Legge n° 92 del 28 giugno 2012 1. Primo contratto senza causale a) Durata non superiore a 12 mesi (non prorogabile) b) In alternativa i CCNL possono prevedere un limite del 6% della forza lavoro nei casi di: i. ii. iii. iv. v. a) Avvio di nuova attività Lancio di un prodotto o servizio innovativo Rinnovo o proroga di una commessa consistente Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico Non è prevista la proroga !!! o meglio !!!!! È possibile fare un nuovo contratto a termine con causalone senza appicare il periodo di decadenza di 60 o 90 gg 2. Estensione del contratto a) Contratti inferiori a 6 mesi: 30 giorni (prima 20) (esclusi stagionali e casi CCNL: 20 gg) b) Contratti superiori a 6 mesi: 50 giorni (prima 30) (esclusi stagionali e casi CCNL: 30 gg) c) Per entrambi comunicazione C.I. d) Maggiorazione retributiva 20% primi 10 gg, 40% succ. 3. Ripetizione del contratto a) Contratti inferiori a 6 mesi: dopo 60 (prima 10) b) Contratti superiori a 6 mesi: dopo 90 giorni (prima 20) • Limite dei 36 mesi • Ai fini del raggiungimento del tetto si computano anche i contratti di somministrazione stipulati dopo il 18/07/12 • Contributo previdenziale • Dal 1/1/2013 aumento contributi INPS del 1,4% con restituzione max 6 mesi in caso di trasformazione Esclusi: sostituzione, stagionali • Impugnativa e risarcimento • Il contratto può essere impugnato entro 120 giorni dalla scadenza (prima 60 gg) con successiva impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270); • Indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità • Abrogato il contratto di inserimento 1. Durata minima Introdotta una durata minima pari a 6 mesi (escluse attività stagionali) 2. Numero massimo (dal 1°gennaio 2013) a) b) c) d) Aziende con più di 9 dipendenti: 3 apprendisti ogni due lavoratori qualificati/specializzati Per i ddl da quattro a nove confermato rapporto 1/1 le altre aziende possono assumere fino ad un massimo di tre apprendisti Artigianato con i limiti della legge quadro 3. Conferma vincolante (dal 18 luglio 2012) a) b) c) I ddl con oltre nove dipendenti non possono assumere apprendisti se non hanno confermato il 30% (50% fra 3 anni) dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione (esclusi no superamento prova, dimissioni, giusta causa) Sempre possibile una assunzione; Il mancato rispetto comporta la trasformazione in dipendenti qualificati a tempo indeterminato 4. Preavviso Retribuzione e contribuzione da apprendisti 1. Definizione L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani 2. Preavviso Le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione; Per i contratti in essere alla data del 14/11/2011 iniziati con le vecchie disposizioni, si concludono con le stesse regole. 3. Tipologie di apprendistato a) b) c) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Giovani da 15 a 18 anni Giovani da 18 a 25 anni Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Giovani da 18 a 29 anni (da 17 anni in alcuni casi) Apprendistato per l’alta formazione e ricerca Giovani da 18 a 29 anni 4. Durata e periodo formativo a) b) c) Durata da 3 a 4 anni; Durata di 5 anni per i CCNL dell’artigianato Durata di tre anni per gli altri CCNL (estendibili a 5 per le figure considerate artigiane) Rimessa alle Regioni ed ai CCNL 5. Formazione a) b) c) Da 400 a 1.000 ore di formazione annue 120 ore annue Da definirsi caso per caso L’apprendista è obbligato a partecipare; sono ammesse assenze nel limite del 20% del monte ore e solo per i seguenti motivi: • Malattia, infortunio, gravidanza (solo astensione obbligatoria); • Ipotesi previste dalla legge; • Causa di forza maggiore; La «legge di stabilità» ha modificato le agevolazioni contributive per gli assunti dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 •Imprese da 1 a 9 dipendenti a) 0 (zero) contributi per i primi tre anni b) 10% per gli anni successivi; •Imprese da 10 dipendenti in poi a) Aliquota contributiva pari al 10% •Aliquota a carico dell’apprendista: 5,84% (6,14%) La «legge 92/2012 «ha previsto a decorrere dal 01/01/2013 il versamento di un aliquota aggiuntiva pari al 1,31% (destinata all’Aspi) 7 1. Tipologie di contratto: a) Con soggetti con più di 55 anni e con soggetti con meno di 24 anni (da concludersi entro il 25° anno) b) Attività previste dal R.D. 2657/1923 c) Prestazioni previste dai CCNL 2. Comunicazione alla DTL (ispettorato) prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di durata non superiore a 30 giorni tramite sms, fax o posta elettronica (previste variazioni/annullamento) 3. Comunicazione preventiva alla DTL in caso di variazione o annullamento della prestazione .N.B. in caso di manacata comunicazione la prestazione sarà considerata utile a tutti gli effetti !!!!!! (corresponsione retribuizone e versamento contributi 4. I contratti in corso che non rispondono ai requisiti cessano la validità entro il 18 luglio 2013 5. Sanzione da 400 a 2.400 € Possibilità di revocare e/o modificare le clausole flessibili ed elastiche da parte dei lavoratori che si trovano in particolari condizioni: Lavoratori studenti Genitori con figli di età inferiore a 13 anni Lavoratori affetti da patologie oncologiche (o familiari) Casi previsti dai CCNL In via sperimentale per il periodo 2013 – 2015 il padre lavoratore dipendente ha: 1. l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro cinque mesi dalla nascita del figlio. La giornata è indennizzata dall’INPS 2.la facoltà, in alternativa alla madre, di usufruire di ulteriori due giorni. Le giornate sono indennizzate dall’INPS E’ stata ampliata la base occupazionale per la determinazione degli obblighi in materia di assunzione dii disabili (si conteggiano i lavoratori a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi); Esclusi: apprendisti, dirigenti, lavoranti a domicilio, disabili, soci di cooperative; Esclusi lavoratori a termine di durata non superiore a 6 mesi Nuova decorrenza: gennaio 2013 Esclusi dal conteggio anche il personale impiegato direttamente nei cantieri edili addetto ai montaggi industriali e/o impiantistici. Dal 2013 introdotte due tipologie di assunzioni agevolate: 1.Lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi 2.Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in determinate aree geografiche 3.Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi e dovunque residenti Agevolazioni: a) b) Riduzione 50% dei contributi per assunzioni a tempo determinato di durata fino a dodici mesi; Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato lo sgravio spetta fino al 18° mese; Riconducibile ad un progetto (descrizione) e non più ad uno specifico programma di lavoro o fase di esso Funzionalmente collegato ad un risultato finale Non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale Divieto di svolgimento di compiti ripetitivi o meramente esecutivi (prevedibili dai CCNL) Previsione di un minimo sindacale retributivo Contratti non genuini (mancanza del progetto, attività analoghe a quelle svolte dai dipendenti ecc.) si presumono come lavoro subordinato Eliminata la facoltà di introdurre clausole di recesso libero del committente (permangono: giusta causa, manifesta incapacità del collaboratore, cessazione attività) Dal 2013 (2014) aumento aliquote INPS fino a raggiungere il 33% o 24% nel 2018 Norma transitoria per i contratti in essere fino al 17 luglio 2013 1. Non possono essere impiegati in una stessa attività più di tre contratti di associazione in partecipazione fatti salvi legati rapporti di parentela (opera la presunzione di subordinazione per tutti gli associati) 2. Caratteristiche: a) b) c) d) effettiva partecipazione agli utili Consegna rendiconto In mancanza delle due condizioni opera la presunzione di subordinazione L’apporto deve essere connotato da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico pratiche 3. Decorrenza dal 18 luglio 2012 (salvo i contratti certificati) 4. Aumento contributivo 1. Presunzione di collaborazione/subordinazione al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni: a) b) c) Durata della collaborazione supera gli 8 mesi nell’anno solare (media 2 anni Il corrispettivo della collaborazione (anche se fatturato a più soggetti di un unico gruppo) superi la misura dell’80% del fatturato del titolare di partita IVA (media 2 anni) Disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi dell’impresa 2. La presunzione non opera quando la prestazione: a) b) c) Connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze lavorative Nei confronti delle attività professionali Reddito (ricavi – costi) superiore a 18.663,00 € (rivalutato annualmente) 3. Aumento aliquote INPS 4. Norma transitoria Le nuove disposizioni riguardano i rapporti instaurati dopo il 18 luglio, per gli esistenti rivisitazione entro un anno LA CIRCOLARE 16/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO Le attività nei cantieri edili: indicazioni per ispezioni 1.Lavoratori autonomi inseriti nel ciclo produttivo delle imprese che svolgono la medesima attività del persoale dipendente 2.Formule aggregative di dubbia legittimità (associazioni temporanee di lavoratori autonomi); 3.Insignificanza possesso di attrezzatura minuta (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi), e della disponibilità a titolo oneroso delle macchine e attrezzature; 4.Particolare attenzione a: a) b) c) d) e) f) Manovalanza Muratura Carpenteria Rimozione amianto Posizionamento di ferri e ponti Addetti a macchine edili forniti dall’impresa committente o appaltatore Il committente imprenditore è responsabile, entro due anni dalla fine dell’appalto, con l’appaltatore e i sub appaltatori per: 1.Contributi INPS 2.Premi Inail 3.Retribuzioni 4.Ritenute fiscali 5.TFR 6.IVA legata all’appalto Il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori Entro 180 giorni Governo e Regioni dovranno emanare un decreto che conterrà le linee guida condivise per la regolamentazione dei tirocini. Verrà stabilita la presunzione di non assoluta gratuità attraverso il riconoscimento di una indennità anche in forma forfetaria • E’ stato abolito l’elenco degli ambiti che individuavano il campo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio • Norme particolari per le attività agricole • Possono essere utilizzati nella misura massima di 5.000,00 € nel corso dell’anno solare con riferimento alla totalità dei committenti e comunque non superiori a 2.000,00 € per ogni singolo committente • I voucher dovranno avere un importo orario, essere numerati progressivamente e datati • Il compenso è computabile per il computo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno Dimissioni/risoluzione consensuale in gravidanza 1.Devono essere convalidate se inoltrate entro i primi tre anni di vita del bambino presso (prima entro 1 anno): a) la DTL; 2.In caso di revoca il lavoratore non ha diritto alla retribuzione arretrata 3.Abusi puniti con la sanzione da 5 a 30 mila euro Dimissioni/risoluzione consensuale di tutti i lavoratori 1. Entro 30 giorni l’azienda deve formalmente invitare il dipendente a convalidare la decisione presso (in alternativa): a) b) c) la DTL; Centri per l’impiego Sedi individuate dai CCNL Oppure in alternativa d) Sottoscrivere una dichiarazione di conferma della scelta sulla ricevuta di cessazione inviata al centro impego; 2. Se entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell’invito il dipendente non convalida, o sottoscrive, né revoca il rapporto di lavoro è risolto. In caso di revoca il lavoratore non ha diritto alla retribuzione arretrata 3. Abusi punti con la sanzione da 5 a 30 mila euro LICENZIAMENTI Tipologie Licenziamenti discriminatori Licenziamenti disciplinari Licenziamenti economici Licenziamenti per motivi di salute Licenziamenti formalmente viziati Licenziamenti collettivi Forma La comunicazione di licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato Tutela reale Si applica alle aziende che hanno più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o più di 60 dipendenti a livello nazionale Nel numero dei dipendenti non si considerano gli apprendisti, i somministrati, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, mentre i part-time ci computano in proporzione Termini di impugnazione I licenziamenti (contratti a tempo indeterminato) possono essere impugnati entro 60 giorni dalla scadenza con successiva impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270); • Definizione È un licenziamento causato da motivi politici, religiosi, razziali, di lingua e di sesso e alle idee del dipendente espresse dentro o al di fuori dell'ambiente di lavoro. • Ambito di applicazione Tutte le aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati • Conseguenze a) Reintegro del dipendente nel posto di lavoro b) Risarcire i danni retributivi maturati dal giorno del licenziamento fino al reintegro (dedotto quanto percepito e con il versamento contributi) con un minimo di 5 mensilità c) In alternativa il dipendente può chiedere al posto del reintegro il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità (la richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro Definizione È un licenziamento che si fonda su una condotta colpevole o dolosa del dipendente, un’inadempienza, o una trasgressione che vanno a compromettere il necessario rapporto di fiducia tra ditta e dipendente Sono i cosiddetti licenziamenti per: a) Giusta causa (molto grave e senza preavviso) b) Giustificato motivo soggettivo (minore gravità e con preavviso) Ambito di applicazione Aziende con più di 15 dipendenti (si computano tutti i lavoratori tranne gli apprendisti, i part-time in proporzione) Impugnazione licenziamenti Impugnazione stragiudiziale entro 120 gg (prima 60 gg) Impugnazione giudiziale entro 180 giorni (prima 270 gg) Decorrenza Il licenziamento ha effetto dalla data di inizio della procedura salvo il diritto al preavviso; Il lavoro svolto durante il periodo della procedura si considera come preavviso lavorato; Effetti sospensivi: maternità/paternità e infortuni (no malattia); 1.Licenziamento legittimo 2.Licenziamento illegittimo con reintegro (al posto del reintegro il lavoratore può optare per 15 mensilità senza contributi) Il fatto non sussiste Il lavoratore non lo ha commesso Il fatto rientra tra le condotte punibile con una sanzione conservativa dai CCNL Il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno subito in misura non superiore a 12 mensilità oltre al versamento dei contributi dal licenziamento fino al reintegro 3.Licenziamento illegittimo con indennizzo (novità della legge) Il Giudice può stabilire una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di retribuzione 1.Licenziamento per inidoneità fisica e psichica 2.Licenziamento intimati durante la malattia (periodo di comporto) 3.Licenziamento collegato alla disabilità Reintegro e una indennità risarcitoria non superiore alle 12 mensilità Nell’ipotesi di licenziamenti fondati ma affetti da vizi: 1.Vizi della procedura disciplinare o del tentativo di conciliazione; 2.Vizi di motivazione (mancanza della loro specifica); Sanzione a) b) c) Pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 6 e 12 mensilità; Escluso il reintegro In caso di inesistenza o carenza della motivazione si applicano le tutele previste Definizione Il licenziamento economico, ovvero per giustificato motivo oggettivo, si riferisce a ragioni inerenti all’attività produttiva, e all’organizzazione del lavoro ( esempio: soppressione del posto, calo di commesse, crisi di mercato ecc.) Procedura Ritorna ad essere obbligatorio il tentativo di conciliazione presso la DTL Licenziamento illegittimo con reintegro (manifestamente infondato) (al posto del reintegro il lavoratore può optare per 15 mensilità senza contributi) Il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno subito in misura non superiore a 12 mensilità oltre al versamento dei contributi dal licenziamento fino al reintegro Licenziamento illegittimo con indennizzo (novità della legge) Il Giudice può stabilire una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, tenuto conto: Dimensioni impresa Dell’anzianità di servizio Del comportamento delle parti nell’ambito della conciliazione LA PROCEDURA 1.Il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione a: a) DTL del luogo di lavoro del dipendente b) Lavoratore 2.Il datore di lavoro deve indicare i motivi ed (eventualmente) le misure di assistenza alla ricollocazione (credenziali?) 3.DTL convoca entro 7 giorni e definisce il tentativo di conciliazione entro 20 giorni (salvo proroghe) 4.Esito a) Risoluzione consensuale corresponsione ASPI; b) Licenziamento illegittimo con risarcimento il giudice valutato il comportamento delle parti stabilisce l’ammontare dell’indennità (12-24 mesi); c) Licenziamento illegittimo con reintegro e risarcimento; 5. La ditta comunica il licenziamento che ha effetto dalla data di inizio della procedura (lettera a DTL e al dipendente) salvo il diritto al preavviso; Il lavoro svolto durante il periodo della procedura si considera come preavviso lavorato. Effetti sospensivi: maternità/paternità e infortuni (no malattia); Cos’è L’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) in vigore dal 1° gennaio 2013 è destinata a sostituire: 1.Indennità di disoccupazione 2.Indennità di mobilità Soggetti Saranno coperti dalla nuova assicurazione tutti i dipendenti del settore privato Requisiti Due anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio Durata massima (a regime dal 1° gennaio 2016 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età Per finanziare l’Aspi è’ stata introdotta una sorta di «tassa di licenziamento» che andrà corrisposta ogniqualvolta intervenga una interruzione del rapporto di lavoro per motivazioni diverse dalle dimissioni. 1.Ammontare pari al 50% dell’indennità iniziale Aspi (mensile) per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell’ultimo triennio; 2.Si applica alle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2013 (compreso recesso apprendistato al termine del periodo formativo) 3.Esente – fino al 31 dicembre 2016 – per le aziende tenute al versamento del contributo di ingresso alla mobilità CONTRATTO APPLICABILITÀ NORME RINVIATE 1. Nuova disciplina dei rinnovi TERMINE 2. Causale Dal 1 gennaio 2013 modifica del termine di impugnazione 3. Durata massima A CHIAMATA Nuovi contratti Per i contratti in corso: dal 18 luglio 2013 Comunicazione al Centro impiego CONVALIDA DIMISSIONI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO I PROGETTO Nuovi contratti Per i contratti in corso: dal 18 luglio 2013 PARTITE IVA Nuovi contratti Per i contratti in corso: dal 18 luglio 2013 APPRENDISTATO Conferma di un numero minimo per l’assunzione di altri apprendisti Dal 1 gennaio 2013 aumento rapporto qualificati/apprendisti da 1/1 a 3/2