INDICE
Informazioni per i cittadini ................................................................... 3
Campagna di controllo degli impianti termici ........................... 3
Responsabile dell’impianto termico .............................................. 4
La manutenzione degli impianti:
Frequenze temporali delle operazioni .............................................. 4
Il libretto di impianto ......................................................................... 4
Cosa deve fare - Impianti inferiori a 35 KW ................................. 5
Bollino Energetico .............................................................................. 5
Cosa deve fare - Impianti superiori a 35 KW .............................. 6
Controlli a campione .............................................................................. 7
Le tariffe dei controlli ............................................................................. 7
Come pagare e inviare la dichiarazione
all’ATI (SEA ITAGAS PROMOECO) ........................................................ 8
Gli artigiani manutentori ...................................................................... 9
Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma... 10
La visita di controllo .............................................................................. 11
I verificatori ............................................................................................... 11
Il verificatore accerterà ......................................................................... 11
Modalità di gestione delle non conformità .................................. 12
Attivazione sportello informativo .................................................... 12
Controllo delle temperature ambiente .......................................... 13
Attivazione di un numero verde ...................................................... 14
DOMANDE E RISPOSTE ........................................................................ 14
INFORMAZIONI PER I CITTADINI
Campagna di controllo impianti termici
i
Roma Capitale, ai sensi della vigente normativa nazionale (Legge 10/91, D.P.R.
412/93 e s.m.i., D.lgs 192/05 e s.m.i.), effettua gli accertamenti e le ispezioni
necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Questi controlli non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria, che
devono essere effettuate secondo le frequenze temporali indicate dalle norme
vigenti.
I controlli sulle caldaie sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme succedutesi in un tempo non breve, emanate da diverse autorità:
1)La Comunità Europea
2)Lo Stato Italiano
3)La Regione Lazio
4)L’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti.
Essi consentono di:
- Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico;
- Consumare meno energia (quindi risparmiare soldi);
- Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico;
- Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto.
Roma Capitale ha attuato un programma di sensibilizzazione per il corretto utilizzo degli impianti termici al fine di mettersi in regola con le norme stabilite dalla
legge 10 del ‘91 e dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE (migliorare
il rendimento degli impianti termici negli edifici, diminuire il consumo di combustibile e conseguentemente l’inquinamento ambientale, migliorare la qualità
della vita).
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO
Per responsabile dell’impianto termico si intende il proprietario dell’unità immobiliare di cui l’impianto è a servizio o, qualora vi sia apposito contratto, il terzo responsabile. Nel caso in cui l’immobile sia dato in locazione o comunque
risulti occupato, il responsabile dell’impianto è l’occupante anche senza titolo.
3
Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e della corretta manutenzione dell’ impianto termico.
La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione
di una sanzione che può variare da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di
3.000,00 euro.
Pertanto il responsabile dell’impianto deve:
- Conservare ed aggiornare il libretto di impianto;
- Fare eseguire regolarmente la manutenzione da parte di una ditta abilitata
ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008 che deve rilasciare copia della dichiarazione
di avvenuta manutenzione dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di
controllo tecnico” modello “G” o “F”), controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto.
La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni
IL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE
Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate sul
cosiddetto “Libretto di Impianto” (per impianti di potenza < 35 kW) o “Libret­
to di Centrale” (per impianti di potenza ≥ 35 kW) che viene rilasciato all’atto
dell’installazione di una caldaia o di un impianto, oppure fornito dall’impresa
manutentrice in caso di impianto già esistente. La tenuta del Libretto di Impianto/
Cen­trale è a cura del responsabile dell’impianto che deve aggiornare le parti
relative alle operazioni di manutenzione e ai risultati delle verifiche del rendimento di combustione eseguite dalla ditta incaricata.
COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI INFERIORI A 35 KW
Ai sensi dell’ALLEGATO “L” del D.lgs. 192/05 come modificato dal D.lgs. 311/06,
tutti i possessori di una caldaia a servizio dell’impianto di riscaldamento di po­
tenza nominale al focolare inferiore a 35 kW (solitamente impianti autonomi
unifamiliari) hanno l’obbligo di eseguire le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell’impianto termico conformemente alle istruzioni tecniche
per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa instal­
latrice dell’impianto o, nel caso in cui queste non fossero
disponibili, dal fabbri­cante degli apparecchi utilizzati.
In ogni caso, i controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato “G” devono es­
sere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
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a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di po­tenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con
una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di
generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di lo­
cali abitati;
c)ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW.
Fare eseguire, pertanto, la prova di combustione dell’impianto da parte di una
ditta abilitata, ed inviare il modello “G” di cui sopra con allegata l’attestazione
del versamento dell’importo di euro 5,54 .
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. C/C
n° 001000220762 intestato a: “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o sul conto corrente bancario”SEA SRL - ATI ROMA”
alle seguenti coordinate: IT 74 G 0100516000000000001066 (eventuali versamenti su altri conti correnti non potranno essere rimborsati).
COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI SUPERIORI A 35 KW
Per questo tipo d’impianti è obbligatorio essere in possesso del “Libret­to di Centrale”, sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati delle manutenzioni e delle prove di combustione. I Responsabili di impianti di potenza
≥ 35 kW hanno l’obbligo di effettuare i controlli di effi­cienza energetica almeno
una volta l’anno.
Per gli impianti di potenza ≥ 350 kW è prevista, inoltre, una seconda analisi dei
prodotti della combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di
riscaldamento annuale.
Roma Capitale, preso atto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.,
ha ade­guato le procedure di accertamento dell’avvenuta manutenzione degli
impianti termici, consentendo così anche per gli impianti di potenza superiore a 35 kW l’invio biennale dell’apposita dichiarazione, (Allegato “F” del D.Lgs.
192/05).
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La dichiarazione contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con
le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione, nonché i risultati delle
verifiche di rendimento, in corso di validità, dovrà pervenire a CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via telematica tramite registrazione
(e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.
com.
La dichiarazione dovrà essere accompag­nata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella 1)
BOLLINO ENERGETICO
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All’atto della manutenzione i manutentori abilitati che avranno aderito al pro­tocollo
di intesa proposto da Roma Capitale al fine di calmierare i prezzi della manutenzione,
rilasceranno, in sostituzione del versamento postale, un bollino energetico di diverso
colore per ogni fascia di potenza dell’impianto, composto da tre tagliandi da attaccare, rispettivamente, su ognuna delle tre copie del rapporto di controllo.
L’invio della dichiarazione, contenente gli elementi informativi dell’impianto termico
con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzi­one nonché i risultati delle
verifiche di rendimento, in corso di validità, dovrà pervenire a: CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via telematica da parte dei manutentori
tramite registrazione (e successiva autoriz­zazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com.
La dichiarazi­one dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella 1) tramite bollettino CC o il pagamento del
bollino energetico.
Il controllo è gratuito nel caso in cui il Rapporto di Controllo Tecni­co, corredato dal
Bollino Energetico o dalla ricevuta di pagamento, sia stato regolarmente compilato ed inviato all’ATI Con.Te. In caso contrario il costo è a carico del Responsabile
dell’impianto termico. Il controllo dell’ impianto termico privo di dichiarazione avrà
un costo di € 84,24 + il corrispet­tivo previsto per la presentazione della dichiarazione,
come da tabella “TARIFFA ISPEZIONI” di seguito riportata.
N.B.: La potenza nominale al focolare è da intendersi come somma delle potenze dei singoli generatori
costituenti l’impianto. La dichiarazione priva del relativo pagamento dovrà ritenersi nulla.
CONTROLLI A CAMPIONE
Roma Capitale ha il compito di verificare che la manutenzione ordinaria periodica e i controlli di efficienza energetica siano stati eseguiti correttamente nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e lo svolge attraverso l’ ATI CON.TE..
CON.TE. procede alle ispezioni:
- gratuitamente ed a campione, sugli impianti per i quali sia pervenuto il Rapporto
di controllo tecnico di cui agli allegati “F” o “G” corredato di bollino o versamento (impianti autocertificati). Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età
superiore a quindici anni, saranno effettuate ispezioni dell’impianto termico nel suo
complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del
generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati (come previsto dall’art.9, comma 4 del D.Lgs. 192/05).
- a pagamento sugli impianti per i quali non sia pervenuto con la dovuta regolarità
(almeno ogni 2 anni per impianti di potenza ≥ 35 kW o almeno ogni 4 anni per impianti
di potenza < 35 kW) l’autodichiarazione del responsabile dell’impianto termico nel
qual caso saranno applicate le tariffe a seguire
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Le tariffe dei controlli
- Controlli effettuati a seguito di autocertificazione: controllo gratuito.
- Controlli effettuati nei confronti di utenti che non hanno proceduto ad inviare
l’autocertificazione (modello “F” o “G” ) e sugli impianti con anomalie non
regolarizzate entro 30 gg. dalla prima ispezione: € 84,24 + corrispettivo pre
visto per l’autocertificazione come da Tabella “Tariffe Ispezioni”.
- Rimborso previsto per la mancata ispezione (assenza o rifiuto del controllo da
parte del responsabile a suo tempo preavvisato): € 24,78 per impianti di potenza inferiore a 35 kW, ed € 49,56 per impianti di potenza superiore o uguale a
35 kW.
?Come pagare e inviare la dichiarazione all’ATI CON.TE.
In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione ed esercizio il responsabile d’impianto è soggetto a sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00 Euro.
Il versamento dell’autocertificazione, come da tabella 1, potrà essere effet­
tuato sul C/C bancario “SEA SRL - ATI ROMA “alle seguenti coordinate: IT 74 G
0100516000000000001066 o sul c/c postale n° 001000220762 intestato a “ATI
VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma
Indicando chiaramente nella causale del versamento “autocertificazione
Biennio/Quadriennio ________“
Relativo all’impianto sito in
…………....…………………………………………………
Via/Piazza ………………………………….……………… n°………..
Anno …….……
La “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”, insieme all’attestazione di pagamento, dovranno essere inviati dal responsabile dell’impianto (preferibilmente
per raccomandata con ricevuta di ritorno, conservandone una copia) al seguente
indirizzo: “ATI Con.Te. “Servizio verifica impianti termici” Via Monasterace 39/f
00118 – ROMA.
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In alternativa, potrà essere acquistato il “Bollino Energetico” presso
il proprio manutentore convenzionato all’atto della manutenzione
dell’impianto.
Provvederà successivamente il manutentore a trasmettere l’allegato
G o F all’ATI Con.Te. - controlli impianti termici anche per via telematica
tramite registrazione (e successiva
autoriz­
zazione all’accesso) sul sito
www.controlloimpiantitermici.com
Gli artigiani manutentori
L’opera dei manutentori abilitati, svolta secondo le periodicità fissate dalla normativa in vigore, è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto termico in
buone condizioni di funzionamento.
Ciò garantisce all’utente:
- Che l’impianto è in regola con le norme dettate in materia di risparmio energetico;
- Che l’impianto è sicuro.
Nel caso in cui l’utente si avvalga di manutentori non abilitati, i ben­efici di cui
sopra non saranno garantiti. E’ vietato dalla normativa vigente avvalersi di ditte
non abilitate alla manutenzione degli impianti. I manutentori abilitati sono quelli iscritti in apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio, in base all’art.
3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, per la specializzazione in
mate­ria.
Il cittadino che per le operazioni di manutenzione sugli impianti si rivolge a
ditte non abilitate, è passibile di sanzione da euro 1000 a euro 10.000 ai sensi
dell’articolo 15 comma 2 del D.M. 37/08 per violazione dell’articolo 8 comma 1
del decreto stesso.
Roma Capitale, allo scopo di garantire agli utenti la migliore qualificazione
profes­sionale dei manutentori abilitati, svolgerà specifici corsi di formazione
professionale, al termine dei quali, a coloro che avranno seguito proficuamente i
corsi, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I nominativi dei partecipan­
ti in possesso dell’attestato, che si siano impegnati a rispettare un codice deon­
tologico nello svolgimento della loro professione (definito a seguito di apposita
convenzione, mediante la quale sono stati definiti il contratto di manutenzione
e le tariffe massime applicabili nei confronti dell’utenza) saranno pubblicati sul
sito internet del Comune. È previsto, inoltre, in base alla convenzione, che nei
casi di controversie fra utenti e manutentori abilitati convenzionati,queste siano
portate all’attenzione di una Commissione di conciliazione per una soluzione
bonaria della controversia.
Anche per i manutentori sono previste sanzioni pecuniarie piuttosto elevate
qualora non rilascino la documentazione prevista per legge.
Attenzione: i manutentori sono liberi imprenditori. Non vanno assolutamente confusi con i verificatori che sono tecnici spe­cializzati, operanti per
conto del Comune con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio”.
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI:
L’energia consumata per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria nell’edilizia
residenziale, rappresenta circa il 15% dei consumi energetici nazionali. La qualità delle emissioni degli impianti di riscaldamento ha un’importanza fondamentale per la qualità dell’aria all’interno delle nostre città. Per questi motivi, il
controllo dell’efficienza e delle emissioni degli impianti di riscaldamento è un
aspetto fondamentale dell’attività di controllo dell’inquinamento atmosferico e
dei consumi energetici. Un impianto ben funzionante fa risparmiare energia e fa
spendere meno per il riscaldamento.
Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma
L’Amministrazione Comunale svolgerà l’attività di verifica circa lo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti
termici in attuazione all’art 9 comma 2 del D.Lgs 192/05 ed all’allegato “L” del
D.Lgs 311/06, tramite i tecnici CON.TE., muniti di tesserino di riconoscimento.
La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo è:
- libretto di impianto per impianti inferiori a 35 KW;
- libretto centrale per impianti superiori a 35 KW;
- libretti di uso e manutenzione, rilasciati dai costruttori degli apparecchi;
- dichiarazioni di conformità dell’impianto termico o di altri impianti presenti.
Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della combustione
del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello stato della
canna fumaria, dell’aerazione del locale e di altri parametri specifici. Al termine
della verifica, l’addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di avvenuto
controllo.
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LA VISITA DI CONTROLLO
Roma Capitale comunicherà l’ora e il giorno del controllo attraverso un avviso di
ispezione inviato al responsabile dell’impianto.
I VERIFICATORI
I verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati aventi i requisiti
minimi prescritti dal D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e dalla Delibera Giunta Regione
Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005.
IL VERIFICATORE ACCERTERÀ
- Le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
- Che il libretto di impianto sia correttamente compilato in ogni sua parte;
- I parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della combustione,
quantità di inquinanti nelle emissioni...);
- Lo stato della canna fumaria, l’aerazione del locale e gli altri parametri di
interesse;
- Che le operazioni di manutenzione e gestione dell’impianto vengano eseguite
secondo la normativa vigente.
Le verifiche saranno effettuate in presenza del proprietario, del responsabile
dell’impianto o di un delegato che sarà invitato a controfirmare in modo leggibile il rapporto di prova contenente tutte le indicazioni riguardanti l’impianto
oggetto del controllo e i dati risultanti dalle analisi. Tale rapporto, privo di correzioni, sarà rilasciato in copia agli interessati.
Qualora la verifica non fosse effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile dell’impianto), essa
verrà riprogrammata; inoltre verrà addebitato un rimborso pari a € 24,78 (per gli
impianti di potenza < a 35 kW) o € 49,56 (per gli impianti superiori o uguali a 35
kW) da versare secondo le modalità comunicate mediante l’avviso di ispezione
che sarà inviato all’utente.
L’assenza o il rifiuto del controllo reiterato (che sarà segnalato al Comune) può
comportare la sospensione della fornitura di gas da parte della società distributrice, ai sensi dell’art.16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000.
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Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento
fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo
(almeno 7 giorni prima della data prevista per l’ispezione) possono consentire
uno spostamento dell’appuntamento, senza aggravio di spesa per l’utente.
I rapporti di controllo tecnico risulteranno validi solo se completamente e cor­
rettamente compilati ed accompagnati dalla relativa attestazione di pagamen­
to, in conformità al principio stabilito dall’art.31, comma 3, della L. 10/91, ovvero
che gli oneri per l’effettuazione dei controlli sono posti a carico degli utenti.
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
L’esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla norma­
tiva vigente dell’impianto oggetto del controllo. Nel caso in cui ad una prima
verifica l’impianto risultasse non conforme, questa potrà essere ripetuta non
prima di 30 giorni.
Il costo di eventuali ulteriori verifiche, qualora l’impianto non risultasse, al primo
appuntamento, conforme alla normativa vigente, sarà, in qualunque caso a carico del responsabile dell’impianto (anche nel caso in cui sia stata consegnata la
dichiarazione di messa in conformità dell’impianto ed essa non risulti veritiera).
Qualora alla successiva verifica l’impianto risultasse nuovamente non idoneo,
Roma Capitale provvederà ad avviare le procedure di prescrizione e sanzionatorie pre­viste.
Attivazione sportello informativo
Roma Capitale, ha in attivazione 21 Sportelli Informativi Energetici al fine di offrire la massima collaborazione all’utenza interessata per la corretta applicazione della presente normativa, alle problematiche dei controlli e più in generale
a quelle del Risparmio Energetico.
Attraverso lo sportello sarà possibile:
1)ricevere il materiale informativo vario ;
2)consegnare i moduli di dichiarazione una volta compilati;
3)verificare la corretta compilazione dei moduli e dei dati in essi contenuti.
La modulistica necessaria, inoltre, i riferimenti normativi e tecnici e le schede
da utilizzare con le istruzioni per la compilazione saranno disponibili sul sito di
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di Roma Capitale e sui siti:
www.con-te.eu e www.controlloimpiantitermici.com
I proprietari o i terzi responsabili devono inviare i rapporti di controllo tecnico di
autodichiarazione :
- Ogni 2 anni per gli impianti di potenza superiore a 35 kW;
- Ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW.
Una copia del modulo di rapporto di controllo tecnico, con allegata una copia
della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata da­
gli interessati e mostrata ai tecnici dell’ATI Con.Te., nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’importo dell’ispezione.
Così come previsto dall’articolo 5.1 della D. G. R. Lazio n.13/2005, la trasmissione
o consegna dei rapporti di controllo tecnico da parte dei manutentori potrà
essere effettuata anche su supporto informatico standardizzato. Gli allegati
dovranno riportare la firma del responsabile dell’impianto e la firma ed i dati del
manutentore che ha effettuato le verifiche.
Controllo della temperatura ambiente
Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della tem­
peratura ambiente interna alla propria abitazione. Il controllo viene effettuato,
con le seguenti modalità:
*richiesta scritta formulata, servendosi del modulo predisposto
dall’Amministrazione presente nella sezione allegati (inviare al n. di fax 06
92912412) .
*rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti, ai sensi della leg­
ge 10/91 e del DPR 412/93 e s.m.i., effettuata da un tecnico qualificato con stru­
mentazione e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Il costo del controllo della temperatura ambiente è a carico del richiedente per
un importo di € 109,02.
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Attivazione di un numero verde 800 960 257
Roma Capitale, tramite CON.TE., al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici ed informazioni e risposte ai quesiti posti dall’utenza, ha attivato il numero verde 800.96.02.57 che è
attivo tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni e nelle ore di disattivazione, il “numero verde” fornisce informazioni generali sulle verifiche e sui pagamenti da effettuarsi.
DOMANDE E RISPOSTE
Perché è necessario effettuare la manutenzione della caldaia?
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a favorire il risparmio energetico, ridurre le
emissioni di gas inquinanti, ottenere un risparmio sui consumi in bolletta e, infine, garantire la sicurezza
degli ambienti domes­tici.
Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio?
Per responsabile dell’impianto termico si intende innanzitutto il proprietario del locale nel quale è instal­lato
l’impianto. Costui può delegare tale responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Respon­sabile.
Nel caso in cui l’immobile è dato in locazione o comunque risulta occupato, il responsabile dell’impianto è
l’occupante, anche senza titolo.
Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e manutenzione dell’ impianto di riscal­
damento. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una
sanzi­one da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di 3.000.00 euro.
Quali sono le responsabilità ed i compiti del “Responsabile dell’impianto termico”?
Il responsabile dell’impianto termico deve:
• predisporre il libretto d’impianto (o di centrale per i soli impianti di potenza ≥ 35 kW) e far svolgere, da
una impresa abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008, le operazioni di controllo e manutenzione previste
dalla legge. Al termine dell’intervento il tecnico che ha effettuato il controllo deve rilasciare al responsabile
d’impianto una copia del Rapporto di controllo e manutenzione (Allegato “G” per impianti di potenza <
35 kW e Allegato “F” per impianti di potenza ≥ 35 kW). Questa docu­mentazione dovrà essere allegata al
libretto d’impianto (o di centrale) sul quale si dovranno aggiornare i dati relativi alle manutenzioni ed alle
prove fumi effettuate.
• regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: a norma di
legge, la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all’occupante, che può incorrere in
sanzioni.
Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna
alla pro­pria abitazione? Come viene effettuato questo tipo di controllo?
• Il controllo della temperatura ambiente può essere richiesto servendosi del modulo predisposto
dall’Amministrazione presente nella sezione allegati. Il costo di tale controllo è a totale carico del
richiedente (per un importo di € 109,02)
• la rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti verrà effettuata da un tecnico qualificato
Sono un inquilino: la manutenzione e la tenuta del libretto sono di mia competenza?
Se l’impianto è individuale, la manutenzione è a Suo carico, in quanto, in questo caso, responsabile dell’impianto
termico è l’occupante dell’appartamento o unità immobiliare; se l’impianto è centralizzato, la manutenzione è a
carico del responsabile dell’impianto stesso (proprietario, amministratore o terzo responsabile).
Chi è il terzo responsabile?
Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è la persona fisica o giuridica
delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
Generalmente è una figura professionale utilizzata per gli impianti di una certa dimensione, industriali o condominiali.
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Ho installato un impianto nuovo: devo effettuare ugualmente la manutenzione
La manutenzione ordinaria va effettuata secondo le prescrizioni della Ditta installatrice, mentre la prova
di combustione va effettuata al momento dell’installazione stessa. L’installatore è obbligato a rilasciare la
Dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n. 37/2008 e il libretto di impianto, ai sensi del D.P.R. 551/99.
Quali sono gli impianti termici soggetti a controllo e manutenzione?
Sono gli impianti termici destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendenti eventuali sistemi di produzi­one, distribuzione e utilizzazione del calore nonché
gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o
uguale a 15 kW.
Che differenza c’è tra la prova di combustione e la manutenzione ordinaria dell’impianto termico?
La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni previste, dal fabbricante degli apparecchi, nei
libretti di uso e manutenzione intese a conservare l’impianto in uno stato efficiente, mentre la prova di
combustione consiste nel verificarne i parametri in base alle soglie limite di legge.
Cos’è la Dichiarazione di Conformità ?
Tale documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme.
Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all’installatore dell’impianto che dovrà redigerla a sua volta.
Se non svolgo le manutenzioni prestabilite cosa può accadere?
Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del
monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e’ un gas inodore, incolore, tossico, e che
può rivelarsi letale se respirato in alte concentrazioni e per un tempo prolungato, comunque nocivo per
l’organismo anche in basse concentrazioni. Per evitare pericolose intossicazioni è importante dunque verificare il corretto funzionamento delle caldaie, e della sicurezza degli impianti di riscaldamento.
Quali sono le cause per cui si può formare e diffondere il CO nell’ambiente in cui abito?
Sono principalmente tre:
1) insufficiente aerazione nel locale ove avviene la combustione
2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi
3) mal funzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso
Se effettuo l’autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico?
Non bisogna confondere i controlli a carico dell’utente, cioè manutenzione dell’impianto e prova di combustione, i cui costi sono a carico dell’utente stesso, con i controlli da parte di Roma Capitale che riguardano la conformità alle norme di Legge.
Effettuando l’autocertificazione ed il relativo versamento quale contributo spese di verifica, non si paga il
costo del controllo svolto dai verificatori.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
CON.TE. – Controllo impianti termici
Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma
NUMERO VERDE: 800.96.02.57
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Campagna di comunicazione a cura di
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