Struttura:

1. Nozione;

2. Evoluzione storica;

3. Ragioni del successo dei d.p.;

4. Problematiche Italia;

5. Situazione italiana;

6. Caso pratico.
1. Nozione



Categoria di danni complementare a quelle già analizzate che si
colloca al di fuori dell'insieme delle “voci” di danno riconducibili
ad una funzione compensativa della Responsabilità Civile,
essendone invece la concretizzazione sotto il profilo della funzione
sanzionatoria.
Rispondono non all'esigenza di offrire ristoro al danneggiato per il
patimento o perdita patrimoniale incorsi a seguito di un illecito bensì
alla meno comune (in ambito civilistico) esigenza di sanzionare una
condotta del danneggiante ritenuta eccezionalmente riprovevole
dall'ordinamento.
Consistono dunque in una somma aggiuntiva rispetto a quella
accordata a titolo compensativo, decisa dalla giuria nell'an e nel
quantum, inflitta anch'essa al danneggiante nei casi in cui la sua
condotta sia connotata da malice, recklessness (evil intent) o
gross negligence.
2. Evoluzione storica



I danni punitivi vengono definiti e circoscritti per la prima volta
nelle corti inglesi del XIX secolo (erano infatti già applicati in
maniera implicita dalle stesse corti circa dal XIII secolo).
Grazie a un fenomeno di model translation poi, vengono
esportati nei vari stati di common-law di stampo anglosassone
e in particolare prendono poderosamente piede negli USA
dove, combinati alle mass tort litigations e alla product
liability arrivano ad avere effetti destabilizzanti per coloro
contro I quali vengono inflitti (spesso importanti protagonisti
della scena economica).
Per questa ragione a metà anni '90 inizia un processo di
contrazione fondato sull' incompatibilità dei danni punitivi
con alcuni importanti principi della Costituzione
americana.
Esempio:



Paventato contrasto tra danni punitivi e la “Due Process
Clause” del XIV emendamento (equivalente per formulazione
al nostro art.13 cost. e per portata anche al 111 cost.) → la
mancanza di una previsione legislativa in senso quantitativo
rende I d.p. contrari ai principi del “giusto processo” (problema
della giuria) .
1996, BMW v. Gore, Incostituzionali perchè “grossly excessive”
e elaborazione di tre criteri che li rendono compatibili alla
“substantive Due Process Clause”:
gravità della condotta del convenuto; rapporto ragionevole
con danni compensativi; rapporto ragionevole con altre
sanzioni simili.
3. Ragioni del successo dei
danni punitivi:


Formidabile attitudine a rappresentare e
affermare il disvalore e la reprensibilità che
opinione pubblica e ordinamento individuano in
determinate circostanze;
Altrettanto formidabile attitudine a dare risposta
all'esigenza di giustizia sostanziale che spesso
non trova ristoro nella semplice condanna al
risarcimento di tipo compensatorio (patrimoniale
e non).
4. Problematiche Italia (1).


Sostanziale inesistenza, nel nostro ordinamento, di una
funzione sanzionatoria, deterrente o esemplare della
Responsabilità Civile.
Cass. Civ., sez. III, 19 Gen. 2007, n. 1183 in cui si
afferma la contrarietà all' ordine pubblico interno dell'
exequatur di una sentenza straniera che prevede
condanna a danni punitivi → “Alla responsabilità civile è
assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera
patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione..”.
Problematiche Italia (2).


Art. 2041 c.c.→ “Arricchimento senza giusta
causa” osta ad una condanna a danni punitivi
che comporterebbe un incremento patrimoniale
per il danneggiato maggiore delle perdite subite.
Art. 13 e 111 cost. qualora si considerasse la
natura para-penalistica dell'istituto e vi si
giudicassero dunque (come fatto dalla
giurisprudenza USA ) applicabili queste norme.
5. Situazione Italiana:



Formante legislativo: non ha mai introdotto in maniera esplicita
fattispecie di danni punitivi ma si trovano singole norme che
implicitamente sembrano prevederli: art. 96 c.p.c.; Cod. Propr.
Intellettuale.
Formante giurisprudenziale: come visto sopra la cassazione ha
rigettato la configurabilità di danni punitivi in italia tuttavia le
corti di merito sembrano essere soggette a tensioni opposte e
come vedremo nel caso pratico paiono agganciarsi alle norme di cui
sopra per infliggere implicitamente danni di tipo esemplare o punitivo.
Formante dottrinale: è quantomai diviso sull'opportunità dell'istituto
ma l'orientamento maggioritario resta scettico sulla compatibilità
dell'istituto con la natura della responsabilità civile nel nostro
ordinamento.
6. Caso pratico.
Tribunale di Milano, sez V, 26 Ottobre 2006:



un bimbo muore in ospedale dopo essere stato ricoverato
per disturbi non gravi a causa di un'errata
somministrazione di un farmaco che in dose eccessiva
puo' causare morte.
Si apre il processo e fin dall'inizio non sembra
controversa la responsabilità dell'ospedale e del
personale sanitario (contatto sociale e art. 41 c.p. per
nesso causale in fatti omissivi).
Si arriva a una condanna nei confronti di questi soggetti
per danni patrimoniali e non (viene negato però il danno
tanatologico).




Nonostante queste incontestate risultanze la compagnia assicurativa
dell'ospedale adotta tecniche dilatorie e dissuasive (rifiutare proposte
transattive,costituirsi in ritardo, sollevare eccezioni palesemente infondate)
I giudici dunque condannano l'assicurazione (oltre al pagamento dei danni
già dovuti dall'ospedale) a pagare ai genitori del bimbo un'altissima cifra
a causa dell'atteggiamento tenuto in processo censurato ex art. 96
c.p.c.
La quantificazione d'ufficio, la correlazione tra risarcimento e condotta
del danneggiante, l'elevata somma oggetto della condanna inflitta
sembrano integrare una condanna a punitive damages anche se il
giudice li giustifica come compensazione dell'elevato patimento che I
genitori hanno dovuto soffrire per aver dovuto sopportare a lungo un
processo per loro doloroso e che poteva essere molto più breve e
indolore se l'assicurazione avesse subito accettato le proposte di
transazione.
La conclusione è che la condanna alla fine consterà di poche migliaia di euro
a titolo di compensazione patrimoniale, 520.000 euro a titolo di danni non
patrimoniali e ben 200.000 euro a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Scarica

Lezione danni punitivi Illecito Power Point