ISPEZIONI E CONTROLLI I POTERI ISPETTIVI DELLA ANTIRICICLAGGIO GUARDIA DI FINANZA La Guardia di Finanza nel 2011 ha eseguito 530 ispezioni antiriciclaggio, di cui 89 nei confronti di professionisti. LA SCELTA DEI SOGGETTI La da sottoporre ad ispezioni ordinarie e/o mirate avviene d’iniziativa, sulla base di: 1. elementi conoscitivi in possesso (precedenti fiscali, penali o pregresse attività di polizia economicofinanziaria) 2. richieste e segnalazioni provenienti da altri Reparti, Comandi Superiori, Reparti Speciali o Comando Generale 3. piani di progetto individuati in sinergia con i Reparti territoriali LA SCELTA DEI SOGGETTI - In presenza di condotte omissive perpetrate dal professionista, che non ha effettuato segnalazioni di operazioni sospette - Indagini condotte nei confronti di un cliente dello studio, onde acquisire ogni e più utile informazione ai fini investigativi - A seguito di segnalazioni di un cliente dello studio ritenuto a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo - A seguito di violazioni della normativa sull’uso del contante realizzate da un cliente dello studio (rilevate anche nell’ambito di verifiche fiscali) IL CONTROLLO Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere. In concreto, può essere utilizzato per: • procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative; • verificare il rispetto di adempimenti meramente formali, (es. mera istituzione dell’archivio unico informatico; accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela; ecc.); • approfondire un numero molto limitato e mirato di prestazioni professionali con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto dell’adeguata verifica, all’eventuale obbligo di segnalazione. L’ISPEZIONE L’ispezione si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, con lo scopo di: • accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo; • contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo; • prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato. CIRCOLARE 83607/12 del 19/03/2012 L’ispezione consiste in un’attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie ordinata di riscontri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. L’ACCESSO Ai fini della verifica presso lo studio, è utile chiarire che l’accesso potrà essere eseguito dai militari del N.S.P.V., ovvero dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, che in ogni caso dovranno esibire: il tesserino di riconoscimento; il foglio di servizio firmato dal Comandante del Reparto o da un suo delegato; al termine dell’ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato al professionista. L’ACCESSO Ai fini della validità delle operazioni di verifica da parte dell’Organo accertatore è necessaria la presenza del titolare dello studio, o di un suo delegato. Qualora questa non sia possibile, i militari dovranno contattare il titolare chiedendogli il rilascio di formale delega, anche tramite fax o posta elettronica, ad un suo collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica e fino al ritorno in sede. ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI Le verifiche possono riguardare il cliente dello studio, per segnalazioni effettuate da altri soggetti, o possono invece riguardare lo studio del professionista, per verificare la corretta tenuta dei registri e l’espletamento di quanto prevede la normativa in tema di adeguata verifica. In ogni caso, durante le ispezioni potrà essere richiesta l’esibizione dei seguenti documenti: Registro unico informatico Registro della clientela (forma cartacea) Fascicolo della clientela Istituzione del registro/archivio della clientela I. Non deve essere a fogli mobili. II. Deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina. III. Nell’ultimo foglio deve indicare il numero di pagine di cui è composto. («il presente registro si compone di n. … pagine, numerate dalla n. 1 alla n. …») IV. Deve essere tenuto secondo le regole previste per i registri obbligatori, deve essere cioè ordinato, senza spazi bianchi, né abrasioni o cancellazioni. Obbligo rendere disponibili i dati dalla richiesta. Istituzione del registro/archivio della clientela Deve garantire chiarezza, completezza ed immediatezza delle informazioni, nonché la loro conservazione secondo criteri uniformi. Deve essere trasparente ed ordinato. si procederà alla dei verificatori, del registro. Istituzione del registro/archivio della clientela Deve contenere tra l’altro il , il , le , il e quant’altro previsto dalla normativa, nonché essere costantemente aggiornato. . Istituzione del registro/archivio della clientela Nel rilasciare al cliente l’informativa prevista dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, deve essere altresì specificato che il trattamento dei dati avverrà per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Registrazione : devono essere effettuate al compimento dell’operazione, dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale devono contenere le informazioni richieste dalla legge (art. 36 comma 2 - Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006) devono esser regolarmente effettuate anche con riferimento alle operazioni frazionate Registrazione • • • • • • • : complete generalità ed estremi del documento di identificazione del cliente dati identificativi della persona (anche giuridica) per conto della quale il cliente opera attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera data dell’avvenuta identificazione descrizione della prestazione professionale fornita valore dell’oggetto della prestazione professionale data e numero della registrazione Registrazione Il D.Lgs. 231/2007 prevede che vengano registrati anche i dati identificativi del titolare effettivo. Tuttavia, in mancanza dei provvedimenti attuativi, le informazioni relative al titolare effettivo non devono essere registrate nell’archivio cartaceo o informatico, ma devono essere conservate nel fascicolo di studio. (chiarimento MEF 20 maggio 2010) Conservazione : dall’esecuzione dell’operazione o dalla data di instaurazione del rapporto. ESEMPIO La G.d.F. all’esito di un controllo contesta al professionista di non aver eseguito la registrazione dei dati di diversi clienti. La violazione viene scoperta perché le fatture emesse a clienti non riportati nel registro antiriciclaggio riguardano prestazioni per le quali c’è l’obbligo di adeguata verifica. ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI Con riferimento al riscontro dell’obbligo di adeguata verifica viene selezionato un o richiedendo l’esibizione di: elenco anagrafico anagrafica clienti) dei clienti (c.d. schermata elenco delle operazioni e prestazioni distinte per rilevanza ed importi i fascicoli clienti (studi di piccole dimensioni) L’approccio basato sul rischio Principio di proporzionalità RISK BASED APPROACH Adeguata verifica L’adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività: A. identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore; B. identificazione dell'eventuale titolare effettivo; C. verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; D. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell’operazione occasionale; E. esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Identificazione di cliente ed esecutore «CLIENTE» è il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati negli artt. 11 e 14 (ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli artt. 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico). In caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari. «ESECUTORE» è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Identificazione del cliente L’IDENTIFICAZIONE è obbligatoriamente svolta Nel momento in cui è instaurato il rapporto continuativo, ovvero è disposta l’esecuzione dell’operazione occasionale Identificazione del cliente L’IDENTIFICAZIONE è obbligatoriamente svolta (anche attraverso propri dipendenti o collaboratori) Mediante un documento d’identità non scaduto (Art. 3 allegato tecnico D.Lgs. 231/2007) Documenti d’identità Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (carta d’identità e documenti ad essa equipollenti, ai sensi dell’art. 35 co. 2 del DPR 445/2000: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata dall’Amministrazione dello Stato). Documenti d’identità In caso di scadenza dei documenti utilizzati per l’identificazione, è necessario acquisire e registrare i dati aggiornati (nota MEF 17/12/2008) contra Linee guida CNDCEC, luglio 2011, secondo cui: “si ritiene che il rinnovo dei documenti d’identità non costituisca una variazione da registrare” Identificazione dell’esecutore Con le medesime modalità va identificato anche l’esecutore. Nel caso dell’esecutore, devono essere acquisite informazioni relative alla sussistenza del potere di rappresentanza. Quando le persone da identificare siano più di una, la verifica dei dati acquisiti può avvenire in momenti diversi purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza. Cliente diverso da persona fisica opera attraverso persone fisiche dotate del potere di rappresentanza CLIENTE: acquisizione dei dati identificativi + informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta. (Se esistenti) estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore. Nel caso di organizzazioni non profit, anche informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es. senza tetto, disabili, vittime di guerra, ecc) ESECUTORE: acquisizione dei dati identificativi + informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza Identificazione del cliente L’IDENTIFICAZIONE è obbligatoriamente svolta (persona fisica) In presenza del cliente (sogg. diverso da persona fisica) In presenza dell’esecutore Adeguata verifica Dai verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.F. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo. Identificazione del titolare effettivo TITOLARE EFFETTIVO A. persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività; B. nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza: I. possiedono o controllano tale entità; II. ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto. Durante l’identificazione di un cliente-società il professionista ha l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono la società. Art. 2 Allegato Tecnico «TITOLARE EFFETTIVO» A. in caso di società, persona fisica o persone fisiche che: I. in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità giuridica (25% + 1 di partecipazione al capitale sociale) II. esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell’entità giuridica B. nel caso di entità giuridiche che amministrano o distribuiscono fondi (fondazioni, trust): I. se i beneficiari sono determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie almeno del 25% del patrimonio; II. se i beneficiari non sono stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; III. la persone fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo su almeno il 25% del patrimonio. Linee Guida CNDCEC Il criterio “del 25%” costituisce criterio residuale, laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società. Pertanto ai fini dell’individuazione del titolare effettivo viene richiesto di: verificare se vi è un socio titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società in caso di riscontro negativo, verificare se vi è chi possiede o controlla una quota superiore al 25% + 1 del capitale della società in caso di riscontro negativo, verificare se vi è chi esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società Indirizzo del Consiglio Nazionale del Notariato Il Consiglio Nazionale del Notariato in uno studio pubblicato il 6 dicembre 2007 ha evidenziato come non sarebbe proporzionato, rispetto al normale svolgimento delle prestazioni professionali, l’assolvimento indiscriminato di identificazione del titolare effettivo, anche in situazioni che oggettivamente non presentano alcun indice di anomalia, riferendosi a società o enti nei quali l’assetto proprietario sia disponibile all’autorità di vigilanza, trasparente e certo. contra La Relazione Illustrativa del D.Lgs. 231/2007 richiede l’identificazione del titolare effettivo ogniqualvolta vi sia e non quando risulti effettivamente necessario (nonostante l’art. 8 c. 1 della Direttiva 2005/60/CE parli di identificazione del titolare effettivo «se necessario»). Banca d’Italia Il controllo ricorre comunque per tutte le persone che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato risalendo la catena partecipativa. Nell’ipotesi in cui più soggetti controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o dei diritti di voto superiore al 25%, il criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Caso n. 1 Società ALFA In data 1 gennaio 2011 la Società “Alfa S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce l’incarico al Dott. Davide Giampietri di aprire un nuovo rapporto di conto corrente. La compagine sociale della Società Alfa è così composta: Socio B persona fisica titolare del 5% Socio C persona fisica titolare del 25% Socio D persona fisica titolare del 70% Caso n. 2 Società BETA In data 1 gennaio 2011 la Società “Beta S.r.l”. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott. Davide Giampietri l’incarico di aprire un nuovo rapporto di conto corrente. La compagine sociale della Società Beta è così composta: Socio B persona fisica titolare del 5% Socio C persona giuridica titolare del 25% Socio D persona giuridica titolare del 70% Caso n. 2 Società BETA Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del 25% più uno, ma essendo il Socio D una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine sociale di D. Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da: Socio G persona fisica al 50% Socio H persona fisica al 40% Socio I persona fisica al 10% Caso n. 3 Società GAMMA In data 1 gennaio 2011 la Società “Gamma S.r.l”. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott. Davide Giampietri l’incarico di aprire un nuovo rapporto di conto corrente. La compagine sociale della Società Gamma è così composta: Socio L persona fisica al 60% Socio M persona giuridica al 40% Socio N persona fisica al 80% Socio O persona giuridica al 20% Caso n. 4 Società DELTA In data 1 gennaio 2011 la Società “Delta S.r.l”. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott. Davide Giampietri l’incarico di aprire un nuovo rapporto di conto corrente. La compagine sociale della Società Delta è così composta: Socio N persona fisica al 40% Socio O persona fisica al 10 % Socio P persona giuridica 20% Socio Q persona giuridica 20 % Socio R persona giuridica 10 % Socio O persona fisica 100 % In previsione della 4° Direttiva Con riferimento alla definizione di «beneficial owner», la proposta ripropone pressoché integralmente i contenuti della terza direttiva. Permangono difficoltà operativa connesse alla corretta identificazione del titolare effettivo. Evidenti profili di criticità emergono allorquando occorre tradurre in termini concreti la nozione di «controllo» contenuta nella disciplina antiriciclaggio, in quanto diverge da quella comunemente individuata dalla norme di diritto societario (art. 2359 c.c.). In previsione della 4° Direttiva La proposta prevede però che gli Stati membri assicurino che le società con sede nel loro territorio detengano informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sui propri titolari effettivi e che queste informazioni siano facilmente accessibili alle autorità ed ai destinatari della normativa antiriciclaggio. Si renderà necessario costruire un sistema di informazioni legali sulla proprietà formale di una società. La verifica dei dati di cliente, esecutore e titolare effettivo LA VERIFICA DEI DATI Prima è obbligatoriamente svolta Al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo ovvero dell’esecuzione dell’operazione occasionale E C C E Z I O N E sono assunte misure idonee ad impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio (es. negoziazioni su strumenti finanziari) Verifica dei dati CLIENTE, ESECUTORE, TITOLARE EFFETTIVO (Persona fisica) CLIENTE, ESECUTORE (Persone fisiche) Confronto dei dati con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente: - documenti d’identità in corso di validità - atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale - dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana - archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, atti costitutivi, statuti, bilanci o documenti equivalenti, comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore - informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche (anche tramite siti web) VA ACQUISITA E CONSERVATA COPIA IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO Verifica dei dati TITOLARE EFFETTIVO (Entità giuridica) Adozione di misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell’operazione. A tal fine va effettuato il riscontro con informazioni desumibili da una fonte affidabile ed indipendente. Basso rischio di riciclaggio E’ sufficiente acquisire una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente/esecutore. Responsabilità penale ex art. 55 comma 2 VA ACQUISITA E CONSERVATA COPIA IN FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO Astensione Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere pongono fine al rapporto e restituiscono i fondi al cliente, liquidandone l’importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso (art. 23, comma 1bis, D.Lgs. 231/2007). Il trasferimento è accompagnato da un messaggio che informa il cliente. I destinatari valutano se inviare una segnalazione di operazioni sospette. DEROGA “qualora sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto”, ovvero quando l’astensione “può ostacolare le indagini” in corso Astensione Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite di un comunicato stampa diramato dall’ABI in data 17 ottobre 2012 ha precisato che: «l’applicazione del comma 1-bis è da considerarsi condizionata sospensivamente all’emanazione chiarimenti da parte dell’Amministrazione». Circolare interpretativa M.E.F. del 30 luglio 2013 (prot. DT-57889) Provvedimento U.I.F. del 6 agosto 2013 dei SANZIONI Disposizioni del Titolo II, Capo I, D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 1, D.Lgs n. 231/2007 Multa da € 2.600 a € 13.000 Omessa o falsa indicazione da parte del cliente esecutore materiale dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione Art. 21 D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 2, D.Lgs n. 231/2007 Reclusione da sei mesi ad un anno e multa da € 500 a € 5.000 Omessa, tardiva o incompleta registrazione Art. 36 D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 4, D.Lgs n. 231/2007 Multa da € 2.600 a € 13.000 Violazione dell'obbligo di identificazione SANZIONI Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre modalità di registrazione Artt. 38 e 39 D.Lgs n. 231/2007 Art. 57, Sanzione amministrativa pecuniaria comma 3 da € 5.000 a € 50.000 D.Lgs n. 231/2007 SANZIONI Grazie per la cortese attenzione Cap. Davide Giangiorgi NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO GRUPPO TUTELA MERCATO CAPITALI SEZIONE RICICLAGGIO