Università degli Studi di Pavia Facoltà di Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze politiche, Economia Corso di laurea interfacoltà in Comunicazione Interculturale e Multimediale IL DIRITTO ALL’IMMAGINE Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Maria Costanza Tesi di laurea di: Daniela De Laurentiis Anno Accademico: 2006/07 I DIRITTI DELLA PERSONA Detti anche diritti dell’uomo o diritti della personalità, sono riconosciuti dall’ordinamento all’individuo in quanto tale. Si identificano principalmente nei diritti: All’immagine Al nome Alla vita All’integrità fisica Alla salute All’onore Alla libertà di espressione del pensiero Alla riservatezza All’identità personale 2 I DIRITTI DELLA PERSONA CARATTERISTICHE: Sono diritti assoluti, pertanto opponibili erga omnes: non possono essere violati né dall’autorità pubblica, né da parte di altri uomini, come legittimato dall’art. 2 della Costituzione Sono diritti indisponibili: il titolare non può né alienarli né rinunciarvi Sono diritti imprescrittibili: non si estinguono nel tempo a prescindere dal loro utilizzo 3 FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE Assemblea generale, 1948 Consiglio d’Europa, 1950 “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” I diritti degli individui sono inalienabili e inviolabili. Tutti gli Stati della comunità hanno l’obbligo di rispettarli e promuoverli. Bisogna valorizzare i diritti umani a livello universale: tutti devono avere la possibilità di goderli in modo equo. 4 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE DEFINIZIONE: “La rappresentazione visiva delle sembianze della persona o la riproduzione grafica delle sue fattezze, qualunque sia il modo in cui sono rappresentate e purché sussista il carattere della riconoscibilità” CARATTERISTICHE: Positiva: libertà della persona di autodeterminarsi scegliendo se e quando mostrarsi agli altri Negativa: divieto posto in capo ai terzi di divulgare l’immagine della persona al di fuori dei casi previsti dalla legge 5 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE TUTELA: Art. 10 c.c. IMMAGINE Artt. 96 e 97 Legge 22 Aprile 1941, n. 633 RITRATTO (Pacificamente intesi come sinonimi in dottrina) 6 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE Art. 10 c.c. Reputazione e decoro Art. 96 l. 633/1941 Consenso Art. 97 l. 633/1941 Esimenti del consenso 7 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE ESIMENTI: Notorietà o ufficio pubblico coperto Necessità di giustizia o polizia Scopi scientifici, didattici o culturali Riproduzione collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico L’INTERESSE PUBBLICO PREVALE SU QUELLO DEL SINGOLO 8 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Garantito dall’art. 2043 c.c. DANNO: PATRIMONIALE Legato alla sfera economica DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE NON PATRIMONIALE Legato alla sfera psichica e morale LESIONE DELL’ONORE, DEL DECORO O DELLA REPUTAZIONE 9 IL RISARCIMENTO DEL DANNO FORME DI TUTELA: Azione inibitoria Risarcimento del danno Pubblicazione della sentenza PREZZO DEL CONSENSO: Attiene ad un’attività in cui si cerca di commercializzare al meglio la propria immagine: è il prezzo ricavabile dall’offerta della propria immagine per pubblicizzare prodotti o servizi a fini commerciali, il quale può diminuire a causa di un utilizzo pubblicitario abusivo della stessa da parte di terzi. 10 CASO DI STUDIO Gruber c. Società Rizzoli Tribunale di Milano, 17 novembre 1994 Cinque fotografie venivano pubblicate sui settimanali «Novella 2000» e «Oggi», le quali raffiguravano la Gruber nuda sul bordo della piscina della casa di famiglia situata in provincia di Cagliari, senza autorizzazione alcuna, pertanto ritenendo che il fotografo avesse violato il diritto alla riservatezza e all’immagine, avendole carpite in luogo di privata dimora. Viene riconosciuta la violazione dell’intimità della vita privata, del diritto alla riservatezza e all’immagine, con la conseguente determinazione di un danno morale, considerata la rilevanza penale dell’illecito, e la produzione di un danno patrimoniale, trattandosi di pubblicazione di immagini di persona nota a scopo di lucro. 11 CASO DI STUDIO Roma, 2 luglio 1997 Invito a comparire dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e diffusione a mezzo stampa Diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire davanti all’Autorità giudiziaria penale nei confronti del Dott. Cesare Romiti e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito avessero effettiva conoscenza gli interessati. Ciò costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza. Non si rinvengono elementi giustificativi dell’esercizio del diritto di cronaca, che comunque sarebbe stato possibile esercitare in tempi brevissimi una volta che gli interessati avessero avuto effettiva conoscenza dell’invito a comparire. 12 CONCLUSIONI Col passare del tempo gli ordinamenti hanno dato sempre più importanza ai diritti della persona, tutelando così la sfera psichica e morale oltre a quella patrimoniale Si presentano nuove insidie date dalla continua innovazione dei mass media, sempre più sofisticati e invasivi, che da un lato consentono di soddisfare il nostro desiderio di informazione, dall’altro minacciano l’intimità e il “right to be alone” con maggiore frequenza Al giudice del caso concreto spetta l’attuazione di un contemperamento tra i diritti della persona e il diritto di cronaca, garantito dall’art. 21 Cost. 13 Grazie per la Vostra attenzione