Provincia di Reggio Emilia
LE RECENTI NOVITA’
LEGISLATIVE IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE
Monica Lombini - Carlo Apponi
Reggio Emilia 11 giugno 2009
D.L. 25-6-2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria
G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
come modificato dalla legge di conversione:
L. 6 agosto 2008, n. 133:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria
G.U. 21 agosto 2008, n. 195.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La legge 6 agosto 2008, n. 133, ha convertito in legge, con modificazioni, il
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Dell’insieme delle disposizioni contenute nella legge il titolo II (“Sviluppo
economico, semplificazione e competitività”) dedica alle “semplificazioni”
l’intero Capo VIII; inoltre, altre misure di semplificazione si rinvengono in
alcune altre disposizioni.
Si riporta di seguito una ricognizione delle misure volte ad una maggiore
semplificazione secondo le seguenti voci tematiche:
• semplificazione normativa;
• riduzione degli oneri amministrativi;
• riduzione di altri adempimenti amministrativi.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La semplificazione normativa
L'art. 24 (Taglia-leggi) richiama il procedimento disposto dall’art. 14,
c. 12-24, della legge n. 246 del 2005. Esso è caratterizzato da:
• un automatico effetto abrogativo generalizzato, disposto dalla
legge per le disposizioni legislative primarie (statali) pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con
successivi provvedimenti) (c. 14, l. 246);
• la sottrazione, da tale abrogazione generalizzata, di alcune
tipologie di disposizioni primarie, individuate da quella
medesima legge;
• la sottrazione, dall’abrogazione generalizzata, di altre disposizioni
legislative, da individuarsi con decreti legislativi delegati, abilitati
al contempo “alla semplificazione o al riordino della materia che
ne è l'oggetto”.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Il termine ultimo per l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa disposta dalla
legge n. 246, scade nel dicembre 2009 (salvo un ulteriore biennio per l'adozione di decreti
legislativi “integrativi o correttivi”). Decorso tale termine, scatta l’abrogazione automatica.
Il Governo ha inserito nel d.l. n. 112 del 2008 una disposizione (art. 24), la quale abroga
direttamente una serie di leggi (o atti equiparati).
Si tratta di leggi ritenute vecchie perché oramai esaurite negli effetti, per le quali l'effetto
abrogativo (decorrente dal 180esimo giorno dall'entrata in vigore del d.l.) è anticipato
rispetto alla scansione procedimentale prevista dalla legge n. 246 del 2005.
Anche se il procedimento “taglia-leggi” della legge n. 246 rimane salvo (art. 24 del d.l. così
come convertito in legge), il taglio di atti normativi primari così operata si differenzia
essenzialmente per l’inserimento tra questi atti sia di quelli successivi al 1970 sia di alcuni
tipi di atto esclusi dalla legge come disposizioni abrogabili in via automatica generalizzata
(leggi di bilancio).
Nell’allegato risultano inclusi 3370 atti. Ove da tale inclusione abrogativa di atti primari,
derivi abrogazione implicita di disposizioni secondarie, il Governo è tenuto a realizzare una
ricognizione di tali disposizioni, di rango regolamentare.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La riduzione degli oneri amministrativi
L'art. 26 (Taglia-oneri amministrativi) prevede la predisposizione di un programma per
la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle
materie di competenza statale (per quelle di competenza regionale si deve procedere
secondo modalità condivise); questo, al fine di conseguire una riduzione di quegli
oneri pari al 25 per cento, entro il 2012.
Tale disposizione era già prevista dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità
della regolazione, approntano a metà anno 2007 dal Governo allora in carica. Tale
Piano indicava anche le aree prioritarie, nell’ambito delle quali svolgere la misurazione
degli oneri amministrativi nel 2007 (privacy; ambiente; paesaggio e beni culturali; fisco
e dogane; sicurezza civile; codice della navigazione; previdenza e contributi).
Le misurazioni sinora condotte circa l'entità degli oneri amministrativi, evidenziano un
costo totale aggregato annuo, stimabile (per imprese da 0 a 249 dipendenti)
complessivamente pari a: circa 9,94 miliardi di euro per l'area lavoro e previdenza; circa
2,19 miliardi di euro per l'area privacy; circa 2 miliardi di euro per l'area ambiente; circa
1,4 miliardi di euro per la prevenzione incendi; 621 milioni di euro per l'area paesaggio e
beni culturali; ne risulta, per le aree sopra dette, un totale di 16,22 miliardi di euro.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Per conseguire l’obiettivo di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, è
previsto che ciascun ministro adotti un piano di riduzione, che confluisce nel generale
Piano d’azione per la semplificazione.
Una volta misurati gli oneri amministrativi, l’adozione delle misure di loro riduzione
(per gli oneri gravanti sulle imprese) è demandata a regolamenti governativi
(autorizzati all’abrogazione di norme primarie vigenti).
Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione indicati nei piani ministeriali, è tenuto da
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Si ricorda che per oneri amministrativi non si intendono oneri finanziari (tasse, premi,
contributi, multe, o generici costi amministrativi) discendenti da una regolazione. Né
oneri in termini di investimenti (ad esempio l’acquisto di un macchinario per assicurare
nel processo produttivo il rispetto di determinati standards) onde conformarsi ad essa.
Con “onere amministrativo” si ha riguardo non all’insieme dei costi di conformità alla
normativa (compliance costs), bensì a una loro porzione.
Gli oneri amministrativi sono definibili quali i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo
settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico
di fornire informazioni sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Per oneri amministrativi si intende pertanto quella quota parte degli oneri di
adempimento, scaturente dagli obblighi di informazione gravanti sulle imprese
ed altri soggetti.
Quindi la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle
procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati.
Un obbligo di informazione è l’obbligo di ottenere o predisporre informazioni e
successivamente renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di
un obbligo cui non è possibile sottrarsi senza violazione della normativa.
Ciascun obbligo di informazione consiste in una serie di dati o comunicazioni, che
le imprese e gli altri soggetti interessati debbono trasmettere ovvero tenere a
disposizione in modo da poterle inviare su richiesta.
E’ su questi, pertanto, che incide la riduzione degli oneri amministrativi in senso
stretto: sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve,
non giustificati da ragioni sostanziali inerenti al funzionamento di una disciplina
normativa).
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La stima finale degli oneri amministrativi deriva dalla
seguente formula:
Oneri amministrativi totali = Σ (P*Q)
Dove:
Prezzo (P) =
impiegato
costo orario lordo * tempo
oppure, per le attività esternalizzate:
=
costo dei professionisti esterni *
tempo impiegato
Quantità (Q) = n. imprese * frequenza
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Esempio di procedure più costose:
•
LIBRO PAGA: 6 miliardi
•
AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE: 1 miliardo
•
DENUNCIA MENSILE DATI RETRIBUTIVI: 1 miliardo
•
DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI: 1 miliardo
•
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: 800 milioni
•
COMUNICAZIONE RETRIBUZIONI E LIQUIDAZIONE
PREMIO INAIL: 500 milioni
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La tenuta del libro paga: vecchia procedura (costo 6 miliardi)
Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La tenuta del libro paga: nuova procedura (costo 2,6 miliardi)
Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La riduzione di altri adempimenti amministrativi per le imprese
Una politica di semplificazione include oltre la riduzione degli oneri da obblighi di
informazione anche la riduzione di adempimenti amministrativi di altro tipo
(prevedere la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso in luogo di
provvedimenti amministrativi espressi; semplificare i controlli; ecc.).
Elenchiamo di seguito gli articoli del d.l. n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008
che si muovono in tale direzione.
L’art. 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione) riduce gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese
relativamente ai controlli. In particolare, sono interessate le imprese soggette a
certificazione ambientale o di qualità, effettuata da un soggetto certificatore in
conformità a norme tecniche ed internazionali.
Tale articolo prevede che i controlli svolti dagli enti certificatori sostituiscano i
controlli amministrativi (limitandosi, la verifica degli organi amministrativi, al
vaglio dell’attualità e completezza della certificazione). Questo, anche per il rinnovo
od aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Sono richiamati, in particolare, gli strumenti che configurano il sistema di gestione
ambientale (SGA).
E’ questo il cd. ‘audit ambientale’, consistente in un sistema di verifica periodica e
volontaria cui si sottopongono le imprese, per valutare il rispetto degli standard
ambientali previsti da norme ovvero da obiettivi di politica interna da esse
prefissate.
Ottenere una certificazione di conformità, rilasciata da accreditati organismi
indipendenti, non è obbligatorio. L’azienda decide volontariamente di stabilire,
attuare e mantenere un proprio sistema di gestione ambientale conforme a tali
schemi.
Il vantaggio competitivo per l’impresa è in termini, può dirsi, di credibilità. Il
numero di aziende che hanno scelto di operare attenendosi alla normativa ISO è,
invero, in continua crescita. In vari mercati (ad es. quello giapponese) nonché in
alcuni settori (ad es. chimico ed automobilistico), non è di fatto possibile operare
senza aver predisposto un sistema di gestione ambientale sviluppato secondo i
requisiti raccomandati dalla normativa ISO 14001.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
La certificazione può riguardare sia il sistema sia il prodotto.
Tra gli strumenti di certificazione di prodotto, si fa principalmente
riferimento al Regolamento europeo dell’Ecolabel, anche se è in corso di
diffusione la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP), regolata da
norme internazionali della serie ISO 14020.
Una attenzione particolare meritano, però, le certificazioni di sistema
(concernenti, appunto, il sistema di gestione ambientale condotta da
un’impresa).
A livello comunitario si fa riferimento per questo riguardo all’EMAS,
disciplinato dal regolamento CE 761/01.
Tra gli standard internazionali è preminente l’ISO 14001 (International
Standard of Organization) predisposto dall’International Organization for
Standardization ed inserito nel documento UNI EN ISO 14001, 1996.
Quest’ultimo è stato recepito entro l’EMAS dal citato regolamento CE
761/01.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
Al possesso da parte delle imprese di tali certificazioni, l’ordinamento nazionale talora
connette alcune agevolazioni e semplificazioni. In Italia, ad esempio con le previsioni degli
articoli del codice ambientale:
•
art. 194 (Spedizioni transfrontaliere), co. 3: riduzione del 50% delle garanzie finanziarie
da prestare per le spedizioni dei rifiuti;
•
art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), co. 7: le imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di
commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano
l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del
50% per le imprese registrate Emas, e del 40% per le imprese certificate Uni En Iso
14001;
•
art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
ambientale): il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, il rinnovo
dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che risultino
registrate Emas o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il
nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità
competenti, ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
L’art. 38 (Impresa in un giorno) demanda a regolamento governativo la semplificazione
ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.
La disciplina dello sportello unico (prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, articoli 23-27bis, dal regolamento attuativo: D.P.R 20 ottobre 1998, n. 447
modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) è da riformulare valorizzandone la
funzione di principale referente per lo svolgimento di attività produttive (nonché di
prestazione di servizi, quali definiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006).
Tra le norme generali, poste dall’articolo, cui il riordino normativo in via regolamentare
deve attenersi, si ricordano:
- compito di attestare i requisiti normativamente richiesti per lo svolgimento
dell’attività di impresa da parte di soggetti privati accreditati (“agenzie per le
imprese”, i cui criteri di individuazione e di accreditamento sono da stabilirsi con
regolamento governativo, così come la vigilanza su di esse, demandabile al sistema
delle camere di commercio). Tali soggetti privati sono abilitati a rilasciare una
dichiarazione di conformità, avente efficacia di titolo autorizzatorio (purché la
verifica circa i requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa non implichi attività
discrezionale da parte dell’amministrazione);
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
- delega delle funzioni relative allo sportello unico, da parte dei comuni che non
l’abbiano istituito, alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il
portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”,
prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;
- possibilità per l’imprenditore di avviare immediatamente l’attività d’impresa nei casi
in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività, rilasciando
in tal caso lo sportello unico una ricevuta che vale quale titolo autorizzatorio (in caso
di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza dei servizi);
- previsione di un termine di trenta giorni per il rigetto dell’istanza, la formulazione di
osservazioni o l’attivazione della conferenza di servizi, se il progetto di impianto
produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici;
- conclusione del procedimento, da parte dell’amministrazione procedente, senza
attendere il parere delle altre amministrazioni, ove sia scaduto il termine loro
assegnato per pronunciarsi.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
L’art. 2 (Banda larga) prevede che l’installazione di reti e impianti per la fibra ottica è realizzabile con la
procedura della denuncia di inizio attività (invece che quella del silenzio assenso decorsi novanta giorni,
come previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 8789).
L’art. 6-bis (Distretti produttivi e reti di imprese) demanda ad una successiva disciplina (da adottarsi con
regolamento governativo di delegificazione) la previsione di semplificazioni contabili e procedurali “al
fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti
all’effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto”.
L’art. 29 (Trattamento dei dati personali) semplifica adempimenti posti a carico dei soggetti che non
trattino dati sensibili (o trattino dati sensibili circoscritti allo stato di salute o malattia senza indicazioni
circa la diagnosi, o all’adesione a sindacati). In tal caso, per i propri dipendenti e collaboratori anche a
progetto le imprese, i professionisti, gli artigiani ed altri possono sostituire il documento
programmatico sulla sicurezza (prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali: decreto
legislativo n. 196 del 2003, art. 34) con una autocertificazione.
L’art. 36 (Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie) prevede che
l’atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere
sottoscritto con firma digitale.
L’art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro) istituisce per il datore di
lavoro privato (ad esclusione del lavoro domestico) il libro unico del lavoro, sostitutivo dei diversi libri dei
quali vi era innanzi l’obbligo.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
L’art. 40 (Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali)
prevede che i libri ed altri documenti relativi al personale dipendente
possano essere tenuti dal datore di lavoro (oltre che presso i consulenti del
lavoro) presso professionisti abilitati, senza più obbligo di tenuta di loro
copia presso il luogo di lavoro. Inoltre, modifica la disciplina relativa alle
informazioni e comunicazioni che il datore di lavoro deve fornire ai
lavoratori all’atto dell’assunzione e semplifica obblighi di registrazione e di
tenuta dei registri relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro di persone
che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Il c. 4 attiene agli
obblighi informativi relativi all’assunzione di lavoratori disabili.
L’art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e
di sviluppo d’impresa) demanda tale semplificazione a un decreto (di
natura non regolamentare) del ministro per lo sviluppo economico. Invece
a regolamento governativo sono demandati la Semplificazione e riordino
delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria (art. 44).
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
L’art. 35 (Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno
degli edifici):
• demanda a decreti ministeriali la disciplina dell’installazione degli impianti
all’interno degli edifici, tale da prevedere “semplificazioni di adempimenti per i
proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese”.
• sopprime la previsione (già recata da regolamento ministeriale) circa la
consegna all’avente causa, della documentazione relativa agli impianti in caso
di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile, e circa la garanzia del venditore
(da riportarsi nell’atto di trasferimento) in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza.
• sopprime l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica per gli
edifici, all’atto di trasferimento a titolo oneroso o di locazione, nonché la
previsione della nullità del contratto (fatta valere dall’acquirente o dal
conduttore) in caso di inadempimento dell’obbligo.
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LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133
L’art. 37 (Certificazioni e prestazioni sanitarie) demanda a
decreto ministeriale (previa intesa in sede di Conferenza
unificata) l’individuazione di norme da abrogare
“al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di
cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti
formali connessi a pratiche sanitarie obsolete”
(ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro ).
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Disegno di legge
A.S. n. 1082-B
“Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di
processo civile”
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DDL A.S. 1082-B
Il disegno di legge A.S. n. 1082-B recante ““Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile” è stato
approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009 e
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
L’intero Capo II (artt. da 2 a 19) è dedicato alle
“semplificazioni”
Si riporta di seguito una ricognizione delle misure volte ad
una maggiore semplificazione
25
DDL A.S. 1082-B
L’art. 2 (Società di consulenza finanziaria) disciplina le società di consulenza
finanziaria: al riguardo, a partire dal 1° ottobre 2009 anche le società per
azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati
requisiti patrimoniali e di indipendenza potranno prestare consulenza in
materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito alle
persone fisiche. Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio
professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del
pubblico.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere il possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli
esponenti aziendali di tali società; nell’albo dei consulenti finanziari viene
istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza.
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DDL A.S. 1082-B
L’art. 3 (Chiarezza dei testi normativi) dispone che:
- ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti
ovvero a stabilire deroghe deve indicare espressamente le norme
oggetto di sostituzione, modifica, abrogazione o deroga;
- le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari
che rinviano ad altre norme devono contestualmente indicare, in forma
integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo
ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto
nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare;
- periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede
all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure suddette adottando, nel corpo del testo aggiornato, le
opportune evidenziazioni.
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DDL A.S. 1082-B
L’art. 4 (Semplificazione della legislazione) apporta varie modifiche all’art. 14 della
legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge n. 246 del 2005), il
quale reca la delega legislativa cosiddetta “taglia-leggi”, un meccanismo volto alla
individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti,
considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi
previsti.
Si dispone ad esempio che nelle materie appartenenti alla legislazione regionale,
le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’art.1, c. 2, della
legge n. 131 del 2003, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data
di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.
Il c. 2, prevedendo che una serie di leggi che autorizzano la ratifica e l’esecuzione
di trattati internazionali, relative al periodo 1861-1948, (elencate nell’apposito
allegato n. 1) siano soppresse dall’elenco allegato al decreto legge 22 dicembre
2008, n. 200, in materia di semplificazione normativa, con la conseguenza di
escludere dette leggi dall’abrogazione che tale decreto-legge ha disposto, con
efficacia, a decorrere dal 16 dicembre 2009.
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DDL A.S. 1082-B
L’art. 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi) è volto,
principalmente, a modificare il capo III della legge n. 400 del 1988.
Il comma 1 modifica l’art. 17, riguardante il potere regolamentare del Governo,
prevedendo:
• il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli
schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta;
• la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni
regolamentari vigenti.
Il c. 2 introduce l’art. 17-bis, che autorizza il Governo all’adozione di testi unici
compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.
Gli artt. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento), 8 (Certezza dei
tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche), 9 (Conferenza di servizi e
silenzio assenso) e 10 (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di
competenza delle regioni e degli enti locali) modificano la legge n. 241 del 1990 e
successive modificazioni
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PRINCIPI (art. 1)
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
(P.A. e privati)
è retta da
criteri
principi
Economicità, efficacia, IMPARZIALITA’,
pubblicità e trasparenza
ORDINAMENTO
COMUNITARIO
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PRINCIPI (art. 1)
I principi essenziali cui l’azione amministrativa deve essere improntata sono:
• principio del giusto procedimento, ossia del procedimento svolto in modo efficace
quanto ai risultati, efficiente quanto all’impiego delle risorse, economico quanto
all’acquisto dei beni necessari;
• principio del procedimento trasparente, cioè chiaro nei suoi presupposti, comunicato in
tutte le fasi agli interessati, concluso mediante un provvedimento espresso e congruamente
motivato e reso pubblico;
• principio di semplificazione, teso ad introdurre all’interno del procedimento quegli
strumenti volti a renderlo più snello nella dinamica, più celere nella tempistica,
maggiormente certo negli effetti.
I soggetti privati:
• preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei
principi di cui al comma 1.
La pubblica amministrazione:
• non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell’istruttoria
• nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2, l. n. 241/1990)
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
l’adozione di un provvedimento espresso.
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento
espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono
un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine
di trenta giorni.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per semplificazione normativa, sono individuati i termini
legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri non superiori a novanta giorni entro i quali devono
ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i concludersi i procedimenti di competenza delle
procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini
dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli non superiori a novanta giorni entro i quali devono
interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del concludersi i procedimenti di propria competenza.
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte
32
PRINCIPI (art. 1)
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine
è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei
l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui della natura degli interessi pubblici tutelati e della
ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle particolare complessità del procedimento, sono
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non indispensabili termini superiori a novanta giorni per la
superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 conclusione dei procedimenti di competenza delle
possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
33
PRINCIPI (art. 1)
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini
commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre qualità non attestati in documenti già in possesso
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi dell’amministrazione stessa o non direttamente
2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto
anche senza necessità di diffida all’amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza
di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale.
34
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2)
INIZIO PROCEDIMENTO: dal giorno del ricevimento
della domanda o da quello di inizio d’ufficio
E’ fissato un termine di conclusione
(stabilito dalla P.A. o previsto per
legge o dPCM)?
Il termine è di 30 giorni
NO
SI
Il termine deve essere ≤ di 90 giorni.
Se i termini sono > di 90 giorni i dPCM sono adottati previa deliberazione del Consiglio
dei ministri e non possono essere > di 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti
di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione
E’ prevista l’acquisizione di
valutazioni tecniche di organi
o enti (art. 17)?
SI
Vi sono particolari
esigenze istruttorie?
SI
NO
SEGUE
Ulteriore termine per
istruttoria
NO
Il RdP deve chiedere
valutazioni tecniche
ad altri organi
dell’amministrazion
e pubblica o ad enti
pubblici che siano
dotati di
qualificazione e
capacità tecnica
equipollenti, ovvero
ad istituti
universitari.
Non si applica in
caso di valutazioni
prodotte da
amministrazioni
preposte alla tutela
ambientale,
paesaggisticoterritoriale e della
salute dei cittadini
Provvedono entro il tempo
fissato o in mancanza nel T
≤ 90 giorni?
NO
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2)
PRECEDE
Salvi i casi di
silenzio assenso
Si applica l’art. 14, c. 2
NO
Ricorso avverso il
silenzio
(art. 21-bis L. n.
1034/1971) che può
essere proposto
anche senza
necessità di diffida
fin tanto che
perdura
l’inadempimento e
comunque non oltre
un anno dalla
scadenza dei
termini
E’ prevista l’acquisizione di
informazioni, certificazioni …
non in possesso della P.A.?
SI
I termini
POSSONO essere
sospesi, una sola
volta, per un T ≤
di 30 giorni
Si applica l’art. 14, c. 2
NO
Il provvedimento non è stato
adottato entro il termine fissato?
NO
SI
Stop
La conferenza di servizi è sempre
indetta quando l’amministrazione
procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte
dell’amministrazione competente,
della relativa richiesta. La
conferenza può essere altresì indetta
quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate
36
RITARDO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
(art. 2-bis, l. n. 241/1990)
Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo
dell’amministrazione nella conclusione
del procedimento)
1. Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter,
sono tenuti al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento.
2.
Le
controversie
relative
all’applicazione del presente articolo
sono
attribuite
alla
giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il
diritto al risarcimento del danno si
prescrive in cinque anni.
37
CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 2, A.S. 1082-B)
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento
di
valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine
della corresponsione della retribuzione di risultato. Il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo
per l’attuazione del presente articolo e per i casi di
grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere
entro i termini fissati per ciascun procedimento.
38
CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 3, A.S. 1082-B)
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo
sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti.
La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990
si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3
e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
39
CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 4, A.S. 1082-B)
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che
prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2
e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.
40
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter, l. n. 241/1990)
Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di Servizi)
Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di Servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro
quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità
dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione e può
svolgersi per via telematica.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque
entro i dieci giorni successivi alla prima.
entro i dieci giorni successivi alla prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza,
alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e
con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della
conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre,
senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione
delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
41
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter, l. n. 241/1990)
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i
novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi
al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumità..
incolumità.
42
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter, l. n. 241/1990)
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il 6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.
prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui 7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà
dell’amministrazione rappresentata.
dell’amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del
provvedimento.
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati.
soggetti interessati.
43
CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter)
44
CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter)
45
ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)
Art. 16 (Attività consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso.
Art. 16 (Attività consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso, che comunque non può superare i venti
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà
dell’amministrazione
richiedente
di
procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall’espressione
del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato
a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla
mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
46
ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il predetto termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri
loro richiesti.
loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
47
ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990)
RICHIESTA PARERE ORGANO
CONSULTIVO P.A. (Ti)
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri
Tali disposizioni non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni
preposte
alla
tutela
ambientale, paesaggistica, territoriale e della
salute dei cittadini
Pareri obbligatori?
NO
SI
Immediata comunicazione alle P.A.
richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso (t  20 gg)
E’ stata rappresentata
l’esigenza istruttoria?
SI
I termini possono essere interrotti per una
sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate
NO
Passati 20 gg senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
Parere
facoltativo:
l’amministrazione
richiedente
indipendentemente dall’espressione del parere
procede
Parere obbligatorio: è in facoltà dell’amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall’espressione del parere
Trasmissione parere
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
(art. 19, l. n. 241/1990)
Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a
contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,
alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’amministrazione alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla
della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio
dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti
comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
L’amministrazione competente può richiedere informazioni o normativamente richieste.
certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non L’amministrazione competente può richiedere informazioni o
siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
amministrazioni.
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
49
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione
competente.
Contestualmente
all'inizio
dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente.
(art. 19, l. n. 241/1990)
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione
competente.
Contestualmente
all'inizio
dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia
ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di
servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o
registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine
eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data
della presentazione della dichiarazione all’amministrazione
competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 o, nei casi di
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,adotta
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i
data comunicazione all’interessato.
quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è
data comunicazione all’interessato.
50
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
(art. 19, l. n. 241/1990)
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti
che prevedono termini diversi da quelli di cui ai che prevedono termini diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l'inizio dell’attività e per commi 2 e 3 per l'inizio dell’attività e per
l’adozione
da
parte
dell’amministrazione l’adozione
da
parte
dell’amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi
effetti.
effetti.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei 5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei
commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo
ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, può riguardare
anche gli atti di assenso formati in virtù delle
norme sul silenzio assenso previste dall’articolo
20.
51
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
INIZIO PROCEDIMENTO (Ti)
NO
Rimozione di condizioni,
modalità e fatti
legittimanti?
Impianti produzione
beni e servizi, direttiva
servizi…?
SI
(art. 19, l. n. 241/1990)
DINIEGO
SI
NO
Richiesta di
informazioni o
certificazioni presso
altre P.A.
AVVIO
ATTIVITA’
(Ta=Ti)
Sospensione dei termini per
acquisizione di pareri (max
30gg) e comunicazione
all’interessato.
In mancanza si procede.
COMUNICAZIONE AVVIO
ATTIVITA’ (Ta=Ti+30gg)
Provvedimento motivato di prosecuzione
e rimozione degli effetti (entro Ta+30gg)
salvo nel caso sia possibile conformare
l’attività e gli effetti alla normativa
vigente. In tal caso l’interessato dovrà
provvedere entro un termine fissato
dalla P.A. (t≥30gg)
SI
NO
Carenza di condizioni,
modalità e fatti
legittimanti?
FINE
52
ACCESSO AI DOCUMENTI (art. 22, l. n. 241/1990)
Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. . (Definizioni e principi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario.
Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. . (Definizioni e principi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario.
53
ACCESSO AI DOCUMENTI (art. 22, l. n. 241/1990)
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere.
ai quali si chiede di accedere.
54
AMBITO DI APPLICAZIONE
(art. 29, l. n. 241/1990)
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per
quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le
amministrazioni pubbliche.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle
società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi
5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a
tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come
definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come
definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti
gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la
partecipazione dell’interessato al procedimento, di
individuarne un responsabile, di concluderlo entro il
termine prefissato e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla
durata massima dei procedimenti.
55
AMBITO DI APPLICAZIONE
(art. 29, l. n. 241/1990)
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione le disposizioni della
presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di
individuare, con intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
i procedimenti amministrativi di loro competenza,
non possono stabilire garanzie inferiori a quelle
assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
56
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29, l. n. 241/1990)
Le disposizioni di cui agli articoli:
• 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella
conclusione del procedimento)
• 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
• 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
• 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi), commi
5, 5-bis e 6,
nonché quelle del capo IV-bis (EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO)
si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
57
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Sempl_Amm_RE_2009_A - SUAP