La riforma del lavoro
Legge n° 92 del 28 giugno 2012
A cura di
Michele Ianiri
Cdl presso Confartigianato di ravenna
e
Dott. Giampaolo Ferretti Responsabile ufficio libri paga e sindacale
Confartigianato APLA
I CONTRATTI A TERMINE
1. Primo contratto senza causale
a) Durata non superiore a 12 mesi (non prorogabile)
b) In alternativa i CCNL possono prevedere un limite del 6%
della forza lavoro nei casi di:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
a)
Avvio di nuova attività
Lancio di un prodotto o servizio innovativo
Rinnovo o proroga di una commessa consistente
Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca
Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
Non è prevista la proroga !!! o meglio !!!!! È possibile fare un nuovo
contratto a termine con causalone senza appicare il periodo di
decadenza di 60 o 90 gg
2. Estensione del contratto
a) Contratti inferiori a 6 mesi: 30 giorni (prima 20)
(esclusi stagionali e casi CCNL: 20 gg)
b) Contratti superiori a 6 mesi: 50 giorni (prima 30)
(esclusi stagionali e casi CCNL: 30 gg)
c) Per entrambi comunicazione C.I.
d) Maggiorazione retributiva 20% primi 10 gg, 40% succ.
3. Ripetizione del contratto
a) Contratti inferiori a 6 mesi: dopo 60 (prima 10)
b) Contratti superiori a 6 mesi: dopo 90 giorni (prima 20)
I CONTRATTI A TERMINE
1. Limite dei 36 mesi
Ai fini del raggiungimento del tetto si computano anche i
contratti di somministrazione stipulati dopo il 18/07/12
2. Contributo previdenziale
Dal 1/1/2013 aumento contributi INPS del 1,4% con
restituzione max 6 mesi in caso di trasformazione
Esclusi: sostituzione, stagionali
3. Impugnativa e risarcimento
a) Il contratto può essere impugnato entro 120 giorni
dalla scadenza (prima 60 gg) con successiva
impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270);
b) Indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo
di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
4. Abrogato il contratto di inserimento
APPRENDISTATO
1. Durata minima
Introdotta una durata minima pari a 6 mesi (escluse attività stagionali)
2. Numero massimo (dal 1°gennaio 2013)
a)
b)
c)
d)
Aziende con più di 9 dipendenti: 3 apprendisti ogni due lavoratori
qualificati/specializzati
Per i ddl da quattro a nove confermato rapporto 1/1
le altre aziende possono assumere fino ad un massimo di tre
apprendisti
Artigianato con i limiti della legge quadro
3. Conferma vincolante (dal 18 luglio 2012)
a)
b)
c)
I ddl con oltre nove dipendenti non possono assumere apprendisti
se non hanno confermato il 30% (50% fra 3 anni) dei contratti di
apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione
(esclusi no superamento prova, dimissioni, giusta causa)
Sempre possibile una assunzione;
Il mancato rispetto comporta la trasformazione in dipendenti
qualificati a tempo indeterminato
4. Preavviso
Retribuzione e contribuzione da apprendisti
APPRENDISTATO
D.Lgs 167/2011
1. Definizione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani
2. Preavviso
Le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente
dal termine del periodo di formazione;
Per i contratti in essere alla data del 14/11/2011 iniziati con le
vecchie disposizioni, si concludono con le stesse regole.
3. Tipologie di apprendistato
a)
b)
c)
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Giovani da 15 a 18 anni
Giovani da 18 a 25 anni
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Giovani da 18 a 29 anni (da 17 anni in alcuni casi)
Apprendistato per l’alta formazione e ricerca
Giovani da 18 a 29 anni
APPRENDISTATO
D.Lgs 167/2011
4. Durata e periodo formativo
a)
b)
c)
Durata da 3 a 4 anni;
Durata di 5 anni per i CCNL dell’artigianato
Durata di tre anni per gli altri CCNL (estendibili a 5 per le
figure considerate artigiane)
Rimessa alle Regioni ed ai CCNL
5. Formazione
a)
b)
c)
Da 400 a 1.000 ore di formazione annue
120 ore annue
Da definirsi caso per caso
L’apprendista è obbligato a partecipare; sono ammesse assenze nel
limite del 20% del monte ore e solo per i seguenti motivi:
•
Malattia, infortunio, gravidanza (solo astensione obbligatoria);
•
Ipotesi previste dalla legge;
•
Causa di forza maggiore;
APPRENDISTATO
La «legge di stabilità» ha modificato le agevolazioni
contributive per gli assunti dal 01/01/2012 e fino al
31/12/2016
•Imprese da 1 a 9 dipendenti
a) 0 (zero) contributi per i primi tre anni
b) 10% per gli anni successivi;
•Imprese da 10 dipendenti in poi
a) Aliquota contributiva pari al 10%
•Aliquota a carico dell’apprendista: 5,84% (6,14%)
La «legge 92/2012 «ha previsto a decorrere dal
01/01/2013 il versamento di un aliquota aggiuntiva
pari al 1,31% (destinata all’Aspi)
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CONTRATTO A CHIAMATA
1. Tipologie di contratto:
a) Con soggetti con più di 55 anni e con soggetti con meno di 24
anni (da concludersi entro il 25° anno)
b) Attività previste dal R.D. 2657/1923
c) Prestazioni previste dai CCNL
2. Comunicazione alla DTL (ispettorato) prima
dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di
durata non superiore a 30 giorni tramite sms, fax o
posta elettronica (previste variazioni/annullamento)
3.
Comunicazione preventiva alla DTL in caso di variazione o annullamento della
prestazione .N.B. in caso di manacata comunicazione la prestazione sarà
considerata utile a tutti gli effetti !!!!!! (corresponsione retribuizone e
versamento contributi
4. I contratti in corso che non rispondono ai requisiti
cessano la validità entro il 18 luglio 2013
5. Sanzione da 400 a 2.400 €
PART -TIME
Possibilità di revocare e/o modificare le clausole flessibili ed
elastiche da parte dei lavoratori che si trovano in particolari
condizioni:
 Lavoratori studenti
 Genitori con figli di età inferiore a 13 anni
 Lavoratori affetti da patologie oncologiche (o familiari)
 Casi previsti dai CCNL
CONGEDO PATERNITÀ
In via sperimentale per il periodo 2013 – 2015 il padre lavoratore
dipendente ha:
1. l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro cinque mesi
dalla nascita del figlio.
La giornata è indennizzata dall’INPS
2.la facoltà, in alternativa alla madre, di usufruire di ulteriori due
giorni.
Le giornate sono indennizzate dall’INPS
COLLOCAMENTO DISABILI
E’ stata ampliata la base occupazionale per la
determinazione degli obblighi in materia di assunzione dii
disabili (si conteggiano i lavoratori a tempo determinato di
durata inferiore a 9 mesi);
Esclusi: apprendisti, dirigenti, lavoranti a domicilio, disabili,
soci di cooperative;
Esclusi lavoratori a termine di durata non superiore a 6 mesi
Nuova decorrenza: gennaio 2013
Esclusi dal conteggio anche il personale impiegato
direttamente nei cantieri edili addetto ai montaggi industriali
e/o impiantistici.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Dal 2013 introdotte due tipologie di assunzioni agevolate:
1.Lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre
dodici mesi
2.Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi e
residenti in determinate aree geografiche
3.Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi e
dovunque residenti
Agevolazioni:
a)
Riduzione 50% dei contributi per assunzioni a tempo determinato di
durata fino a dodici mesi;
b)
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato lo sgravio spetta fino al
18° mese;
CONTRATTO A PROGETTO
• Riconducibile ad un progetto (descrizione) e non più ad uno
specifico programma di lavoro o fase di esso
• Funzionalmente collegato ad un risultato finale
• Non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
sociale
• Divieto di svolgimento di compiti ripetitivi o meramente esecutivi
(prevedibili dai CCNL)
• Previsione di un minimo sindacale retributivo
• Contratti non genuini (mancanza del progetto, attività analoghe
a quelle svolte dai dipendenti ecc.) si presumono come lavoro
subordinato
• Eliminata la facoltà di introdurre clausole di recesso libero del
committente (permangono: giusta causa, manifesta incapacità
del collaboratore, cessazione attività)
• Dal 2013 (2014) aumento aliquote INPS fino a raggiungere il
33% o 24% nel 2018
• Norma transitoria per i contratti in essere fino al 17 luglio 2013
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
1. Non possono essere impiegati in una stessa attività più
di tre contratti di associazione in partecipazione fatti salvi
legati rapporti di parentela
(opera la presunzione di subordinazione per tutti gli associati)
2. Caratteristiche:
a)
effettiva partecipazione agli utili
b)
Consegna rendiconto
c)
In mancanza delle due condizioni opera la presunzione di
subordinazione
d)
L’apporto deve essere connotato da competenze teoriche di
grado elevato ovvero da capacità tecnico pratiche
3. Decorrenza dal 18 luglio 2012 (salvo i contratti certificati)
4. Aumento contributivo
PARTITE IVA
1. Presunzione di collaborazione/subordinazione al verificarsi di
almeno due delle seguenti condizioni:
a)
Durata della collaborazione supera gli 8 mesi nell’anno solare (media 2 anni
b)
Il corrispettivo della collaborazione (anche se fatturato a più soggetti di un
unico gruppo) superi la misura dell’80% del fatturato del titolare di partita
IVA (media 2 anni)
c)
Disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi dell’impresa
2. La presunzione non opera quando la prestazione:
a)
Connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze lavorative
b)
Nei confronti delle attività professionali
c)
Reddito (ricavi – costi) superiore a 18.663,00 € (rivalutato annualmente)
3. Aumento aliquote INPS
4. Norma transitoria
Le nuove disposizioni riguardano i rapporti instaurati dopo il 18 luglio, per gli
esistenti rivisitazione entro un anno
PARTITE IVA
LA CIRCOLARE 16/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO
Le attività nei cantieri edili: indicazioni per ispezioni
1.Lavoratori autonomi inseriti nel ciclo produttivo delle imprese che
svolgono la medesima attività del persoale dipendente
2.Formule aggregative di dubbia legittimità (associazioni
temporanee di lavoratori autonomi);
3.Insignificanza possesso di attrezzatura minuta (secchi, pale,
picconi, martelli, carriole, funi), e della disponibilità a titolo oneroso
delle macchine e attrezzature;
4.Particolare attenzione a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Manovalanza
Muratura
Carpenteria
Rimozione amianto
Posizionamento di ferri e ponti
Addetti a macchine edili forniti dall’impresa committente o
appaltatore
APPALTI
Il committente imprenditore è responsabile, entro due anni dalla fine
dell’appalto, con l’appaltatore e i sub appaltatori per:
1.Contributi INPS
2.Premi Inail
3.Retribuzioni
4.Ritenute fiscali
5.TFR
6.IVA legata all’appalto
Il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori
TIROCINI FORMATIVI (STAGES)
Entro 180 giorni Governo e Regioni dovranno emanare
un decreto che conterrà le linee guida condivise per la
regolamentazione dei tirocini.
Verrà stabilita la presunzione di non assoluta gratuità
attraverso il riconoscimento di una indennità anche in
forma forfetaria
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
• E’ stato abolito l’elenco degli ambiti che individuavano il
campo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio
• Norme particolari per le attività agricole
• Possono essere utilizzati nella misura massima di 5.000,00 €
nel corso dell’anno solare con riferimento alla totalità dei
committenti e comunque non superiori a 2.000,00 € per ogni
singolo committente
• I voucher dovranno avere un importo orario, essere numerati
progressivamente e datati
• Il compenso è computabile per il computo del reddito
necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno
DIMISSIONI E CONVALIDA
Dimissioni/risoluzione consensuale in gravidanza
1.Devono essere convalidate se inoltrate entro i primi tre
anni di vita del bambino presso (prima entro 1 anno):
a) la DTL;
2.In caso di revoca il lavoratore non ha diritto alla
retribuzione arretrata
3.Abusi puniti con la sanzione da 5 a 30 mila euro
DIMISSIONI E CONVALIDA
Dimissioni/risoluzione consensuale di tutti i lavoratori
1. Entro 30 giorni l’azienda deve formalmente invitare il
dipendente a convalidare la decisione presso (in alternativa):
a)
b)
c)
la DTL;
Centri per l’impiego
Sedi individuate dai CCNL
Oppure in alternativa
d)
Sottoscrivere una dichiarazione di conferma della scelta sulla
ricevuta di cessazione inviata al centro impego;
2. Se entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell’invito il
dipendente non convalida, o sottoscrive, né revoca il rapporto
di lavoro è risolto.
In caso di revoca il lavoratore non ha diritto alla retribuzione
arretrata
3. Abusi punti con la sanzione da 5 a 30 mila euro
LICENZIAMENTI
 Tipologie






Licenziamenti discriminatori
Licenziamenti disciplinari
Licenziamenti economici
Licenziamenti per motivi di salute
Licenziamenti formalmente viziati
Licenziamenti collettivi
 Forma
La comunicazione di licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno
determinato
 Tutela reale
Si applica alle aziende che hanno più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune o
più di 60 dipendenti a livello nazionale
Nel numero dei dipendenti non si considerano gli apprendisti, i somministrati, il coniuge e i
parenti entro il secondo grado, mentre i part-time ci computano in proporzione
 Termini di impugnazione
I licenziamenti (contratti a tempo indeterminato) possono essere impugnati entro 60 giorni
dalla scadenza con successiva impugnazione giudiziale entro 180 gg (prima 270);
LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI
• Definizione
È un licenziamento causato da motivi politici, religiosi,
razziali, di lingua e di sesso e alle idee del dipendente
espresse dentro o al di fuori dell'ambiente di lavoro.
• Ambito di applicazione
Tutte le aziende indipendentemente dal numero dei
dipendenti occupati
• Conseguenze
a) Reintegro del dipendente nel posto di lavoro
b) Risarcire i danni retributivi maturati dal giorno del
licenziamento fino al reintegro (dedotto quanto percepito e
con il versamento contributi) con un minimo di 5 mensilità
c) In alternativa il dipendente può chiedere al posto del
reintegro il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità
(la richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Definizione
È un licenziamento che si fonda su una condotta colpevole o dolosa del
dipendente, un’inadempienza, o una trasgressione che vanno a
compromettere il necessario rapporto di fiducia tra ditta e dipendente
Sono i cosiddetti licenziamenti per:
a) Giusta causa (molto grave e senza preavviso)
b) Giustificato motivo soggettivo (minore gravità e con preavviso)
Ambito di applicazione
Aziende con più di 15 dipendenti
(si computano tutti i lavoratori tranne gli apprendisti, i part-time in proporzione)
Impugnazione licenziamenti
Impugnazione stragiudiziale entro 120 gg (prima 60 gg)
Impugnazione giudiziale entro 180 giorni (prima 270 gg)
Decorrenza
Il licenziamento ha effetto dalla data di inizio della procedura salvo il diritto al
preavviso;
Il lavoro svolto durante il periodo della procedura si considera come
preavviso lavorato;
Effetti sospensivi: maternità/paternità e infortuni (no malattia);
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
1.Licenziamento legittimo
2.Licenziamento illegittimo con reintegro
(al posto del reintegro il lavoratore può optare per 15 mensilità senza
contributi)



Il fatto non sussiste
Il lavoratore non lo ha commesso
Il fatto rientra tra le condotte punibile con una sanzione
conservativa dai CCNL
Il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno subito
in misura non superiore a 12 mensilità oltre al versamento
dei contributi dal licenziamento fino al reintegro
3.Licenziamento illegittimo con indennizzo (novità della legge)
Il Giudice può stabilire una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di
retribuzione
LICENZIAMENTO per MOTIVI DI SALUTE
1.Licenziamento per inidoneità fisica e psichica
2.Licenziamento intimati durante la malattia
(periodo di comporto)
3.Licenziamento collegato alla disabilità
Reintegro e una indennità risarcitoria non
superiore alle 12 mensilità
LICENZIAMENTO con VIZI di FORMA
Nell’ipotesi di licenziamenti fondati ma affetti da
vizi:
1.Vizi della procedura disciplinare o del tentativo di
conciliazione;
2.Vizi di motivazione (mancanza della loro
specifica);
Sanzione
a) Pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva
di importo variabile tra 6 e 12 mensilità;
b) Escluso il reintegro
c) In caso di inesistenza o carenza della motivazione si
applicano le tutele previste
LICENZIAMENTO ECONOMICO
Definizione
Il licenziamento economico, ovvero per giustificato motivo oggettivo, si riferisce a ragioni
inerenti all’attività produttiva, e all’organizzazione del lavoro ( esempio: soppressione del
posto, calo di commesse, crisi di mercato ecc.)
Procedura
Ritorna ad essere obbligatorio il tentativo di conciliazione presso la DTL
Licenziamento illegittimo con reintegro (manifestamente infondato)
(al posto del reintegro il lavoratore può optare per 15 mensilità senza contributi)
Il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno subito in misura non superiore a 12
mensilità oltre al versamento dei contributi dal licenziamento fino al reintegro
Licenziamento illegittimo con indennizzo (novità della legge)
Il Giudice può stabilire una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, tenuto
conto:
 Dimensioni impresa
 Dell’anzianità di servizio
 Del comportamento delle parti nell’ambito della
conciliazione
LICENZIAMENTO ECONOMICO
LA PROCEDURA
1.Il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione a:
a) DTL del luogo di lavoro del dipendente
b) Lavoratore
2.Il datore di lavoro deve indicare i motivi ed (eventualmente) le misure di assistenza
alla ricollocazione (credenziali?)
3.DTL convoca entro 7 giorni e definisce il tentativo di conciliazione entro 20 giorni
(salvo proroghe)
4.Esito
a) Risoluzione consensuale
corresponsione ASPI;
b) Licenziamento illegittimo con risarcimento
il giudice valutato il
comportamento delle parti stabilisce l’ammontare dell’indennità (12-24 mesi);
c) Licenziamento illegittimo con reintegro e risarcimento;
5. La
ditta comunica il licenziamento che ha effetto dalla data di inizio della procedura
(lettera a DTL e al dipendente) salvo il diritto al preavviso;
Il lavoro svolto durante il periodo della procedura si considera come preavviso lavorato.
Effetti sospensivi: maternità/paternità e infortuni (no malattia);
ASPI
Assicurazione sociale per l’impiego
Cos’è
L’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) in vigore dal 1° gennaio 2013 è
destinata a sostituire:
1.Indennità di disoccupazione
2.Indennità di mobilità
Soggetti
Saranno coperti dalla nuova assicurazione tutti i dipendenti del settore privato
Requisiti
Due anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell’ultimo biennio
Durata massima (a regime dal 1° gennaio 2016
12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni
18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età
ASPI
Assicurazione sociale per l’impiego
Per finanziare l’Aspi è’ stata introdotta una sorta di «tassa di licenziamento» che
andrà corrisposta ogniqualvolta intervenga una interruzione del rapporto di lavoro
per motivazioni diverse dalle dimissioni.
1.Ammontare pari al 50% dell’indennità iniziale Aspi
(mensile) per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale
nell’ultimo triennio;
2.Si applica alle interruzioni di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2013
(compreso recesso apprendistato al termine del
periodo formativo)
3.Esente – fino al 31 dicembre 2016 – per le aziende
tenute al versamento del contributo di ingresso alla
mobilità
DAL 18 LUGLIO
CONTRATTO
APPLICABILITÀ
NORME RINVIATE
1. Nuova disciplina dei
rinnovi
TERMINE
2. Causale
Dal 1 gennaio 2013 modifica del termine di
impugnazione
3. Durata massima
A CHIAMATA
Nuovi contratti
Per i contratti in corso: dal 18 luglio 2013
Comunicazione al Centro impiego
CONVALIDA
DIMISSIONI
DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO
I
PROGETTO
Nuovi contratti
Per i contratti in corso: dal 18 luglio 2013
PARTITE IVA
Nuovi contratti
Per i contratti in corso: dal 18 luglio 2013
APPRENDISTATO
Conferma di un numero minimo per
l’assunzione di altri apprendisti
Dal 1 gennaio 2013 aumento rapporto
qualificati/apprendisti da 1/1 a 3/2
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