Gli argomenti di oggi
I Parte
 L’evoluzione della
normativa sugli enti
locali
 Un primo esame del
TUEL d.lgs 18 agosto
del 2000, n. 267
II Parte
 L’attuazione della
riforma costituzionale
del Titolo V
 L’indagine conoscitiva
della Commissione
Affari costituzinali dle
Senato
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
1
L’evoluzione dei comuni:
dalle origini
fino al testo unico sugli enti locali
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2
I Comuni italiani
fino alla legge n. 2248 del 1865
 La nascita della borghesia mercantile
 L’avvento delle Signorie
 L’esperienza rivoluzionaria francese e la
legislazione napoleonica
 Lo Statuto albertino
 Disegno di legge di Cavour (1858)
 Legge Rattazzi (n. 3702 del 23 ottobre
1859)
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3
I Comuni italiani
fino alla legge n. 148 del 1915
 Istituzione della Commissione straordinaria e





temporanea di legislazione (1860)
Progetti di Farini e Minghetti (1861)
Legge n. 2248 del 20 marzo 1865, all. A (prima legge
comunale e provinciale) - Ricasoli
Legge n. 5865 del 30 dicembre 1888 (nuova
unificazione amministrativa un po’ più democratica) Crispi
Legge n. 103 del 29 marzo 1903 municipalizzazione
dei servizi di pubblico interesse - Giolitti
Legge n. 148 del 4 febbraio 1915 (ultima legge dello
Stato liberale in materia)
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4
Il periodo fascista
 Le concezioni liberal-autoritaria e liberal




individualista
RDL n. 1949 del 28 ottobre 1925, istitutiva del
Governatorato di Roma
Legge n. 237 del 4 febbraio 1926 introduce la riforma
podestarile: nei c < 5.000 tutto al podestà
RDL n. 1910 del 3 settembre 1926 estende la riforma
podestarile
RDL n. 1953 del 17 agosto 1928, statalizzazione dei
Segretari comunali
Testo unico della legge comunale e provinciale (RD
n. 383 del 3 marzo 1934): i dipendenti anche di alto
livello hanno solo funzioni esecutive
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5
Le autonomie nella Costituzione
del 1948
 Nella Carta del 1948 trovano accoglimento
istanze pluralistiche ed autonomistiche
 Articolo 5 unità e indivisibilità della
Repubblica, riconoscimento e promozione
delle autonomie locali
 Ripartizione del territorio della Repubblica
(art. 114 C.) in regioni, province e comuni
 R, P e C sono enti autonomi nell’ambito dei
principi generali fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni
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6
Le autonomie
nella Costituzione del 1948
 Vi erano in C alcune norme che
contrastavano alle aperture degli articoli 5 e
128:
1. Art. 129 qualificava P e C come
circoscrizioni di decentramento statale e
regionale
2. Art. 130 disposizioni in materia di controlli
3. Art. 133 mutamento delle circoscrizioni
provinciali e istituzioni di nuove provincie
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7
La riforma degli enti locali del 1990
 I prodromi nella Carta Europea
dell’Autonomia locale firmata a Strasburgo il
15 ottobre 1985 (recepita in Italia con l. n.
439 del 1989)
 Autonomia locale è il diritto e la capacità
effettiva, per le collettività locali, di
regolamentare ed amministrare nell’ambito
della legge, sotto la loro responsabilità, e a
favore delle popolazioni, una parte importante
di affari pubblici
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8
I punti salienti della riforma del 1990
 Riconoscimento a C e P della
autonomia statutaria e della potestà
regolamentare
 Partecipazione popolare con forme di
referendum (consultivo)
 Pubblicità degli atti e diritto di accesso
agli atti amministrativi
 Azione popolare di fronte al GA
 Difensore civico
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I punti salienti della riforma del 1990
 Incentivazione alla fusione dei comuni, anche
attraverso l’unione di comuni
 Previsione del Municipio e del pro-sindaco
 Aree metropolitane
 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
anche attraverso aziende speciali, istituzioni,
spa, srl
 Sviluppo delle forme di associazione e
collaborazione tra Comuni (Convenzioni, consorzi,
unioni, e accordi di programma)
 Disciplina delle Comunità montane
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10
I punti salienti della riforma del 1990
 Diverso riparto delle competenze tra gli
organi istituzionali e burocratici del
Comune
 Nuovo ruolo dei segretari comunali
 Istituzione della figura del Direttore
generale (city manager)
 Nuovo ruolo della dirigenza degli enti locali
(possibilità di affidare incarichi per obiettivo
anche all’esterno)
 Abolizione del controllo di merito su atti
comunali e provinciali
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I punti salienti della riforma del 1990
 Nuovo termine per la durata della carica dei
consiglieri comunali
 Istituto della mozione di sfiducia costruttiva
 Possibilità di revoca di singoli amministratori
 Abolizione dei controlli di merito
 Diminuzione degli atti soggetti a controllo
preventivo di legittimità
 Diversa composizione del comitato regionale
di controllo per assicurarne professionalità ed
indipendenza
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La legge n. 81 del 1993
 Revisione dei sistemi elettorali relativi
all’elezione diretta del Sindaco e del
Presidente della Provincia per rendere
più semplice la formazione degli
esecutivi e rendere stabili gli organi di
governo locale
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13
La legge n. 81 del 1993
 P e C con popolazione > 15.000 ab. – elezione





diretta dei presidenti delle province e sindaci con
sistema a doppio turno
C con popolazione < 15.000 ab. – elezione dei
sindaci con sistema a turno unico
La candidatura a sindaco e presidente della provincia
sono collegati all’elezione dei rispettivi consigli
Maggiore separazione tra esecutivo e consiglio
Poteri di nomina e revoca a sindaci e presidenti degli
assessori, dei dirigenti e dei rappresentanti di P e C
in enti, aziende e istituzioni
Modifiche apportate dalla legge n. 120 del 1999
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14
Le riforme Bassanini
 Legge n. 59 del 1997
 Legge n. 127 del 1997 (amplia i criteri
del conferimento di funzioni agli ee.ll.)
 Legge n. 191 del 1998
 Legge n. 50 del 1999
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Le riforme Bassanini
 Ambizioso progetto di decentramento di
funzioni a Regioni ed enti locali
 Meccanismi di conferimento:
trasferimento, deleghe e attribuzioni
 Criterio di attribuzione sostanziale e
formale territoriale
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I principi del conferimento
 Sussidiarietà
 Completezza
 Efficienza ed economicità
 Cooperazione fra S, R ed ee.ll.
 Responsabilità ed unicità dell’amministrazione
 Omogeneità
 Adeguatezza
 Differenziazione
 Copertura finanziaria
 Autonomia organizzativa e regolamentare
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La legge n. 265 del 1999
 Riassetto organico degli enti locali dopo gli
interventi della Bassanini
 Potestà statutaria più ampia di quella conferita con
la l. 142/90: la legge impone un contenuto minimo
 Dagli statuti dipende la definizione di caratteri
fondamentali degli enti: attribuzioni degli organi,
forme di garanzia, partecipazione delle minoranze,
ordinamento uffici e servizi pubblici, forme di
collaborazione fra C e P, modalità della
partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi
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18
La legge n. 265 del 1999
 Rafforzamento della potestà regolamentare
 Il principio di sussidiarietà entra direttamente
nella disciplina delle autonomie locali
 Valorizzazione delle forme di decentramento
comunale
 Accrescimento degli spazi di
autodeterminazione delle fonti normative
locali
 Disposizioni in materia di status degli
amministratori locali
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Il testo unico degli Enti locali
 L’art. 31 della 265 del 1999 contiene una
delega al Governo per l’adozione di un
testo unico di coordinamento delle
disposizioni legislative vigenti in materia di
ordinamento di C e P e delle loro forme
associative
 È stato così varato la cd. Legge Bianco,
ovvero il d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
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20
Il testo unico degli Enti locali
 Si tratta di un testo unico, che non ha
una valenza meramente ricognitivo,
in quanto opera una novazione dei
testi legislativi.
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21
Il testo unico degli Enti locali
 Competenza della fonte statutaria (art. 6, co. 2)
 Potenziamento delle competenze dirigenziali (art.
107)
 Riconduzione funzionale agli organi di governo
(art. 107)
 Approvazione della aliquote ICI da parte delle
sole giunte (art. 42, co. 2)
 Riconoscimento agli EE.LL. di una più ampia
autonomia in merito alla regolamentazione delle
selezioni del personale (art. 89)
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Il testo unico degli Enti locali
 Esclusione controlli CORECO su delibere
approvate dalle giunte in via d’urgenza relative a
variazioni di bilancio da ratificare entro 60 giorni
(art. 126)
 Supervisione della giunta sulle deliberazioni
adottate dagli organi consiliari (art. 127, co. 3)
 Estensione agli eredi della responsabilità
amministrativa dei dipendenti in caso di illecito
arricchimento (art. 93, co. 4)
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23
Il testo unico degli Enti locali
 Estensione dell’istituto della partecipazione
popolare anche ai cittadini appartenenti all’UE e
agli stranieri regolarizzati (art. 8, co. 5)
 Codificazione nell’ordinamento degli enti locali
della Spa a partecipazione minoritaria con forma
specifica di gestione dei servizi pubblici locali
(art. 113, lett. f)
 Obbligo della presenza delle minoranze nelle
comunità montane (art. 27, co. 2)
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24
La struttura del TUEL
 Parte I - Ordinamento istituzionale
 Parte II - Ordinamento finanziario e
contabile
 Parte III - Associazione degli Enti
locali
 Parte IV - Disposizioni transitorie e
abrogazioni
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25
Ordinamento istituzionale
- parte I -
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Disposizioni generali – Titolo I
 Le norme di apertura del TUEL, riprendendo le
disposizioni della l. 142/90, dettano norme di tipo
programmatico ed organizzativo.
 Il Titolo I prevede una serie di principi generali della
materia (artt. 1-5), la disciplina dell’autonomia
statutaria (art. 6) e regolamentare (art. 7) e la
disciplina degli istituti di partecipazione popolare
(art. 8-12)
 Tali tematiche sono oggi fortemente incisi dalla L.C.
3 del 2001. Gli articoli da 3 a 7 risentono quindi di
questa innovazione in senso più spiccatamente
autonomistico che ne impone una nuova lettura
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27
I soggetti – Titolo II
 Ribaltamento dell’ordine dimensionale dei centri
dimensionali in cui si riparte la Repubblica
 I 5 capi si riferiscono a C, P, CM ed forme associative
 L’art. 13 mette in risalto la centralità dei Comuni
affermandone la competenza generale per tutte le
funzioni amministrative riguardanti il territorio
comunale
 La generalità di queste funzioni indica che al comune
spetta la tutela di tutti gli interessi della comunità
stessa in quanto tale, che emergano dal corpo
sociale nel variare delle sue vicende, mediante
attività di amministrazione in senso sostanziale
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28
Gli organi – Titolo III
 Recepisce le disposizioni del Capo X della
142/90. Coordina la normativa in materia di
incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità degli organi dell’ente locale
(l. 154/81), di sistema elettorale (l.81/93),
nonché dello status degli amministratori
locali (l.265/99)
 In tale ambito, il TUEL svolge un ruolo di
coordinamento delle disposizioni esistenti
senza innovare
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29
Organizzazione e personale – Titolo IV
 Il titolo coordina l’intera normativa di settore relativa
al personale dell’ente locale, integrandola con
alcuni principi fondamentali contenuti della
normativa generale in materia di rapporti di lavoro
presso le PP.AA.
 Il personale dipendente dagli enti locali è costituito
da impiegati sottoposti a regime di diritto privato, il
cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla norme
generali del Codice civile, dal D.lgs. 165 del 2001,
dalle leggi di settore e dai contratti collettivi di
lavoro, nonché dalle fonti normative locali
(soprattutto regolamenti)
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30
Organizzazione e personale – Titolo IV
 La contrattazione collettiva (il CCNQ sottoscritto
nell’agosto 2000 per il quadriennio contrattuale 20022005) ha individuato un comparto regioni e
autonomie locali, nel quale i dipendenti delle
autonomie locali sono disciplinati assieme a quelli
delle regioni
 Alla contrattazione nazionale a livello di comparto
consegue poi una contrattazione decentrata locale,
integrativa della prima, svolta a livello di singolo ente
locale.
 Il contratto individuale di ogni singolo lavoratore
completa la disciplina, seppur con una
regolamentazione sostanzialmente standardizzata
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31
Organizzazione e personale – Titolo IV
 La disciplina dei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle PP.AA. e l’organizzazione di
queste ultime sono soggette ai principi di cui
all’art. 97 C.
 A seguito della riforma del titolo V, una
rilettura dell’articolo 97 alla luce del nuovo
art.117, secondo cui il 97 si riferisce solo alle
amministrazioni statali.
 Inoltre, salvo specifiche riserve legislative, la
disciplina dei dipendenti degli ee.ll. sarebbe
riservata allo Statuto e ai regolamenti.
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32
Organizzazione e personale – Titolo IV
 La figura del segretario comunale ha origini
risalenti: questi funzionari erano già presenti
nella legislazione preunitaria
 La 142/90 manteneva lo status di funzionario
statale e poi la 127/97 ha previsto l’istituzione
dell’Albo
 La legge 131 del 2003 ha sancito la
sopravvivenza della categoria e la funzione
del segretario quale garante della legittimità
dell’azione amministrativa
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33
Servizi e interventi pubblici locali
– Titolo V
 L’erogazione dei servizi pubblici è vincolata a
tre criteri fondamentali: efficacia, efficienza e
distinzione tra scelte politiche e scelte
gestionali
 L’evoluzione della normativa dedicata alla
gestione dei servizi pubblici locali è
proseguita grazie alla l.448 del 2001, che ha
ridisciplinato organicamente tutta la materia
alla luce di significativi orientamenti
giurisprudenziali.
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34
Servizi e interventi pubblici locali
– Titolo V
 L’art. 35 della l. 448/01ha introdotto una riforma i cui
1.
2.
3.
4.
5.
aspetti salienti sono:
L’introduzione del criterio della rilevanza industriale (ora
economica) , quale strumento di discrimine tra i diversi
servizi pubblici locali
La privatizzazione delle strutture preposte alla gestione
dei servizi pubblici
Standard uniformi e costi trasparenti attraverso
l’istituzione di una Autorità di settore
I contratti di servizio
Il divieto per gli enti locali di di cedere la proprietà delle
reti e dei relativi impianti fissi se non alle società di capitali
di cui gli stessi enti locali detengono la maggioranza
incedibile
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35
Servizi e interventi pubblici locali
– Titolo V
 I servizi a rilevanza economica possono
essere gestiti attraverso l’affidamento a
società di capitali individuate attraverso gare
ad evidenza pubblica, ma anche l’affidamento
a società miste i cui soci privati siano scelti in
base a gare ad evidenza pubblica, ovvero a
società con capitale interamente pubblico su
cui l’ente pubblico eserciti un controllo
anaolgo alla gestione diretta
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36
I controlli – Titolo VI
 La politica dei controlli è sempre stata
uno dei punti critici della definizione del
sistema delle autonomie
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37
Ordinamento finanziario e contabile
 La parte II del TUEL prevede il
coordinamento sistematico del
complesso normativo concernente il
sistema finanziario e contabile degli enti
locali, che trova il suo referente nel
d.lgs. 77 del 1995 e nelle disposizioni di
principio della l. 142/90
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38
Disposizioni generali - Titolo I
 Il titolo I prevede l’insieme delle norme
di principio in materia di finanza propria
e derivata degli enti locali nonché in
materia di contabilità.
 Federalismo cooperativo e solidale
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39
Programmazione e bilanci - Titolo II
 Il principio della programmazione
 I documenti della programmazione (la
relazione previsionale e programmatica,
il bilancio annuale di previsione, il
bilancio pluriennale, il piano esecutivo di
gestione e gli allegati al bilancio di
previsione
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40
Gestione del bilancio - Titolo III
 Questa parte del TUEL pone particolare attenzione
all’attività gestionale delle poste in bilancio, fissando
con chiarezza le fasi logiche inerenti alla gestione
dell’entrata e della spesa.
 La realizzazione di ciascuna fase di gestione
dell’entrata e della spesa è sottoposta all’esistenza di
alcune condizioni indispensabili individuate dal
legislatore
 Il rispetto del dettato normativo comporta una corretta
impostazione dell’attività amministrativa dal punto di
vista giuridico e contabile, favorendo un processo di
rilevazione degli aspetti finanziari e economico
patrimoniali
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41
Investimenti - Titolo IV
 L’attenzione del TUEL è fondamentalmente
rivolta alla programmazione delle attività di
investimento con particolare riguardo alla
ricaduta intermini di spesa corrente degli
interventi, nonché alla disciplina delle fonti di
finanziamento della spesa di investimento e
della parte di questa connessa
all’indebitamento al fine di fissare regole che
contengono quantitativamente e
qualitativamente l’esposizione debitoria degli
enti locali
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42
Tesoreria – Titolo V
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43
Rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione – Titolo VI
 Qualsiasi gestione, implicando l’esercizio di un
potere, deve culminare nella resa del conto a chi tale
potere ha conferito. Attraverso il rendiconto è
possibile dimostrare riassuntivamente il complesso
delle operazioni della gestione ed i risultati realizzati
 L’organo politico può così esercitare il controllo
sull’operato dei responsabili dei servizi
 Possibilità di effettuare confronti nel tempo
 Il rendiconto ha anche la funzione di attivare la
partecipazione e il controllo popolare attraverso la
divulgazione dei suoi contenuti
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44
Revisione economico-finanziario Titolo VII
 La revisione economico-finanziaria è
funzionale al conseguimento di una
maggiore efficienza, economicità ed
efficacia dell’ente attraverso la creazione
di una struttura amministrativa
appositamente dotata degli strumenti
operativi funzionali ad un sistema di
controllo flessibile
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45
Enti locali deficitari o dissestati Titolo VIII
 Il TUEL ordina e razionalizza le disposizioni
elaborate nel corso degli anni per provvedere
alle crisi finanziarie dell’ente locale
 Il TUEL, in particolare, ricomprende in
un’unica sede sia le disposizioni che
riguardano gli enti locali strutturalmente
deficitari e che sono quindi rivolte a prevenire
lo stato di dissesto finanziario, sia le
disposizioni che riguardano le conseguenze
dello stato di dissesto
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46
Associazioni degli Enti locali
 Hanno lo scopo precipuo di riunire gli
enti omologhi disseminati sul territorio
nazionale per raccogliere esperienze ed
esigenze
 ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE, CISPEL
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47
Disposizioni transitorie e abrogazioni
 Parte di chiusura del TUEL, costituisce
uno dei passaggi più delicati del
complesso di tutte le disposizioni in
esso contenute.
 E’ volto a dettare le regole per
l’inserimento del nuovo dettato
normativo nel contesto ordinamentale
precedente
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48
La riforma del Titolo V della Costituzione e
la normativa di attuazione per
l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
49
L’attuazione legislativa
della riforma costituzionale
 La legge n. 131 del 2003 (cd. Legge La
Loggia) recante “Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla L.C. 3/2001”
 E’ una legge cornice che rinvia a decreti
legislativi di attuazione volti a rivedere le
disposizioni delle leggi statali riguardanti gli
enti locali rientranti negli ambiti di legislazione
esclusiva dello Stato, al fine di adeguarle alla
L.C. 3/2001
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
50
I criteri direttivi a cui si deve attenere il Governo
nell’emanazione dei decreti legislativi
 Rispetto delle competenze legislative di Stato e
Regioni e delle autonomie e competenze
costituzionali degli enti locali
 Valorizzazionie della potestà statutaria e
regolamentare di C, P e CM
 Individuazione delle funzioni fondamentali di C, P e
CM in base alla caratteristiche connaturate e proprie
di ciascun ente
 Valorizzazione dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione nell’allocazione delle
risorse in modo da garantirne una ottimale gestione
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
51
I criteri direttivi a cui si deve attenere il
Governo nell’emanazione dei decreti
legislativi:
 Previsione di strumenti volti a garantire il
rispetto del principio di leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo
 Attribuzione all’autonomia statutaria degli enti
locali della potestà di individuare sistemi di
controllo interno per assicurare l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità dell’azione
amministrativa
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
52
Articoli della l. 131 del 2003 che incidono
sulla disciplina degli enti locali:
 Articolo 4 – si ribadisce la potestà statutaria
e regolamentare C, P, CM, U di C e Co Mon
(vedi art. 114, co. 2 e 117, co. 6, della
Costituzione)
 Articolo 7 – riconferma e specifica i principi
di sussidiarietà. Adeguatezza e
differenziazione in tema di suddivisione delle
funzioni amministrative (art.118 C)
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
53
Articoli della l. 131 del 2003 che incidono
sulla disciplina degli enti locali
 Articolo 8 – detta le procedure con cui si dà luogo al
potere sostitutivo del Governo nei confronti degli
organi degli enti locali al verificarsi delle ipotesi
previste dall’art. 120 C
 Articolo 9 – attribuisce alla Conferenza Stato-Città e
aa.ll. e al Consiglio delle AA.ll. il potere di ricorrere
alla Corte costituzionale in materia di illegittimità degli
Statuti regionali e di leggi o atti aventi forza di legge
dello Stato (art. 123, co.2, e 127 C)
 Articolo 10 – il prefetto dell’UTG presso il capoluogo
di regione è il rappresentante dello Stato per i
rapporti con le autonomie
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
54
L’attuazione della riforma costituzionale:
L’indagine conoscitiva della Commissione affari
costituzionali del Senato sugli effetti
nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della
Parte II della Costituzione
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
55
 N.B. i risultati dell’indagine conoscitiva non
sono verità incontestabili
 Questo tipo di attività parlamentare risente
sempre di una influenza politica ed
ideologica. Tuttavia ci serve per capire un
possibile orientamento
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
56
Le ragioni dell’indagine conoscitiva
 L’opportunità è motivata dalle difficoltà
interpretative insite nel testo, il quale è stato
approvato a stretta maggioranza, in prossimità
dello scioglimento delle Camere al di fuori di una
concreta possibilità di intervento da parte del
Senato.
 La preoccupazione principale sul tema
dell’attuazione è quello dell’incertezza, dei
soggetti istituzionali protagonisti della riforma
(per i margini di incertezza delle loro
competenze) e dei cittadini, incapaci di
individuare i referenti istituzionali
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
57
I primi risultati
 La riforma necessità di attuazione e di
correzioni.
 E’ necessario agire in sintonia con regioni ed
enti locali, evitando che la riforma possa
tradursi in forme di neo-centralismo regionale
sostitutivo di quello statale
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
58
Il ribaltamento delle funzioni ed il
riequilibrio dei livelli di governo
 A seguito della pari ordinazione degli enti
costitutivi della Repubblica occorre ragionare
non più soltanto in termini di gerarchia tra i
diversi livelli di governo, ma principalmente in
termini di competenza, ferma restando una
gerarchia delle fonti in ogni ordinamento
anche in quelli di tipo federale
 In tale contesto risulta rivalutato il ruolo di
supremo garante dell’ordinamento del
Presidente della Repubblica
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
59
Alcuni indizi normativi della necessità di
una sintesi politica e e di un ruolo di
garanzia
 Presenza di materie di esclusiva competenza
dello Stato che interferiscono trasversalmente,
per loro natura, con vari campi di intervento
legislativo e che potrebbero incidere in maniera
significativa sulle materie affidate alla
competenza regionale con conseguenti ricadute
sul piano della potestà regolamentare (art. 117,
co. 2, lett. a), e), l), m))
 Previsione di un potere sostitutivo da parte dello
Stato per l’attuazione e l’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’U.E. (art.117, co. 2)
n. de salvo per AC6 LA - CF7 CAM2
60
Alcuni indizi normativi della necessità di
una sintesi politica e e di un ruolo di
garanzia
 Potestà del Governo di sostitursi agli organi di regioni
ed enti locali in caso di inottemperanza a norme e
trattati internazionali e comunitarie (art. 120, co. 2)
 Potere sostitutivo dello Stato basato sulla tutela
dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, in
particolare per la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni)
 La mancata esplicita definizione della potestà
legislativa regionale “residuale” in termini di
competenza esclusiva
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Altri elementi di contesto
 Rimane il principio dell’interesse nazionale
che rappresenta un limite alla competenza
legislativa esclusiva e concorrente delle
regioni
 La diversa competenza territoriale delle varie
fonti di produzione normativa
 Applicazione del principio di sussidiarietà che
implica quello dell’adeguatezza delle funzioni
e delle competenze attribuite ai diversi livelli
di governo
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Altri elementi di contesto
 Necessaria presenza in un ordinamento
unitario di un livello di governo sovraordinato,
anche se sottoposto a controlli e censure
 Necessità di sistemi di garanzia posti a
presidio delle fonti di produzione normativa e
dell’azione amministrativa
 Necessità, che è rafforzata dagli obblighi
comunitari, di applicare alla contabilità
pubblica regionale e locale i principi di cui agli
articoli 81 e 100 Cost.
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Alcune conclusioni
 I limiti che la Costituzione pone
espressamente per la legge statale valgono
anche per quella regionale
 Le materie “innominate” nelle elencazioni
dell’articolo 117 C. non sono
automaticamente attribuite alla sola
competenza generale regionale
(assicurazione, industria, appalti, etc.)
 I dubbi costituzionali dovrebbero trovare
composizione nella leale collaborazione tra le
istituzioni ai diversi livelli, altrimenti avremo
un solo un federalismo conflittuale
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Per un federalismo competitivo,
solidale e cooperativo
 Prevede nelle leggi statali forme di
coinvolgimento delle Regioni (direttamente o
attraverso la Conferenza Stato-Regioni) e
delle autonomie locali, valorizzando il
Consiglio autonomie locali (art. 123 Cost.)
 In tale prospettiva rivalutare il ruolo della
Commissione bicamerale per le questioni
regionali, quale “stanza” di elaborazione per
la leale collaborazione tra le istituzione ai
diversi livelli
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L’assenza di una normativa transitoria
 Il limite più evidente della novella sta nella
mancanza di norme transitorie: assenza
dettata dalla volontà di evitare eccessive
dilazioni nell’attuazione delle riforme
 Esiste una transitorietà implicita collegata al
processo di attuazione connessa alla
necessaria gradualità ed al coordinamento
delle funzioni pubbliche
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La normativa ordinaria di attuazione
 Il Parlamento e` gia` impegnato
nell’attuazione della riforma costituzionale,
non solo attraverso disegni di legge specifici
ma anche nella corrente e normale attivita`
legislativa.
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La normativa costituzionale di
correzione e completamento
 e` iniziato il processo per la correzione ed il
completamento della riforma
 Il disegno di legge sulla devolution va considerato in
questa prospettiva: non solo in funzione di una piu`
ampia attribuzione di poteri alle regioni, ma anche di
un chiarimentolegislativo circa alcune materie di
competenza legislativa «generale» regionale, in gran
parte intersecate dalle elencazioni dei commi
secondo e terzo dell’articolo 117
 Il dibattito sulla devolution dovra` comportare, quindi,
anche un approfondimento ed una piu` meditata
riflessione sul complessivo assetto di competenze
dello Stato e delle regioni.
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Le autonomie regionali e locali alla luce delle innovazioni legislative