PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 18 PRONTO SOCCORSO di Claudio Camilleri Consulente aziendale, Docente presso l’Università degli Studi di Camerino IL REBUS DEGLI INTERVENTI D’URGENZA, NELLE AZIENDE TROPPA INCERTEZZA IL PROVVEDIMENTO HA REGISTRATO UNA NUOVA PROROGA, RINVIANDO LA SOLUZIONE DI ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI l Regolamento relativo al pronto soccorso azienda l e, DM 388, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 19/9/94 n. 626, è stato varato il 15 luglio 2003. Questo, per quanto recitato all’art. 6 dello stesso DM 388, doveva entra re in vigore sei mesi dopo la data del la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio scorso. La sua entrata in vigore veniva però prorogata di altri sei mesi, nel De creto-legge n. 136 del 28 maggio ( c o nvertito nella Legge n. 186 il 27 luglio scorso), prolungando così ul teriormente tale periodo di stasi. I La situazione di proroghe e ri m a ndi relativa all’entrata in vigore del DM 388/03 sta creando nelle aziende una serie di dubbi ed incertezze su cosa fare operativamente nei confronti del pronto soccorso e, sempre in questo ambito, sulla funzione e sui compiti del RSPP. La classificazione delle aziende (art. 1) All’art.1 del DM 388 vengono classificate e divise le aziende in tre distinte tipologie in ragione dell’attività svolta, del numero dei lavo ratori e dei fattori di rischio: • Aziende di gruppo A 18 Il continuo rinvio delle norme sul Pronto Soccorso sta creando molti problemi nelle imprese. E non ha ancora chiarito il ruolo del Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione anche alla luce delle misure contenute nel nuovo DM 388/03. Dalle visite mediche alla realizzazione delle camere di medicazione: ecco una panoramica degli i n t e rventi che sono previsti per il datore di lavoro AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 /2004 1. In questo sottogruppo rientrano tutte le aziende con attività indus t riali molto pericolose in ragione di sicurezza. Sono comprese fra le altre, in questo sottogru p p o, centrali termoelettriche, impianti e labora t o ri nucleari, aziende per la fabb ricazione di esplosivi, polve ri, munizioni, aziende estra t t ive ed altre attività minera ri e. 2. Aziende con oltre cinque lavo ratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice info rtunistico di inabilità permanente superiore a quattro, stabilito in base alle statistiche INAIL. 3. Aziende con oltre cinque lavo rat o ri a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. • Aziende di gruppo B 1. Aziende con tre o più lavo ra t o ri che non rientrano nel gruppo A. • Aziende di gruppo C 1. Aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Per le sole aziende di gruppo A il datore di lavo r o, sentito il medico c o m p e t e n t e,deve comunicare l’attività alla ASL di competenza onde predisporre lo studio di interventi in caso di emergenza. Se l’attività lavorativa viene effettuata all’interno di più gruppi, il datore di lavoro dovrà rife rirsi all’attività con indice infortunistico più elevato. PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 19 PRONTO SOCCORSO I l r e b u s d e g li in t e r v e n ti d ’u r g e n z a . N e ll e a z i e n d e tr o p p a in c e r t e z z a L’organizzazione di pronto soccorso (art. 2) Nelle aziende di gruppo A e di gru p po B il datore di lavoro dovrà garantire la presenza della cassetta di pronto soccorso in ogni luogo di lavoro, la quale deve essere di facile fruizione e ben individuata da apposita segnaletica appropriatamente posizionata.Tale cassetta dovrà essere integrata da quanto previsto dall’analisi dei ri s c h i propri dell’attività svolta, dalle disposizioni dettate dal medico competente, quando previsto, oltre che dal sistema di emergenza sanitario previsto dalla ASL di competenza. Nella cassetta di pronto soccorso dovrà essere assicurata la completezza e l’integrità dei presidi (strumenti e medicinali) contenuti. D ovrà essere inoltre previsto un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema sanitario nazionale (telefono, vhf , ecc.) Nelle aziende di gruppo C il datore di lavoro dovrà garantire il pacchetto di medicazione in ogni luogo di lavoro, di facile fruizione e ben individuato, che dovrà essere integrato da quanto previsto dall’analisi dei rischi propri dell’attività svolta, dalle disposizioni dettate dal medico competente, quando previsto. Nel pacchetto dovrà essere assicurata la completezza e l’integrità dei presidi (strumenti e medicinali) contenuti. Dovrà essere inoltre previsto un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema sanitario nazionale (telefono, vhf , ecc.) I requisiti e la formazione degli addetti (art. 3) Gli addetti al pronto soccorso sono designati sempre ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 626/94. Essi devono assicurare le misure di primo intervento interno e l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. La loro formazione è svolta da personale medico, possi- IL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO C o rso di formazione multimediale.Corso teorico-pratico di alfabetizzazione alle tecniche di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro (art . 12 e 15, D.Lgs. 626/94, conforme al Decreto n. 388 del 15/7/2003) Un libro e un CD Rom per fare fronte alle emergenze sui luoghi di lavoro, valutare la gravità del caso, allertare il sistema sanitario e fo rnire un adeguato primo soccorso, destinati a tutti coloro che devono formare i lavora t o ri designati ad affrontare queste situazioni e che è stato scritto avendo ben presente il D.M. 388/03, che fissa i contenuti e i programmi minimi dei corsi. Il software contenuto nel CD Rom, oltre a raccogliere tutto quello che serve per la gestione e l’organizzazione delle lezioni, è stato studiato per essere fa c i l- di Angelo Sacco, mente personalizzato e adattarsi, così, alle esigenze dei Matteo Ciavarella EPC Libri, Roma singoli luoghi di lavoro. Il libro può essere ordinato alla casa Editrice attraverso la cedola a pag. 188 oppure collegandosi a www.insic.it, il portale degli specialisti della sicurezza Ed. ottobre 2003 Pagg. 560 F.to 150x210 Euro 72,00 bilmente in collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale. Il medico docente può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Per le aziende di gruppo A, i tempi e i contenuti dei corsi sono riportati nell’allegato 3 del DM 388 e dov ranno prevedere i rischi specifici dell’attività svolta. Per le aziende di gruppo B e C, i tempi e i contenuti dei corsi sono riportati nell’allegato 4 del DM 388. Tutti i corsi, almeno per i contenu t i pratici, dovranno essere ripetuti ogni tre anni. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso (art. 4) Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, dovrà prov ve d e r e,sulla base dei rischi specifici dell’attività e del gruppo aziendale a cui l’attività si rife risce (gruppo A, gruppo B o gru ppo C), a rendere disponibili le attrezzature ed i dispositivi di protezione per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature dovranno essere accessibili e mantenute sempre in efficienza. L’entrata in vigore (art. 6) L’entrata in vigore del DM 388/03, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febb raio 2004, doveva av venire entro sei mesi dalla sua pubblicazione. La proroga successiva ha fatto slittare a n c o ra di altri sei mesi la sua entrata in vigore. AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 / 2004 19 PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 20 PRONTO SOCCORSO I l r e b u s d e g li in t e r v e n ti d ’u r g e n z a . N e ll e a z i e n d e tr o p p a in c e r t e z z a Come si devono comportare oggi le aziende In questa situazione di proroghe, l ’ i n c e rtezza norm a t i va induce le aziende a commettere alcuni errori per procedure erra t e, sia sulle dotazioni di pronto soccorso da tenere in azienda, sia sul ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il segr e t o, per questo argomento, come ben ci illustra (nelle pagine seguenti, ndr) il T.d.P. (Tecnico della Prevenzione) Fabrizio Sperati, Ispettore Diri g e nte dello SPRESAL della Az.USL RmD, è quello che per ora le azien de si attengano al D.P.R. 303/56, che è ad oggi ancora in vigore, e resterà valido fino alla definitiva entrata in vigore dell’ormai famoso DM 388/03. LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO SECONDO IL DPR 303/56 Gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 303/56 regolano il pronto soccorso aziendale: in esso non si dividono però le aziende in tipologie, come è stato fatto nel 388, bensì si specifica che la cassetta di pronto soccorso deve essere in azienda quando (art. 29 del DPR 303/56): a. L’organigramma della stessa è composto da oltre 5 dipendenti, se l’ubicazione dell’azienda sia (art.29 DPR 303/56) “lontano dai centri abitati provvisti di posto pub blico permanente di pronto soc corso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scop pio, di asfissia, di infezione o di av velenamento”; b. se l’azienda è composta da 0 a 50 dipendenti quando siano ubi cate in località di difficile acces so o lontane da posti pubblici per manenti di pronto soccorso e le 20 attività che in esse si svo l g o n o non presentino i rischi conside rati nella lettera a); c. le aziende industriali, che occu pano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati prov visti di posto pubblico permanen te di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presenti no rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; d. le aziende industriali, che occu pano oltre 50 dipendenti, ov u n que ubicate che non presentino i rischi particolari sopra indicati. IL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Le aziende devono avere il pacchetto di medicazione quando (art.28 del DPR 303/56): …non si trovino nel le condizioni indicate nei successi vi articoli 29 e 30, nonché le azien de commerciali che occupano più di 25 dipendenti. LA CAMERA DI MEDICAZIONE Le aziende devono avere la camera di medicazione quando (art.30 del DPR 303/56): 1. … occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pron to soccorso e le attività che in es se si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezio ne o di avvelenamento. 2. … a giudizio dell’Ispettorato del la voro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le azien de di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soc corso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione. 3. … occupano più di 50 dipenden ti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del succitato decreto. AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 /2004 4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari pre visti dall’art. 27, deve essere con venientemente aerata ed illumi nata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani. I requisiti indispensabili Gli addetti ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sono preposti all’attuazione delle misure di primo intervento interno e all’attivazione degli interventi di primo pronto soccorso. Il D.Lgs. 195 del 2003 enuncia quali requisiti deve avere un RSPP per poter operare nella piena legalità; in tale decreto si recita che dal 15 agosto di quest’anno tutti gli aspiranti Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione o quelli che in passato hanno già svolto tale ruolo frequentando altri corsi, devono svo lgere in ogni caso un corso di 16 ore o abilitante o di aggiornamento. La differenza, corso a parte, è che i datori di lavoro nella propria azienda possono nominarsi in ruolo senza altri titoli mentre i consulenti esterni, o i dipendenti, per essere nominati, conformemente a quanto recitato dal decreto, devono avere un titolo di studio appropriato per il ruolo che devono svolgere: laurea ad indirizzo tecnico (architettura o ingegneria) o un diploma tecnico (geometra, perito industriale, perito meccanico, ecc.). Il D. L g s. 626/94 all’art. 20 indica le tipologie di enti autorizzati ad istituire i corsi ed a rilasciare i certificati abilitanti per gli RSPP: enti bilaterali, comitati paritetici terri t o riali, organizzazioni sindacali, centri di fo rm a- PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 21 CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO ORGANIZZATI SU RICHIESTE DELLE AZIENDE Sul Supplemento Ordinario n. 131 della G.U. n.175 del 28/07/2004 è uscita la Legge 186 del 27/07/2004 che sancisce la proroga fino al 3 febbraio 2005 dell’entrata in vigore del D.M. 388/2003 sul Pronto Soccorso. L’art. 3 comma 5 prevede che siano “validi i corsi di formazione per gli addetti al Pronto Soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente Decreto…..” E’ possibile, pertanto, organizzare per le aziende, entro il mese di gennaio 2005, percorsi formativi con tempi e modalità di realizzazione personalizzate. Per ulteriori informazioni, contattare la dr.ssa Silvia Vescuso al numero 06 33245237 o il dr. Saverio Russo al numero 06 33245239 w w w . i n s i c . i t IL PORTALE PER GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA INFORMA - Via dell’Acqua Traversa 187/189 - 00135 Roma PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 22 PRONTO SOCCORSO I l r e b u s d e g li in t e r v e n ti d ’u r g e n z a . N e ll e a z i e n d e tr o p p a in c e r t e z z a zione autorizzati dal Ministero (enti fo rmativi legalmente riconosciuti). REQUISITI INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ADDETTO AL La certificazione di qualità PRONTO SOCCORSO E DI RESPONSABILE QUANDO IL RSPP PUÒ RICOPRIRE ANCHE I RUOLI DI ADDETTO AL PRONTO SOC- ANTINCENDIO QU N D O DETTI RU O L I NON CORSO E RESPONSABILE ANTINCENDIO Responsabile antincendio: - Ia fascia aziende a basso rischio - corso abilitante di 4 ore - IIa fascia aziende a medio rischio - corso abilitante di 8 ore - IIIa fascia aziende ad alto rischio - corso abilitante di 16 ore Addetto pronto soccorso: - Fino all’entrata in vigore del DM 388/03 - corso abilitante di 4 ore - Dopo l’entrata in vigore del DM 388/03 - corso abilitante di 12 ore • Quando il datore di lavoro ricopre, ai sensi dell’art . 10, il ruolo di RSPP (piccole aziende artigiane), egli con le 16 ore di corso abilitanti (D.Lgs. 195/03), può avocare a sé, senza corsi aggiuntivi, tutte le funzioni di addetto al pronto soccorso e preposto all’emergenza antincendio. • Quando i dipendenti laureati in Architetturae/o Ingegneria e/o diplomati in discipline tecniche (D.Lgs. 195/03), avendo svolto il corso abilitante/aggiornamento di 16 ore per RSPP e ricoprendo di fatto detto ruolo, possono svolgere contemporaneamente, senza frequentare a l t ri corsi aggiuntivi, la funzione di addetto al pronto soccorso e di preposto all’antincendio (DM Ministero dell’Interno 10/3/98). • Quando invece il RSPP non ri c opre i ruoli di addetto al pronto soccorso e di responsabile antincendio per va ri motivi, per esempio quando è un consulente esterno e quindi non è presente costantemente in azienda, o è presente, ma ha incompatibilità di salute con lo svolgimento di queste mansioni, o è lo stesso datore di lavoro che ha impegni tali da non consentirgli lo svolgimento delle mansioni di addetto al pronto soccorso e responsabile antincendio, questi due suddetti ruoli devono essere delegati dal datore di lavoro ad altra / a l t r e persona/e facente/i parte dell’organico aziendale fisso. Queste figure non possono esimersi dall’inc a rico ri c evuto previo aver frequentato i corsi abilitanti di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 626. 22 SIANO SVOLTI DIRETTAMENTE DAL RSPP Come già spiegato per il corso riguardante i RSPP, anche per queste due funzioni vale il D.Lgs. 626/94, il quale all’art. 20 indica le tipologie di enti autorizzati a patrocinare e/o ad istituire i corsi ed a rilasciare i certificati abilitanti. Coordinamento e controllo Il RSPP si occupa delle scadenze dei presidi, del rispetto delle date delle visite mediche, di monitorare le procedure di utilizzo delle attrezzature, macchine ed impianti, di far eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, di propagandare ed ill u s t ra r e,a tutto il personale preposto, la corretta fruizione degli impianti delle attrezzature e delle macchine, di coordinarsi con il medico competente per le visite, con il responsabile antincendio per le emergenze (controllo estintori, impianti, ecc.), con l’addetto al pronto soccorso per le s c a d e n ze dei presidi, la localizzazione e la custodia della cassetta o del pacchetto di medicazione, ecc. AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 /2004 I consulenti ed i va l u t a t o ridegli enti di certificazione aiutano le aziende ed il RSPP a monitorare tutte quelle fasi critiche inerenti alla sicurezza ed alla manutenzione. Ciò deve avvenire attraverso la corretta compilazione delle procedure che, per quanto riguarda macchine, attrezzature ed impianti, indirizzano l’operatore verso il miglioramento continuo e costante per la prevenzione degli errori, degli imprevisti e degli infortuni a tutto vantaggio di una ottimizzata produzione oltre che della sicurezza. Le non-conformità aziendali attribuibili ai RSPP A parte la qualificazione necessaria allo svolgimento della funzione del RSPP, che è - nella maggior parte dei casi ri s c o n t rati - non idonea perché non rispondente alle leggi in v i g o r e, le più ricorrenti non-confo rmità attribuibili al RSPP sono: 1. Mancato svolgimento della riunio ne periodica - da indire almeno una volta all’anno, così come recitato all’art. 11 del D.Lgs. 626/94 - tra il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente ed eventualmente con il R.L.S. (rappresentante dei lavora t o ri che ha svolto un corso abilitante di 36 ore) nel caso sia stato nominato (obbligo di nomina in aziende con numero di dipendenti superiore a 15). Questa riunione ha lo scopo di discutere le problematiche relative ai luoghi, alla logistica ed alla totalità del processo, ma soprattutto alle attrezzature, se sono o no consone al ciclo produttivo, se sono o no obsolete, se PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 23 PRONTO SOCCORSO I l r e b u s d e g li in t e r v e n ti d ’u r g e n z a … sono o no conformi alle norme di sicurezza. 2. Assenza del Registro dei Controlli riguardante le macchine, le attrezzature e gli impianti facenti parte del ciclo produttivo. Su questo registro si devono annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sulle macchine comprensive di data, tipologia di intervento effettuato, la ditta o il professionista che ha eseguito l’intervento, come declamato dalla direttiva macchine D.Lgs. n. 359/96 (modifiche e aggiornamento all’art.33 del D.Lgs. 626). 3. Non eseguita manutenzione sulle macchine e sugli impianti alle scadenze prefissate dalle leggi cogenti e dai libretti d’uso e manutenzione in dotazione. 4. Assenza o scarso monitoraggio dei presidi sanitari. Le non-conformità aziendali attribuibili anche al datore di lavoro Le più ricorrenti non-conformità attri buibili anche alla figura del datore di lavoro sono: 1. Inefficace adeguamento delle attrezzature, acquistate in data antecedente all’1/1/’97, alle disposizioni della Direttiva Macchine n. 359/96. 2. Assenza della valutazione dei rischi. Per saperne di più I lettori che desiderano approfondire l’argomento possono consultare il seguente articolo pubbl i c ato sulle pagine di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro nel corso dell’anno 2004: • Responsabili e add e t t i , conto alla rov e s c i a per i corsi di R. Fazio - fascicolo n. 6, pag. 10 • RSPP, ulteriori chiarimenti per la formazione di S. Vescuso - fascicolo n. 3, pag. 40 • Ecco il regolamento che organizza il sistema del pronto soccorso aziendale di A. Messineo - fascicolo n. 3, pag. 10 È inoltre possibile, visitando il portale per gli specialisti della sicurezza www.insic.it, consultare tutti gli articoli pubblicati fino all’anno 2003 sull’argomento, digitando nella sezione“ L e t t e ratura” le seguenti parole: “Pronto Soccorso”, “RSPP”. AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 / 2004 23 PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 24 PRONTO SOCCORSO I l r e b u s d e g li in t e r v e n ti d ’u r g e n z a . N e ll e a z i e n d e tr o p p a in c e r t e z z a A colloquio con Fabrizio Sperati, T.D.P..Tecnico Della Prevenzione, Ispettore Dirigente dello SPRESAL della Az.USL RmD Come vi regolate nelle ispezioni alle imprese in ragione di pronto soccorso aziendale, alla luce della confusione generata dalle attuali proroghe ritardanti l’entrata in vigore del regolamento di pronto soccorso aziendale (DM 388/03)? “Per ora noi ci atteniamo a quanto dettato dal DPR 303/56, il quale già regolava il pronto soccorso aziendale agli art. 27, 28 e 29. La differenza sostanziale tra il 303/56 e il 388/03 concerne la diversa classificazione delle tipologie aziendali: il 303/56, più che alla valutazione specifica dell’attività svolta e all’indice infortunistico di inabilità, concentra l’attenzione sul nu mero degli addetti e sull’ubicazione dell’a zienda, anche se comunque individuava già, in modo forse un po’ troppo generico, i rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento. Mentre il 388/03 ana lizza puntualmente, oltre il numero dei la vo ra t o ri, soprattutto i fa t t o ri di rischio at traverso l’indice infortunistico stabilito per le diverse attività dalle statistiche elaborate dall’INAIL”. Quali sono i titoli che deve conseguire il RSPP per poter svolgere le sue funzioni in azienda? “Il D.Lgs. 195/03 è entrato in vigore il 15 agosto di que st’anno. Esso stabilisce i requisiti minimi che deve ave re attualmente il RSPP per operare legalmente in azien da. I datori di lavoro che intendono svolgere/svolgono il ruolo di RSPP possono esercitare senza titolo di stu dio questa funzione a patto che frequentino un corso di 16 ore abilitante. I consulenti esterni, inve c e, oltre al corso di 16 ore de vono inderogabilmente possedere un titolo di studio tec nico: laurea in architettura o in ingegneria o un diploma tecnico (geometra, perito industriale, perito meccanico, ecc.). Si elimina così il grande problema che si era ve nuto a creare nel passato, cioè quello di avere dei RSPP che, non avendo né cultura della sicurezza, né esperienza tecnica svolgevano il ruolo come consulenti tecnici ester ni, creando problemi ai datori di lavoro. Quest’ultimi, igna ri delle corrette procedure da seguire, non si curavano di predisporre impianti, ambienti di lavoro, macchine ed attrezzature conformemente alle norme vigenti”. I RSPP datori di lavoro e consulenti esterni laureati/ diplomati in discipline tecniche (conformemente al 195/03), che ad oggi posseggono l’attestato delle 16 ore suddetto, possono continuare ad operare senza frequentare altri corsi aggiuntivi? 24 AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 /2004 “No, anche se essi in passato hanno frequentato un cor so di 16 ore ed hanno ottenuto un attestato da un ente riconosciuto, sono tenuti a frequentare in ogni caso un corso di 16 ore di aggiornamento, uguale quindi a chi lo deve svolgere per la prima volta. Quindi tutti i RSPP, sia con esperienza che non, devono comunque svolgere il medesimo corso di 16 ore che si chiamerà“ a b i l i t a n t e ” per i novizi o ‘di aggiornamento’ per chi già è nel ruolo”. Quali sono gli enti in grado di rilasciare un attestato valido? “Già da 10 anni è conclamato dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94 che solo alcuni enti possono rilasciare gli attestati: gli enti bilaterali, i co mitati paritetici terri t o riali, le organizzazioni sindacali, i centri di fo rmazione autorizzati dal Ministero, quindi tutti gli enti fo rmativi le galmente riconosciuti. C’è stata però, contrariamente a quanto è ci tato nell’art. 20 del 626/94, un’interpretazione confusa da parte di molti su questo punto: infatti si ve ri f i cano spesso casi di certificati rilasciati da persone fisiche, da enti non riconosciuti o da enti non citati espressamente nel 626/94. In questi casi, oltre la grave illegalità nello svol gere una professione senza valido titolo, queste figure non formate correttamente, non sono in grado né di gestire quan to imposto dalle norme in ragione di sicurezza nel lavoro, né di comprendere le mansioni proprie del RSPP”. A parte la qualificazione, quali sono le non-conformità che riscontrate più frequentemente in azienda attribuibili al RSPP? “Per quanto riguarda le piccole aziende - fino a 10/15 di pendenti - non viene mai svolta la riunione periodica, co sì come previsto dall’art.11 del D. L g s. 626/94, il quale impone che almeno una volta all’anno deve essere in detta una riunione tra il datore di lavoro, il RSPP, il RLS ed il medico competente. Questa riunione, a parte le imposizioni di legge che sa rebbe doveroso comunque rispettare, a mio avviso è fon damentale per discutere e prendere coscienza dei pro blemi legati alla sicurezza, alla manutenzione di mac chine ed attrezzature, all’adeguamento degli impianti tec nologici (elettrico, antincendio, aera z i o n e, ecc.). L’opi nione dei lavo ra t o ri in merito alle attrezzature, agli im pianti ed alla totalità del ciclo produttivo, port e r e bb e già far luce su problematiche altrimenti molte volte di menticate e magari anche necessitanti invece di urgen te risoluzione, oltre che per problemi di sicurezza e di salute concernenti la produttività aziendale”. PG 24-25 14-02-2005 15:55 Pagina 25 PRONTO SOCCORSO I l r e b u s d e g li in t e r v e n ti d ’u r g e n z a . N e ll e a z i e n d e tr o p p a in c e r t e z z a Quali altre problematiche riscontrate in azienda in ragione di prevenzione? “Alcune volte troviamo che le aziende non hanno nean che fatto l’analisi dei rischi, per cui operano senza co gnizione alcuna dei pericoli deri vanti dall’attività che svol gono, con gravi ripercussioni attuali e future per la salu te dei lavoratori e con azzardi enormi di possibili incidenti sul lavoro. Nelle modifiche ed aggiornamenti, attuati dal legislato re all’art. 33 del D.Lgs. 626/94, e concretizzatI con le di sposizioni dettate dal D.Lgs. 359/99, addirittura si sotto linea l’importanza di valutare tutti i rischi dipendenti dal l’attività svolta, dai materiali utilizzati, dalle attrezzature di lavoro, dagli impianti esistenti”. A chi è affidata la manutenzione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature in azienda? “Le procedure di manu t e n z i o n e, di verifica e controllo d evono essere riportate nel registro dei controlli dal ser vizio di prevenzione e protezione, e quindi dal RSPP, il quale di concerto con il datore di lavoro deve autorizza re tutti gli interventi di manutenzione e di adeguamento necessari, affidando a tecnici o a ditte specializzate le operazioni da effettuare. Questi interventi, a cura del RSPP, devono essere ri portati sul registro dei controlli. Già il DPR 547/55 all’art. 374 indicava che le attrezza ture devono essere munite di un libretto d’uso, in segui to rafforzato dalla direttiva macchine (D.Lgs. 359/96) che ha imposto i criteri minimi che deve avere un’attrezza t u ra per essere utilizzata da un dipendente, vincolando ne l’utilizzo al libretto d’uso e manutenzione che diviene parte integrante della documentazione da aggiornare periodicamente”. Quali altri compiti sono propri del RSPP? “Si occupa delle procedure di sicurezza da stabilire a se guito della valutazione dei rischi, di gestire i turni di la voro degli operai, di controllare l’effettuazione delle visi te mediche e della gestione della sorveglianza sanitaria, di propagandare il corretto utilizzo delle attrezzature e delle macchine, di ve rificare o far ispezionare gli impianti di emergenza, di accertarsi delle scadenze dei presidi sanitari, di custodire in luogo sicuro ed accessibile la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazio ne e di tutte quelle mansioni tese a prevenire info rtuni ed incidenti”. Che relazione c’è tra il servizio prevenzione e protezione, il pronto soccorso e la prevenzione incendi? “Il RSPP è responsabile della prevenzione in genere e quindi a tale figura spetta anche il controllo sia dei pre sidi sanitari (cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione) sia del funzionamento degli impianti di pre - venzione e protezione, tra i quali vi sono soprattutto gli impianti antincendio. Egli si può avvalere, qualora nomi nato, dell’addetto al pronto soccorso e dell’addetto al l’antincendio per le specifiche mansioni di emergenza”. Quali corsi devono sostenere l’addetto al pronto soccorso ed l’addetto all’antincendio per operare legalmente in azienda? “Gli addetti al pronto soccorso, fino all’entrata in vigore del DM 388/03, devono frequentare un corso abilitante di 4 ore mentre dopo l’entrata in vigore del DM 388/03 dovranno frequentare un corso abilitante di 12 ore. Gli addetti all’antincendio, secondo il DM 10/03/98, de vono aver frequentato i corsi legalmente riconosciuti. In particolare, per i corsi antincendio le aziende si divi dono in tre fasce di rischio: per la prima fascia, aziende a basso ri s c h i o, è previsto il corso abilitante di 4 ore; per la seconda fascia, aziende a medio rischio, il corso abi litante di 8 ore; per la terza fascia, aziende ad alto rischio, il corso abilitante di 16 ore”. Quali sono gli enti in grado di rilasciare un attestato valido? “Come per i corsi per i RSPP, solo gli enti legalmente ri conosciuti ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 626/94”. Può il RSPP avocare a sé le qualifiche di addetto al pronto soccorso e di responsabile all’emergenza antincendio? “Si, se esso è il datore di lavoro o un dipendente dell’a zienda con il solo titolo di RSPP (corso di 16 ore ed even tualmente se non è il datore di lavo r o, ma un dipen dente laurea/diploma tecnico), senza corsi specifici pro pri degli altri due ruoli, può esercitare sia in veste di ad detto al pronto soccorso che dell’antincendio”. - Se il RSPP è un consulente esterno? “No. Se è un consulente esterno non sarà costantemente in azienda e, pertanto, è impensabile che, quando si sen ta male qualcuno all’improvviso o divampi un incendio, egli sia reperibile ve l o c e m e n t e,giacché non è tenuto al l’orario di lavoro giornaliero”. C’è stato un miglioramento nei riguardi della prevenzione, visto lo sforzo continuo del legislatore in materia di sicurezza? “Nelle aziende certificate, o in fase di certificazione ISO 9000, il miglioramento è sensibile, grazie all’impegno dei consulenti nell’elaborare le procedure e nell’insegnare al R.A.Q., Responsabile dell’Assicurazione Qualità, la modifica e l’implementazione di queste per iscritto. Indi rettamente infatti, viene dato così un grosso aiuto al RSPP che si trova indirizzato e coadiuvato nel suo la voro”. AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO 9 / 2004 25