IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Istruttoria dell’evento di danno:
allegazione e prova del pregiudizio
nei casi di mobbing
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Articolo 414 c.p.c.
414. Forma della domanda.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
(omissis)
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda con le relative conclusioni
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Allegazione
Ricorso
ex art. 414
Prova
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
ALLEGAZIONE
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2009, n. 3785
“Per "mobbing" (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza
giuslavoristica) si intende comunemente
una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e
protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro,
che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per
assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica,
da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente,
con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua
personalità”.
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Intento
persecutorio
Polimorfismo
Parametri
Frequenza
Avv. Silvia Bianchi
Durata
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
POLIMORFISMO
Descrizione dettagliata e specifica di condotte vessatorie, quali:

emarginazione da parte di colleghi e superiori;

umiliazioni e offese da parte di colleghi e superiori;

attacchi all'immagine professionale;

istigazione contro il lavoratore da parte di colleghi e superiori;

limitazioni nella possibilità di comunicare il proprio punto di vista;

valutazioni di profitto inadeguate;

progressiva riduzione di compiti e responsabilità, nonché impoverimento dell'attività lavorativa;

assegnazione di compiti squalificanti/umilianti;

mutamento peggiorativo della postazione di lavoro;

imposizione di scadenze impossibili.
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Legge Regione Lazio, 11 luglio 2002, n. 16, art. 2 (dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza Corte cost. n. 359 del 19 dicembre 2003)
1. Ai fini della presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti discriminatori o
vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o
privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri
colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di
violenza morale
2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in:
a) pressioni o molestie psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma
velata ed indiretta;
e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa,
ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle
mansioni;
h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in
relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti
l'ordinaria attività di lavoro;
m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione
e di aggiornamento professionale;
n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a
produrre danni o seri disagi;
o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali,
di razza, di lingua e di religione
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Codici di condotta
Codice di condotta antimobbing del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno:
Articolo 2 (Mobbing: definizioni e tipologie)
1. Per mobbing si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti
in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro o da soggetti posti
in posizione sopraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzino come una vera e
propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
2. In particolare gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1) possono consistere in:
 calunnie o diffamazioni sistematiche;
 pressioni o molestie psicologiche;
 maltrattamenti verbali ed offese personali;
 minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire anche in forma velata
ed indiretta;
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
 critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
 delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’ amministrazione;
 esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle
mansioni;
 attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare, seri disagi in
relazione alle condizioni psicologiche del lavoratore;
 attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
 impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria
attività di lavoro;
 marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di
aggiornamento professionale;
 esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre
danni o seri disagi;
 atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di
razza di lingua e di religione.
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Circ. Inail n. 71/2003: disturbi psichici da costrittività organizzativa sul luogo di lavoro
(annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 5454 / 2005)
Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti

Marginalizzazione dalla attività lavorativa

Svuotamento delle mansioni

Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata

Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro

Ripetuti trasferimenti ingiustificati

Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto

Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap
psico-fisici

Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie

Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro

Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento
professionale

Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Intento
persecutorio
Polimorfismo
Parametri
Frequenza
Avv. Silvia Bianchi
Durata
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
DURATA
I comportamenti vessatori devono poter
essere osservati durante un lasso di
tempo prolungato.
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Reiterazione
FREQUENZA
Sistematicità
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
I modelli organizzativi e le vessazioni nel rapporto di lavoro
Unitarietà
teleologica
INTENTO
PERSECUTORIO
?
Dolo (specifico)
= volontà di espellere
Il lavoratore
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
PROVA
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2009, n. 3785
“Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto
rilevanti i seguenti elementi:
a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente
sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il
pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”.
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Lesione
Nesso eziologico
Polimorfismo
Oggetto
della prova
Intento
persecutorio
Avv. Silvia Bianchi
Durata
Frequenza
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Interrogatorio
libero delle parti
FONTI DI
PROVA
Testimonianze
Documenti
(tra cui la perizia di parte)
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
I RISCHI DELLA PROVA TESTIMONIALE
Datore di
lavoro
Agente
=
Bossing
Superiore
gerarchico
Mobber
=
Mobbing
verticale
discendente
=
Mobbing
orizzontale
Lavoratore
Collega
Soggetti
Subordinato
Vittima
Mobbizzato
Avv. Silvia Bianchi
=
Mobbing
verticale
ascendente
Lavoratore
26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
LA PROVA DOCUMENTALE DELLA CONDOTTA
Comportamenti
Condotta
lesiva
Atti giuridici
Comportamenti
+
Atti giuridici
Avv. Silvia Bianchi
26 giugno 2009
Scarica

mobbing - emplaw.it