Costituzione della Repubblica Italiana La cittadinanza per gli immigrati Diritto all’unità della famiglia La partecipazione politica degli stranieri. Riflessioni tra Italia ed Europa. Le GISTI Note sul diritto di voto degli immigrati Il permesso di soggiorno La carta di soggiorno Il lavoro I diritti Diritto alla salute Diritto allo studio Diritto alla difesa Diritto all’unità familiare Diritto dall’alloggio Il razzismo nel calcio · Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli · Art 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei tratti internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo ne territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. · Art 13 comma 1: La libertà personale è inviolabile. · Art 14 comma 1: Il domicilio è inviolabile. · Art 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda ed esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art 21 comma 1: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente i propri pensieri con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione. · Art 24 comma 1: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. · Art 26: L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto dove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. · Art 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. · Art 34 comma 1: La scuola è aperta a tutti. · Art 36 coma 1: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. · Art 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione famigliare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità si lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. · Art 53 comma 1: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 11/10/2004 La nostra legge sulla cittadinanza è relativamente recente e al tempo stesso vecchia perché rivolta al passato – all'Italia patria di emigranti – e non al futuro dell'Italia paese di immigrazione. Perciò si moltiplicano le iniziative politiche per una riforma che offra maggiori chance per l'acquisto della cittadinanza e, insieme, maggiori garanzie di integrazione sociale. In tale scenario si colloca il volume, “Per una nuova disciplina della cittadinanza”, curato da Ennio Codini e Marina D'Odorico, che vuole offrire un supporto scientifico al processo riformatore. Un tema, quello della cittadinanza per gli immigrati, di cui si discuterà a Roma, il 20 ottobre alle 16.30, nel corso di un seminario di studi organizzato presso la sede dell'Istituto Luigi Sturzo. L'incontro, presieduto da Andrea Bixio e introdotto da Vincenzo Cesareo e Maria Paola Svevo, vedrà gli interventi di Giovanni Bianchi, Ennio Codini, Alfredo Mantovano, Bruno Nascimbene, Dario Rivolta e Maurizio Silveri. Gli autori della pubblicazione Ismu hanno preso le mosse dalla raccolta dei progetti di riforma attualmente all'esame del parlamento. Ma tali progetti vanno valutati in un contesto più ampio perché molti altri paesi a ordinamento liberaldemocratico hanno vissuto e vivono l'esperienza dell'immigrazione. Di conseguenza, da una parte gli autori considerano le due legislazioni storicamente di maggior rilievo – quella francese e quella statunitense – e dall'altra Marina D'Odorico ha elaborato uno studio di più ampia portata su come in Europa e nelle Americhe è disciplinata la cittadinanza. Obiettivo di quest'ultimo non è tanto la completezza descrittiva – pressoché irrealizzabile in una realtà dove tra l'altro le leggi danno un quadro solo approssimativo dell'effettiva disciplina – bensì di offrire una sorta di catalogo ragionato dei modelli cui può rifarsi una disciplina della cittadinanza. A corredo sono state predisposte alcune tabelle per rapide comparazioni quantitative delle regole e una scheda esemplificativa relativa ai test per l'accesso alla cittadinanza. Si è ritenuto inoltre che una riflessione scientifica non potesse trascurare la formulazione di alcune proposte. Questo perché, se è vero che una disciplina della cittadinanza non può che discendere da scelte politiche, in un contesto dato alcune esigenze e alcune opzioni discendono da principi e vincoli di carattere almeno prevalentemente tecnico. Ecco che allora il volume si apre con una riflessione che approda ad alcune indicazioni di fondo per una riforma della disciplina della cittadinanza. Partendo dall'inadeguatezza di quella attuale, Ennio Codini propone una rivalutazione dello ius soli rispetto al criterio dello ius sanguinis. Si ritiene pertanto di offrire con questo lavoro un contributo utile in un momento nel quale pare possibile che in tempi relativamente brevi sia approvata una riforma della disciplina della cittadinanza. Il Giudice di Pace ignora la sentenza della Corte Costituzionale 26 settembre 2005 La legislazione italiana in materia di immigrazione riconosce il diritto all'unità bsp; della famiglia e ne garantisce la sua difesa, ha scritto negli articoli contenuti nel Titolo IV del Testo Unico 286/1998, "Diritto all'unità bsp; familiare e tutela dei minori". Ma l'ultima vicenda che segnaliamo dalla redazione di Bologna, racconta invece di una famiglia che proprio l'applicazione della legge voleva divisa. ad un giovane ragazzo rumeno portato nel CPT di Bologna lo scorso 17 settembre e destinato all'espulsione, separato con la forza da suo figlio appena nato e da sua moglie, entrambi rimasti nelle baracche sul fiume Reno. Come altri migranti rumeni, abitava infatti in una baracca precaria sul fiume Reno, le baracche che il Comune di Bologna si appresta a sgomberare perché ha dichiarato il Sindaco Cofferati - portano degrado, scontentano gli abitanti della zona e sono abitate da clandestini. Amministrazione e cittadini della zona continuano ad ignorare per che la numerosa comunità di rumeni costretta a dormire tra le lamiere e i rifiuti composta da lavoratori, operai edili che ogni giorno vengono "assunti" nei cantieri del bolognese. Pagati se va bene 20-30 euro per 10 ore di lavoro, quando va male non pagati affatto, i rumeni del Lungoreno mantengono florido il mercato dell'edilizia, che si basa sul lavoro non tanto in nero, quanto servile. Ma ritorniamo a, anche lui operaio nelle costruzioni, trovato senza permesso di soggiorno e portato al CPT di Via Mattei. La vicenda di O.D. viene subito denunciata dallo Scalo Migranti, che riesce a rintracciarlo e a fargli nominare un proprio avvocato, Andrea Ronchi. In questo modo, il 20 settembre O.D. non ha mandato da solo davanti al giudice di Pace, e nei 10 minuti con cui solitamente viene esaurita la formalità bsp; dell'udienza di convalida del trattenimento, l'avvocato Ronchi riesce a sollevare la questione del diritto alla coesione familiare, richiamando la sentenza 376/2000 della Corte Costituzionale.E' una sentenza con cui si estende il divieto di espulsione anche al marito convivente di cittadina straniera gestante o nei sei mesi successivi al parto. Nonostante le testimonianze dei vicini di baracca - che per la prima volta nella storia partecipano come testimoni ad un'udienza di convalida e le foto della casa, il Giudice di Pace pretende una dichiarazione del Comune che attesti tale convivenza. Il paradosso ha ormai agli estremi: un diritto alla famiglia non garantito e un Comune che sgombera le case con le ruspe e dovrebbe certificare convivenze! La convalida del trattenimento viene dunque effettuata proprio da quel Giudice che dovrebbe vigilare sulla restrizione della libertà personale. La rete di solidarietà bsp; si stringe attorno a O.D. e i suoi amici italiani lo aiutano con una dichiarazione depositata presso la Questura, con cui si richiede contemporaneamente la revoca del trattenimento, che questa volta viene eseguita. A OD tutto ci costato 5 giorni di detenzione immotivata in un lager come quello di Via Mattei, dove i detenuti stanno ora denunciando con lo sciopero della fame le manganellate della polizia a chi protesta, la mancanza di medicine, la sporcizia. Ma gli è costato anche la perdita del lavoro e probabilmente la paga, dato che i padroni pagano alla fine del lavoro ... a sua moglie e a suo figlio possiamo solo vagamente immaginare quanto sia costato. di Simona Ardovino 9 aprile 2005 La partecipazione politica degli stranieri è un aspetto centrale delle politiche di inclusione e va acquisendo un peso sempre maggiore nel dibattito giuridico-politico sull’immigrazione, non solo italiano ma anche europeo. In Italia, in particolare, la questione del diritto di voto a livello locale degli stranieri si lega a due aspetti: da un lato l’importanza crescente delle politiche di integrazione nella gestione di flussi migratori sempre più strutturati e consistenti, e dall’altro il ruolo sempre più rilevante delle amministrazioni locali nel farsi carico dell’erogazione di servizi sociali fondamentali, in particolare a seguito della recente riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della Legge costituzionale 3/2001. Proprio riguardo a questo secondo aspetto, infatti, occorre chiarire fin da subito che in Italia, come del resto quasi ovunque in Europa, il dibattito sulla partecipazione politica degli stranieri resta per ora confinato esclusivamente al livello locale oltre che, naturalmente, a coloro che risiedono regolarmente sul territorio nazionale da un certo periodo di tempo. Volendo prendere le mosse proprio dal quadro europeo, la situazione appare piuttosto diversificata. La Convenzione di Strasburgo sulla Partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, promossa dal Consiglio d’Europa ed entrata in vigore nel 1997, mira a garantire a tutti gli stranieri, residenti sul territorio per un periodo continuato di massimo cinque anni, il diritto di voto attivo e passivo a livello locale. In totale, però, solo 7 paesi hanno aderito alla Convenzione, che resta di fatto uno strumento ancora piuttosto debole e dallo scarso effetto trainante. A livello comunitario, poi, non esistono specifici dispositivi normativi sull’estensione del suffragio ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. Le norme sulla cittadinanza europea, che prevedono che i cittadini residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza possano esercitarvi il diritto di voto per le elezioni locali ed europee (art.19 Tce e art. 39 e 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), si riferiscono infatti, com’è naturale, esclusivamente ai cittadini europei. A testimonianza della crescente attenzione delle istituzioni comunitarie verso lo status dei cittadini non comunitari, tuttavia, si riscontra una nutrita serie di atti che, seppur non giuridicamente vincolanti, hanno una rilevanza non trascurabile. Tra questi, oltre a diversi pareri del Comitato Economico e Sociale, spiccano risoluzioni del Parlamento Europeo e comunicazioni della Commissione, tutti favorevoli ad un’estensione del suffragio agli stranieri lungo-residenti di Paesi Terzi. La Commissione affronta la questione dei diritti politici degli immigrati a livello locale anche nella Prima Relazione annuale su migrazione e integrazione del luglio 2004, ribadendone la priorità nel percorso di inclusione dello straniero. In particolare, nella Relazione si sottolineano i progressi compiuti a tal proposito da alcuni stati membri, quali Belgio e Lussemburgo, che hanno recentemente adottato una nuova legislazione. Priorità tuttavia non ribadita, occorre ricordarlo, tra le misure in favore dell'integrazione elencate dal Programma dell’Aja 2005-2010 in materia di immigrazione, approvato dal Consiglio europeo dello scorso novembre 2004. Neanche il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa infine, opera dei cambiamenti a tal riguardo. L’art. III.267 infatti, pur prevedendo generiche misure tese a incentivare l’integrazione degli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio europeo, esclude «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri» (art. III.267, par. 4). All’interno di un contesto comunitario globalmente debole, in cui la materia della partecipazione politica, e più in generale delle politiche di integrazione degli immigrati stranieri, permane di dominio essenzialmente nazionale, i paesi europei hanno disciplinato o stanno disciplinando l’accesso al diritto di voto per proprio conto. Su 28 stati, considerando i 25 membri dell’Unione Europea più Norvegia, Islanda e Svizzera, salta subito agli occhi come ben 19 paesi prevedano forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica a livello locale. Naturalmente, si tratta di un dato alquanto grezzo, che non dà conto delle diversità evidenti che sussistono tra le legislazioni dei diversi paesi. Tra queste, per citarne solo alcune, il numero di anni di residenza necessari per l’esercizio del suffragio, la definizione del livello cui poter esercitare i propri diritti elettorali, differenziazioni tra diritto di voto attivo e passivo e differenziazioni in ordine alla nazionalità degli immigrati compresi nella legislazione di volta in volta in vigore ecc. Le tabelle 2 e 3 offrono un quadro generale e semplificato dell’accesso ai diritti elettorali per gli Stranieri non comunitari in Europea. Per favorire una lettura chiara e immediata, normalmente non vengono presi in considerazione alcuni dati pur rilevanti, tra i quali in primis le differenze tra diritto di voto attivo e diritto di voto passivo. Inoltre, il livello viene semplificato in categorie quali «Comunale, Provinciale, Regionale» che non sempre rispecchiano esattamente l’ordinamento costituzionale dello Stato relativo. L’Italia, a sua volta, presenta a tal riguardo una situazione piuttosto complessa. Innanzitutto il nostro paese ha ratificato la Convenzione di Strasburgo ma con riserva, escludendo l'applicazione dell’intera Parte C, che è quella più innovativa poiché prevede proprio il conferimento agli stranieri dei diritti elettorali a livello locale. A livello nazionale, già con la formulazione delle legge Turco-Napolitano del 1998 e con l’inserimento dell’art. 38, poi stralciato dal testo finale, si è avviato ad un processo di riflessione politicocostituzionale che dura ancora oggi e di cui sono frutto ben 8 progetti di legge costituzionale, appartenenti a diversi schieramenti politici, attualmente depositati in Parlamento. Allo stato attuale, non esiste dunque in Italia una legge dello Stato che disciplini l’estensione del suffragio ai cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale al di fuori, ovviamente, dell’ipotesi di naturalizzazione. Nella situazione così creatasi e anche in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono proliferate le esperienze locali. La prassi è tuttora molto variegata e dagli incerti contorni giuridici. Di fatto, sono venute a realizzarsi delle discrepanze evidenti e alla fuga in avanti di alcuni comuni fa da contrappunto l’immobilismo di altri. Già solo per quanto concerne le elezioni circoscrizionali il dibattito è intenso e controverso. All'iniziativa adottata da alcuni comuni ha fatto seguito, nel gennaio 2004, una circolare del Ministero dell’Interno che ribadiva l’impossibilità di estendere il suffragio ai cittadini stranieri da parte dei comuni, subito seguita, però, da un parere del Consiglio di Stato di segno opposto (parere n. 8007, luglio 2004). Ad oggi gli stranieri, secondo requisiti diversi da comune a comune, hanno diritto di voto attivo e passivo per i Consigli circoscrizionali (o municipi) in varie città italiane, tra cui ad esempio Venezia, Ancona, Genova e Firenze. Per quanto riguarda l’elezione dei Consigli comunali la situazione è ancor più difficoltosa. Senza voler entrare, in questa sede, nell'ambito di complesse valutazioni giuridiche circa la possibilità, per i comuni, di regolare autonomamente l'estensione del suffragio agli stranieri (alla luce non solo degli art. 114 e 117, comma 2, lettere a), p) della Costituzione, ma anche di altre disposizioni, quali ad esempio l'art. 9 T.U. in materia di immigrazione) interessa però rilevare come di fatto alcuni di essi, nell'incertezza politico-giuridica, si muovano molto rapidamente verso percorsi autonomi. Tra questi, ad esempio, Genova e Venezia hanno già modificato in tal senso i propri Statuti comunali. Una vitalità, quella degli enti locali, testimoniata anche dall'adozione da parte di più di 80 città italiane della Carta europea dei diritti dell'Uomo nelle città, approvata a Saint-Denis nel 2000, adottata da più di 150 città di tutta Europa e frutto di una logica che coniuga i diritti di cittadinanza al concetto di residenza, anziché di appartenenza nazionale. La Carta menziona esplicitamente, tra l'altro, l'estensione dei diritti elettorali a tutti i cittadini maggiorenni residenti da due anni nella città (art. 8, comma 2). Occorre infine considerare come la questione del diritto di voto per gli stranieri si leghi, in particolare in Italia ove manca un’apposita disciplina giuridica, alla riforma della cittadinanza. Indirettamente, infatti, la riduzione dei tempi necessari per ottenere la cittadinanza favorisce l’accesso al voto (non più solo locale, in questo caso) da parte degli stranieri, ma apre un’altra serie di problemi, specialmente nel caso in cui legislazioni nazionali non prevedano la doppia cittadinanza e il cittadino straniero si veda dunque costretto ad operare una scelta, non sempre scontata. Come già sottolineato da autorevoli studiosi, la semplificazione dell’accesso alla cittadinanza, pur desiderabile nel caso di una legislazione particolarmente restrittiva come quella italiana, non può costituire un’alternativa all’estensione del suffragio. Al contrario, si tratta di due opzioni complementari, che non si escludono l’un l’altra. La questione merita nel suo complesso una riflessione approfondita. Certamente l’esercizio dei diritti elettorali, se declinato in ambito europeo o invece in ambito locale, ha una ratio diversa e diverse implicazioni. In entrambi i casi, comunque, il dibattito sulle dinamiche che possono portare ad un’integrazione degli immigrati nelle società di residenza, e in particolare sull’aspetto più specifico della partecipazione politica, testimonia l’esigenza diffusa di garantire l’inclusione ampia di tutti coloro che vivono sul territorio. In tal senso, la cittadinanza europea, seppure all’interno di un contesto preciso quale quello del processo di integrazione comunitaria, sembra accentuare la tendenza a ricostruire una nozione diversa dei diritti di cittadinanza, e dunque dei diritti elettorali, vincolandoli non più al legame di appartenenza nazionale ma piuttosto all’effettiva partecipazione alla vita della comunità, espressa dal concetto di residenza. L’Italia non può permettersi di restare indietro, sottovalutando la questione dell’integrazione degli stranieri nella comunità nazionale anche attraverso la loro partecipazione politica. Finora si sono utilizzati strumenti di consultazione più o meno efficaci. Le consulte, i consigli territoriali, i consiglieri aggiunti, recentemente eletti in diverse province e comuni italiani, testimoniano l’attenzione diffusa di realizzare veri percorsi di inclusione per gli stranieri, che mostrano la loro utilità soprattutto a livello locale. Tuttavia questo tipo di meccanismi, dal ruolo esclusivamente consultivo e molto diversi per composizione e funzionamento, non possono rappresentare la sola risposta ad una problematica complessa, che richiede misure globali e di lungo periodo. La rappresentanza politica è certamente un aspetto delicato delle politiche di immigrazione, intimamente connesso alle prerogative della sovranità statale, ma eluderlo non sembra una soluzione auspicabile, né tanto meno ancora a lungo praticabile. Il était — et il est — une fois une association spécialiste du droit des étrangers, le GISTI. Pour mettre son savoir à la disposition de ceux qui en ont besoin, il tient des permanences juridiques gratuites, édite des publications et organise des formations. A chaque compétence du GISTI correspond un contact particulier. En dépit de son activité multiforme, le GISTI est une petite structure fragile, très sollicitée par un public souvent sans grands moyens financiers. De ce fait, il a besoin de l'aide de ceux qui l'estiment utile. Naturellement, le GISTI travaille en relation et en collaboration avec d'autres organisations amies. Comment commander des publications ? Rien de plus simple : écrire au GISTI (3 villa Marcès, 75011 Paris, France) en joignant à votre commande un chèque libellé à l'ordre du GISTI et d'un montant correspondant à la somme du prix des ouvrages demandés. N'oubliez surtout pas d'y ajouter le prix du port. Si vous connaissez seulement le ou les titre des ouvrages que vous voulez obtenir, vérifiez leur prix et celui du port dans la rubrique des publications qui comporte les bons de commande. N'oubliez pas que la survie et l'indépendance du GISTI sont assurés par son pouvoir d'autofinancement. En ce domaine, la vente de ses publications est vitale. Soutenir le GISTI, c'est aussi s'abonner à sa revue trimestrielle « Plein Droit » et à ses autres publications, et faire en sorte que d'autres s'y abonnent. Evitez toute commande par téléphone, par fax ou par courrier électronique. Vous compliqueriez le travail du GISTI qui, répétons-le, est une petite structure saturée. Quelles formations ? Depuis qu'il existe, le GISTI dispense des formations à celles et à ceux qui, pour des raisons professionnelles ou pour des motivations militantes (les deux ne sont pas incompatibles), veulent en savoir plus sur la réglementation relative aux étrangers. Le GISTI est agréé au titre de la formation professionnelle et déclaré à la préfecture sous le numéro 117 510 42 475. Dans ce cadre, il faut prévoir un coût moyen de 167,5 € par jour et par personne. Les candidats qui souhaiteraient y participer à titre individuel sont invités à prendre préalablement contact avec l'association (GISTI, Service Formation, 3 villa Marcès, 75011 Paris, France - tél. 01 43 14 84 82/83 - Email : [email protected]). Le GISTI propose un programme de sessions payantes de 5 jours (formation générale à la réglementation) ou de 2 jours (sur des thèmes spécialisés). Il étudie aussi des propositions de formation qui émanent d'organisations ou de groupes soucieux d'acquérir une compétence définie en fonction de leurs besoins. Pour le programme, pour tout renseignement ou pour savoir comment s'inscrire, allez sur la page consacrée aux formations. N'oubliez pas que, comme la vente des publications, celle des formations constitue un des moyens essentiels d'autofinancement du GISTI, c'est-à-dire une des clefs de sa survie et de son indépendance. Aider le Gisti ? Le GISTI est une association de petite taille aux moyens humains et financiers limités. La situation difficile d'un nombre croissant d'étrangers pèse lourdement sur lui à divers titres : charge de travail des bénévoles et des salariés en raison du nombre des questions relatives à des situations individuelles ; multiplicité des demandes d'interventions et de formations ; nécessité de publier de plus en plus de documents adaptés aux besoins de publics variés, qui n'ont pas toujours les moyens de les payer. Tout cela fait que le GISTI n'est pas toujours aussi disponible qu'il le souhaiterait et qu'il est sans cesse sur la « corde raide » à la fois sur le plan de sa capacité à répondre aux sollicitations et sur le plan financier. Il suffit de lire ses bilans d'activités pour s'en convaincre. Si le GISTI est fortement interpellé, c'est sans doute qu'il est utile. La survie de l'association paraît donc constituer en soi un objectif légitime. Encore faut-il que le souci de sa continuité n'hypothèque pas l'indépendance du GISTI. Sauf à y perdre son âme, le GISTI doit absolument limiter la part des subventions publiques dans son budget. Ce constat d'utilité et de faiblesse montre à quel point le GISTI a besoin d'aides : aides de bénévoles mettant du temps et des compétences à sa disposition ; aides financières à travers des souscriptions d'abonnements, des achats de publications, des dons, des inscriptions à ses formations. A cura dell'avvocato Roberto Faure, associazione Città Aperta di Genova 8 ottobre 2003 Le seguenti note riguardano la possibilità giuridica di attribuire l’elettorato amministrativo attivo e passivo agli stranieri residenti nell’ente locale territoriale e nel paese in generale. Senza pretesa di completezza, si vuol far riferimento, tra l’altro, al nuovo quadro normativo determinato dalla modifica del titolo V della costituzione e dalla recente legislazione sulla condizione giuridica dello straniero, non che dai vincoli internazionali assunti dall’Italia. Prendiamo le mosse dalla parziale modifica della gerarchia delle fonti, di cui la dottrina giuridica ha preso atto. I regolamenti e (a fortiori) gli Statuti Comunali sono fonti sub primarie (Man. di dir. Pubb, CASSESE + 4, Milano, 2001, ed. Giuffrè, pag. 22) “con la stessa forza legislativa di quelle primarie … vincolate nel loro contenuto alla osservanza dei principi delle norme primarie”. 1) Sui “principi delle norme primarie” in materia di diritto di voto degli stranieri: Non è “principio della legge” la riserva del voto ai soli italiani alle elezioni amministrative (vincolante per le fonti sub-primarie), infatti votano in Italia i cittadini della Unione Europea nelle elezioni amministrative; Art. 6 Dec .Lgs. 267/2000, T.U.E.L., lo Statuto deve specificare “… le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze … della partecipazione popolare …”. Nella comune accezione, il voto è una delle più rilevanti forme di partecipazione; d’altro canto una interpretazione attuale del termine minoranze non può non includere gli immigrati, in Italia come in ogni paese. Art. 8 Dec .Lgs. 267/2000, T.U.E.L. anzidetto, comma 5: “Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.”: sui “principi di cui … al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” si richiama quanto infra riguardo l’art. 9 del D. Lgs. 286/1998; se il richiamo al T.U. sull’immigrazione Dec. Lgs. 286/1998 non vuole essere ridondante, ma frutto di volontà espansiva dei diritti dell’uomo com’è programma costituzionale (art. 2 Cost.), è inevitabile interpretare la norma come riferita al voto degli stranieri. Il Decr. Legisl. 268/1998 anche come modificato prevede per gli immigrati “pari diritti” etc., nonché la partecipazione alla vita pubblica locale. L’art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), prevede espressamente il diritto di voto per gli stranieri extra UE. “Art. 9. Carta di soggiorno.(...) comma 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: (...) d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.” 2) Sull’efficacia della Convenzione di Strasburgo L’art. 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ammette il diritto di voto “quando previsto dall’ordinamento”, senza rinvii ad una particolare fonte normativa, e quindi anche allo Statuto dell’ente locale. La norma fa proprio il contenuto della Convenzione di Strasburgo richiamata; dà efficacia pertanto al principio contenuto nella Convenzione direttamente, senza cenni al suo recepimento totale o parziale. In altro senso l’art. 9 costituisce ordine di esecuzione del “capitolo C”. Inoltre il nuovo testo del comma 1 art. 117 Costituzione (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. “), fa riferimento e da applicazione ad un principio di diretta efficacia per le fonti normative interne degli obblighi internazionali e quindi dei trattati senza eccezione; ciò modifica il precedente regime che prevedeva l’automatica cogenza delle sole “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” ex art. 10 Costituzione comma 1. L’italia ha aderito alla convenzione di Strasburgo che prevede l’elettorato per gli stranieri. 3) Sui limiti costituzionali Art. 48 Cost. “Sono elettori tutti i cittadini …”;Il termine “tutti i cittadini” non esclude l’estensione del diritto ai non cittadini; da una norma attributiva di diritti non può trarsi un divieto di riconoscimento del medesimo diritto a soggetti diversi da quelli contemplati espressamente. Riguardo la prevedibile obiezione fondata sull’art. 117 comma 2 lettera p) della Costituzione: la “legislazione elettorale ...” riservata allo Stato in via esclusiva, per comune accezione, anche tecnica, è la normativa riguardante l’esercizio materiale del diritto di voto, cioè la legislazione in dettaglio che stabilisce il metodo (maggioritario, proporzionale etc.) adottato, la tenuta delle liste degli elettori, i confini delle circoscrizioni, il metodo di attribuzione dei seggi, etc. Il diritto di voto è altresì regolato da norme specifiche, qule l’art. 48 Cost. Non a caso l’estensione del diritto in questione ai cittadini residenti all’estero è stata inserita nell’art. 48 Cost. In tal senso conduce inoltre altra norma in materia di diritti politici, l’art. 49 Cost. “Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Nessuno ha mai dubitato del diritto degli immigrati ad iscriversi ai partiti politici ed a svolgervi attività conseguente. “Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge“ (stesse considerazioni per quanto esposto con riferimento all’art. 49; con riguardo all’argomento dell’assenza di limiti costituzionali al diritto di voto per gli stranieri, la riserva sui “requisiti” comporta che la legge e le fonti di rango primario possono ammettere gli stranieri agli uffici pubblici e alle cariche elettive). 4)Sui poteri statutari degli Enti Locali Il nuovo testo dell’art.114 Cost. comma secondo (“I Comuni, Le provincie, Le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"), interpretato letteralmente porta ad escludere il limite della legislazione ordinaria al contenuto degli Statuti Comunali e Provinciali. Pertanto solo la Corte Costituzionale potrebbe sindacare il contenuto degli Statuti Comunali o Provinciali. 5) Principi Costituzionali in favore dell’estensione Il principio democratico o dell’autogoverno impone l’adeguamento del concetto di popolo alla realtà attuale dell’emigrazione nel nostro paese come in tutto il mondo. Tale principio permea ed informa tutta la Costituzione, ne costituisce l’apertura (art.1). La legge c.d. Bossi Fini del 2002 introduce o meglio aggrava un generale principio di ammissibilità al permesso di soggiorno solo per chi lavora in Italia. Pertanto soltanto chi lavora regolarmente e versa inevitabilmente tasse, imposte e contributi puo risiedere legittimamente in italia. Certamente vige nella nostra Costituzione materiale ed è comunque diritto inviolabile dell’uomo cogente ex art. 2 Costituzione il principio no taxation without representation (che trova inoltre espressione nell’art. 23 Cost.); tale principio è inoltre storicamente fondativo del concetto stesso di Costituzione, a base della Rivoluzione americana che sfociò nella Costituzione tuttora vigente negli USA. Tale norma impone che gli stranieri residenti secondo la legge, che pagano inevitabilmente i tributi sul reddito e versano i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, debbano essere rappresentati politicamente negli organi elettivi. È il documento che autorizza i cittadini stranieri a stare in Italia. Possono soggiornare gli stranieri entrati regolarmente che: • hanno un permesso o una carta di soggiorno rilasciati in Italia • sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità di uno Stato dell'Unione Europea (per una permanenza in Italia non superiore a 90 giorni). RICHIESTA E RILASCIO Il permesso di soggiorno va richiesto, entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso, (1) al questore del luogo di destinazione. Gli uffici e i commissariati di Pubblica sicurezza forniscono un modulo nel quale il cittadino straniero, presentando il proprio passaporto e il visto di ingresso, deve indicare: • i propri dati anagrafici e quelli dei figli minori che lo accompagnano • il luogo e il motivo del soggiorno. (2) Alla domanda vanno allegate quattro fotografie formato tessera (3). La questura trattiene una copia con tutta la documentazione presentata (4). Un’altra copia viene, invece, consegnata allo straniero come ricevuta della domanda e deve contenere: • il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta • la firma del funzionario incaricato • la data di presentazione della richiesta • il giorno di ritiro del permesso di soggiorno (5) Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per lo stesso motivo per cui era stato richiesto il visto di ingresso in Italia. Il rilascio avviene entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. DOVE PUÒ RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CHI ENTRA IN ITALIA CON UN REGOLARE VISTO D’INGRESSO? Dalla data di ingresso in Italia lo straniero ha 8 giorni di tempo per richiedere il permesso di soggiorno al questore del luogo dove intende risiedere. Gli uffici di pubblica sicurezza forniscono uno specifico modulo per la richiesta cui va allegata la documentazione specifica per il motivo dell’ingresso in Italia. DURATA La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e dipende dal motivo per cui il visto è rilasciato. Comunque non può essere: • superiore a tre mesi per visite, affari e turismo • superiore a sei mesi per lavoro stagionale oppure a nove mesi, per quei lavori stagionali che lo richiedano • superiore a un anno per studio o formazione (6) • superiore a due anni per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. RINNOVO Almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno se ne deve richiedere, al questore della provincia di residenza, il rinnovo per lo stesso motivo o la conversione per un motivo diverso. Il questore verifica se ci sono ancora i requisiti che ne avevano determinato il rilascio oppure se ci sono le condizioni per la conversione. La richiesta di rinnovo, insieme alla documentazione della disponibilità di un reddito sufficiente al mantenimento proprio e dei familiari a carico, va presentata in doppia copia. Allo straniero viene rilasciata una ricevuta valida per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore al doppio di quella del primo permesso e viene concesso entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo o la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lunghe e continuative assenze dall’Italia (da un minimo di oltre 6 mesi a più della metà della durata di un permesso di soggiorno biennale). PER CHI SPOSA UN CITTADINO ITALIANO L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA È AUTOMATICO? No, l’acquisto della cittadinanza non è automatico, è necessario farne specifica richiesta, dopo sei mesi di residenza in Italia o dopo tre anni di matrimonio, se si vive all’estero. CONVERSIONE • Il permesso per lavoro autonomo può essere utilizzato per lavoro dipendente e viceversa. • Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato ma solo alla fine della seconda stagione. • Il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro ma all’interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno. • Il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare. Non è necessario convertire il permesso per ricongiungimento familiare per poter svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo. Il permesso di soggiorno viene convertito entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. UN LAVORATORE STAGIONALE AL PRIMO ANNO DI INGRESSO IN ITALIA PUÒ CONVERTIRE IL PERMESSO IN LAVORO SUBORDINATO? No, la conversione del permesso di soggiorno, nel caso di un lavoratore straniero stagionale, è possibile solo dopo il secondo anno di ingresso in Italia per lo stesso motivo. Alla scadenza del primo permesso di soggiorno lo straniero deve tornare nel proprio paese di origine o provenienza. In questo modo ha diritto di precedenza rispetto a un connazionale che non è mai venuto in Italia come lavoratore stagionale. RIFIUTO E REVOCA Il permesso di soggiorno viene negato se mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e la permanenza (7). Il permesso può anche essere revocato se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari: la decisione deve essere comunicata allo straniero o direttamente o con notifica del provvedimento scritto e motivato. In caso di rifiuto o di revoca, si può fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla comunicazione. OBBLIGHI Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Se si rifiuta, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e una multa fino a ottocentomila lire. Le forze dell’ordine, se lo ritengono necessario, possono richiedere ulteriori informazioni e documenti sul lavoro, l’alloggio, il reddito di cui si dispone in Italia per mantenere i familiari a carico. In caso di cambio del domicilio, lo straniero deve avvisare il questore entro 15 giorni. Note (1) Vale il timbro con la data e il luogo che le autorità di frontiera mettono sul passaporto al momento dei controlli doganali. (2) Le richieste di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro devono contenere la documentazione della disponibilità di mezzi economici, compresi quelli necessari a ritornare nel paese di origine. (3) Quattro fotografie: una da allegare alla scheda della domanda di rilascio; un’altra da mettere sul permesso di soggiorno; la terza foto da conservare per gli atti d’ufficio e la quarta infine da trasmettere al servizio informativo delle questure per l’identificazione personale. (4) Questa documentazione non è richiesta ai richiedenti asilo e alle persone ammesse al soggiorno per motivi di protezione sociale o di protezione temporanea. (5) Al momento del ritiro del permesso di soggiorno lo straniero deve presentare la ricevuta di iscrizione al servizio sanitario nazionale. (6) Nel caso di corsi pluriennali il permesso di soggiorno è rinnovabile di anno in anno. (7) Il rifiuto può essere revocato se il cittadino straniero è in possesso di nuovi elementi che consentono il rilascio o il rinnovo oppure se è stato motivato da irregolarità amministrative sanabili. La carta di soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Deve essere vidimata ogni 10 anni. La carta di soggiorno è un importante strumento che favorisce l’integrazione. Il titolare della carta di soggiorno può: • entrare e uscire in Italia senza bisogno del visto • svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani • accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione • partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive. Inoltre la cittadina straniera titolare di carta di soggiorno ha diritto di chiedere l’assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1 luglio 2000 in poi. La domanda va presentata all’INPS o al proprio comune di residenza, a seconda che siano stati o meno versati contributi per la tutela previdenziale della maternità. CHI NE HA DIRITTO? Il cittadino straniero che: • soggiorna in Italia da almeno cinque anni ed ha un permesso di soggiorno che consente più rinnovi • è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno • ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno. COME SI RICHIEDE? La carta di soggiorno si richiede direttamente al questore. Nella domanda il cittadino straniero deve indicare: • i propri dati anagrafici • i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta • il luogo di residenza al momento della domanda • le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia. Alla domanda inoltre vanno allegati: • la copia di un documento di identità • la copia della dichiarazione dei redditi o dell’ultimo “Modello 101” • il certificato del casellario giudiziale • il certificato che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso • una fotografia formato tessera. Il questore, accertata la sussistenza di tutti i requisiti, rilascia la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La carta di soggiorno può essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolare gravità. Contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Regionale Amministrativo) entro 60 giorni dalla comunicazione. DOPO 4 ANNI DI RESIDENZA REGOLARE IN ITALIA SI PUÒ CHIEDERE LA CARTA DI SOGGIORNO? No, può richiedere la carta di soggiorno soltanto lo straniero che viva regolarmente in Italia da almeno 5 anni e abbia un permesso di soggiorno che consente più rinnovi, oppure che sia sposato con un titolare di carta di soggiorno o che sia figlio minorenne di un titolare di carta di soggiorno. CHI HA LA CARTA DI SOGGIORNO PUÒ VOTARE IN ITALIA? No, esercitare il diritto di voto nelle elezioni locali sarà possibile per i titolari di carta di soggiorno solo quando verrà modificato l’articolo 48 della Costituzione italiana La Legge 40 prevede strumenti innovativi per regolare gli ingressi per lavoro. Tra questi, i più importanti sono: • La firma di Accordi bilaterali tra l’Italia e i paesi di provenienza dei lavoratori stranieri. • La costituzione di Liste di stranieri che chiedono di lavorare in Italia. • L’Anagrafe informatizzata che contiene tutti i nominativi e le professioni dei cittadini stranieri che chiedono di venire in Italia. • La Prestazione di garanzia (o sponsor) che permette a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, alle organizzazioni e associazioni professionali, sindacali e del volontariato, di garantire l’ingresso in Italia per ricerca di lavoro di un cittadino straniero per una durata di tempo limitata. ACCORDI BILATERALI E LISTE DI LAVORATORI STRANIERI Gli accordi bilaterali stabiliscono una stretta collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri (attraverso i consolati e le ambasciate), il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro italiani e le corrispondenti autorità nazionali dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri e prevedono la costituzione e la gestione di liste di lavoratori stranieri (8) per l’ingresso in Italia, articolate secondo il tipo di rapporto di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale. Il lavoratore straniero per iscriversi in queste liste deve indicare: • i propri dati anagrafici • il paese d’origine o di residenza • il tipo di rapporto di lavoro che preferisce • le qualifiche e le precedenti esperienze professionali • la conoscenza della lingua italiana o di altre lingue. Gli elenchi degli iscritti, ordinati cronologicamente, sono trasmessi, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Ministero del Lavoro e sono inseriti nell’apposita anagrafe dei lavoratori stranieri. L'ANAGRAFE DEGLI STRANIERI Presso il Ministero del Lavoro è istituita la anagrafe informatizzata dei rapporti di lavoro subordinati. L’anagrafe, collegata direttamente con l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e con le questure, raccoglie i nominativi contenuti nelle liste. I nominativi vengono inseriti in tre diverse sezioni secondo il tipo di contratto di lavoro e sono messi a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori che ne fanno richiesta. (9) PRESTAZIONE DI GARANZIA La legge 40 permette ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso di soggiorno che duri ancora almeno un anno) di garantire l’entrata per ricerca di lavoro di uno, massimo due, stranieri l’anno. CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO PUÒ LAVORARE? Sì, lo studente straniero, purché siano rispettati i limiti di età previsti dalla legge per l’esercizio di attività lavorativa, può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. In questo ultimo caso l’impiego non può superare le 20 ore settimanali ed è comunque necessaria un’autorizzazione da parte dell’istituzione scolastica o formativa che sta frequentando. UNO STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO PUÒ PRESTARE GARANZIA PER L’INGRESSO DI UN CITTADINO STRANIERO PER RICERCA DI LAVORO IN ITALIA? Sì, il cittadino straniero in possesso di una carta di soggiorno in Italia può farsi garante, al pari di un cittadino italiano, di un cittadino straniero con un permesso di soggiorno che duri almeno 1 anno e di enti e associazioni di volontariato, per l’ingresso in Italia di uno, massimo due, cittadini stranieri all’anno. LAVORO SUBORDINATO L’impiego può essere: • a tempo indeterminato • a tempo determinato • stagionale. L’autorizzazione al lavoro per uno o più stranieri deve essere richiesta, dal datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro (10). Il datore di lavoro, al momento della richiesta, deve fornire i nominativi o i profili professionali delle persone che intende assumere, nonché informazioni su: • la propria impresa • il contratto (in copia) e le modalità di assunzione • la copertura previdenziale e assicurativa • il trattamento retributivo • l’alloggio dello straniero. Entro 20 giorni, se la domanda è completa, viene rilasciata l’autorizzazione, sulla quale il datore di lavoro deve fare apporre dalla questura il nulla osta (provvisorio) (11). Quindi l’autorizzazione viene inviata al lavoratore interessato che può chiedere al consolato italiano il visto per entrare in Italia. L’autorizzazione deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data di rilascio. All’arrivo in Italia il lavoratore straniero deve chiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro 8 giorni lavorativi. CHI HA UN PERMESSO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE, PUÒ LAVORARE? Sì, il permesso per protezione sociale consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. Può essere convertito in permesso per studio. LAVORO STAGIONALE L’autorizzazione per lavoro stagionale permette l’ingresso in Italia per brevi periodi di impiego al termine dei quali il lavoratore straniero deve fare ritorno nel proprio paese di origine o residenza. L’autorizzazione ha una validità minima di 20 giorni, massima di 6 mesi e fino a 9 mesi nei settori che lo richiedano. Assicurazioni Proprio per la durata limitata dei contratti, ai lavoratori stagionali si applicano le seguenti assicurazioni di previdenza e assistenza obbligatoria: • per maternità • per invalidità e vecchiaia • contro le malattie • contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Diritto di precedenza Il lavoratore straniero, già entrato in Italia come stagionale, ha diritto di precedenza, per l’anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non siano mai entrati per la stessa ragione. Questo diritto di precedenza deve però essere documentato con: • il precedente permesso per lavoro stagionale • il biglietto di ritorno alla scadenza del contratto di lavoro. SE UN DATORE DI LAVORO ITALIANO INTENDE ASSUMERE UNO STRANIERO NELLA SUA IMPRESA CHE COSA DEVE FARE? Il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro in Italia. Nella domanda deve fornire informazioni sulla propria impresa, sul contratto(in copia), sull’alloggio e sulla copertura previdenziale e assicurativa riservata allo straniero. Se la richiesta viene accolta, viene rilasciata l’autorizzazione su cui la questura deve apporre un nulla osta provvisorio. Presentando l’autorizzazione con il nulla osta, lo straniero interessato può chiedere il visto d’ingresso presso il consolato italiano nel paese di origine o provenienza. LAVORO AUTONOMO Le attività di lavoro autonomo non possono riguardare quei settori che la legge riserva ai cittadini italiani o dell’Unione europea (12). Una volta in Italia lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e perfezionare le pratiche burocratiche che abilitano all’esercizio di una attività commerciale o di una professione e che variano a seconda della attività prescelta. GARANZIA PER RICERCA DI LAVORO La legge 40 permette ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso di soggiorno che duri ancora almeno un anno) di garantire l’entrata per ricerca di lavoro di uno, massimo due, stranieri l’anno. Chi può essere il garante? Oltre ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, possono prestare la garanzia: • le associazioni professionali e sindacali • le organizzazioni di volontariato impegnate da almeno tre anni in attività con gli immigrati (13) • le regioni e gli enti locali (14). Il “garante” o “sponsor” deve presentare alla questura della provincia in cui risiede la richiesta di autorizzazione all’ingresso per uno o più cittadini stranieri indicati nominativamente. L’autorizzazione vale come titolo per il rilascio del visto d’ingresso. La garanzia (15) deve coprire le spese dello straniero per un anno per: • alloggio • mantenimento • assistenza sanitaria • viaggio di ritorno. L’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni ed è lo “sponsor” che deve farla pervenire allo straniero nel paese di origine o residenza. Lo straniero, a sua volta, con l’autorizzazione della questura, si presenta al consolato o all’ambasciata italiana e chiede il visto. Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro dura un anno e viene rilasciato solo se si ha l’iscrizione nelle Liste di collocamento. LO STRANIERO CHE VIENE LICENZIATO PUÒ ISCRIVERSI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO E CERCARE UN NUOVO LAVORO? Sì, lo straniero licenziato ha diritto all’iscrizione alle Liste di collocamento per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e, comunque,a meno che non si tratti di un lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a 1 anno. Alla scadenza, la questura può rilasciare un altro, della durata massima di 1 anno dalla data di iscrizione alle Liste di collocamento. DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO La durata del permesso di soggiorno varia a seconda della durata del contratto di lavoro. Lo straniero, iscritto nelle liste di collocamento in Italia e la cui assunzione è stata comunicata alla Direzione provinciale del lavoro, può chiedere alla questura della città in cui vive il rilascio del permesso di soggiorno per: • 2 anni, salvo rinnovi, se si tratta di un contratto a tempo indeterminato • la durata del contratto di lavoro nel caso di lavoro stagionale e non meno di 12 mesi nel caso di lavoro a tempo determinato. LICENZIAMENTO Se il lavoratore straniero perde il lavoro, l’impresa dove lavorava deve informare la Direzione provinciale del lavoro competente, entro 5 giorni dal licenziamento (16). Lo straniero ha diritto all’iscrizione alle liste di collocamento per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, a meno che non si tratti di lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a 1 anno. La questura, alla scadenza del permesso di soggiorno, può rilasciare un altro permesso della durata massima di un anno dalla data di iscrizione alle liste di collocamento. CHI HA UN TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO ALL'ESTERO PUÒ ESERCITARE L'ATTIVITÀ IN ITALIA? Sì, a meno che l’attività non sia riservata a cittadini italiani. Fuori da questi casi, il cittadino straniero può chiedere il riconoscimento del titolo da parte degli ordini, collegi o elenchi professionali speciali competenti e sostenere un esame di abilitazione. ATTIVITÀ PROFESSIONALI - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI I cittadini stranieri che vivono regolarmente in Italia e sono in possesso di titoli conseguiti o riconosciuti in Italia, possono iscriversi a Ordini e Collegi professionali. Nel caso di libere professioni lo Stato italiano riserva alcune attività solo ai cittadini italiani (17). Nei casi, invece, in cui non sia posto il limite della cittadinanza, possono esercitare la professione in Italia gli stranieri che: • hanno conseguito il titolo di studio in Italia • hanno superato l’esame di abilitazione • si sono iscritti all’Albo o all’Ordine professionale. Nel caso di titoli professionali rilasciati da un paese non appartenente all’Unione Europea, lo straniero deve chiedere il riconoscimento in Italia (18). PARTICOLARI CASI DI LAVORO In Italia possono entrare al di fuori delle quote stabilite annualmente particolari categorie di lavoratori stranieri con contratti di lavoro subordinato. Queste categorie sono le seguenti: • dirigenti o personale altamente specializzato di società e uffici di rappresentanza • professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti • collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari con contratto di lavoro all’estero che si trasferiscono in Italia per continuare lo stesso rapporto di lavoro • sportivi e lavoratori dello spettacolo • lavoratori marittimi • personale che si trasferisce in Italia per particolari periodi di addestramento. CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO PUÒ STUDIARE? Sì, il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato ha il diritto di frequentare corsi di studio, formazione e specializzazione limitatamente ai propri impegni contrattuali. Il lavoratore straniero, inoltre, in base ai posti annuali disponibili, può iscriversi a corsi universitari. DIRITTO ALLA SALUTE Alcuni tipi di permesso di soggiorno comportano l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (19). Con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri riconosciuti ai cittadini italiani in campo sanitario (20). L’iscrizione si effettua presso la ASL di residenza o dimora e termina con lo scadere del permesso di soggiorno. Gli stranieri che, invece, non hanno l’obbligo dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale devono assicurarsi contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternità, con una polizza assicurativa valida in Italia o con l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario (21). Cittadini stranieri irregolari e clandestini A tutti gli stranieri, anche non in regola con il permesso di soggiorno, sono comunque assicurati le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva. In particolare, sono garantiti: • la tutela della gravidanza e della maternità, come alle cittadine italiane • la tutela della salute del minore • le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale • la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Queste prestazioni sono assicurate senza costi a carico dei cittadini stranieri, se indigenti, ad eccezione di quelle per cui è previsto il pagamento del ticket. Nel caso di cittadini irregolari o clandestini, l’accesso alle strutture sanitarie non può comportare segnalazioni alla polizia. Solo nei casi in cui ci siano elementi che fanno ipotizzare un reato i medici sono tenuti a trasmettere una relazione scritta (referto), come per i cittadini italiani. Ingresso e soggiorno per cure mediche Per potersi curare in Italia allo straniero è concesso un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per sé e per il suo eventuale accompagnatore (22). A CHI SONO ASSICURATE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE? Gli stranieri iscritti al SSN hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani. L’assistenza sanitaria è garantita anche ai loro familiari. Agli stranieri irregolari sono comunque garantite le prestazioni urgenti o essenziali, anche continuative. DIRITTO ALLO STUDIO Minori Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari, hanno diritto: • all’istruzione (scuola dell’obbligo) (23) • ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica. L’obbligo scolastico, a partire dall’anno 1999-2000, è fissato fino ai 15 anni. Per garantire questo diritto lo Stato, le Regioni e gli enti locali organizzano corsi e iniziative di sostegno per l’apprendimento della lingua italiana. La scuola deve inoltre valorizzare le differenze linguistiche e culturali come base di conoscenza, rispetto e tolleranza tra culture diverse e favorire iniziative per la tutela della cultura e della lingua d'origine. UN BAMBINO STRANIERO DI 14 ANNI PUÒ ESSERE ISCRITTO ALLA SCUOLA ITALIANA? Sì, a partire dall’anno scolastico 1999-2000, vige in Italia l’obbligo di frequenza scolastica fino a 15 anni. L’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno. Tutti i bambini, regolari e non, hanno diritto di andare a scuola fino a 15 anni. Istruzione scolastica per gli adulti L’istruzione scolastica è garantita anche agli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che possono frequentare: • corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie per ottenere il titolo di studio della scuola dell'obbligo • corsi di integrazione degli studi fatti nel Paese di provenienza per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore • corsi di lingua italiana • corsi di formazione professionale. Università Il numero dei visti di ingresso per studio e formazione nelle Università italiane viene stabilito, di anno in anno, dal Ministero degli Affari Esteri, in base alla disponibilità di posti. Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di risorse economiche per il proprio sostentamento (vitto, alloggio, cure mediche) oppure di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il permesso di soggiorno ha una durata massima di 1 anno e può essere rinnovato nel caso di corsi pluriennali. Alla scadenza, lo studente straniero può ottenere il rinnovo se, nel primo anno di corso, ha superato almeno un esame e negli anni successivi, almeno due. E’ assicurata la parità di trattamento (24) nelle Università tra gli studenti stranieri ammessi ai corsi di laurea e gli studenti italiani (25). Ai corsi universitari possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di soggiorno o un permesso per: • lavoro subordinato o autonomo • motivi familiari • asilo politico o umanitario • motivi religiosi. Per l’iscrizione è necessario avere: • un titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure equivalente se è stato conseguito all'estero (26) • una certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi (27). Riconoscimento del titolo di studio Il cittadino straniero con un titolo di studio rilasciato da un paese estero può presentare domanda di riconoscimento alle Università italiane per accedere a qualunque livello di istruzione superiore. La domanda viene accolta o rifiutata entro 90 giorni dalla data di presentazione. Se il titolo non viene riconosciuto, lo straniero può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Ministro competente. Attività consentite Lo studente straniero può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. In quest’ultimo caso, l’impiego non può superare le 20 ore settimanali e le 1.040 ore annuali ed è, comunque, necessaria un’autorizzazione da parte dell’Istituzione scolastica o formativa. CHI HA UN TITOLO UNIVERSITARIO CONSEGUITOFUORI DALL’ITALIA DEVE FARLO RICONOSCERE? Sì, per i titoli di studio conseguiti all’estero il cittadino straniero deve fare domanda di riconoscimento in Italia all’Università di riferimento. L’Università può dichiarare l’equivalenza a tutti gli effetti del titolo estero con quello italiano corrispondente oppure riconoscere solo alcuni degli esami sostenuti all’estero. In questo caso lo straniero interessato potrà iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi e completare gli studi in Italia. DIRITTO ALLA DIFESA A tutti i cittadini stranieri sono garantiti gli stessi diritti alla difesa dei cittadini italiani. I cittadini stranieri, indagati o imputati, che non hanno un reddito sufficiente per pagarsi un avvocato, né in Italia né all’estero, hanno diritto al gratuito patrocinio: possono cioè scegliere il proprio difensore che sarà pagato dallo Stato. Ai cittadini stranieri che non indicano un proprio legale di fiducia, viene assegnato un avvocato d’ufficio. Lo straniero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso o che, comunque, si trovi all’estero, è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto alla difesa (28). I cittadini stranieri possono presentare ricorso contro tutte le decisioni che la Magistratura prende nei loro confronti. Il ricorso può essere presentato in Italia o dall’estero, in caso di espulsione con immediato accompagnamento alla frontiera. Il gratuito patrocinio Il gratuito patrocinio può essere richiesto (29): • nel procedimento penale • nella fase dell’esecuzione della pena • nel procedimento penale a carico di minorenni • nei procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza. La richiesta può essere: • scritta in carta semplice e depositata (spedita via raccomandata) alla cancelleria del giudice che segue il procedimento giudiziario • presentata oralmente dal difensore in qualsiasi fase del processo o tramite il direttore del carcere se l’imputato è detenuto • presentata a un ufficiale di polizia giudiziaria in caso di arresto o di detenzione non carceraria. La richiesta deve indicare: • il processo a cui si riferisce • le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare • il codice fiscale della persona interessata • il reddito (30) I documenti da allegare alla domanda sono: • il certificato di stato di famiglia (non in bollo) • la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti che risultano dallo stato di famiglia Se la domanda viene accettata, è lo Stato italiano a coprire le seguenti spese (31): • le imposte di bollo, di registro e ogni altra tassa e diritto su atti, documenti e provvedimenti che riguardano il processo • il rilascio delle copie degli atti necessari alla difesa • il pagamento degli onorari e delle spese sostenute dal difensore dell’indagato, da consulenti tecnici in caso di perizia, da notai e pubblici ufficiali Nei procedimenti a carico di minorenni, il Tribunale provvede a nominare un difensore d’ufficio nel caso non sia stato nominato un difensore di fiducia ed è lo Stato a pagare il compenso del difensore (32). CHI DEVE SOSTENERE I COSTI DI UN PROCESSO MA NON HA LE RISORSE SUFFICIENTI PER FAR FRONTE ALLE SPESE PUÒ RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO? Sì, gli stranieri che dimostrino di non avere un reddito sufficiente per pagarsi un avvocato hanno diritto a chiedere il gratuito patrocinio. Se la domanda viene accettata è lo Stato a coprire tutte le spese processuali. DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai cittadini stranieri che hanno una carta di soggiorno o un permesso (33) della durata di almeno 1 anno. Il ricongiungimento può essere richiesto per: • il coniuge non legalmente separato • i figli minori a carico (anche affidati o adottati), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio • i genitori a carico • i parenti entro il terzo grado a carico, inabili al lavoro (34). Per ottenere il ricongiungimento di un suo familiare il cittadino straniero residente in Italia deve presentare, alla questura della città in cui vive, una richiesta di nulla osta. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri: • la disponibilità di un alloggio idoneo (35) • disponibilità economiche non inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale (36) La questura rilascia una ricevuta con la data di presentazione della domanda in attesa del nulla osta (37). Trascorsi 90 giorni senza risposta la ricevuta ha valore di nulla osta. Il familiare che si deve ricongiungere deve richiedere il visto di ingresso all’ambasciata o al consolato italiano nel suo paese, allegando alla domanda il nulla osta o la ricevuta della questura. I rifugiati possono fare richiesta di ricongiungimento familiare senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente: • l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali • l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale • l’iscrizione nelle liste di collocamento • lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di cui è titolare il familiare cui ci si ricongiunge in Italia ed è rinnovabile al momento della sua scadenza. Il cittadino straniero che si ricongiunge con un cittadino italiano, con un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o con un cittadino straniero titolare della carta di soggiorno, ottiene una carta di soggiorno. Conversione del permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, autonomo o per studio: • in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio • nel caso in cui il figlio non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento del 18° anno di età. La conversione di altro permesso di soggiorno in uno per motivi familiari può essere richiesta da: • il cittadino straniero regolarmente soggiornante con un altro permesso da almeno un anno che si sia sposato in Italia con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante. • il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia (38). • il genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia (39). IL CONIUGE CHE SI È RICONGIUNTO AD UN CITTADINO STRANIERO TITOLARE DI UN PERMESSO PER LAVORO AUTONOMO PUÒ LAVORARE? Sì, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro autonomo e subordinato. CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO PUÒ CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO CON LA MADRE? Sì, è un diritto del lavoratore straniero chiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, i figli minori, i genitori a carico e i parenti entro il terzo grado a carico e inabili al lavoro. Il permesso di soggiorno dello straniero che fa la richiesta non può avere una durata inferiore a un anno. MINORI I figli di cittadini stranieri che vivono in Italia soffrono, spesso, difficoltà d’integrazione. Per rimuovere queste difficoltà, la legge 40 prevede: • l’obbligo scolastico (40) • il diritto all’assistenza sanitaria e sociale • l’accesso ai servizi educativi e di sostegno. Fino al compimento del 14° anno, i minori stranieri sono iscritti nello stesso permesso o nella stessa carta di soggiorno dei genitori. Al compimento dei 14 anni, il minore straniero può avere un proprio permesso di soggiorno, per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età (41). Nei casi di abbandono e maltrattamento è previsto l’affidamento e l’inserimento in strutture di accoglienza gestite dagli enti locali. Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso e la permanenza nel territorio italiano (per un periodo di tempo determinato) del familiare di un minore, con problemi psicologici o di salute, che vive in Italia. L’espulsione di un minore straniero è vietata (42). Al compimento dei 18 anni (per la legge italiana è la maggiore età), allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per: • studio • lavoro subordinato o autonomo • cure mediche. IL FIGLIO DI UNO STRANIERO NATO IN ITALIA È CITTADINO ITALIANO? No, non è cittadino italiano e deve aspettare di compiere 18 anni per farne richiesta. Se la madre o il padre del bambino sono italiani, il figlio può acquisire la cittadinanza italiana dalla nascita. IL FIGLIO TREDICENNE DI UNO STRANIERO HA UN SUO PERMESSO DI SOGGIORNO? Fino al compimento del 14° anno d’età il figlio di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno è iscritto nello stesso documento del genitore. Successivamente gli viene rilasciato un permesso per motivi familiari valido fino al compimento dei 18 anni. MISURE A TUTELA DELLE DONNE La legge 40 prevede misure di protezione sociale per le donne vittime di violenze, persecuzioni e sfruttamento. Nel caso in cui una cittadina straniera sia stata vittima di violenze o abbia denunciato condizioni di sfruttamento, il questore può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno e inserirla in appositi programmi di assistenza e protezione sociale, realizzati da enti pubblici o da associazioni e organizzazioni di volontariato. Questo permesso di soggiorno: • ha una durata di sei mesi • è rinnovabile per un anno o per periodi più lunghi se necessario • permette di accedere ai servizi sociali • permette di svolgere attività di lavoro subordinato • permette di iscriversi a un corso di studi • è convertibile in permesso per studio o rinnovabile per lavoro se ce ne sono le condizioni. La cittadina straniera non può essere espulsa se è in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. COME PUÒ UNA DONNA STRANIERA SEPARATA OTTENERE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO? E’ possibile fare richiesta al Tribunale dei minori. Alla fine dell’istruttoria, il tribunale esprime il parere e, in casi particolari, può emettere provvedimenti d’urgenza. E’ comunque consigliabile farsi assistere dalle associazioni di donne che operano sul territorio. DIRITTO ALL’ALLOGGIO Centri di accoglienza Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, temporaneamente in difficoltà, può fare riferimento ai centri di accoglienza istituiti da regioni, province o comuni e gestiti in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato. I centri di accoglienza sono infatti strutture che offrono ospitalità a italiani e stranieri per periodi limitati ed assicurano servizi sociali, sanitari e culturali. In situazioni di emergenza e necessità, il sindaco può consentire l’accoglienza temporanea dei cittadini stranieri irregolari. Alloggi sociali Il cittadino straniero può inoltre accedere ad alloggi sociali, collettivi o ad uso individuale, organizzati come pensionati, che consentono una sistemazione temporanea, dignitosa ed economica. Gli alloggi sociali sono anch’essi pubblici, anche se gestiti da associazioni di volontariato, e sono aperti ad italiani e stranieri che, per accedervi, contribuiscono alle spese di gestione. Edilizia residenziale pubblica Lo straniero in possesso di una carta di soggiorno, di un permesso di soggiorno per lavoro o iscritto alle liste di collocamento, ha diritto ad accedere alle liste per gli alloggi di edilizia pubblica. UNO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA PUÒ FARE DOMANDA PER UN ALLOGGIO? Si, accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia pubblica è un diritto del cittadino straniero che abbia un regolare permesso di soggiorno o una carta di soggiorno e lavori o sia iscritto alle liste di collocamento. Le organizzazioni sportive, i gruppi di tifosi di calcio si mobilitano contro il razzismo Vienna, 31 gennaio – 2 febbraio 1999. •Una esperienza che parte da lontano Dal 31 gennaio al 2 febbraio 1999 si è svolto a Vienna il seminario transnazionale “Networking Against Racism in European Football - NAREF” (Rete Contro il Razzismo nel Calcio Europeo). Il seminario rientrava nelle iniziative della Commissione Europea prese a seguito dell'anno europeo contro il razzismo ed è stato sponsorizzato oltre che dalla Unione Europea contro il razzismo (DGV), dalla Austrian Federal Chanchellery for Sport, dal Ministries for Foreign Affairs e dal Vienna Integrations Fonds. Il seminario è stato organizzato dal FairPlay, uno dei settori della ONG Vienna Institute for Development and Cooperation (VIDC). Il FairPlay si occupa della parte sportiva e per l'Anno Europeo contro il Razzismo ha organizzato una campagna “Differenti colori, una razza”, le cui attività continuano ancora, anche grazie ad una ampia rete di associazioni europee, presenti al seminario. Il seminario fa seguito a due incontri precedentemente svoltisi a Stoccolma (4-6 dicembre 1997) e a Brussels (10-11 febbraio 1998), in cui sono state gettate le basi per la costruzione di una rete di associazioni che si occupano di sport (di calcio in modo particolare) e di lotta contro il razzismo. A Stoccolma gli obiettivi sono stati: •lanciare le attività dell'Anno Europeo contro il razzismo •avviare un dibattito sulla tematica del razzismo e lo sport: in modo particolare ci si chiedeva se e •quanto questo problema fosse presente nello sport di alto livello e nelle pratiche di base •far conoscere fra loro le varie associazioni e avviare un lavoro di scambio reciproco •votare una dichiarazione di impegno nella creazione di un centro di monitoraggio sul fenomeno del razzismo e della xenofobia nello sport •Al seminario sono state presentate le attività della UISP in questo campo e in quello più generale nella lotta contro l'esclusione sociale, in particolare sono stati esposti il progetto Arcobaleni e il progetto Ultrà. In questo modo, la UISP è rientrata nella rete europea. A seguito del congresso, infatti, l'Associazione Show Racism The Red Card ci ha contattato per proporci un partenariato in un progetto di educazione antirazzista, attraverso la presentazione di un video destinato ai giovani. Il progetto è stato finanziato in parte dall'Unione Europea e per giugno è previsto il lancio del video a Roma grazie anche all'impegno della Lega Calcio UISP Lazio. •La relazione sul congresso di Stoccolma e il progetto Show Racism The Red Card sono disponibili presso l'ufficio Infoeuropa. •Il seminario di Brussels, aveva come scopo principale quello di sottolineare l'importanza dell'educazione e della formazione, ma in un'accezione più ampia di educazione alla differenza, infatti, si riteneva strategico un insegnamento nello sport, sviluppare e promuovere i valore di base insiti nello sport. Inoltre, veniva promossa l'importanza delle campagne antirazziste che passavano soprattutto per la televisione e per lo sport di base. In massima parte, la disciplina sportiva che maggiormente si è impegnato in questa lotta è risultato essere il calcio, questo è il motivo per cui il seminario di Vienna ha visto raccogliersi, per la maggior parte, associazioni di calcio e di tifosi. Sono stati presentati in quella sede anche i risultati dei progetti Arcobaleni e Ultrà. •La relazione dettagliata sul seminario di Brussels è disponibile presso l'ufficio Infoeuropa. •Il seminario di Vienna Al contrario dei precedenti incontri, il seminario di Vienna ha avuto un carattere più operativo, perché mirava alla concreta realizzazione della rete. Infatti, gli obiettivi del seminario sono stati: •formulare un programma comune contro il razzismo nel calcio europeo che partisse dalla base e dai tifosi, da svolgersi durante gli europei del 2000 •costruire una rete fra le campagne antirazziste, i progetti dei tifosi e le istituzioni di calcio europee, che avesse una forte presenza della base •identificare i differenti tipi di razzismo e di manifestazioni nei vari stati membri dell'Unione Europea e scambiare degli esempi di buone pratiche e informazioni •Strutturato alternando sessioni plenarie di presentazione generale dei termini del problema e workshop operativi, il seminario è riuscito effettivamente ad ottenere un confronto e un primo passo verso la costruzione di una rete europea di lavoro. •Il razzismo esiste I temi più interessanti messi a confronto sono stati relativi alla difficoltà di rendere evidente il problema. Da più parti è stato denunciato come ci sia una totale mancanza di percezione dell'esistenza del problema razzista nello sport sia da parte delle società sportive e di alcuni atleti, sia da parte della gente comune. C'è quasi un rifiuto di vedere il problema, un po' come avviene in Italia in cui la maggior parte delle persone non si ritiene razzista, mentre poi si assiste a fenomeni di intolleranza razziale molto forte. È stato più volte sottolineato come il problema del razzismo e della xenofobia non sono fenomeni strettamente legati al calcio (o allo sport in genere), ma che affondano le proprie radici in una più ampia insofferenza sociale che ha varie cause, da quelle manifesti a quelle più latenti. Gli episodi che si osservano negli stadi non sono che la punta visibile di un iceberg molto più profondo. •L'educazione Un primo ed importante lavoro che la rete deve svolgere è quello di far emergere il problema, promuovendo discussioni e dibattiti soprattutto all'interno delle scuole. In questo senso si inserisce il lavoro svolto da uno dei workshop dedicato agli strumenti di educazione. È emerso in maniera molto forte come l'utilizzo dei calciatori più famosi per diffondere messaggi antirazzisti sia un ottimo veicolo educativo. Infatti, molto spesso i giovani sono propensi ad ascoltare quanto viene detto dai loro beniamini e miti e a mettere in pratica i loro consigli. Questo metodo non è però sufficiente e vanno pensati anche degli altri strumenti come video, riviste, dibattiti, campagne che li coinvolgano direttamente, tornei antirazzisti, ecc. •La lobby Per un efficace lavoro non si può prescindere da due fattori: il coinvolgimento delle istituzioni e il lavoro dal basso con i tifosi. Per quanto riguarda il primo aspetto, è emerso chiara l'importanza di costruire una rete di reti che coinvolga direttamente non solo le associazioni, ma anche le singole istituzioni o organizzazioni governative, le società calcistiche, le unioni e i sindacati, affinché il lavoro divenga più ampio. Per far questo è necessario avere una idea concreta da portare avanti, cercare di dialogare il più ampiamente possibile a più livelli. Si è osservato come la creazione di una rete internazionale possa avere un peso maggiore nella concertazione politica e nella richiesta di appoggio da parte dei singoli governi o delle istituzioni europee, conferendo anche maggiori possibilità alle singole associazioni di aprire delle trattative a livello strettamente territoriale. •I tifosi Altro elemento prezioso all'interno di questo quadro di riferimento è il lavoro con i tifosi. Non è possibile pensare ad alcuna campagna efficace senza il coinvolgimento diretto della base. In questo senso, però, è emerso anche un problema che andrebbe probabilmente approfondito: aprire un dialogo fra società di calcio/istituzioni e tifosi vuol dire confronto su tutte le tematiche. Appare, infatti, fortemente improbabile che sia possibile sconfiggere il razzismo negli stadi chiudendo l'argomento su questo singolo aspetto. Un tema, questo, che al momento non ha trovato ampi spazi di discussione, ma che andrebbe rivisto. Dalle varie discussioni è, quindi, emersa la necessità di azioni come tornei antirazzisti tra tifosi, come il lavoro che viene svolto da alcuni operatori negli stadi (operatori di curva) assieme ai tifosi stessi. •Vari tipi di razzismo Una delle tematiche che a tratti è riuscita ad attrarre la discussione generale, è stata quella della differenti forme di razzismo. Spesso, parossisticamente per “stereotipo”, si tende a pensare ad un razzismo del bianco contro il nero, o contro un'altra razza. Esistono, però, varie forme di intolleranza che soggiacciano a pregiudizi ben radicati nella nostra cultura, come ad esempio la discriminazione nei confronti del sesso. Calcio e donna sembra quasi un ossimoro, solo in parte superato in altri sport ed, infatti, anche al seminario la presenza femminile era sottostimata. Questa è una delle motivazioni che ha spinto gli organizzatori a pensare ad un workshop dedicato a “machismo e sessismo” di cui si attendono i risultati poiché nessuno del gruppo italiano era presente. Esistono poi anche altre discriminazioni legate alla disabilità fisica o all'appartenenza a gruppi sociali svantaggiati (persone appartenenti all'area penale, disoccupati, ecc.).Tematiche queste ultime che meriterebbero un approfondimento nei prossimi lavori della rete. •La recrudescenza della destra Le diverse relazioni che si sono succedute, specialmente quelle delle organizzazioni dei tifosi, hanno mostrato come vi sia una preoccupante crescita di episodi razzisti collegate a frange estremiste di destra: bandiere, striscioni, slogan con una chiara caratterizzazione nazifascista invadono ogni domenica le curve di molti stadi europei. Sembra essere particolarmente drammatica la situazione nell'est europeo, dove il fenomeno assume proporzioni enormi e dove i simboli dell'antisemitismo e del nazismo vengono usati con molta disinvoltura. Una situazione questa che merita attenzione, monitoraggio e supporto da parte di tutta la rete. •Il ruolo dei media Un altro tema presente è stato quello dell'importanza dei mezzi di comunicazione. Più volte è stato sottolineato come il calcio sia sempre più un evento mediatico e totalmente commercializzato, qualcuno ha detto “asservito ai media”. Questo comporta che la televisione (in modo particolare) e i giornali “scelgano” cosa rendere noto e cosa no, usando come discrimine la possibilità di fare spettacolo o meno. Appare evidente come un lavoro di orientamento dei media verso la presa di coscienza di un loro possibile ruolo educativo sia necessario, soprattutto in vista degli Europei del 2000. •Una proposta di finanziamento Come spesso accade per le “grandi idee” il problema maggiore è quello finanziario. È stata presentata da Carlo Balestri l'idea di chiedere al Parlamento Europeo che emani una direttiva in cui si chiede che una percentuale (anche minima come ad esempio lo 0,5%) degli incassi dei diritti televisivi sulle partite di calcio o sui grandi eventi sportivi venga destinata a finanziare progetti contro il razzismo e la xenofobia. La proposta è stata accettata e messa fra le azioni che la rete dovrà portare avanti. •Le conclusioni Al termine delle tre giornate di lavoro è emerso come la necessità di costruire una rete europea di sostegno alle varie iniziative e di confronto continuo sia una reale esigenza e uno degli strumenti attraverso cui è possibile attivare un movimento di lotta contro il razzismo. È possibile nel documento finale trovare le motivazioni e i modi con cui si intende costruire la rete. In conclusione, è stato deciso di costituire una rete europea dal nome “Football Against Racism in Europe” che raccolga tutte le associazioni presenti e che provi ad allargare il lavoro anche ad altre realtà territoriali. È stata anche approvata la mozione che oltre ad un razzismo contro le diversità etniche, venga preso in considerazione il problema legato al sessismo del calcio. •La rete avrà come luogo fisico di incontro il web e al momento la responsabilità di costruire un sito è affidata a FURD, che all'inizio userà il proprio sito. •La responsabilità di preparare delle newsletter periodiche è stata affidata al Kick it Out. •Per quanto concerne l'azione di lobby verso la comunità europea e il comitato di monitoraggio il FairPlay è stato ritenuto l'attore più accreditato. •La ricerca di sponsorizzazioni provate è stata affidata al SARI. •Ogni organizzazione ha approvato il piano d'azione e ha dato il proprio impegno per la costruzione della rete e per lo svolgimento di azioni locali. •Come era presente la UISP Al seminario sono stati presentati vari materiali (brochure UISP, riassunto attività e progetti antirazzisti, campagna contro il doping) e sono state esposte le attività sociali della UISP. La partecipazione ai tavoli di lavoro ha cercato di dare un contributo allargando le tematiche al problema dell'esclusione sociale in generale e all'allargamento delle campagne anche ad altri sport. •Al seminario per la UISP era presente anche Carlo Balestri con il progetto Ultrà, il quale ha ribadito un impegno dell'associazione tramite i particolari progetti che vengono portati avanti nelle varie realtà. •Prossime azioni È stato stabilito che il prossimo incontro avvenga nel mese di aprile a Londra, con lo scopo di analizzare i risultati del seminario di Vienna e iniziare un lavoro concreto di divisione dei compiti e per costruire una serie di azioni e campagne. Il FURD inizierà a curare il sito internet immettendo i vari materiali. La solitudine del difensore Zoro Update ( 07/12/2005 ) Il gesto di Marc André Zoro ha fatto riemergere con forza e veemenza un problema che le Istituzioni sportive negli ultimi tempi avevano abbondantemente trascurato e sottovalutato. Il difensore del Messina ci ha urlato in faccia che il razzismo esiste ed è ancora ben presente negli stadi e nella società italiana. Il suo è stato un urlo disperato, di un giocatore ferito non per essere stato offeso dai tifosi avversari – nel calcio, che piaccia o meno, gli insulti e gli sfottò ai giocatori dell’altra squadra sono molto comuni – ma per essere stato umiliato come uomo e considerato un essere inferiore per il colore della sua pelle, secondo la ben triste e nota teoria della presunta superiorità della razza ariana. A noi non interessa sapere se i versi scimmieschi fatti nei suoi confronti siano frutto di lucida consapevolezza o di superficiale goliardia, non ci interessa perché, anche all’interno di uno stadio che tollera la libera offesa e l’ingiuria rituale, essi assumono immediatamente un significato politico ed ideologico estremo. A noi la reazione di Zoro è piaciuta, ci è piaciuta meno la reazione di tutti gli altri giocatori, allenatori e quaterna arbitrale compresa. L’hanno lasciato solo, qualcuno ha cercato di calmarlo, altri hanno fatto finta di niente, ma nessuno lo ha seguito nel suo gesto. Ci sarebbe piaciuto, invece, vedere tutti i giocatori per cinque minuti incrociare le loro gambe dorate: gli interisti andare a parlare con i propri tifosi, i messinesi magari dipingersi la faccia di nero come anni fa fecero i giocatori del Treviso in solidarietà con il loro compagno Omolade. Già, Treviso… Ma quel bel gesto forte concreto e realmente solidale, è anche, purtroppo, rimasto terribilmente isolato nel calcio italiano. Per il resto siamo alla solita retorica: solidarietà a parole, spot patinati ed ora, rincorrendo l’emergenza, la solita giornata di campionato contro il razzismo indetta da Figc e Lega. Per carità, tutte cose positive se fossero inserite nel solco di un progetto, se avessero una qualche continuità, invece di nascere e morire in una giornata, attente più all’immagine che alla sostanza. Eppure noi crediamo che per limitare il razzismo si possa fare di più e di meglio. Molte tifoserie da anni stanno portando avanti questa battaglia organizzando coreografie, cercando di coprire gli insulti razzisti con cori, portando avanti progetti fuori dello stadio che coinvolgano anche le comunità di migranti. Ma non basta, non è sufficiente, anche perché spesso le loro attività non vengono prese in considerazione nella giusta misura dal mondo dei media. Non basta perché il riconoscimento di questo problema deve essere di tutti, come comune deve essere la discussione per trovare delle soluzioni: bianchi e neri, giocatori e tifosi, manager e media. Per questo noi vorremmo vedere i giocatori di calcio più attivi e presenti sempre: perché loro sono sotto i riflettori; sono ascoltati soprattutto dal mondo giovanile che li considera idoli e modelli. Un loro impegno concreto potrebbe aprire un varco, indicare una piccola strada che poi andrebbe seguita da attività di socializzazione e di educazione. Noi vorremmo che le società di calcio facessero qualcosa di più che mettere sui propri siti degli slogan contro il razzismo, magari partecipando attivamente a delle iniziative antirazziste o promuovendo loro stesse progetti contro il razzismo rivolti ai loro sostenitori. Noi vorremmo, infine, che Federazione e Lega pensassero un po’ meno a tribunali e diritti televisivi e cominciassero ad occuparsi seriamente di progetti solidi, concreti e continuativi volti a favorire la convivenza e la lotta ad ogni tipo di discriminazione nel mondo del calcio italiano.