Università degli Studi di Pavia
Facoltà di Giurisprudenza, Ingegneria,
Lettere e Filosofia, Scienze politiche, Economia
Corso di laurea interfacoltà in
Comunicazione Interculturale e Multimediale
IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Relatrice:
Chiar.ma Prof.ssa Maria Costanza
Tesi di laurea di:
Daniela De Laurentiis
Anno Accademico: 2006/07
I DIRITTI DELLA PERSONA
Detti anche
diritti dell’uomo
o diritti della
personalità,
sono
riconosciuti
dall’ordinamento
all’individuo in
quanto tale.
Si identificano
principalmente nei diritti:
 All’immagine
 Al nome
 Alla vita
 All’integrità fisica
 Alla salute
 All’onore
 Alla libertà di espressione
del pensiero
 Alla riservatezza
 All’identità personale
2
I DIRITTI DELLA PERSONA
CARATTERISTICHE:

Sono diritti assoluti, pertanto opponibili erga
omnes: non possono essere violati né
dall’autorità pubblica, né da parte di altri uomini,
come legittimato dall’art. 2 della Costituzione

Sono diritti indisponibili: il titolare non può né
alienarli né rinunciarvi

Sono diritti imprescrittibili: non si estinguono nel
tempo a prescindere dal loro utilizzo
3
FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
Assemblea generale, 1948
Consiglio d’Europa, 1950
“Dichiarazione
universale dei diritti
dell’uomo”
“Convenzione europea
per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali”
I diritti degli individui sono inalienabili e inviolabili.
Tutti gli Stati della comunità hanno l’obbligo di
rispettarli e promuoverli. Bisogna valorizzare i
diritti umani a livello universale: tutti devono avere
la possibilità di goderli in modo equo.
4
IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
DEFINIZIONE:
“La rappresentazione visiva delle sembianze della
persona o la riproduzione grafica delle sue fattezze,
qualunque sia il modo in cui sono rappresentate e
purché sussista il carattere della riconoscibilità”
CARATTERISTICHE:

Positiva: libertà della persona di autodeterminarsi
scegliendo se e quando mostrarsi agli altri
 Negativa: divieto posto in capo ai terzi di divulgare
l’immagine della persona al di fuori dei casi previsti
dalla legge
5
IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
TUTELA:
Art. 10 c.c.
IMMAGINE
Artt. 96 e 97
Legge 22 Aprile 1941,
n. 633
RITRATTO
(Pacificamente intesi come sinonimi in dottrina)
6
IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Art. 10 c.c.
Reputazione e decoro
Art. 96
l. 633/1941
Consenso
Art. 97
l. 633/1941
Esimenti del consenso
7
IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
ESIMENTI:




Notorietà o ufficio
pubblico coperto
Necessità di giustizia o
polizia
Scopi scientifici,
didattici o culturali
Riproduzione collegata
a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in
pubblico
L’INTERESSE
PUBBLICO
PREVALE
SU QUELLO
DEL SINGOLO
8
IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Garantito dall’art. 2043 c.c.
DANNO:
PATRIMONIALE
Legato alla
sfera economica
 DANNO EMERGENTE
 LUCRO CESSANTE
NON PATRIMONIALE
Legato alla sfera
psichica e morale
LESIONE DELL’ONORE, DEL
DECORO O DELLA REPUTAZIONE
9
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
FORME DI TUTELA:
Azione inibitoria
Risarcimento
del danno
Pubblicazione
della sentenza
PREZZO DEL CONSENSO:
Attiene ad un’attività in cui si cerca di commercializzare al meglio
la propria immagine: è il prezzo ricavabile dall’offerta della propria
immagine per pubblicizzare prodotti o servizi a fini commerciali, il
quale può diminuire a causa di un utilizzo pubblicitario abusivo
della stessa da parte di terzi.
10
CASO DI STUDIO
Gruber c. Società Rizzoli
Tribunale di Milano, 17 novembre 1994
Cinque fotografie venivano pubblicate sui settimanali «Novella 2000» e
«Oggi», le quali raffiguravano la Gruber nuda sul bordo della piscina della
casa di famiglia situata in provincia di Cagliari, senza autorizzazione
alcuna, pertanto ritenendo che il fotografo avesse violato il diritto alla
riservatezza e all’immagine, avendole carpite in luogo di privata dimora.
Viene riconosciuta la violazione dell’intimità della vita privata, del diritto
alla riservatezza e all’immagine, con la conseguente determinazione di un
danno morale, considerata la rilevanza penale dell’illecito, e la produzione
di un danno patrimoniale, trattandosi di pubblicazione di immagini di
persona nota a scopo di lucro.
11
CASO DI STUDIO
Roma, 2 luglio 1997
Invito a comparire dinanzi all’Autorità
giudiziaria penale e diffusione a mezzo stampa
Diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a
comparire davanti all’Autorità giudiziaria penale nei confronti del Dott.
Cesare Romiti e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito
avessero effettiva conoscenza gli interessati. Ciò costituisce violazione
delle norme a tutela della riservatezza.
Non si rinvengono elementi giustificativi dell’esercizio del diritto di
cronaca, che comunque sarebbe stato possibile esercitare in tempi
brevissimi una volta che gli interessati avessero avuto effettiva conoscenza
dell’invito a comparire.
12
CONCLUSIONI

Col passare del tempo gli ordinamenti hanno dato sempre
più importanza ai diritti della persona, tutelando così la
sfera psichica e morale oltre a quella patrimoniale

Si presentano nuove insidie date dalla continua
innovazione dei mass media, sempre più sofisticati e
invasivi, che da un lato consentono di soddisfare il nostro
desiderio di informazione, dall’altro minacciano l’intimità e
il “right to be alone” con maggiore frequenza

Al giudice del caso concreto spetta l’attuazione di un
contemperamento tra i diritti della persona e il diritto di
cronaca, garantito dall’art. 21 Cost.
13
Grazie
per la Vostra
attenzione
Scarica

DE LAURENTIIS - Cim - Università degli studi di Pavia