Corso di ECONOMIA POLITICA
Prof. Federico Boffa
ANTITRUST: Economia e politica della
concorrenza ( Motta M. – Polo.M)
CAPITOLO 1
Politica della concorrenza: storia,
obiettivi e normativa
CORSO DI ECONOMIA POLITICA – PROF. FEDERICO BOFFA
Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M- Polo M. CAP. 1)
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La normativa antitrust ha origine negli USA e si è sviluppata alla fine del
XIX sec.
Per la prima volta le Autorità reagiscono alla formazione di cartelli
(TRUSTS)
Il TRUST in origine è uno strumento di collaborazione tra imprese per
vantaggi reciproci al fine di eliminare la concorrenza rovinosa. Questo
avveniva attraverso il controllo della quantità dei prodotti e regolando i
prezzi.
TRUST E ANTITRUST
Occorre precisare che nulla ha a che vedere l’istituto del TRUST (lett.
affidamento-istituto del sistema giuridico anglosassone di common
law) con il termine Antitrust, insieme di norme/istituzione a garanzia
della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine
inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o
"accordo" (a danno dei consumatori) fra imprese (solitamente in regime
di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere
negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e
concorrenziale.
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I
Profondi
mutamenti
dell’industria
manifatturiera negli USA (metà XIX sec.) e il
miglioramento rete infrastrutturale, servizi
trasporti e comunicazione, con l’estensione
delle ferrovie, linee telegrafiche e servizi
telefonici su tutto il territorio portò, di
conseguenza, ad un unico grande mercato che
incentivò le imprese a sfruttare le cosiddette
economie di scala e di varietà;
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Economia di scala: quanto i costi di produzione
crescono meno rapidamente rispetto al
prodotto finito.
Economia di varietà: quanto i costi per la
produzione congiunta di più beni sono minori
rispetto la somma dei costi sopportati quando
la produzione avviene separatamente per
ciascun prodotto.
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Innovazioni tecnologiche in svariati campi (es.
metallurgico, chimico ed energetico);
Formazione di mercati dei capitali più evoluti;
Tecniche manageriali;
Liberalizzazione
di
leggi
statali
sulle
incorporazioni che incentivarono la creazione
di imprese sempre più grandi (tra il 1880 e il
1890 negli USA vi fu un’ondata di fusioni tra
aziende);
Prezzi bassi e instabili (guerra dei prezzi)
dovuti alla capacità di produzione in larga scala
che generò instabilità in diversi settori.
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I massicci investimenti realizzati dalle imprese, al
fine di godere di autonomie di scala e di varietà,
produssero costi e prezzi bassi.
Di fatto questo comportò un notevole incremento
della produzione con un mercato che proponeva
dei prezzi bassi e instabili a discapito del mercato
manifatturiero che ebbe invece un notevole
declino.
Per rispondere alla guerra dei prezzi e
all’instabilità del mercato le imprese iniziarono a
fare degli accordi al fine di mantenere i prezzi
elevati ottenendo così dei cospicui margini di
profitto.
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La imprese, con la costituzione di cartelli e di trust
(compagnie ferroviarie e petrolifere), traevano dei vantaggi
dai prezzi elevati e stabili che imponevano a danno di altri
gruppi economici, quali contadini e piccole imprese oltre
che per i consumatori finali.
Quest’ultimi, al fine di combattere i cartelli formati da
grandi imprese, ebbero la forza politica e il sostegno
pubblico sufficiente ad ottenere, in molti stati degli USA, le
prime leggi antitrust che però non ebbero un grande
successo in quanto gli accordi coinvolgevano più Stati.
Nel 1890 in Parlamento venne adottata la prima legge
antitrust federale «SHERMAN ACT».
Essa rappresenta il più conosciuto esempio di legge
antitrust nel mondo.
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Le sezioni rilevanti dello Sherman Act sono:
1) sezione
che proibisce i contratti, le
associazioni e le intese che restringono il
commercio;
2) sezione che proibisce la monopolizzazione, i
tentativi di monopolizzazione e le intese volte
alla monopolizzazione di scambi commerciali
tra i vari stati o con le nazioni straniere.
Lo Sherman Act prevede sanzioni monetarie e
sanzioni penali, che possono includere anche
l’incarcerazione fino a tre anni.
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Durante il primo decennio di vita non fu molto severa.
Nel 1897 una decisione della Corte Suprema, riguardante un
accordo tra 18 società ferroviarie, che fissava le tariffe per il
trasporto di beni, stabilì in modo chiaro che gli accordi di
prezzo erano illegali.
Infatti i giudici rifiutarono la tesi difensiva delle parti che
affermavano che i prezzi delle corse praticate erano
«ragionevoli» e che la fissazione dei prezzi era un modo per
impedire che ci fosse «concorrenza dannosa».
La Corte Suprema affermò che con lo Sherman Act
il
Congresso aveva inteso proibire tutti gli accordi di prezzo e
che i giudici non erano in grado di valutare quali accordi
fossero ragionevoli e quali no.
La proibizione degli accordi dei prezzi è un principio
fondamentale della legge antitrust.
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Nel 1911, nel caso Miles v. Park e Sons, la
Corte Suprema ha applicato per la prima volta
la proibizione delle restrizioni di prezzo
anche alle relazioni verticali.
La Corte stabilì che le clausole, con le quali il
produttore obbliga i rivenditori a mantenere il
prezzo di vendita fisso ad un certo livello,
sono illegali per se.
Questa sentenza da allora non è mai stata
rovesciata.
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Il caso più famoso della storia antitrust
statunitense
resta
quello
dell’episodio
STANDARD OIL COMPANY che era suddiviso in
34 diverse società nel 1911 dove il cartello di
imprese petrolifere, creato da Rockefeller, aveva
intrapreso delle pratiche monopolistiche con
tagli mirati dei prezzi, considerati predatori, e
acquisizione di imprese minori.
Il cartello fu condannato e smantellato.
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Lo Sherman Act riguardava i casi di fissazione
di prezzo, gli accordi di spartizione del mercato
e le pratiche di monopolizzazione ma non
prevedeva nulla in tema di fusioni (che
risultavano legali).
Di conseguenza, quei concorrenti che
aspiravano a coordinare i prezzi avevano
l’opzione di fondersi in un’unica impresa senza
contravvenire alla legge.
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Il Clayton Act del 1914 fu introdotto per
estendere la legislazione antitrust anche ai casi
di fusione.
Di fatto prima del Clayton Act vi fu un notevole
incremento di fusioni atte ad aggirare la norma
che raggiunse il suo apice tra il 1899 e il 1902.
Il Clayton Act oltre a vietare le fusioni vieta
esplicitamente anche le pratiche commerciali
quali la discriminazione del prezzo di vendita
l’amministrazione di società concorrenti da
parte delle stesse persone.
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La FTC è un’agenzia indipendente federale
creata anch’essa nel 1914 al fine di regolare le
pratiche commerciali sleali.
Di fatto essa ha il compito, insieme all’agenzia
governativa del Dipartimento di Giustizia (DOJ),
di vigilare e far rispettare le norme antitrust
negli USA a livello federale.
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Il Clayton Act è stato in seguito modificato ed
integrato con il Robinson-Patman Act del
1936 il quale prevedeva disposizioni in
materia di discriminazione del prezzo di
vendita e successivamente nel 1950 Celler
Act emendò le parti del Clayton Act sulle
fusioni estendendo il divieto di scambi di
partecipazione rivali anche alle transazioni
di assets e non solo di azioni.
L’Hart-Scott-Rodino Act del 1976 ha
conferito al DOJ e alla FTC il potere di
analizzare tutte le fusioni tra imprese, la cui
dimensione si collochi al di sopra di una
certa soglia.
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Trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio
Firma: 18 aprile 1951
Entrata in vigore: 23 luglio 1952
Scaduto: 23 luglio 2002
Finalità:
creare
tra
i
paesi
membri
un'interdipendenza nel settore del carbone e
dell'acciaio per evitare che un paese potesse
mobilitare le proprie forze armate all'insaputa degli
altri. Questo ha dissipato il clima di sfiducia e
tensione successivo alla II Guerra mondiale. Il
trattato CECA è giunto a scadenza nel 2002.
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I trattati istitutivi sono stati modificati in occasione
dell'adesione di nuovi paesi all'UE:
1973 (Danimarca, Irlanda, Regno Unito)
1981 (Grecia)
1986 (Spagna, Portogallo)
1995 (Austria, Finlandia, Svezia)
2004 (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia)
2007 (Bulgaria, Romania)
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Trattati di Roma - trattati CEE e EURATOM
Firma: 25 marzo 1957
Entrata in vigore: 1° gennaio 1958
Finalità: istituire la Comunità economica europea
(CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica
(Euratom).
Principali novità: estensione dell'integrazione
europea alla cooperazione economica generale.
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Trattato di fusione - trattato di Bruxelles
Firma: 8 aprile 1965
Entrata in vigore: 1° luglio 1967
Finalità: razionalizzare le istituzioni europee.
Principali
novità:
creazione
di
un'unica
Commissione e di un unico Consiglio per le tre
Comunità europee (CEE, Euratom, CECA). È stato
abrogato dal trattato di Amsterdam.
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Atto unico europeo
Firma: 17 /2/1986 (Lussemburgo) / 28/2/1986 (L'Aia)
Entrata in vigore: 1° luglio 1987
Finalità: riformare le istituzioni per preparare l'adesione
di Portogallo e Spagna e accelerare il processo
decisionale in vista della realizzazione del mercato
unico.
Principali novità: estensione del voto a maggioranza
qualificata in seno al Consiglio (rendendo più difficile
per un singolo paese opporre il veto ad una proposta
legislativa), creazione delle procedure di cooperazione e
di parere conforme, che accrescono l'influenza del
Parlamento.
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Trattato sull'Unione europea - trattato di Maastricht
Firma: 7 febbraio 1992
Entrata in vigore: 1° novembre 1993
Finalità: preparare la creazione dell'Unione monetaria
europea e gettare le basi per un'unione politica
(cittadinanza, politica estera comune, affari interni).
Principali novità: istituzione dell'Unione europea e
introduzione della procedura di codecisione, che
conferisce al Parlamento maggiori poteri nel processo
decisionale. Nuove forme di cooperazione tra i governi
dell'UE, ad esempio in materia di difesa, giustizia e
affari interni.
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Trattato di Amsterdam
Firma: 2 ottobre 1997
Entrata in vigore: 1° maggio 1999
Finalità: riformare le istituzioni europee in vista
dell'adesione di nuovi paesi membri.
Principali novità: modifica, rinumerazione e
consolidamento dei trattati UE e CEE. Processo
decisionale più trasparente (più ampio ricorso alla
procedura di codecisione).
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Trattato di Nizza
Firma: 26 febbraio 2001
Entrata in vigore: 1° febbraio 2003
Finalità: riformare le istituzioni europee per
consentire all'UE di funzionare in maniera efficiente
dopo l'allargamento a 25 paesi membri.
Principali novità: metodi per modificare la
composizione della Commissione e ridefinizione
del sistema di voto in seno al Consiglio.
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Il trattato di Lisbona
Firma: 13 dicembre 2007
Entrata in vigore: 1° dicembre 2009
Finalità: rendere l'UE più democratica, efficiente e
preparata per affrontare i problemi di portata
mondiale, come il cambiamento climatico, parlando
con un'unica voce.
Principali novità: maggiori poteri per il Parlamento
europeo, modifica delle procedure di voto del
Consiglio,iniziativa dei cittadini, un presidente
permanente del Consiglio europeo, l'istituzione di
un alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e di un servizio diplomatico dell'UE.
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segue Il trattato di Lisbona
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Il trattato di Lisbona definisce chiaramente:
le competenze dell'UE
le competenze dei paesi membri
le competenze condivise.
Il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (2004)
– con obiettivi simili a quelli del trattato di Lisbona – è stato
firmato, ma mai ratificato.
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la normativa sulla concorrenza dell'Unione Europea è
contraddistinta da due differenti livelli giurisdizionali:
nazionale e sovranazionale.
attenzione al livello sovranazionale poiché nella
maggior parte dei paesi europei non si è rilevata (se non
di recente) una legislazione antitrust: infatti le loro
normative “duplicano” in gran parte disposizioni
europee introdotte con il Trattato di Roma e successive
modifiche.
DIFFERENZE CON POLITICHE DELLA CONCORRENZA
NEGLI USA
politiche della concorrenza americane influenzate da
interessi, economici e sociali connessi con sviluppo
dell’economia;
l'antitrust europeo presenta una caratterizzazione
segnatamente politica, legata al progetto di spazio
economico e poi di istituzioni politiche sovranazionali.
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punto di partenza della normativa antitrust Europea è
rappresentato dalle misure procompetitive adottate da
Francia, Germania, Italia e Benelux nel 1951 con la firma
del Trattato di Parigi, che creò la Comunità Europea del
Carbone e dell'Acciaio (CECA).
il Trattato proibiva le barriere al commercio, le pratiche
discriminatorie e restrittive, capaci di falsare il gioco
competitivo tra i sei paesi che più tardi istituiranno la
Comunità Economica Europea (CEE).
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•
•
due ragioni principali per politica della concorrenza
(Tratt. di Parigi):
1.limitare il potere economico della Germania, con
accesso degli altri paesi agli essenziali imput carbone
e l'acciaio;
2.attuare principio della libera concorrenza solo modo
per rendere efficiente funzionamento del mercato
(successo economia USA con Antitrust);
la libera concorrenza era preferita ad organizzazione
centralizzata dei mercati (l'Alta Autorità interveniva
qualora si manifestassero seri squilibri sul mercato).
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
alcuni concetti chiave normativa antistrust attuale erano
già presenti nel Trattato di Parigi.
l’art. 65 (T.P.) proibisce gli accordi e le pratiche
concertate tra imprese o associazioni di imprese, che
aspirino direttamente o indirettamente ad impedire,
restringere o distorcere la normale concorrenza
all'interno del Mercato Comune (l'articolo 85 del
Trattato di Roma riprende questo art. poi art 81 Trattato
di Amsterdam).
L’articolo 66 (7) si occupa di abuso di posizione
dominante, attuato dalle imprese nel perseguire
obiettivi contrari al Trattato di Parigi. (corrisp. con art.
86 del Trattato di Roma e art. 82 del Trattato di
Amsterdam).
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L’art. 66 tratta anche di fusioni e concentrazioni tra le
imprese delle industrie del carbone e dell'acciaio. L'Alta
Autorità poteva autorizzare le fusioni a condizione che
la nuova entità con la fusione:
◦ non avesse il potere per controllare i prezzi;
◦ restringesse la produzione e la distribuzione;
◦ distorcesse il commercio tra gli stati membri;
◦ creasse un'artificiale posizione di privilegio sul
mercato.
La paura era che nelle mani di poche imprese si
concentrasse un eccessivo potere di mercato(v.
smantellamento dei cartelli legali germania nazista).
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Trattato di Roma non tratta le fusioni.
Bisognerà attendere il Regolamento 4064/89 (Merger
regulation) sulle fusioni (differenze tra gli stati membri
su politica della concorrenza ed industriale) si rilevano
due correnti di pensiero:
1 valutazione fusioni in base alla concorrenza
(Germania e UK);
2 valutazioni fusioni in base a elementi di politica
industriale e sociale (Francia).
Prevalse la prima valutazione.
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Trattato della Comunità Europea (firmato a Roma nel
1957) artt. da 85 a 94 (rinumerati dall'81 all'89 nel
Trattato di Amsterdam) si occupa dei problemi della
concorrenza.
Logica della libera concorrenza art.3(1)(g): istituzione di
un sistema in grado di garantire che la concorrenza non
sia falsata nel mercato interno.
L’articolo
12
conferma
l'intento
di
evitare
discriminazioni su base nazionale (già nel Trattato di
Parigi), quale una delle ragioni ispiratrici del Trattato
CEE, quindi oltre le regole di competizione.
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Dura posizione assunta dalla Commissione Europea
(Corte di Giustizia Europea) nei confronti della
discriminazione di prezzo tra paesi (segmentazione del
mercato e importazioni parallele proibite per se).
Politica della concorrenza quale strumento per
promuovere il progresso economico ed il benessere
sociale dei cittadini europei (art. 2 TCE).
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Attualmente i principali obiettivi della politica della
concorrenza europea sono verosimilmente l'efficienza
economica e l'integrazione del mercato europeo:
1° obiettivo - mercato interno competitivo (comunità
competitiva sul mercato globale) quindi sono proibiti:
o
accordi di prezzo;
o
abusi di posizione dominante;
o
fusioni anticompetitive;
o
i diritti di monopolio ingiustificatamente garantiti
dallo Stato.
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• Ovvero mantenimento di mercati competitivi
stimolando:
o efficienza industriale;
o allocazione ottima delle risorse;
o progresso tecnico;
o flessibilità
nell'adeguarsi
ai
cambiamenti
ambientali.
2° obiettivo - mercato unico (esistenza di un mercato
interno necessaria per industria efficiente e
competitiva).
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•
•
Politica europea della concorrenza: guarda alle ragioni sociali
es.: esenzioni dal divieto di intese cd cartelli di crisi
(reciproche riduzioni della capacità produttiva eccedente
(permanente) e output per favorire la specializzazione,
minimizzazione costo sociale della disoccupazione, derivante
dai tagli alla produzione).
Concorrenza “sacrificata” quando costi sociali troppo alti.
Commissione Europea altri argomenti oltre efficienza
economica:
o es.: intese orizzontali - Ford/Volkswagen (esenzione accordo di
joint-venture per sviluppo e la produzione di un veicolo
multiuso (monovolume). SI poiché: Creazione posti lavoro e
sviluppo armonioso Comunità.
o importanza piccole e medie imprese (PMI) trattamento
favorevole al riparo dei criteri generali antitrust es.: aiuti di
stato assegnati (prestiti agevolati), sostegno alla R&D,
garanzie finanziarie ecc ..
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– La Commissione Europea definisce una PMI come
un'impresa che ha un giro d'affari non superiore ai 40
milioni di euro, un bilancio non superiore ai 27 milioni
di euro e al massimo 250 dipendenti.
– Dottrina de minimis: Corte di Giustizia ha ritenuto
l'art. 81 (1) (intese) non applicabile quando accordo
tra le imprese sul commercio intracomunitario o sulla
concorrenza sia di minore entità.
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•
•
•
•
PRINCIPALI
DISPOSIZIONI
NORMATIVA
EUROPEA
CONCORRENZA :
Artt. 81 e 82 del TCE (ora art. 101 e 102 TFUE e già artt. 85 e
86 del trattato di Roma).
Regolamento sulla disciplina delle concentrazioni n. 4064/89
(Merger Regulation) rimpiazzato dal Regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio.
Gli artt. 81 e 82 del Trattato sono «direttamente applicabili»:
ovvero sono parte integrante ordinamenti stati membri e
quindi applicabili dalle corti nazionali.
Gli articoli 81 e 82 sono attuati dalla Commissione Europea
(CE) ovvero dalla DG Comp (la Direzione Generale
Concorrenza, su direttive del Commissario europeo
responsabile della normativa antitrust) e a livello degli stati
membri dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e
dai giudici nazionali.
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38 1)
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
Tribunale di Primo Grado (TPG) ha la competenza (dal
1989) su tutti i ricorsi opposti alle decisioni in materia
antitrust della Commissione Europea, su azione di
qualsiasi persona fisica o giuridica, che vi abbia
interesse.
La Corte Europea di Giustizia (CEG) decide sugli appelli
avanzati contro le sentenze del Tribunale di Primo
Grado.
A livello nazionale, è possibile ricorrere in appello
contro le decisioni delle autorità a tutela della
concorrenza davanti ai tribunali, amministrativi o civili,
nazionali, rispettando quanto previsto dai differenti
ordinamenti.
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L' articolo 81 (1)
vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra stati membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
o a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
o b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo
sviluppo tecnico o gli investimenti;
o c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
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o d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti,
condizioni
dissimili
per
prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno
svantaggi, nella concorrenza;
o e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione
da
parte
degli
altri
contraenti
di
prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
L'articolo 81(2) dispone che «gli accordi o decisioni,
vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto».
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L'articolo 81(3) stabilisce che le disposizioni del par. 1
possono essere dichiarate inapplicabili (esentando di
conseguenza dal divieto) a qualsiasi accordo o categoria
di accordi tra imprese, a qualsiasi decisione o categoria
di decisioni di associazioni di imprese e a qualsiasi
pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una
congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
o a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
o b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP.
42 1)
OSSERVAZIONI


l'art. 81 si occupa di accordi sia orizzontali che verticali.
Dette tipologie di accordi indistinte è fonte di potenziali
problemi. La teoria economica suggerisce l'esistenza di
effetti concorrenziali differenti per le due fattispecie.
Le intese orizzontali, ossia gli accordi tra imprese
concorrenti, nella maggior parte dei casi restringono la
concorrenza riducendo il benessere sociale. Esse,
quindi, dovrebbero essere proibite sempre, (salvo
accordi di cooperazione nelle attività di R&S).
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43 1)
SEGUE OSSERVAZIONI
•
•
Le intese verticali, ovvero gli accordi tra imprese che
operano a stadi diversi del processo produttivo (es. tra
un produttore ed un rivenditore), hanno in genere
effetti procompetitivi: problematiche quando sono
realizzate da imprese con notevole potere di mercato.
Quindi, può essere inefficiente trattare in modo
omogeneo accordi con
diversa natura producenti
differenti effetti competitivi.
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44 1)
ORIENTAMENTI RECENTI COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione Europea seguendo il pensiero
economico prevalente ha adottato un orientamento
nuovo nei confronti delle intese Verticali. Infatti il
Regolamento 2790/99 prevede per le restrizioni
verticali una esenzione in blocco dall'articolo 81(1),
soggetta a:
o un criterio di quote di mercato (quando la quota di mercato
dei produttori non supera il 30% );
o una «lista nera» di clausole che non sono esentate. (anche
se sotto al 30%);
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45 1)
•
•
Queste
pratiche
(cd
hard-core)
comprendono
principalmente l'imposizione del prezzo di rivendita
tramite clausole e limitazioni territoriali talvolta con
ripartizione o del territorio o dei clienti.
Il divieto per se di queste pratiche è giustificato più dal
desiderio di promuovere prezzi e condizioni di vendita
identici in tutta l'Unione Europea, che da motivazioni di
natura economica.
L’art. 81 chiarisce che, ai fini del divieto, gli accordi non
debbono essere necessariamente scritti o formalizzati.
Tuttavia, il termine lascia spazio a delle interpretazioni
(es. pratica concordata con comportamenti paralleli
senza che vi sia intercomunicazione tra le imprese)
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46 1)
•
ALTRE ESENZIONI
settori :
o agricolo
o difesa
o trasporti (su strada, ferroviari, aerei, marittimi e sui
canali navigabili).
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
REGOLAMENTI DI ESENZIONE IN BLOCCO
L'articolo 81(3):
o nessun tipo di accordo tra imprese concorrenti è proibito per se
(esenzioni);
o per semplificare nel corso degli anni la CE ha emesso numerosi
regolamenti di esenzione in blocco (indicaz. categorie di accordi:
specializzazione, di ricerca e sviluppo o di trasferimento
tecnologico - redazione relativi contratti per esenzione
automatica) ;
o CE può concedere esenzioni individuali. Le imprese devono
notificare il loro accordo alla CE, che autorizza [alle condizioni
dell’art. 81(3)].
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NOTIFICA PREVENTIVA ACCORDI
•
•
Fino ad oggi, applicazione dell'articolo 81 (v. Reg.
17/1962) con notifica preventiva e approvazione in
deroga.
Applicazione art.
81(3) riservata alla
Commissione.
Imprese obbligate alla notifica preventiva degli accordi
alla Commissione con gravoso carico di lavoro (ridotto
marginalmente da soglie dimensionali (de minimis), di
comfort letters o di regolamenti di esenzione in blocco.
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49 1)
SISTEMA DI ECCEZIONE LEGALE DIRETTAMENTE
APPLICABILE

La riforma del Regolamento (1 maggio 2004) ha
modificato l'applicazione dell'articolo 81 ed ha
introdotto “un sistema di eccezione legale direttamente
applicabile”.
Due sono le novità più importanti:
1.Abolizione sistema di notifica e di autorizzazione
preventiva;
2.Passaggio ad un sistema di controllo ex post.
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La Commissione Europea non ha più
nell'autorizzare in deroga gli accordi
dell’articolo 81(3).
Nuovo regolamento:
l'esclusiva
ai sensi
o anche la autorità nazionali ed i giudici potranno concedere
l'esenzione;
o nuovo sistema dovrebbe condurre ad una applicazione più
efficiente dell’art. 81;
o analisi da parte CE sui casi di maggiori dimensioni (meno
numerosi).
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51 1)
•
L'articolo 82 dispone che:
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella
misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio
tra stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di
una o più imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di
transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico a danno dei consumatori;
c) nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
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52 1)
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione
da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari,
che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
• Elenco dei possibili abusi non è completo (esemplificazione
in materia).
• L'art. 82 si riferisce ad un comportamento di sfruttamento
(prezzi eccessivi) e a pratiche escludenti, quali prezzi
predatori, contratti di esclusiva, rifiuto a trattare e tying
(acquisto collegato di due prodotti: un prodotto principale
un prodotto secondario).
• Perché ci sia Abuso di una posizione dominante, due
elementi:
1. esistenza di una posizione dominante;
2. comportamento
abusivo
da
parte
dell’impresa
medesima.
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53 1)
•
DEFINIZIONE
Nel caso Hoffmann-La Roche, uno dei primi casi esaminati
alla luce dell'art. 82 (allora articolo 86), la CEG ha fornito la
definizione di dominanza di mercato, che usiamo ancora
oggi:
La posizione dominante [ ... ] si riferisce alla posizione di
potere economico di un'impresa, che le consente di limitare la
concorrenza sul mercato rilevante, poiché le dà il potere di
comportarsi in larga misura indipendentemente dai suoi
concorrenti, dai suoi clienti e dai consumatori. Una tale
posizione non implica una totale assenza di concorrenza, così
come avviene quando esiste un monopolio o un quasimonopolio, ma permette all'impresa che la possiede, se non
di determinare, almeno di avere una considerevole influenza
sulle condizioni sotto le quali si svolgerà la concorrenza, ed
in
ogni
caso
di
comportarsi
in
larga
misura
indipendentemente da essa, finché una simile condotta non
vada a suo svantaggio.
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54 1)
CONSIDERAZIONI

Problematica
traduzione
in
termini
economici
dell'espressione:
“Il potere di comportarsi in larga misura indipendentemente
dai suoi concorrenti, dai suoi clienti e dai consumatori”.
o Qualitativamente: mercato nel quale una sola grande impresa
fronteggia un insieme di piccolissime imprese (frangia
competitiva);
o quantitativamente: più difficile poche grandi imprese, con
significativo potere di mercato e coscienti della reciproca
interazione, si fronteggiano.


Definizione di dominanza poco chiara da un punto di vista
economico sostanziale.
Allora criteri quantitativi quale riferimento chiaro per imprese
e autorità.
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55 1)
CRITERI QUANTITATIVI PER DEFINIRE LA POSIZIONE
DOMINANTE
•
•
•
La giurisprudenza ha chiarito che un'impresa con il 40%
del mercato rilevante, anche se non è in una posizione
di monopolio, può tuttavia essere dominante.
Dominanza (CE e Corti) coincide con quella del potere di
mercato.
Quindi impresa è dominante quando essa detiene un
alto potere di mercato (studio fattori rilevanti per la
valutazione del potere di mercato).
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56 1)
DEFINIZIONE

Nel caso Hoffmann-La Roche troviamo anche
definizione di abuso di posizione dominante:
la
◦ [un comportamento] che, attraverso il ricorso a pratiche
diverse da quelle che determinano il normale operare della
concorrenza, ha l'effetto di impedire il mantenimento del
grado di concorrenza esistente nel mercato o la sua
crescita.

Un comportamento abusivo consiste soprattutto in
pratiche escludenti.
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57 1)
POSSIBILI ECCEZIONI
•
•
discriminazione di prezzo (salvo quelle predatorie) tra
stati membri (molto importante per integrazione
economica UE).
«sfruttamento abusivo» ovvero praticare prezzi
eccessivamente gravosi agli acquirenti (o strappare
prezzi troppo bassi ai fornitori).
Differenza tra normativa antitrust Usa e UE. Negli USA le
agenzie garanti della concorrenza non possono
intervenire quando i prezzi sono troppo alti.
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58 1)
CONSIDERAZIONI
•
•
•
•
Normativa antitrust europea non sanziona la creazione
di una posizione dominante, ma solo il suo abuso.
Quindi è lecito che un'impresa detenga un certo grado
di potere di mercato anche elevato (es.: attraverso
innovazione investimenti e attività di marketing)
mediante la cosiddetta competition on the merits.
È solo l'abuso, non la creazione di una posizione
dominante, ad essere vietato.
Un'impresa dominante non può mettere in atto le stesse
pratiche delle imprese minori (applicazione concreta
della normativa ).
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59 1)
SEGUE CONSIDERAZIONI
•
•
•
•
Pratiche concorrenziali aggressive possono essere
intraprese dai concorrenti, ma non da un'impresa
dominante.
Impresa dominante che ha una sua «speciale
responsabilità».
Difficile dimostrazione pratiche escludenti.
Difficile applicazione regola generale: i casi esaminati ai
sensi dell'art. 82 sono molto più rari e spesso più
controversi di quelli che ricadono sotto l'art. 81.
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60 1)
PREMESSA

Le Fusioni orizzontali e quelle verticali sono disciplinate :
o fino al 2004 dal Regolamento 4064/89, e smi;
o dal 1° maggio 2004 dal nuovo Regolamento 139/2004.
Il Reg. 139/2004 ha parzialmente ripreso l'impostazione
procedurale seguita in precedenza innovando significativamente
circa i criteri sostanziali utilizzati nella valutazione delle fusioni.
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

Dal punto di vista procedurale il vecchio regolamento
fissava tempi e scadenze rigide per le decisioni della
Commissione :
o dopo un primo esame senza aprire un procedimento
formale, qualora il progetto di concentrazione fosse
giudicato compatibile con la concorrenza (fase 1);
o al termine di una valutazione più approfondita dopo
aver aperto un procedimento, qualora ad un primo
esame
preoccupazioni
concorrenziali
erano
giustificate (fase 2).
Impostazione procedurale mantenuta nel nuovo
regolamento ma maggiore flessibilità - allungamento
dei tempi di esame (in casi di proposte impegni o
modifiche rispetto all’originale).
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)
CONSIDERAZIONI
•
•
•
•
•
Le rigide scadenze temporali della CE importante
caratteristica del controllo delle concentrazioni.
Le imprese necessitano conoscere il prima possibile se
la loro fusione sarà autorizzata o meno.
Incertezza molto costosa, (nelle fusioni necessità di
ristrutturazioni e riorganizzazioni attività produttive,
distributive, di ricerca e di marketing).
Indispensabile che incertezza abbia breve durata.
Sistema di autorizzazione preventiva= criterio di
efficienza.
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63 1)
•
•
•
•
•
•
SEGUE CONSIDERAZIONI
Casi Continental Can e Philip Morris, la CEG: artt. 81 e 82
usati ex post per operazioni di fusione. La Merger Regulation
come alternativa che consente anche valutazione ex ante.
Il Reg. 139/2004 (anche Reg. 4064/89) non copre tutte le
fusioni realizzate nell’UE.
Principio di sussidiarietà decisioni a livello decentrato come
autorità nazionali e garanti della concorrenza, salvo ragioni
diverse;
La Commissione Europea è competente sulle fusioni (soglie)
quando le fusioni vagliate interessano grandi imprese;
Le fusioni di piccole imprese principalmente in un solo paese
valutate dalle autorità antitrust nazionali;
Principio dell' one-stop shop: dispensa dal richiedere una
autorizzazione in ognuno dei paesi in cui esse operano
(risparmio tempo e spese legali).
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
Modifiche Sistema di controllo:
Reg. 4064/89: Le operazioni di concentrazione che creano o
rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una
concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel
Mercato Comune o in una parte sostanziale di esso, devono
essere dichiarate incompatibili con il Mercato Comune
(precondizione presenza dominanza). Tuttavia anche senza
posizione dominante di imprese (FUSIONE) si possono comunque
verificare effetti restrittivi sulla concorrenza
Nuovo Regolamento (139/2004).: le concentrazioni che non
ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel
mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare
a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione
dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune
(si avvicina a impostazione USA).
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CONSIDERAZIONI
 IL CRITERIO FONDAMENTALE OGGI ADOTTATO MIRA A VALUTARE AGLI EFFETTI
DIRETTI SULLA CONCORRENZA.

IL RICHIAMO ALLA POSIZIONE DOMINANTE RAPPRESENTA UN ELEMENTO
ESEMPLIFICATIVO E DI RACCORDO CON LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE.
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66 1)



A livello nazionale la disciplina generale della
concorrenza è contenuta nella legge 10 ottobre 1990
n.287, che riproduce in gran parte il contenuto della
disciplina antitrust comunitaria.
Oggetto di questa normativa sono le intese restrittive
della libertà di concorrenza, l’abuso di posizione
dominante e le operazioni di concentrazione.
L’art. 1 della L. n.287/1990 ne definisce l’ambito di
applicazione e i rapporti con l’ordinamento
comunitario. Esso dispone che la legge va interpretata
“in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità
europee in materia di disciplina della concorrenza”
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


Le principali disposizioni si ritrovano negli articoli 2 e 4
per quanto riguarda la disciplina delle intese (la legge
italiana riprende fedelmente l’art. 101 del Trattato della
Comunità Europea) e nell’art. 3 per l’abuso di posizione
dominante, che ripropone il testo dell’art. 102 del
Trattato)
Dal 1 dicembre 2009, con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona è cambiata la numerazione degli
articoli del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Gli artt.81, 82 e 86 sono diventati rispettivamente 101,
102 e 106.
La disciplina delle concentrazioni è contenuta negli
artt.5-6 e segue l’impostazione del regolamento CE
n.139 del 20.1.2004 imperniata sulla “costituzione o il
rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza”
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)



Nel nostro ordinamento la funzione di
tutela della concorrenza spetta all’autorità
garante della concorrenza e del mercato ,
autorità amministrativa indipendente,
prevista e regolata dall’art. 10 della legge
n.287/1990.
Essa è composta da cinque membri (un
presidente e quattro commissari), nominati
dai Presidenti della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica, scelti tra
persone di notoria indipendenza e con
particolari qualificazioni tecniche.
I suoi componenti durano in carica sette
anni e non possono essere riconfermati.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)



L’Autorità Garante detiene poteri di indagine, di
istruttoria, di sanzione in materia di intese e di abuso di
posizione dominante, mentre ha il potere di vietare
operazioni di concentrazione che non rispettino quanto
previsto dall’art. 6 della legge n.287/1990.
Nell’applicazione della legge n.287/1990, l’Autorità
Garante della concorrenza e del mercato è dotata anche
del potere di adottare decisioni con impegni, misure
cautelari e di concedere programmi di clemenza.
L’Autorità Garante ha competenza in tutti i settori
economici, tranne quello del credito dove le decisioni
sono prese dalla Banca d’Italia sentito il parere non
vincolante dell’Autorità.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)


L’Autorità Garante esprime anche pareri su
iniziative legislative e regolamentari che
riguardano la concorrenza.
Contro le decisioni dell’Autorità Garante è
possibile fare appello presso il TAR del Lazio
e successivamente presso il Consiglio di
Stato.
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

Le normative antitrust sono spesso
influenzate da motivazioni sociali, legate al
contesto storico-politico contingente,
potendo rispondere ad obiettivi molto diversi
tra loro.
Dal punto di vista dell’analisi economica,
l’obiettivo fondamentale è rintracciabile nella
massimizzazione del benessere sociale
economico
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)

Il benessere sociale è dato dal surplus totale,
ossia la somma del surplus dei consumatori e
del surplus dei produttori.
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

Il surplus di un singolo consumatore è dato
dalla differenza tra la sua valutazione del
bene (o la sua disponibilità a pagare per esso
) ed il prezzo che effettivamente esso paga
per quel bene.
Il surplus dei consumatori (o benessere dei
consumatori) è la somma del surplus di tutti i
consumatori che acquistano su un dato
mercato.
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

Il surplus di un singolo produttore è il
profitto che egli consegue dalla vendita del
bene in questione (al lordo dei costi fissi).
Il surplus dei produttori è la somma di tutti i
profitti realizzati dai produttori nell’industria.
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


A parità di tutte le altre condizioni, un incremento
del prezzo di vendita del bene riduce il surplus dei
consumatori ed aumenta quello dei produttori.
Il benessere sociale è massimo quando il prezzo di
mercato raggiunge il costo marginale di
produzione e si riduce man mano che il prezzo
aumenta fino ad eguagliare il prezzo di monopolio
Il concetto di benessere sociale non deve però
essere interpretato solo in senso statico: il
benessere sociale futuro dovrebbe essere
considerato insieme a quello presente.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)




E’ difficile stabilire quale sia il criterio utilizzato
dalle varie autorità a tutela della concorrenza.
Nella legislazione dell’Unione Europea sembra
prevalere come obiettivo finale quello della tutela
del benessere del consumatore .
Anche negli Stati Uniti sembra prevalere tale
obiettivo, almeno nei casi di fusione.
In altri paesi (ad esempio Canada, Australia e
Nuova Zelanda), invece, sembra prevalere nella
normativa antitrust l’obiettivo di tutelare il
benessere sociale totale.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)
Diversi sono gli argomenti a favore dell’obiettivo del benessere
del consumatore
 I consumatori difficilmente sono in grado di esercitare il loro
potere aggregato in quanto gruppo (fenomeno del free-riding)
 L’adozione di tale criterio è stata proposta anche in materia di
fusioni in quanto:
1) le imprese coinvolte nell’operazione di fusione dispongono di
vantaggi informativi rispetto all’autorità antitrust (asimmetria
informativa);
2) vi potrebbero essere delle pressioni lobbistiche da parte delle
imprese;
3) riesce a semplificare le decisioni dell’autorità antitrust nel caso
la fusione comporti un risparmio nei costi fissi, ma al tempo
stesso un aumento dei prezzi

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


Il criterio del surplus del consumatore non tiene conto che
nelle moderne economie i consumatori sono legati ai profitti
ed ai dividendi delle imprese direttamente (quote azionarie) o
indirettamente (obbligazioni, fondi di investimento)
Se si volesse massimizzare il surplus dei consumatori
bisognerebbe fissare i prezzi pari al costo marginale: le
imprese sarebbero costrette ad uscire dal mercato nel lungo
periodo o dovrebbero ottenere dei sussidi per coprire i loro
costi fissi
I prezzi ed i profitti più bassi avrebbero l’effetto di
disincentivare le imprese dall’innovare, investire ed introdurre
nuovi prodotti
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

Si tratta di un obiettivo di carattere politico
che non sempre è compatibile con quello del
benessere sociale economico e
dell’integrazione del mercato
Tale obiettivo è uno dei principali della
politica della concorrenza dell’Unione
Europea. La normativa dell’Unione Europea
vieta la discriminazione di prezzo tra i diversi
confini nazionali
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


Alla base delle leggi sulla concorrenza vi può
essere la motivazione di difendere le piccole
imprese dall’abuso di quelle più grandi
La normativa antitrust degli Stati Uniti nasce
infatti alla fine del XIX secolo in seguito alle
proteste ed alle pressioni dei contadini e delle
piccole imprese
L’aspetto negativo è che vi potrebbero essere
aiuti a piccole imprese che non operano in
maniera efficiente, determinando una
inefficiente allocazione delle risorse ed il
mantenimento di prezzi elevati
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


Altro obiettivo della politica della concorrenza
può essere quello di garantire la libertà
economica
Tale obiettivo è la ragione ispiratrice della
normativa antitrust della Germania
Una contraddizione tra tale obiettivo ed uno di
efficienza economica si può però presentare,
ad esempio, negli accordi verticali (nei contratti
e nelle clausole imposte da un produttore di
rivenditori del suo bene)
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


Combattere l’inflazione può essere uno degli obiettivi
della normativa antitrust.
Spezzare un cartello, impedire un accordo collusivo
potrebbe far ridurre i prezzi, ma solo
temporaneamente, non garantendo una riduzione
permanente dell’inflazione
In un contesto di aumento generalizzato dei prezzi, è
probabile che le imprese reagiscano all’aumento dei
prezzi degli input, aumentando i prezzi di vendita dei
loro prodotti pressochè contemporaneamente, anche in
assenza di qualsivoglia accordo collusivo
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Altro obiettivo perseguibile è quello dell’equità, intesa
come obbligo da parte delle imprese di comportarsi non
danneggiando gli interessi dei consumatori e dei
concorrenti.
 La normativa sulla concorrenza può ad esempio
impedire alle imprese dominanti di fissare dei prezzi
elevati
 Dal punto di vista economico il controllo sui prezzi da
parte dell’autorità antitrust non è desiderabile in
mercati contraddistinti dalla libertà di entrata, tranne
casi particolari
( ad esempio, in mercati in teoria con libertà d’entrata, il
monopolista può fissare dei prezzi che gli consentono
di conservare o rafforzare la sua posizione di
monopolio)

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

Molte valutazioni di politica pubblica spesso
influenzano l’applicazione della normativa
sulla concorrenza
A volte le autorità antitrust adottano
decisioni meno rigide di quanto dovrebbero
in considerazione di ragioni sociali,
politiche, ambientali o strategiche
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


Vi sono ragioni sociali quando sono coinvolte
situazioni di forte crisi, disagio o tensione sociale.
La normativa antitrust negli Stati Uniti è stata
applicata in maniera meno rigorosa negli anni della
Grande Depressione, in quanto si riteneva che
alcuni accordi sui prezzi avrebbero evitato alle
imprese il fallimento, scongiurando così
l’aggravamento della disoccupazione
Una accettazione generalizzata di accordi collusivi
in situazioni di crisi rischia però di proteggere
imprese inefficienti a danno dei consumatori.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)
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La normativa antitrust può essere influenzata
anche da motivazioni di ordine politico
Molto diffusa è la convinzione che una forte
concentrazione economica possa esercitare i suoi
effetti anche sulla sfera politica, costituendo una
minaccia anche per la stessa democrazia.
Tale convinzione fu alla base della separazione di
diversi gruppi industriali in Germania e Giappone,
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)
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Anche ragioni di tutela dell’ambiente possono
essere alla base di attuazione della politica
della concorrenza
La Commissione europea ad esempio ha
approvato un accordo tra produttori ed
importatori di lavatrici, che rappresentano più
del 95% delle vendite di tale bene in Europa,
allo scopo di abbandonare la produzione e
l’importazione delle lavatrici meno efficienti dal
punto di vista energetico ed ambientale.
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A volte la normativa sulla concorrenza è
applicata con meno rigore al fine di favorire la
crescita dimensionale delle imprese nazionali,
per renderle più competitive e consentire loro
di affrontare con maggiore probabilità di
successo la concorrenza delle imprese
straniere ( valutazioni strategiche di politica
industriale e commerciale)
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)
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Dare una definizione di politica della concorrenza ( o
politica antitrust ) non è semplice: occorre stabilire
innanzitutto quale sia l’obiettivo che le autorità garanti
della concorrenza dovrebbero perseguire.
Se consideriamo come obiettivo il benessere sociale
economico possiamo definire la politica della
concorrenza: “l’insieme di politiche e leggi, finalizzate
ad assicurare che la concorrenza sul mercato non
subisca limitazioni tali da ridurre il benessere sociale
economico”
E’ compito degli economisti evidenziare quali siano gli
interventi economici più utili per il raggiungimento di
tale scopo.
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Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa (Motta M. - Polo M. - CAP. 1)
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