La disciplina
della concorrenza
e della pubblicità
Lorenzo Benatti
Parma, 10-16-17 ottobre 2008
La concorrenza




La concorrenza perfetta è un’utopia.
La libertà di concorrenza è un valore guida,
fondamentale dell’economia moderna.
Art. 41, 1° comma cost.: «l’iniziativa economica
privata è libera».
Art. 41, 2° comma cost.: «non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
La concorrenza nella
legislazione


Legislazione antimonopolistica (antitrust), che
mira alla tutela della concorrenza e del mercato.
Le limitazioni della concorrenza:
limitazioni legali della concorrenza e monopoli legali,
 divieti di concorrenza,
 limitazioni convenzionali della concorrenza.


La repressione della concorrenza sleale.
LIMITAZIONI
DELLA
CONCORRENZA
Limiti legali





Autorizzazioni o concessioni.
Controllo pubblico sull’esercizio di determinate
attività.
Controllo pubblico sui prezzi (quasi scomparso).
Monopoli legali.
Divieti legali di concorrenza.
Monopolio

Legale (art. 2597 e 1679):
obbligo di contrarre,
 obbligo di rispettare la parità di trattamento;


di fatto:
inapplicabile disciplina monopolista legale,
 si applica però disciplina antitrust (contro abusi di
posizione dominante).

Divieti legali di concorrenza
collegati a rapporti contrattuali,
 durano in relazione al rapporto contrattuale,
 sono convenzionalmente derogabili.


fattispecie:
prestatore di lavoro (2105 c.c.),
 soci con responsabilità illimitata di società di
persone (2301 c.c.),
 amministratori di soc. di capitali,
 alienante azienda (2557),
 agente (1743).

Limitazioni convenzionali (2596)


«Il patto che limita la concorrenza deve essere
provato per iscritto. Esso è valido se
circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività, e non può eccedere la
durata di cinque anni» (primo comma).
«Se la durata del patto non è determinata o è
stabilita per un periodo superiore a cinque
anni, il patto è valido per la durata di un
quinquennio» (2° c.).
ANTITRUST
Disciplina antitrust


La disciplina mira a combattere e reprimere i
comportamenti anticoncorrenziali.
Negli Usa fu introdotta nel 1890, in Europa
dopo la seconda guerra mondiale, in Italia nel
1990.
Disciplina antitrust

Due livelli nella disciplina generale:
nazionale (legge 10 ottobre 1990, n. 287),
 comunitario (art. 81 e 82 trattato CE e reg. CE
139/2004).


Discipline speciali:
settore radiotelevisivo,
 editoria,
 aziende di credito.

Autorità di vigilanza



Livello comunitario: Commissione UE,
Livello nazionale: Autorità garante della
concorrenza e del mercato (www.agcm.it),
Settori speciali: specifiche autorità.
Competenza Antitrust


La legge italiana si applica solo quando non si
applica la disciplina comunitaria,
ossia quando le pratiche anticoncorrenziali
hanno rilievo esclusivamente locale e non
incidono a livello comunitario.
Autorità garante


AGCM è un organo collegiale
Poteri:
dispone di poteri di indagine ed ispettivi,
 adotta provvedimenti antimonopolistici,
 irroga sanzioni amministrative


Contro provvedimenti AGMC è competente il
TAR del Lazio, contro quelli della commissione
CE è competente il tribunale di primo grado CE.
Autorità giudiziaria ordianria

E’ possibile ricorrere all’autorità giudiziaria
ordinaria per ottenere:
dichiarazioni di nullità,
 risarcimento danni.


Occorre rivolgersi direttamente alla Corte
d’Appello.
Fattispecie rilevanti

Le fattispecie rilevanti sono le stesse sia per la
disciplina comunitaria che per quella nazionale:
intese restrittive della concorrenza,
 abusi di posizione dominante,
 concentrazioni.

Mercato rilevante

Si deve tener conto di:
settore
merceologico
(intercambiabilità
o
sostituibilità dei prodotti da parte del consumatore)
 zona geografica.

Concetto di impresa

Nell’applicazione dell’antitrust non si considera
il concetto tradizionale di impresa, ma un
concetto vasto (economico). Per esempio un
gruppo societario è trattato come un’unica
impresa. Talora sono state considerate come
imprese anche i professionisti.
Intese restrittive della
concorrenza


Sono comportamenti concordati tra imprese,
anche attraverso organi comuni, volti a
limitare la libertà d’azione sul mercato.
Sono vietate quelle che «abbiano per oggetto
o per effetto di impedire restringere o falsare
in maniera consistente il gioco della
concorrenza».
Intese restrittive della
concorrenza


Rientrano tre le intese anche le cd. pratiche
concordate.
In tal caso il comportamento uniforme deve
accompagnarsi ad altri fattori che attestino
una scelta consapevole.
Tipologie di intese restrittive
della concorrenza





Intese sui prezzi.
Intese che limitano la produzione, gli sbocchi
o l’accesso al mercato.
Intese di ripartizione dei mercati.
Intese che ledono la parità di trattamento tra i
contraenti.
Intese che impongono conclusione di
contratti con prestazioni supplementari.
Deroghe


E’ prevista la possibilità di autorizzazioni in
deroga.
Devono
sussistere
motivazioni:
miglioramento nelle condizioni di offerta sul
mercato,
esigenza
di
assicurare
concorrenzialità
internazionale,
miglioramento qualitativo della produzione o
della distribuzione, progresso teconologico.
Interventi autorità




Rimuovere effetti anticoncorrenziali.
Emettere sanzioni pecuniarie.
Disporre, in caso di reiterazione, la
sospensione dell’attività fino a trenta giorni.
Per far dichiarare nullità od ottenere
risarcimento occorre ricorrere alla corte
d’appello.
Abuso di posizione dominante


Non è vietato acquisire una posizione
dominante sul mercato,
ma lo sfruttamento abusivo di tale posizione.
Sanzioni




L’autorità accerta l’abuso,
ne ordina la cessazione, prendendo le misure
necessarie,
irroga sanzioni pecuniarie (come intese),
in caso di reiterazione può disporre la
chiusura per 30 giorni.
Concentrazioni




Concentrazione giuridica: due o più imprese
si fondono.
Concentrazione economica: due o più
imprese sono sottoposte ad un’unica
influenza determinante facendone un’unica
entità economica.
Due o più imprese danno luogo ad impresa
societaria comune.
In ogni caso si ha una riduzione delle imprese
indipendenti operanti sul mercato.
Concentrazioni





Sono vietate quando provocano gravi alterazioni del
regime concorrenziale.
Devono essere preventivamente comunicate
all’autorità competente.
Se lo ritiene l’autorità apre un’istruttoria, che deve
chiudersi entro 45 giorni.
Al termine se vi sono le ragioni può vietare
l’operazione o autorizzarla imponendo l’adozione di
misure atte a mantenere la concorrenza.
In presenza di rilevanti interessi generali può essere
autorizzata una concentrazione altrimenti vietata
Sanzioni concentrazioni



Se la concentrazione è stata effettuata senza
chiedere l’autorizzazione, l’autorità prescrive
misure per ripristinare le condizioni di
concorrenza.
Per le imprese che non rispettano le indicazioni
dell’Autorità, questa irroga sanzioni commisurate
al fatturato delle imprese coinvolte.
Non si ha in generale la nullità della
concentrazione, ma i terzi possono chiedere il
risarcimento dei danni.
Concorrenza sleale
Art. 2598-2601 c.c.
La libertà di concorrenza



Vi è ampia libertà per gli imprenditori nella
competizione ed il danno derivante dalla
concorrenza non è risarcibile.
E’ però interesse generale che la competizione
sia corretta e leale.
Per il legislatore la concorrenza deve svolgersi
secondo i “principi di correttezza professionale”. Quando questa è violata si parla di
“concorrenza sleale”.
Interessi tutelati



Interessi degli imprenditori ad una competizione
leale.
Interessi dei consumatori a che non ne vengano
falsati gli elementi di valutazione e giudizio. Si
discute se questi interessi siano tutelati direttamente o indirettamente.
I consumatori possono ora ricorrere alla
disciplina repressiva delle pratiche commerciali
ingannevoli e aggressive dettata dal cod. cons.
Gli atti di concorrenza sleale
Sono repressi e sanzionati
 anche se compiuti senza dolo o colpa,
 anche se non hanno ancora provocato un danno
ai concorrenti, ma basta un danno potenziale.
Confronto con illecito civile
Concorrenza sleale
 è
svincolata dal ricorrere
dell’elemento soggettivo del
dolo o della colpa,
 è svincolata dalla presenza di
un danno patrimoniale attuale,
 è attuata attraverso sanzioni
tipiche: inibitoria, rimozione
degli effetti ed eventualmente,
il risarcimento del danno
Illecito civile
 richiede la presenza dell’elemento soggettivo del dolo o
della colpa,
 richiede la presenza di un
danno patrimoniale attuale,
 comporta il risarcimento del
danno.
Presupposti


qualità di imprenditore
rapporto di concorrenza
Qualità di imprenditore


Sicuramente di chi la subisce: art. 2598 «… ogni
… mezzo... idoneo a danneggiare l’altrui
azienda».
Dubbi per chi la attua: art. 2598 «...compie atti
di concorrenza sleale chiunque …». Ma solo un
imprenditore è concorrente di un altro
imprenditore. Altrimenti si verificherebbe un
privilegio per l’imprenditore a discapito degli
altri soggetti.
Rapporto di concorrenza


Si deve tenere conto anche della prevedibile
espansione territoriale e del prevedibile sviluppo
merceologico in prodotti complementari o affini
dell’attività dell’imprenditore che subisce l’atto di
concorrenza sleale.
Si verifica fra operatori che operano a livelli
economici
diversi:
produttore-rivenditore;
grossista-dettagliante.
Atti di concorrenza sleale

Atti tipici:
atti di confusione,
 atti di denigrazione,
 appropriazione di pregi altrui.


Categoria generale «ogni altro mezzo non
conforme alla correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l’altrui azienda»
Atti di confusione (2598 n. 1)

Compie atti di concorrenza sleale chi:
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con quelli altrui, imita servilmente i
prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti o l’attività di un concorrente.
Atti di confusione



Riproduzione segni distintivi,
Imitazione servile,
Altri atti idonei a creare confusione con i
prodotti o l’attività di un concorrente con
qualsiasi altro mezzo attuati.
Riproduzione segni distintivi






potrà riguardare segni distintivi tipici come la ditta, l’insegna, il marchio
e il nome a dominio aziendale ed in tal caso la disciplina sulla
concorrenza sleale integrerà quella a tutela dei segni distintivi;
potrà però riguardare anche altri segni (slogan pubblicitario) ed in tal
caso si potrà ricorrere solo alla disciplina della concorrenza sleale;
non può riguardare un elemento che il pubblico consideri strutturale
del prodotto (forma, colore, ecc.), denominazioni generiche o
indicazioni descrittive del prodotto;
devono essere segni distintivi nuovi (anche rispetto a prodotti affini);
deve trattarsi di segni distintivi legittimamente usati;
non è necessario che si siano verificati atti di confusione, ma che il
comportamento sia idoneo a produrre confusione;
Imitazione servile



Riproduzione di forme esteriori dei prodotti, di
elementi
formali
non
essenziali
ma
caratterizzanti.
Imitazione di mezzi pubblicitari, listini cataloghi,
locali di vendita, ecc.
L’imitazione deve riguardare parti appariscenti
ed esterne.
Altri atti idonei a creare confusione

Difficile individuare fattispecie rientranti in
questa categoria (che non rientrino in una di
quelle precedenti):
Imitazione moduli tipografici,
 Imitazione colore furgoni,
 Imitazione cataloghi o depliants.

Atti di denigrazione (2598, n.2)




Compie atti di concorrenza sleale chi:
diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di
un concorrente idonei a determinare il discredito.
La comunicazione deve avvenire ad un numero vasto di
soggetti?
La notizia può essere qualsiasi notizia che possa recare
danno concorrenziale.
La falsità delle notizie non è indispensabile per
determinare il discredito.
Atti di denigrazione (2598, n.2)





Denunzie al pubblico.
Comparazione e pubblicità comparativa.
Magnificazione (pubblicità iperbolica).
Diffida.
Diffusione notizie su procedimenti
provvedimenti giudiziari.
o
Denunzie


Sono atti di concorrenza sleale le denunzie ad
una pluralità di soggetti (denunzie al pubblico).
E’ dubbio se lo siano anche quelle effettuate
individualmente.
Ci si chiede se i fatti denunziati debbano essere
falsi? Possono essere anche veri se elaborati e
presentati in modo tendenzioso.
Comparazione



Si era giunti ad ammetterla quando veritiera e
proposta in modo obiettivo.
Ora è prevista una disciplina della pubblicità
comparativa nel cod. cons. (rinvio).
I criteri dettati da cod. cons. valgono come
criteri anche per concorrenza sleale.
Pubblicità comparativa

E’ lecita se:
 non è ingannevole,
 confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni,
 confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente
il prezzo, di tali beni e servizi,
 non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e
altri segni distintivi)
 non causa discredito o denigrazione,
 per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni
caso a prodotti aventi la stessa denominazione,
 non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo
marchio o dei suoi segni distintivi,
Magnificazione

E’ illecita quando si tratta
denigrazione del concorrente.
di
implicita
Diffida


Un imprenditore invita il destinatario a non fare
qualcosa dato che il farlo costituirebbe
violazione di un diritto solitamente di privativa,
del diffidante.
Essa costituisce atto di concorrenza sleale
quando trasmesso ad una pluralità di soggetti e
non solo al diffidato e abbia contenuto non
vero.
Diffusione notizie su procedimenti


La diffusione di notizie su procedimenti o
provvedimenti giudiziari potrà considerarsi
denigrazione in relazione all’esito del
procedimento.
La pubblicazione di una sentenza non è imposta
del giudice, ma attuata volontariamente da una
parte è atto di concorrenza se attuata in modo
fuorviante per i destinatari.
Appropriazione di pregi altrui
(2598 n. 2)



Compie atti di concorrenza sleale chi:
si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa del
concorrente.
Pregio: «qualsiasi caratteristica dell’impresa o dei prodotti che
tale sia considerata dal mercato, e perciò diventi motivo di
preferenza del mercato stesso nei confronti appunto
dell’impresa o dei prodotti cui inerisce».
Appropriazione: «allegazione, in una comunicazione rivolta al
mercato, che la propria impresa o i propri prodotti presentano
i “pregi” propri dell’impresa o dei prodotti di un concorrente»
Appropriazione di pregi altrui
(2598 n. 2)


Appropriazione di pregi non posseduti (si
sovrappone al mendacio).
“Agganciamento” consistente nel proporsi al
pubblico equiparandosi in qualche modo ad un
concorrente noto o ai suoi prodotti:
Pubblicità di riferimento.
 Pubblicità parassitaria.

Altri atti di concorrenza sleale
(2598, n. 3)


Compie atti di concorrenza sleale chi:
si vale direttamente o indirettamente di ogni altro
mezzo contrario alla correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Due elementi caratterizzanti:
contrarietà principi di correttezza professionale,
 idoneità a danneggiare l’altrui azienda.

Comportamenti contrari alla
correttezza professionale

Atti che provocano un’alterazione del mercato:




Pubblicità menzognera (anche non riferita ad uno specifico
concorrente ma atta a trarre in inganno il pubblico).
Sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti (damping).
Violazione di norme di diritto pubblico.
Atti volti contro un concorrente determinato






Concorrenza parassitaria, ossia imitazione delle altrui iniziative
imprenditoriali.
Boicottaggio economico, ossia il rifiuto ingiustificato ed arbitrario
di fornire prodotti a determinati rivenditori.
Storno di dipendenti.
Sottrazione di segreti aziendali.
Concorso nell’altrui inadempimento di obbligazioni.
Concorrenza da parte di ex dipendente.
Le sanzioni

Inibitoria (anche in assenza di dolo o colpa):
accertamento dell’illecito concorrenziale,
 inibizione dalla continuazione per il futuro,
 disposizione dei provvedimenti reintegrativi necessari
per far cessare gli effetti del comportamento sleale.



Risarcimento (in presenza di danno e dolo o colpa):
la colpa si presume una volta accertato l’atto di
concorrenza sleale (art. 2600, 3° comma, c.c.).
Pubblicazione della sentenza.
Legittimazione



L’imprenditore o gli imprenditori lesi,
le associazioni professionali degli imprenditori
“quando gli atti di concorrenza sleale
pregiudicano gli interessi di una categoria
professionale” (art. 2601 c.c.)
I consumatori e le loro associazioni? No devono
ricorrere alla disciplina sulla repressione delle
pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive
contenuta nel cod. cons.
Competenza e rito



Materie che interferiscono anche indirettamente con
l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art. 134, 1°
c., c.p.i.): sono competenti le sezioni specializzate.
Materie che non interferiscono neppure indirettamente
con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art.
134, 1° c., c.p.i.): sono competenti le sezione ordinarie
di Tribunali e Corti d’Appello.
In tutti i casi si applica la procedura dettata dal c.p.c.
(rito ordinario) e non quella prevista dal D. Lgs. 5/2003
(sentenza Corte Costituzionale 18 aprile-17 maggio
2007, n. 170).
Procedimento cautelare




presupposti (come sempre):
il pericolo nel ritardo della tutela di merito
(periculum in mora),
l’esistenza (sommariamente verificata) del diritto
dell’attore (fumus boni iuris).
Competente ad emanare i provvedimenti
cautelari è lo stesso giudice cui spetta il giudizio
di merito.
PUBBLICITA’
INGANNEVOLE E
COMPARATIVA
Pubblicità ingannevole e
comparativa


Disciplina introdotta con D. Lgs. 25 gennaio
1992, n. 74: attuazione della direttiva
84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa, poi confluita in Codice del
consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)
Oggi : D. Lgs. 145 del 2 agosto 2007.
Pubblicità ingannevole

Qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo,
compresa la sua presentazione, induce in errore
o può indurre in errore le persone alle quali è
rivolta e che «possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero …. ledere
un concorrente» (art. 2, 1° c., lett. b), D. Lgs.
145/2007).
Principi ispiratori


I principi cui si ispira la legge sono enunciati nel
secondo comma dell’art. 1, 2° comma: «la pubblicità
deve essere
palese,
veritiera e
corretta».
Pubblicità ingannevole: quella che possa pregiudicare il
comportamento economico dei consumatori ovvero
che per questo motivo sia idonea a ledere un
concorrente (art. 2, 1° c., lett. B, D. Lgs. 145/2007).
Pubblicità veritiera

Art. 3: la valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità deve
essere effettuata considerandone tutti gli elementi «con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:



a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la
natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la
quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati
che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario,
quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale
e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i
premi o riconoscimenti».
Pubblicità palese


Art. 5, 1° c.: «la pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La
pubblicità a mezzo stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di comunicazione
al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione».
E’ vietata la pubblicità subliminale.
Pubblicità corretta

«I termini «garanzia», «garantito» e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione
del contenuto e delle modalità della garanzia offerta»
(art. 5, 2° c., D. Lgs. 145/2007).
Pubblicità corretta

Particolari norme sono previste per:
i prodotti pericolosi per i consumatori; è considerata
ingannevole la pubblicità che ometta di darne notizia in
modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza (art. 6);
 pubblicità che può raggiungere bambini e adolescenti (art.
7); «è considerata ingannevole la pubblicità, che possa,
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che
abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza
o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi
pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i
più giovani»;

Pubblicità comparativa

Si intende pubblicità comparativa «qualsiasi
pubblicità che identifica in modo esplicito o
implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente» (art. 2, 1° c., D. Lgs.
145/2007).
Pubblicità comparativa (art. 4, 1° c.)

E’ lecita se:
non è ingannevole,
 confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni,
 confronta oggettivamente una o più caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi,
 non genera confusione sul mercato (tra imprenditori,
tra marchi e altri segni distintivi)

Pubblicità comparativa

E’ lecita se:
non causa discredito o denigrazione di marchi, segni
distintivi, beni servizi o attività del concorrente,
 per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione,
 non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo
marchio o dei suoi segni distintivi,
 non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da
una denominazione commerciale depositati.

Offerte speciali

Inoltre: «qualunque raffronto che fa riferimento
a un offerta speciale deve indicare in modo
chiaro e non equivoco il termine dell’offerta
oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia
ancora cominciata, la data di inizio del periodo
nel corso del quale si applicano il prezzo speciale
o altre condizioni particolari o, se del caso, che
l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei
beni e servizi» (art. 4, 3° c.).
Tutela






Il controllo è affidata all’Autorità garante per la
concorrenza ed il mercato (antitrust), che può chiedere
informazioni e documenti. Può richiedere prova
sull’esattezza materiale dei dati contenuti nella pubblicità.
L’autorità può inibire gli atti di pubblicità ingannevole o
comparativa o la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
E’ prevista una sanzione amministrativa (da 1.000 a
100.000 Euro).
Può inoltre disporre la pubblicazione della pronuncia o di
una dichiarazione di rettifica.
E’ possibile, in caso d’urgenza, una sospensione
provvisoria della pubblicità.
I ricorsi contro le decisioni dell’Autorità sono competenza
del giudice amministrativo.
Pubbl. diffusa attraverso media



Occorre il parere dall’Autorità di garanzia nulle
comunicazioni, che provvede con decisione
motivata.
L’autorità può vietare la pubblicità e anche disporre
la pubblicazione della decisione e/o di una
dichiarazione di rettifica.
La sanzione minima è elevata a 25.000 €.
Organi di autodisciplina

L’art. 9 D. Lgs. 145/2007 prevede che nel caso si ricorra
«davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono
convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia
definitiva» e se il «ricorso all'Autorità sia stato già proposto
o venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la
sospensione del procedimento in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento
per un periodo non superiore a trenta giorni».
Codice di autodisciplina
pubblicitaria



ha lo scopo di assicurare che la pubblicità «venga
realizzata come servizio per il pubblico, con speciale
riguardo alla sua influenza sul consumatore»;
è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di
pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari che lo
abbiano accettato direttamente o tramite associazione,
ovvero nella sottoscrizione di un contratto di
pubblicità.
prevede:
un “giurì di autodisciplina”;
 un “comitato di controllo”.

Giurì di autodisciplina


E’ l’organo incaricato cui può rivolgersi chiunque
ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie
contrarie al codice di Autodisciplina, nei confronti di
chi, avendo accettato il Codice abbia diffuso
pubblicità ritenute non conformi a esso.
Qualora la decisione stabilisca che la pubblicità
esaminata non è conforme alle norme del Codice di
Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti
interessate desistano dalla stessa. Nei casi di maggior
gravità il giurì può disporre - quale sanzione
accessoria - che sia data notizia al pubblico della
decisione per estratto.
Legittimazione

L’iniziativa nei confronti di forme pubblicitarie
ritenute con conformi alle norme del codice di
autodisciplina può essere assunta d’ufficio dallo
stesso comitato, oppure promossa, liberamente e
gratuitamente, da singoli cittadini-consumatori,
così come da associazioni rappresentative di
interessi collettivi.
Comitato di controllo


E’ l’organo autodisciplinare garante degli interessi
dei cittadini-consumatori e della pubblicità in
generale, quale strumento di progresso economico
e sociale.
Il comitato, se ravvisa profili di contrasto con il
codice, può:
per inadempienze lievi, invitare l’inserzionista a
modificare la pubblicità,
 per violazioni manifeste, inoltrare alle parti un
provvedimento succintamente motivato col quale si
ingiunge a desistere. Se non vi è opposizione entro 10
giorni, il provvedimento diviene esecutivo. Se vi è
opposizione, la decisione è rimessa al giurì,
 per i casi più complessi e importanti il comitato avvia il
procedimento davanti al giurì, inoltrando un’istanza
motivata.

La disciplina della
concorrenza e della
pubblicità
dott. Lorenzo Benatti
[email protected]
Scarica

Concorrenza e pubblicità 2008