INDICE Informazioni per i cittadini ................................................................... 3 Campagna di controllo degli impianti termici ........................... 3 Responsabile dell’impianto termico .............................................. 4 La manutenzione degli impianti: Frequenze temporali delle operazioni .............................................. 4 Il libretto di impianto ......................................................................... 4 Cosa deve fare - Impianti inferiori a 35 KW ................................. 5 Bollino Energetico .............................................................................. 5 Cosa deve fare - Impianti superiori a 35 KW .............................. 6 Controlli a campione .............................................................................. 7 Le tariffe dei controlli ............................................................................. 7 Come pagare e inviare la dichiarazione all’ATI (SEA ITAGAS PROMOECO) ........................................................ 8 Gli artigiani manutentori ...................................................................... 9 Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma... 10 La visita di controllo .............................................................................. 11 I verificatori ............................................................................................... 11 Il verificatore accerterà ......................................................................... 11 Modalità di gestione delle non conformità .................................. 12 Attivazione sportello informativo .................................................... 12 Controllo delle temperature ambiente .......................................... 13 Attivazione di un numero verde ...................................................... 14 DOMANDE E RISPOSTE ........................................................................ 14 INFORMAZIONI PER I CITTADINI Campagna di controllo impianti termici i Roma Capitale, ai sensi della vigente normativa nazionale (Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.lgs 192/05 e s.m.i.), effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento. Questi controlli non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria, che devono essere effettuate secondo le frequenze temporali indicate dalle norme vigenti. I controlli sulle caldaie sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme succedutesi in un tempo non breve, emanate da diverse autorità: 1)La Comunità Europea 2)Lo Stato Italiano 3)La Regione Lazio 4)L’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti. Essi consentono di: - Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico; - Consumare meno energia (quindi risparmiare soldi); - Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico; - Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto. Roma Capitale ha attuato un programma di sensibilizzazione per il corretto utilizzo degli impianti termici al fine di mettersi in regola con le norme stabilite dalla legge 10 del ‘91 e dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE (migliorare il rendimento degli impianti termici negli edifici, diminuire il consumo di combustibile e conseguentemente l’inquinamento ambientale, migliorare la qualità della vita). RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO Per responsabile dell’impianto termico si intende il proprietario dell’unità immobiliare di cui l’impianto è a servizio o, qualora vi sia apposito contratto, il terzo responsabile. Nel caso in cui l’immobile sia dato in locazione o comunque risulti occupato, il responsabile dell’impianto è l’occupante anche senza titolo. 3 Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e della corretta manutenzione dell’ impianto termico. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione che può variare da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di 3.000,00 euro. Pertanto il responsabile dell’impianto deve: - Conservare ed aggiornare il libretto di impianto; - Fare eseguire regolarmente la manutenzione da parte di una ditta abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008 che deve rilasciare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico” modello “G” o “F”), controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto. La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni IL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate sul cosiddetto “Libretto di Impianto” (per impianti di potenza < 35 kW) o “Libret to di Centrale” (per impianti di potenza ≥ 35 kW) che viene rilasciato all’atto dell’installazione di una caldaia o di un impianto, oppure fornito dall’impresa manutentrice in caso di impianto già esistente. La tenuta del Libretto di Impianto/ Centrale è a cura del responsabile dell’impianto che deve aggiornare le parti relative alle operazioni di manutenzione e ai risultati delle verifiche del rendimento di combustione eseguite dalla ditta incaricata. COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI INFERIORI A 35 KW Ai sensi dell’ALLEGATO “L” del D.lgs. 192/05 come modificato dal D.lgs. 311/06, tutti i possessori di una caldaia a servizio dell’impianto di riscaldamento di po tenza nominale al focolare inferiore a 35 kW (solitamente impianti autonomi unifamiliari) hanno l’obbligo di eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa instal latrice dell’impianto o, nel caso in cui queste non fossero disponibili, dal fabbricante degli apparecchi utilizzati. In ogni caso, i controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato “G” devono es sere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: 4 a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di lo cali abitati; c)ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. Fare eseguire, pertanto, la prova di combustione dell’impianto da parte di una ditta abilitata, ed inviare il modello “G” di cui sopra con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di euro 5,54 . Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. C/C n° 001000220762 intestato a: “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o sul conto corrente bancario”SEA SRL - ATI ROMA” alle seguenti coordinate: IT 74 G 0100516000000000001066 (eventuali versamenti su altri conti correnti non potranno essere rimborsati). COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI SUPERIORI A 35 KW Per questo tipo d’impianti è obbligatorio essere in possesso del “Libretto di Centrale”, sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati delle manutenzioni e delle prove di combustione. I Responsabili di impianti di potenza ≥ 35 kW hanno l’obbligo di effettuare i controlli di efficienza energetica almeno una volta l’anno. Per gli impianti di potenza ≥ 350 kW è prevista, inoltre, una seconda analisi dei prodotti della combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale. Roma Capitale, preso atto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., ha adeguato le procedure di accertamento dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici, consentendo così anche per gli impianti di potenza superiore a 35 kW l’invio biennale dell’apposita dichiarazione, (Allegato “F” del D.Lgs. 192/05). 5 La dichiarazione contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione, nonché i risultati delle verifiche di rendimento, in corso di validità, dovrà pervenire a CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via telematica tramite registrazione (e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici. com. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella 1) BOLLINO ENERGETICO 6 All’atto della manutenzione i manutentori abilitati che avranno aderito al protocollo di intesa proposto da Roma Capitale al fine di calmierare i prezzi della manutenzione, rilasceranno, in sostituzione del versamento postale, un bollino energetico di diverso colore per ogni fascia di potenza dell’impianto, composto da tre tagliandi da attaccare, rispettivamente, su ognuna delle tre copie del rapporto di controllo. L’invio della dichiarazione, contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione nonché i risultati delle verifiche di rendimento, in corso di validità, dovrà pervenire a: CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via telematica da parte dei manutentori tramite registrazione (e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella 1) tramite bollettino CC o il pagamento del bollino energetico. Il controllo è gratuito nel caso in cui il Rapporto di Controllo Tecnico, corredato dal Bollino Energetico o dalla ricevuta di pagamento, sia stato regolarmente compilato ed inviato all’ATI Con.Te. In caso contrario il costo è a carico del Responsabile dell’impianto termico. Il controllo dell’ impianto termico privo di dichiarazione avrà un costo di € 84,24 + il corrispettivo previsto per la presentazione della dichiarazione, come da tabella “TARIFFA ISPEZIONI” di seguito riportata. N.B.: La potenza nominale al focolare è da intendersi come somma delle potenze dei singoli generatori costituenti l’impianto. La dichiarazione priva del relativo pagamento dovrà ritenersi nulla. CONTROLLI A CAMPIONE Roma Capitale ha il compito di verificare che la manutenzione ordinaria periodica e i controlli di efficienza energetica siano stati eseguiti correttamente nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e lo svolge attraverso l’ ATI CON.TE.. CON.TE. procede alle ispezioni: - gratuitamente ed a campione, sugli impianti per i quali sia pervenuto il Rapporto di controllo tecnico di cui agli allegati “F” o “G” corredato di bollino o versamento (impianti autocertificati). Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, saranno effettuate ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati (come previsto dall’art.9, comma 4 del D.Lgs. 192/05). - a pagamento sugli impianti per i quali non sia pervenuto con la dovuta regolarità (almeno ogni 2 anni per impianti di potenza ≥ 35 kW o almeno ogni 4 anni per impianti di potenza < 35 kW) l’autodichiarazione del responsabile dell’impianto termico nel qual caso saranno applicate le tariffe a seguire 7 Le tariffe dei controlli - Controlli effettuati a seguito di autocertificazione: controllo gratuito. - Controlli effettuati nei confronti di utenti che non hanno proceduto ad inviare l’autocertificazione (modello “F” o “G” ) e sugli impianti con anomalie non regolarizzate entro 30 gg. dalla prima ispezione: € 84,24 + corrispettivo pre visto per l’autocertificazione come da Tabella “Tariffe Ispezioni”. - Rimborso previsto per la mancata ispezione (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile a suo tempo preavvisato): € 24,78 per impianti di potenza inferiore a 35 kW, ed € 49,56 per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW. ?Come pagare e inviare la dichiarazione all’ATI CON.TE. In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione ed esercizio il responsabile d’impianto è soggetto a sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00 Euro. Il versamento dell’autocertificazione, come da tabella 1, potrà essere effet tuato sul C/C bancario “SEA SRL - ATI ROMA “alle seguenti coordinate: IT 74 G 0100516000000000001066 o sul c/c postale n° 001000220762 intestato a “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma Indicando chiaramente nella causale del versamento “autocertificazione Biennio/Quadriennio ________“ Relativo all’impianto sito in …………....………………………………………………… Via/Piazza ………………………………….……………… n°……….. Anno …….…… La “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”, insieme all’attestazione di pagamento, dovranno essere inviati dal responsabile dell’impianto (preferibilmente per raccomandata con ricevuta di ritorno, conservandone una copia) al seguente indirizzo: “ATI Con.Te. “Servizio verifica impianti termici” Via Monasterace 39/f 00118 – ROMA. 8 In alternativa, potrà essere acquistato il “Bollino Energetico” presso il proprio manutentore convenzionato all’atto della manutenzione dell’impianto. Provvederà successivamente il manutentore a trasmettere l’allegato G o F all’ATI Con.Te. - controlli impianti termici anche per via telematica tramite registrazione (e successiva autoriz zazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com Gli artigiani manutentori L’opera dei manutentori abilitati, svolta secondo le periodicità fissate dalla normativa in vigore, è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto termico in buone condizioni di funzionamento. Ciò garantisce all’utente: - Che l’impianto è in regola con le norme dettate in materia di risparmio energetico; - Che l’impianto è sicuro. Nel caso in cui l’utente si avvalga di manutentori non abilitati, i benefici di cui sopra non saranno garantiti. E’ vietato dalla normativa vigente avvalersi di ditte non abilitate alla manutenzione degli impianti. I manutentori abilitati sono quelli iscritti in apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio, in base all’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, per la specializzazione in materia. Il cittadino che per le operazioni di manutenzione sugli impianti si rivolge a ditte non abilitate, è passibile di sanzione da euro 1000 a euro 10.000 ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.M. 37/08 per violazione dell’articolo 8 comma 1 del decreto stesso. Roma Capitale, allo scopo di garantire agli utenti la migliore qualificazione professionale dei manutentori abilitati, svolgerà specifici corsi di formazione professionale, al termine dei quali, a coloro che avranno seguito proficuamente i corsi, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I nominativi dei partecipan ti in possesso dell’attestato, che si siano impegnati a rispettare un codice deon tologico nello svolgimento della loro professione (definito a seguito di apposita convenzione, mediante la quale sono stati definiti il contratto di manutenzione e le tariffe massime applicabili nei confronti dell’utenza) saranno pubblicati sul sito internet del Comune. È previsto, inoltre, in base alla convenzione, che nei casi di controversie fra utenti e manutentori abilitati convenzionati,queste siano portate all’attenzione di una Commissione di conciliazione per una soluzione bonaria della controversia. Anche per i manutentori sono previste sanzioni pecuniarie piuttosto elevate qualora non rilascino la documentazione prevista per legge. Attenzione: i manutentori sono liberi imprenditori. Non vanno assolutamente confusi con i verificatori che sono tecnici specializzati, operanti per conto del Comune con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio”. 9 PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: L’energia consumata per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria nell’edilizia residenziale, rappresenta circa il 15% dei consumi energetici nazionali. La qualità delle emissioni degli impianti di riscaldamento ha un’importanza fondamentale per la qualità dell’aria all’interno delle nostre città. Per questi motivi, il controllo dell’efficienza e delle emissioni degli impianti di riscaldamento è un aspetto fondamentale dell’attività di controllo dell’inquinamento atmosferico e dei consumi energetici. Un impianto ben funzionante fa risparmiare energia e fa spendere meno per il riscaldamento. Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma L’Amministrazione Comunale svolgerà l’attività di verifica circa lo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione all’art 9 comma 2 del D.Lgs 192/05 ed all’allegato “L” del D.Lgs 311/06, tramite i tecnici CON.TE., muniti di tesserino di riconoscimento. La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo è: - libretto di impianto per impianti inferiori a 35 KW; - libretto centrale per impianti superiori a 35 KW; - libretti di uso e manutenzione, rilasciati dai costruttori degli apparecchi; - dichiarazioni di conformità dell’impianto termico o di altri impianti presenti. Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della combustione del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello stato della canna fumaria, dell’aerazione del locale e di altri parametri specifici. Al termine della verifica, l’addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di avvenuto controllo. 10 LA VISITA DI CONTROLLO Roma Capitale comunicherà l’ora e il giorno del controllo attraverso un avviso di ispezione inviato al responsabile dell’impianto. I VERIFICATORI I verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati aventi i requisiti minimi prescritti dal D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e dalla Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005. IL VERIFICATORE ACCERTERÀ - Le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione; - Che il libretto di impianto sia correttamente compilato in ogni sua parte; - I parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della combustione, quantità di inquinanti nelle emissioni...); - Lo stato della canna fumaria, l’aerazione del locale e gli altri parametri di interesse; - Che le operazioni di manutenzione e gestione dell’impianto vengano eseguite secondo la normativa vigente. Le verifiche saranno effettuate in presenza del proprietario, del responsabile dell’impianto o di un delegato che sarà invitato a controfirmare in modo leggibile il rapporto di prova contenente tutte le indicazioni riguardanti l’impianto oggetto del controllo e i dati risultanti dalle analisi. Tale rapporto, privo di correzioni, sarà rilasciato in copia agli interessati. Qualora la verifica non fosse effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile dell’impianto), essa verrà riprogrammata; inoltre verrà addebitato un rimborso pari a € 24,78 (per gli impianti di potenza < a 35 kW) o € 49,56 (per gli impianti superiori o uguali a 35 kW) da versare secondo le modalità comunicate mediante l’avviso di ispezione che sarà inviato all’utente. L’assenza o il rifiuto del controllo reiterato (che sarà segnalato al Comune) può comportare la sospensione della fornitura di gas da parte della società distributrice, ai sensi dell’art.16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000. 11 Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo (almeno 7 giorni prima della data prevista per l’ispezione) possono consentire uno spostamento dell’appuntamento, senza aggravio di spesa per l’utente. I rapporti di controllo tecnico risulteranno validi solo se completamente e cor rettamente compilati ed accompagnati dalla relativa attestazione di pagamen to, in conformità al principio stabilito dall’art.31, comma 3, della L. 10/91, ovvero che gli oneri per l’effettuazione dei controlli sono posti a carico degli utenti. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ L’esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla norma tiva vigente dell’impianto oggetto del controllo. Nel caso in cui ad una prima verifica l’impianto risultasse non conforme, questa potrà essere ripetuta non prima di 30 giorni. Il costo di eventuali ulteriori verifiche, qualora l’impianto non risultasse, al primo appuntamento, conforme alla normativa vigente, sarà, in qualunque caso a carico del responsabile dell’impianto (anche nel caso in cui sia stata consegnata la dichiarazione di messa in conformità dell’impianto ed essa non risulti veritiera). Qualora alla successiva verifica l’impianto risultasse nuovamente non idoneo, Roma Capitale provvederà ad avviare le procedure di prescrizione e sanzionatorie previste. Attivazione sportello informativo Roma Capitale, ha in attivazione 21 Sportelli Informativi Energetici al fine di offrire la massima collaborazione all’utenza interessata per la corretta applicazione della presente normativa, alle problematiche dei controlli e più in generale a quelle del Risparmio Energetico. Attraverso lo sportello sarà possibile: 1)ricevere il materiale informativo vario ; 2)consegnare i moduli di dichiarazione una volta compilati; 3)verificare la corretta compilazione dei moduli e dei dati in essi contenuti. La modulistica necessaria, inoltre, i riferimenti normativi e tecnici e le schede da utilizzare con le istruzioni per la compilazione saranno disponibili sul sito di 12 di Roma Capitale e sui siti: www.con-te.eu e www.controlloimpiantitermici.com I proprietari o i terzi responsabili devono inviare i rapporti di controllo tecnico di autodichiarazione : - Ogni 2 anni per gli impianti di potenza superiore a 35 kW; - Ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW. Una copia del modulo di rapporto di controllo tecnico, con allegata una copia della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata da gli interessati e mostrata ai tecnici dell’ATI Con.Te., nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’importo dell’ispezione. Così come previsto dall’articolo 5.1 della D. G. R. Lazio n.13/2005, la trasmissione o consegna dei rapporti di controllo tecnico da parte dei manutentori potrà essere effettuata anche su supporto informatico standardizzato. Gli allegati dovranno riportare la firma del responsabile dell’impianto e la firma ed i dati del manutentore che ha effettuato le verifiche. Controllo della temperatura ambiente Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della tem peratura ambiente interna alla propria abitazione. Il controllo viene effettuato, con le seguenti modalità: *richiesta scritta formulata, servendosi del modulo predisposto dall’Amministrazione presente nella sezione allegati (inviare al n. di fax 06 92912412) . *rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti, ai sensi della leg ge 10/91 e del DPR 412/93 e s.m.i., effettuata da un tecnico qualificato con stru mentazione e modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il costo del controllo della temperatura ambiente è a carico del richiedente per un importo di € 109,02. 13 Attivazione di un numero verde 800 960 257 Roma Capitale, tramite CON.TE., al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici ed informazioni e risposte ai quesiti posti dall’utenza, ha attivato il numero verde 800.96.02.57 che è attivo tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni e nelle ore di disattivazione, il “numero verde” fornisce informazioni generali sulle verifiche e sui pagamenti da effettuarsi. DOMANDE E RISPOSTE Perché è necessario effettuare la manutenzione della caldaia? La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a favorire il risparmio energetico, ridurre le emissioni di gas inquinanti, ottenere un risparmio sui consumi in bolletta e, infine, garantire la sicurezza degli ambienti domestici. Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio? Per responsabile dell’impianto termico si intende innanzitutto il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Costui può delegare tale responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile. Nel caso in cui l’immobile è dato in locazione o comunque risulta occupato, il responsabile dell’impianto è l’occupante, anche senza titolo. Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e manutenzione dell’ impianto di riscal damento. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di 3.000.00 euro. Quali sono le responsabilità ed i compiti del “Responsabile dell’impianto termico”? Il responsabile dell’impianto termico deve: • predisporre il libretto d’impianto (o di centrale per i soli impianti di potenza ≥ 35 kW) e far svolgere, da una impresa abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008, le operazioni di controllo e manutenzione previste dalla legge. Al termine dell’intervento il tecnico che ha effettuato il controllo deve rilasciare al responsabile d’impianto una copia del Rapporto di controllo e manutenzione (Allegato “G” per impianti di potenza < 35 kW e Allegato “F” per impianti di potenza ≥ 35 kW). Questa documentazione dovrà essere allegata al libretto d’impianto (o di centrale) sul quale si dovranno aggiornare i dati relativi alle manutenzioni ed alle prove fumi effettuate. • regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: a norma di legge, la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all’occupante, che può incorrere in sanzioni. Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna alla propria abitazione? Come viene effettuato questo tipo di controllo? • Il controllo della temperatura ambiente può essere richiesto servendosi del modulo predisposto dall’Amministrazione presente nella sezione allegati. Il costo di tale controllo è a totale carico del richiedente (per un importo di € 109,02) • la rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti verrà effettuata da un tecnico qualificato Sono un inquilino: la manutenzione e la tenuta del libretto sono di mia competenza? Se l’impianto è individuale, la manutenzione è a Suo carico, in quanto, in questo caso, responsabile dell’impianto termico è l’occupante dell’appartamento o unità immobiliare; se l’impianto è centralizzato, la manutenzione è a carico del responsabile dell’impianto stesso (proprietario, amministratore o terzo responsabile). Chi è il terzo responsabile? Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è la persona fisica o giuridica delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Generalmente è una figura professionale utilizzata per gli impianti di una certa dimensione, industriali o condominiali. 14 Ho installato un impianto nuovo: devo effettuare ugualmente la manutenzione La manutenzione ordinaria va effettuata secondo le prescrizioni della Ditta installatrice, mentre la prova di combustione va effettuata al momento dell’installazione stessa. L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n. 37/2008 e il libretto di impianto, ai sensi del D.P.R. 551/99. Quali sono gli impianti termici soggetti a controllo e manutenzione? Sono gli impianti termici destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Che differenza c’è tra la prova di combustione e la manutenzione ordinaria dell’impianto termico? La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni previste, dal fabbricante degli apparecchi, nei libretti di uso e manutenzione intese a conservare l’impianto in uno stato efficiente, mentre la prova di combustione consiste nel verificarne i parametri in base alle soglie limite di legge. Cos’è la Dichiarazione di Conformità ? Tale documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme. Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all’installatore dell’impianto che dovrà redigerla a sua volta. Se non svolgo le manutenzioni prestabilite cosa può accadere? Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e’ un gas inodore, incolore, tossico, e che può rivelarsi letale se respirato in alte concentrazioni e per un tempo prolungato, comunque nocivo per l’organismo anche in basse concentrazioni. Per evitare pericolose intossicazioni è importante dunque verificare il corretto funzionamento delle caldaie, e della sicurezza degli impianti di riscaldamento. Quali sono le cause per cui si può formare e diffondere il CO nell’ambiente in cui abito? Sono principalmente tre: 1) insufficiente aerazione nel locale ove avviene la combustione 2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi 3) mal funzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso Se effettuo l’autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico? Non bisogna confondere i controlli a carico dell’utente, cioè manutenzione dell’impianto e prova di combustione, i cui costi sono a carico dell’utente stesso, con i controlli da parte di Roma Capitale che riguardano la conformità alle norme di Legge. Effettuando l’autocertificazione ed il relativo versamento quale contributo spese di verifica, non si paga il costo del controllo svolto dai verificatori. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: CON.TE. – Controllo impianti termici Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma NUMERO VERDE: 800.96.02.57 15 Campagna di comunicazione a cura di