Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Seminario Aiuti di Stato
9 giugno 2004
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Elementi introduttivi
 1. LA NOZIONE DI AIUTO
 2. LA NOTIFICA E L’ESENZIONE
 3. LA REGOLA DE MINIMIS
 4. LA NOTIFICA DEGLI AIUTI PER LA
CREAZIONE D’IMPRESA
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Strategia Europea per l’Occupazione
(SEO)
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 promuovere
l'accesso di tutti alla
formazione ed elaborare strategie di
apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
 migliorare la qualità del lavoro;
 sviluppare un nuovo approccio alla politica
industriale;
 portare avanti la strategia di Lisbona
modernizzando le strutture dell'industria
europea.
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IL POR PIEMONTE (1)
Il Programma Operativo e il CdP prevedono
la realizzazione di azioni che si configurano
come AIUTI agli effetti della normativa
europea.
Un approfondimento sul tema è funzionale
alla programmazione ed alla gestione degli
interventi
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IL POR PIEMONTE (2)
Le Misure interessate risultano essere:
 Misura D1 e E1 (Aiuti alla formazione)
Direttiva Occupati
 Misure A2, B1, E1 (Regime notificato)
Direttiva Finalizzata all’occupazione
 Misure A2 e B1 (Regime de minimis)
Assunzioni incentivate
 Misura B1 (Regime de minimis)
Piccoli Sussidi al Capitale Sociale
 Misure D3, D4, E1 (Regime notificato)
Aiuti ed incentivi alla creazione di impresa
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Aiuti di Stato: vantaggi e criticità
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Vantaggi: possibilità di intervenire attraverso
strumenti di politica attiva del lavoro per
prevenire o fronteggiare situazioni di crisi
delle imprese e del mercato del lavoro.
Criticità: Aumento degli adempimenti
burocratico-amministrativi e conseguente
aggiornamento del personale coinvolto
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Prospettive
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A breve termine: momenti di informazione e
formazione dedicati al personale provinciale
e regionale, eventualemente differenziati per
settore (formazione; lavoro/CpI)
A medio termine: sviluppo di procedure
informatiche e banche dati in grado di
supportare il processo nelle sue diverse fasi
differenziate a seconda dei regimi di aiuto
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La nozione di aiuto:
il Trattato – la prassi – la giurisprudenza
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ARTICOLO 87. 1
PRINCIPIO:
sono incompatibili con il mercato comune,
PRESUPPOSTO:
nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri,
ORIGINE STATALE:
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali,
FORMA:
sotto qualsiasi forma che,
SELETTIVITA’:
favorendo talune imprese o talune produzioni,
EFFETTO:
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
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L’impatto sul commercio
tra Stati Membri (SM) (1)
1. Presupposto dell’azione della Commissione
Europea
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Decisione del 2001 : “se la Commissione conclude che, nel caso
in esame, non si tratta in nessun modo di un danno al commercio
intracomunitario, non esiste alcuna necessità di decidere se
sussistano davvero le altre tre condizioni.”
2. Presupposto presunto !
SEMPRE: Nei REGIMI di aiuto e negli aiuti NON NOTIFICATI
(prassi conforme alla Giurisprudenza), altrimenti la Commissione
deve argomentarlo e provarlo. Tuttavia si tratta di una nozione
ampia.
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L’impatto sul commercio tra SM (2)
Non rilevano al fine di escludere detta incidenza:
 l’esiguo ammontare dell’aiuto o la dimensione
notevolmente modesta dell’impresa considerata;
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 la destinazione strettamente nazionale della
produzione: questa ultima può trovarsi in una migliore
posizione con l’effetto di scoraggiare le importazioni da
altri Stati Membri.
 nel caso dei servizi, non è necessario che le imprese
beneficiarie svolgano la loro attività al di fuori dello
Stato membro. Lo scambio avviene anche al livello dei
consumatori del servizio.
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Origine statale delle risorse (1)
Il Trattato: “concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali”.
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Commissione e Corte: nozione ampia.
“Stato”: PA (regioni, province, comuni) enti pubblici o privati
designati o istituiti dagli Stati;
Quindi include: amministratori nominati dal pubblico;
subordinazione di fatto; non contando un’autonomia
garantita rispetto ad altri organi pubblici o la forma in SpA .
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Origine statale delle risorse (2)
SENTENZA del 1997 (AIR FRANCE): risorse “statali”
anche quelle private che il pubblico può utilizzare.
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SENTENZA del 2002 (PREUSSEN ELEKTRA): inversione
di tendenza -> non tutti i vantaggi consentiti da uno Stato
costituiscono aiuti. Sono aiuti solo quei vantaggi che
presuppongono un trasferimento di risorse pubbliche.
“una normativa di uno Stato membro che, da un lato,
obbliga le imprese private … ad acquistare … a prezzi
minimi superiori al loro valore economico reale … e,
dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale
obbligo tra dette imprese .. e i gestori privati …. non
costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, del
Trattato.”
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La forma dell’aiuto
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ATTENZIONE: QUALSIASI FORMA
Contributo a fondo perduto, prestiti a tasso agevolato,
particolari modalità quanto alla tassazione d’impresa
(diversa aliquota o tempi di ammortamento o altro es del
CALCIO), vendita o acquisto sotto/sopra costo, gratuità di
servizi (MISURA D3, fase 2); imposizione di prezzi minimi.
purché ci sia un vantaggio economico
quantificabile e finanziato con risorse
pubbliche
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La selettivita’
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Nozione di “impresa” include liberi professionisti,
ONLUS?
Nuova raccomandazione sulla definizione di PMI
Aiuto vs misura generale (i casi relativi alla fiscalità basca,
Spagna – Le cause dinanzi alla Corte di Giustizia:
Portogallo e Belgio). La Legge Tremonti bis
Importante: margine discrezionale dell’autorità locale e
differenze budgetarie (es: legge sull’inserimento dei
disabili)
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L’effetto di distorsione sul mercato
 L’esistenza di un vantaggio (“che sollevi
l’impresa dalle spese che essa dovrebbe
normalmente sopportare”).
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 L’esistenza di un mercato (comunitario) sul
quale operi l’impresa beneficiaria (caso delle
fondazioni in Italia).
 L’esempio delle imprese incaricate di un servizio
d’interesse generale.
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Il regolamento di procedura
(Regolamento 659/99)
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


Aiuti ad hoc vs regimi di aiuto;
Aiuti illegali vs aiuti incompatibili;
Aiuti nuovi vs aiuti esistenti.
Gli aiuti esistenti, sono gli aiuti:

in vigore prima del trattato;

autorizzati;

che si suppongono autorizzati, perché trascorsi 10 anni, senza

interruzione, da quando concessi illegalmente al beneficiario.
per i quali può essere dimostrato che al momento della loro
attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati
successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e
senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro.
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La procedura di notifica
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In caso di nuovi aiuti, allora notifica, altrimenti: aiuti illegali
(recupero temporaneo, nessun termine per la conclusione
delle indagini).
Procedura:
1. RPUE, Segretariato Generale, DG COMP;
2. Sospensione dell’erogazione, altrimenti illegali;
3. Richiesta info complementari; Possibilità di aprire
la procedura d’indagine formale (!!!);
4. Ritiro della notifica; Revoca della decisione.
5. Buone prassi: collaborazione.
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La procedura “Lorenz”
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Se la Commissione non provvede ad adottare una
decisione entro 2 mesi, si ritiene che l'aiuto sia
stato autorizzato.
Lo Stato membro, dopo averne informato la
Commissione, può quindi attuare le misure in
questione, a meno che la Commissione non adotti
una decisione entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione dello Stato di
procedere alla loro attuazione.
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L’esenzione dalla notifica
(Regolamento delega n. 994/98) (1)
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Se gli SM rispettano le condizioni dei Regolamenti di
esenzione, l’aiuto è autorizzato senza notifica e
relativa decisione di autorizzazione della Commissione
Europea.
I Regolamenti di esenzione oggi in vigore:
 aiuti agli investimenti nelle PMI;
 aiuti a progetti di R&S, solo per le PMI;
 aiuti alla formazione;
 aiuti all’occupazione;
 aiuti al settore agricolo.
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L’esenzione dalla notifica
(Regolamento delega n. 994/98) (2)
Quali sono gli aiuti che non beneficiano
dell’esenzione e che devono essere notificati? Aiuti
ad imprese in crisi che ricevano aiuti alla
ristrutturazione; aiuti di un ammontare elevato;
tipologie di aiuto determinato (es: aiuti
all’occupazione).
Rimane ancora la possibilità di notificare aiuti
“esentabili”?
Per quali motivi?
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Informazioni sintetiche; Relazione
Annuale e Registri
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L’invio di informazioni sintetiche sul regime adottato o l’aiuto individuale
da concedere è obbligatorio e deve avvenire entro 20 gg dall’entrata in
vigore del regime o dalla concessione dell’aiuto individuale.
La redazione e l’invio della relazione annuale è anch’essa obbligatoria.
Il contenuto cambia a seconda che si tratti di aiuti approvati (notifica D3)
o di aiuti esentati.
RINVIO: la nuova relazione annuale; l’importanza dei dati inviati come
informazioni sintetiche.
Per gli aiuti esentati, la redazione e la tenuta dei registri è anch’essa
obbligatoria. Le informazioni da conservare sono indicate negli allegati
dei Regolamenti di esenzione.
Il potere di ispezione in loco della Commissione Europea.
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Proposta nuovo Regolamento (1)
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Predisposizione di moduli per la notifica che
devono essere utilizzati, pena la invalidità (cioè
non accettazione) della notifica.
Invio elettronico dei formulari di notifica e delle
relazioni annuali obbligatorio a partire dal
1/1/2005.
Nozione di “modifica”. Un aumento della dotazione
finanziaria dell’aiuto inferiore al 20% non è una
modifica
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Proposta nuovo Regolamento (2)
Procedura accelerata (nella misura del possibile, 1 mese):
1. Aumenti della dotazione finanziaria superiori al 20%;
2. Proroga (Max 6 anni aggiuntivi);
3. Inasprimento delle condizioni e riduzione delle intensità
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o delle spese ammissibili (!!!!)
Nota bene: nessuna procedura accelerata per i regimi per i
quali manca la relazione annuale.
La nuova relazione annuale, brevi cenni.
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Il recupero provvisorio degli aiuti illegali
(non notificati)
L’ingiunzione di recupero può essere adottata solo se:
 in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi
circa il carattere di aiuto della misura in questione;
 occorre affrontare una situazione di emergenza;
 esiste un grave rischio di danno consistente e
irreparabile ad un concorrente.
La Commissione può autorizzare l’ Autorità Pubblica (AP)
ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di
un aiuto di emergenza all'impresa in questione
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Il recupero degli aiuti incompatibili
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Se ciò non è in contrasto con un principio
generale del diritto comunitario, la
Commissione ordina allo SM di adottare
tutte le misure idonee a recuperare l’aiuto
illegale, dichiarato incompatibile.
Il recupero ha ad oggetto l’aiuto e gli
interessi a far data dalla messa a
disposizione dell’aiuto presso il beneficiario.
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Il potere d’ispezione in loco
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Se la Commissione ritiene che un’AP non rispetti una decisione di
autorizzazione circa un aiuto INDIVDUALE, essa è autorizzata ad
effettuare ispezioni in loco, dopo aver dato alla AP interessata
l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
La Commissione può:
a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
b) chiedere spiegazioni orali sul posto;
c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, eseguire o
richiedere copie degli stessi.
La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo l’AP
interessata dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e
degli esperti incaricati di effettuarla. Se l’AP motiva il proprio disaccordo
su agenti ed esperti, la loro nomina avviene di comune accordo.
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Il Regolamento 68/2001
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Rispettando la soglia e le condizioni ivi stabilite, il
Regolamento 68 stabilisce che l’articolo 87.1 non si
applica. Il presupposto è che un ammontare esiguo
di aiuto non ha effetti sul commercio tra Stati
Membri
Gli aiuti de minimis non sono aiuti di stato ex
art. 87.1. conseguenze:
obiettivo dell’aiuto, intensita’ e spese
ammissibili, tuttavia (Decisione aiuti alle PMI in
Turingia), conclusione….
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De Minimis
CONDIZIONI:
 La soglia di aiuto coperto è di 100.000 euro in
equivalente sovvenzione lordo in tre anni.
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 100.000 euro si riferiscono alla totalità degli
aiuti de minimis, indipendentemente
dall’obiettivo e dall’autorità erogante.
 La regola de minimis non è applicabile agli aiuti
all’esportazione ed in alcuni settori.
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Cumulo
I 100.000 euro si riferiscono a tutti gli aiuti de
minimis ricevuti nel periodo rilevante,
indipendentemente dall’obiettivo (investimenti,
formazione, occupazione, legge 626/94) e
dall’autorità concedente (Commissione Europea,
Regione, Stato, Provincia).
Non si riferiscono a: aiuti esentati e aiuti
autorizzati.
Conseguenze…
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Settori esclusi
Cosa significa “settori esclusi”.
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Trasporti, Agricoltura, pesca e acquacultura;
Aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, cioè aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad
altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
Aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti importati.
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100.000 euro in ESL
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La regola si riferisce ad un ammontare di
100.000 euro come sovvenzione diretta in
denaro, al lordo di qualsiasi imposta. Ciò
significa:
1. Trasformare aiuti erogati in altra forma in ESL,
cioè….
2. Attualizzare gli aiuti erogati in più quote al loro
valore al momento della concessione,
tuttavia….
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I 3 anni
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Per ogni impresa beneficiaria occorre controllare
che essa non abbia ricevuto più di 100.000 euro
(compreso l’aiuto che si intende erogare) in un
periodo mobile di 36 mesi.
Il conteggio è a ritroso e deve considerare come
data di riferimento quella dell’atto che riconosce il
diritto del beneficiario all’aiuto.
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I 3 anni – un esempio
Oggi 9/06/2004 intendo erogare € 70.000.
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Il periodo riguarda gli atti amministrativi “di
concessione dell’aiuto” (e non il pagamento) fino
al 9/06/2001.
Se nel periodo di riferimento, l’impresa è risultata
beneficiaria di aiuti de minimis per un ammontare
pari a € 50.000, l’Autorità Concedente potrà
erogare …..
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L’impresa Beneficiaria
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I 100.000 euro si riferiscono “ad una
medesima impresa”.
L’impresa beneficiaria non è la sede o lo
stabilimento ma l’entità economicogiuridico “impresa”, quindi il gruppo.
Esempio: gli uffici postali / la posta /
Supermercati CONAD
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L’autocertificazione
Regime pre-vigente: solo autocertificazione.
 Oggi: Art.3 (1): l’Autorità Concedente ha l’onere di
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informare l’impresa beneficiaria della natura di aiuto de
minimis
 L’Autorità Concedente “si fa rilasciare dall’impresa
informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis
dalla stessa ricevuta nei tre anni precedenti”
 L’Autorità Concedente può erogare il nuovo aiuto de
minimis solo dopo aver accertato che….
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Il registro
 Il registro centrale presso il ministero
dell’industria.
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 Il registro regionale: coordinamento
necessario ma difficile.
 Informazioni contenute nel registro:
settore, identità del beneficiario, aiuti
(forma ed ammontare).
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La notifica per gli aiuti allo sviluppo di
nuova impresa (Misure D3, D4, E1)
Fasi della Misura:
1. Orientamento;
2. Formazione e accompagnamento alla
creazione (il business plan);
3. Aiuti per le spese di costituzione
dell’azienda;
4. Tutoraggio ex-post;
5. Sostegno al reddito.
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Il perché della notifica
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 E’ aiuto se si tratta di imprese, quindi, nel caso
della misura D3….
 Tuttavia, le risorse erogate a copertura delle
spese relative alle fasi 3, 4 e 5 sono aiuti.
 Disciplina applicabile? De minimis o aiuti
all’occupazione (sostegno al reddito) o alla
consulenza (tutoraggio ex-post).
 Notifica: nessuna disciplina applicabile, purché
la totalità dei contributi di cui alle fasi 2 – 5 non
superino un certo ammontare.
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Gli aiuti alla creazione d’impresa –
Problemi
Ammontare massimo dei contributi di cui alle fasi 2
– 5. Problema: ammontare per il tutoraggio ex post
è legato anche ad un periodo di tempo: € 2.065
per 12 mesi di attività.
Possibilità di derogare? Non nell’ambito della
notifica e quindi: de minimis.
Relazione annuale dimostra però che i massimali
sono stati rispettati e che, soprattutto nel caso
degli aiuti alla consulenza, l’ammontare di aiuto è
stato in molti casi inferiore a quello massimo
consentito.
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I servizi per le imprese
Nell’ambito del PON Azioni di Sistema è stato
recentemente realizzato un progetto in diversi contesti
provinciali del Piemonte, volto alla creazione di un manuale
operativo on-line dei Centri per L’impiego, per la
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consulenza alle imprese.
Nell’ottica del rafforzamento dei S.p.I. sono stati predisposti
ulteriori strumenti di supporto per gli operatori che
colloquiano con le imprese del territorio
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Regolamento CE 2204/2002
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Delibera regionale
Vademecum operativo
Formazione degli operatori
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41
Aiuti all’Occupazione
In seguito all’emanazione del Reg. Ce 2204/02, la Regione
Piemonte ha provveduto all’adozione di una delibera di
specificazione del Regolamento sugli Aiuti all’Occupazione
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esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea.
Al fine di agevolare l’applicazione della norma la Regione
Piemonte sta provvedendo alla pubblicazione di un
“vademecum operativo” per gli operatori dei Servizi.
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42
Il vademecum
 E’ uno strumento di supporto per gli
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operatori dei servizi che dialogano con le
imprese in merito agli incentivi alle
assunzioni previsti dai programmi regionali
e provinciali;
 E’ strutturato per “domande e risposte”
che affrontano concetti complessi
introdotti dalla normativa comunitaria.
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La procedura informatizzata
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Con il supporto delle assistenze tecniche del POR
e del PON è stata predisposta una procedura di
calcolo dell’intensità massima di Aiuto riconoscibile
all’imprese in caso di assunzione di determinate
categorie di soggetti.
Lo strumento permette di rispondere in tempo
reale alla richiesta di consulenza dell’impresa
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Sviluppo della rete piemontese
Programmazione degli
interventi a favore
dell’occupazione
Sviluppo della
strumentazione di
supporto alla gestione dei
programmi
Aumento della qualità
del servizio a favore
delle imprese
Momenti di
informazione/formazione
degli operatori dei diversi
contesti provinciali
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Il caso Piemonte: politiche del lavoro
 Il Regolamento di esenzione 2204/02 e gli atti di
specificazione regionale: aiuti all’assunzione per
soggetti svantaggiati e non.
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 Le tipologie di lavoro coperte, il caso degli aiuti
alla trasformazione del contratto da tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato.
 Vademecum operativo e procedura di calcolo:
ricadute pratiche
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Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Il Regolamento di esenzione sugli
aiuti all’occupazione n. 2204/02 (1)
Disciplina diversa a seconda che si tratti di
a. Lavoratori svantaggiati (es: disoccupati di
lungo periodo; ultra 50enni; affetti da
dipendenze; disabili; con handicap gravi);
b. Lavoratori non svantaggiati (senza
occupazione o in procinto di perderla).
Nel caso b. deve sempre trattarsi di creazione
netta di occupazione (derivante o meno da
un investimento)
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Il Regolamento di esenzione sugli
aiuti all’occupazione n. 2204/02 (2)
a. Aiuto corrisponde al 50% (60% per disabili) del costo
salariale lordo dei 12 mesi successivi all’assunzione
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b. Aiuto cambia a seconda della dimensione,
localizzazione e settore in cui opera l’azienda che
assume. Le intensità corrispondono a quelle previste
per gli investimenti. Nel caso di creazione di
occupazione derivante da investimento, l’aiuto
all’occupazione e quello all’investimento si cumulano
Si tratta di intensita’ massime d’aiuto (cfr cumulo, sugli
stessi costi ammissibili)
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48
Il Regolamento di esenzione sugli
aiuti all’occupazione n. 2204/02 (3)
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
a. Il lavoratore deve essere mantenuto in
occupazione per 12 mesi. L’aiuto non può
essere concesso se il datore di lavoro aveva,
nei 12 mesi precedenti, effettuato licenziamenti
per riduzione del personale.
b. Il posto di lavoro occupato dal lavoratore non
svantaggiato deve essere aggiuntivo rispetto
alla media dei 12 mesi precedenti. Il posto di
lavoro creato deve essere mantenuto per 2
(PMI) o 3 anni.
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Il Regolamento di esenzione sugli
aiuti all’occupazione n. 2204/02 (4)
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
a. La domanda di aiuto può essere
presentata anche dopo l’assunzione.
b. La domanda di aiuto deve essere
presentata prima di procedere
all’assunzione o di iniziare il progetto di
investimento (se la creazione di
occupazione è legata ad un
investimento).
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Il Regolamento di esenzione sugli
aiuti all’occupazione n. 2204/02 (5)
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Disabili o con gravi handicap (riferimento alla
Legge 68/99), aiuti permanenti fino al 100% del
costo salariale lordo del lavoratore. L’aiuto deve
essere commisurato alla ridotta capacita’
lavorativa (es: decisione spagnola).
Aiuti aggiuntivi relativi ai costi per l’adeguamento
del posto di lavoro e assistenza prestata da un
tutor.
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Le tipologie di lavoro coperte dal
Regolamento 2204/02
Il Regolamento incentiva le forme di lavoro stabili e
ciò solo al momento delle assunzioni. Sono, infatti,
chiaramente escluse dall’esenzione della notifica
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le trasformazioni.
Lo scopo del Regolamento è quindi difficilmente
conciliabile con quello della riforma del mercato
del lavoro: la flessibilità. Conseguenze….
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Le tipologie di lavoro coperte dal regime
di aiuti esentati dalla notifica
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Sono escluse dagli aiuti all’occupazione esentati le nuove
forme flessibili di lavoro, tipo il lavoro a chiamata, o forme
di lavoro per le quali sono previsti incentivi a livello
nazionale (apprendistato o contratto di inserimento).
Sono invece ammesse: le assunzioni a tempo determinato,
parziale o ripartito.
Deve comunque trattarsi di: assunzione di un lavoratore
svantaggiato o creazione netta di occupazione.
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Le trasformazioni e il Progetto Piemonte
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Con DGR 92/10150 si è prevista l’incentivazione della
stabilizzazione del rapporto di lavoro, ovvero: si premia
l’assunzione a tempo determinato, ma in misura inferiore
rispetto a quella a tempo indeterminato. Le condizioni
dell’aiuto sono le stesse, ma l’aiuto corrisponde al 25%
della totalità dell’aiuto ammissibile.
Il rimanente 75% viene erogato se e quando si trasforma il
rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
E’ in corso la notifica di questo regime di aiuti
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Il Vademecum Operativo
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Il vademecum è una guida pratica che
accompagna l’operatore passo – passo.
E’ strutturato con domande che trovano
risposte e spiegazione di concetti più
elaborati (es: creazione netta di
occupazione; creazione di occupazione
legata ad un investimento) in riquadri.
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Procedura di calcolo dell’aiuto
(S.C.I.A) (1)
Il contributo si calcola sul costo salariale lordo di
ciascun lavoratore assunto, ovvero sulla
retribuzione lorda, prima dell’applicazione
dell’imposta più i contributi di sicurezza sociale
obbligatori.
Tuttavia, se nel caso dei lavoratori svantaggiati la
questione del calcolo dell’aiuto è piuttosto
semplice, non è così nel caso dell’assunzione di
lavoratori non svantaggiati.
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Procedura di calcolo dell’aiuto
(S.C.I.A) (2)
L’ammontare dell’aiuto nel caso di assunzione di lavoratore
non svantaggiato varia infatti a seconda di:
1. Dimensione dell’impresa;
2. Localizzazione della sede dell’impresa che effettua
l’assunzione (87.3.c);
3. Settore di attività (ammesso o meno agli aiuti a finalità
regionale);
4. Dimensione dell’investimento a cui è legata la
creazione di occupazione (multisettoriale e settore
auto).
Per questi motivi: procedura di calcolo che prende in
considerazione tutte queste variabili.
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Considerazioni conclusive (1)
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 Approfondimento di tematiche d’interesse
generale, nonché di aspetti specifici legati sia al
mondo della formazione sia alle politiche del
lavoro
 Riconoscimento di una volontà di comune
utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dalla normativa comunitaria
 Necessità di collaborazione per far fronte agli
adempimenti derivanti dal ricorso al regime degli
Aiuti
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Considerazioni conclusive (2)
Possibilità di un costante supporto tecnicogiuridico, messo a disposizione dal Servizio
di Assistenza Tecnica del POR, nella scelta
degli strumenti più agevoli da utilizzare in
fase di programmazione e di gestione delle
azioni.
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Considerazioni conclusive (3)
Importante momento di confronto promosso
dalle Amministrazioni provinciali su una
tematica di rilevanza prioritaria, nell’ottica di
una sempre più efficace e costruttiva
sinergia interistituzionale
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Seminario aiuti di stato, 9 giugno 2004, - parte I