I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I TNOLO III. DEI 5INGOUCONTRATTI CAFOXVI CORRENTE DELCONTO 1823 flozione. - tl contacorrenteè il contrattocol qualele p1li si olpligano ad annotareia un contoi inesigibilie indisponibilifino allachiusuradelconto. considerandoli iiti derivantida reciprocherimesse, ra quale itntdo d"t ,onto è esigibileallascadenzastabilìta.Senon è richiestoil pagamento,ílsaldósíconsrUe íàa rinessadi un nuovocontoe il contrattos'intenderinnovatoa temPoíndeterminato. l. Funzione. - II contrattodi contoconenteè stipulatoda esgsifta i qudi intercoEonorapponi di affari continuativi ldetennittano una pturaha di creditireciproci.Tramite ule trtrattole pani si obbliganoa non esigerei rispettivi crediti' oeftendotinel corito.l0 questomodo, operail meccanismo la compensazionelegale ra le reciprocherimesse.Coluí eiall4 scadenzastabilita,dsufteràcreditore,pouà esigereil @p,Tuttaveàegli ne può farerimessain contoconente,rinil contauo (GAI.cnro,12,I 8tt). rrandoautomaticamente sultano a proprio aedito, dovendo rispettare le scadenze stabilite. Il conuatto in esameè caratterizzatodall'elemento strutturale dell inesigibilita e indisponibilità dei crediti, il quale vale a difierenziarlo dal conto conente bancariodi cui all'af. 1852(GrcaHo, 12,189). 3. Obbligo di annotazione. - Nel contratto di conto conente le annotazioni delle rispettive rimessesonoobbligatorie, in quanto hanno un'efficacia costitutiva (Cass.,20 febbraio1998,n. 1846J. 2. Inesigibilità e indispooibilità dei crediti. - Le parti rtrpossonodisporre in ogni momento delle sommeche rif 824 Cre Uiti escluC dal conto corrente. - Sono esclusi dal conto corrente i crediti che noa sono suscetúli di compensazione. eualora íl contrafto intervenga ta imprenditori, s'intendono esclusidal conto i crediti estranei alla rispettive rpfe5e. l. Crediti esclusi. - Fra i creditt rímessi in conto corlegale,per oteoperail meccanismodellacornpensazÍone i:non-possonoessereinclusi i crediti non pecuniari e relli non suscettibili di compensazionein base all'art. ,[6 (Scozzarava-Gatst, 756ì. 2. [a,reciDrocità. - Il carattere tipico de[a reciprocità l.contratto di conto corente emergecNar:mente dal Ema 2" della disposizione in esame,il quale disciplina l'ipotesi in cui le parti stipulanti siano due imprenditori. Infatti; in tal caso si consideranoinclusi nel conto solo i crediti inerenti all'attività di impresa (FtoeeNrNoA., 3, 3941. 3. Carattere díspositivo. - Tale norma è di carattere dispositivo, quindi le parti possonoampliare il novero dei o crediti esclusidal conto correnre(Scozzarnvn-Gnst,764) parzialmenteridurlo (ManronaNo,4, 62). gli interessinellamìsurastabilitadal contrattoo daglÍ usiovve' 1825 Interessi. -Sulle rimessedecorrono in quellalegale. , ìn mancanza, I. Decorrmza degli interessi.- Gli interessiiniziano a correredal momentoin cui là sommadivienedisponibi(Scozzapava-Grust,77l), in quanto,in baseall'art. 1282, rediti produconoirteressi in quanto liquidi ed esigibili ass.,11dicembre1990,n. 11786). cienteun richiamo a criteri prestabiliti,purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determiBazione del reiativo saggiodí interesse(Cass.,21 Eiugno 2002,$. 9080;parimenti, Cass.,1" febbraio20O2,n. 1287; Cass.,1l maggio1998,n. 4735;Cass.,18maggio1996,n. 13maîzo1996,n. 2103). 4605;Cass., 2, Caratteredispositivo. - La norma è dispositiva.Le rti sono libere di stabilire ii regimedegli interessi.Esse ssonoanche pattuire inleressisuperiori al tassolegaìe :ozzAFAVA-GRrsr,770). che il tassodi Non è necessario etessesìapuntualmenteindicatoin cifre, essendosuffi- 3. Specialitàdella norma. - La normaha caratterespeciale, per cui non è applicabilea rapporti di dare e avere non regolati da una contratto di conto corrente (Cass.,14 febbraio1980,n. 1065). 1826 Spese e dirit"ti di commissione, - l'e sistenzadel conto corrente non escludei diritti di commissrbe i! rimbono delle speseper Ie operazioni chedanno luogo alle rimesse.Tali diritti sono inclusinel conto, salvo nvenzione contraria. la cifra corrispondenteall'importo della l.Inclusionenelconto.-Quando un contraenteha so- diversamente, rnutodellespeseper eseguirele operaziOninecesSarie spesaviene inciuSanel conto. effettuarele rimesse,e se le pani non hanno stabilito 1827 Effetti èd eccezioni dell'inctusione nel conb. -L'inclusione di un credito ne! conto correntenon :lude l'eserciziodelle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui íl credito deriva. ART.1828 LIBROIV - DELLEOBBUGAZIONI 5e htto è dîchiarato nullo, annullato, rescissoo risoluto, la relativa partita si elimina dalconto. 1. Natua non novativa dell'inclusione, - L'inclusione di un credito nel conto corrente non vale a sanarela eventualeinvaliditàdel negozb da.cuiil creditostessoderiva. ln particolare,iI creditoin questionesubisceIa stessa sortedell'attoda cui diriva: seI'atto, per es.,viene annullato, ancheil credito deve essereeliminato dal conto, sia *:lgl*lT:lt-"-:^,-,._Ìq"l_l1p9t*top_re.uaent*ij: alla chiusuradel conto, sia successivamente(rroneiÀììi, A., 3,397). Qu.indi,l'inclusionenel contonoo rinuncia ad azioni e eccezionirelativeall'atto "q*VàiÈ'jì]. da cuiii il credito, ma produce semplicemenreI'inesigibilità{erii._ . -'ìì;$r! stesso. 1828 Ef'ficaciadella garanzia dei crcditi iscitti. - Seít creditoínclusonel contoe ass,st'toA. un .*iii ha diritto di valersidellagaranziaperil nldo esr'fentea suo'fatore,jtÉ , il correntìsta ranzia realeo personale, del creditogarantito. contoe fíno alla concarrenza chiusura.del ,.ui-=l siapplicaseper il creditoeiste un coobbligatosolidale'. La stesndisposizione Í.1!:: l.EstelsionedelLagaranzia.-LadisposÍzioneinesame cui tale credito sia assistitoda una qualunque.gai confermaulteriormentela tesi che escludela novazionedel questasi trasférbcesul saldo'attivorisultantealla chiusur&ii conto,chepuò'ancheessereperiodica(Scozzara cîedito incluso nel conto corrente.In particolare,nel casoin ... , 1829 t t-. n"l .onto Oirn'dt"j Crediti verco terili. - 5enon risultauna diversavolontàdeltepartí,l'înclusione dito versoun terzo si presume fatta con Ia clausola<sa/v,otncasso:r, ln tale caso,se il credìto non è soddisfatto, il riceventeha la sceltadi agire per la nscossioneo di elimi, partita dàl conto reintegrando nellè sue ragioni colui-che'hafatfg- la rimessa;Può eliminare'la partita anchedopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore. l. [a clausola<salvoincassoE.- La clausola<salvoincassoD si considerapresuntaanchese non espressamente menzionata nel contratto' (Cass., 14 dicembre 1992, rt. 13160),e sempreche le parti non dichiarino rma volontà diversa(Cass.,3 maggio1979,n .2546:Cass.,27novembre 2003,n. 18118),In casodi inadempimentódel terzo,ilcor- :|:: rentistariceventeè Baraotito:egli può eliminare Ia pài dal conto oppure agte per la riscossionedel credito, scegliequest'ultimapossibi-lità,non gli è, comunque,! clusala facoltadi elíminarela rimessadal conto, azioneinfruttuosa(FioRENrrNo A.,3,402; Cass;,l8otbl :ì i994, n. 841]5). 1830 S€questroopignoramentodelsaldo.-5ei!creditorediuncorrentistahasequestrato apignora!,| to I'eventualesaldodel contospettantealsuodebitore,I'altro conentistanonpuò, connuoverimesse,pregiuffi'' fafte in dipendenzadi díritti sortiprirmlff'; careIeragionidelcreditore.Nonsi consr?eranonuoverimesse,quel/e seguestroo del pignoramento, ' 'l'li:iì ll correntistapresso cui e stato eseguíto il sequestroo il pignoramento deve darne notizia all'altro. Cr'a5cun?;.''ì di essipuò recederedal contatto. rr' ,1 facoltadi recederedal contratto. Nel caso in cui le parti"; 1. Effetti del sequestroo del pignoramento. - La di sposizionein esamedisciplinaesclusivamente l'ipotesi non optino per il recesso,al creditorepignoranteo se ' dell'eventualesequesúoo pignoramentodel saldo dei questrantenon sono opponibili le rimesseche diminuti,',: sconoil saldo.Se,invece,il creditorestessovuoleavvani r" conto,non facendoalcun riferimentoai singolicrediti.Il sequestroo il pignoramentodel saìdonon ha effettosul taggiarsidellerimesseche aumentanoil saldo,egiièoui- . rapportodicontoconente,ilquaIenonsiscioglie.Tutta.bligatoaticonosceteanchequellecontrarie|Scouts* 7741. via. il comma2" della disoosizioneaccordaalle parti la v,c-Gnrsr, sta- : 1831 Chiusura del conto. - La chiusuradel conto conla tiquidazionedel saldoè fatta alle scadenze bilite dalcontratto o.dagli usi e, in mancanza,a! termine di ogni semestre,computabile dalla data del contrafia' ! 1. La chiusura periodica del conto. - La chiusuradel contabilecheportaad una contoconsistein un'operazione verifica concretadei rispettivi rapponi di dare ed avere (Scozzerava-Grus;,,775). Tale operazioneproduceil saldo del conto non viene fatta esclusivamente alla fine del t rapportodi conto corrente,ma awiene periodicamelte t durante il rapporto stesso (Cass., 12 aprile 1980,n2336). Approvazione del conto, - l'estratto conto trasmesso da un correntrta all'altro s'intendeaPP! 1832 vato, se non à èonrcstato nel termine patflJito o in quello usuale,o altrimenti ne!termine chepuo riteneni coq, ,, gruo u seLoltuu secondole le LrrL95{darzE, circostanze. L'approvazione del conto non preclude it diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di catcolo,P,e,r;; omissionio perduplicazioni. L'impugnazione deve essereproposta, sotto pena di decadenza, entro seimes aat data dí ríce)íone dell'estratto conlrc relativo alla liquidazione di chiusurà,che deve esserespedfto per métfu raccomandata, TITOLOItI.. DEISINGOUCONTRATTI - La disposizione-inesame l. Specialitàdella norma' nell'ambito di un conesclusivamente à iípú.-ion" corrente(Cass',30luglio 1988'n' 4793)' ,"o-ai'.on,o conto e modalità di conte Z. Spedizione dell'estratto chel'estrattoconstabilisce norma te la nn.rt" ioo'". esserespedito-permezzo di raciir" necessariamente ART.1833 conto' seessonon debitodalla comunicazionedell'estratto dell'incontestabilità carattere il assume .".,"""to ii*. Tuttavia' I'inconiò"tr., ls febbraio zoo2, î' 2751)' o non lmiestabilità delle risultanzedel conto' approvato non riguardal'efficaciae la validità dei rapporti ;;;;i;, Se' per ["'rui detiuuno i rispettivi addebiti e accrediti' invalido' questo .*Àpio, un a"bito è basatosuun negozio ó".nt" i".ontestabile, anche sevi è stata approvazio1984' "t" iCàtt., t".aprile 1980,n' 2095;Cass"14 febbr,aio "" irut óutt. 'i settembre 1984,n' 4788;Cass"13gennaio è ". ilÀl,i..rzet cass.'26 luglio 2001,n' 10186)'Quindi' airelative od eccezioni azioni valere po*tUife far r"*rta i'ÉitiL.i" -rioeofu. u"tidita deirappord sostanzialida cui derivano annotazioni (Cass',29 Sennaio 1982' n' 575; iu Cass.,-ttsettembre1997,n' 8989)' I ii che'senon ha specificato i"aà,",-t" giurisprudenz.a o menodella 'lla tempestività 5 diicussione ililui" è validaancheseè-awenuta ?l.l"zione,la spedizione ze sennaio1e82,n' 575;cass"6 ;:H;;;;(c*s., I'estrattoconto'se illóoo, n. 9008).colui.chèriceve raa:iti,:1le]Y:?1" Ie specificare deve '.ii6iition ,io.ppio""' n' (cass',i9 luglio1980'"-d cooiestata 22 cjtj'' 3176; n. 1e88, tas., zztptite T9€?-1el-0: 15 settembre cass., iZli;a;;., 7^ tro 1si2,rt.2?6s; n' 14849)' Infat16novembre2000, l"'r. iirostCass., t9l,t^ conl", nell'estratto .ontenute roitno."ioni i::t: una solo. di veridicità'cosicché' " il *^irì;*rione 4. Decadenza.- La decadenzadel diritto d'impugnazione, dopo I'approvazionedel conto,riguardasolamente partite inclusenel contostesso'Qualorale parti convenla dispo- le iltJon! ptnt"Ae dellevocipuÒgiustificaregiu-dice eÉo úgo.rao .lI'esclusionedi detenninatepaÍite dal concontabileda pane del i*ii* io,i qn".t,. tton è applicabilela disposizionedi cui all'art' "...t,amento 23; Cass.,l" agosto7987'n' n. 1981, íii,i'g"*"io 30 marzo 1984,$' 2085)'n terminedi decaigiiic.tt., per il correntistache ha inviato I'estratto aema uate ""ctre dettotermine, non può più far va' quate, decorso - Gli estratti conto non contestati conto, il per effole, non ha inclùso nell'estratto che' crediti lere (Cass' ' lnììi.n" ptou" delleannotazioniiscritte apriie1995,n' 4140]' 6ZSA).h particolare;trascorsoil tempo conto[Cass.,10 lóoi. ". R€cessodalGontratto'-seitcointrattoèatÎil?:!e:e::!,T::::,"::u""dettepartipuorecedere t8ff díecigiorniprima' rnìi*," del conto'dandonepreawiso.almeno hi;lír;;î"rii di questeo gli àl uíu deilà,parti, ciascuna d,insoivenza',''o'ii"àó,i. ftta*sodi:interdizione,a,in-raiiiàììÉii, lanno diritto dîrecedere dal contratto: detsatdo o"*n' mait pasamento aer,ortrrtto ;ií)tgità 1,;;t^11292Î,.i4:Î:':,::,:u,2\", sciostímento jàrioaostaaititodatt'at:ticoto1831' ","k:;;;7;:;,;;Ln;;;;;";;;d;t- S;kccessodalcontoconenteaternpoindeterminato trafto non si estingueautomaticamente'Quindi' se non úfttti;-LadisposizioneinesJrieree-oia;Jprimocomdeioconii rapptesentante detunto gi.-'"aiaurco'rentista ;,i;: :l"T^Î:':"t"*l*ltl"^:.::::'i::t"tî'ff":tJ:"::llfrÌ:;:ìf ;t""rtjiffif1",à"#;1ffi;X"#;,ffi; preve' i'incapace(Scozer'*rn-Grusl'7971'Inolte' ljarticolo a"i [ma rienua nella disposiztooà.ài.ir.ìl'."to . .---^ r^i^--i6àr^ ólîo rìirrFnràa tempo temoo inde"';;ó;;.;*natoche.diventa correntistirisulti in statodi dei cc unOGer' in cur Cuiuno l'Ipotesrrn Oealcnee l'ipotesi $1 "nòt q"ig",jl"-:lri*Í,Í-':'":1,;;"'^1"4{tl.'"'"1tfi l;1,';,'.r.*um;;li::1}tfJ".',L"lsfl'j::Jffi':i: perquesro raes) iiÌ5:HilÌ.li#iJ-ai.-.--ri.-ù0s.,, -r.iogfimento Éffi-mÈUi*l**gt-*fr';"::,t',ugH"'J":::T*: va tenutadistintadai casidi del .ont Ji,-o, rnotivo' t'ipotesidi insolvenza prouo.iìo ffiffiL1ùe Il recesso sÙaorolnanaoI u'a ucus l'4rr' Pcr Lur Lvrvru*t irffi,,lj-ebe."''."q'glllilir:^i"r:::*:.'::1131il :ffij**'xiflffi::'Tixi.ffiffiix"$":'i#Hfr: strazione r'*àir. .1o*pu,"re interessio sommea-titoiodi pre.:LlFjil"il mentodel contrattooperadi dirino' Inoltre' alle ipotesi st,796),mail pagamentodel ;;]do iÌffise [scozzaravn-Gnr di cui al comma2' deti'art'1833'si :'rffitíì,à.."^-^ r1,#:lùàesiere vistedalladisposizione ^Lì^^+^.^r^ .r. scauerzd' c..rton7à scadenza. essere soloalla soto chiesto chresto società,la qualepo"i qu"rì" fusione.dì di :,:'î''",,' ::iij!ìt€ uggi"nÈ. ;: "ll,::tlltffnlàlifÉ"*i"tà.fuseodiunadiesse'provocando'diconii.,::'Z n""ussoedestinzione.-Ilsecondocommadelladi, parte del giuridica' persona una di ' j::: sDosizioneinesameorevedeicasidiinterdizione'Aimltittg**t'.l'ttt*zione (scozzarnvn-GRrsr' 7e8)' corrente conto di .oittr"tto ii-ondeileparti. rn tati rpotesi, ., ;f;, iiíù;il ; ài ff;i;it';"" i'i.jÉ;, -Ì-'. : --:?',."' iI .ll'j: 4RT.1834 LIBROIV. DELLEOBBLIGAZIONI CAPO xvrl DEICONTRATTIBANCARI ; j i J i SEZ|ONE I DEIDEPOsITIBANCARI 1834 Depositi di - danaro. Nei depositi di un,::":!1!: j '::,tr',::zz!,'ri:ry:i,::"; unabanca,.questan" !"na.ro presso aiii{caa'à1git,",1,in" ".ou,rr, ,on,"ÀììJ.o,,u^ :::1; :;:i:í";:"n {;:zmo.n-etaria, pattocòntario.i .satvo tuito il rapporto versa;;;i' ' P' sts YattlÉttLt5t eseguono alla sede 0"", od"sti,ìi.'-'"' della banca prersí iaqr"l" "';;;;;;i;;iiii"i:g'":""#':i,::z!!î"Í:,1" ,i e .orti j del contratto. _ Il depositodi denaro è una l. {atura particolare figuradi deposto, p.i.iiif a"pàriffiJè,"*_ fentità della somma depositata. euindi, ir qu.r,o .."",.i non si può parlaredi como.tt.iri.ì-o ii.i.*l.Il1Ìto...9s.n pre e necessariamente una di debitiecreoiiiiei j frabanca ectiente (;il:iflg:,l"ti"ti t"pponiin- ciproci, poiitrJft;il"d$azione issa,i.o,rit,ì;;;H;:ì::X,ll"'SjTlT*'!11.,,1""i; tercorsi denaroalla banca,che ne acquista p"ropri"ij t" ."" É?.""r_ tà di servirsene,rimanendocomunque obbligataa restitui_ te iltaúund.em, ossiaaltrettanto denarodella stessasDecle moneraria(Garcamo,12, rlz). I a"p"iii" aì aì""ìo"j., deposiroirregolare [Galcar.ro,tz, tsz; c"ri., v-ì.ùU."io haunaparricor"ru .i"ìàilì_*.. llÍ:i.^?iÌ, +a da quest,ultimo: it depositoUin."ri" aii""1. :llss?,tem!o, per it fato di e*uru u" .Ànt 1319^1_carattgrizza conrinuata,quindi, it deposirariopuO"i;"; .r"_ :::l9l:. un.ttùr. successivi versamentie prelevamèntisenzaiouui rtìùìr"re ognivolraun nuovo cònfatt" (c^;;;;, u,'rr8l:"' 2. Classificazione._ Seii depositantepuò richiederein quaisiasimomentola restituzioie d-àia;Àà;, ;àffi;rto periodo stabilito dalle -delodagji di l:reavviso.evenrua_tmente partr usi, il depositoe.aetto "[beio,. A]ì;;""J;," viene fissatoun termine per la restltuzion., ,i p*ì" àiO"_ posito(vincolatoo(Gar_car,ro. 12,lg1). 4- Localizzazione del raonorto - rn hro^ -r -- ,l**i*gj.*:róF"l?,lll,'"",[li.d":.Xil;il: fllÌ::;"11*'#Eati*J:i:':ii*ilrii:*'llil:T' =iT"",i,',ti;: g*l jl*i:,- ".i1..',T::::j ilì,*i:,lî["-'J j-.].dunqro,a.rirotodivers;;;ì;,;;;il;T"ff llffl dentro Hzrc.ne i locaii della banca, e del tutto irri.levanre. In_ tatti, il versamentoè comunque valido se la consegna si ::_.fl:._"Ll.:rgnaincaricataa-riceveria,ir;;;;u-.br*" ru-zzazionedella banca(Cass.,rOaicembreisil,;.ì;i;, t-ass.,6febbraio 1998,n. 1224). 5. Interessi._ La bancai teressisu'esom*!ì"il"-:,,::Htfl :"'."j#l"ol'":Tf Í:îdeleparti, n"th ;is;;;'lusuil id;., ,; :î.1lsl?:lzlone gtvgno 7972, n.20ss; cass.,2s no,rembù z6ol.àlìió.isj (#iff:'li-!:X'i,ffii ;J,ffil1i,itL'*i;:"i:ffi#"':,, ::9r:r.":i"'11i,'àffi11Iil[ Í-:# :T".,.,t*!.,i::ilíli;'5; noattidiununi.o"ppò'io,*éai"ntei!u"ìiìi.ffi;"';:fi i:..i::t:.Hà'J.Ì:fi?"i":",X*,ll_X1:à,",1m:lf 1.935 Libretto di deposito bancarilascia mentie i prelevaiiàltirì o"rono a risparmio. _ l un librettodi depositoa rrsparmio, i versaannotare sul,,or"lÍi..l Le annotazioni sul !íbretto,rir^"ti ààii^Jàài, prouaneirapportiiri iJnr" e 'ato dellabancache appareaddettoal servízio,fannoprcna depositante. E nulloogn! patto cantrario. ::11i!1.,;:'jtr,"i:1ff".Tl;::1fi':#"Ti:ì::: essere presentato osni vorta crre'crìeniÀ in,.*ì*il,# soddisfano resisenza di*robrrizzazione (G;r. riercrediro re operazÌoni di versamenro,3gi911p""À."i. ::U, laí,'.*:Ji;Siil icìrì., ro iiil?."Í;i8i:î:ii;íiJliSl'i: crrrl:+ íÀi., i"íííu ^.r, r; cass., gennaio n. orcembreI99I,n. l3SlZ),affinchélabanc"uilori"-r-n'nolee5, :; 336;Cass.,9giugno2000, tffi n.7869).Latriifèrenteciassifica_ fcarcaNo'12' 1'eo;c"ti.' 'i-À";ro ,ione jii;tó"ioni . natuéo?iiiireuiai deposito arha,owiamenre. che conseguenze Esistono pratiche. quattrotipidi librettidi deposito: rrpér*rr"ì.'aj unlini.,,ono nominati,., g ilfiffi::tfi:"3,x--"#X,"iff1Ífr:"l.jij11n*.; :til=i#"i,i:''?[,ii*::l:":r;:::*lili:** I99t, n. r3s47). prestazione), mente, titolaredeicrèai,i'rii.rn. l;in,.r,usonódocrrmenri di legittimazion",. ouitt diinidonei a'jcircorazion", i r,_q,.,,i"''i*i*úiì..;,,:ìl; j:jnll; Iliélifj:llilH??:illJJj?i:r,":,.,:? esibisié iiiib,.,;;, ra ili"ncadeve riiiurarsierrettuare .iíflj!:i{lH,::'ifi,$Ji;f;:,:ru,i:*= vembreLe7o, n.)462;clr;, z r"UU."io itÀ;; 6si,.c"ri 12 sennaio1ee.s, n. :sol. rn"l..,'i;;;rJ;; ". i,lri,rìÍ',',; ,ri Frestazione stessa (cass.., zz girg";-le;é ,-n. zo7q.Per quantorisuarda, invece, iì tibrénàatpìri"ior., essolegrr :T!l.=i;;",;;;:#fi:i,^::ì:tti::.;,i-tir:'""Tirq iffl.:i,',ruilHi:::ll,l.*l"fl;#intnr:; un nome si parladi veri e propri trtoriol creaitol-iquari tarelesiftúazlà;i. óiionrugu.nza. I,esibitoreè it sogger- I I 1624 t J:: ) caso, diti rs l'" :condo i.tcrsaf"nnI, rilte F P la con- ft# 13547; 1* a diver- ffix i il suo ]n: i versa' lena ff* 1 9 9 5 !' 1 Hi uahtà di ;iiili ttuarela tFl rccíPiens f**" .^,pi cui confrontiIa bancapuÒpagare,liberandosicosì 22 maggio1998'n' iATa'propria-oUbligazione^(Cass', febbraio2000'n. 2058l ' 23 èurl.. iiji' annotazioz. Ambito dell'efficacia probatoria delle ]'tir.ionao commadell'aìticoloin esamedisponeche "i presumere il,nnotazioni presentisul librettosi devono j,""fr"J.*t. ai depositante. Tuttavia,è semprepossibile siadi versamenoperazione, unadeterminata lr"u.ra.fta tro esegulta' stataeffettivamente .na ,ii prelevamento, .è. annotalasul libretto(Cass"4 marzo 1993'n' non "l.r,r, ioii' C".t., i5 gennaio2000,n 422;Cass' 27 settembre iX"r' raor+t.jnoltre,le amotazionifirmateappostenet " rapportifra bancae fiiíi i i"""" pi.n" ptout soltantonei in cuse,in unacontroversia iiporittnt.. Di conseguenza, cliente iiicoinvolto un depositobancarioa risparmiodi un la bancaè del tutto estraneaalla lite, non è apAec.auto, di cui all'art' 1835[Cass''9 luglio rú..nif. tt disposizione probatoriaè attribuita esciusivaílÀi, n. r+:+). L'efficacia 1978'n' r*ig alfafirma dell'impiegato(Cass',4 marzo quanin eccezionale, natura ttorma, avendo i08zJ.Quatt" limitativa della prova' non può essereapplicata to (Cass'' "É.i ai casinon previstitassativamente analogicamente 1966,n.493:Cass.'2i giugno1972,n 1089)' frleO"Uraio idonei ai servizio l'attività bancaria,sonoapparentemente marzo1978'n' 1082;Cass',16dicemchesvolgono(Cass.,4 16apriie1996,n' 3585;Cass''6 bre l99i il.13547:Cass., lebbraio 1998,t.1224); anchese' effettivamente,non sono addettia tale servizio(Molr-e,97).Tuttavia,il principiodelI'apparenzatrova un limite nel principio di buona,l'ede [Càis.,+ marzo1993,n. 2641;Cass.'16aprile1996'n 3585J' A.Localizzazionedel rapporto' - il versamentodi denaro all'impiegatocheappareaddettoa.lservizio,effettuato nei locali immediatamenteadiacentialla banca,è assoI'impiegato rilutamentevalido quando successivamente consegnaal ciienteil librettocon le annotazionifirmate La bancù tenutaa farsi caricodei versamentiannotati, indi' pendentementeda un eventuaieappropriazionedel denaio da parte dell'impiegato(Cass.,16 dicembre1991,n' Cass.,16aprile1996,n. 3585J. 13547, 3. II principio dell'apparenza. La disposizionedi cui atl'art.1i35 è airettaa tutelarel'affidamentodei clienti nei mntónti di impiegatiche, nel normale svolgimentodei- 5. Inderogabilità. - L'art. 1835si chiudestabilendoche nog,ru palto co;trario è nulìou.ln questomodosi sanciscela inderogabilitàassolutadelledisposizionicontenutenei commi preóedenti.In particolare,ponendoin correl:zionele disposizionidi cui al primo e secondocommacon la sanzlone ,Jinullità previstadal terzocomma,ne derivaI'impossibilità delleoperazionieidi oattuirèunaformadi documentazione sui librettoe quelfettuatediversadaquelladell'annotazione Ia di privaredi efficaciaprobatorialegalele annotazionipresentisui libretto{Cass.,4marzo1993'n. 2641)' depositoè pagabileal portatore' la banca che 1836 Legittimazione del possessore. 5e it-líbrettodi possessorei tiberata,anche se questi non è il confrontide/ ner prestazione la grave adempie o colpa nnza dolo depositante. nome portatoresiaintestatoal applicanelcasoincuiil librettodidepositopagabileal disposizionesi Lastessa di unadeterminatapersonao in altro modo contrassegnaro' Sonosa/vele disposizionidelleleggi speciali' l. classiÍicazionee natura dei libreni di depositoa ri- Il primo cornmaO.[ articolOin esamestabÍIisCe sparmio. cheIa bancaè Ìiberatase pagaal presentatoredel libretto senza doloo colpagrave.cio J[mfi'." cheessaha l'oneredi identiflcare it pres.n r,.rríiuii. ù""1i" i" iri ie circo",oru (Mou-s,136) ln stanzesono Lrnsospetto tàiidafarsorgere particolare, .oÀpoir"rn"nio ai la banca,rourat.n"i.-ti. Ìront..uipru.-ntirion"oi un Liti.t o, sipagaiileal portatopersore,macontrassegnato conii nomedi Lrnaàeierminata nao rnaltromodo,al finedi escludere la colpagravein caso oip.g.Àe"úipài-fi;;;.1rliitoÉu lé.t"t.,z5 ottobre fSÈ2, n. zO:a;C"ass. , li"ìg'io 1999.n. 4389) . Nell'ipotesi 1836,perpoter di cui al commal' clell'art. srabilire ie, iicorrela liguratìil librerto ";ì;;;;;";-r..,o, '!837 nominativopagabiieancheal portatoreo quella del libretaccertalela comuneintenzioto al portatore,è ne-cessario ne deìleparti e verificareseesseabbianovoluto indicare il nome per dare un'intestazioneai libretto ovvero per contrassegnaremeglioil libretto medesimofCass''2 febbraio 1989'n'651)', In particolare,sesi tratta di libretto al portatore,I'indinellaparteriservata cazionedi un nomeo I'apposizione, di una sigla'di un numero'di un.nomedi all'intestazione, di lettereo numeri;tCass'' iantasia,di r.rnacombinazione solo l1 novenbre 1982'n 5949),si considerapredisposta al iine 'li consentirealla bancauna correttatenuta della (Cass, 22 giugno1968't' 2074;Cass''24 feì:contabiiità I febbraio1989'n 651) braio1986,n. 111jCass.' r-iuretti in favore di minori. Abrogato d a l l ' a r t1. 1 ,l . 8 m a r z o1 9 7 5n, . 3 9 . 1838 o"oo.ito di titoli in amministrazione. - La banca che assumeil depositodititoli in am.ministradi premi o ..n. au^ *ìtli]rà-iJtiìi, esigernegli interessio i dividendi, verificareisorteggi per I'attribuzione periirimoà.soJt.""iirj",**i. lerisiossionipercontadeldeposltante,eingeneraleprowedereallatuteladei dirittiinerentiaititoli. Le sommerricossedevono essereaccreditatealdepositante. undirittodi opzione' a"r"prowedereat versamentodidecimiosi deveesercitare , Sepeiiil;;;;;;;íiii ta.oancad;;;;;"",í;'i; utite istruzionial depositantee deve eseguirle,qualora abbia ricevuto i fondi À;;" all'uopooccorà per contodel depositante ,ri.in'*rni"nra di istruzioni,i diritti di opzione devono esserevenduti a mezzodi un agente di cam bio. ART.1839 OBBUGAZIONI L I B R OI V . D E L L E q Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usí, nonché il rímbors' 6gtts spes.enecessarieda essafatte. E nullo íl patto col quale si esonera la banca dall'osservare,nell'amministrazione deititoli, !'ordinaria ditiga6 za. l. Nalura, - Il contrattodi depositodi titoli in amministrazioneè un contratto misto di depositoe di mandato, per cui la banca,che riceve i titoli in custodia,è ancheincaricatadell'eserciziodei diritti inerentiai titoli stessi.ricevendoincambioun compenso[Gnrcmo, 12,204). commadelladisposizione in esamesolo valoreesph^ric carivo (MoLLE, 590). euando la banca a"". nu..irl,ìI. menteagfuecomerappresenran'te.del aeposltante 1aq'ii nel casodi amministrazione di titoli nominativil,511i1i."ni chenon occorraun'appositaprocura,poichéesru,i .nì"ìì deraconferitaaI momentodell'assunzione aeldepositol" 2. Oggettodel contratto. - Oggettodel contrattodi de- amministrazione IMor-le,594]positodi titoli in amministrazione possonoessereazionr, Gli adempimentiche la bancadeve eseguiresi distin obbligazioni,titoli del debito pubbìico (Galcnuo,12,204), guonoin attivitàche essapuò attendereda solae attiuiii ma anchetitoli individuali, comecambialie assegni(Mor-- che necessitano di istruzionida parte det.clieme,poiclé comportanoatti di disposizionedel patrimonio(Mour. Ls,589). 591).Di conseguenza, la bancahal'obbligodi tenereinfor3. L'attiviLidi amministrazione. - La diligenzache la mato il depositantesugli atti compiuti sui titoli [Cass.,lg bancadeveosservarenell'attivita di gestione,non è sem- aprile 1973,n. 1137)e di richiedere,ove necessario, istru. plicementequella del buon padre di famiglia,bensìquella zioni e mezzial cliente,sul quaÌegrava I'oneredi fornirele une e gli altri.L'inosservanza tecnicadovuta dal debitore qualificato (Cass.,2B lutlio di taleonerecompoila,per: 1948,n.1271). L'attività di amministrazionepuò avereun diritti di opzione,il potere-doveredella banca di poili ir, ampio contenuto, avendo l'elencazione di cui al primo vendita. sEzrcilEtl DELSERVIZIO BANCARIODELLECAS5ETÍE DI SICUREZZA 1839 Gasset'te di sicureaa. - Ne! servíziodelle cassetfedi sicurezza,la banca risponde verso l'utente Der I'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta,salvo il casofortuito. l. Natura del contratto. - Il servizio accessoriodelle 10 marzo 1980,n. 1605).il fatto in sé della rapinao del cassette di sicurezza,fornito dallabanca,derivadaun con- furto non liberano la banca da responsabilità[Cass.,14 tatto di locazione(GalcaNo,12,203;Cass.,27lugho1976, febbraio1987,n. 1635;Cass.,18 gennaio 1985,n. 135; n. 2981;Cass.,7 mag$o 1992,n.5421|'Cass.,12maggio Cass.,27 agoslo1997,n. 8065;Cass.,7 mag$o 1992,r. 1992,n. 56171. 5421). AruL stantela previdibilità di tale evento,essonon costituirebbe casofortuito [Cass.,4 aprile 2001,n.4946). 2. obblig^zioni della banca. - La banca si obbliga, Non sonoammesse clausoleche escludonola responsabiversoil pagamentodi un canone,a consentireal cliente, lità dellabancaancheper dolo o colpa grave,in quanto quaÌe con il ha stipulato il contratto in esame,I'uso della costituiscono violazionedell'art.1229 (Cass.,3 novembre idonea 1989,n. 4604;Cass.,29 marzo1976,n. I129;Cass., cassetta ed a mantenerla messaa suadisposizione 1Z g1ioggettiri- maggio1992, all'usoconvenuto,che è quellodi preservare . n.5617 Cass.,1' luglio1994,n.6226',Cass posti nella cassettadal pericolodi furti, incendio,provve- 1 " l u g l i o1 9 9 4n, . 6 2 2 5 ;C a s s .t,1 a g o s t o1 9 9 5n, . 8 8 2 0 ; quali dendoallacustodiadei localientroi le cassette sono C a s s .l 4 , g e n n a i o1 9 9 7 , n . 2 5 0C;a s s .1, 0f e b b r a i 1o 9 9 8 ' n ' situate(GALGAN), 12, 203;Cass.,24 gennaio1997, n. 750; 1355;Cass.,10 settembre1999,n. 9640;Cass.,4 aprle 23 febbraio1995,n. 2067;Cass.,7 maggio7992,n. Cass., 1001,n. 4946;Cass., 7 marzo2003,n. 3389).E taleancne 5421).L'obbligodi custodiaè partefondamentale cielleobsuperare bligazioniincombentÍalla banca[Cass.,2 marzo1995, h. la clausolache addossaal clientel'onere di non cassetta un vaìore determinato neila dei benì da ìmmettere 2397).La bancaè tenutaad una diligenzaprofessiona.le, la revalutatacon riguardoalla natura dell'attivÍtàesercitara di sicurezza,in quantoproduceI'e{fettodi lirnitare sponsabiiità deiÌabancae quindi risulta in contrastocon t C a s s7. ,m a r z o : 0 0 3n, . j 3 8 9 ) . -t apriielO0i , a. +946]. I articolorn questione [Cass., 3. Responsabilitàdella banca.- L'unicacircostanza ,4.Accertamentodel danno.- È ammessala provaper perperimentoo dancheliberala bancada responsabiiità semplicidel dannosubitodaÌ cliente,in caso neggiamento è il casoforluito,ossiaun even- presunzionr dellacassetta del conrenutodellacassetta(Cass.,1; ma8to imprevedibileed inevitabile(Cass.,27 luglio 1976,n. di sottrazione gio 1982, n. 3000). È ammessaanchela proìa testimoniale questi effettiè statoconsiderato casoforiuitoI'ailu2981:a cher 10settembre 1999,n. 96401, mtè necessario vionedell'Arno;Cass.,10marzo1980,n. 1605).Tuttavia, (Cass., anchein casodi eventofortuito,Ia banca.se ricorreuna íatti oggenodi provanon sianoindicati in modogenerico 29settembre suacolpaà responsabile deidannisubitidal clienteiCass., iCass., 1999,n. t08071. 1 840 Apertura della cassetta. - 5e /a cassetta e intestata a piu persone, l'apertura di essaè consen{ta singolarmentea ciascunodegli intestatari,salvodiversapattuizione. raL 'hé il rimborso 6s11. I'ordìnaria difigen- CONTRAfiI TITOLOIII. DEISINGOLI ART.1841 n ra<odi morte dell,intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non della cassettase nonTon I'accordo dí tutti gli aventi diritto o secondo le modalità sta^,,J"rZ"ii"itir"- r"iéiur" g iz i a ria' i d tà u auto'i liite da tI piìr persone. sunzionedi comproprietàdegli altri beni (Cass.,26 febl. Effettidella eventualeintestazionea braio1993'n' 2453). -Orffin,.rìurionediunacassettadisicurezzaapiirpersouna presunzionesemplicedi comproprietà nJria.ru*. 3. Apertura della cassetta'- L'aperturadellacassetta j^ro.nqp deDosltatetuass.,20 settèrnbre1g7g:n. 4823; senzaautodiversodall'intestatario' di un soggetto ad opera 29novemDrer yóo,n. 2054). Cass., úzzazione,non si ritieneratificatadal costantee pfolungato inattivodeil'intestatario [Cass.'13 maggio compoilamento 2.pÍova della contitolarità e prova contraria. piÌr essi all'apertura, vi delegati siano n. 3000). 1982, sicurezdi Qualora cassetta una di -oì.r.niurione o""l-urr. la contitolarità saivoil caso allacassetta, disgiuntamente accedere di ricevute di paga- possono ::r"";;fil.i";;l" abbiaprevistoperiscrittola partecipazioà" cui risulti la intestazione; píù in cui l'intestatario 1'.;,;à;i;;;n" zs noue-ttu 1986,n.7054). Laprova necongiuntaall'operazione.Labanca'dapartesua,ètenuta î;:;;;iè;;r.. ad alcuni dei beni conrenuri adaccertarel'identitàdicoluichesipresentaperl'apertura [;i;;;i;;;ir,iuì.oto qualesoggetto autorizzato' la pre- dellacassetta' n.ììr a"rru,," di sicurezza,non fa veniremeno *l;:l;frT:..,.{x UEI! '-- j:Jrti:#:;i[il mlm $l'::jjffi I Ia banca, previa intimazione f 841 npertura forzata detta <assetta. Quando il contratto è scaduio, può chiederea.ltribunalel'autorizzazionead aprire medesima, detta dalla data Àesi sei decorsi e att,iilesiaiarià di ricevimento. rriìni". L'intimazione puo farsi anche mediante raccomandata con awiso ii'- -l;rÀàÍtur",i"s"que che iltribunale ritieneopportune. diun notaio all'uopodesignatoe conle,cau.tele conl,assistenza può o.rdinare ta aàìà i" iispotitioni necessarieper la coniervazione degli oggetti rinvenuti e it íi;;;;;t;;;; quanto è dovuto alla banca per canoni e spese. venait"Ji qu"it" parte di essi'cheoccorraal soddisfacimentodi l,"oo,'ur"n "o* questanon si trovi. l Apertura forzata della cassetta.- Alla scadenzadel tario rifiuti la consegnadella chiave,o anchein seguitoall'intimazione L'aperturaforzatapuò avvenireanchequandoil cìiente' sel'intestatario, contratto, circa I'intenzionedi trasportarele à.ffin"n.",nonrestituiscelacassettaliberandoladelcon-awertito dalla banca non si adoperiper il ritiro del conteluogo, (Mou-r, in altro cassette 634). forzata procede ail'apertura i" 1""." i.nùó, dopoaver comunisua disposizione, a della cassetta nuto quando ausono terzi permessa anche forzataè L,apertura contratto. iorizzatia prelevareil contenutodella cassettae I'intesla- catodi voler recederedal della rapina o del sabilità (Cass., t4 e n n a i o 1 9 8 5 ,n . 1 3 5 : SEZIONElll BANCARIO DI CREDITO DELL'APERTURA tí;trij:#ff udono la responsabi- fr:iiit:iir; 1994,n. 6226;Cass., losto 1995,n. 8820; 1842 Nozione. - L? perturadi credito bancarioè ilcontratto colquale la bancasí obbliga a tenere a disposízionedell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo ditempo o a tempo indeterminato. 2. Prova dell'esistenza del contratto. - Il contrattodi l. Naturae funzione. - L'apertura di credito, nota anchecome ufidooo ucastettetió, è un contratto bancario ap€rtua di creditonon richiedela forma scrittadd substondellasuaesistenza'in consensuale. Si distinguedal mutuo in quanto per la sua tr'am.È ammessala provatestimoniale di un pnncipiodi provascritta,quali,peresempiogli conclusionenon è necessarlai" consegìa della somma presenza emessi dalcliente(cass.,21 dicembre7988'n- 6974). di denaroali'accreditato,comerichiestònel mutuo cheè assegni contrartoreale, e produces-Li effetti obbligatorie non [apiovadellasuastipulazionepuòrisultareanchedatatticonprova 8 gennaio2003'n. 58).Non costituisce cludenti(Cass., reali,comeinveceàvvienenel mutuo (G,rlcÀno,12,l7I: dell'esistenzadiuncontrattodiapertu-radicreditoodiunasua 1969, Cass., tZ gennaio196g,.r.Z+;C.rr., Ì3 dicembre n. 39S6;Cass.,6maggiotsOs,n. 1539;Cass.,4febbraio modificazionequaltitativa,perfatticoncludenti,lameratollerarua,dapartedellabanca,diunasituazionediscoperto'la 2000,n.iZSi.fafiízionedelcontrattodiaperturadi creditoconsrstenella immediata messaa disposlzione qualedeveesserevalutatacasopercaso(Cass.,7-ottobre1970, detctienteoettasommaaccreditatagli,il qualè può poi n' 1832;cass''25ottobre1977'n' 4563;Cass' 9 Iebbraio1979' 11marzo1992'n' luglio1987,n. 5819;Cass., decidere comee quandl utilizzarli effetti- n.902;Cass.,3 liberamente s .4, 74 a p r i l e 1 9 9 8 , n ' v a m e n t e I C a s s . , 4 f e b b r a i o 2 0 0 b , n . 1 2 2 5 ; C a s s . , 3 02g9e1n5- ; C a s s . , 5 d i c e m b r e 1 9 9 2 , nC. 1a 2s 9 naro1998,î.970).3487;Cass',28lugliol999,n'8160J' ],':Tî'*t,l:rrlt Itr:'i'r:;$i: tere di non superare Z00I.n. 4946). *.*::g::; etta fcass.,l3 nagI prova testimoniale J,T'"H'J:'Jff; e consentita ], piu volte 1843 Ufilizzazione del credito, - 5e non è convenutoaltrimentí, l'accreditatopuò utilízzarein it...aiOluioÀal-ÈîiÀe di uso,e può con succesiivlversamenti ripristinare la suadisponibilità' Salvo'pattocontrario,i prelevamànúe i versamentisi eseguonopressola sededella bancadove è costituito il rapporto. 1. Tipologia. - L'aperturadi creditoè, normalmente,in tatagli e_,in seguito,ìa restituisce,il contrattonon si estrncontocorrente:seìl clientepreleval'interasommaaccredi- gue. Infatti, egli può effettuarenuovi prelevamentidalla ART.18rt4 LIBROIV - DELLFOBBLIGAZIONI sommaripristinata senzacheper fareciò debbastipularsi un nuovo contratto(Grr-cexo,12, 191). Se, invece, I'aperturadi creditonon è in conto corrente,quando i.l cliente,dopo aver prelevatoI'intera sommaaccreditata, la restituisce,il contrattosi estingue(Cass.,i2 gennaio 1 9 6 8n, . 7 4 J . 2. Modalità d.i ntllizzazione. - La disposizione della sommadi denaro può avvenire,oltre che attraversoprelievi, anchecon operazionidi natura diversa, quali, per esempio,i pagamentia terzi su ordine dell'accreditatoo assegnibancari (Cass.,30 marzo 1.967 , n. 690). 1628 3. Le obbligazionidell,accreditato.- L'accredirarÒ À tenutoa corrispondere una provvigioneatla banca.ì"i,' pendentemente dall'urilizzazione dellasomma,aom"."J spettivoper Iasuamessaa disposizione ael credito(Vfoi.l 176). La provvigionenon comprends eventuali spesef,i commissionesostenutedalla banca per determurateooerì. zioni effenuatein esecuzionedelrapporto,quindi I'accìeàìtatoè tenutoal rimborso.Inoltre,egli 6sve c-orrispond;; gli interessichematuranoesclusivamente sullero*mu,,i,lizzate(MoLLE, 177).L'obbtigazione di resrituzione a cùcodei clientesorgesolosee nellamisurain cui egliutihzza (Gelcar.ro, la sommaaccreditata 12, 19t ; Cass., 24febbraià 1 9 8 6n. . 1 0 8 8C; a s s .I,4 d i c e m b r 1 e 9 8 1n. . 6 5 9 4 1 . 1844 Garanzia. - Se per l'aperturadi creditoè data-unagaranz.iarealeo personale,questanon sl estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto cheI'accreditato cessadi esseredebitore della banca. Se la garanzía diviene insufficiente, la banca puo chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. SeI'accreditato non ottempera alla richiesta,la banca può ridurre il credito proporzionalmente a! diminuito valore della garanzia o recedere dalcontratto. 1. Ambito e durata della garanzia.- QuandoI'apertura di creditoè assistìtada un garanzia,qrÌestacopretuttl 1 creditiche nasconoin esecuzione del contratto.Si tratta, perÒ,di una garanziaper un debito futuro, in quanto Ia garanziadivenia attualedal momento in cui la banca può esigerela restituzionedella somme:il cheawiene soloalla chiusuradel conto(MoLLE, 181).La garanzianon si estingue prima della fine del rapporto, neppurese il cliente ha integralmente restituitole sommeprelevate(GALcANo. 12, 19 5 1 . 2. Garanziafideiussoria.- Seil debitore,non avendo gli estratticonto inviatigli dalcontestatotempestivamente la banca,decadedal dtitto di impugnarli(art. 1832),il tìdeiussore,chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento,non può contestareI'ammontaredellasommado- vuta in ordinealla definitivitàdegliestratti(Cass.,l. ago. sto 1987.n. 6656)e non puo contestareneppureseil deiitore principale non gii abbia inviato tali estratti (Cass.,Z agosto1990,n.7958;Cass.,9 aprile1984,n. 2262).Incaso di recessodel fideiussore,Ia suaobbligazioneè ci.rcoscritta al saldodel debitoreesistenteal momentoin cui il recesso medesimodiventaefficace,ancheseil debito dell'accreditato, al momentodella chiusuradel conto, risuiti aumentato in dipendenza di operazionisuccessive. Nel casoin cui, invece,il saldo finale risulti inferiore a quelio esistenteal momentodel recesso,si verifica una corrispondenteridu. zionedeli'obbligazione fideiussoria,in applicazionedella retola sancitadall'art.1941,comma I' , per cui la fideiussionenon puòeccedere I'ammontaredell'obbligazionegarantita(Cass.,7 matzo 1984,n. 1572;Cass.,7 novembre 2 0 0 3n. . 1 6 7 0 5 ì . 1 845 Recesso dal contratto. - 5alvo patto contrario,la banca non puo recedereda I contratto prima della scadenzadel termine,se non pergiusta causa. // recessosospendeimmediatamente l'utilízzazionedel credito, ma la bancadeve concedere un terminedi almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l'apertura di credito è a tempa indeterminato, ciascunadelle parti puo recedere dal contratto, mediante preavvisonel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza,ín quello di quindici giorni. 1. Natura del recesso ed onere della prova. - ll recesso comunicato dalla banca al ciiente è atto lecettizio. Peit a n t o .p e r a v v a l e r s id e g l i e f f e t t id e l l ' a t t o ,L ab a n c a h a i ' o n e re di provare il ricevimento della dici'riarazionedi recesso [ C a s s . ,1 4 g e n n a l o 1 9 6 0 , n . I 3 ; C a s s . .7 o t t o b r e 1 9 9 3 , n . ! ) 9 4 3C ; a s s . , 2 2n o v e m b r e1 0 0 0 .n . I 5 0 6 6 Ì . 2. R.ecessoda contratto a iempo determinato e suoi effetti. - Se il conrratro di apertura di credito è a tempo determinato, Ia banca può recedere,prima della scadenza d e l t e r m i n e ,p e r g i u s t ac a u s a f G a l c e N o ,L 2 , l 9 2 l . T u r t a v i a . I ' a n . 1 8 4 5 i a e s p r e s s a m e n t es a l v i i p a t t l c o n t r a r i s t i p u l a d dalle parti nella loro autonomia conrrattuale, qllindi, se espressamenrepattuito, la banca può recedere,prima della scadenzadel termine, anche in nancanza di giusta causa [ C a s s . ,9 n o v e m b r e 1 9 9 4 ,n . 9 3 0 7 ) . Dal lnonlento in cui la banca fecede dal conrratto, il cliente non può piir utilizzare il credito. Per restituire le somme utilizzate. ed i relativi interessi, il cliente ha a sua disposizione un tern.ine di almeno rluindlci giorm (GalcaN o ,1 f , , 1 9 2 ;C a s s . , 2 2a p r i l e1 9 6 3 ,n . 1 0 3 4 1 . E possibileportare a compensazione il debito del cltenie con un rlebito della banca rrerso iL cliente stesso lCass' l l a p r i l e 1 9 6 i , n . 1 0 3 4 ) .I n r a l e i p o t e s i , i l r e r r n i n ed i q u t t t d i c i g i o r n i p e i l a f e s t i t u z i o n ee i n u r i l e , n o n d o v e n d o i l d e bitore compiere alcuna operazrone ai iine cli procurarstl€ sornrne necessarieper esringuere la propria ,:bl'rligaztone ( C a s s .1. 6 n o v e m b r e2 0 0 0 ,n . t 4 8 5 9 r . 3. Giusta causa ed onere della prova, - Cosritulscon0 gtusta causa sia 'ricende riferibili ai cliente. quali il mutamento della sua atlività professionale o Lasua sopravrrenu' ta insolvenza; ma anche vicende rlferibili aìla banca stessa' quale, per esempio, una nuova direttiva della Banca d'lElia secondo la quale il credito concesso superi la misura di q u e l l o c o n c e d i b i l e[ c A L c A N o ,1 2 , 1 6 5 ] . I n o l t t e , r a p p r e s e n tano giusta causa di recesso anche le sensibili vaúazto[l s o p t a v v e n u t en e l l e c o n d i z i o n i d i m e r c a t o ( C " s s . , L l g t u - TITOLOIII . DEI 9INGOLICONTRATTI I'oneredi pro^^1948,n.1541).fncombesul recedente pena fli.'ú sutsistenzadi una giustacausadi recesso' del recesso(Garc'quo'rz' r94)' ifigfint." da contratto a tempo indeterminato e suoi 4. Recesgo lr*'I;'..;;:..l*. in concreto connotati del tutto illegittimi ed arbitrari [Cass.,21 maggio1997,n.4538;Cass.,14 luglio 2000'n' novembre2000'n. 15066). 932i;Cass.,22 5. Recessoad nutumed onere della prova. - Quindi' in casodi recessoad autum di una parte,è I'altra che' per impedireI'effettorisolutivodel recesso'deveprovarecne essoè privo di ogni plausibileragioneSiustificauicee perdel contratto ciò contrarioallabuonafedenell'esecuzione 12,194). bancario(Galc,qxo, **ili.,ffi*#';-",';;l::l:lx'::;i.ffr'""..J$lli,#'1"'L;ili"j"Ti rglr Oeve g.ornSpOndere i;lHilrffi 9 8 Ì .n . 6 5 9 4 ) . luesta non si estrngue I oanca- o di usi, il terminedi preh"inó*àii.tuu.ole.contrattuali quindicigiorni' II clientepuò' entro il termi-nedi di è l,tio '"ljjilró, u,ititrare-ancotail credito(Gmcaro' 12' 165)' tl convenlljl,.".r"visto oeril preawiso,olre a poteressere (bass-,7 ottobre1993'n' 9e43)'poteva [nifré"i. u"uìlto allaintroduzionedeliadiscipli' ir.i. n".ro, anteriormente (art'25, l' 6 febbraio1996' -..,'i.nntrattl del consumatore in un sologiorno(Cass',2l febbraio2003'n' ;il,J|n. pre.visione ieazí. moltre,potevaesserelegittimaanchela recessocomunicatoalla coniffóp.ri,iui a i*mediata del 23novembre1993,n' 11566)' ilpaie (Cass.' ad nutum è illegittimo' e censurabirecesso il Tuttavia, fede' qualora assuma teatiiiuce aet principio della buona J,:i':,;::',:íIi;,#l j;lx[Ti:','j':*x.'i 1984,n. 2262).tncaso rligazioneè circoscritta titrl[Jilri;ff 6. Obbligo di recessoda parte dellabanca' I principi e di buona fedeimpongonoalla banca di redi correttezzla cederedal contrattodi aperturadi creditonel casoin cui la prosecuzionedeì rapportoprincipalecomporti,p,eril fideiussorereceduto,un ingiustificatoe imprevedibile aumento del rischio,cui egli si era sottopostoprestandola garanzia,tale da pregiudicareil suo diritto di regresso iCass.,zg gennaio1998,n.831;Cass.,7novembre2003' n. i6705). sEztoNElv BANCARIA DELL'ANTICIPAZIONE bancariasu pegno di titolí o di merci, Disponibilità delle cose date in pegno. Nel!'anticipazione $rc nelguale le cosestessesono un documento rilasciato ha se in'pe-gno, aziie cosericevute 'indiriduate. uaJlì*lir-.àiiiorru il patto'contrario deve essereprovato per iscritto' essive.Nel casoin cui, l Fattigpecie,- L'anticipazionebancariaè una sottodell,apenuraoi creottolaranliù [caLcano, tz, rgst specie à"iir"tiú n-eosqtll;;ààaìi,'.'ti è;;:,14 ilA;;òio, at nurr." e'.o"riiuiiJa" p.óiaiù,"ii lagaranziaoffertu " "rr" Oimeiii, ir, .tt"r" ài tiou"rne i commerci.Così,il produttore pratori,può dare le merci o i titoli che le rappresentanoin pegno allabancae ricevereln anticipoda quesu quantoconrds). fidadiriscuoreredri.orprutoii'iCii.*ó,r2, I,rinìi.::','*:T'!,u : 1", per cui la fideiuse dell'obbligazionega- cass''7 novembre Jz; :ontratto prima della f"a"* di un termine contratto, mediante l;::',.-i (Ge,c,r 1034). di 3' oggetto della garanzia' - In basealladisposizÍone oggettodelia garanziatitoli o cui all'ai. 1846,costituiscono merci.ruttavia, una rigurafrequentenellapraticaè ancheil mutuo o I'aperturadicreditogarantitadapegto su crediti (GALdi creditoda partedi una banca 12,l9O) L'erogazione GAN6, dietfoconsegnadeicertificatidiorigineodiconJormitàdiauto bancariasu pegno'di cui anticipazione veicolinon costinrisce all'art. i846 in quantola consegnadi detti documentinon è delbeneda partedel idoneaa produrri la perditadel possesso 2.Lagaranziapignoratizia.-Laprestazionedellaga-debitore,chepuòancoradisporredeìlacosamobile'né,dicon. ranziacostituisceelementoessenzialedell'anticipazione seguerza,lcòstituireil-dirittodrpe8[osnll'autoveicoloaisensi deÍ'art.ZZSO.(Cass',25gennaio1993'n'851)' fl.2572). bancaria{Cass.,26ortobrei968, per conto del contraente all'assícurazio1847 Assicurazione delle merci, - La bancadeve prowedere risponde alle cautele ne delle merci date in pegiolià, piiÀu[ur", il valore o l'ubicazione di esse,I'assicurazione d'uso. b 2. spesedell'assiclrazione.-Poichél'assicurazione l. obbligo e responsabilitàdella banca.- L',obbligo (per contodel contraente''le spesesono a suo stipulata dellabancadiassicur.r"t"*iiiliui.hJ.gnoop"ratoia262)' ptuuistàdall'art'1847; carico(Moi-r-s' mentein presenza dellecircosianze di conseguenza, qualorala bancanon ottemperia taledoverequandonecessario, essasaràresponsabileper Ì'interovaloredelle merci danneggiate(Movtr.'262). Jl'"'*r,ilru1 al fine di procurarsi ie obbligaztone nroOria ! )rova.- costltuiscono tdtit+*'d ;sosuperila misuradi l1#urir',rr al rimborso delie spese ocî848 Spese di custodia. - La banca, oltre al corrispettivo do,vutole, ha diritto corseper /a custodiaaette-niiii e deititoli, satvoche ne abbiaacquistatola disponibilità' banca. - La , r. Obbligazionee responsabilitàdella oancadeveprovvederealla custodiadelìemerciricevute rnpegno.Il casofortuitoo f"Joiru maggiorenon valgono dip.r?;;.r;;".r]r.-r"iJn." aurespoiiabilità,occorren0;.n. .t* pràìi;i;itig.ri; .d".pìÀ.nto dei propri do- veri di custode'e' quindi' l'adozionedi ogni misrrraidofatconcreta,a scoraggiare nea,in relazioneallasituazione di tali doveri ti delittuosi,poichéI'eventuaieinosservanza del verificarsidell'evento concorrente può integrare.causa ' (Cass, 14febbraio1987,n. 1635J OBBLIGAZIONI L I B R OI V - D E L L E I'obbligodell,.rirri^; 2. Anticipazione irnpropria. - In casodi anticipaztone zionedellemerci,quindiviene_meno impropria,in cui la bancaha la disponibiiitàdeliecosept- patodi rimborsarela bancadellespeserorr.nu,oi.ui,r'il, alla conserva- 265). gnorate,è essastessaad essereinteressata 1 849 Ritiro dei titoli o delle merci, - // con traente, ancheprima della scadenzadel co.n.tratto,prrc,tirae.de//eartre re in parte ititoli o.le merci dati in pegno, previo rimborsoproporzionaledelle_somme ,?ry^r:p:t" somme spettanti a!!a banca secondo le disposizioni dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo'su/tì i nsuff i cie ntem en te g ara ntito, l.Dirittidell'anticipato.-llciientepuòottenerelaresltuzioneparzialedel pegnoa frontedel rimborsoparzialedella sonma anticipatagli,5a1ve.cheil rapporto proporztonale fra creditoevaloredellecosepignoraterisuitimutao(Mour,2651. declmon'spetto 1850 Diminuzionedellagaranzia.-5ei! va.loredellagaranziadiminuisce.almenod,i.un a quello che eraaltempo del contratto, la bancapuo chiederealcreditoreun supplementodi garanzia neiftrmini d'uso,conla diffida che,in mancanza,si procederàallavendita deí titoli o de//emercidatí ín pegno. 5e il oebitore non ottempera alla richiesta,la banca puo procederealla vendita a norma del secondo o quafto comna dell'articolo 2797. La bancaha diritto alrimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita. 1. Obbligazionidell'anticipato.- Nel casoin cui il valore dellagaranziadiminuiscaalmenodel l0% rispettoa queilocheeraal tempodelconfatto,qualunquesiala causa di talediminuzione(Cass.,15 giugno1974'n. 1753)' i'anticipatoè tenutoad integare la garanziastessa,a rictriestadellabanca,entroil termined'uso (Motle' 2651'ln deleglipuò restituireunapartepropor:zionale alternativa, la sommaricevuîa:in tal rnodovienecomunquesoddisfatdel rapporto dellabancaalla conservazione to I'interesse costantefra il credito ed il valore della garanzia [Mot-i-e, 264). 3. inottemperanzadeil'anticipato.- Seil clientenon ottemperaalla richiestadi integrazionedeÌiag:ranzia,il contrattosi scioglie(Molr-e,269)e la bancapuòprocedere alla venditacoattivadellecosepignorate,soloseil cliente dellarelativadiffida (Mor.le,264). è a conoscenza 4. Vendita delle cose pignorate. - Le parti possono convenireforme diverseper la vendita delie cosepignora. te,oltrea quelieprevistedal 1 commadell'att.2797 ,grazie al richiamoeffenuatodall'articoloin esameancheaicornanche ma 4" dell'art.2797(MotLE,279).Le parti possono pattuf e I'esonero in dalleformalitàprevisteper [avendita; 2. Diritti della banca.- La bancaha la facoltàdi chie- particolare,Ia forma di notifica prevista dal richiamato dellagaranzia,in casodi diminuzione comma1odell'art.2797,non è prescrittaa penadi nullità, dereI'integrazione L3 del suo valore,ed il mancatoeserciziodi tale facoltànon purchéuna notifica,anchenon formale,vi sia (Cass., comporta Ia trasformazionedella natura del rapporto giugno1956,n. 105i.) e che essasia pervenutaall'interes. s a t ol L a s s .5, t e D D t a tr oi i I , n . + 9 o ) . tcass.,t5 giugnoI974,n. 1753). 1851 pegno i;aegolare a garanzia di anticipazione. - 5e, a garanziadî uno o piu crediti, sono vincolati depositidi denlro, mercio titoti cÉenon sianostatÌi;dividuati o per iquati sia stataconferitaalla bancala facoltà di'disporre,la bancadeve restituiresolola sommao la parte dellemercio dei titoti che eccedono!'ammontaredei è determinata in relazioneal valore deltemercio deititoli altempo dellascadenza credi'tigarantiti.La eccedenza dei crediti. 1 . Pegno irregolare ed anticipazione bancaria impropria. - Qu.rndole met'ci,i litoli o anche i depositi di denaro tlati in garanzia tìon sono individuati, oppure. pur essenclo ùvvenuta I'individuazione, la banca si è rlservata ia iacolt.r d i r l i s p o r r ed e l l e c o s e f i c e v u t e i r t p e g n o . e s s a l l e t l i v e l l t a l r r o p r i e t a r i a( p e g n oi r r e g o l a r e )( G e l c a n c r 'l l ' 1 9 6 1 .I n q u e - ì t oc a s o .n o n è r i c l l i e s t oa i c t t n a t t o s c t i r t o c h e d i a . r l l a b a n r : r l a i a c o l t ài l i t i i s p o s i z i o n e . , : o t n ei .t t v e c e .: c c a d e n e i l ' a l l : L c i p . r z i o nhea n c: r i . t p to p r i a ' \ , 1 ùL L El. : 5 I ? . O g g e t t od e l p e g n o i r r e g o l a r e . - L a r t i c o l o r r l e s a l l l e contiene un'elencazione tassativadicio che può costituire ogetto di pegno irregolare {MoLLE,176.) ll pegno di un Ii bferto Llideposito bancario, quùiìLlosia costituito jn iavore de[a banc.r deposit.aria.si risolve in un pregnoirregonre , e n a r o c h e p a s s a, i L l t o l l a t l c a n l e n t e r l e i d e u a t od e p o s t t a t od i n p r o p r i e t àd e l l ab . 1 n c a( C ù s s . , 1 9i e t t e m b r e l 9 r ) 7 , n . 9 5 2 3 : i l Ì i c n s o e t r t i r t . r r iCo. ì s s . l.S g i u g n o L q o 6 .r t . i 5 ' ) l l . i . O b b i i g a z i o n i d e l l a o a n c a . - i r t - l t t e : t , r' : , l s o .i u t t i c r o b b i i g a z i o n e t l e l l a l - : a n c ar o n s r s t e n e l l a t e s t i r u z i o n e' 1 i l l ln tantundern piuttosto cjre tlell'rdem corpus {.\loLLE'.l79l g L ) . 1 l i l c 0 1 . ] It er . i F p o r t i . l i , 1 a | e: ' t i , t v e t l : 1 l ' . 1' 1 1 g ; 1 c'lJi el 0l llt:r f n g t r . , g l i o .: e n e t t r l r )j r t i ( o J e l i ' , 1 f . ì r ì r 'rì 'De q ù l a L i ; ì ei o , l c l l et t l Ètl r o ' l e rr it o i i i l i e r n p o. l i L c . ì r i e r ì z.".le ci r e L l l t 0 . 1 r " . i 5 5 ' , I t G À L . l À ] r ' ,1 - , 1 9 o r . L . ab a n c : l ì c n ! ' - . 1. ì l c L l n ù b b h 3 0 pro' rli custodia o di conservazione.in r-luanroe ssa diviene p r i e t a ri a d e i l ec o s er l a t e i n p e g n o . I SEZIONEV lN coNTo CoRRENTE DELLEoPERAzloNlBANCARIE '' da parte del correntista. - Qualora ildeposito, I'apertura di credito o altre operazio-1g52 Oisposizioni in'conta somme rísulcoirente,il correntisÎapuo disporrein gualsiasímomento de/le ' --^r;é<izno relotate í"1iiro'ràrii*i l"yrl:i:,:;;;;;tt", pattuito. eventuatmente di preawiso àetteimine del conto correntebanca1.Nanrrae caratteristiche di debiti,I'acquistoe la cambialio cliassegni'il pagamento +*i#tf+lt*m*ir:,., l:;i,r.?li:*$i,{:ir"J:Tii,iff }5;f1ffSi"*'"',', )pono proporzionale _xumuab [M0u4265). :1,1"î,';5tHîin""'#*1el'"",n;i:l'-,l;r"',n il":'"t!.,.i':.::"ff:i*lÌixlTi"iiÍtll:i:'"x il:,i;:::'^ìT,"ì,-d;:i:;!ft::,TIiIífl;"L *:ii:5;iltlil'.,Ì:;ffiHt\::iitrî'"trJ:'m '*:l;:ffi,rJ::llll;'"',',9',ll;r:tn:^"1;e;l; '::. f:ix:,i::"fii; ìi'ifi[$"L!.fii!:;ffr:T.i:i:à:i:"ìT]ii'L' ltn decímonspe66 ' garanza nei|e,mi- :, ..: i, t.,:.î qI conrocotlenle bancario,a norma òisteun conuatto prt*".u.*.naataria del secondoper ta 1852, ,, dell'art. -.;i," t#jil*:n* rate,soloseil cliente r o febbraiotssz, n. ìiil. trip-""t1.or..., il clienre lonio correntebanCariocon il clientese quest'ultimo ha' presso la medesimabanca' un deposito bancario o éito déì.ti.ntu, a titoli di depositoo di aperturadi credito (G,u.cnr'ro,12.200). iii';#;;.'i;;niai'in."rroatcrèditi,tariscossibnedi più rappoÉi,9,1j,.!.fll5 1853 co-pensazione tra i saldi di .t::::::!:1:!":,':'::::t::sistono ,,iiiitnpporti sicompensanoreciprocamente'salvo opiitconti,rièòrrilinioneteàifferen'ti,isatdi'attiviepassivi 'Patto contrario' legalepresuppolegale.- L'articoloinesamepreve- 1002,n. 9494).lnlalti, Ìa compensazione I.compensazione creditiderivinociaautonomirapportiglui reciproci ne che Io stespiù con conti costituiti vengano che dhtapossibilità di corrispondenlìa i diversiconti operasola- ridici' menuenel casodel contocollente Lacompensaztone ,..:socliente. di un medesimorapporto' I1 dall'esecuzione nascono za .,,sentealLacessazioneaeg[iieìsi,inquantolttatiodiaprimandatodel clientealla bancaad incassarei crediti del pria.ù" pirti OirenderlilndiversÍimpllca f" ,: . rerconti correntedi corrispondenza' ""ù"iJ aut"nte il'loro svolgimento mo è una modalitàdel conto .,'.f;i.r;.ti,i-i',t;'a"riirtto ossiadelmedesimocontrattodalqualenasceilcreditodeldi applicaiione di ."Àpo nìf ,..,,(Morts,390J. Non rr"n,r" '''t n' zi36: èontocorente la bancaversoil cliente(cass'' 10 ottobre 1975' iuo,lni.oro iì Àouimerrto.o,lt"bile del cass.,27 gennaio1975,n. 317;cass.,9 giugno1983'n' ,.cbwtoall,accrediramenroÀ*ÀÀeo.riuantidaÌiavendi3951]' d,ù,toti regolatain conto corrente(Cass" 28 giugno f:::_,.1,__". ta delle cosepigDorar r dell'art.2797,grazig Ìi".$T+.lft:#.fi I*?i'.:i"",i'àT.t :vista dai ríchiamato lon, sonovincotàti alla bancala facolfr' ,no l'ammontaredei detta scadenza ]oo I un Pegnoirregolare Iaii:",Ht*;ff:I }.'i'r,. il conto sia íntestatoa piit persone' con in 1854 conto Gorrente intestato a più persone. Ne/ caso cui glí jiio;npì"r. intestatarisonoconsideraticreditori o nte, separatame anche operàzioài &eoítàper le medesime debitori ìn solidodeisaldidel conto' .:,:1. Cointestazionecongiunta e disgiunta. - Quancìo unconto correnteè inrestatoa più personesi presrrmeche salvoche esse possano operaresoltaìt;:;;d*;;".nie, I Cass.' --"' leparti rrtoil" contr.rio abbiano.rpr.rrunt.ii. !"'!1p.ii He!!!"!v sùero zooo, n seorr divernonrisurta :::Í:T,:ìs:il]li;t:'"Tr;;r"r:lliffi inde-, 1855 Operazione a tempo indeterminato' - 5e I'operazioneregolata in contocorrente è a tempo teninato, ciascunaaetteiàiii pua recederedal contratío, dandonepreàvvisonel termine stabilito dagli usi o' in mancanza, entro quindicigiorni. l. Recesso.* ll recessopLrttlttcei sr.roie[fetti Llai ttlomento i n c r . rl i) e r v i e r tlel , l e s t i r r ; t e | r o ,. : l l r l . l l l t ' ìt r l t t t r . l l l laterale recettizio.il receiieLrrec tctìLttr)Jrr-]ttl\rÀteltotl :olo I ' i n v i oc l e l l ac o l l u n i c . { z i o n er l i f e c e s s o ,t n . ra n c l l e l a s t t . rr i ceztone da parte tìei d estinaLrrro I C.ìss.. ,i0 r-licenbte l9f--8, n 4 0 8 5C ; ù s s .l ,2 i r o v e m b L 1e 0 0 0 ,l . 1 5 0 6 ó t . Perrecederedal contt.anodi conto correntenon è tichiesta unagiustacausa, ne una motivazione. Turtavia è necessarioil prea\nrÌso nel temine stabiiito dagil r-tsi,tr. itr IlÌancanz.ì, ellt.ro Quindici gir.;rni. Le oani cossonoc'onrta t t ttaltltettte sraDt I i t'e i t t5tjffir.',,'.',,': I 2' Rapporti fra i correntisti' - I rapporti interni tra t regolatinon dail'art lB54' clle riguardai correntisii-sono lra i nedesimie la banca'ma dall'art' 1298'comrapporti -] mà " , in baseal clualeIe parti di ciascunodei d ebitori e terruiner'ielrecesso,sebbenecio tlon sta espfessJlllentepreuLsro r i a i l e r t i c o ì oi n e s a t t l eT ì i e a i a t l s o l a1 1 e l 1 ep,e r o ' e s s e f e ;rllLrovÀtàiìer iscritto,nel c.rsoitl crti ristLltt'resl;atoria(C'rss'' l ' m a f z o 1 9 7 , in, . 4 i 9 : r l a s s . . 9t e b b r a i o1 9 S 7 t, r ' L i 8 1 ) 2 . F o r m a d e l i e c e s s o .- l l L ' e c e s sicl o l l e i o l t o ! . l t l s t oì . ìi s L r o s l z i o n e i o r m e p a l t i c o l a r i ,t i t t a r r i a ' i n c a s o d i d i \ I P r . ' sC d e l l e p a n i . l a i o n n a d a e s s es t a b i l i t a è r i c i l i e s t a l p e n a d l nLrlliti. In getrenle è comunqr-tesr.rificieuceLtna non erltti" ' . , o c au r a n i i e s t a z r o ncel e l l av o l o n t à d i t e c e c i e L ed a i i a p p o r - ART. 1856 LtBRolv-DÉLLEoBBuGAzloNl to. In particolare,ia richiestadel saldo immediato dell'intero scopertodel saldo di un conto corrente può valere comemanifestazionedi volontà di recesso(Cass.,26 ottobre 1968,n. 3572).Tuttavia,non è possibileaffermareche, 1632 la richiestada,parte.dellabancadi normalmente, esspro rimborsatadal correntistadelle anticipazioni.ttuitu"il.ì lo favore, componi scioglimento ael suo rapponnail..ì.1 9 febbraio1979,i.902). corrente(Cass., 1856 Esecuzione d'incarichi. - La bancarisponde secondole regole del mandato per I'esecuzione d,in_ carichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. questa puo filiali incaricare della banca, non esistono de/r,eseSe l'incaricodeve eseguirsisu una piazza dove cuzione un'altra banca o un suo corrispondentel. Incarichi. - La bancaè responsabileper l'esecuzione degiiincarichiricevuti(Cass.,30 gennaio1982'n. 588; Cass.,19maggio1987,n. 4550)e per il ritardonellacomunicazione al mandante dell'awenuta esecuzionedegii stessi(Cass.,6 febbraio1982,n. 693).Rientranel campodi applicazionedi questanorma anchei'ordine di acquÍstodi valuta estera(Cass.,26febbraio1998,n. 2079;Cass.'5 maggio1998,n.4486). 2. Sostituzionenecessaria.- L'articolo in esameconfiguraun'ipotesidi sostituzionenecessarianell'esecuzione del mandato,ulteriorerispettoa queileprevistenel comma 1' dell'an. 1717(sostituzioneautorizzatadal mandantee sostituzionenecessitatadalla natura dell'incarico) (Cass.' 17 settembre1993,n. 9584).La sostituzioneoperaindipendentementedalla comunicazionefatta dalla banca al (Cass.,22 ottobre1969,n. 3450J.Tuttavia,non correntista ogni sostituzioneè da ritenersilecita' ma solo queìla operata nei confronti di un submandatarioparticolarmente qualificatoe di sicuroaffidamento,quale appuntoun'altra bancao un "usuale" corrispondentedella banca incaricata, che, operandonella piazzadove I'incarico deve essere eseguito,può agevolmentecondurrea termine 1'operazione [Cass.,4 aprile1980,n.2221). al propriosostitutodelleistruzioniricevuteall'attodelcon_ mandato(Cass.,25 ottobre1972 ferimentodell'originario n. 3125).La banca,in casodi sostituzione, è obbtigata aì assicu;lrsi che I'operazionevenga eseguitadal sostituto. (Cass., responsabile rimanendoin difettoanch'essa ZZgiu_ 22 aprile1998,n. 4097;Cass.l gno2001,n. 8524;Cass., t: maggio1991,n. 5325).lnoltre, ove necessario, la banca mandatariaè tenutaad attivarsi affinchéI'esecuzionedelI'incarico(di cui solo il sostitutoè responsabile)concretiil correttoespletamentodel mandato,cioè la correttarerlizzazionedel vantaggioche con essoii mandanteiotendeva (Cass., perseguire 17settembre1993,n. 9484).L'awenuta sostituzionenon esonerala bancamandatariadall'obbligo di comunicazionedelì'esecuzionedell'incari:r iCass.,6 febbraio1982,n.693).infalti, può comunqueessereresponsabÍIedi inadempimentoIa banca che, nell'esecuzie ne dell'incarico ricevuto dal conentista per f incassodi ricevutebancade,si siaavvalsadell'operadi altra bancao di un suo corrispondente,giacchéessarisponde dei fattodi non essersíattivata,anchevigilando sul sostituto,affinché I'esecuzionedell'incaricovenga compiuta e del fatto che dei suoiesitiil mandantevengatempestivamenteinformagiugno2001,n. 8524). to (Cass.,22 4. Diritto di azione del correntista. - ln casodi sosti3. Obbligazioni e responsabilità della banca in caso di sostituzione.- In casodi sostituzione,la bancamanda- tuzione,il correntistapuò agiredirettamentenei confronti taria è responsabileper omessaed inesattacomunicazione dellabancasostituta(Cass.,29maggio1951'n.1347). 1857 Norme applicabili. - Alle operazioni regolate in conto correntesi applicano le norme degli articoli 1826,1829e1832. l. I diritti di commissione.- Per le operazioniregolate in conto corrente,i didtti di commissionedi cui al1'art. dei serviziprestatidalla il corrispettivo 1826costituiscono banca. 2. Estratto conto: apptovazione ed efficacia- - Il r. chiamoall'art. 1832comporta,anche,che ['estrattoconto si intendeapprovatose non vienecontestalonel termlne pattuitoo in quellousuale,o altrimentinel terminechepuÒ Le eventualtcon' ritenersicongruosecondole circostanze. testazionisolleuatedal cliente devono esserespecifiche maggio1990'n' (Cass., 20 agosto1992,n.9719:Cass.,22 1990,n. 9427;Cass.'l" a8osto 21 settembre 4617;Cass., 1987, rL.6656). {'' I [, $33 TITOLOIII. DEISINGOLICONTRATTI ART.1858 *,o DELLossc%zllrÈ1X'*.o l"""orre del/,eseo delconbre 1972, ,bbligata ad t'.# o, la banca fr"+::l : intendeva i:iiijt l'esecuzio GHl}$ .o,affinché tnffi:: so di sosti- l',??'i*,' {:, _ re chepuÒ I'r;t:r 1' agosto t t I I t quale la banca,previa deduzione dell'interesse,anticipa al 1858 Nozione. Lo1contoè il contratto col di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante Ia cessione,salvo buon fine, del credito t'i^porto ,1irr1, s&,Íso' qualcuno(Cass.,7 febbraio1991,n. 1295),secondi scontohanaluradi compra- secondo l. Natura. ll contratto stessoad esseresotvienevendutoalla banca'la do altri invecesarebbeil trasferimento del cliente credito il vendita: (Cass.,I I agosto2000,n. al clienre'qualeprezzodella topostoa condizionesospensiva l,-ip a suavoltacorrisponde ]""àìtu,unr sommainferioreall'importonominaledel 10 6 8 9 ) . del creditoe "."airn.Ladifferenzafra l'importo nominale 5. Il risconto.- La bancapuò, a suavolta,utiiizzareil ii Jinor pt"rto corrispostodalla banca è, appunto' lo pressoaltra banca,dando l"nnto,la deduzionechedà il nomeal contralto[Cnlcnuo, creditoscontatoper scontarlo inqua- luogoal cd. risconto(GnlcaNo,1.2,I98). differente ii- ror,:cass.,Il agosto2000,n. 10689, gemaio2000,n. 656).Lo scontoe ar*.í,o in Cass.,)1 6. Figurediversedallo sconto.- Diversedallo sconto perchéad essolo scontanteè indotto inionrrrt,o on.roso, il guadagnodelloscontoap- sono le operazionisu ricevutebancarie,cioè quietanzedi di conseguire dall'intento "nto .t valore nominaledel credito [Cass.,14 luglio pagamentofirmatedal creditoreprimade1lascadenzadel niiiato ad unabanca,la qualeinvita il debitoLo scontosi differenziadall'anticipazione debitoe consegnate isls. n. zzeo]r. il creditoviene re ad effettuareil pagamentopressodi sé.La banca,ricesucreditiperil fattochenell'anticipazione in pegnoallabanca,nelloscontoceduto(GALcA- vuta dal creditorela quietanza,aprea suofavoreun credíconcesso alla bancastesto in contocorrenteed il clienteconferisce u0,12,196). ad incassare, con accreditonel saun mandatoirrevocabìle 12,199J.Lo scontodi ricevu2. Forma.- Primadell'entratain vigoredellanormati- suocontocorrente(GALGANO, un te bancarieè diversodallo sconto,perchéil creditodel bancaria,Io scontoeÌaconsiderato vasulÌatrasparenza quindi,taleoperaziocontraftoa formalibera,cosìcomela procuraa concludere clientenon vienecedutoalla banca, unoscontonon richiedevaalcunaforma (Cass.,17 luglio ne può esserepraticataanchenel casoin cui il creditosta I2, I99). incedibile (Gar-ceNo, 1985,n. 4210).0ra, la forma scrittaè richiestaa penadi nullitàsiaperil contrattodi scontocheper la procuraalìo 7. (Castellettodi sconto>e nfido per smobilizzo cre (Gelcaxo,12,197). stesso di scontoD è il contrattocon1lquaditi>.- Il cd. ncastelletto 3. La cessionedel credito. - La cessionedel credito le la bancasi impegna,nel limitee peril tempoconcordati, gli effettie determinato, elementodellaformazionedeicontlatto.In par- a scontare,a favoredi un soggetto costituisce la bancadiventaproprietariadei titoli scontatie, le ricevutebancarieche questole presenteràe, pertanto, ticolare, quindi,l'incassodel denaropagatodal debitorecartolare non implica,ancheseregolatoin contocorrente,alcuntrae non del ce- sferimentodi denaroal cliente(neppurenellaformadella un creditoproprio del cessionario soddisfa Infatti,taÌetrasferinentoavverrà 7 febbraio1991,n. 1295;Cass.,16 marzo nmessaa disposizionerJ. dente[Cass., soloin forzadei singolinegozidi sconto(Cass.,I 1 settem1 9 9 1n.. 2 1 2 8 ) . I'ammontare bre 1993,n. 9479).ll fido non rappresenta <salvobuon fine>.- Lacessionedelcredi- dellesommedi cui il clientepuò disporre[dovendoqueste 4. Cessione <salvobuon fine>. esseredeterminatedall'entitàdegli accreditamentieffettodalclienteallabancavieneeffettuata del cre- tuati a seguitodellesingoleoperazionidi sconto)ma solCiòsignifica che,la banca,mediantela riscossione ditocedutole, deveottenereil rimborsodellasommaanti- tantoil limiteentroil qualela bancaè tenutaad accettarei cipataal cliente.il mancatobuon fine del creditoceduto titoli presentatidal clientestesso(Cass.,30 gennaio1998, operaqualecondizionerisolutivadel contrattodi sconto n . 9 7 0 ) . 1859 Sconto di cambiali. -5e lo scontoawiene medìantegirata di cambialeo di assegnobancario,la banca,nelcasodi mancato pagamento, ottre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della sommaanticiData. Sonosalvele norme delleleggi specialirelative alla cessionedella prowista nello scontoditratte non accetta' te o munitedi clausole<<senza accettazione>>. l. Natura. - Nello sconto cambiano, il uaslèrimento del creditoawrene mediante trasferimento del titolo. Il credito trasferitoè solo il credito cartolare. a meno che non il trastèritnentrl del dtolo non sia seguttodalla cessionedella prowista. 2. Obbligo di restituzione e azione causale. - L'obbligo deìlo scontatario di restituire la somrna ricevlit.l come anticipazioneè sottoposto alla condizione costituita dal mancatopagamento del credito da parte del debitore princ r p a l e( C a s s .1, 8 l u g l i o 1 9 8 6 ,n . 4 6 3 0 ; C a s s . ,2 4 l u g l i o 1 9 6 4 , n . 2 0 1 8 ;C a s s .1, 1 m a g g i o1 9 5 7 ,r - r 1. 6 5 9 ;C a s s . ,1 9 n o v e m - , . 4 1 6 9 ;C a s s . 1 ,5 , Zo t t o b r e1 9 8 9 n b r e 1 9 ( r 4n, . 2 7 6 2 :C a s s . 1 m a g g i o 1 9 9 0 , n . 4 1 6 3 ; C a s s . ,1 0 a g o s t o 1 9 9 0 , n . 8 1 2 8 ; C a s s . ,11 s e t t e m b r e1 9 9 3 ,n . 9 4 7 9 jC a s s . , 2 8a p t i l e 1 9 9 5 ,n . , 1 7 1 8C ; a s s . ,l i a g o s t o2 0 0 0 ,n . 1 0 6 8 9 C ; a s s . , 2 3s e t t e m b l e , 0 m a r z o 2 0 0 3 .n . 4 0 7 1 ) . L à b a n c a 2 0 0 2 ,n . 1 3 8 2 3 tC a s s . 2 p r . r òe s p e r i r eI ' a z i o n e c a u s a l e ,n e l c a s o d i n a n c a t o p a g a m e n t o d a p a r t e d e l d e b i t o | e c a m b i a r i o ,o l t r e c h e n e i c o n fronti dello scontatar:io,anche verso i precedentigiranti clei titoli, ove risLlltlcire essi- pur senza compiere alcr.tuavallo - abbiano rafforzato Ia possibilità di buon iine dell'operazione stessaapponendo, a tale scopo e su rlchiesta deìla ART.1860 LIBROIV. DELLEOBBLIGAZIONI banca,le firme di giratasul titolo cambiario (cass., I I nov e m D r ]ev ò 1 ,î . t ) t J ) . Lo scontatarioche abbiarestituitoalia bancale somme pagateha diritto di subentrarenei diritti inerenti ai credito incorporatonel titolo (Cass.,15 novembre1976' t. 4223). l'azione 3. Restituzionedel titolo. - Neil'esercitare controlo scontatariola bancaha l'oneredi offrirein resti 1-634 tuzioneil titolo.L'offertaedil depositodel titolocarnl116o hannoLoscopodi tutelareil debirorecontroil pericotoOii. L'eserciziocontro di lui dell'azione.cambiaria aopo qu.tto dell'azionecausalee di restituireal debitorestessoilìitoi; perconsentirtlidi dareta provadell'avvenutopagamenio e per metterloin grado di esercitareleazÍoni reglessoche gli spettano(MoLLE, eventualmente 332; Cass.,22tennai. 1943,n. 134;Cass.,13novembreI986, n. 6645.} 1860 S(onto di tratte documentate . - La banca cheha scontato tratte documentate ha sulla merceIo stessoprivilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è ln suo possesso' l. Natura e caratteristiche.- Lo scontodi tratte documentate è un negozio complessoche sì inseriscenello schemadeliavenditasudocumenti,ma racchiudein séan' che elemenîidel mutuo e del mandato(Cass.,27 marzo Il vendiI9?9,n.1768; Cass.,19novembre1964,n.2762). tore dà mandato alla banca, consegnandolei documenti rappresentativi,di riscuotereii prezzodellemerci pressoil compratore.Da parte sua, la banca anticipa al proprio ciientef importo del prezzoda dscuotere,deducendoperò gii interessi(Garc.rno,12, 202).11trasferimentodei documenti alla bancanon rendequest'ultimaproprietariadella (Cass.,27 marzo1979, merce,né dei titoli rappresentativi I'eventualeperdita della n. 1768). Conseguentemente, dal documentouasferitoalla banca, mercerappresentata 347). non può esserepostaa suo carico(MoLLE, 2. Obbligazione della banca. - La banca,in virtù del mandato conferitole,è tenuta a coosetnare i documenti rappresentativiai compratore della merce contro pagamento della tratta. 3. Mandato in rempropria- - Il mandatoassuntodalla l'interessedel mandanterelativo banca.oltrea soddisfare all'esecuzione del contrattodi compravendita,è ancheun mandatoin rempropia, quindi non può né essererevocato dallo scontatario,né si estingueper la morte o la sopravvenuta incapacitào il fallimento dello scontatariostesso (Cass.,23 gennaio1964,n. 162;Cass.,30 ottobre1963, n. 2907). 4. Privilegio del mandatario. - Nell'articolo in esame il privilegio sulle merci rappresentatedaì documentoin possesso della bancaè riferito ai crediti dellabancastessa per Io scontodella tratta e quindi, implicitamente,a quello per la restituzionedelle sommeanticipate. Il |ichiamoal privilegiodel mandatariocomporta l'applicabiìitàdi tutte le normechedisciplinanotaleprivilegio(MoLLÉ, 349). Priviiegioe ritenzionespettanoalla bancaanchesenon esisteil cedito del traenteversoil trattado (Cass.,19novembre 1964,n. 2762), quindi anchesela venditaè invalida. 5. Privilegio e fallimento. - La realizzazionedeicrediti assistitidal privilegio contemplatodall'articolo in esame è consentitaanche nel corso di una eventualeprocedura concorsuale [Cass.,27 marzo1979,n. 1768;Cass.,16giug n o1 9 8 2 , n . 3 6 6 9 J .