GRUPPI DI SOCIETÀ DIREZIONE UNITARIA http://www.trentinoservizi.it/pagine/societa/gruppo.htm http://www.pininfarina.it/ita/gruppo/societa_gruppo.html http://production.investis.com/sor_it/group/business/ http://www.infordata.net/inforweb/main/azienda/gruppo02 GRUPPO CONTROLLO + CONTROLLO UNITARIO CONTROLLO UNITARIO si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359. società o ente che, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti. PUBBLICITÀ DEI GRUPPI chi esercita direzione e coordin. mediante comunicazione nel R.I. chi ne è soggetta La società assoggettata: indicazione negli atti e nella corrispondenza, Gli amministratori che non adempiono agli obblighi di pubblicità sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati INFORMAZIONE CONTABILE DI GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO TUTELA DEI SOCI DI MINORANZA E DEI CREDITORI Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate analiticamente motivate puntuale indicazione delle ragion i e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione DIRITTO DI RECESSO del socio di società „soggetta“ quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto. Responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento di società, interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. PERÒ no responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette Cass. 24.08.2004, n.16707 „ll rilievo riconduce al tema, cui già s’è fatto cenno, dei cosiddetti “vantaggi compensativi” dei quali una singola società sarebbe in grado di fruire in conseguenza della sua appartenenza ad un più ampio gruppo di imprese e che, in quanto tali, potrebbero quindi neutralizzare l’apparente pregiudizio ad essa arrecato da un’operazione vantaggiosa per il gruppo“ . „L’autonomia soggettiva e patrimoniale che pur sempre contraddistingue ogni singola società appartenente ad un gruppo impone all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui egli è preposto; e dunque non gli consente di sacrificarne l’interesse in nome di un diverso interesse che, se pure riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, non assumerebbe alcun rilievo per i soci di minoranza e per i terzi creditori della società controllata. Ciò però non esclude affatto la possibilità di tener conto di valutazioni afferenti alla conduzione del gruppo nel suo insieme, purché non vengano in tal modo pregiudicati ingiustificatamente gli interessi delle singole società.“ „E, nel valutare se un siffatto pregiudizio in concreto sussista, è doveroso tener conto che la conduzione di un’impresa di regola non si estrinseca nel compimento di singole operazioni, ciascuna distaccata dalla precedente, bensì nella realizzazione di strategie economiche destinate spesso a prender forma a ad assumere significato nel tempo attraverso una molteplicità di atti e di comportamenti. Sicché è perfettamente logico che anche la valutazione di quel che potenzialmente giova, o invece pregiudica, l’interesse della società non possa prescindere da una visione generale: visione in cui si abbia riguardo non soltanto all’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresì agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della partecipazione della singola società ai vantaggi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza.“ „In un simile contesto, tuttavia, l’eventualità che un atto lesivo del patrimonio della società trovi compensazione nei vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo non può essere posta in termini meramente ipotetici. Se si accerta che l’atto non risponde all’interesse diretto della società il cui amministratore lo ha compiuto e che ne è scaturito nell’immediato un danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimo amministratore deduca e dimostri l’esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale anche quell’atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quel pregiudizio a stemperarsi; ma occorre che una tal prova egli la dia. Non può, viceversa, sostenersi – come sembra fare la corte d’appello - che la mera appartenenza della società ad un gruppo renda plausibile l’esistenza dei suddetti “benefici compensativi” e che, pertanto, competa alla società la quale abbia agito contro il proprio amministratore l’onere di dimostrarne l’inesistenza.“ „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE CONTROLLO REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE SPA BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO ASSEMBLEA AMMINISTRATORI ORGANO DI CONTROLLO ASSEMBLEA ASSEMBLEA ASSEMBLEA COLLEGIO SINDACALE AMMINISTRATORI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE AMMINISTRATORI ASSEMBLEA COLLEGIO SINDACALE ASSEMBLEA ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTROLLO CONTABILE ESTERNO 2380-bis (Amministrazione della società) 1. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. AMMINISTRATORI ASSEMBLEA GESTIONE SINGOLE DECISIONI riservate alla sua competenza dalla legge dall‘atto costitutivo autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. ASSEMBLEA che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con consiglio di sorveglianza di società senza consiglio di sorveglianza 2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza) 1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. 365. Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione. le deliberazioni concernenti la fusione con società interamente posseduta o posseduta al 90% l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale costitutivo QUORUM deliberativo quorum più bassi società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio statuto anche maggioranze più elevate prima convocazione seconda convocazione quorum più bassi tranne determinati argomenti