Riforma fiscale
Modifiche al TUIR
art. 3 TUIR nuova base imponibile IRPEF
(al netto dei soli oneri deducibili – articolo 10 TUIR);
art.11 TUIR nuova curva delle aliquote e scaglioni di reddito progressivi;
art. 12 TUIR reintroduzione delle detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione
della c.d. “no tax family area”;
art. 13 TUIR reintroduzione delle detrazioni oggettive (per redditi di lavoro
dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d’impresa) in sostituzione della c.d.
“no tax area”
Riforma fiscale
• Modifica della base imponibile
Anno 2006
Anno 2007
Reddito complessivo - Reddito complessivo “no tax area”
“no tax family area” Oneri deducibili =
Oneri deducibili =
Reddito imponibile
Riforma dell’Irpef
Nuove aliquote e e nuovi scaglioni
(comma 6)
Scaglioni di reddito
Aliquota
Fino a 15.000
23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000
27%
Oltre 28000 e fino a 55.000
38%
Oltre 55.000 e fino a 75.000
41%
Oltre i 75.000
43%
Riforma dell’Irpef
• Clausola di salvaguardia per il TFR
• In caso di percezione di TFR (o indennità equipollenti o
altre indennità connesse alla cessazione del rapporto), qualora
l’imposta calcolata con le nuove aliquote sia
superiore a quella previgente (caso più
probabile) è possibile applicare le aliquote per
scaglioni vigenti fino al 31.12.2006.
• N.B. nessuna clausola è invece prevista per gli arretrati anni
precedenti, diversi dal TFR
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Coniuge (*)
Detrazione annuale in euro (**)
Scaglioni di reddito
Reddito complessivo (RC) fino a
15.000 €
€ 800 – 110 * RC / 15.000
RC > 15.000 € e fino a 40.000 €
€ 690
RC > 40.000 € e fino a 80.000 €
€ 690 * [(80.000 – RC) / 40.000]
RC > 80.000 €
Non spetta
(*) la condizione di coniuge a carico, così come ogni altro familiare rimane quella di non
possedere redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili
(**) La detrazione è aumentata di 10 euro se RC > € 29.200 ma non a € 29.200; 20 euro se
RC > € 29.200 ma non a € 34.700; 30 euro se RC > € 34.700 ma non a € 35.000; 20 euro
se RC > € 35.000 ma non a € 35.100; 10 euro se RC > € 35.100 ma non a € 35.200
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Figli
(compresi i naturali,
adottati, affidati o
affiliati)
Detrazione
annua
(potenziale) (*)
Maggiorazion
e x figlio
minore di 3
anni
Maggiorazione
x portatore di
handicap
Maggiorazione
x nuclei con
almeno 4 figli
1
€ 800
€ 100
€ 220
2
€ 1.600
€ 100
€ 220
3
€ 2.400
€ 100
€ 220
4
€ 3.200
€ 100
€ 220
€ 800
Per ogni figlio
ulteriore
€ 800
€ 100
€ 220
€ 200
Altri familiari ex
art.433 c.c.
€ 750
(*) la detrazione effettiva si ottiene dalla seguente formula: (95.000 + (15.000 * N.Fg -1) – RC) / (95.000 + (15.000 * N.Fg – 1))
Se il risultato è compreso tra 0 e 1 spetta applicando il coefficiente (con 4 cifre decimali) al valore potenziale della detrzione. Negli altri casi non
spetta. La detrazione va ripartita al 50% tra i coniugi, salvo che con accordo si imputi la detrazione al coniuge con
il reddito più alto.
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Scaglioni di reddito
Detrazione annuale in
euro (*)
Reddito complessivo (RC) fino a
8.000 €
€ 1.840
RC > 8.000 € e fino a 15.000 €
€ 1.338 + (502 * (15.000 – RC) / 7.000
RC > 15.000 € e fino a 55.000 €
€ 1.338 * (55.000 - RC) / 40.000
RC > 55.000 €
Non spetta
(*) La detrazione è aumentata di 10 euro se RC > € 23.000 ma non a € 24.000; 20 euro se RC > €
24.000 ma non a € 25.000; 30 euro se RC > € 25.000 ma non a € 26.000; 40 euro se RC > € 26.000
ma non a € 27.700; 25 euro se RC > € 27.700 ma non a € 28.000.
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Detrazioni per rapporti a tempo determinato.
(art.13 Tuir)
• Non può essere inferiore a € 1.380 annui (*).
Adeguamento se inferiore.
• (da intendersi sia quelli sorti contrattualmente
come tali, sia, si ritiene, le assunzioni e cessazioni
in corso d’anno).
•
(*) Disposizione introdotta dal maxiemendamento per non danneggiare i
rapporti di lavoro che, fino al 2006, fruivano comunque della no-tax area di
3.000.
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Pensionati < 75 anni Detrazione annuale in
euro
Scaglioni di reddito
Reddito complessivo (RC) fino a
7.500 €
€ 1.725
RC > 7.500 € e fino a 15.000 €
€ 1.255 + (470 * (15.000 – RC) /
7.000
RC > 15.000 € e fino a 55.000 €
€ 1.255 * (55.000 - RC) / 40.000
RC > 55.000 €
Non spetta
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Pensionati = > 75
anni
Scaglioni di reddito
Detrazione annuale in
euro
Reddito complessivo (RC) fino a
7.750 €
€ 1.783
RC > 7.750 € e fino a 15.000 €
€ 1.297 + (486 * (15.000 – RC) /
7.250
RC > 15.000 € e fino a 55.000 €
€ 1.297 * (55.000 - RC) / 40.000
RC > 55.000 €
Non spetta
Riforma dell’Irpef
Modifica delle deduzioni in detrazioni
Redditi assimilati al lavoro dipendente
(art.50, comma i TUIR lettere e, f, g, h)
per i redditi di lavoro autonomo (art.53
TUIR) ed imprese minori (Art.66) e
diversi (art.67)
Detrazione annuale in
euro
Scaglioni di reddito
Reddito complessivo (RC) fino a
4.800 €
€ 1.104
RC > 4.800 € e fino a 55.000 €
€ 1.104 – ((55.000 – RC) / 50.200))
Se il coefficiente è > 0 per il calcolo dell’effettiva detrazione lo si considera relativamente alle prime 4
cifre decimali.
Riforma dell’Irpef
Calcolo delle addizionali
Le principali novità:
•
1) I Comuni sono autorizzati a versare l’addizionale di compartecipazione all’Irpef
con apposita delibera da pubblicare sulla GU entro il limite dello 0,80%
•
2) I Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in casi particolari
•
3) Il riferimento è al Comune ove il lavoratore risiede al 1° gennaio dell’anno di
riferimento dell’addizionale (prima era il 31.12 dell’anno precedente)
•
4) E’ istituito il criterio dell’acconto, pari al 30% dell’aliquota comunale applicata al
reddito dell’anno precedente.
– L’acconto è trattenuto (per dipendenti ed assimilati) dal sostituto di imposta in n.9 rate
mensili, a partire da marzo.
– Il saldo è trattenuto in occasione del conguaglio (es. fine anno) e trattenuto nel numero
massimo di 11 rate
•
5) A decorrere dall’anno fiscale 2007 il versamento va fatto direttamente al Comune
con un codice tributo specifico per ogni Comune (ancora da definire).
Aumento assegni familiari
• Per compensare le maggiori imposte
a carico delle famiglie si dispone un
aumento degli ANF.
•
•
•
•
•
Il caso del nucleo familiare con entrambi i genitori ed un figlio minore senza
componenti inabili o con un solo genitore ed un figlio minore, sempre senza
componenti inabili è già stato previsto nella legge finanziaria con apposita
tabella allegata
I restanti nuclei con figli: aumento del 15%
Tutti i nuclei familiari: si attende DM
Nuclei familiari con > 3 figli o equiparati di età < 26 anni. I figli di età
compresa tra 18 e 21 rilevano come minori se studenti o apprendisti
N.B. La rivalutazione annuale di luglio 2007 si salta e si avrà solo a luglio
2008
Altre disposizioni fiscali riferite
al lavoro dipendente
-Benefit auto uso promiscuo. Le nuove regole
introdotte dal D.L 262/2006 sono prorogate al 2007
(7.500 Km x Par. Aci)
-Esenzione fiscale per i frontalieri: confermata in
Euro 8.000 annue la franchigia (purché il rapporto sia prestato
in via continuativa nelle zone di frontiera)
- Contributi per assistenza sanitaria versati dai
datori di lavoro: es. FASI, FASDAC: Confermata la
deducibilità annua fino a € 3.615,20
Altre novità fiscali
Professionisti:
1) Incassi in contanti:
Fino a 1000 € dal 12.08.2006 al 30.06.2008
Fino a 500 € dall’1.07.2008 al 30.06.2009
Fino a 100 € dall’01.07.2009
2) Ammortamenti beni strumentali
3) Deduzione spese telefoniche: 80% sia per la telefonia fissa che
mobile (prima era deducibile il 100% di quella fissa ed il 50% di quella
mobile)
4) Compensi per i 730: esteso ai professionisti il compenso già
previsto a favore dei CAF
5) Detraibilità IVA spese di partecipazione a congressi e simili (si
spera anche in qualità di relatore): alberghi, ristoranti, ecc.
Altre novità fiscali
• Compensazioni in F24
• Qualora si debba compensare un importo superiore a
10.000 euro, entro il 5° giorno precedente quello in cui si
intende effettuare la predetta compensazione, è
necessario comunicare e preavvisare l’Agenzia delle
Entrate (in via telematica), specificando: importo e titolo
del credito.
• Nel caso in cui l’Agenzia non risponda entro il 3° giorno
dello stesso mese scatta il silenzio-assenso alla
compensazione.
• N.B. la disposizione è subordinata all’emanazione di
apposito provvedimento da parte del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate
Aumento contributi
• Contributi a carico lavoratore
• Aumentano dello 0,30%.
• Pertanto le due nuove aliquote sono:
• - 9,19% generalità aziende
• - 9,49% datori rientranti nell’area Cigs
•
N.B. 5,84% per gli apprendisti
Aumento contributi
• Apprendisti
• Viene prevista l’aliquota del 10% in sostituzione
del contributi fisso settimanale (c.d. marca)
•
•
•
•
Per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota è fissata a:
- 1,5%; per il 1° anno di apprendistato
- 3% per il 2° anno
- 10% (aliquota a regime) dal 3° anno in poi.
•
N.B. L’aumento è previsto anche per i contratti di apprendistato già in essere.
Non è invece chiaro se si debbano pagare anche i premi Inail nel modo ordinario
• Istituita l’indennità di malattia anche per gli
apprendisti
Aumento contributi
• L’aumento al 10% dei contributi vale
anche per tutte quelle assunzioni
agevolate che si riferiscono alla
contribuzione apprendisti.
• Ad esempio:
•
•
•
•
- trasformazione apprendista (12 mesi successivi ex legge 56/87)
- assunzione liste di mobilità (di tutti i tipi);
- lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi (purché provenienti da aziende da
almeno 6 mesi in Cigs);
- giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica ex art.22 legge
56/87
- contratti di inserimento
•
- c.f.l. (per i contratti residui ancora in essere)
•
Aumento contributi
• Cooperative sociali
• Dal 1° gennaio 2007 viene recuperata la differenza tra la
retribuzione convenzionale e quella “contrattuale” ex legge 389/89.
• Il recupero del differenziale avverrà in 3 anni:
• - 30% nel 2007
• - 60% nel 2008
• - 100% nel 2009.
• E’ fatta salva la facoltà di optare fin da subito per le retribuzioni
effettive
• Dubbi. Non è chiaro se nel 2010, una volta recuperato tutto il
differenziale, si passerà, al pari di quanto è previsto dal 2007 per le
cooperative ex Dpr 602/70, a tutti gli effetti al regime
dell’imponibilità effettiva.
Aumento contributi
• Gestione separata ex legge 335/95
• Aumentano le aliquote in base alla seguente
distinzione:
• - 23% per i soggetti privi di altra copertura
obbligatoria
• - 16% per tutti gli altri
•
N.B. All’aliquota pensionistica del 23% si deve continuare ad aggiungersi
anche l’aliquota dello 0,50% destinata alle prestazioni, mentre sparisce il
contributo aggiuntivo (1%) previsto al superamento della 1^ fascia
pensionabile
Aumento contributi
Posizione
soggettiva
Aliquote 2006
Aliquote 2007
Non iscritto ad altra forma
di previdenza
17,70 + 0,50=
18,20% (*)
15%
23,00 + 0,50%=
23,50%
16%
Iscritto ad altra forma di
prevodenza obbligatoria
10%
16%
Titolare di pensione
indiretta (o di reversibilità)
10%
16%
Titolare di pensione diretta
(*) I contributi aumentavano dell’1% al superamento della 1^ fascia (€ 39.297,00) nei limiti del
massimale di € 85.478,00
Aumento contributi
Estensione prestazioni
• Estensione tutela malattia agli iscritti alla
gestione separata.
• Viene istituita un’indennità giornaliera di malattia per i
soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, purché:
• - La malattia abbia durata non inferiore a 4 gg..
• - Non superi il limite di 20 gg nell’anno solare (i giorni
eccedenti non sono riconosciuti)
• Ammontare dell’indennità:
• - 50% dell’importo già previsto dal DM 4.04.2002 in caso di
indennità per degenza ospedaliera.
Aumento contributi
Estensione prestazioni
•
Estensione indennità per congedo parentale agli iscritti alla gestione
separata.
•
- Viene istituita un’indennità pari al 30% per 3 mesi del reddito preso a
riferimento per il pagamento dell’indennità di maternità (*)
•
- Spetta solo per gli eventi sorti dal 1°gennaio 2007 (nascite o entrata in
famiglia) e per il primo anno di vita del bambino.
•
- Viene corrisposta direttamente dall’Inps (come l’indennità di maternità)
•
(*) L'indennità di maternità, la quale spetta per 5 mesi (2 + 3) è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura
pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale
annualmente previsto, per il 2006 pari a € 85.478,00 (art. 4, D.M. 4 aprile 2002).
•
Estensione della maternità anticipata anche alle collaboratrici a progetto
(si attende DM), nei limiti delle risorse derivanti dal contributo dello 0,50%
Aumento contributi
• Artigiani e commercianti
• Incremento dei contributi previdenziali
nelle seguenti misure:
• - 19,50% dal 2007
• - 20% dal 2008
Riduzioni premi Inail
• Sono previste riduzione dei premi:
• Per gli artigiani (previo DM e nel limite di 100 mln di
euro per il 2007 e nel limite pari alle risorse generate da
un tasso di incremento del gettito, e comunque nei limite
di 300 mln di euro, per il 2008)
• Per le imprese di autotrasporto (nel limite di
54 mln di euro per il 2007, con rifinanziamento di 42 mln
di euro per il 2005)
Benefici e DURC
•
Dal 1 luglio 2007 (comma 1175) i benefici normativi e contributivi sono subordinati a:
•
•
1) possesso DURC
2) rispetto dei degli accordi e dei CCNL, regionali ed aziendali (ove sottoscritti) stipulati da
OO.SS. leader.
•
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando
gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
•
E’ di fatto un’estensione della previsione ex art.10 legge 30/2003 la quale così recita:
•
•
•
•
•
•
Art. 10
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e
contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Altre disposizioni previdenziali
• Settore pesca: confermato lo sgravio
contributivo del 70% anche per il 2007
• Provincia di Bolzano: per gli assistenti domiciliari
dell’infanzia, qualificati ed accreditati presso la
provincia, i contributi sono calcolati secondo le
misure previste per le colf, a prescindere dalla
natura giuridica del datore di lavoro (impresa,
famiglia, ecc.)
Benefici e DURC
Modifiche alla procedura DURC.
• Con DM, da emanarsi entro 3 mesi, si
dovrà stabilire:
• 1) Modalità di rilascio
• 2) I contenuti analitici
• 3) e, soprattutto, le inadempienze non
ostative al rilascio.
Cuneo fiscale
• Riduzione indiretta del costo del lavoro attraverso la riduzione della base
imponibile IRAP
• Modificato l’art.11 del “decreto IRAP” (D.Lgs 446/1997) che oggi
prevede anche:
• 1) una deduzione forfetaria di 5.000 € (ragguagliata ai giorni di effettiva
vigenza del rapporto nell’anno) per ogni lavoratore a tempo
indeterminato occupato nel periodo (anche part-time). La deduzione è
aumentata a 10.000 € per le regioni del Sud.
• 2) la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro riferiti ai soli lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato.
• N.B. E’ necessario però attendere il nulla osta da parte delle competenti
autorità europee.
Cuneo fiscale
• Le nuove agevolazioni IRAP non spettano
a:
• banche, altri enti finanziari, imprese di
assicurazione, imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori: energia,
acqua, trasporti infrastrutture, poste e
telecomunicazioni, raccolta e depurazione
acque di scarico, raccolta e smaltimento
rifiuti.
Cuneo fiscale
• Decorrenza delle nuove riduzioni della base imponibile
IRAP.
•
•
- 50% da febbraio 2007
- 100% da luglio 2007
• Ciò significa che:
• - da febbraio 2007 si potrà applicare la deduzione
forfetaria di € 5.000 / 2 = € 2500 / 12 (*) ed il 50% dei
contributi c/azienda.
• - da luglio 2007 si potrà applicare la deduzione piena (€
5000 / 12 mesi) + il 100% dei contributi a carico azienda.
Cuneo fiscale
• Esempio di “nuova” (*) deduzione annua
IRAP.
•
Lavatore a tempo indeterminato full time. Contributi mensili a c/azienda = € 550,00
•
•
Deduzione totale spettante
- Deduzione forfetaria: [(5000 / 2) /12] * 5 mesi (da febbraio a giugno) + €
5000 / 12 * 6 mesi (da luglio a dicembre) = € 3.541,67
- Deduzione sui contributi: 550 / 2 * 5 + 550 * 6 = € 4.675
- Totale deduzione: € 8.216,67
Risparmio di imposta: € 8.216,67 * 4,25% = € 349,21
•
•
•
•
(*) Non sono state prese in considerazione per il mese di gennaio 2007
eventuali “vecchie” agevolazioni. Per il periodo da febbraio in poi la nuova
agevolazione introdotta dalla Finanziaria è alternativa a quelle già in essere
al 2006.
Collocamento
• Dal 1° gennaio 2007 è prevista:
• - Comunicazione di assunzione anticipata
di almeno 1 giorno per tutti i settori (di fatto
come già avveniva per il settore edile)
• - Comunicazione di cessazione nei 5 gg.
ma non necessaria in caso di contratto a
termine con scadenza originaria non
modificata
Collocamento
•
Disposta l’estensione delle ipotesi modificative del rapporto oggetto di comunicazione entro i 5 gg.
•
Accanto alle comunicazioni inerenti le ipotesi di:
•
•
•
•
•
a) proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto a termine;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno[1];
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (art. 4-bis, comma
5, D.Lgs. n. 181/2000),
alle quali va aggiunta anche la trasformazione di rapporto da tirocinio (o altra esperienza professionale) a
rapporto di lavoro subordinato, il comma 691 aggiunge altresì le seguenti nuove fattispecie:
•
•
•
•
•
•
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
[1] Non era invece previsto l'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale in
quanto in tal caso esiste una specifica procedura di convalida da parte della D.p.l. stabilita dall’art.5, comma 1 del D.Lgs
61/2000. (Cfr. ancora una volta circ. Min.Lav. n.12/2003)
•
N.B. Le comunicazioni di variazione non sono ancora di fatto obbligatorie e passibili di sanzioni in
caso di inadempimento in quanto, diversamente dalle comunicazioni di assunzione e cessazione,
legate all’emanazione di un decreto interministeriale.
Collocamento
• Dal 1° gennaio 2007 le comunicazioni anticipate
al Centro per l’Impiego, oltre che ai lavoratori
subordinati, si estendono ai casi di instaurazione
dei segg. rapporti:
• - Lavoro parasubordinato (co.co.co. Lavoro a
progetto, ma anche agenti e rappresentanti)
• - Soci di cooperativa, a prescindere dalla
tipologia adottata
• - Associati in partecipazione con apporto di
lavoro (anche non esclusivo, cioè misto)
• - Tirocinanti, stagisti, borsisti, LSU, ecc.
Collocamento
• Deroghe alla comunicazione preventiva.
• In caso di urgenza e necessità (possibili danni a
persone o ad impianti):
• 1) comunicazione ridotta entro il gg. precedente
(si comunicano solo le generalità del datore e
del lavoratore e la data di assunzione);
• 2) comunicazione con i dati mancanti entro 5 gg.
dall’avviamento
Collocamento
• Deroghe alla comunicazione preventiva.
• In caso di forza maggiore (incendi, alluvioni), ma
anche in caso di assenza del lavoratore
comunicata al datore di lavoro il giorno stesso
dell’assenza, ove si renda necessaria la
sostituzione con altro lavoratore:
• 1) comunicazione (completa) da inoltrarsi entro
5 giorni dall’avviamento (nota Ministero del
lavoro del 4.01.2007)
Collocamento
• Altre disposizioni contenute nella Finanziaria:
• Viene mantenuta temporaneamente la DNA all’INAIL
• Viene eliminato l’obbligo di comunicare all’Autorità di P.S. (Questore o
Sindaco), entro le 48 ore, l’assunzione di lavoratore extracomunitario
• Viene abrogato (senza averlo mai utilizzato) il “ravvedimento operoso” ex
art.19, comma 5 del D.Lgs 276/2003 (50% della sanzione minima in caso
di adempimento con ritardo contenuto nei 5 gg.)
• Le comunicazioni (a regime, quando entrerà in vigore specifico DM)
dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica.
• Agenzie per il lavoro: le comunicazioni andranno fatte entro il 20° giorno
del mese successivo.
Inasprimento sanzioni
• Sono aumentate le segg. sanzioni
amministrative:
• 1) Libri paga e matricola. Omessa istituzione ed
esibizione: da € 4.000 a € 12.000 [*] (non è
ammessa diffida)
• 2) Gli importi delle sanzioni amministrative
previste per la viuolazioni di norme in materia di
lavoro, legislazione sociale, previdenza e
sicurezza, entrate in vigore prima del 1° gennaio
1999 (ad eccezione dell’ipotesi sub 1) sono
quintuplicati.
•
[*] Si consideri che l’importo delle sanzioni fino al 2006 era il seguente: da € 25 a € 154 (con
Emersione lavoro sommerso
• Finalità:
• Regolarizzazione ed riallineamento
retributivo e contributivo di rapporti di
lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria.
• Riferito ai soli lavoratori subordinati
Emersione lavoro sommerso
• Possono accedervi tutti i datori di lavoro anche se
destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento
dei contributi evasi e le relative sanzioni
• Procedura
• 1) stipula accordo sindacale finalizzato all’emersione
di tutti i rapporti in nero presenti in azienda
• 2) sottoscrizione accordi conciliativi individuali ex
art.410 e 411 c.p.c. per chiudere possibili vertenze
• 3) presentazione, entro il 30.09.2007, di apposita
istanza all’INPS
Emersione lavoro sommerso
• Benefici per i datori che si adeguano:
• 1) Pagamento contributi pregressi (*) in ragione di 2/3 del dovuto (abbuono
di 1/3) e versamento dei 2/3 dovuti nel modo seguente:
•
- 1/5 (dei 2/3) all’atto della presentazione
•
dell’istanza all’INPS
•
- 4/5 (dei 2/3) in 60 rate mensili senza
•
interessi
•
(*) Non è chiaro come vada trattata la quota di contributi a carico del lavoratore, fermo restando
che al medesimo lavoratore non è chiesto di pagarla.
• 2) Estinzione sanzioni penali, amministrative e civili (in dubbio quelle non
direttamente collegabili alle obbligazioni contributive: es. sanzioni sulla sicurezza,
collocamento, libri obbligatori, orario)
• 3) Sospensione, per un anno degli accertamenti ispettivi
Emersione lavoro sommerso
• Altri effetti derivanti dall’adesione al piano di emersione.
• Clausole di garanzia
• A) Le agevolazioni contributive sono temporaneamente
sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al
termine di ogni anno di lavoro prestato dai lavoratori
“emersi”.
• B) Le agevolazioni sono subordinate al mantenimento in
servizio del lavoratore emerso, per almeno 24 mesi, tranne i
casi di licenziamento x giusta causa o dimissioni.
• Riflessi pensionistici per il lavoratore
• Il trattamento previdenziale è ragguagliato ai contributi
effettivamente versati
Conversione rapporti di co.co.co.
• Finalità:
• 1) Promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato
• 2) Garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto
Conversione rapporti di co.co.co.
• Possono accedervi tutti i committenti che
ritengono di aver stipulato contratti di co.co.co
“a rischio”, (magari perché non è facilmente
individuabile il progetto, o programma o fase),
anche se già destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali, purché non
definitivi, concernenti la qualificazione del
rapporto. I provvedimenti rimangono sospesi.
Conversione rapporti di co.co.co.
• Procedura
• 1) stipula accordo sindacale, entro il 30.04.2007, finalizzato alla
conversione del rapporto in lavoro subordinato (di qualsiasi tipo), con
possibile attribuzione dei benefici eventualmente previsti per la fattispecie
scelta.
• 2) sottoscrizione accordi conciliativi individuali ex art.410 e 411 c.p.c. per
chiudere possibili vertenze riguardanti il passato.
• 3) versamento alla gestione separata di un contributo straordinario
integrativo pari al 50% dei contributi dovuti durante il periodo di vigenza dei
co.co.co.
• 4) deposito presso l’Inps degli atti di conciliazione, dei contratti stipulati con i
lavoratori e dell’attestazione di versamento della somma di cui al punto 3), la
quale però può essere versata nel modo seguente:
•
- 1/3 (del 50%) immediatamente;
•
- 2/3 (del 50%) in 36 rate mensili
Conversione rapporti di co.co.co.
Altri benefici e vincoli derivanti dall’adesione al piano di emersione.
Benefici per azienda e per lavoratore
A) Estinzione sanzioni penali, amministrative e civili (in dubbio quelle non direttamente
collegabili alle obbligazioni contributive: es. sanzioni sulla sicurezza, collocamento, libri
obbligatori, orario) e sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
non definitivi fino alla conclusione della procedura
B) Preclusione di ogni accesso ispettivo di natura fiscale o contributiva sui periodi
pregressi
C) Sarà possibile per il lavoratore (a mezzo di accordi ministeriali) integrare la posizione
contributiva del periodo da co.co.co per parificarla a quella dei lavoratori dipendenti
Vincoli
A) I contratti di lavoro trasformati devono avere durata di almeno 24 mesi, tranne (si
ritiene) i casi di licenziamento x giusta causa o dimissioni.
B) Se vi è stato accertamento ispettivo l’emersione deve riguardare tutti i lavoratori
(co.co.co.) “contestati”
Nuove tutele per i co.co.co.
• Per i contratti di co.co.co. (anche a progetto)
“genuini”, “sopravvissuti”, cioè non trasformati
in lavoro subordinato, si prevede la stipula di
accordi collettivi (anche interconfederali) a
mezzo dei quali stabilire:
• 1) misure atte a contribuire al corretto utilizzo
della tipologia contrattuale
• 2) condizioni migliorative per i collaboratori
Ammortizzatori sociali
Proroghe:
• Cigs in deroga
• Iscrizione liste di mobilità (c.c. mini-mobilità)
• Mobilità lunga
• Contratti di solidarietà
• LSU
• Disoccupazione
Nuove disposizioni:
• Cessione di azienda in procedura concorsuale ed in Cigs
ed agevolazioni a chi le rileva.
• Indennità portuali (ragguaglio Cigs)
• Cigs e disoccupazione in agricoltura
Patto fra generazioni
Accordo di solidarietà per incentivare l’assunzione di
giovani.
Trasformazione (su base volontaria) di rapporto da full-time
a part-time di lavoratori con almeno 55 anni.
Assunzione contestuale (per un numero di ore pari a quelle
ridotte) di giovane <25 anni o < 29 se laureato
Si attende DM (entro 60 gg.) per stabilire modalità di
stipula, requisiti per il finanziamento, nei limiti delle
risorse assegnate
Età accesso al lavoro
• Il periodo di istruzione obbligatoria viene
elevatro a 10 anni (dall’anno scolastico
2007/2008).
• Conseguentemente:
• - L’età minima per l’accesso al lavoro
passa da 15 a 16 anni
Appalti privati
• Ulteriori vincoli al regime di solidarietà tra appaltante
e appaltatore ed eventuali subappaltatori, mediante
sostituzione dell’art.29, comma 2 del D.Lgs
276/2003.
• In particolare si dispone che:
• - il regime di solidarietà perdura per 2 anni (anziché
un anno) dalla fine dell’appalto (o del subappalto)
• - I CCNL non possono più prevedere deroghe al
vincolo di solidarietà
• Il vincolo viene espressamente esteso anche al
subappalto
Appalti privati
Art.29 D.Lgs 276/2003
Testo vigente al 31.12.2006
Testo attuale, dopo le modifiche
della Finanziaria (comma 911)
Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più
rappresentative, in caso di appalto di
opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore,
entro il limite di un anno dalla
cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.
In caso di appalto di opere o di servizi
il committente imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali ulteriori subappaltatori
entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali
dovuti
Appalti privati
Nuovi obblighi ex art.7 del D.Lgs 626/94 per il
committente in caso di appalto di opere o servizi:
1) Estensione della disciplina ex art.7 agli appalti anche
nell’ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
appaltante
2) Nuovo
vincolo di solidarietà a carico del committente,
nel senso che “L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro”.
Agevolazioni contributive
Indici di congruità
• A mezzo DM, da emanarsi entro 6 mesi, saranno
predisposti, in via sperimentale, indici di congruità,
per settore, categoria e territorio, in funzione
dell’accesso a benefici ed incentivi.
Gli indici di congruità definiscono:
• - il rapporto tra qualità dei beni e servizi e la
quantità delle ore necessarie;
• - lo scostamento tollerabile dall’indice.
Previdenza complementare
Previdenza complementare
• Viene anticipata di un anno l’entrata in vigore del D.Lgs 252/2005
(riforma Maroni), mantenendone di fatto i contenuti
• I lavoratori, entro il 1° semestre 2007 devono quindi decidere se:
• 1) optare per l’iscrizione ad una forma di previdenza
complementare (scegliendo se destinarvi il solo TFR o anche una
contribuzione a proprio carico ed a carico del datore di lavoro)
• 2) optare per continuare a percepire il TFR
• 3) non esercitare alcuna opzione. In questo caso il lavoratore viene
iscritto “d’ufficio” al Fondo di previdenza, con il solo versamento del
TFR
Previdenza complementare
In caso di opzione esplicita per la previdenza
complementare, il lavoratore può:
- versare il TFR al fondo pensione previsto
dai contratti collettivi
- versare il TFR ad un fondo pensione
aperto o ad una polizza assicurativa
previdenziale
Previdenza complementare
Silenzio - Assenso
Se entro sei mesi dal 1 gennaio 2007 o
dall’assunzione, il lavoratore NON esercita una
delle possibili opzioni, il TFR andrà trasferito
“d’ufficio”:
- al Fondo pensione previsto dal contratto
collettivo, anche territoriale o aziendale
- in assenza di fondi contrattuali, al Fondo
“residuale” istituito presso l’INPS
Previdenza complementare
SITUAZIONE FINO AL 31.12.2006
Utilizzo del TFR per il finanziamento
dei fondi pensione
 i fondi contrattuali chiedono la destinazione di una
quota annuale di TFR ai fondi pensione
 per i lavoratori assunti successivamente al
28 aprile 1993 che aderiscano ai fondi pensione il
versamento del TFR è integrale
MANCATO UTILIZZO
RESTAVA IN AZIENDA
Previdenza complementare
• Viene istituito il:
• “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei t.f.r. di cui all’art.2120
cod.civ.”
• Interessa solo le aziende con almeno 50 addetti. Si attende DM (*)
• Gestirà il TFR di coloro che hanno optato per il mantenimento del TFR
(non destinandolo ai Fondi di previdenza complementare).
• Riguarderà solo il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 (quello riferito fino a
tutto il 31.12.2006 rimane in azienda)
• La quota di TFR maturata dovrà essere versata mensilmente all’INPS
• La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni viene effettuata
sulla base di un’unica domanda, secondo modalità stabilite da DM
•
(*) Il decreto dovrà fissarne i criteri interpretativi, tra i quali: 1) se in forza al 31/12, 2)
se occorre fare la media annua 3) quali lavoratori occorre computare ed in che misura
Previdenza complementare
D.l. n. 279 del 13/11/06 “trasfuso”
nella stessa legge finanziaria 2007
E’ stato anticipato di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31
dicembre 2006) anche il termine entro cui tutti i fondi
pensione sono tenuti ad aggiornare i propri statuti e
regolamenti alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252.
I fondi dovranno a tal fine utilizzare gli schemi che sono
stati recentemente diramati dalla COVIP.
Un termine più ampio (entro il 31 marzo 2007) è stato
concesso alle forme pensionistiche attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita per la costituzione di un
patrimonio autonomo e separato.
Previdenza complementare
D.L. n. 279 del 13/11/06 “trasfuso”
nella stessa legge finanziaria 2007
ANTICIPAZIONE AL 1.01.2007
L’art. 21, comma 2 del Regolamento COVIP del 30
novembre 2006 prevede che le comunicazioni di
“adeguamento” degli statuti possa essere
effettuato dai Fondi pensione
entro il 30 aprile 2007
previsto il
silenzio - assenso COVIP, quindi nuovi statuti e
regolamenti si intendono approvati se il fondo non
riceve dalla COVIP il diniego entro il 30 giugno
2007.
Previdenza complementare
Conseguenze ed effetto del prescritto
adeguamento o meno
Scadenza
Attività
30 aprile 2007
Adeguamento dello statuto e regolamento
1° gennaio 2007
Possibilità per i fondi che hanno provveduto ad effettuare
i prescritti adeguamenti e che ne hanno dato relativa
comunicazione alla COVIP di ricevere nuove
adesioni
31 marzo 2007
Costituzione di un patrimonio autonomo e separato da
parte delle forme pensionistiche attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita
30 giugno 2007
Termine entro cui la COVIP deve dare, anche
tacitamente, o meno l’autorizzazione ai fondi
1° luglio 2007
Possibilità per i fondi che hanno ottenuto l’autorizzazione
dalla COVIP di ricevere le contribuzioni dei nuovi
aderenti anche relativamente al primo semestre 2007
Previdenza complementare
Conseguenze ed effetto del prescritto
adeguamento o meno
Attività
Esito
Si
Adeguamento
dello statuto e
regolamento
entro il 30
aprile 2007
No
Conseguenze

il fondo può ricevere dal 1° gennaio 2007 nuove adesioni, con
contribuzione anche sotto forma di devoluzione di TFR


il fondo non può ricevere nuove adesioni;
l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale anche se non
è ancora trascorso il periodo minimo dei due anni di
partecipazione al fondo (art. 14, comma 6. D.Lgs. N. 252/05)
Previdenza complementare
Informativa dell’impresa al lavoratore
Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata
informativa (*):
• a tutti i lavoratori, prima dell’avvio del periodo di
6 mesi, in merito alle scelte possibili;
• al lavoratore silente, 30 giorni prima della
scadenza dei 6 mesi, in merito alla sorte del TFR
maturando (31 maggio 2007 per i lavoratori in
forza)
(*) non vi è una particoloare modulistica
Previdenza complementare
Misure di compensazione per le imprese
 Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al
4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le
imprese con meno di 50 addetti) dell’importo annuo di TFR
conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo
Inps per l’erogazione del T.f.r.
 Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia
del TFR
 Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il
2008 fino allo 0,28% dal 2014)
Previdenza complementare
Aspetti fiscali
FASE CONTRIBUTIVA
FASE di ACCUMULAZIONE
FASE di EROGAZIONE
Tassazione separata
del capitale con aliquote
del 15% o 23%


Deducibilità contributi:
max 5.164,57 Euro;

Rendimenti finanziari
tassati all’11%,
Tassazione separata
della rendita con aliquota
del 15%

Rispetto al regime fiscale attualmente in vigore, è previsto (cfr. articolo 11, comma 6)
che le prestazioni comunque erogate
(quindi sia in forma capitale che di rendita) sono tassati con l’applicazione all’imponibile,
determinato al netto dei redditi già assoggettati
ad imposta, di una ritenuta a titolo di imposta pari al 15%,
ridotta in misura pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione
alle forme complementari successivo al quindicesimo,
fino ad un massimo di sei punti percentuali.
Previdenza complementare
Aspetti fiscali
Tassazione separata
del capitale con aliquota
del 15%

FASE di EROGAZIONE
Esempio
Il sig. Mario Ferri ha partecipato al fondo aziendale “Fondo Pensione - Previdenza
Gamma”:
per 38 anni.
Al momento dell’erogazione della prestazione
lo stesso potrà beneficiare di una aliquota di tassazione
ridotta pari al 9% risultante dal conteggio sotto riportato
Riduzione teorica:
[38 (anni di anzianità) – 15 (riduzione forfetaria)] = 23 (anzianità utile) * 0,30 (riduzione per
ciascun anno di partecipazione al fondo) = 6,9
Riduzione effettiva: considerato che la riduzione massima consentita è del 6%,
si dovrà portare entro tali limiti la riduzione teorica del 6,9% come sopra determinata.
Pertanto:
15% - 6% = 9%
Previdenza complementare
NUOVE REGOLE
• Iscritti ad una forma di
previdenza complementare :
• - max 5.164,57 Euro annui
VECHIE REGOLE
ABROGATE DAL 1.01.2007
• Limite del 12% sul reddito
complessivo
• Limite fisso di euro 5.164,57
• Limite del doppio del TFR
destinato al fondo
N.B. IL MINORE DEI TRE
LIMITI VENIVA ASSUNTO
PER LA DEDUZIONE ANNUA
DEI CONTRIBUTI
Previdenza complementare
LAVORATORI DIPENDENTI
Adempimenti del sostituto d’imposta
• Il datore di lavoro deve escludere dal reddito di lavoro dipendente gli
oneri deducibili di cui all’art.10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir se
direttamente trattenuti (art. 51, comma 2, lettera h) del Tuir
• Per determinare l’importo da escludere dalla tassazione, il datore tiene
conto dell’ammontare del reddito erogato al dipendente al lordo del
contributo a carico del datore stesso, che costituisce reddito (cfr.
circolare n. 29/E del marzo 2001)
• Se c’è la richiesta del dipendente il datore può tener conto degli altri
redditi che concorrono al complessivo, comunicati dal dipendente
stesso.
Previdenza complementare
LAVORATORI DIPENDENTI (circolare n. 29/E del 2001)
ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
Riconoscimento onere deducibile - VECCHI LIMITI •
•
Esempio
“Nuovo iscritto” – nessun codice punto 8 CUD/07 dati generali percettore.
•
•
Reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili 47.250,00 euro
Oneri deducibili 6.000 euro (assegno al coniuge)
•
•
•
Contributi del lavoratore versati al fondo 3.150,00 euro
Contributi del datore di lavoro versati al fondo 3.150,00 euro
Totale contributi versati euro 6.300,00 (3.150,00 + 3.150,00)
•
•
•
Limite del 12% euro 6.048,00 determ. su 50.400,00 (47.250,00 + 3.150,00)
Limite fisso di euro 5.164,57
Limite del doppio del TFR destinato al fondo euro 4.000 (2.000 effett.
devoluti)
•
LIMITE APPLICABILE: il minore fra i tre: € 4.000,00
•
•
Contributi dedotti euro 4.000,00
Contributi non dedotti euro 2.300,00 (6.300,00 – 4.000,00)
D. Lgs. N. 124
21 aprile 1993
Previdenza complementare
In base all’esempio precedente avremo la seguente situazione
comparata:
D. Lgs. n.124 del 21
aprile 1993
Vecchie regole
D. Lgs. N.52 del 5
dicembre 2005
Nuove regole
• Contributi dedotti euro • Contributi dedotti euro
4.000,00
5.164,57
• Contributi non dedotti • Contributi non dedotti
2006 euro 2.300,00
2007 euro 1.135,43
(6.300,00 – 5.164,57)
• (6.300,00 – 4.000,00)
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La riforma fiscale - Professioni e Imprese 24