Avv. Ferdinando Perri
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Tel. 06-__________ – Fax 06-___________
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
IX Sezione Civile
R.G. 41809/16 – E. Colazingari
Memoria ex art. 183, VI comma n. 1), c.p.c.
Per
il
dott.
Diego
Vettori,
rappresentato
e
difeso
dall’avv.
Ferdinando
Perri,
C.F.
PRRFDN80E27M208G, P.E.C. [email protected], numero di fax 06 _____,
- attore opponente Contro S.r.l. Flaminia Immobiliare (di seguito anche solo “Flaminia”), rappresentata e difesa dagli
avv.ti Leopoldo Aperio Bella ed Enrico Bracco,
- convenuta opposta *****
All’udienza del __.__.2016, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con la presente memoria il dott. Diego Vettori intende contestare fermamente quanto dedotto da
controparte nei motivi della propria comparsa di costituzione e risposta in quanto infondati, in fatto e in
diritto, ed insistere su tutte le domande svolte nel proprio atto di citazione. Inoltre, attese le palesi
“inesattezze” contenute nelle fuorvianti affermazioni delle difese di controparte, il dott. Diego Vettori,
con la presente memoria, intende nuovamente rimarcare i seguenti punti:
1. Il rapporto intercorso tra le parti non può essere qualificato in nessun caso come garanzia
personale ex art. 1936 c.c. A dire di controparte il dott. Diego Vettori ricoprirebbe il ruolo di
fideiussore generico dal momento che quest’ultimo – in sede di stipula del contratto di locazione
tra la Flaminia e la sig.ra Patrizia Muriani (ex moglie del dott. Vettori), con la dichiarazione del
09.10.2014 (all. 2 fascicolo della fase monitoria) – avrebbe precisato “che avrebbe direttamente
provveduto a far fronte a tutte le obbligazioni nei confronti della moglie da cui si era separato e
rilasciava quindi la propria garanzia personale” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e
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risposta).
Tale affermazione è palesemente arbitraria, destituita di qualsiasi fondamento e contrastante con
il tenore letterale della dichiarazione del 09.10.2014 la quale costituisce incontestabilmente un
contratto di “garanzia autonoma a prima richiesta per la somma di € 9.000,00”. Tale forma di
garanzia trova il suo fondamento nell’art. 1322 cod. civ. e si differenzia radicalmente dalla
fideiussione personale generica poiché risulta essere priva di qualsiasi vincolo di accessorietà con
il rapporto principale sottostante.
Sul punto si rimanda a quanto già correttamente affermato nell’atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo che qui si intende per integralmente riportato e trascritto.
Inoltre si evidenzia che la stessa Flaminia è ben consapevole che il rapporto intercorso tra le parti
non può essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 1936 c.c., come dimostra ampiamente il
fatto che il dott. Vettori non è mai stato chiamato in giudizio né dalla società (locataria) nè dalla ex
moglie (conduttrice) durante il procedimento di intimazione di sfratto per morosità intentato dalla
Flaminia avverso la sig.ra Patrizia Muriani.
Se il dott. Vettori fosse realmente stato un fideiussore generico, il contraddittorio sarebbe stato
sicuramente esteso nei suoi confronti al fine di rendere opponibile nei suoi confronti i
provvedimenti del giudice.
2. Conseguentemente si ribadisce che l’ordinanza di convalida dello sfratto della sig.ra
Patrizia Muriani non ha alcuna efficacia nei confronti del dott. Vettori motivo per il quale
quest’ultimo in nessun caso può essere condannato a pagare la somma di € 9.000,00.
La Flaminia insiste nell’illegittima pretesa di richiedere al dott. Vettori il pagamento delle somme
che la sig.ra Patrizia Muriani è stata condannata a pagare all’esito del procedimento di sfratto. Ciò
emerge chiaramente a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, in cui controparte afferma
che “ugualmente chiara ed evidente si palesa la certezza, la liquidità, nonché l’esigibilità del
credito vantato nei confronti del garante, nei limiti dell’ammontare massimo fissato pattiziamente
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(€ 9.000,00), stante la presupposta individuazione della condanna pecuniaria patita dal soggetto
garantito (il coniuge separato, sig.ra Patrizia Muriani) sulla scorta di una pregressa e più che
legittima ingiunzione di pagamento (su convalida mai opposta)”. Tale richiesta si commenta da
sola ed è inammissibile non solo da un punto di vista di diritto sostanziale (come si è visto la
garanzia prestata dal Vettori non prevede alcuna accessorietà con l’obbligazione principale), ma
anche da un punto di vista di diritto processuale (difetto di legittimazione passiva del dott. Vettori).
3. Le somme corrisposte dal dott. Vettori alla Flaminia, per una somma complessiva di €
15.575,22, non costituiscono in alcun modo un adempimento del terzo (NE TANTO MENO
UN’OBBLIGAZIONE NATURALE CHE AL Più POTEVA ESSERCI NEI CONTRONTI DELLA
MOGLIE, NON DI CERTO NEI CONFRONTI DELLA FLAMINIA) come sostenuto da
controparte, ma sono state versate sulla base del contratto del 09.10.2014 (all. 2 fascicolo
della fase monitoria). È del tutto evidente che il dott. Vettori non può in nessun caso essere
considerato come “terzo” ai sensi dell’art. 1180 cod. civ. dal momento che tra quest’ultimo e la
Flaminia sussisteva uno specifico rapporto giuridico di garanzia autonoma.
Come noto, la qualifica di "terzo" ex art. 1180 non può essere indistintamente attribuita a tutti
coloro che - a qualsivoglia titolo - dovessero eseguire la prestazione in luogo del debitore. La
giurisprudenza, al riguardo, ritiene che la qualifica di terzo ex art. 1180 non può essere configurata
in tutti i casi in cui l'interveniente dovesse eseguire la prestazione agendo non già per propria
iniziativa spontanea, bensì in esecuzione di un precedente accordo con il debitore (FRECCIA C.
6728/1988; C. 4340/1980; C. 2139/1974) ovvero assumendo di essere, nei confronti del creditore,
l'effettivo titolare del rapporto contrattuale da cui trae origine il debito (C. 741/2002), come appunto
avviene nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia. Dunque è pacifico che il dott. Vettori ha
corrisposto alla Flaminia la somma di € 15.575,22
parte in adempimento del contratto del
09.10.2014 (€ 9.000,00) e parte indebitamente (€ 6.575,22), nell’erronea convinzione di esservi
giuridicamente tenuto.
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Per tale motivo si insiste affinchè si dichiari che il dott. Vettori nulla deve alla Flaminia e si
condanni quest’ultima alla ripetizione della somma di € 6.575,22.
4. (INSERIRE TRA PARENTESI I DOC. DEI PAGAMENTI!!!!) L’ordine effettivo in cui sono
avvenuti i pagamenti è irrilevante e non cambia nulla alla sostanza dei fatti dai quali
emerge inconfutabilmente che la somma di € 15.575,22 versata dal dott. Vettori è riferibile
al contratto del 09.10.2014. Il dott. Vettori è un comune cittadino che di certo non può gestire la
propria contabilità personale con la stessa professionalità e sistematicità di una società
immobiliare quale è appunto la Flaminia.
Pertanto, essendo passati ormai diversi anni dallo svolgimento dei fatti è pienamente
comprensibile che vi sia da parte del dott. Vettori una lieve difficoltà nel ricostruire con precisa
esattezza l’intera serie di pagamenti effettuata nei confronti della Flaminia. Ciò nonostante il dott.
Vettori ha ampiamente provato di aver corrisposto alla Flaminia più del dovuto (vale a dire la
somma complessiva di € 15.575,22) e l’esercizio di rigore contabile operato da controparte a pag.
6 e 7 dei suoi scritti difensivi non scalfisce in alcun modo tale monolitica realtà.
In particolare se è vero che il dott. Vettori ha effettuato il primi due pagamenti in favore della
Flaminia in data 09.09.2014 (all. 3, fascicolo di controparte) ed in data 09.10.2014 (all. 2 fascicolo
fase monitaria), cioè in un tempo anteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto di locazione del
15.10.2014 (cfr. all. 1 fascicolo fase monitoria), da tale premessa non può assolutamente
discendere – come illogicamente sostenuto da controparte – la “conseguente impossibilità che
detto pagamento possa costituire esecuzione di una obbligazione non ancora insorta. Le bugie, si
sa, hanno le gambe corte!!” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Al di là del censurabile linguaggio adottato da controparte, non sempre consono alla sede in cui è
proferito, si evidenzia che il primo pagamento di € 1.500,00 è stato effettuato in data 09.09.2014 in
sede di proposta contrattuale ex art. 1326 cod. civ. e per dimostrare la serietà della proposta
stessa. Il testo dell’offerta contrattuale, sottoscritto dal dott. Vettori, fa esplicito riferimento alla
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garanzia autonoma di 6 mensilità (cfr. all___ pag.___) e tale circostanza è più che idonea al fine di
riferire l’anticipo di € 1.500,00 alla garanzia autonoma del 09.10.2014.
L’ulteriore somma di € 1.500,00, inoltre, è addirittura contestuale alla stipula del contratto
autonomo di garanzia, dunque pacificamente riconducibile alle obbligazioni insorte. Tale ultima
circostanza palesa ulteriormente la pretestuosità e l’infondatezza delle difese di controparte.
NON è VERO QUANTO AFFERMATO A PAG. 10 (IN NOME PROPRIO)
5. LA LETTERA DI SOLLECITO INVIATA NON Può COSTITUIRE UNA IDONEA RICHIESTA DI
PAGAMENTO AI FINI DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
6. CI SI OPPONE ALLA RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUTIVITà
7.
8.
Alla luce di quanto sopra il dott. Diego Vettori, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le
seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in
accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare i fatti per come meglio descritti nel corpo
dell’atto di citazione e, dunque,
nel merito: accertare e dichiarare che il sig. Massimiliano Vettori è nei confronti del dott. Diego Vettori
mero fiduciario della partecipazione al capitale sociale della C.G.V. S.r.l. di € 2.176,00, pari al 21,76%
dell’intero capitale sociale;
ancora nel merito: condannare per i motivi di cui all’atto di citazione il sig. Massimiliano Vettori a
retrocedere la menzionata partecipazione sociale al dott. Diego Vettori ex art. 2932 cod. civ.;
ancora nel merito: valutare ai sensi dell’art. 96, III comma c.p.c la condotta tenuta dal sig.
Massimiliano Vettori e per l’effetto condannarlo a pagare al dott. Diego Vettori la somma che sarà
equitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c;
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in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario
delle spese generali nella misura di cui alle vigenti Tariffe Forensi, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Roma, __ gennaio 2017
Avv. Ferdinando Perri
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