Provincia di Reggio Emilia LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE Monica Lombini - Carlo Apponi Reggio Emilia 11 giugno 2009 D.L. 25-6-2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. come modificato dalla legge di conversione: L. 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria G.U. 21 agosto 2008, n. 195. 2 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La legge 6 agosto 2008, n. 133, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Dell’insieme delle disposizioni contenute nella legge il titolo II (“Sviluppo economico, semplificazione e competitività”) dedica alle “semplificazioni” l’intero Capo VIII; inoltre, altre misure di semplificazione si rinvengono in alcune altre disposizioni. Si riporta di seguito una ricognizione delle misure volte ad una maggiore semplificazione secondo le seguenti voci tematiche: • semplificazione normativa; • riduzione degli oneri amministrativi; • riduzione di altri adempimenti amministrativi. 3 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La semplificazione normativa L'art. 24 (Taglia-leggi) richiama il procedimento disposto dall’art. 14, c. 12-24, della legge n. 246 del 2005. Esso è caratterizzato da: • un automatico effetto abrogativo generalizzato, disposto dalla legge per le disposizioni legislative primarie (statali) pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con successivi provvedimenti) (c. 14, l. 246); • la sottrazione, da tale abrogazione generalizzata, di alcune tipologie di disposizioni primarie, individuate da quella medesima legge; • la sottrazione, dall’abrogazione generalizzata, di altre disposizioni legislative, da individuarsi con decreti legislativi delegati, abilitati al contempo “alla semplificazione o al riordino della materia che ne è l'oggetto”. 4 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Il termine ultimo per l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa disposta dalla legge n. 246, scade nel dicembre 2009 (salvo un ulteriore biennio per l'adozione di decreti legislativi “integrativi o correttivi”). Decorso tale termine, scatta l’abrogazione automatica. Il Governo ha inserito nel d.l. n. 112 del 2008 una disposizione (art. 24), la quale abroga direttamente una serie di leggi (o atti equiparati). Si tratta di leggi ritenute vecchie perché oramai esaurite negli effetti, per le quali l'effetto abrogativo (decorrente dal 180esimo giorno dall'entrata in vigore del d.l.) è anticipato rispetto alla scansione procedimentale prevista dalla legge n. 246 del 2005. Anche se il procedimento “taglia-leggi” della legge n. 246 rimane salvo (art. 24 del d.l. così come convertito in legge), il taglio di atti normativi primari così operata si differenzia essenzialmente per l’inserimento tra questi atti sia di quelli successivi al 1970 sia di alcuni tipi di atto esclusi dalla legge come disposizioni abrogabili in via automatica generalizzata (leggi di bilancio). Nell’allegato risultano inclusi 3370 atti. Ove da tale inclusione abrogativa di atti primari, derivi abrogazione implicita di disposizioni secondarie, il Governo è tenuto a realizzare una ricognizione di tali disposizioni, di rango regolamentare. 5 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La riduzione degli oneri amministrativi L'art. 26 (Taglia-oneri amministrativi) prevede la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie di competenza statale (per quelle di competenza regionale si deve procedere secondo modalità condivise); questo, al fine di conseguire una riduzione di quegli oneri pari al 25 per cento, entro il 2012. Tale disposizione era già prevista dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, approntano a metà anno 2007 dal Governo allora in carica. Tale Piano indicava anche le aree prioritarie, nell’ambito delle quali svolgere la misurazione degli oneri amministrativi nel 2007 (privacy; ambiente; paesaggio e beni culturali; fisco e dogane; sicurezza civile; codice della navigazione; previdenza e contributi). Le misurazioni sinora condotte circa l'entità degli oneri amministrativi, evidenziano un costo totale aggregato annuo, stimabile (per imprese da 0 a 249 dipendenti) complessivamente pari a: circa 9,94 miliardi di euro per l'area lavoro e previdenza; circa 2,19 miliardi di euro per l'area privacy; circa 2 miliardi di euro per l'area ambiente; circa 1,4 miliardi di euro per la prevenzione incendi; 621 milioni di euro per l'area paesaggio e beni culturali; ne risulta, per le aree sopra dette, un totale di 16,22 miliardi di euro. 6 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Per conseguire l’obiettivo di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, è previsto che ciascun ministro adotti un piano di riduzione, che confluisce nel generale Piano d’azione per la semplificazione. Una volta misurati gli oneri amministrativi, l’adozione delle misure di loro riduzione (per gli oneri gravanti sulle imprese) è demandata a regolamenti governativi (autorizzati all’abrogazione di norme primarie vigenti). Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione indicati nei piani ministeriali, è tenuto da conto nella valutazione dei dirigenti responsabili. Si ricorda che per oneri amministrativi non si intendono oneri finanziari (tasse, premi, contributi, multe, o generici costi amministrativi) discendenti da una regolazione. Né oneri in termini di investimenti (ad esempio l’acquisto di un macchinario per assicurare nel processo produttivo il rispetto di determinati standards) onde conformarsi ad essa. Con “onere amministrativo” si ha riguardo non all’insieme dei costi di conformità alla normativa (compliance costs), bensì a una loro porzione. Gli oneri amministrativi sono definibili quali i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di fornire informazioni sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati. 7 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Per oneri amministrativi si intende pertanto quella quota parte degli oneri di adempimento, scaturente dagli obblighi di informazione gravanti sulle imprese ed altri soggetti. Quindi la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati. Un obbligo di informazione è l’obbligo di ottenere o predisporre informazioni e successivamente renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un obbligo cui non è possibile sottrarsi senza violazione della normativa. Ciascun obbligo di informazione consiste in una serie di dati o comunicazioni, che le imprese e gli altri soggetti interessati debbono trasmettere ovvero tenere a disposizione in modo da poterle inviare su richiesta. E’ su questi, pertanto, che incide la riduzione degli oneri amministrativi in senso stretto: sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi (in breve, non giustificati da ragioni sostanziali inerenti al funzionamento di una disciplina normativa). 8 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La stima finale degli oneri amministrativi deriva dalla seguente formula: Oneri amministrativi totali = Σ (P*Q) Dove: Prezzo (P) = impiegato costo orario lordo * tempo oppure, per le attività esternalizzate: = costo dei professionisti esterni * tempo impiegato Quantità (Q) = n. imprese * frequenza 9 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Esempio di procedure più costose: • LIBRO PAGA: 6 miliardi • AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE: 1 miliardo • DENUNCIA MENSILE DATI RETRIBUTIVI: 1 miliardo • DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI: 1 miliardo • CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: 800 milioni • COMUNICAZIONE RETRIBUZIONI E LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: 500 milioni 10 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La tenuta del libro paga: vecchia procedura (costo 6 miliardi) Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA 11 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La tenuta del libro paga: nuova procedura (costo 2,6 miliardi) Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA 12 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Fonte: Dr.ssa Paparo – Forum PA 13 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La riduzione di altri adempimenti amministrativi per le imprese Una politica di semplificazione include oltre la riduzione degli oneri da obblighi di informazione anche la riduzione di adempimenti amministrativi di altro tipo (prevedere la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso in luogo di provvedimenti amministrativi espressi; semplificare i controlli; ecc.). Elenchiamo di seguito gli articoli del d.l. n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008 che si muovono in tale direzione. L’art. 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione) riduce gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese relativamente ai controlli. In particolare, sono interessate le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, effettuata da un soggetto certificatore in conformità a norme tecniche ed internazionali. Tale articolo prevede che i controlli svolti dagli enti certificatori sostituiscano i controlli amministrativi (limitandosi, la verifica degli organi amministrativi, al vaglio dell’attualità e completezza della certificazione). Questo, anche per il rinnovo od aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 14 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Sono richiamati, in particolare, gli strumenti che configurano il sistema di gestione ambientale (SGA). E’ questo il cd. ‘audit ambientale’, consistente in un sistema di verifica periodica e volontaria cui si sottopongono le imprese, per valutare il rispetto degli standard ambientali previsti da norme ovvero da obiettivi di politica interna da esse prefissate. Ottenere una certificazione di conformità, rilasciata da accreditati organismi indipendenti, non è obbligatorio. L’azienda decide volontariamente di stabilire, attuare e mantenere un proprio sistema di gestione ambientale conforme a tali schemi. Il vantaggio competitivo per l’impresa è in termini, può dirsi, di credibilità. Il numero di aziende che hanno scelto di operare attenendosi alla normativa ISO è, invero, in continua crescita. In vari mercati (ad es. quello giapponese) nonché in alcuni settori (ad es. chimico ed automobilistico), non è di fatto possibile operare senza aver predisposto un sistema di gestione ambientale sviluppato secondo i requisiti raccomandati dalla normativa ISO 14001. 15 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 La certificazione può riguardare sia il sistema sia il prodotto. Tra gli strumenti di certificazione di prodotto, si fa principalmente riferimento al Regolamento europeo dell’Ecolabel, anche se è in corso di diffusione la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP), regolata da norme internazionali della serie ISO 14020. Una attenzione particolare meritano, però, le certificazioni di sistema (concernenti, appunto, il sistema di gestione ambientale condotta da un’impresa). A livello comunitario si fa riferimento per questo riguardo all’EMAS, disciplinato dal regolamento CE 761/01. Tra gli standard internazionali è preminente l’ISO 14001 (International Standard of Organization) predisposto dall’International Organization for Standardization ed inserito nel documento UNI EN ISO 14001, 1996. Quest’ultimo è stato recepito entro l’EMAS dal citato regolamento CE 761/01. 16 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 Al possesso da parte delle imprese di tali certificazioni, l’ordinamento nazionale talora connette alcune agevolazioni e semplificazioni. In Italia, ad esempio con le previsioni degli articoli del codice ambientale: • art. 194 (Spedizioni transfrontaliere), co. 3: riduzione del 50% delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti; • art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), co. 7: le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate Emas, e del 40% per le imprese certificate Uni En Iso 14001; • art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale): il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che risultino registrate Emas o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del DPR n. 445 del 2000. 17 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 38 (Impresa in un giorno) demanda a regolamento governativo la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive. La disciplina dello sportello unico (prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-27bis, dal regolamento attuativo: D.P.R 20 ottobre 1998, n. 447 modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) è da riformulare valorizzandone la funzione di principale referente per lo svolgimento di attività produttive (nonché di prestazione di servizi, quali definiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006). Tra le norme generali, poste dall’articolo, cui il riordino normativo in via regolamentare deve attenersi, si ricordano: - compito di attestare i requisiti normativamente richiesti per lo svolgimento dell’attività di impresa da parte di soggetti privati accreditati (“agenzie per le imprese”, i cui criteri di individuazione e di accreditamento sono da stabilirsi con regolamento governativo, così come la vigilanza su di esse, demandabile al sistema delle camere di commercio). Tali soggetti privati sono abilitati a rilasciare una dichiarazione di conformità, avente efficacia di titolo autorizzatorio (purché la verifica circa i requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa non implichi attività discrezionale da parte dell’amministrazione); 18 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 - delega delle funzioni relative allo sportello unico, da parte dei comuni che non l’abbiano istituito, alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI; - possibilità per l’imprenditore di avviare immediatamente l’attività d’impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività, rilasciando in tal caso lo sportello unico una ricevuta che vale quale titolo autorizzatorio (in caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza dei servizi); - previsione di un termine di trenta giorni per il rigetto dell’istanza, la formulazione di osservazioni o l’attivazione della conferenza di servizi, se il progetto di impianto produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici; - conclusione del procedimento, da parte dell’amministrazione procedente, senza attendere il parere delle altre amministrazioni, ove sia scaduto il termine loro assegnato per pronunciarsi. 19 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 2 (Banda larga) prevede che l’installazione di reti e impianti per la fibra ottica è realizzabile con la procedura della denuncia di inizio attività (invece che quella del silenzio assenso decorsi novanta giorni, come previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 8789). L’art. 6-bis (Distretti produttivi e reti di imprese) demanda ad una successiva disciplina (da adottarsi con regolamento governativo di delegificazione) la previsione di semplificazioni contabili e procedurali “al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all’effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto”. L’art. 29 (Trattamento dei dati personali) semplifica adempimenti posti a carico dei soggetti che non trattino dati sensibili (o trattino dati sensibili circoscritti allo stato di salute o malattia senza indicazioni circa la diagnosi, o all’adesione a sindacati). In tal caso, per i propri dipendenti e collaboratori anche a progetto le imprese, i professionisti, gli artigiani ed altri possono sostituire il documento programmatico sulla sicurezza (prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo n. 196 del 2003, art. 34) con una autocertificazione. L’art. 36 (Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie) prevede che l’atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere sottoscritto con firma digitale. L’art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro) istituisce per il datore di lavoro privato (ad esclusione del lavoro domestico) il libro unico del lavoro, sostitutivo dei diversi libri dei quali vi era innanzi l’obbligo. 20 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 40 (Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali) prevede che i libri ed altri documenti relativi al personale dipendente possano essere tenuti dal datore di lavoro (oltre che presso i consulenti del lavoro) presso professionisti abilitati, senza più obbligo di tenuta di loro copia presso il luogo di lavoro. Inoltre, modifica la disciplina relativa alle informazioni e comunicazioni che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione e semplifica obblighi di registrazione e di tenuta dei registri relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro di persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Il c. 4 attiene agli obblighi informativi relativi all’assunzione di lavoratori disabili. L’art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa) demanda tale semplificazione a un decreto (di natura non regolamentare) del ministro per lo sviluppo economico. Invece a regolamento governativo sono demandati la Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria (art. 44). 21 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 35 (Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici): • demanda a decreti ministeriali la disciplina dell’installazione degli impianti all’interno degli edifici, tale da prevedere “semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese”. • sopprime la previsione (già recata da regolamento ministeriale) circa la consegna all’avente causa, della documentazione relativa agli impianti in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile, e circa la garanzia del venditore (da riportarsi nell’atto di trasferimento) in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. • sopprime l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica per gli edifici, all’atto di trasferimento a titolo oneroso o di locazione, nonché la previsione della nullità del contratto (fatta valere dall’acquirente o dal conduttore) in caso di inadempimento dell’obbligo. 22 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 L’art. 37 (Certificazioni e prestazioni sanitarie) demanda a decreto ministeriale (previa intesa in sede di Conferenza unificata) l’individuazione di norme da abrogare “al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete” (ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ). 23 Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” 24 DDL A.S. 1082-B Il disegno di legge A.S. n. 1082-B recante ““Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” è stato approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009 e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’intero Capo II (artt. da 2 a 19) è dedicato alle “semplificazioni” Si riporta di seguito una ricognizione delle misure volte ad una maggiore semplificazione 25 DDL A.S. 1082-B L’art. 2 (Società di consulenza finanziaria) disciplina le società di consulenza finanziaria: al riguardo, a partire dal 1° ottobre 2009 anche le società per azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito alle persone fisiche. Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali di tali società; nell’albo dei consulenti finanziari viene istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza. 26 DDL A.S. 1082-B L’art. 3 (Chiarezza dei testi normativi) dispone che: - ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe deve indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, abrogazione o deroga; - le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme devono contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare; - periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure suddette adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. 27 DDL A.S. 1082-B L’art. 4 (Semplificazione della legislazione) apporta varie modifiche all’art. 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge n. 246 del 2005), il quale reca la delega legislativa cosiddetta “taglia-leggi”, un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti. Si dispone ad esempio che nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’art.1, c. 2, della legge n. 131 del 2003, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. Il c. 2, prevedendo che una serie di leggi che autorizzano la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali, relative al periodo 1861-1948, (elencate nell’apposito allegato n. 1) siano soppresse dall’elenco allegato al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, in materia di semplificazione normativa, con la conseguenza di escludere dette leggi dall’abrogazione che tale decreto-legge ha disposto, con efficacia, a decorrere dal 16 dicembre 2009. 28 DDL A.S. 1082-B L’art. 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi) è volto, principalmente, a modificare il capo III della legge n. 400 del 1988. Il comma 1 modifica l’art. 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo: • il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta; • la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti. Il c. 2 introduce l’art. 17-bis, che autorizza il Governo all’adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Gli artt. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento), 8 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche), 9 (Conferenza di servizi e silenzio assenso) e 10 (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali) modificano la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni 29 PRINCIPI (art. 1) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (P.A. e privati) è retta da criteri principi Economicità, efficacia, IMPARZIALITA’, pubblicità e trasparenza ORDINAMENTO COMUNITARIO 30 PRINCIPI (art. 1) I principi essenziali cui l’azione amministrativa deve essere improntata sono: • principio del giusto procedimento, ossia del procedimento svolto in modo efficace quanto ai risultati, efficiente quanto all’impiego delle risorse, economico quanto all’acquisto dei beni necessari; • principio del procedimento trasparente, cioè chiaro nei suoi presupposti, comunicato in tutte le fasi agli interessati, concluso mediante un provvedimento espresso e congruamente motivato e reso pubblico; • principio di semplificazione, teso ad introdurre all’interno del procedimento quegli strumenti volti a renderlo più snello nella dinamica, più celere nella tempistica, maggiormente certo negli effetti. I soggetti privati: • preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1. La pubblica amministrazione: • non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria • nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente 31 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2, l. n. 241/1990) Art. 2 (Conclusione del procedimento) Art. 2 (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante pubbliche amministrazioni hanno il dovere di l’adozione di un provvedimento espresso. concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma Ministro competente, di concerto con il Ministro per la 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la procedimenti di competenza delle amministrazioni statali pubblica amministrazione e l’innovazione e per la devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per semplificazione normativa, sono individuati i termini legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri non superiori a novanta giorni entro i quali devono ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i concludersi i procedimenti di competenza delle procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli non superiori a novanta giorni entro i quali devono interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del concludersi i procedimenti di propria competenza. procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte 32 PRINCIPI (art. 1) 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui della natura degli interessi pubblici tutelati e della ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle particolare complessità del procedimento, sono valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non indispensabili termini superiori a novanta giorni per la superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 conclusione dei procedimenti di competenza delle possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 33 PRINCIPI (art. 1) 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre qualità non attestati in documenti già in possesso un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi dell’amministrazione stessa o non direttamente 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. 34 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2) INIZIO PROCEDIMENTO: dal giorno del ricevimento della domanda o da quello di inizio d’ufficio E’ fissato un termine di conclusione (stabilito dalla P.A. o previsto per legge o dPCM)? Il termine è di 30 giorni NO SI Il termine deve essere ≤ di 90 giorni. Se i termini sono > di 90 giorni i dPCM sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e non possono essere > di 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione E’ prevista l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti (art. 17)? SI Vi sono particolari esigenze istruttorie? SI NO SEGUE Ulteriore termine per istruttoria NO Il RdP deve chiedere valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazion e pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Non si applica in caso di valutazioni prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini Provvedono entro il tempo fissato o in mancanza nel T ≤ 90 giorni? NO CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 2) PRECEDE Salvi i casi di silenzio assenso Si applica l’art. 14, c. 2 NO Ricorso avverso il silenzio (art. 21-bis L. n. 1034/1971) che può essere proposto anche senza necessità di diffida fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini E’ prevista l’acquisizione di informazioni, certificazioni … non in possesso della P.A.? SI I termini POSSONO essere sospesi, una sola volta, per un T ≤ di 30 giorni Si applica l’art. 14, c. 2 NO Il provvedimento non è stato adottato entro il termine fissato? NO SI Stop La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate 36 RITARDO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO (art. 2-bis, l. n. 241/1990) Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. 37 CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 2, A.S. 1082-B) 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 38 CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 3, A.S. 1082-B) 3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 39 CERTEZZA DEI TEMPI (art. 7, c. 4, A.S. 1082-B) 4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo. 40 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter, l. n. 241/1990) Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di Servizi) Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di Servizi) 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione e può svolgersi per via telematica. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. entro i dieci giorni successivi alla prima. 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 41 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter, l. n. 241/1990) 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.. incolumità. 42 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14-ter, l. n. 241/1990) 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il 6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. prevalenti espresse in quella sede. 7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui 7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. dell’amministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento. provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. soggetti interessati. 43 CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) 44 CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 ter) 45 ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990) Art. 16 (Attività consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. Art. 16 (Attività consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 46 ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti. loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 47 ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16, l. n. 241/1990) RICHIESTA PARERE ORGANO CONSULTIVO P.A. (Ti) Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri Tali disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini Pareri obbligatori? NO SI Immediata comunicazione alle P.A. richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (t 20 gg) E’ stata rappresentata l’esigenza istruttoria? SI I termini possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate NO Passati 20 gg senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, Parere facoltativo: l’amministrazione richiedente indipendentemente dall’espressione del parere procede Parere obbligatorio: è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere Trasmissione parere DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (art. 19, l. n. 241/1990) Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’amministrazione alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni L’amministrazione competente può richiedere informazioni o normativamente richieste. certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non L’amministrazione competente può richiedere informazioni o siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione amministrazioni. stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 49 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. (art. 19, l. n. 241/1990) 2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 o, nei casi di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,adotta provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i data comunicazione all’interessato. quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato. 50 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (art. 19, l. n. 241/1990) 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell’attività e per commi 2 e 3 per l'inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. effetti. 5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei 5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. 51 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ INIZIO PROCEDIMENTO (Ti) NO Rimozione di condizioni, modalità e fatti legittimanti? Impianti produzione beni e servizi, direttiva servizi…? SI (art. 19, l. n. 241/1990) DINIEGO SI NO Richiesta di informazioni o certificazioni presso altre P.A. AVVIO ATTIVITA’ (Ta=Ti) Sospensione dei termini per acquisizione di pareri (max 30gg) e comunicazione all’interessato. In mancanza si procede. COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA’ (Ta=Ti+30gg) Provvedimento motivato di prosecuzione e rimozione degli effetti (entro Ta+30gg) salvo nel caso sia possibile conformare l’attività e gli effetti alla normativa vigente. In tal caso l’interessato dovrà provvedere entro un termine fissato dalla P.A. (t≥30gg) SI NO Carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti? FINE 52 ACCESSO AI DOCUMENTI (art. 22, l. n. 241/1990) Capo V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. . (Definizioni e principi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Capo V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. . (Definizioni e principi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 53 ACCESSO AI DOCUMENTI (art. 22, l. n. 241/1990) 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. ai quali si chiede di accedere. 54 AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29, l. n. 241/1990) Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 29. (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 29. (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge. 2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 55 AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29, l. n. 241/1990) 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 56 AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 29, l. n. 241/1990) Le disposizioni di cui agli articoli: • 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) • 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) • 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) • 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi), commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis (EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 57