INDICE
Informazioni per i cittadini - 3
Campagna di controllo degli impianti termici - 3
Responsabile dell’impianto termico - 4
La manutenzione degli impianti:
frequenze temporali delle operazioni - 4
Il libretto di impianto - 4
Cosa deve fare - Impianti inferiori a 35 KW - 5
Bollino Energetico - 5
Cosa deve fare - Impianti superiori a 35 KW - 6
Controlli a campione - 7
Le tariffe dei controlli - 7
Come pagare e inviare la dichiarazione
all’ATI (SEA ITAGAS PROMOECO) - 8
Gli artigiani manutentori - 9
Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma - 10
La visita di controllo - 11
I verificatori - 11
Il verificatore accerterà - 11
Modalità di gestione delle non conformità - 12
Attivazione sportello informativo - 12
Controllo delle temperature ambiente - 13
Attivazione di un numero verde - 14
DOMANDE E RISPOSTE - 14
INFORMAZIONI PER I CITTADINI
Campagna di controllo impianti termici
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Roma Capitale, ai sensi della vigente normativa nazionale (D.lgs 192/05 e
D.lgs 311/06), effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare
l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia,
nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Questi controlli non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria, che
devono essere effettuate secondo le frequenze temporali indicate dalle norme
vigenti.
I controlli sulle caldaie sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme succedutesi in un tempo non breve, emanate da diverse autorità:
1) Lo Stato Italiano;
2) La Regione Lazio;
3) L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti.
Essi consentono di:
- Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico;
- Consumare meno energia (quindi risparmiare soldi);
- Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto;
- Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico.
Roma Capitale ha attuato un programma di sensibilizzazione per il corretto utilizzo degli impianti termici al fine di mettersi in regola con le norme stabilite
dalla legge 10 del ‘91 (migliorare il rendimento degli impianti termici, diminuire
il consumo di combustibile e conseguentemente l’inquinamento ambientale,
migliorare la qualità della vita).
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO
Per responsabile dell’impianto termico si intende innanzitutto il proprietario
del locale nel quale è installato l’impianto. Tuttavia ne caso che l’immobile sia
dato in locazione o comunque risulti occupato, il responsabile dell’impianto è
l’occupante anche senza titolo.
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Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e della corretta manutenzione dell’ impianto termico.
La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione
di una sanzione che può variare da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di
3.000,00 euro.
Pertanto il responsabile dell’impianto deve:
- Conservare il libretto di impianto;
- Farne eseguire regolarmente la manutenzione da parte di un artigiano abil
itato che deve rilasciare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione
dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico” modello “G”
o “F”), controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto.
La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni
IL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE
Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate sul
cosiddetto “Libretto di Impianto” che viene rilasciato all’atto dell’installazione di
una caldaia, oppure fornito dall’impresa manutentrice in caso di impianto già
esistente. La tenuta del Libretto di Impianto è a cura dell’occupante della casa, e
deve essere aggiornato per la parte relativa alle operazioni di manutenzione e ai
risultati delle verifiche del rendimento di combustione dal tecnico dell’impresa.
COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI INFERIORI A 35 KW
Per questo tipo d’impianti è obbligatorio essere in possesso del “Libretto
d’Impianto”, sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati
delle manutenzioni e delle prove di combustione.
Tutti i possessori di una caldaia a servizio dell’impianto di riscaldamento di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW hanno l’obbligo, salvo indicazioni
più restrittive da parte dell’impresa installatrice o del fabbricante degli apparecchi installati o del manutentore dell’impianto, di effettuare i controlli di efficienza energetica almeno:
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a)Ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o gassoso;
b)ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con
una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di
generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati;
c)ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore
con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti do
tati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno
di locali abitati;
c)Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW.
Fare eseguire, pertanto, la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato, ed inviare il modello “G” di cui sopra con allegata l’attestazione
del versamento dell’importo di euro 5,54 .
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. C/C
n° 001000220762 intestato a: “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o sul conto corrente bancario”SEA SRL - ATI ROMA”
alle seguenti coordinate: IT 74 G 0100516000000000001066 (eventuali versamenti su altri conti correnti non potranno essere rimborsati).
COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI SUPERIORI A 35 KW
Anche per questo tipo d’impianti è obbligatorio essere in possesso del “Libretto di Centrale”, sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati
delle manutenzioni e delle prove di combustione.
Roma Capitale, preso atto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ha adeguato le procedure di accertamento dell’avvenuta manutenzione degli impianti
termici, consentendo così anche per gli impianti di potenza superiore a 35 kW
l’invio annuale dell’apposita dichiarazione, ovvero l’Allegato “F”, “Rapporto di
controllo e manutenzione” del D.L. 192 (scaricaribili dal sito www.controlloimpiantitermici.com) .
La dichiarazione contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con
le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione, nonché i risultati delle
verifiche di rendimento, relativamente alla stagione termica 2012/2013 dovrà
pervenire a CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via
telematica tramite registrazione (e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito
www.controlloimpiantitermici.com. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella)
BOLLINO ENERGETICO
All’atto della manutenzione i manutentori abilitati che avranno aderito al protocollo di intesa proposto da Roma Capitale al fine di calmierare i prezzi della
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manutenzione, rilasceranno, in sostituzione del versamento postale di euro
5,54 un bollino energetico di diverso colore per ogni stagione, composto da
due tagliandi, uno da attaccare al modello G/F, l’altra da attaccare al libretto di
impianto/centrale. In alternativa, il responsabile dell’impianto potrà effettuare
l’autodichiarazione inviando il rapporto di controllo tecnico unitamente alla copia dell’attestazione del versamento della tariffa di autodichiarazione.
Roma Capitale ha così dato la possibilità agli utenti di snellire le procedure di autocertificazione. L’invio della dichiarazione, contenente gli elementi informativi
dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione nonché i risultati delle verifiche di rendimento, relativamente alla stagione
termica 2012/2013, dovrà pervenire a: CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118
Roma o inviata per via telematica tramite registrazione (e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della
tariffa prevista (vedi Tabella) tramite bollettino CC o il pagamento del bollino
energetico. Il controllo è gratuito nel caso in cui il Rapporto di Controllo Tecnico, corredato dal Bollino Caldaie Sicure o dalla ricevuta di pagamento, sia stato
regolarmente compilato ed inviato all’Ente controllore. In caso contrario il costo
è a carico del Responsabile dell’impianto termico con possibili aggiunte di sanzioni. Il controllo dell’ impianto termico privo di dichiarazione avrà un costo di €
85,00 + il corrispettivo previsto per la presentazione della dichiarazione , come
da tabella seguente:
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€
N:B: La potenza nominale al focolare è da intendersi come somma delle potenze
dei singoli generatori costituenti l’impianto. La dichiarazione priva del relativo
pagamento dovrà ritenersi nulla.
CONTROLLI A CAMPIONE
Roma Capitale ha il compito di verificare che la manutenzione ordinaria periodica e i controlli di efficienza energetica siano stati eseguiti correttamente nei
modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e lo svolge attraverso l’ ATI
CON.TE..
CON.TE. procede alle ispezioni:
- gratuitamente ed a campione, sugli impianti per i quali sia pervenuto il
regolare RCT (impianti autocertificati)
- a pagamento sugli impianti per i quali non sia pervenuto con la dovuta
regolarità l’autodichiarazione del responsabile dell’impianto termico nel qual
caso saranno applicate le seguenti tariffe.
Le tariffe dei controlli
- Controlli effettuati a seguito di autocertificazione: controllo gratuito.
- Controlli effettuati nei confronti di utenti che non hanno proceduto ad invi
are l’autocertificazione (modello G ): € 85,00 + (corrispettivo previsto per
l’autocertificazione come da Tabella).
- Rimborso ai verificatori del costo derivante dalla mancata presenza
sull’impianto dell’utente a suo tempo preavvisato: € 25,00 per impianti di po
tenza inferiore a 35 kW, ed € 50,00 per impianti di potenza superiore o uguale
a 35 kW. Tale rimborso è da intendersi in aggiunta alla somma sopra indicata,
nell’ipotesi di inadempimento con l’appuntamento in precedenza fissato.
In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione ed esercizio il responsabile d’impianto è soggetto a sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00 Euro.
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Come pagare e inviare la dichiarazione all’ATI CON.TE.
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Il versamento dell’autocertificazione, come da tabella, potrà essere effettuato sul C/C bancario “SEA SRL - ATI ROMA “alle seguenti coordinate: IT 74 G
0100516000000000001066 o sul c/c postale n° 001000220762 intestato a “ATI
VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma
Indicando chiaramente nella causale del versamento “autocertificazione
Biennio/Quadriennio ________“
Relativo all’impianto sito in
…………....…………………………………………………
Via/Piazza ………………………………….……………… n°………..
Anno …….……
La “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”, insieme all’attestazione di pagamento e ad una fotocopia non autenticata di un documento d’identità del responsabile d’impianto, dovranno essere inviati (si preferisce una raccomandata
con ricevuta di ritorno, conservandone una copia) al seguente indirizzo: “SEA
SRL - ATI ROMA “Servizio verifica impianti termici” Via Monasterace 39/f 00118
Roma o inviata per via telematica tramite registrazione (e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com
In alternativa, acquistando il “Bollino Energetico” presso il manutentore
convenzionato all’atto della manutenzione dell’impianto.
Provvederà successivamente il manutentore a trasmettere l’allegato G o F
all’ATI con.te. - controlli impianti termici.
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Gli artigiani manutentori
L’opera degli artigiani manutentori abilitati, svolta secondo le periodicità fissate
dalla normativa in vigore, è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto
termico in buone condizioni di funzionamento.
Ciò garantisce all’utente:
- Che l’impianto è sicuro
- Che l’impianto è in regola con le norme dettate in materia di risparmio
energetico
- Che i gas derivanti dalla combustione sono contenuti nei limiti della legge
a tutela dell’ambiente.
Nel caso in cui l’utente si avvalga di artigiani manutentori non abilitati, le garanzie di cui sopra non saranno operative. Gli artigiani manutentori abilitati sono
quelli iscritti in apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio, in base al
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, per la specializzazione in materia.
L’utente è quindi, invitato a verificare, prima di servirsi di un artigiano manutentore, che questi sia in possesso dell’iscrizione nel citato Albo per la specializzazione richiesta.
Roma Capitale, allo scopo di garantire agli utenti la migliore qualificazione professionale degli artigiani manutentori abilitati, svolgerà specifici corsi di formazione
professionale, al termine dei quali, a coloro che avranno seguito proficuamente i
corsi, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I nominativi dei partecipanti in possesso dell’attestato, che si siano impegnati a rispettare un codice deontologico nello svolgimento della loro professione (definito a seguito di apposita
convenzione, mediante la quale sono stati definiti il contratto di manutenzione
e le tariffe massime applicabili nei confronti dell’utenza) saranno pubblicati sul
sito internet del Comune. È previsto, inoltre, in base alla convenzione, che nei
casi di controversie fra utenti e artigiani abilitati convenzionati,queste siano
portate all’attenzione di una Commissione di conciliazione per una soluzione
bonaria della controversia.
Anche per gli artigiani manutentori sono previste sanzioni pecuniarie piuttosto
elevate qualora non rilascino la documentazione prevista per legge.
Attenzione: i manutentori sono artigiani e pertanto liberi imprenditori.
Non vanno assolutamente confusi con i verificatori che sono tecnici specializzati, operanti per conto del Comune con la qualifica di “incaricati di
pubblico servizio”.
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Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma
L’Amministrazione Comunale svolgerà l’attività di verifica circa lo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti
termici in attuazione all’art 9 comma 2 del D.Lgs 192/05 ed all’allegato “L” del
D.Lgs 311/06, tramite i tecnici CON.TE., muniti di tesserino di riconoscimento.
La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo è:
- libretto di impianto (per impianti inferiori a 35 KW);
- libretto centrale (per impianti superiori a 35 KW);
- libretto di uso e manutenzione, rilasciato al momento dell’installazione;
dichiarazione di conformità dell’impianto termico.
Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della combustione
del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello stato della
canna fumaria, dell’aerazione del locale e di altri parametri specifici. Al termine
della verifica, l’addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di avvenuto
controllo.
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LA VISITA DI CONTROLLO
Roma Capitale comunicherà l’ora e il giorno del controllo unitamente alla
seguente documentazione:
– Libretto d’impianto (con potenza inferiori a 35 KW)
– Dichiarazione di conformità ai sensi della legge n° 46/90 e del DM 37/2008;
– Libretto d’uso e manutenzione rilasciato all’atto dell’installazione
dell’impianto.
I VERIFICATORI
I verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati aventi i requisiti
minimi prescritti dal D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e dalla Delibera Giunta Regione
Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005.
IL VERIFICATORE ACCERTERÀ
- Le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
- Che il libretto di impianto sia correttamente compilato in ogni sua parte;
- I parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della combustione,
quantità di inquinanti nelle emissioni...);
- Lo stato della canna fumaria, l’aerazione del locale e gli altri parametri di
interesse.
- Che le operazioni di manutenzione e gestione dell’impianto vengano es
eguite secondo la normativa vigente.
Le verifiche saranno effettuate in presenza del proprietario, del responsabile
dell’impianto o di un delegato che sarà invitato a controfirmare in modo leggibile il rapporto di prova contenente tutte le indicazioni riguardanti l’impianto
oggetto del controllo e i dati risultanti dalle analisi. Tale rapporto, privo di correzioni, sarà rilasciato in copia agli interessati.
Qualora la verifica non fosse effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, essa verrà ripetuta previo ulteriore avviso; inoltre verrà
addebitato un rimborso pari a € 25,00 (per gli impianti di potenza < a 35 kW)
o € 50,00 (per gli impianti superiori o uguali a 35 kW) per gli utenti che non
sono presenti presso l’impianto al momento della verifica da versare sul conto
corrente postale n° 001000220762 intestato ad “ATI VERIFICHE PER ROMA
CAPITALE” .
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Va tenuto presente che il rifiuto a consentire l’accesso nell’abitazione a tali tecnici (da essi segnalato al Comune) può essere sanzionato pecuniariamente, e
nei casi più gravi, anche con l’interruzione della fornitura dell’energia da parte
della società distributrice.
Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento
fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo,
possono consentire uno spostamento dell’appuntamento, senza aggravio di spesa per l’utente. In caso contrario, l’utente dovrà sostenere il costo del rimborso
spese al verificatore conseguente al mancato accesso all’impianto per causa a
lui non imputabile.
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
L’esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla normativa vigente dell’impianto oggetto del controllo. Il costo di eventuali ulteriori
verifiche, qualora l’impianto non risultasse, al primo accertamento, conforme
alla normativa vigente, sarà, in qualunque caso (cioè anche nel caso in cui sia
stato consegnata il rapporto di controllo tecnico ed esso non risulti veritiero)
a carico del responsabile dell’impianto. Nel caso in cui ad una prima verifica
l’impianto risultasse non conforme alla normativa vigente, questa sarà ripetuta,
previa corresponsione di un apposito rimborso, non prima di 30 giorni. Qualora
alla successiva verifica l’impianto risultasse nuovamente non idoneo, il Comune
di Roma provvederà ad avviare le procedure di prescrizione e sanzionatorie previste.
Attivazione sportello informativo
Roma Capitale, ha attivato 21 Sportelli Informativi Energetici al fine di offrire la
massima collaborazione all’utenza interessata per la corretta applicazione della
presente normativa, alle problematiche dei controlli e più in generale a quelle
del Risparmio Energetico.
Attraverso lo sportello è possibile:
1)ricevere il materiale informativo vario e i moduli di dichiarazione di avvenuta
manutenzione (di rapporto di controllo tecnico);
2)riconsegnare i moduli una volta compilati;
3)verificare la corretta compilazione dei moduli e dei dati in essi contenuti.
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I rapporti di controllo tecnico risulteranno validi solo se completamente e correttamente compilati ed accompagnati dalla relativa attestazione di pagamento, in conformità al principio stabilito dal comma 3, L. 10/91, che gli oneri per
l’effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico degli utenti che presentino detta dichiarazione.
La modulistica necessaria, inoltre, i riferimenti normativi e tecnici e le schede
da utilizzare con le istruzioni per la compilazione saranno disponibili sul sito di
Roma Capitale e sui siti:
www.con-te.eu e www.controlloimpiantitermici.com
I proprietari o i terzi responsabili devono inviare i rapporti di controllo tecnico di
autodichiarazione :
- Ogni 2 anni per gli impianti di potenza superiore a 35 kW;
- Ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW.
Una copia del modulo di rapporto di controllo tecnico, con allegata una copia
della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento per intero dell’importo dovuto.
Così come previsto dall’articolo 5.1 della Del. G. R. Lazio 15/2005, i manutentori
ed i terzi responsabili potranno consegnare i moduli (che saranno predisposti in
alcune loro parti per la lettura ottica) su supporto informatico standardizzato, e
dovranno riportare la firma del responsabile dell’impianto e la firma ed i dati del
manutentore che ha effettuato le verifiche.
Controllo della temperatura ambiente
Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna alla propria abitazione. Il controllo viene effettuato,
con le seguenti modalità:
*richiesta scritta formulata, servendosi del modulo predisposto
dall’Amministrazione presente nella sezione allegati (inviare al n. di fax 06
92912412) .
*rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti, ai sensi della legge 10/91 e del DPR 412/93 e s.m.i.., effettuata da un tecnico qualificato con strumentazione e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
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Attivazione di un numero verde 800 960 257
Roma Capitale, tramite CON.TE., al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici ed informazioni e risposte ai quesiti posti dall’utenza, ha attivato il numero verde 800.96.02.57 che è
attivo tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni e nelle ore di disattivazione, il “numero verde” fornisce informazioni generali sulle verifiche e sui pagamenti da effettuarsi.
DOMANDE E RISPOSTE
Per gli utenti di impianti di riscaldamento con potenza inferiore a 35 kw
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a garantire la sicurezza degli ambienti domestici, favorendo inoltre il risparmio energetico e di conseguenza una diminuzione della bolletta. Inoltre, non
ultimo, riduce le emissioni di gas inquinanti.
Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio?
Per responsabile dell’impianto termico si intende innanzitutto il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Costui può delegare tale responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile. Nel caso quindi che l’immobile è dato in locazione o comunque risulta occupato, il responsabile
dell’impianto è l’occupante, anche senza titolo.
Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e manutenzione dell’ impianto di riscaldamento. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di 3.000.00 euro.
Quali sono le responsabilità ed i compiti del “Responsabile dell’impianto termico”?
Il responsabile dell’impianto termico deve:
• predisporre il libretto d’impianto ed effettuare, nel caso possieda i requisiti necessari, far svolgere ad
una impresa abilitata, le operazioni previste dalla legge. Dopo l’intervento di manutenzione deve essere
compilato e consegnato in copia all’utilizzatore il Rapporto di controllo e manutenzione; questa documentazione dovrà essere allegata al libretto d’impianto sul quale si dovranno aggiornare i dati relativi alle
manutenzioni ed alle prove fumi effettuate.
• regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: a norma di
legge, la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all’occupante, con sanzioni a norma
di legge.
Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna alla propria abitazione. Il controllo viene effettuato, con le seguenti modalità:
• richiesta scritta formulata, servendosi del modulo predisposto dall’Amministrazione
presente nella sezione allegati;
• rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti effettuata da un tecnico qualificato.
Sono un inquilino: la manutenzione e la tenuta del libretto sono di mia competenza?
Se l’impianto è individuale, la manutenzione è a Suo carico, in quanto, in questo caso, responsabile dell’impianto
termico è l’occupante dell’appartamento o unità immobiliare; se l’impianto è centralizzato, la manutenzione è a
carico del responsabile dell’impianto stesso (proprietario, amministratore o terzo responsabile).
Chi è il terzo responsabile?
Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è la persona fisica o giuridica delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Generalmente è una figura professionale utilizzata per gli impianti di una certa dimensione, industriali o condominiali.
Ho installato un impianto nuovo: devo effettuare ugualmente la manutenzione?
La manutenzione ordinaria va effettuata secondo le prescrizioni della Ditta installatrice, mentre la prova
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di combustione va effettuata al momento dell’installazione stessa. L’installatore è obbligato a rilasciare la
Dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n. 37/2008 e il libretto di impianto, ai sensi del D.P.R. 551/99.
Quali sono gli impianti termici soggetti a manutenzione e verifica di combustione?
Sono gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi
compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
Che differenza c’è tra la prova di combustione e la manutenzione ordinaria dell’impianto termico?
La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni intese a conservare l’impianto in uno stato nel
quale può adempiere alla funzione richiesta, mentre la verifica di combustione consiste nel prelievo dei
prodotti di combustione per misurare se i valori sono conformi ai valori di soglia indicati dalla legislazione
vigente.
Cos’è la Dichiarazione di Conformità ?
Tale documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme.
Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all’installatore dell’impianto che dovrà redigerla a sua volta.
Se non svolgo le manutenzioni prestabilite cosa può accadere?
Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e’ un gas inodore, incolore, tossico, e che
può rivelarsi letale se respirato in alte concentrazioni e per un tempo prolungato, comunque nocivo per
l’organismo anche in basse concentrazioni. Per evitare pericolose intossicazioni è importante dunque verificare il corretto funzionamento delle caldaie, e della sicurezza degli impianti di riscaldamento.
Quali sono le cause per cui si può formare e diffondere il CO nell’ambiente in cui abito?
Sono principalmente tre:
1) insufficiente aerazione nel locale ove avviene la combustione
2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi
3) mal funzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso
Se effettuo l’autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico?
Non bisogna confondere i controlli a carico dell’utente, cioè manutenzione dell’impianto e prova di combustione, i cui costi sono a carico dell’utente stesso, con i controlli da parte di Roma Capitale che riguardano la conformità alle norme di Legge.
Effettuando l’autocertificazione ed il relativo versamento quale contributo spese di verifica, non si paga il
costo del controllo svolto dai verificatori.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
CON.TE. – Controllo impianti termici
Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma
NUMERO VERDE: 800.96.02.57
Sito Internet: www.controlloimpiantitermici.com
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Campagna di comunicazione a cura di
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12.02.21 Comune di Roma opuscolo Caldaia