La vigilanza sull’attività di gestione
collettiva del risparmio
Roma 24 maggio 2013
Avv. Agostino Papa
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Gestione collettiva del risparmio: cenni
• La gestione collettiva del risparmio è il servizio che si realizza
attraverso:
– La promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di
investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti.
– La gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione,
mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari,
crediti o altri beni mobili o immobili.
– La commercializzazione di quote o azioni di OICR propri.
• La prima nozione che rileva, quindi, è quella di OICR che
include «i fondi comuni di investimento e le SICAV».
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Gestione collettiva del risparmio: cenni
• La SICAV è la «società di investimento a capitale variabile»,
cioè la S.p.A. con sede legale e direzione generale in Italia
avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie
azioni;
• Il fondo comune di investimento è, ai sensi del T.U.F.
“il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di
quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso
sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso
in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in
monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi”.
– Il fondo comune è gestito dalla SGR che lo ha istituito o da un’altra
SGR;
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I Fondi comuni
• In generale, i fondi sono prodotti “standardizzati” cui
l’investitore aderisce “passivamente” con la sottoscrizione
delle quote (diverso è per i fondi riservati);
• L’istituzione dei nuovi fondi e l’approvazione dei relativi
regolamenti è, salvo disposizioni particolari, di competenza
dell’organo amministrativo della SGR.
– Il regolamento, una volta approvato dalla SGR è trasmesso alla
Banca d’Italia per la prescritta procedura di approvazione, salvo il
caso dei fondi riservati e speculativi (fermo il potere di intervenire
ex post).
• Scopo di ciascun fondo è, sostanzialmente, l’incremento di
valore del patrimonio del fondo medesimo nel medio-lungo
termine, tramite la remunerazione corrente e le plusvalenze.
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I Fondi comuni
• Esistono diverse tipologie di fondi, in funzione della:
– Modalità di sottoscrizione e rimborso (fondi aperti e chiusi).
– Tipologia del sottoscrittore (retail e riservati).
– Rischiosità (plain vanilla e speculativi; a capitale protetto; garantiti;
ad indice; armonizzati o no).
– Investimento (mobiliari e immob; fondi di fondi; master - feeder).
• Ciascun fondo costituisce «patrimonio autonomo»,
– distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di
ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito;
– delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio;
– su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della
SGR o nell’interesse della stessa; le azioni dei creditori dei singoli
investitori sono ammesse solo sulle quote dei medesimi.
– La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o
di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.
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I Fondi: principali soggetti coinvolti
L’Assemblea dei partecipanti
al Fondo che delibera almeno
in merito alla modifica del
regolamento, alla sostituzione
della SGR e alla liquidazione
anticipata del fondo
Organi di Corporate Governance
Assemblea dei
Sottoscrittori
Advisory
Committee
Organo Esecutivo - SGR
Consiglio di
Amministrazione
SGR
L’ Advisory Committee
può esprimersi, tra l’altro,
sulle seguenti materie: (i)
business plan del fondo;
(ii) approvazione degli
investimenti/disinvestime
nti di importo superiore a
delle soglie da definire;
(iii) emissione di nuove
quote e assunzione
dell’indebitamento
FONDO
Collegio Sindacale e
Sistema C.I. della SGR
La Banca Depositaria svolge attività (i) di
custodia dei valori mobiliari e delle
disponibilità liquide del Fondo; (ii) di
accertamento (conformità alla legge, al
regolamento e alle prescrizioni dell’Organo di
Vigilanza); (iii) di verifica della
documentazione giustificativa relativa alla
esecuzione delle istruzioni impartite dalla
SGR; (iv) connesse alle operazioni di incasso
e pagamento effettuata per conto del fondo;
Organi di Controllo
Banca
Depositaria
Società di
Revisione
La Società di revisione si
occupa della certificazione
delle Relazioni Semestrali
e dei Rendiconti Annuali
del Fondo redatti ed
approvati dal CdA della
SGR
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Le SGR
• Le SGR sono S.p.A., con sede legale e direzione generale in
Italia e capitale sociale superiore a 1 milione di Euro, alle quali
è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di
gestione collettiva e individuale di patrimoni.
• Le SGR possono:
– istituire e/o fondi comuni di investimento di propria o altrui
istituzione e patrimoni di SICAV;
– prestare il servizio di gestione di portafogli;
– prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
• Le SGR, per poter svolgere il servizio di gestione collettiva e le
altre attività dalle stesse esercitabili, devono essere
autorizzate dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB.
– Tale autorizzazione si concentra sui profili organizzativi e
procedurali dell’intermediario per assicurare la sana e prudente
gestione dello stesso.
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L’approccio della vigilanza
• Il TUF prevede norme - volte a regolare l’esercizio dei poteri di
vigilanza da parte di Banca d’Italia e Consob - che si
applicano, in generale, a tutte le categorie di soggetti ivi
disciplinati (ivi incluse SGR e Sicav).
– La disciplina della vigilanza di cui al TUF (come nel TUB) prevede
tre diverse forme:
• vigilanza regolamentare (art. 6);
• vigilanza informativa (art. 8);
• vigilanza ispettiva (art 10).
– Inoltre, rilevano gli “interventi specifici” e la vigilanza sui gruppi.
• Il TUF ripartisce la vigilanza tra Consob e Banca d’Italia
secondo un criterio funzionale, alternativo rispetto ad altri (ad
es. quello per soggetti o per finalità).
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L’approccio della vigilanza
• In linea di massima, alla Banca d’Italia spetta la vigilanza c.d.
“prudenziale” (contenimento del rischio, sana e prudente
gestione, stabilità), mentre alla Consob spetta la vigilanza sulla
“trasparenza” e sulla “correttezza dei comportamenti”.
– In linea con la generale ripartizione funzionale, la Banca d’Italia,
sentita la Consob, disciplina:
• gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale,
contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
• gli obblighi e i requisiti delle banche depositarie.
– La Banca d’Italia, inoltre, detta regole agli OICR :
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•
•
•
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criteri e divieti relativi all’attività di investimento;
norme di contenimento e frazionamento del rischio;
schemi tipo e modalità di redazione dei prospetti contabili;
metodi di calcolo delle azioni o delle quote di OICR;
criteri e modalità da adottare per la valutazione dei beni dell’OICR.
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L’approccio della vigilanza
• La Consob disciplina, sentita la Banca d’Italia, gli obblighi delle
SGR in materia di trasparenza e correttezza di
comportamento:
– obblighi informativi e di comunicazione nella prestazione del
servizio e nella commercializzazione delle quote;
– obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti (anche
potenziali) ai fini della valutazione di adeguatezza o di
appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
– obblighi in materia di esecuzione e gestione degli ordini;
– obblighi di correttezza nei comportamenti (incentivi, conflitti di
interessi, etc.).
• Le due Autorità disciplinano congiuntamente, anche con
riferimento alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi in
materia di organizzazione, procedure e sistema di controllo
interno e di gestione del rischio degli intermediari di cui al
TUF (cfr. art. 6, comma 2-bis).
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L’approccio della vigilanza
• Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del
29.10.2007:
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–
–
Solidi dispositivi di governo societario;
Efficace sistema di gestione del rischio d’impresa;
Corretto esercizio delle responsabilità;
Presenza di personale qualificato e competente;
Efficaci sistemi di segnalazione e comunicazione delle
informazioni;
Registrazione ordinata dei fatti di gestione;
Tutela della riservatezza delle informazioni;
Politiche di continuità e regolarità dei servizi;
Sistema dei controlli interni;
I profili procedurali ed organizzativi
• L’importanza del profilo organizzativo e l’evoluzione dei suoi
obiettivi trovano facile riscontro normativo:
– Art. 40 Tuf: le Sgr devono: (i) operare con diligenza, correttezza e
trasparenza; (ii) organizzarsi in modo tale da ridurre il rischio di
conflitti e assicurare un equo trattamento; (iii) adottare misure per
salvaguardare i diritti dei partecipanti; (iv) disporre di adeguate
risorse e procedure.
– Il diritto finanziario ascrive peculiare rilievo al profilo organizzativo
delle SGR;
• Nella L.77/1983 era riconosciuto come solo l’organizzazione funzionale
ed il progetto del gestore evidenziassero la serietà dell’iniziativa;
• Da allora, l’importanza degli assetti interni è, nel tempo, sempre
cresciuta, attraverso l’emanazione di norme organizzative e di norme
comportamentali a “riflessi organizzativi” (es. normativa MiFID) e di
orientamenti applicativi, ferma l’autonomia organizzativa;
• Nei gestori i risparmio, che investono risorse di terzi, tale aspetto ha
priorità rispetto anche alla vigilanza prudenziale sulla SGR, in
considerazione della separazione patrimoniale dei fondi (art. 36 Tuf);
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I profili procedurali ed organizzativi
• Nelle SGR le norme organizzative hanno anzitutto mitigato le
asimmetrie informative e il c.d. moral hazard tipici della
gestione in monte. In questo senso, ad esempio:
• La rimessione agli organi collegiali di vertice delle decisioni di
investimento e disinvestimento;
• L’applicazione del principio dei c.d. “quattro occhi”;
• La disciplina dei conflitti di interessi della SGR e del suo gruppo;
– In sostanza, a fronte del ruolo passivo dell’investitore e della
debolezza della sua posizione, venivano enfatizzati, nell’ottica della
sana e prudente gestione della SGR, i presidi di difesa dello stesso;
• In questo quadro si è vista – con lo sviluppo dei fondi
immobiliari – una progressiva espansione del ruolo degli
investitori e della loro partecipazione ai processi gestionali;
– I poteri di veto dei partecipanti (nell’Assemblea dei partecipanti e
nei Comitati Consultivi dei Fondi) potevano assicurare il
bilanciamento della posizione della SGR e limitarne le potenziali
responsabilità;
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I profili procedurali ed organizzativi
• L’esasperazione delle prerogative amministrative attribuite
ai quotisti ha, tuttavia, contribuito poi al recupero, in chiave
organizzativa e procedurale, dei principi di autonomia e
indipendenza della SGR dagli stessi investitori e dai gruppi di
appartenenza;
• L’autonomia e indipendenza della SGR, dai gruppi e dai quotisti, viene
di nuovo posta al centro del sistema organizzativo, aggiungendosi ai
principi di sana e prudente gestione;
– In questo senso si possono citare tra l’altro:
• Il Provvedimento della Banca d’Italia del 23/10/2009 “Poteri di
direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei
confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo”;
• Le Circolari ed i Bollettini della Banca d’Italia volte a richiamare le SGR
ad un utilizzo “proprio” dello strumento del fondo comune (in rapporto,
ad esempio, ai c.d. “fondi di famiglia”);
• I recenti interventi normativi in materia di governance dei fondi
immobiliari e pluralità dei partecipanti ai fondi, soprattutto di tipo
fiscale;
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I profili procedurali ed organizzativi
• Tale sempre maggiore attenzione delle Autorità di Vigilanza ha
riflessi:
– In fase di autorizzazione,
• le Autorità richiedono oggi molti più dettagli di quelli che sono
tipicamente previsti nella normativa, proprio per limitare l’accesso al
mercato a soggetti non adeguatamente o efficacemente strutturati o,
comunque, imporre che l’organizzazione minima e fondamentale sia
realizzata prima dell’accesso al mercato (e non si operi per prassi);
– In fase di vigilanza ispettiva,
• attraverso l’incremento dei procedimenti sanzionatori avviati per la
violazione di norme e presidi organizzativi.
– Dalla violazione puntuale di una norma comportamentale si desume la
violazione del principio organizzativo e, quindi, la responsabilità degli
organi di vertice, cui compete l’assetto organizzativo.
» Così, ad esempio, la mancata registrazione di un’operazione in AUI è rilevata
dagli ispettori non in quanto violazione specifica, ma quale riflesso di un
inadeguato assetto organizzativo e procedurale;
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Profili sanzionatori: casistica
• In relazione ai profili di governo societario:
– Mancato coinvolgimento degli organi societari nelle decisioni e
valutazioni assunte dal DG e dagli altri organi delegati;
Incompletezza dei flussi di comunicazione verso gli Organi di
governo;
– Limitata capacità di raccordi tra gli organi (interorganica e
interfunzionale);
– Debolezza del modello organizzativo, che non prevede una netta
separazione fra le unità commerciali e quelle con funzioni di
controllo. Sottodimensionamento delle strutture;
– Meccanismi di funzionamento interni in genere poco strutturati e
basati su prassi, policy e procedure per lo più mutuate dal gruppo e
non calibrate sulla specifica realtà aziendale;
– Mancata inclusione, nella composizione dei Comitati, dei
responsabili dì funzioni rilevanti per le tematiche trattate (ad es., la
Compliance esclusa dal “Comitato prodotti”);
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Profili sanzionatori: casistica
• In relazione ai profili di controllo:
– Attribuzione di compiti, facoltà e funzioni di controllo alle unità di
rete non accompagnata da un sistema sovraordinato di verifiche
idoneo a rilevare con tempestività inosservanze, ritardi e omissioni
da parte degli incaricati;
– Incapacità dell’attività di auditing a cogliere le disfunzioni di
processo in modo complessivo;
– Fragilità del sistema di controlli interni, evidenziata da evidenti
lacune che derivano dall’inquadramento delle unità preposte e tali
da non garantirne adeguata indipendenza.
– Fragilità nella funzione di risk management, in particolare per ciò
che concerne la mappatura dei rischi della specie;
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Profili sanzionatori: casistica
• In relazione ai profili di rischio strategico::
– Opacità della gestione;
– Limitata capacità di indirizzo degli organi aziendali, con riferimento
alla mancata valutazione di debolezze inerenti l’operatività
aziendale e le sue prospettive, o di alternative di business, o di
canali di raccolta alternativi, o ancora di strumenti di perseguimento
dell’equilibrio economico gestionale;
– Pricing dei servizi offerti non in linea con l’economicità della
gestione, anche in termini di mancata valutazione delle condizioni
offerte alla casa madre o al gruppo;
– Recepimento passivo delle direttive impartite dalla casa madre,
anche quando di rilievo strategico e foriere di significative ricadute
economiche.
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Profili sanzionatori: casistica
• In relazione ai profili di rischio operativo e reputazionale:
– Scarsa integrazione delle procedure, in aggiunta a carenze della
disciplina interna e a presenza di ampie aree di manualità.
– In particolare, ad es.: a) assenza di blocchi procedurali atti ad inibire il
collocamento di strumenti finanziari non coerenti con il profilo di rischio del
cliente; b) definizione di sistemi e meccanismi premianti per la rete che non
tengono conto della tutela del cliente; c) scarsa integrazione del processo di
budgeting con le informazioni sui cluster di clientela e le esigenze degli
stessi; d) assenza di blocchi procedurali per il passaggio da “iniziativa
banca” a “iniziativa cliente” nei processi MiFID; f) mancata valutazione e
gestione dei conflitti di interesse nei processi di asset allocation,
adeguatezza, consulenza di portafoglio, budgeting, incentivazione, etc;
– Debolezza e mancata implementazione di procedure e SLA per
l’esternalizzazione di funzioni, specialmente a soggetti di gruppo;
– Assenza di verifiche preventive circa la sostenibilità/fattibilità dei
processi e prodotti;
– Imprecisa classificazione della clientela;
– Disordine amministrativo - contabile;
– Violazione limiti di investimento dei fondi.
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