Circolare n. 19 del 20 maggio 1968
Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali
Oggetto: Legge sui passaporti n. 1185 del 21 novembre 1967.
PARTE I
CONSIDERAZIONI GENERALI
La materia attinente ai passaporti è stata oggetto di nuova disciplina mediante
la Legge n. 1185 del 21 novembre 1967, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
18 dicembre 1967, n. 314.
Adeguandosi al precetto costituzionale, la Legge riconosce al cittadino un vero
e proprio diritto al passaporto, pur con le limitazioni espressamente
previste; d’altra parte, stabilisce l’obbligo per l’autorità competente di
motivare il provvedimento di rifiuto del rilascio o del rinnovo del passaporto e
di darne comunicazione all’interessato.
Avverso i provvedimenti delle Autorità consolari è ammesso il ricorso al
Ministro per gli Affari Esteri entro 30 giorni dalla data di notificazione o di
ricezione della comunicazione del relativo provvedimento (45 giorni quando
l’autorità competente al rilascio ha sede in un Paese extraeuropeo). Contro i
provvedimenti definitivi è prevista la giurisdizione esclusiva anche nel merito
del Consiglio di Stato. In via alternativa al ricorso al Ministro per gli Affari
Esteri è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale del capoluogo della
provincia di ultima residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica ai
sensi dell’art. 28, 4° comma. A seguito delle decisioni di accoglimento del
ricorso da parte del Ministro per gli Affari Esteri e, in via transitoria, del
Tribunale ordinario, l’autorità consolare rilascerà il passaporto salvo che
sussistano altri motivi ostativi previsti dalla legge.
La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dalla Amministrazione
entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
PASSAPORTO ORDINARIO
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti
dal Governo Italiano. Peraltro, ove l’interessato ne faccia espressa richiesta,
esso può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti
mediante l’indicazione della località di destinazione.
Il passaporto ordinario è, in linea di massima, valido per cinque anni e può
essere rinnovato per un uguale periodo. In casi particolari espressamente
previsti dalla legge (art.17) può avere più breve validità, come anche essere
rilasciato per il solo viaggio di rimpatrio (confr. Anche parte II punto j).
A tale riguardo è da tener presente che per i giovani residenti all’estero
soggetti agli obblighi di leva, la validità del passaporto non può superare il 1°
gennaio dell’anno del compimento del ventesimo anno di età. Successivamente
a tale data si applica la norma di cui al punto g) dell’art. 3 e di conseguenza
potrà essere rilasciato il passaporto con validità quinquennale, semprechè
l’interessato abbia regolarizzato la sua posizione militare.
La norma di cui al 3° comma dell’art. 17 non si applica ai residenti permanenti
all’estero che abbiano regolarizzato la loro posizione militare. Ciò in quanto gli
obblighi militari si intendono soddisfatti con l’arruolamento e la dispensa.
Possono ottenere il passaporto individuale tutti i cittadini che hanno compiuto il
decimo anno di età; esso può essere rilasciato anche ai minori degli anni 10,
purchè accompagnati o affidati, come previsto dall’art. 14, punto 1).
I minori degli anni 16 potranno essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori
o del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli (art. 14, punto 2).
La tassa per il rilascio o rinnovo del passaporto è stata fissata in lire mille per
ogni anno o frazione di anno di validità (confronta sez. III dell’art. 29 della
Tabella allegata al D.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967). Nessuna tassa è
percepita per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone
indicate nell’art. 19 della legge (confr. anche parte II punto h).
DEROGHE AL PRINCIPIO DEL DIRITTO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO.
La Legge, mentre prevede la facoltà del Ministro per gli Affari Esteri di adottare
con proprio decreto disposizioni particolari in materia di passaporti per gli
emigranti nell’interesse generale del lavoro italiano all’estero e per la tutela dei
lavoratori (art. 9 comma I°) specifica le seguenti deroghe al principio del diritto
al rilascio del passaporto (artt. 3 e 9):
a. per proteggere i minori, gli interdetti e in genere quanti sono affidati ad
altri nei casi indicati dalla legge(art. 3 lett. a));
b. per impedire l’espatrio di chi ha obblighi verso la giustizia penale (art. 3
lett. c), d), ed e));
c. per assicurare il compimento della ferma di leva e di altri obblighi di
carattere militare (art. 3 lett. f) e g));
d. per i casi in cui il Ministro per gli Affari Esteri può, con proprio decreto
motivato, e in circostanze eccezionali, sospendere temporaneamente
o limitare il rilascio dei passaporti, disporre il ritiro di quelli già rilasciati o
limitarne la validità territoriale (art. 9, 2° comma);
e. per i casi in cui, pure per circostanze eccezionali, può essere
temporaneamente sospeso l’espatrio dei cittadini aventi obblighi militari
(art. 9, 3° comma).
RITIRO DEL PASSAPORTO
Detto provvedimento viene previsto dall’art. 12:
a. quando sopravvengano circostanze che, se presenti al momento del
rilascio, ne avrebbero legittimato il diniego;
b. a richiesta dell’avente diritto agli obblighi alimentari, quando il titolare
del passaporto si trovi all’estero e non sia in grado di dare la prova
dell’adempimento degli obblighi medesimi;
c. quando il titolare sia un minore che abitualmente svolga all’estero
attività immorali o lavori in industrie pericolose.
Al riguardo si fa presente che le ipotesi previste alle lettere b) e c) anzidette
costituivano nella precedente legislazione causa ostativa al rilascio del
passaporto.
Il passaporto ritirato viene restituito allorchè il titolare sia in grado di
dimostrare l’inesistenza o la cessazione dei motivi che diedero luogo al ritiro.
DISPOSIZIONI PENALI
L’art. 24 della legge prevede le pene da comminare ai cittadini usciti dal
territorio della Repubblica senza passaporto o, documento equipollente,
materia finora disciplinata dal T.U. delle leggi di P.S. (art. 158).
Una particolare sanzione penale è stata introdotta (art. 25) nei confronti di
colui che, nella richiesta di passaporto, renda affermazioni non veritiere ed
incomplete, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. A tale riguardo si
richiama il disposto dell’art. 16 e, in particolare, l’obbligo che ha il richiedente
del documento di espatrio di dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a
procedimento penale.
ESPATRIO NEI PAESI DELLA C.E.E. E IN QUELLI CON CUI VIGONO
PARTICOLARI ACCORDI INTERNAZIONALI.
In base all’art. 27 della nuova Legge, le norme concernenti la circolazione ed il
soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. (D.P.R. n. 1656 del 30
dicembre 1965) non hanno subito modificazioni; pertanto la carta di identità
rilasciata ai cittadini italiani resta titolo valido per recarsi, anche per motivi di
lavoro, negli Stati comunitari (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Repubblica Federale di Germania) e per turismo in quelli aderenti all’Accordo
Multilaterale Europeo sul regime di circolazione delle persone nei Paesi membri
del Consiglio d’Europa firmato a Parigi il 13 dicembre 1967 (e cioè oltre i citati
Paesi comunitari, i seguenti altri: Austria, Grecia, Malta, Monaco Principato,
Svizzera e Turchia).
Per gli undici Paesi suddetti continueranno ad applicarsi le disposizioni
concernenti la convalida da parte della Questura del certificato di nascita per
l’espatrio dei minori che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età,
atteso che agli stessi non può essere rilasciata la carta di identità.
Infine anche la tessera personale di riconoscimento, istituita con D.P.R. n. 851
del 28 luglio 1967, che verrà rilasciata ai dipendenti dello Stato ed ai loro
familiari a carico, è titolo idoneo per l’espatrio nei menzionati Paesi.
PARTE II
DIRETTIVE DI MASSIMA PER GLI UFFICI CONSOLARI
In relazione ai principi sopra enunciati, si rileva che l’esercizio del diritto
all’espatrio può essere subordinato soltanto alle condizioni poste
espressamente dalla legge (art. 3) nonché alle disposizioni emanate dal
Ministro per gli Affari Esteri ai sensi dell’art. 9 della stessa legge.
Ciò premesso, gli Uffici consolari dovranno attenersi alle direttive di massima
che seguono:
a. Richiesta di rilascio: le domande tendenti ad ottenere il passaporto
possono essere presentate a qualunque Ufficio consolare (o, in
mancanza, Missione diplomatica) (art. 6), che provvederà eventualmente
ad inoltrarle all’Ufficio competente (art. 7).
Esse (vedi fac-simile: allegato 1) devono contenere nome e cognome,
data e luogo di nascita, residenza e connotati); inoltre, ove ritenuto
necessario, il domicilio. L’interessato dovrà inoltre indicare i documenti
prodotti e dichiarare in calce alla domanda se sia o meno sottoposto a
procedimento penale in Italia. Di ogni domanda deve essere rilasciata
ricevuta, conservandone copia agli atti d’ufficio.
b. Documentazione: all’atto della richiesta del passaporto l’interessato
dovrà comprovare, nei modi di legge, la sua identità, il possesso della
cittadinanza italiana ed il suo stato di famiglia. Al riguardo si richiama la
legge 4 gennaio 1968 n. 15 e, in particolare, le norme di cui agli articoli
2, 5, 6, 9, 10.
Dovranno essere allegati alla domanda:
•
•
•
due fotografie, firmate sul davanti,, di cui una autenticata
(l’autenticazione può essere effettuata dalla stessa Autorità consolare);
nulla osta dell’Autorità militare, quando richiesto;
gli assensi o le autorizzazioni, ove necessari, ed ove nello stesso corpo
della domanda non ne sia fatta richiesta al funzionario consolare nei suoi
poteri tutori e di volontaria giurisdizione (art. 34 e 35 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200).
L’interessato dovrà versare l’equivalente in valuta locale di L. 600 per costo del
libretto (D.M. n. 290 del 14 febbraio 1968) e l’importo delle marche previste
dall’art. 29 della tariffa consolare (salvi i casi di gratuità – vedi punto h).
Qualora la domanda inoltrata non sia corredata dalla prescritta
documentazione o dagli elementi richiesti, l’Ufficio ne informerà l’interessato
affinchè questi possa provvedere in conseguenza.
a. Istruttoria della pratica: ha inizio con il ricevimento da parte
dell’Ufficio competente della domanda corredata dalla documentazione
prescritta. L’Ufficio predetto darà definizione alla pratica nel termine di
15 giorni.
Ove non si possa completare l’istruttoria nel termine di cui sopra, si
dovrà dare notificazione all’interessato (art. 91 del D.P.R. n. 200 – vedi
fac-simile: allegato 2). In tal caso l’Ufficio competente entro il nuovo
termine di giorni 15 provvederà al rilascio del passaporto oppure, ove
ricorrano i motivi previsti dalla legge, al rigetto dell’istanza.
b. Rigetto della richiesta: questo provvedimento deve essere motivato
indicando le cause che ostano al rilascio del passaporto e deve essere
notificato all’interessato.
c. Annotazioni sui passaporti: sul passaporto rilasciato per tutti gli Stati
i cui Governi sono riconosciuti dovrà essere apposta la seguente
annotazione:
"Il presente passaporto è rilasciato per tutti i Paesi i cui Governi sono
riconosciuti dal Governo italiano".
Il passaporto rilasciato al minore potrà essere limitato a determinati Paesi
eventualmente specificati nell’assenso o nella autorizzazione di cui all’art. 3
lettera a) (in tal caso non dovrà essere apposta l’annotazione di cui sopra). La
validità del passaporto stesso potrà analogamente essere limitata nel tempo ai
sensi dell’art. 17, 1° comma.
Per l’applicazione del disposto dell’art. 14, punto 2), si indicano le seguenti
modalità e annotazioni:
1) se sul passaporto deve essere iscritto un minore degli anni 10, si
annoterà a pag. 2, il nome, la data e il luogo di nascita del minore stesso, ove
trattasi di iscrizione sul passaporto di uno dei genitori; negli altri casi saranno
indicati, su altra pagina: cognome, nome, data e luogo di nascita del minore,
con la menzione della delega di chi esercita la patria potestà o la potestà
tutoria; e cioè, ad esempio: "iscritto in base a delega del Signor…………….,
esercente la patria potestà (o la potestà tutoria), rilasciata
a………………………………il………………………………
(località) (data)
……………………………………………..
(timbro, data e firma del funzionario)
2. Se sul passaporto deve essere iscritto un minore degli anni 16, che ha
però compiuto il decimo anno di età, a pag. 2 si farà riferimento ad
un’altra pagina e su quest’ultima si incollerà la fotografia del minore. Se i
minori sono più, le fotografie di essi saranno numerate e timbrate a
secco. Al di sotto o nella pagina successiva sarà riportata la dicitura "la
fotografia qui sopra apposta" (ovvero: "le fotografie qui sopra o retro
apposte") è quella del figlio minore del titolare (oppure: "sono quelle dei
figli minori del titolare"):
1° (…………………………………………………………………..)
(nome, data e luogo di nascita)
2° (…………………………………………………………………...)
(nome, data e luogo di nascita)
ecc.
………………………………………
(timbro, data e firma del funzionario)
Se il passaporto non è intestato al genitore, si annoterà:
"le fotografie qui sopra apposte sono quelle dei minori
1° (…………………………………………………………………….)
(cognome, nome, data e luogo di nascita)
2° (…………………………………………………………………….)
(cognome, nome, data e luogo di nascita)
Iscritti in base a delega dell’esercente la patria potestà (o potestà
tutoria)
Signor………………………., rilasciata a………………………………..
(località)
il……………………..
(data)
………………………………………
(timbro, data e firma del funzionario)
3. Se sono da iscrivere minori degli anni 16 che abbiano compiuto il decimo
anno di età ed uno o più minori degli anni 10, si procederà per questi
ultimi come al punto 1) e per i primi come al punto 2).
Si tengano anche presenti le annotazioni di cui ai successivi punti h), i) e j).
a. Consegna del passaporto: è effettuata direttamente all’interessato
tramite l’ufficio cui è stata presentata l’istanza ovvero a mezzo posta.
b. Rinnovo dei passaporti: al rinnovo dei passaporti si dovrà procedere
con ogni possibile sollecitudine, previo riscontro della permanenza delle
condizioni previste per il rilascio (art.17). All’atto del rinnovo saranno
prodotti, ove necessario, i nulla osta e gli assensi previsti per il rilascio.
Qualora competente al rinnovo sia un Ufficio diverso da quello cui è stata
presentata l’istanza, quest’ultimo deve chiedere al primo relativa
autorizzazione.
c. Rilascio o rinnovo gratuiti dei passaporti: gli aventi diritto al rilascio
o rinnovo del passaporto in esenzione da qualsiasi imposta o tassa,
nonché alla presentazione in carta libera di atti, documenti e domande
devono provare di rientrare in una delle categorie di persone previste
dalla nuova legge, o dall’art. 58 del D.P.R. n.200 del 5 gennaio 1967
sulle funzioni e i poteri consolari, o dall’art. 13 del D.P.R. n.1656 del 30
dicembre 1965.
In mancanza di provvedimenti del Ministro per gli Affari Esteri di cui al 1°
comma dell’art. 9 della nuova legge, a coloro che, valendosi della propria
qualità di emigranti, chiedono il passaporto ai sensi dell’art. 19 lettera a), verrà
rilasciato gratuitamente il passaporto ordinario valido per tutti i Paesi i cui
Governi sono riconosciuti *
La norma che prevede il rilascio gratuito del passaporto agli emigranti si
applica anche ai marittimi quando questi, per poter svolgere le loro attività
professionale, debbano essere muniti necessariamente di passaporto.
Su tali passaporti verrà apposta la seguente annotazione: "Esente da tassa ai
sensi dell’art. 19 delle Legge 18 dicembre 1967, n. 1185"..
2. Nel caso di richiesta di passaporto gratuito ai sensi dell’art. 58 del D.P.R.
n.200, verrà apposta sul passaporto la seguente annotazione:
"Esente da tassa ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200". Si
provvederà inoltre a riscuotere l’importo del libretto.
3. Nel caso di richiesta di passaporto gratuito ai sensi del D.P.R. n.1656 del
30 dicembre 1965, ul passaporto dovranno essere indicati singolarmente
sia i Paesi della C.E.E. e sia gli eventuali Paesi di transito e, mentre verrà
riscosso unicamente il prezzo del libretto, su questo dovrà essere
apposta la seguente annotazione:
"Esente da tassa ai sensi del D.P.R. n. 1656 del 10 dicembre 1965"
Qualora l’interessato, già in possesso di passaporto rilasciato in esenzione da
tassa ai sensi del succitato D.P.R. n. 1656, chieda l’estensione di validità del
passaporto per gli altri paesi i cui Governi sono riconosciuti, dovrà farsi luogo
all’estensione previo pagamento della prescritta tassa, a meno che l’interessato
non rientri in una delle categorie previste dall’art. 19 della legge n. 1185
ovvero in una di quelle prevista dall’art. 58 del D.P.R. n. 200 già citato.
a. Estensione di validità del passaporto per località di Paesi i cui
Governi non sono riconosciuti. Le istruzioni al riguardo formano
oggetto di apposita comunicazione.
b. Rimpatri consolari: nel caso di rimpatrio consolare, nel rilasciare
all’interessato il passaporto ai sensi dell’art. 17 della nuova Legge,
ovvero documento di viaggio equipollente ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
n.200, si dovrà limitarne la validità, di norma, al solo viaggio di rimpatrio
(si richiama al riguardo la circolare n. 4 del 12 febbraio 1968).
c. Ritiro del passaporto: a parte i casi previsti dal 1° e 3° comma dell’art.
12, si richiama l’attenzione sulle seguenti modalità di applicazione del 2°
comma dello stesso articolo.
Detto comma prevede che in caso di inadempimento di obblighi alimentari il
passaporto possa essere ritirato a richiesta di coloro a cui favore esiste una
pronunzia dell’Autorità Giudiziaria italiana, oppure, a semplice richiesta dei
discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, degli ascendenti e del
coniuge non legalmente separato, anche in mancanza di tale pronunzia.
Qualora esista pronunzia dell’Autorità giudiziaria italiana, l’Ufficio, ricevuta
l’istanza, invia a colui cui incombe l’obbligo alimentare una notificazione che
potrà essere stilata secondo l’allegato fac-simile n.3.
Ove l’interessato non esibisca la prova richiesta, l’Ufficio svolge opera di
convinzione allo scopo di indurlo a far fronte ai propri obblighi. Qualora tale
opera di convinzione non ottenga il risultato voluto, l’Ufficio invia altra
notificazione che potrà essere stilata secondo l’allegato fac-simile n. 4.
Qualora esista la semplice istanza degli aventi diritto (discendenti, ascendenti e
coniuge) e semprechè gli stessi dimostrino di avere fatta domanda giudiziale
(dato che per l’articolo 445 c.c. gli alimenti sono dovuti dal giorno di tale
domanda), l’Ufficio invita colui che ha l’obbligo degli alimenti, servendosi dei
mezzi ritenuti più idonei (eventualmente utilizzando l’allegato fac-simile n. 5),
a fornire chiarimenti e svolgendo quindi nei confronti dello stesso opera di
convincimento.
Nel caso che non vengano raggiunti risultati positivi, l’Ufficio chiede alla
Questura competente ragguagli circa l’effettiva situazione familiare da cui
scaturiscono gli obblighi alimentari e le eventuali altre notizie ritenute utili (p.
es. l’eventuale concorso di altri aventi diritto, notizie sulle condizioni
economiche dell’istante, ecc.).
Sulla base degli accertamenti svolti, l’Ufficio, ove ne sussistano i presupposti,
invia una notificazione che potrà essere stilata secondo l’allegato fac-simile n.
4.
Si raccomanda comunque di tenere presente che la necessità di salvaguardare
rapporti familiari nonché situazioni di lavoro all’estero comportano per l’Ufficio
l’impegno a cercare – in ogni caso e particolarmente in mancanza di pronuncia
dell’Autorità giudiziaria – di dare soddisfazione agli istanti a tanto convincendo
colui che incombe l’obbligo alimentare e comunque di procedere con la
massima avvedutezza in sede di eventuale applicazione della norma di legge.
Data la difficoltà della esatta interpretazione della norma contenuta al comma
2° dell’art. 12, questo Ministero si riserva di far pervenire eventuali nuove
istruzioni, dopo aver sentito gli Organi consultivi competenti.
Fac-simile: allegato 1
MODULO DI DOMANDA
(da consegnare a titolo di orientamento agli interessati)
Il sottoscritto……………….., nato a……………..(Prov……………)
il ……………, cittadino italiano, residente a……..(Prov…………...)
via………………………, con domicilio (1) a………………………,
altri dati………………………………….(1) (in caso di richiesta di passaporto gratuito
dati giustificativi) chiede il rilascio o il rinnovo del passaporto per i Paesi
riconosciuti dal Governo italiano per motivi (1)
Unisce i seguent documenti:
a. ……………………………………………………..
b. ……………………………………………………..
c. ……………………………………………………..
ecc.
Connotati: Statura……..Occhi……..Capelli……….
Segni particolari……………………
La situazione di famiglia è la seguente (2):
Coniugato……………….Vedovo……………………
……………………….. ……………………. ………………….
Coniuge (cognome e nome) (Luogo e data di nascita) (cittadinanza)
Figlio………………………………………………………………………
Figlio……………………………………………………………………….
Posizione agli effetti degli obblighi milirari (2):………………………
Chiede inoltre che sul passaporto vengano iscritti i figli minori (2):
1)…………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………….
Segue: Allegato 1
Unisce la relativa documentazione (2)
1)………………………………………….
2)………………………………………….
ecc.
Segue: Allegato 1
Dichiara di non essere sottoposto a procedimento penale (3) e (4).
Dichiara inoltre che quanto sopra riportato risponde a verità (4).
Data……………………………
Il richiedente
……………………………
NOTE:
Fac-simile allegato 2
OGGETTO:……………………………………………………………
Al Signor ……………………………
…………………………...
……………………..
Prat. Pass. n. ……………………..
Con riferimento alla richiesta di rilascio (o rinnovo) del passaporto indicato in
oggetto, pervenuta il ……………………..si informa la S.V. che, rendendosi
necessario il completamento dell’istruttoria da parte di questo Ufficio il termine
per il rilascio del passaporto viene posticipato di 15 giorni ai sensi dell’art. 8,
comma 3° della legge.
Fac-simile: allegato 3
RACCOMANDATA
Comunico alla S.V. che la Signora (o il Signor)……………………...
Ha chiesto che, a termine dell’art. 12, comma secondo della legge n. 1185 del
31 novembre 1967, Le venga ritirato il passaporto, poiché Ella non adempie
agli obblighi alimentari a Suo carico, a seguito della pronunzia……
Ciò premesso, la invito a far pervenire a questo Ufficio, entro dieci giorni dal
ricevimento della presente, la eventuale prova che Ella abbia adempiuto agli
obblighi in parola (ricevute di rimesse, vaglia, etc.) ovvero le spiegazioni del
caso.
Si fa notare che, qualora non venga fornita la prova dell’adempimento degli
obblighi alimentari, la Legge predetta prevede il ritiro del passaporto.
Fac-simile: allegato 4
RACCOMANDATA
Nel far seguito alla lettera n……………..in data……………
Constatato che la S.V. non ha offerto la prova dell’avvenuto adempimento
degli obblighi alimentari a Suo carico a favore di………………………….
Le notifico che, a termine dell’art. 12, secondo comma della Legge n.1185 del
21 novembre 1967, mi vedo costretto a procedere al ritiro del Suo passaporto.
Le intimo pertanto di far pervenire detto passaporto allo scrivente Ufficio, che
provvederà immediatamente a remunirLa di un documento valido per il solo
viaggio di rientro in Italia.
Fac-simile: allegato 5
RACCOMANDATA
Comunico alla S.V. che la Signora (il Signor)…………………….
Ha chiesto che, a termini dell’art. 12, comma secondo della legge n. 1185 del
21 novembre 1967, Le venga ritirato il passaporto, poiché Ella non adempie
agli obblighi alimentari a Suo carico a favore del……………….
Ciò premesso, La invito a far pervenire a questo Ufficio entro dieci giorni dal
ricevimento della presente, l’eventuale prova che Ella abbia adempiuto agli
obblighi in parola (ricevuta di rimesse, vaglia, etc.) ovvero le spiegazioni del
caso.
Si fa notare che, qualora non venga fornita la prova dell’adempimento degli
obblighi alimentari, la Legge predetta prevede il ritiro del passaporto.
Scarica

Circolare n - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione