Provincia di Napoli
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Circolare del Ministero del Lavoro 10 giugno 2013 in materia di
collaboratori familiari
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 10 giugno una circolare che detta chiarimenti in ordine
alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di lavoro rese dai collaboratori
familiari e formula alcuni indirizzi operativi per il personale ispettivo.
L'orientamento ministeriale assume una particolare rilevanza per molte imprese soprattutto del
settore dell’ambulantato che molto spesso si avvalgono della collaborazione dei familiari a titolo
meramente residuale. Dopo aver affrontato il quadro normativo generale e aver ricordato che la
collaborazione del familiare è da considerarsi presuntivamente occasionale (salvo che il personale
ispettivo non ritenga di ricorrere ad altri indici e parametri di cui dimostrare la sussistenza) nei casi
di prestazioni rese da pensionati o svolte da familiari impiegati presso altri datori di lavoro, la nota
ministeriale affronta in dettaglio le diverse attività.
Per quanto concerne il settore del commercio il Ministero afferma che, pur non rinvenendosi una
espressa disposizione legislativa sulle collaborazioni occasionali dei familiari rese a titolo gratuito,
resta l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa per quei collaboratori familiari che partecipino
al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'elemento della occasionalità, che resta dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione, deve essere
valutato in primo luogo sulla base della non sistematicità e stabilità dei compiti espletati e quindi da
attività non abituali e non prevalenti nell'ambito della collaborazione alla gestione dell'impresa. In
tal senso, ritiene il Ministero, sembra utile e opportuno legare la nozione di occasionalità ad un
limite quantitativo di giorni/ore di lavoro individuato in 90 giorni (con un tetto massimo di 720 ore)
nel corso dell'anno solare. L'attività di collaborazione peraltro non può consistere nella sola
sostituzione del titolare ma va intesa in senso generico.
Infine il Ministero ribadisce che il familiare collaboratore può essere inquadrato in diverse tipologie
contrattuali in relazione alle libere scelte dell'imprenditore fermo restando che il rapporto di lavoro
dipendente presuppone la corresponsione di un trattamento economico e degli oneri conseguenti.
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Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti
per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA)
e altre misure finanziarie urgenti" – cd Decreto Occupazione e IVA
Si informa che venerdì scorso, 28 giugno, è entrato in vigore il decreto legge recante norme in
materia di occupazione e rinvio dell'aumento dell'IVA (decreto legge 28 giugno 2013, n.76 in
Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2013).
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'inizio dell'iter di conversione che dovrà
concludersi nel consueto termine di 60 giorni a pena di decadenza.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni del decreto, rinviando per gli eventuali
approfondimenti alle specifiche note degli uffici.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Incentivi nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani (art. 1)
Il Decreto prevede un beneficio economico per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani
di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La decontribuzione è erogata solo se l'assunzione aumenta
l'occupazione complessiva dell'impresa.
In particolare, nel rispetto delle regole comunitarie, si stabilisce che i lavoratori, la cui assunzione
dà diritto al beneficio, debbano avere un'età compresa tra 18 e 29 anni e rientrino nella categoria dei
"lavoratori svantaggiati" contemplati dalla relativa normativa comunitaria.
Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato,
con un limite di 650 euro mensili. Tale beneficio, erogato per un massimo di 18 mesi, viene
corrisposto mediante conguaglio mensile solo dopo la verifica dell'attivazione del rapporto di
lavoro.
Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il
beneficio è limitato a 12 mesi ed è vincolato ad un'altra assunzione a tempo indeterminato senza
obbligo delle condizioni di cui sopra.
L'incremento occupazionale è calcolato sulla differenza fra il numero dei lavoratori di ciascun mese
ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione. I lavoratori
a tempo parziale sono calcolati in proporzione.
Il predetto incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali nelle società
controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.
Il beneficio in questione non spetta se:
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1. l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
2. l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore; ciò anche nel caso in cui vi sia l'utilizzo di un lavoratore
con contratto di somministrazione, senza che l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
3. il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano
effettuate presso una diversa unità produttiva;
4. siano stati licenziati lavoratori, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o
controllo; in caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
E' comunque possibile cumulare i periodi di lavoro prestato presso lo stesso soggetto ai fini del
diritto agli incentivi. L'incentivo non viene corrisposto qualora sia inviata tardivamente la
comunicazione obbligatoria per l'instaurazione o la modifica del rapporto di lavoro, per il periodo
compreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
L'INPS fornirà le relative disposizioni attuative entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto (data pubblicazione in G.U. 28.6.2013).
La norma si finanzia, nelle Regioni del Mezzogiorno, mediante la riprogrammazione dei fondi
strutturali 2007-2013 e del Piano di azione e coesione, per 100 milioni di euro per il 2013, 150
milioni rispettivamente per il 2014 e per il 2015 e per 100 milioni di euro per il 2016. Per le restanti
Regioni è individuato lo stanziamento di 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni rispettivamente
per il 2014 ed il 2015 e 50 milioni per il 2016, ripartiti fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto
dei Fondi strutturali. La Regione interessata all'attuazione dell'incentivo deve farne espressa
dichiarazione, entro il 30 novembre 2013, al Ministero del lavoro ed alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Ministro per la coesione sociale.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione
più remota rispetto alle domande pervenute.
Nel caso di insufficienza delle risorse, la richiesta dell'incentivo è valutata anche su base
pluriennale.
Nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007/2013, l'incentivo può essere ulteriormente
finanziato.
Interventi straordinari per favorire l'occupazione in particolare giovanile (art. 2)
Sono previste una serie di misure di carattere straordinario, operanti fino al 31 dicembre 2015 per
favorire l'occupazione di giovani.
Apprendistato: entro il 30 settembre 2013, la Conferenza permanente Stato-Regioni deve emanare
delle linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante nelle
microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista della uniformità dell'offerta formativa
pubblica sull'intero territorio nazionale.
In tale contesto, in deroga al Testo Unico dell'apprendistato, possono:
• prevedere che il Piano Formativo Individuale sia obbligatorio solo per la parte relativa alla
formazione professionalizzante;
• prevedere che la registrazione della formazione e della qualifica contrattuale avvenga su
documento che abbia requisiti minimi previsti dalla normativa sul libretto formativo;
• prevedere che, per le imprese multilocalizzate, la formazione segua la disciplina della sede
legale.
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La Conferenza permanente Stato – Regioni o le Regioni possono, decorso il termine, comunque
adottare le suddette linee guida, fermo restando che nelle more le deroghe al testo unico troveranno
diretta applicazione.
Tirocini: Il decreto prevede che nelle Regioni che non hanno recepito la disciplina sui tirocini e di
orientamento trovino applicazione, fino al 31 dicembre 2015, l'art. 18 della legge 196/97 e il decreto
interministeriale 142/98 .
La durata massima dei tirocini prevista dal suddetto decreto interministeriale può essere prorogata
di un mese.
Per favorire l'alternanza scuola lavoro sono stati stanziati 3.000.000 di euro per l'anno 2013 e
7,6.000.000 di euro per l'anno 2014 a sostegno delle attività di tirocinio curriculare per l'anno
accademico 2013/2014.
È previsto, inoltre, che il Ministero dell'istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
fissi i criteri e le modalità per la ripartizione del suddetto incentivo tra le università statali che
attivino tirocini di almeno 3 mesi con enti pubblici o privati.
Tali risorse dovranno essere, poi, assegnate agli studenti secondo i criteri di premialità individuati e
comunque non potranno superare la somma di euro 200 mensili a studente (importo che costituisce
il cofinanziamento del 50% del rimborso spese corrisposto dal soggetto ospitante).
Per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, cioè fuori dal percorso scolastico/universitario, il
Ministero dell'istruzione di concerto con il ministero dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del decreto definisce i piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini
formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti
pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado sulla
base di criteri che ne premino l'impegno e il merito.
Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno (art. 3)
Per favorire l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno viene previsto fra l'altro:
• il rifinanziamento di misure di autoimpiego e autoimprenditorialità nel limite di 26 milioni
per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 28 milioni per l'anno 2015;
• il finanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56
milioni di euro per l'anno 2015 di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non
lavorano e non studiano di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nel
Mezzogiorno.
Misure attuative garanzia per i giovani e ricollocazione di lavoratori destinatari ammortizzatori
sociali in deroga (art. 5)
Per rendere efficace la Garanzia per i Giovani e per promuovere la ricollocazione dei lavoratori
beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga è istituita presso il Ministero del Lavoro una
"struttura di missione" con funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento degli interventi in
materia di politiche attive e che sarà operante dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 7)
Lavoro a tempo determinato
Viene prevista la possibilità di stipulare contratti acausali anche per altre ipotesi individuata dai
CCNL, anche aziendali, stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative
sul piano nazionale.
Viene eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine acausale, nonché la sua
prosecuzione oltre il termine, nei limiti normalmente stabiliti (30° e 50° giorno).
Viene abrogato l'onere di comunicare al Centro per l'impiego competente la prosecuzione del
rapporto oltre il termine previsto.
Sono ripristinati gli intervalli più brevi per la successione di contratti: 10 giorni per contratti di
durata fino a 6 mesi; 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Tale disposizione non si
applica nei confronti dei lavoratori stagionali nonché nelle ipotesi individuate dai CCNL, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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E' specificato che la disciplina delle assunzioni a termine dalla mobilità è esclusa dal campo di
applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 in quanto di natura speciale.
Anche i contratti acausali rientrano nei limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Lavoro intermittente
Viene introdotto un limite di carattere temporale, ammettendo il ricorso a tale contratto, per ciascun
lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro
nell'arco di un triennio. Tale disposizione, in riferimento al computo delle giornate effettive, opera
dall'entrata in vigore del decreto.
Non si applica la sanzione prevista in caso di mancata comunicazione della chiamata, qualora siano
stati in precedenza assolti gli adempimenti contributivi, emergendo, pertanto, la volontà di non
occultare la prestazione lavorativa.
I contratti di lavoro intermittente sottoscritti al 18.7.2012 non compatibili con la nuova disciplina
cessano di produrre effetti al 1° gennaio 2014.
Lavoro a progetto
Vengono chiariti i limiti delle cocopro sia in termini di definizione dell'attività che di forma
contrattuale, in particolare:
• il progetto non deve comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
quindi ai fini della legittimità del contratto le due condizioni non devono essere presenti
contemporaneamente;
• la forma scritta è richiesta non più a fini probatori, ma per la validità del contratto stesso.
Lavoro accessorio (voucher)
Viene eliminato il riferimento alle prestazioni di natura meramente occasionale per il ricorso al
lavoro accessorio, rimane pertanto come unico requisito il valore economico della prestazione.
E' inoltre previsto l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei voucher, includendo anche
categorie di lavoratori "svantaggiati" (stati di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di
fruizione di ammortizzatori sociali). Mediante Decreto Ministeriale verranno stabilite
eventualmente stabilite specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Viene chiarito che la procedura per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art.6
della legge n. 604 /1966, non si applica nel caso di licenziamento per superamento del periodo di
comporto nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in conseguenza di cambi di appalto.
La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro
ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
Agevolazioni assunzioni beneficiari ASpI
Al datore di lavoro che assuma spontaneamente a tempo pieno e indeterminato lavoratori
beneficiari di ASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile
pari al 50% dell'ASpi residua.
Sono escluse dall'agevolazione le imprese con assetti proprietari coincidenti o con rapporti di
collegamento o controllo con l'impresa che assume. A tal fine le imprese interessate devono
presentare apposita dichiarazione di responsabilità
Fondi di solidarietà bilaterali
Il termine per stipulare gli accordi sindacali per l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, in
entrambi i casi previsti, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale
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è prorogato al 31.10.2013. Decorso inutilmente l'ulteriore periodo di proroga, si provvede a
decorrere dal 1° gennaio 2014 all'attivazione del fondo di solidarietà residuale.
"Dimissioni in bianco" co.co.pro. e associati in partecipazione
Vengono estese ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione le misure in materia di
convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
Conservazione stato di disoccupazione per svolgimento attività lavoro autonoma
Lo stato di disoccupazione permane anche in presenza di attività di lavoro con reddito annuale entro
il limite non assoggettato a IRPEF (attualmente 7.750 euro).
Istituzione Banca dati politiche attive e passive (art. 8)
La Banca dati, istituita presso il Ministero del lavoro, ha il compito di raccogliere le informazioni
sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro, sui servizi erogati e sulle opportunità d'impiego a
favore dell'occupazione ed è, inoltre, diretta a favorire l'immediata attivazione della "Garanzia per i
Giovani".
Al riguardo, si segnala che abbiamo ottenuto l'istituzione presso l'INPS di un'apposita banca dati per
la verifica in tempo reale anche del diritto a fruire delle agevolazioni contributive.
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art.9)
Responsabilità solidale
Negli appalti, viene estesa la responsabilità solidale del committente per i compensi ed obblighi
previdenziali ed assicurativi anche di lavoratori con contratti di lavoro autonomo.
La deroga alla responsabilità solidale del committente nei confronti dell'appaltatore, che può essere
eventualmente stabilita dai CCNL, ha effetto esclusivamente sui trattamenti retributivi.
Sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
Il d.lgs. 81/08 prevede che le ammende derivanti da contravvenzioni e le sanzioni amministrative
in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano rivalutate ogni 5 anni con decreto della Direzione
generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro in misura pari all' indice Istat dei prezzi al
consumo.
Il decreto legge fa decorrere l'applicazione relativa al primo quinquennio a partire dal 1° luglio 2013
nella misura del 9,6% e prevede che la metà dell'ammontare derivante dalla maggiorazione sia
destinato al finanziamento di attività di vigilanza, prevenzione e promozione della sicurezza sul
lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
Apprendistato
E' possibile far seguire all'apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale)
– e successivamente alla sua acquisizione – un contratto di apprendistato professionalizzante, nei
limiti di durata individuati dalla contrattazione collettiva.
Contrattazione di secondo livello
La possibilità di stipulare contratti aziendali o territoriali in deroga a norme di legge e di contratto
collettivo, prevista dall'art. 8, d.l. n. 138/2011 è subordinata al deposito di tali contratti presso la
Direzione territoriale del lavoro.
Comunicazioni ad Enti pubblici
Il Decreto per semplificare le comunicazioni obbligatorie, dispone che le comunicazioni di
assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro siano valide ai fini
dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori
Immigrazione
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Il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello
unico per l'immigrazione una serie di documenti. Viene previsto che debba prima verificare presso
il Centro per l'impiego l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.
Procedura di emersione
Viene previsto che laddove la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili al datore,
al lavoratore venga comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione e i
procedimenti penali e amministrativa – temporaneamente sospesi per l'avvio della procedura di
emersione – vengano archiviati. Nei casi, invece, di cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito di
una procedura di emersione non ancora definita, il datore resta responsabile dei pagamenti previsti
finché non comunichi la cessazione del rapporto, fermo restando il normale regime dei controlli.
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali (art. 10)
Fondi di previdenza complementare
Qualora i fondi pensione che procedono all'erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi
patrimoniali adeguati, possono rideterminare la disciplina del finanziamento e delle prestazioni, sia
in corso di pagamento che future, tramite le fonti istitutive del Fondo stesso.
Lavoratori marittimi
Dal 1° gennaio 2014 la gestione della contribuzione di malattia e maternità per i lavoratori
marittimi, fino ad ora di pertinenza dell'INAIL, è attribuita all'INPS.
Invalidità civile
Il limite di reddito per le pensioni di inabilità degli invalidi civili tiene conto esclusivamente del
reddito personale ai fini IRPEF e non di quello dell'intero nucleo familiare.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Differimento al 1° ottobre 2013 dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria (art. 11, comma 1)
Viene differito dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013, l'aumento di un punto percentuale (dal 21% al
22%) dell'aliquota Iva ordinaria.
Inoltre, viene abrogata la cosiddetta "clausola di salvaguardia" che prevedeva che il predetto
aumento non si applicasse qualora, entro il 30 giugno 2013, fossero entrati in vigore provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia
sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che
si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (cosiddette "tax expenditures"), tali da determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 (art. 11, commi 7 ed 8)
Con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto, nei giorni del 20 e 29 maggio 2012, viene disposto che per i soggetti che
hanno la sede o le unità locali nei Comuni colpiti dal sisma e che abbiano subito dei danni, verificati
con perizia giurata, i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di
qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Incremento dell'addizionale regionale all'Irpef nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e Bolzano (art. 11, comma 12)
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A decorrere dal 2014, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
potranno, con proprio provvedimento, maggiorare, fino ad un massimo di un punto percentuale,
l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, attualmente stabilita nella misura dell'1,23%.
Ciò al fine di consentire alle predette regioni e province la copertura del rimborso dell'anticipazione
di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti previsti dal D.L. n. 35 del 2013
(cosiddetto "Decreto Legge sui pagamenti della P.A.").
La norma ad hoc per tali regioni è dovuta alla circostanza che l'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011
(Decreto attuativo del Federalismo fiscale) - che consente di maggiorare l'aliquota dell'addizionale
regionale all'Irpef - non si applica alle autonomia speciali, ma, solamente alle Regioni a statuto
ordinario.
Aumento dell'acconto ai fini dell'Irpef e dell'Irap per le persone fisiche e le società di persone
(art. 11, commi 18 e 19)
A decorrere dal periodo d'imposta 2013, per le persone fisiche e le società od associazioni di cui
all'art. 5 del Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
eccetera), la misura dell'acconto Irpef ed Irap viene aumentata dal 99% al 100%. Tale aumento ha
carattere strutturale.
Per il solo anno 2013, il predetto incremento produce effetti, esclusivamente, sulla seconda od unica
rata di acconto - da versarsi entro il mese di novembre 2013 – dovendosi il versamento effettuare in
misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo
dell'eventuale prima rata di acconto.
Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (lavoratori dipendenti e pensionati), i sostituti
d'imposta dovranno trattenere la seconda od unica rata di acconto Irpef, tenendo conto dell'aumento
in esame.
Aumento dell'acconto ai fini dell'Ires e dell'Irap per le società di capitali e gli altri enti con
personalità giuridica (art. 11, comma 20)
Per il solo periodo d'imposta 2013, per le società di capitali e gli altri enti con personalità giuridica,
la misura dell'acconto Ires ed Irap viene aumentata dal 100% al 101%.
Tale incremento produce effetti, esclusivamente, sulla seconda od unica rata di acconto – da
versarsi entro il mese di novembre 2013 – dovendosi il versamento effettuare in misura
corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale
prima rata di acconto.
Aumento dell'acconto dovuto dagli istituti di credito sulle ritenute sugli interessi corrisposti sui
conti correnti e sui depositi (art. 11, comma 21)
Per i periodi d'imposta 2013 e 2014, viene aumentato dal 90% al 110%, il versamento in acconto
delle ritenute dovute dagli istituti di credito sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai titolari
di conti correnti e depositi.
Per il periodo d'imposta 2013, tale incremento produce effetti, esclusivamente, sulla seconda
scadenza di acconto, dovendosi il versamento effettuare in misura corrispondente alla differenza tra
l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.
Introduzione di una imposta di consumo sulle "sigarette elettroniche" (art. 11, comma 22)
A decorrere dal 1° gennaio 2014, vengono assoggettati ad un'imposta di consumo, pari al 58,5% del
prezzo di vendita al pubblico, i prodotti contenenti nicotina od altre sostanze idonei a sostituire il
consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispostivi meccanici ed elettronici - comprese le parti di
ricambio - che ne consentono il consumo.
A vigilare sulla commercializzazione dei suddetti prodotti sarà l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, tenuta a rilasciare una preventiva autorizzazione ai soggetti interessati che, ai fini della
vendita, devono possedere i medesimi requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali di
tabacchi lavorati.
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Il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza relativa alla predetta autorizzazione, nonché
le modalità ed i termini di versamento della nuova imposta, saranno stabiliti con un apposito
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Riduzione del "Fondo Irap" istituito per le imprese ed professionisti privi di "autonoma
organizzazione" (art. 12, comma 1, lettera e)
Come noto, la legge di stabilità 2013, a decorrere dal 2014, ha istituito un apposito fondo finalizzato
ad escludere dall'ambito di applicazione dell'Irap, le persone fisiche esercenti le attività commerciali
di cui all'art. 55 del Tuir, e le arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti od
assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo
sarà determinato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La dotazione annua del predetto fondo era di 198 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di
euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Ora, a parziale copertura, degli oneri derivanti dal decreto in esame, tale fondo viene ridotto:
•
di 150 milioni di euro per l'anno 2014;
•
di 2120 milioni di euro per l'anno 2015.
DISPOSIZIONI VARIE
Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi
nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di rimodulazione del piano di Azione Coesione (art.
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Al fine di accelerare le procedure di riprogrammazione delle risorse 2007/2013 per finanziare i
provvedimenti di cui agli artt. 1 e 3 del presente decreto:
- le Amministrazioni centrali interessate alla riprogrammazione dei PON, dovranno, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, attivare le rispettive modifiche ai propri
programmi;
- il gruppo di Azione e Coesione dovrà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, determinare la rimodulazione delle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC),
anche in base agli esiti della precedente attività di monitoraggio.
Come previsto al comma 2, dell'ammontare della rimodulazione delle risorse del PAC si terrà conto
anche per l'assegnazione delle risorse per il 2014-2020.
Il Gruppo di Azione e Coesione, provvederà inoltre alla verifica dello stato di avanzamento dei
singoli interventi e alle eventuali rimodulazioni che si riterranno necessarie in base alla periodica
attività di monitoraggio.
Il comma 4 chiarisce che l'operatività delle misure di cui agli artt. 1 e 3 del decreto, decorre dal
perfezionamento degli atti di riprogrammazione disciplinati dal presente articolo.
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Circolare n. 24 del 19 giugno 2013
Uscita anticipata di lavoratori prossimi al pensionamento
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 19 giugno 2013 ha fornito alcuni chiarimenti sulle
disposizioni che favoriscono l'uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione nelle imprese
con eccedenze di personale (art 4 c. da 1 a 7ter della legge 92/2012).
A tal fine, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative possono stipulare accordi in forza dei quali la parte datoriale si impegna a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli
sarebbe spettato in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Sono previste tre distinte fattispecie:
1.
Incentivo all'esodo mediante accordo aziendale
Il datore di lavoro stipula un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in azienda nell'ambito del quale vengono individuati i dipendenti coinvolti.
L'accordo è vincolante nei confronti dei dipendenti solo a seguito della loro accettazione.
2.
Accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 223/91
Il datore di lavoro stipula accordi sindacali nell'ambito di procedure di mobilità (ex art. 4e24 della L
223/91) facendosi carico dei costi legati alla prestazione di importo pari al trattamento di pensione e
utilizzando il criterio di scelta di cui all'art. 5 comma 1 della 223/91 (prossimità al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento).
In questo caso il datore di lavoro può precedere al recupero delle somme pagate (somme corrisposte
in apertura della procedura di mobilità a titolo di anticipazione del contributo).
3.
Processi di riduzione di personale dirigente
L'ultima fattispecie si riferisce agli accordi, relativi al personale dirigente, sottoscritti con le
associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo di lavoro di categoria, indipendentemente
dalla rappresentatività delle stesse presso il datore di lavoro coinvolto. Anche in questo caso sarà
necessaria l'adesione del lavoratore all'accordo siglato dal datore.
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REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO
La disciplina si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel
semestre precedente la stipula dell'Accordo. Sono esclusi dalla base di computo il lavoratori
apprendisti, con contratto di inserimento e di reinserimento.
REQUISITI DEI LAVORATORI COINVOLTI
I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale requisito, precisa il
Ministero, sarà verificato dall'Inps secondo la normativa vigente al momento della cessazione del
rapporto, e sarà condizione per la validità della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, la mancanza del predetto requisito comporta:
• per la prima fattispecie (incentivo all'esodo mediante accordo aziendale) l'inefficacia
dell'accordo nei confronti del lavoratore coinvolto;
• per la seconda fattispecie (accordi ex art. 4 e 24 l. 223/91) l'invalidità della procedura di
licenziamento collettivo per il lavoratore coinvolto
La circolare precisa inoltre che la norma si applica ai soggetti le cui prestazioni sono liquidate a
carico di qualsiasi gestione dell'Inps.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all'Inps, con le modalità indicate
dall'Istituto, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria (condizione di efficacia
dell'accordo) a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi e comprensiva della lista dei
lavoratori coinvolti. Ai fini della presentazione di una idonea fideiussione bancaria, l'Inps comunica
al datore di lavoro l'importo complessivo dell'onere.
Il datore di lavoro è liberato dall'obbligo di prestazione della fideiussione nel caso in decida di
effettuare il versamento della provvista in unica soluzione.
Conclusa la fase di verifica da parte dell'Inps, il lavoratore, cui sarà comunicata l'importo iniziale
della prestazione, dovrà procedere all'accettazione della prestazione stessa.
Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il comunicato
ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di Maggio,
necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della
Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale Maggio 2012 - Maggio 2013 è pari a più 1,2 (75%= 0,
900).
La variazione biennale Maggio 2011 - Maggio 2013 è pari a più 4,3 (75%= 3,
225).
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Digital Agenda Scoreboard 2013
Pubblicata la valutazione annua dei progressi compiuti nel programma di
digitalizzazione europea
Il quadro di valutazione dell'Agenda Digitale europea pubblicato lo scorso 12 giugno,
fornisce una fotografia molto variegata dell'Europa nel processo di realizzazione
dell'Agenda Digitale, una delle sette iniziative faro della Strategia Europa 2020, che
fissa obiettivi per la crescita nell'Unione.
Scopo dell'Agenda digitale europea è quello di promuovere un mercato unico digitale
e tutti i mezzi per utilizzare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, al fine di favorire l'innovazione, lo sviluppo economico e
l'inclusione in Europa. All'interno dell'Unione, come si evince dal rapporto, la
situazione non è omogenea, sebbene si registri in generale un progresso nella capacità
tecnologica e in quella di sfruttamento delle ICT.
Neelie Kroes, la commissaria europea per l'Agenda digitale, conferma che internet è
ormai disponibile praticamente in tutta l'UE nella sua configurazione di base. Inoltre,
il 54% dei cittadini dell'Unione dispone della banda larga a velocità superiore a 30
Mb/s, e, attualmente, il 36% degli europei si connette tramite computer portatile o
dispositivo mobile, un progresso recente, destinato a ampliarsi considerato che,
nell'ultimo anno, è triplicata la copertura della telefonia mobile di quarta generazione
(LTE), passata al 26%.
La percentuale di europei che non hanno mai usato internet è ormai in costante calo
(è scesa di 2 punti percentuali, ora è al 22%), mentre il 70% della popolazione oggi
usa internet regolarmente almeno una volta la settimana, contro il 67% dell'anno
scorso.
Il commercio elettronico è in crescita in tutta l'Unione, sebbene gli acquisti on line
siano generalmente limitati all'ambito nazionale.
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In questo scenario, che rispecchia lo stato dell'Unione nel suo complesso, l'Italia, così
come altri paesi membri, viene citata in alcune osservazioni a margine: è uno dei tre
paesi in cui si concentrano i fondi pubblici per lo sviluppo della larga banda; insieme
alla Francia si evidenzia inoltre per il notevole aumento degli acquisti di tablet (più
che triplicati nel 2011). Sono registrati anche alcuni segnali di ritardo nello sviluppo:
l'Italia ha relativamente pochi abbonati alla banda larga superveloce, è uno dei 5 paesi
– insieme con Bulgaria, Irlanda, Spagna, Cipro, Malta – in cui la rete LTE (Long
Term Evolution, la più recente evoluzione degli standard di telefonia mobile
cellulare) non sia offerta in abbonamento.
Inoltre, la copertura di reti fisse di accesso di nuova generazione (Next Generation
Access, NGA, che si estende per il 97% e 98% rispettivamente in Belgio e Paesi
bassi), in Italia è pari al 14%, mentre il tasso di penetrazione della banda larga in rete
fissa, in notevole aumento in alcuni paesi che sono partiti con livelli molto bassi di
copertura, è ancora al di sotto della media europea in Italia, e, nonostante ci siano
notevoli margini per una crescita, il gap si è ampliato nel corso dell'ultimo anno.
Internazionalizzazione - Contributi a favore di Associazioni, Enti,
Istituti, Camere di Commercio italo-estere per lo svolgimento di
attività promozionali Anno 2013 - Decreto direttoriale del 21 giugno
2013 - Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto direttoriale 21 giugno
2013, che stabilisce le modalità per la richiesta dei contributi per progetti volti
all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati da Associazioni,
Enti, Istituti, Camere di Commercio italo-estere.
Il Decreto individua, ai sensi del Decreto del Ministro del 26 aprile 2013, le spese
ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonché i modelli
per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la
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rendicontazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo pubblico a sostegno
dei progetti per l'internazionalizzazione presentati per il 2013.
Le domande vanno presentate entro il 30 settembre 2013.
I contributi sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di un progetto composto da
una o più specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate da
Associazioni/Enti/Istituti/Camere di Commercio italo-estere.
Soggetti destinatari sono le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, Enti e Istituti operanti a
livello nazionale, nonché le Camere di commercio italo-estere iscritte all'Albo di cui
all'articolo 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Progetto e iniziative finanziabili:
Il progetto di internazionalizzazione:
• deve prevedere specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
• deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a € 100.000,00 e non
superiore a € 600.000,00
Sono agevolabili le seguenti iniziative:
• partecipazioni a fiere e saloni internazionali;
• eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
• workshp/seminari/eventi promozionali all'estero o in Italia con operatori esteri;
• missioni di "incoming" di operatori esteri;
• incontri bilaterali fra operatori;
• azioni di comunicazione/promozione sul mercato estero (riviste, radio e
televisione, web;
• attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione;
• road show promozionali;
• realizzazione di siti internet in lingua estera;
• attività promozionali tramite specifiche applicazioni web;
• iniziative promozionali a beneficio dei giovani imprenditori, dell'imprenditoria
femminile e delle start up
Con successivo Decreto Direttoriale saranno indicate le spese ammissibili e non
ammissibili.
I progetti rispondenti ai requisiti richiesti e che prevedano una spesa ammissibile non
inferiore a € 100.000,00 e non superiore a € 600.000,00 sono inoltrati alla
Commissione di valutazione, che sarà istituita presso la Direzione Generale per le
politiche per l'internazionalizzazione e la promozione degli scambi con successivo
Decreto Direttoriale.
La Commissione di valutazione avrà il compito di esaminare i progetti e di attribuire
a ciascuno un punteggio tenendo conto dei parametri che saranno fissati con il
predetto Decreto Direttoriale.
Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i
progetti realizzati almeno nella misura del 70% dell'importo approvato
Il contributo è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti relativi alle voci di
spesa ammesse.
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L'agevolazione, concessa a fondo perduto, non potrà superare il 50% delle spese
sostenute e ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria non sia
sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella citata percentuale massima si
procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale
delle risorse disponibili.
Riferimenti normativi:
• Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.
134 (G.U. n. 187 dell'11.8.2012)
• Decreto Ministeriale 26 aprile 2013
• Decreto del Direttore Generale 21 giugno 2013
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/contributi_enti_a
ssociazioni_Istituti_camere/Decreto_Direttore_generale_21_06_2013.pdf)
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