FATTORIE DIDATTICHE
Aspetti normativi
Avv. Paola Grossi
Giugno 2005
Realizzare
sistemi
adeguati
comunicazione con il consumatore per
1) rilegittimare l’attività agricola
2) illustrare il Patto con il consumatore
di
La diversificazione delle attività agricole
che si realizza con lo svolgimento
dell’attività didattica costituisce uno degli
aspetti
della
multifunzionalità
delle
imprese
agricole,
valorizzato
dalla
normativa comunitaria e dalla legge di
orientamento con la modifica dell’art.2135
c.c..
• Sono considerate attività direttamente
agricole, o principali, la coltivazione del
fondo, la silvicoltura, l’allevamento di
animali.
• Sono parimenti qualificate agricole le
attività connesse, di cui il successivo
comma 3 fornisce l’elencazione di quelle
tipiche.
• Elemento di novità è costituito dal
concetto secondo cui le attività agricole
“principali” devono essere dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
La didattica è espressione della
multifunzionalità
dell’agricoltura,
riconosciuta e valorizzata dalla legge di
orientamento.
Questo tipo di attività rientra, ai sensi
dell’art.2135 c.c. comma 3, modificato
dal d.lgs. 228/2001,
nelle attività
agricola
per
connessione
come
fornitura di servizi.
Perché possa considerarsi attività
agricola per connessione deve essere
svolta con determinate modalità
1. Connessione soggettiva
Deve essere effettuata da un
imprenditore agricolo, iscritto al
registro delle imprese, che svolge
comunque
un’attività
agricola
principale (coltivazione, allevamento
di animali, silvicoltura) ai sensi
dell’art.2135 c.c. commi 1 e 2.
2. Connessione oggettiva individuata
a)
per le attività di manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione,
nella
circostanza
che
i
prodotti
trasformati provengano prevalentemente
dalla attività agricola principale.
b) Per la fornitura di beni e servizi nella
circostanza che sia svolta mediante
attrezzature e risorse normalmente
utilizzate nello svolgimento dell’attività
principale:
“attrezzature”: tutti i beni che fanno
parte dell’azienda: immobili, mobili,
attrezzature, scorte;
“risorse”: naturali e “umane” quindi
anche con il lavoro dell’imprenditore, dei
familiari, partecipi dell’impresa familiare,
dei dipendenti.
Le aziende coinvolte nella rete delle
fattorie didattiche devono rispondere a
dei requisiti standard minimi di
carattere strutturale che risultano
previsti dalla maggior parte delle
normative
regionali
(di
livello
normalmente non legislativo) adottate
sull’argomento.
Spesso è inoltre stabilito un protocollo
operativo per qualificare i livelli
qualitativi
dell’offerta
formativa,
prevedendo
non
solo
corsi
di
formazione, ma altresì l’organizzazione
preventiva della visita con la scuola, la
realizzazione di materiale informativo e
didattico
nonché
di
schede
di
valutazione della visita.
• Tutte le regioni che hanno disciplinato
l’attività didattica in fattoria prevedono
un
accreditamento
regionale,
da
conseguire
previa
domanda
ed
adeguamento ai requisiti previsti, tra cui
il corso di formazione.
• L’intento è quello di realizzare una rete
con sufficienti garanzie qualitative e
standards uniformi.
I requisiti sono parzialmente diversi, a
seconda delle modalità di svolgimento
delle visite.
Se i visitatori restano sempre negli spazi
aperti dell’azienda occorrerà
1. Rispettare norme di sicurezza per
quanto riguarda le attrezzature ed i
mezzi tecnici (concimi, fitofarmaci,
ecc.) che dovranno essere sempre
adeguatamente custoditi e non lasciati
alla portata dei visitatori
2. Assicurare adeguata pulizia dei
luoghi esterni prossimi al centro
aziendale, mantenendoli liberi da
materiali di ingombro o rifiuti, anche
al fine di evitare impressioni di
disordine
3. Disporre di servizi igienici adeguati,
con acqua potabile
4. Disporre di materiale di primo soccorso:
di solito il riferimento è alle disposizioni
applicative
del
d.lgs.
626/1994
(considerato adeguato sotto il profilo del
contenuto)
5. Far rispettare il divieto di toccare le
attrezzature agricole e gli animali e di
accedere nei locali dove sono custoditi
animali
6. Assicurarsi che la scuola si sia fatta
rilasciare
dichiarazione
di
autorizzazione dei genitori o da chi
ne fa le veci, con indicazione di
eventuali
allergie
anche
non
alimentari.
7. Alcune regioni prevedono che sia
sempre possibile rendere disponibile
anche un locale coperto
Se i visitatori si accolgono in un
locale chiuso e non si fornisce la
merenda occorrono
1. Comunicazione di inizio attività ai sensi
dell’art.19 della L. 241/1990. Se è
prevista la procedura di accreditamento
regionale la comunicazione è sostituita
dalla domanda ma non è previsto il
silenzio assenso
2. Autorizzazione di pubblica sicurezza, da
richiedere con domanda al sindaco ai
sensi dell’art. 68 del R.D. 773/1931.
Comprende l’accertamento, oltre che
dei requisiti in materia di buona
condotta e certificazione antimafia, di
quelli relativi all’agibilità dei locali per
motivi di sicurezza: l’accertamento, per
i locali con meno di 200 persone, è
semplificato e largamente rimesso al
libero
apprezzamento
dell’autorità
procedente.
3. Le norme regionali in genere non fanno
specifico
riferimento
a
questa
disposizione
ma
si
limitano
a
prescrivere il rispetto delle norme di
sicurezza “vigenti”.
4. In alcune regioni è previsto che il
richiedente produca una dichiarazione
di un professionista abilitato che
relazioni in merito.
5. Dovrebbero comunque osservarsi le
misure
richieste
ai
fini
della
prevenzione incendi (uscite di sicurezza,
1 o 2 in base ai mq.; insegne uscite e
estintore; impianti elettrici; porta
tagliafuoco se vicina alla cucina).
6. Disponibilità di materiale di primo
soccorso: di solito il riferimento è alle
disposizioni
applicative
del
d.lgs.626/1994.
7.
Acqua potabile e servizi igienici adeguati al
numero dei partecipanti, compresi, in
alcune normative regionali, specificamente
i servizi per portatori di handicap.
8. Sono inoltre richiesti tutti gli altri requisiti
previsti in caso di accoglienza all’aperto.
9. Lo
spazio
chiuso
per
ospitare
i
partecipanti può anche coincidere con
quello per la merenda, se viene fornita;
l’utilizzazione del locale a questo scopo
non comporta cambio di destinazione
d’uso rispetto a quella agricola.
10. Se sono necessari interventi edilizi, ai
sensi della L. 443/2001, e salvo che le
regioni
non
abbiano
stabilito
diversamente, è sufficiente la semplice
denuncia di inizio attività per gli
interventi
edilizi
minori,
le
ristrutturazioni edilizie che comportino
anche demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma,
interventi specificamente disciplinati da
piani
attuativi
dei
comuni
che
contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, ecc.
11. Se, oltre all’attività didattica, si vuole
vendere
direttamente
prodotti
ai
visitatori,
anche
all’interno
dell’azienda, occorrerà osservare la
normativa in materia di vendita diretta
dei prodotti agricoli e quindi effettuare
la relativa comunicazione ed osservare
la procedura prevista dall’art. 4 del
d.lgs.228 e successive modificazioni.
Se si fornisce la merenda, che
dovrebbe
essere
costituita
prevalentemente da prodotti aziendali o
comunque da prodotti tipici locali,
occorrono, oltre ai predetti requisiti, i
seguenti:
1. Accurata pulizia e igiene del locale in
cui si effettua la preparazione della
merenda, che potrebbe, per analogia
con l’agriturismo, essere anche la
cucina dell’abitazione.
2. Autorizzazione
igienico
sanitaria
specifica dei locali da richiedere alla
autorità sanitaria competente ai sensi
della L. 283/1962 e del D.P.R.
327/1980.
3. Libretto sanitario, ove ancora richiesto
a livello regionale (L. 283/1962 e del
D.P.R. 327/1980).
4. Manuale aziendale di autocontrollo e
corretta prassi igienica (rispetto delle
norme del d.lgs.155/1997 - HACCP).
La somministrazione in azienda di
alimenti e bevande è attività diversa
dalla
vendita
diretta
e
quindi
l’autorizzazione sanitaria ottenuta per
svolgere la vendita diretta non è
sufficiente ai fini della somministrazione
delle merende.
Normativa nazionale di riferimento
Svolgimento dell’attività
Art.2135 codice civile
Requisiti edilizi
Regolamenti urbanistici ed edilizi comunali
L.21/12/2001 n.443
Norme di sicurezza
T.U. 18/6/1931, n. 773, e successive
modificazioni,
in
particolare
d.P.R.
28/5/2001 n. 311, art. 68, 80; R.D.
6/5/1940, n. 635 art.141 - 145.
D.lgs. 19/9/1994, n. 626
Requisiti igienico sanitari
L. 30/4/1962 n. 283; D.P.R 26/3/1980
n. 327
D.Lgs. 26/5/1997 n. 155
Vendita diretta
Art. 4 d.lgs. 228/2001 e successive
modificazioni e integrazioni
In diverse disposizioni regionali sono
richiesti
ulteriori
adempimenti.
In
particolare
• Segnalazioni dell’azienda che ne facilitino
l’accesso
• Parcheggi per gli automezzi
• Percorso di visita, per evitare che i
visitatori, soprattutto i piccoli, vadano in
luoghi dove non è garantita la sicurezza
loro e/o degli animali
• Polizza assicurativa per i danni a terzi,
che contempli specificamente le ipotesi di
visitatori, anche minori, presenti in
azienda a scopo didattico-culturale
• Adeguati spazi dove i bambini possono
anche utilizzare giochi
• Predisposizione
di
spazi,
recintati
opportunamente, dove possono essere
collocati animali per l’osservazione
ravvicinata
•
Predisposizione di
locali dove poter
effettuare, anche con la partecipazione
attiva dei visitatori, procedimenti
semplici per la realizzazione di prodotti
agricoli o alimentari
•
Disponibilità di supporti didattici
•
Schede di valutazione della visita
• Organizzazione preventiva della visita
e in qualche caso presentazione
dell’azienda ai visitatori con supporti e
diapositive presso la scuola
• Appare opportuno redigere contratto –
tipo che specifichi i vari aspetti della
visita,
orari,
modalità,
elementi
riguardanti i bambini (numero, età,
allergie, handicap, ecc.), costo.
REGIME TRIBUTARIO
IMPRESE AGRICOLE
Le prestazioni di servizi sono soggette
ad un regime fiscale di tipo forfettario,
in quanto attività agricole per
connessione ai sensi dell’art. 2135
c.c., terzo comma.
IMPOSTE DIRETTE
Ai fini dell’IRE per le prestazioni di
servizi,
svolte
utilizzando
prevalentemente attrezzature e risorse
normalmente
impiegate
nell’impresa
agricola, quali le attività didattiche, la
determinazione del reddito è effettuata in
modo forfettario: la base imponibile è
costituita dal 25% dei corrispettivi
annotati ai fini dell’IVA.
IVA
Occorre tenere una contabilità separata
in
quanto non si applicano le
percentuali di compensazione.
Per tutte le prestazioni di servizi
lo
specifico regime forfettario prevede che
l’imposta da versare è determinata nella
misura del 50% di quella applicabile alle
operazioni imponibili.
L’aliquota
applicabile
sulla
prestazione
considerata nel suo complesso, comprensiva
della
eventuale
somministrazione
della
merenda, è del 20%
Se esiste un sistema di accreditamento
regionale dell’attività didattica svolta dalle
imprese agricole, comprensivo di controlli
preventivi e successivi, secondo alcune
interpretazioni,
si
potrebbe
usufruire
dell’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni
didattiche ai sensi dell’art. 10, n. 20, del
D.P.R. 633/1972.
IMPRESE AGRITURISTICHE
IMPOSTE DIRETTE
Si applica il regime forfettario che prevede
la determinazione del reddito nella misura
del 25% dei corrispettivi annotati ai fini
IVA.
IVA
Se la prestazione è effettuata fornendo
anche vitto ed alloggio, si applica l’aliquota
del 10%.
•
•
Se si fattura autonomamente la
prestazione
didattica
si
possono
prevedere due ipotesi:
non esiste un sistema regionale di
accreditamento e controllo: l’aliquota
applicabile è del 20%
se esiste un sistema regionale di
accreditamento e controllo specifico per
l’attività didattica: secondo alcune
interpretazioni si potrebbe usufruire
dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 20,
del D.P.R. 633/1972 e successive
modificazioni.
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