiva nell’accordo tra ASL, ente locale e RSA.