GEOMETRA CRISCI FRANCESCO 12 GIUGNO 1969 VIA SIINO 2 ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DALLA ELEZIONI COMUNALI 17 E 18 NOVEMBRE 2014 “DIMISSIONATOSI” 3 OTTOBRE 2016 2017 20 FEBBRAIO ORE 12,30 CIAMPOLILLO “ DICHIARAZIONE SPONTANEE” CASERMA DEI CARABINIERI DI ISOLA DELLE FEMMINE MARESCIALLO LA GAMBA SULLE MINACCE DELL’EX ASSESSORE CRISCI FRANCESCO Il giorno 20 del mese di febbraio c.a. alle ore 12,30 mi sono recato alla caserma dei carabinieri, sono stato ricevuto dal maresciallo La Gamba al quale ho reso delle “Dichiarazioni spontane” su quanto ho subito, ad opera del geometra Franesco Crisci ex assessore del Comune di Isola delle Femmine, il giorno 18 alle ore 13,30: “ il giorno 18 febbraio c.a. alle ore 1320 mentre percorrevo a piedi la via Falcone del Comune di Isola delle Femmine, mi fermavo a parlare con il signor Vincenzo AIELLO ed il signor Giovanni TRIPI (ex carabinieri), dopo essermi fermato per qualche minuto ci salutavamo e mi apprestavo ad andare verso la mia abitazione. Percorsi pochi metri, fermo in macchina con il braccio appoggiato al finestrino notavo una persona a bordo di un’autovettura di colore bianco la quale, mentre io la affiancavo per raggiungere casa mia, l’occupante, riconosciuto in seguito nella persona del Geometra Francesco CRISCI, ex assessore del Comune di Isola delle Femmine, improvvisamente mi sputava nel viso proferendo verso la mia persona “sei un pezzo di merda”. -/ Non sono in grado di riferire il perché di questo gesto, posso solo pensare che tale atteggiamento si debba ricondurre alla pubblicazione, da parte mia, senza alcun commento, sul blog Isola Pulita, della sentenza di Cassazione del Marzo 2016 n15729/2016, emessa nei confronti del Geometra Francesco CRISCI e relativa ad abusi edilizi commessi dallo stesso, unitamente ad altri suoi familiari, nel Comune di Trappeto. Suppongo che questo suo comportamento sia scaturito dal fatto che nella sentenza vi erano menzionate anche le sentenze di primo e secondo grado datate rispettivamente 09.10.2014 e 22.10.2015, forse perché la sentenza di primo grado aveva una data antecedente la sua candidatura alle elezioni amministrative del 15.11.2014 e quindi, la sua persona, era da considerarsi incandidabile.-/ Quanto sopra, viene da me esposto in qualità di coordinatore del comitato cittadino “Isola Pulita”. Nonché per la mia incolumità personale e dei miei familiari e per il benessere e la difesa della legalità del paese di Isola delle Femmine. Quanto sopra, per le valutazioni che l’Autorità Giudiziaria riterrà opportuno adottare, rimanendo a diposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti: Giuseppe Ciampolillo 2017 18 FEBBRAIO ORE 13,3 IN VIA FALCONE LO SPUTO IN FACCIA E L’INSULTO “SEI UN PEZZO DI MERDA 2017 31 GENNAIO BOLOGNA SINDACO DI GIROLAMO MASSIMILIANO BISTROT PROGETTO INGEGNERE RAPPA ROCCO GEOM CRISCI FRANCESCO FOTO PIANTINE PROCEDIMENTO 340 13 .04 16 VERRA’ OCCUPATO 2016 18 NOVEMBRE CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 46 RICHIESTA CHIARIMENTI GRUPPO CONSIGLIARE PDR SULLE DIMISSIONE DELL’ASSESSORE DELLA GIUNTA BOLOGNA STEFANO GEOMETRA FRANCESCO CRISCI IL SINDACO STEFANO BOLOGNA :” L’ASSESSORE HA RITENUTO DI DIMETTERSI PER MOTIVI 1 PERSONALI E QUAL’ORA L’ASSESSORE CRISCI MI VERRA’ A CHIEDERE DI RIENTRARE, IO AFFERMA NON HO NESSUN MOTIVO PER NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA. IL DECRETO DI SCIOGLIMENTO, AFERMA LO ABBIAMO SUPERATO NEI FATTI, PER IL PERCORSO DI LEGALITA’ E DI TRASPARENZA CHE SI E’ DATO QUASTA AMMINISTRAZIONE” 2016 6 OTTOBRE IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CALTANISETTA PÈROMESSO GENERO DEL SINDACO STEFANO BOLOGNA NOMINATO ASSESSORE IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO GEOMETRA FRANCESCO CRISCI 2016 19 OTTOBRE PDR PROTOCOLLO 13980 RISCONTRO NOTA 13169 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BRAPPA RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO COMUNALE DIMISSIONI ASSESSORE FRANCESCO CRISCI 2016 5 OTTOBRE PDR PROTOCOLLO 13169 RISCONTRO NOTA 13127 DEL 5.10.2016 RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE CONSIGLIO COMUNALE DIMISSIONI ASSESSORE FRANCESCO CRISCI 2016 3 OTTOBRE PROTOCOLLO ISOLA DELLE FEMMINE 13031 DIMISSIONE DELL’ASSESSORE FRANCESCO CRISCI “NON POSSO GARANTIRE COSTANZA E DEDIZIONE” 2016 3 OTTOBRE BOLOGNA SINDACO CRISCI FRANCESCO PROTOCOLLO 13013 3 OTTOBRE 2016 DIMISSIONI DA ASSESSORE SINDACO STEFANO BOLOGNA TI SONO STATO FEDELE DA SEMPRE E TU RITORNERO' sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Palermo del 22 ottobre dello scorso anno, che trova poi la conclusione giudiziaria con la sentenza della 3° sezione della Corte di Cassazione n 15729 dell'anno corrente IL GIALLO DELLE DIMISSIONI DELL’ASSESSORE GEOM CRISCI FRANCESCO SI è ASSISTITO ad una vera sceneggiata degno del miglior MEROLA. Era diventato il leitmotiv della piazza Umberto 1° , nei bar e nelle sale barbe non si discettava che di questo GIALLO. “Ma insomma Crisci ha dato o no queste dimissioni?” Personalmente per il semplice fatto di aver dato la notizia sul blog di Isola Pulita, ho ricevuto minacce di denunce e querele da parte della stampa-online di REGIME. Ad oggi il giallo non è ancora risolto. Ai Cittadini di Isola delle Femmine le dimissioni sono state motivate... "ragioni personali mi impediscono di proseguire l'attività di governo..." Non sarà certo la sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Palermo del 22 ottobre dello scorso anno Pensa e ripensa vuoi vedere che centra qualcosa l'incidente della sentenza della 3° sezione della Corte di Cassazione n 15729 dell'anno corrente " Comunque, sia l’Assessorato lavori Pubblici è rimasto in casa. Nel frattempo gli stanno dicendo tranquillo a gennaio massimo….tornerai a fare l’Assessore 2 2016 29 SETTEMBRE PDR PROTOCOLLO 12826 AL SEGRETARIO COMUNALE E AL PREFETTO D.SSA ANTONELLA DE MIRO RICHIESTA INFORMAZIONI NOTIZIA DELL’ASSESSORE, DELLA GIUNTA STEFANO BOLOGNA, FRANCESCO CRISCI DALLA CARICA 2016 19 SETTEMBRE PDR PROTOCOLLO 13980 AL SEGRETARIO COMUNALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RAPPA E AL PREFETTO D.SSA ANTONELLA DE MIRO RISCONTRO NOTA 13169 DEL 5.10.2016 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RAPPA AVVOCATO PIETRO NOTIZIA DELL’ASSESSORE, DELLA GIUNTA STEFANO BOLOGNA, FRANCESCO CRISCI DALLA CARICA 2016 28 SETTEMBRE “IL GIORNALE DI ISOLA” DELLE FEMMINE COMUNICA LE DIMISSIONI DEL GEOMETRA FRANCESCO CRISCI DALLA CARICA DI ASSESSORE NELLA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2014 AVEVA RIPORTATO 319 VOTI 2016 3 AGOSTO 2016 COMUNE DI TRAPPETO LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA CRISCI ANTONINO 16.09.1945 LUCIDO MARIA 24.01.1949 CONTRADA SAN CATALDO MAPPA 2 PARTICELLA 120 SUB 2 4 5 MAPPA 2 PART 124 LICENZA IN SANATORIA N. 15 893 RAPPA COSMO PERIZIA GIURATA COMUNE DI TRAPPETO CITTA COMUNE DI TRAPPETO CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO SETTORE TECNICO Concessione n. 15/893 del 03/08/2016 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - Vista l’istanza di condono edilizio assunta al protocollo di questo Ente in data 31/12/1986, prot. n. 9199 presentata ai sensi della L. n. 47/85 e recepita con L.R. n. 37/85 e s.m.i, dalla Sig.ra Lucido Maria nata a Siracusa il 24/01/1949, codice fiscale LCDMRA49A64I754C, e residente ad Isola delle Femmine in via G. Pascoli,12, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria, per il fabbricato ad uso civile abitazione composto da due elevazione fuori terra con copertura a terrazzo praticabile, sito nel Comune di Trappeto in C/da San Cataldo snc, distinto in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 2 part.lla n. 120 sub. 2, sub. 4 e sub. 5 e foglio di mappa n. 2 particella 124 del catasto terreni; - Accertato che l’istante ha titolo per richiedere la concessione edilizia in sanatoria, in qualità di comproprietaria con il coniuge Sig. Crisci Antonino nato a Isola delle Femmine il 16/09/1945 ed ivi residente in via G. Pascoli,12, C.F. CRS NNN 45P16 E350A, giusto atto di vendita rogato dal notaio Ermanno Virga in data 24/02/1982 Rep. n. 8156, Racc. n. 3957 e registrato a Palermo il 16/03/1982 al n. 6286, relativamente alla part.lla 124 del foglio n. 2; ed atto di vendita rogato dal Notaio Marcello Orlando in data 05/09/1986 rep. n. 14511 e registrato a Palermo in data 23/09/1986 al n. 16399 relativamente alla particella 120 del foglio n.2; 3 - Visto l’Atto di Rettifica rep. n. 21647, racc. 12778 rogato dal Dottor Pietro Costamante in data 18/11/2015, con il quale si dichiara che il lotto di terreno acquistato ove ricade il fabbricato (part.lla n. 120 del foglio 2), in data 05/09/1986 dai Sig.ri Coniugi Lucido Maria e Crisci Antonino, era già in loro possesso materiale sin dal mese di Dicembre dell’anno 1982, trasmesso in questo Ente in data 29/12/2015 prot. 13719; - Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in data 29/12/1986 dalla Sig.ra Lucido Maria, nella quale dichiara che il fabbricato composto da piano terra e primo, oggetto della presente concessione edilizia è stato realizzato ultimato nelle strutture essenziali nel mese di Giugno 1983; - Vista la perizia giurata sulla consistenza e dimensioni e stato delle opere e realizzate, resa in data 31/05/1989, dal Geom. Cosmo Rappa iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 2687; - Visti i grafici riproducenti i lavori realizzati, allegati all'istanza, redatti dal geom. Cosmo Rappa iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 2687; - Visto il rilievo fotografico rappresentante il fabbricato, oggetto di concessione edilizia in sanatoria nella sua interezza; - Vista la Dichiarazione sullo stato lavori resa dalla Sig.Crisci Antonino, nella quale dichiara che il fabbricato oggetto della presente concessione edilizia si trova allo stato definito; - Vista la Certificazione di Idoneità Sismica redatta dall’Arch. Claudio Guarino iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 1747, secondo quando stabilito dalla Legge n. 47/85 e L.R. 37/85 e s.m.i., depositato presso il Genio Civile Di Palermo in data 22/10/1994 al n. 29095, assunto al protocollo di questo Ente in data 27/02/1995 al n. 1641; - Visto che il fabbricato ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi l’art. 142 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex Legge n. 431 del 08/08/1985 art. 1 lettera “a ed ex Legge n. 1497 del 29/06/1939 vincolo Paesaggistico); giusto D.A. n. 1429 del 03/08/1968 pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 24/08/1968, con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico la fascia costiera del territorio del Comune di Trappeto, giusto verbale affisso all’Albo Pretorio di questo Ente in data 01/09/1969; e pertanto necessita l’acquisizione del relativo parere da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Palermo; -Visto il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA di Palermo in data 20/031992 prot. n. 4231 pos. BB.NN. 32810, assunto al protocollo di questo Ente al n. 3821 del 17/06/1992; - Vista la prova dell'avvenuta presentazione presso l’Agenzia del Territorio di Palermo della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento dalla 4 quale risulta che l’immobile è riportato in catasto fabbricati del Comune di Trappeto al foglio di mappa n. 2 particella n. 120 sub 2- piano terra- categoria A/7, classe 3, consistenza vani 4,5 rendita catastale euro 371,85 ; particella n. 120 sub 4- piano primo- categoria A/7, classe 3, consistenza vani 4,5 rendita catastale euro 371,85; particella n. 120 sub.5 piano secondo - lastrico solare; Visto che per l’istante ha provveduto al pagamento della somma complessiva di £. 9.861.000 a titolo di oblazione; - Considerato che ai sensi dell'art. 27 della L.R. 10/8/1985 n. 37 e s.m.i. la concessione edilizia in sanatoria, in relazione all'epoca della costruzione è subordinata alla corresponsione degli oneri concessori; - Vista l’attestazione di versamento n. 846 del 07/07/1999 dell'importo di £. 1.701.000 effettuato dalla richiedente tramite c.c.p. n. 15871908, quale pagamento oneri concessori; - Vista l’attestazione di versamento n. 65 del 25/07/2016 dell'importo di € 103,29 effettuata tramite c.c.p. n. 15871908, quale importo dovuto per spese diritti di segreteria per rilascio concessione ed autorizzazione edilizia in sanatoria; - Vista l’attestazione di versamento n. 64 del 25/07/2016 dell'importo di € 51,65 tramite c.c.p. n. 15871908, dovuto ai sensi dell’art. 3 lettera H della L.R. n. 27 del 15/05/1986; - Viste le dichiarazioni atto di notorietà redatta dai coniugi Lucido Maria e Crisci Antonino, sopra generalizzati, nelle quali dichiarano di non essere sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a loro proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione ai sensi del 7° comma dell’art. 7 della Legge del 19/03/90 n. 55; - Vista l’autodichiarazione di vincolo a parcheggio in bollo con allegata planimetria, redatta 10/05/2015 ai sensi della L. 122 del 24.04.1989 e s.m.i., dai coniugi Lucido Maria e Crisci Antonino, con la quale vincola a parcheggio la superficie di mq. 45,50, ricadente in area esterna libera distinta al catasto a foglio di mappa 2 particella n. 120 e di asservire la rimante area esterna della corte non occupata dal fabbricato e l’intera particella n. 124 del foglio di mappa 2; - Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico presentata in data 28/06/1989 dalla Sig.ra Lucido Maria,assunta la protocollo di questo Ente in data 29/06/1989 prot. 5032; - Visto il parere favorevole igienico sanitario rilasciato AUSL n. 6 Palermo distretto sanitario n. 7 di Partinico in data 10/03/1998 prot. 2387/I.P, assunta al protocollo di questo Ente in data 16/03/1998 al n. 1783; - Visto il parere favorevole reso dal Geom. Accetta Giuseppe, giusto verbale d’istruttoria della pratica di condono edilizio redatto in data 26/07/2016; 5 - Visto il vigente P.R.G. approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con decreto n. 485 del 05/05/2003 dal quale risulta che l'edificio ricade, alla data odierna, in zona “ E2” Zona zona di tutela e salvaguardia del paesaggio agro-fluviale; - Visti gli atti D'ufficio; Tutto quanto sopra visto, accertato e considerato, R I L A S C I A La concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 47/85 recepita con L.R. n. 37/85 e s.m.i., per il fabbricato ad uso civile abitazione composto da due elevazioni fuori terra con copertura a terrazzo praticabile (lastrico solare), sito nel Comune di Trappeto in C/da San Cataldo, snc, distinto in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 2 particella n. 120 sub 2, sub 4 e sub 5 e particella n. 124 del foglio di mappa n. 2 catasto terreni , di proprietà dei Sig.ri coniugi: Lucido Maria nata a Siracusa il 24/01/1949, codice fiscale LCDMRA49A64I754C e Crisci Antonino nato a Isola delle Femmine il 16/09/1945 C.F. CRS NNN 45P16 E350A, entrambi residenti a Isola Delle Femmine via G. Pascoli,12, che attualmente si trova allo stato definito, come da relazione tecnica descrittiva e dai grafici delle opere realizzate, stralcio del P.R.G. relativo alla zona territoriale omogenea in cui ricade il fabbricato, allegati alla presente per farne parte integrante. Il fabbricato oggetto di condono edilizio confina con proprietà Bronte ed altri, ed i rimanenti lati con proprietà Nania; Con la presente si rilascia l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, come descritto nella relazione tecnica illustrativa e negli elaborati grafici allegati alla pratica di istanza di condono edilizio; Con la presente si vincola permanentemente a parcheggio in area esterna al fabbricato in sanatoria la superficie di mq. 45,50 ricadente sulla particella n. 120 del foglio di mappa n. 2, ai sensi della L.R. n. 21 del 26/5/1973 art. 31 e legge n.122 del 24/3/1989 e s.m.i., ed inoltre la rimanente parte del terreno di pertinenza dell’immobile, identificato con la particella n. 120 e l’intera particella n. 124 del foglio di mappa n. 2, rimangono soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto asservita al fabbricato; La ditta proprietaria ha l'obbligo di presentare al Comune richiesta di abitabilità/agibilità, la quale verrà rilasciata dopo avere verificato che: a) Nessuna variante è stata apportata al progetto presentato ed approvato in sanatoria; b) Che l'edificio sia stato dichiarato in catasto con la sua reale destinazione d'uso. Alla presente concessione in sanatoria si allega in restituzione, copia del progetto approvato vistato in ciascun documento che lo compone, facendo presente che il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, dei quali restano salvi e salvaguardati eventuali diritti ed azioni da valere sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria. La presente concessione, a norma del comma 4, dell'art. 36, della L.R. 27/12/78 n. 71, sarà registrata e trascritta presso l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Palermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, dopo aver acquisito (prima del rilascio della presente 6 concessione) l’attestazione di pagamento effettuato dalla Ditta proprietaria. Si dichiara che il Comune di Trappeto ha il seguente numero di codice fiscale: 80018760829. Trappeto, 03/08/2016 Il Responsabile del Procedimento F.to (Geom. Accetta Giuseppe) Il Responsabile del Settore Tecnico F.to (Arch. Cusumano Michele) I sottoscritti dichiarano di accettare la presente concessione in sanatoria e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata e pertanto consentono e vogliono che la presente venga trascritta a favore del Comune di Trappeto contro essi stessi dichiaranti esonerando all'uopo il Responsabile dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Palermo, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. I Concessionari F.to Lucido Maria F.to Crisci Antonino http://www.comune.trappeto.pa.it/DatiSito/15-893Ctec.pdf 2016 8 MARZO CORTE DI CASSAZIONE PENALE 3 SEZIONE SENTENZA N 15729 ANNO 2016 PRESIDENTE RAMACCI LUCA RELATORE DE MASI ORONZO UDIENZA DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI DI CRISCI ANTONINO 16 SETTEMBRE 1945 LUCIDO MARIA NATA SIRACUSA 24 GENNAIO 1949 ASSESSORE CRISCI FRANCESCO 12 GIUGNO 1969 MANNINO MARIA CONCETTA 7 MARZO 1967 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15729 Anno 2016 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DE MASI ORONZO Data Udienza: 08/03/2016 Corte di Cassazione copia non ufficiale RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 9/10/2014, affermava la penale responsabilità di CRISCI ANTONINO, LUCIDO MARIA, CRISCI FRANCESCO e MANNINO MARIA CONCETTA per i reati di ci agli artt. 44 lett. c), 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380 del 2001 e 181 D.L.vo n. 42 del 2004, per aver realizzato, in qualità di proprietari e la LUCIDO anche di committente, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità al progetto presentato a! Comune di Trappeto, in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza aver effettuato la prescritta denuncia all'ufficio del genio civile ed aver ottenuto le relative autorizzazioni, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, un manufatto abusivo consistente in una recinzione con muri realizzati con conci di cemento pomice, intervallati da pilastrini in c.a. poggiati su un muro in c.a. e sormontato da un cordolo in cemento, che in una parte (lato sud) non costituisce solo recinzione ma parte di una struttura precaria, quest'ultima realizzata in assenza di concessione e/o autorizzazione edilizia, dì circa mq. 670, con un tetto di lamiera gregata, e condannava, ritenuta la continuazione, la LUCIDO alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, e gli altri alla pena di mesi 1 e giorni 20 di arresto ed euro 17.000 di ammenda ciascuno, pena sospesa per tutti gli imputati. Avverso tale pronuncia gli stessi proponevano appello e la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della gravata sentenza, che confermava nel resto, riduceva la 7 pena inflitta alla LUCIDO a mesi 1 e giorni 20 di arresto ed euro 17.000 di ammenda. Tutti gli imputati, tramite difensore fiduciario, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 10, 29, 31, 44 lett. c), 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. n. 380 dei 2001, in merito alla declaratoria di colpevolezza degli imputati, deducono che la Corte territoriale si è limitata a richiamare per relationem le motivazioni svolte dal giudice di primo grado, senza considerare che essendo contestato agli imputati il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 le difformità dal permesso di costruire che rilevano sono quelle significative qualitativamente e quantitativamente rispetto alle strutture essenziali dell'opera e che nel caso di specie le opere realizzate, seppur difformi, avevano già ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica dalle competenti autorità. Con un secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt, 125, 192, 530 e 546 comma 1, lett. e), c.p.p., deducono che la Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità degli imputati sulla loro qualità di comproprietari dell'immobile interessato dai lavori abusivamente realizzati senza considerare che la LUCIDO aveva dichiarato di essere l'unica committente delle opere, e che l'originaria istanza per la realizzazione del muro di recinzione e per ottenere la compatibilità paesaggistica nonché !a sanatoria urbanistica sono state sottoscritte soltanto dalla medesima. 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Con un terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 133 c.p. e 546 comma 1, let. e), c.p.p., deducono che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche senza una adeguata motivazione e senza tenere in debita considerazione la circostanza che la LUCIDO e la MANNINO son incensurate e che i fatti in contestazione non sono gravi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, si fonde con quella di primo grado, formando un tutt'uno motivazionale con essa, avendo le due decisioni utilizzato, quantomeno con riferimento alla declaratoria di penale responsabilità degli imputati, criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (Sez. 1, n. 8868 del 26/6/200, Rv. 216906, Sez. 4, n. 38824 del 17/9/2008), ha provveduto ad analizzare con il dovuto rigore critico gli elementi probatori raccolti. Appare, quindi, evidente che, seppure nel loro articolato sviluppo, le doglianze difensive ripercorrono, in assenza di apprezzabili elementi di novità, le censure già espresse nei motivi di appello, senza nemmeno tener conto delle puntuali argomentazioni espresse dalla Corte territoriale, mancando dunque qualsiasi argomentata critica difensiva alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello di Palermo, ed apparendo, sotto tale aspetto, le censure anche affette da genericità. I primi due motivi di doglianza, scrutinabili congiuntamente, sono comunque manifestamente infondati atteso che la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella di primo grado deve essere ritenuta pienamente ammissibile proprio perché le censure meritali non contenevano elementi ed argomenti sostanzialmente diversi da quelli già esaminati e disattesi. La Corte territoriale ha sottolineato, all'esito di un apprezzamento di fatto sull'importanza delle opere, in quanto tale non censurabile in questa sede, che la totale difformità delle stesse rispetto al 8 progetto presentato al Comune di Trappeto discende non tanto dalla divergenza in altezza del muro di recinzione, che pure è significativa, quanto piuttosto dall'ampia struttura metallica, dotata di tettoia, ed ancorata ad esso, realizzata in difetto di qualsivoglia provvedimento concessorio o autorizzatorio, manufatto che peraltro difetta del requisito della precarietà che - com'è pacifico - va individuato in relazione alla oggettiva ed intrinseca destinazione dell'opera, essendo necessario che essa soddisfi esigenze temporanee, e non esclusivamente in relazione alle caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione (ex multis, Sez. 3, n. 22054 del 25/2/2009, Sez. 3, n. 996 del 26/11/2014 , Sez. 3, n. 24898 del 4/4/2003, Rv. 225380). Quanto al profilo concernente l'affermazione di responsabilità degli imputati, questa Corte ha già affermato che l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo "in loco" e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez.3, n. 52040 del 11/11/2014, Rv. 261522). Ed allora, se è vero che la LUCIDO, conduttrice del fondo, ha dichiarato di essere l'unica committente delle opere in questione, è altrettanto vero che la prova della colpevolezza degli altri tre imputati non riposa soltanto sulla loro qualità di comproprietari, avendo la Corte territoriale precisato che l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'istanza per ottenere la concessione in sanatoria sono stati sottoscritti da CRISCI ANTONINO e CRISCI FRANCESCO e che, come si ricava dalla denuncia di inizio lavori presentata all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, il progettista e direttore dei lavori venne originariamente indicato in CRISCI FRANCESCO, a dimostrazione del fatto che tutti erano direttamente interessati all'esecuzione delle opere, compresa MANNINO MARIA CONCETTA, coniuge di CRISCI FRANCESCO e titolare di interessi comuni con quelli del marito, rispetto ad una edificazione su terreno di comune proprietà che assumeva rilevanza evidentemente familiare. La sentenza impugnata è dunque esente dai vizi denunciati in quanto dotata di una motivazione compiuta e logica, del tutto conforme ai principi giuridici e giurisprudenziali in precedenza enunciati. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di doglianza, avendo la Corte territoriale sufficientemente giustificato il diniego delle attenuati generiche rilevando l' assenza di "elementi favorevoli agli imputati ... non potendo ritenersi sufficiente, in forza del novellato art. 62 bis c.p., il mero stato di incensuratezza di LUCIDO MARIA e MANNINO MARIA CONCETTA e nel contempo evidenziando che la pena base è stata determinata "in misura di poco superiore rispetto al minimo edittale, con un aumento minimo per effetto della disciplina della continuazione", e che quindi il trattamento sanzionatorio applicato "non può subire ulteriori riduzioni" Nella specie, l'obbligo di motivazione oggetto di doglianza è da ritenersi assolto mediante il richiamo, in positivo, agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti significativi, che com'è noto sono indicati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte come parametri 9 cui il giudice deve attenersi nel concedere o negare le circostanze attenuati di cui all'art. 62 bis c.p., e, in negativo, alla mancanza di elementi ulteriori per mitigare la pena, elementi che neppure la difesa dei ricorrenti ha saputo indicare, così palesando la sostanziale genericità della censura. Ai sensi dell'art. 616 c. p. p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000) - al pagamento a favore della Cassa Corte delle ammende della somma di mille euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, l' 8 marzo 2016. 2015 22 OTTOBRE SENTENZA DI CONDANNA TRIBUNALE CORTE DI APPELLO DI PALERMO CRISCI ANTONINO 16 SETTEMBRE 1945 LUCIDO MARIA NATA SIRACUSA 24 GENNAIO 1949 ASSESSORE CRISCI FRANCESCO 12 GIUGNO 1969 MANNINO MARIA CONCEATA 7 MARZO 1967 2014 17 18 NOVEMBRE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A ISOLA DELLE FEMMINE CANDIDATO CON “UN’ALTRA ISOLA SI” GEOMETRA FRANCESCO CRISCI DAI 25 AI 30 GIORNI CHE PRECEDONO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI SINDACI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE LISTE 2014 23 OTTOBRE 25 GIORNI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI A SINDACO DELLE LISTA E DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2014 2014 18 OTTOBRE 30 GIORNI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI A SINDACO DELLE LISTA E DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2014 2014 9 OTTOBRE SENTENZA DI CONDANNA TRIBUNALE DI PALERMO CRISCI ANTONINO 16 SETTEMBRE 1945 LUCIDO MARIA NATA SIRACUSA 24 GENNAIO 1949 CRISCI FRANCESCO 12 GIUGNO 1969 MANNINO MARIA CONCETTA 7 MARZO 1967 2014 14 novembre elezioni amministrative Bologna Stefano Candidato Sindaco eletto lista Un’altra Isola Si con circa 1.000 voti di distacco dalla minoranza “Insieme Liberi di cambiare” Assessori Mannino Angelo Lucido Anna Maria Crisci Francesco Puccio Rossella sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Palermo del 22 ottobre dello scorso anno 2012 12 NOVEMBRE CRISCI GEOMETRA FRANCESCO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 NOVEMBRE 2012 SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE E NOMINA COMMISSIONE 10 STRAORDINARIA La concessione edilizia n. “1”/2010 Il Responsabile del I servizio Arch. Sergio Valguarnera il Responsabile del III settore Arch. Sandro D’Arpa - “EDIL C.P. PUGLISI BALDASSARE & C S.A.S. TRAPPETO sede legale a Torretta, via Santa Rosalia n° 15/b,” Il “PUGLISI BALDASSARE 7 SETTEMBRE 1987 ” il Comune di Isola delle Femmine ha rilasciato la concessione edilizia n. “1” per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra a favore della societa’ “EDIL C.P. DI PUGLISI BALDASSARE & C s.a.s. ”, socio amministratore “PUGLISI BALDASSARE ”, classe 7 settembre 1937 La concessione era stata richiesta sin dal 2001 da parte dei precedenti proprietari del fondo - Lucido Erasmo, nato a Isola delle Femmine il 25.05.1942, Lucido Antonino, nato a Isola delle Femmine il 24.10.1939 – c.f.: LCD NNN 39R24 E350 H; Lucido Michele, nato a Isola delle Femmine il 09.01.2005; Lucido Nazzarena, nata a Isola delle Femmine il 19/04/1946, c.f.: LCD NZR 46D59 E350 I;, i quali dopo un lunga e complessa vicenda amministrativa protrattasi per anni, caratterizzata da un fitto scambio di corrispondenza e dalla instaurazione di contenzioso dinanzi al giudice ordinario ed amministrativo ed intrecciatasi con Ii procedimento di adozione del nuovo piano regolatore del Comune avvenuta nel 2007, il 7 aprile 2009 vendevano l’area interessata alla ditta “EDIL C.P. DI PUGLISI BALDASSARE & C s.a.s.”. Da quella data la ditta citata subentra nei rapporti con il Comune di Isola delle Femmine nel procedimento di rilascio della concessione edilizia, che viene rilasciata alla ditta “EDIL C.P. DI PUGLISI BALDASSARE & C s.a.s.”, dopo soli cinque mesi dalla richiesta di voltura della pratica edilizia, presentata il 14.08.2009. Il socio-amministratore della ditta concessionaria, “PUGLISI BALDASSARE 7 SETTEMBRE 1987 ”, e’ figlio di “PUGLISI BALDASSARE, nato a Torretta (Pa) il 16/10/1938 ”, e nipote di “PUGLISI FRANCESCO 1966”„ i quali, come prima riferito, si sono resi rispettivamente protagonisti delle seguenti vicende giudiziarie: • “ PUGLISI BALDASSARE, nato a Torretta (Pa) il 16/10/1938 ”, pluripregiudicato, e’ stato colpito nel 1998 da ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso, arrestato dopo un breve periodo di latitanza; • “PUGLISI FRANCESCO 1966”, e’ stato tratto in arresto il 13 dicembre 2010 perche’ coinvolto nell’operazione denominata “Addio Pizzo 5” quale indagato per reati associativi di’ tipo mafioso ed e’ stato recentemente condannato. Il 22.05.2010 “COMITATO CITTADINO DELLA LEGALITA’ Omissis”, presentava alla Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine un esposto nel quale venivano rappresentate presunte irregolarita’ nel rilascio della concessione edilizia in argomento, posto che, secondo l’esponente, il provvedimento doveva essere rilasciato previa lottizzazione dell’area e non mediante concessione diretta, oltre al fatto che non e’ consentito il rilascio di concessioni edilizie su lotti interclusi o residui in Zone Territoriali Omogenee “B” e “C” in presenza di Piani Regolatori Generali con vincoli scaduti. 11 L’esposto veniva prontamente inoltrato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo che instaurava un procedimento penale. Nella circostanza, la Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine richiedeva l’intervento ispettivo del Dipartimento Urbanistica che, ad oggi, non si e’ ancora espresso. A seguito dell’operazione di polizia “Addio Pizzo 5” e del connesso arresto del “PUGLISI FRANCESCO 1966”, il Comune di Isola delle Femmine, con lettera a firma del responsabile dell’UTC - settore tecnico e manutenzioni arch. “SANDRO D’ARPA”, richiedeva: • alla Procura della Repubblica di Palermo di conoscere se la citata societa’ fosse connessa o riconducibile al “PUGLISI FRANCESCO 1966”,; • alla Prefettura di Palermo di conoscere eventuali gradi di parentela o affinita’ dei soci della “EDIL C.P. PUGLISI BALDASSARE & C s.a.s. ”, con personaggi legati alla malavita, al fine di revocare in autotutela la concessione edilizia n. “1”/ 2010 Il Responsabile del I servizio Arch. Sergio Valguarnera il Responsabile del III settore Arch. Sandro D’Arpa, indicando quali soci di quest’ultima, con relativa anagrafica, il “PUGLISI BALDASSARE”, (7 SETTEMBRE 1987), il “PUGLISI BALDASSARE”, (classe 16 OTTOBRE 1938) ed il “CONISGLIO EMANUELE 4 NOVEMBRE 1954”. Sul punto si evidenzia che, con riferimento ai rapporti esistenti tra il “PUGLISI FRANCESCO 1966”, - tratto in arresto nell’operazione ADDIO PIZZO 5 - ed i “PUGLISI BALDASSARE”, soci della “EDLI C.P. PUGLISI BALDASSARE & C S.A.S. ”, l’Arch. “SANDRO D’ARPA”, aveva a disposizione, gia’ dal marzo 2009, una nota informativa riservata, inviata dalla Prefettura di Palermo dietro sua esplicita richiesta in occasione di altro procedimento del suo stesso ufficio (vds supra ‘Lavori di collegamento del sistema fognario al depuratore ASI di Carini) nella quale venivano riportate sia le relative parentele sia i conclamati elementi di pericolosita’ in capo alla famiglia “PUGLISI BALDASSARE”, (classe 16 OTTOBRE 1938) Non e’ comprensibile, quindi, il motivo per cui l’Arch. “SANDRO D’ARPA” abbia, in prima istanza, rilasciato la concessione e, successivamente, non abbia proceduto alla revoca in autotutela del suddetto provvedimento, cosi come prospettato dallo stesso nella comunicazione inoltrata a Procura della Repubblica di Palermo e Comando CC di Isola delle Femmine. Non risulta, infatti, che la concessione edilizia in esame sia stata mai revocata. Nei fatti, l’esame di tale pratica ha fatto emergere: • • sviamento dal dettato normativo in merito ai presupposti per il rilascio della concessione; mancata percezione, da parte dell’ente, degli oneri di urbanizzazione (che, per legge, pur potendo essere rateizzati su richiesta 12 • • • dell’interessato, devono essere comunque corrisposti prima del rilascio della concessione); mancato introito, sempre da parte dell’ente, dei costi di costruzione, determinati all’atto del rilascio della concessione (la normativa prevede che siano corrisposti in corso d’opera con le modalita’ e le garanzie richieste dall’amministrazione); mancato accertamento da parte del Comune della stipula di polizze fideiussorie poste a garanzia delle obbligazioni della societa’ dei “EDIL C.P. PUGLISI BALDASSARE & C s.a.s. di TORRETTA ”; mancanza di volonta’ dell’ente di annullare il provvedimento concessorio in autotutela, anche alla luce delle criticita’ e delle contraddizioni emerse nel corso dell’istruttoria. Piu’ in particolare, con riferimento allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione e con riferimento alla zona oggetto dell’edificazione, sono emerse le seguenti anomalie: • premesso che l’edificazione in argomento ricade in una zona definita area B, una volta individuata l’esatta ubicazione dell’immobile, e’ stato analizzato lo strumento urbanistico vigente alla data di rilascio della concessione edilizia (“1/2010 Il Responsabile del I servizio Arch. Sergio Valguarnera il Responsabile del III settore Arch. Sandro D’Arpa”), nei confronti della “Omissis”, poi divenuta “Omissis”, (a seguito di una discutibile ed antieconomica operazione di cessione di quote da parte dei “Omissis”, alla predetta societa’ composta anche dall’ex socio, “Omissis”, posta in essere nel marzo 2011, verosimilmente dopo che la situazione personale e familiare dei “Omissis”, era stata complicata dagli arresti di ‘Addio Pizzo 5’); • lo strumento urbanistico vigente all’epoca dei fatti e’ stato identificato nel P.R.G. di cui alla Delibera di C.C. 33 del 01.08.2007, con l’approvazione, in successive sedute di consiglio comunale, delle osservazioni presentate nel tempo dalla cittadinanza; • con riferimento all’approvazione di detta Delibera e della D.C.C. 36 del 23.09.2008, e’ stato evidenziato che le decisioni vengono approvate con la partecipazione al voto del Consigliere “CRISCI FRANCESCO”. Si rammenta che il citato Consigliere “CRISCI FRANCESCO” sara’ il tecnico incaricato da “CONIGLIO EMANUELE”, proponente degli emendamenti e delle osservazioni, per la redazione finale e per l’adeguamento del progetto in trattazione, presentato in data 26.11.2008, ovvero due mesi dopo l’approvazione della delibera n. “Omissis”. Considerato che all’interno del fascicolo non e’ stata rinvenuta idonea documentazione, non e’ possibile stabilire se, a quella data, il citato Geom. e Consigliere “CRISCI FRANCESCO” avesse gia’ ricevuto l’incarico 13 per la progettazione del costruendo edificio, ponendolo nella condizione di conflitto d’interessi, in violazione dell’art. 176 della L.R. 16/63, comma 1. E’ interessante notare, altresi’, che l’osservazione 6911 del 27.05.2008 e’ stata sottoscritta anche da “CONIGLIO EMANUELE”, smg, gia’ socio dei “PUGLISI”, (la societa’ “C.P. PUGLISI BALLDASSARE & C s.a.s.”, viene costituita il 13.02.2008) e futuro proprietario, attraverso la suddetta societa’ (il terreno verra’ acquisito in data 07.04.2009 stipulato presso il Notaio Letizia Russo del collegio notarile di Palermo in data 07/04/2009 raccolta n. 11016 – repertorio n. 34794 - registrato in Palermo il 24/04/2009 al n. 3835/1t, trascritto il 27/04/2009 ai nn. 36737/26041, da cui risulta che la ditta nuova proprietà del lotto, oggetto di richiesta di edificazione); del lotto di terreno oggetto della menzionata osservazione. Infine, giova qui ribadire i collegamenti della “Omissis” – beneficiario iniziale della concessione n. “Omissis”, - con la criminalita’ di tipo mafioso. Nello specifico si richiama l’attenzione sulla circostanza che la predetta societa’, costituita nel 2008, ha come soci “PUGLISI BALDASSARE”, (classe “1938”) e “PUGLISI BALDASSARE”, (classe “1987”), rispettivamente figlio e padre di “Omissis”„ nonche’ “Omissis”; risultanze di attivita’ investigative hanno consentito di accertare inoltre che tra le maestranze impiegate nella societa’ risulta anche lo stesso ”PUGLISI FRANCESCO”. Tale circostanza rende di tutta evidenza l’inserimento della ditta stessa in un contesto inconfutabilmente contiguo alla criminalita’ organizzata di tipo mafioso e genera il forte sospetto che il predetto svolga la sua influenza sfruttando le amicizie ed il sostegno della mafia per agevolare l’attivita’ imprenditoriale del padre. Infatti, appare evidente la circostanza che la Ditta in argomento e’ frutto di scelte gestionali dovute alla necessita’ di mantenere il patrimonio nella sostanziale disponibilita’ di familiari raggiunti da provvedimenti giudiziari per fatti di mafia, attribuendo “fittiziamente” la esclusiva e formale proprieta’ a congiunti incensurati. 2011 BOLOGNA SINDACO (relazione Scioglimento C.C. 2012): Ulteriori anomalie sono emerse dall'esame di un'altra concessione edilizia (n 1 22 GENNAIO 2010 via Falcone Isola delle Femmine) per la mancanza dei presupposti per il rilascio della concessione stessa; l'indagine ispettiva ha inoltre evidenziato la mancata riscossione, da parte dell'ente, degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. Tale procedura era stata avviata sin dal 2001 dai precedenti proprietari (Lucido Michele 2005 Lucido Erasmo 42 Cardinale Bartola 43 Lucido Antonino Lucido Nazzarena 46)del fondo che, dopo una lunga e complessa vicenda amministrativa, protrattasi per anni con gli uffici comunali, vendevano l'area ad una ditta (Edil C.P. di Puglisi Baldassare & C S.a.s. Progettista geom Crisci Francesco Consigliere Comunale)) la cui riconducibilita' ad ambienti controindicati era nota ai competenti uffici comunali. Tale societa' solo dopo pochi mesi dalla richiesta di voltura della pratica in esame otteneva il rilascio del provvedimento richiesto. (Licenza 1 22 gennaio 2010) Ulteriori aspetti emblematici della complessiva vicenda sono rinvenibili nella circostanza che, solo a seguito di un'operazione di polizia e del connesso arresto di uno stretto congiunto del socio amministratore (Puglisi 14 Francesco 1966 Torretta) della suddetta societa', il responsabile dell'ufficio tecnico comunale (Architetto D’arpa Sandro) chiedeva alla locale procura della Repubblica ed alla prefettura di Palermo di conoscere se la societa' a cui favore era stata rilasciata la concessione edilizia fosse riconducibile all'esponente della criminalita' tratto in arresto. La commissione d'indagine al riguardo ha posto in evidenza, anche in questo caso, l'assenza di controlli e verifiche da parte dell’ente appaltante di Torretta B.P 70 anni) i rapporti esistenti tra il soggetto tratto in arresto e la famiglia titolare delle quote sociali a cui era stata rilasciata la concessione edilizia. (Puglisi Baldassare Coniglio Emanuele). 2005 21 OTTOBRE VENERDI’ CONFERENZA STAMPA HOTEL SARACEN PRESENTAZIONE DEL NUOVO MOVIMENTO “ISOLA DEMOCRATICA” COORDINATORE STEFANO BOLOGNA ALLA CONFERENZA STAMPA ERANO STATI INVITATI PER SOTTOSCRIVERE L’ADESIONE AL MOVIMENTO LUCIDO SALVATORE E FRANCESCO CRISCI L’ADESIONE DI MICALI LETIZIA ERA STATA COMUNICTA VERBALMENTE AL COORDINATORE BOLOGNA. L’ATTESA AL SARACEN SI DIMOSTRA FALLIMENTARE LUCIDO NON SI PRESENTA ( LA MOTIVAZIONE LA RITROVEREMO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GENNAIO 2006 DELIBERA 3-4 : Il Presidente ringrazia il cons. Cutino per l’attestazione di stima, stima che va soprattutto al vice Presidente che era stato avvicinato con la promessa di elezione a Presidente, ma Egli in nome di uno spirito di gruppo e di lealtà ha ritenuto di dover rifiutare. Il Vice Presidente afferma che occorre tenere conto degli incidenti senza perdere la faccia, in particolare Egli ha posto a base della propria vita taluni valori come la chiarezza e la lealtà, ed a tali valori ha improntato i propri rapporti sia con il Sindaco Portobello che con il signor Bologna, con il signor Cataldo, con il signor Rubino. Anche in quest’occasione si dichiara sereno conscio che sarebbe bastato un suo piccolo spostamento di posizione per garantirgli la carica di Presidente, ma ha ritenuto che fosse prevalente la sua lealtà nei confronti dell’attuale Presidente che avrebbe dovuto sostituire. Non è una carica che può cambiargli la vita né ha un morboso attaccamento alla poltrona; ). IL CONSIGLIERE FRANCESCO CRISCI SI PRESENTA DOPO UN PAIO D’ORE ALA FINE DOPO UN’ESTENUANTE TRATTATIVA ADERISCE AL MOVIMENTO siamo stati costretti a disdire la convocazione dei giornalisti invitati alla conferenza stampa di presentazione. 2005 26 OTTOBRE PORTOBELLO SINDACO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE I CONSIGLIERI LETIZIA MICALI E FRANCESCO CRISCI CON UN DOCUMENTO RESPINTO DALLA MAGGIORANZA PORTOBELLO ESPRIMONO SOLIDARIETA’ AL VICE SINDACO DIMISSIONARIO STEFANO BOLOGNA 2008 26 MAGGIO PORTOBELLO SINDACO PROT 6120CC ROMEO SALVATORE AI ROM SUPERMERCATO FOGLIO 1 PARTICELL 2069 1466 GEOM CRISCI FRANCESCO AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AIROM 2008 30 NOVEMBRE C C 11 OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRG ELAUTO FERRARELLA PARCHEGGIO PROCURA SARACEN VARIANTE DA 153 STANZE A 88 ALLOGGI CRISCI MICALI BOLOGNA DA AREA TURISTICA CT1 A C PORTOBELLO NO SPECULAZIONE 2014 RINASCITA ISOLANA SINDACO BOLOGNA BILLECI ORAZIO 177 CALTANISETTA GIUSEPPE 132 CARDINALE GIUSEPPE 47 COLONNA SALVATORE 47 CRISCI FRANCESCO 164 CROCE GIOVANNA 47 FERRANTE GAETANO 80 GUERCIO BARTOLA 62 MANNINO ANGELO 238MIGNANO ROSARIO 95 MILLOCCA FRANCESCO 87 NEVOLOSO BENEDETTO 97 OLIVA STEFANIA 20 RAPPA ROSARIO 85 TOTALI 1472 2011 13 LUGLIO CONCESSIONE EDIILIZIA IN SANATORIA N 14 MANNINO MARIA CONCETTA 7 MARZO 1967 CRISCI FRANCESCO 12 GIUGNO 1969 SUCCESSIONE DA MANNINO TOMMASO 14 OTTOBRE 2010 VIA SIINO 2 ACCATASTAMENTO CRISCI 15 FRANCESCO IMPASTATO GIOVANNI IDONEITA’ SISMICA INGEGNERE ROCCO RAPPA PERIZIA GIURATA DIMENSIONI E STATO DELLE OPERE FRANCESCO CRISCI 2011 1 APRILE PORTOBELLO SINDACO LICENZA EDILIZIA SANATORIA 7 IN SANATORIA CRIVELLO VINCENZO 29.9.53 CRIVELLO ANTONIA 7.12.59 SS13 N 19 MONTREAL QUEBEC CANADA CONTRADA PIANA PROPRIETARI 3 12 93 47705 35388 NOTAIO ORLANDO MARCELLO FOGLIO 3 2312 FOGLIO 3 E 4 138 119 238 243 ACCATASTAMENTO BRANCATO VINCENZO PA0047330 17 02 06 ZONA E PROGETTISTA ARCH LICATA ANDREA (CASE FANTASMA CON LUPO BOLOGNA E CUTINO) SISIMICA INGEGNERE RAPPA ROCCO CRISCI FRANCESCO 2011 1 APRILE PORTOBELLO SINDACO LICENZA EDILIZIA SANATORIA 7 IN SANATORIA CRIVELLO VINCENZO 29.9.53 CRIVELLO ANTONIA 7.12.59 SS13 N 19 MONTREAL QUEBEC CANADA CONTRADA PIANA PROPRIETARI 3 12 93 47705 35388 CONDONO 2011 1 APRILE PORTOBELLO SINDACO LICENZA EDILIZIA SANATORIA 7 IN SANATORIA CRIVELLO VINCENZO 29.9.53 CRIVELLO ANTONIA 7.12.59 SS13 N 19 MONTREAL QUEBEC CANADA CONTRADA PIANA PROPRIETARI 3 12 93 47705 35388 2011 1 APRILE PORTOBELLO SINDACO LICENZA EDILIZIA SANATORIA 7 IN SANATORIA CRIVELLO VINCENZO 29.9.53 CRIVELLO ANTONIA 7.12.59 SS13 N 19 MONTREAL QUEBEC CANADA CONTRADA PIANA PROPRIETARI 3 12 93 47705 35388 ONERI CONDONO 2011 29 MARZO PORTOBELLO SINDACO LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA 5 CRIVELLO VINCENZO 29.9.53 CRIVELLO ANTONIA 7.12.59 SS13 N 19 MONTREAL QUEBEC CANADA CONTRADA PIANA PROPRIETARI 3 12 93 47705 35388 NOTAIO ORLANDO MARCELLO FOGLIO 3 2313 FOGLIO 3 E 4 138 119 238 243 ACCATASTAMENTO BRANCATO VINCENZO 46027 16 02 06 ZONA E PROGETTISTA ARCH LICATA ANDREA (CASE FANTASMA CON LUPO BOLOGNA E CUTINO) SISIMICA INGEGNERE RAPPA ROCCO CRISCI FRANCESCO 2010 9 DICEMBRE ADDIO PIZZO 5 ORDINANZA DI USTODIA CAUTELARE BRUNO PIETRO 46 PUGLISI FRANCESCO 1966 CINA' ELETTRICISTA PIPITONE TORRETTA ISOLA DELE FEMMINE 2010 22 GENNAIO LICENZA EDILIZIA N 1 2010 Il Responsabile del I servizio Arch. Sergio Valguarnera il Responsabile del III settore Arch. Sandro D’Arpa VISTA la documentazione trasmessa in data 26.11.2008 – p.llo n. 14416, dal sig. Lucido Antonino, costituita dal progetto trasmesso a firma del geometra Francesco Crisci, iscritto al Collegio al n. 3675 adeguato al nuovo regolamento edilizio ed alla L. n.19/89; VISTA la dichiarazione a firma del Geometra Francesco Crisci, nato a Palermo il 12/06/1969 – c.f.: CRS FNC 69H12 G273 D, resa ai sensi del D.P.R. n° 455 del 28/12/2000, con cui dichiara che il progetto allegato alla richiesta di Concessione edilizia per la realizzazione di un edificio a tre elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato, 16 ricadente in un lotto di terreno ricadente in Isola delle Femmine in via Falcone, censito al fg. 1 – p.lle nn. 2381 e 2382, presentata presso il Comune di Isola delle Femmine, in data 26/11/2008 – p.llo n° 14416, è uguale a quello trasmesso in allegato alla richiesta di Nuovo Nulla Osta del 25/02/2009 – ricevuta n° 867/P, BBNN n° 49648; VISTO l’atto costitutivo della società “EDIL C.P. di Puglisi Badassare & C. S.A.S” stipulato in data 13.02.2008 – presso il notaio Letizia Russo di Palermo, registrato in Palermo il 15.02.2008 con cui i signori: 1. PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987 ed residente in Torretta (Pa) via Santa Rosalia n. 13 – c.f.:PGLBDS87P07G273G; 2. PUGLISI BALDASSARE, nato a Torretta (Pa) il 16/10/1938 ed ivi residente in via Santa Rosalia n. 13/15, c.f.: PGLBDS38R16L282D; 3. CONIGLIO EMAMUELE, nato a Isola delle Femmine (Pa) il 04/11/1954 ed ivi residente in via Romeo n. 67, c.f.: CNG MNL 54S04E350B; VISTO la richiesta del 14.08.2009 – p.llo n° 12797 presentata dal sig. PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di legale rappresentante della società “EDIL C.P. di Pugliesi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, nella qualità di nuovo proprietario del lotto identificato al catasto terreni al foglio di mappa n° 1 – particelle nn. 2381-2382, con cui chiede la voltura della pratica edilizia in corso di istruttoria, con allegato il relativo atto di compravendita dichiarato conforme all’originale (ai sensi del DPR n. 445/2000) stipulato presso il Notaio Letizia Russo del collegio notarile di Palermo in data 07/04/2009 raccolta n. 11016 – repertorio n. 34794 - registrato in Palermo il 24/04/2009 al n. 3835/1t, trascritto il 27/04/2009 ai nn. 36737/26041, da cui risulta che la ditta nuova proprietà del lotto, oggetto di richiesta di edificazione VISTO il prospetto predisposto dal tecnico incaricato il Geometra Francesco Crisci, sopra generalizzato, e trasmesso dal sig. Puglisi Baldassare con nota p.llo n. 17184 del 04.11.2009, relativo agli oneri concessori dovuto ai sensi della Legge n. 10 del 28/01/1977 – art. 6, così ripartiti: a) oneri di urbanizzazione pari ad € 30.652,28; b) costo di costruzione pari ad € 12.796,39; 2003 6 DICEMBRE SCOPERTE ALTRE 146 VILLE ABUSIVE - LA REPUBBLICA SANATORIA 15 893 LUCIDO MARIA CRISCI ANTONINO CONTRADA S CATALDO FOGLIO 2 120 FOGLIO2 124 PERIZIA GIURATA RAPPA COSMO SENTENZA 15729 2016 CASSAZIONE CRISCI GEOM FRANCESCO CIMITERO LOTTO 25 VIALE DI ACCESSO CIMITERO NUOVO RICOSTRUZIONE O AMPLIAMENTO CAPPELLA GENITIZIA difforme al progetto originario assenza di autorizzazione AA.BB.CC. AGGIORNATO AL 27 FEBBRAIO 2017 17