81(%$
Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale
),6$6&$7&,6/
Federazion e Italiana Sindacati Addetti Servizi Comm erciali Affini e del Turism o – CISL
)3&*,/
Funzione Pubblica – CGIL
8,/7X&68,/
Unione Italiana Lavoratori Turismo Com m ercio e Servizi- UIL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE REALTA’ DEL SETTORE ASSISTENZIALE,
SOCIALE,
SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO, NONCHE’
DA TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E
BENEFICIENZA
U N E B A
1999 - 20 0 1
7HVWR8IILFLDOH
Rom a, 18 aprile 20 0 0
IN DICE
Titolo I
9DOLGLWjHVIHUDGLDSSOLFD]LRQH
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Con dizioni di miglior favore
Titolo II
1
5HOD]LRQLVLQGDFDOL
Art. 4 - Diritto di inform azione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionam ento dei servizi minim i essenziali
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale e regionale
Art. 8 - Pari opportunità tra uom o e donna
Titolo III
'LULWWLVLQGDFDOL
Art. 9 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 10 - Assemblee
Art. 11 - Perm essi per cariche sindacali
Art. 12 - Trattenute associative
Art. 13 - Licenziam ento e trasferim en to di dirigenti sindacali
Art. 14 - Affissioni sindacali
Titolo IV
&RVWLWX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Assunzione a tem po determinato
Art. 18 - Contratti di form azione - lavoro
Art. 19 - Lavoro tem poraneo
Art. 20 - Apprendistato
Art. 21 - Percentuali di am missibilità
Art. 22 - Lavoro a tem po parziale
Titolo V
6YROJLPHQWRGHOUDSSRUWRGLODYRUR
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici/ ori in particolari condizioni psicofisiche
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici/ ori portatori di handicap
Art. 25 - Superam ento delle barriere architettoniche
Art. 26 - Tutela della salute ed am biente di lavoro
Art. 27 - Divise e indum en ti di servizio
Art. 28 - Attività di volontariato
Art. 29 - Donazioni di sangue
Art. 30 - Assistenza legale
Art. 31 - Responsabilità civile delle lavoratrici/ ori nei loro rapporti con l'utenza
Art. 32 - Ritiro della patente
Art. 33 - Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornam ento profession ale
Art. 36 - Classificazione del personale
Art. 37 - Mansioni delle lavoratrici/ ori
Art. 38 - Mansioni promiscue
Art. 39 - Passaggio di livello
Art. 40 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Art. 41 - Elem enti della retribuzione
Art. 42 - Stipendio base m ensile nazionale
Art. 43 - Corresponsione della retribuzione
Art. 44 - Tredicesim a m ensilità
Art. 45 - Quattordicesima mensilità
Art. 46 - Trattam ento di fam iglia
Art. 47 - Scatti di anzianità
2
Art. 48 - Uso della mensa e dell’ alloggio
Art. 49 - Orario di lavoro
Art. 50 - Riposo settim an ale
Art. 51 - Lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
Art. 52 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 53 - Festività nazionali e in frasettim anali
Art. 54 - Ferie
Art. 55 - Servizio di reperibilità
Art. 56 - Trattam ento di m issione
Art. 57 - Trasferimento di residenza
Art. 58 - Condizioni di trasferibilità
Titolo VI
3HUPHVVLDVSHWWDWLYHFRQJHGL
Art. 59 - Chiamata e richiam o alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 60 - Gravidanza e puerperio
Art. 61 - Congedo matrimoniale
Art. 62 - Perm essi per lutto di fam iglia
Art. 63 - Perm essi per funzioni elettorali, referendum
Art. 64 - Perm essi e recuperi
Art. 65 - Aspettative non retribuite
Art. 66 - Malattia ed infortunio
Titolo VII
1RUPHFRPSRUWDPHQWDOLHGLVFLSOLQDUL
Art. 67 - Doveri del personale
Art. 68 - Ritardi ed assenze
Art. 69 - Provvedim enti disciplinari
Titolo VIII
(VWLQ]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
Art. 70 - Preavviso di licenziam ento e dim issioni
Art. 71 - Licen ziam ento individuale
Art. 72 - Appalti, cambi di gestione
Art. 73 - Trattam ento di fin e rapporto
Titolo IX
3URFHGXUHSHUO
HVDPHGHOOHFRQWURYHUVLH
Art. 74 - Com missione paritetica nazionale e provin ciale
$OOHJDWR
Attività dell’operatore socio-sanitario, dell’operatore di assistenza (o altrimenti defin ito) e
dell’operatore tecnico di assistenza collocati nei livelli definitivi 4°S e 4°
3
Attività dell’operatore generico di assistenza (o altrim enti definito) collocato nei livelli definitivi
5°S e 5°.
$OOHJDWR
Accordo per la elezione delle RSU n elle realtà di cui alla sfera di applicazion e del
CCNL UNEBA.
$OOHJDWR
Accordo per l’applicazion e del decreto legislativo 626/ 94.
&20326,=,21('(//(3$57,
In data 18 aprile 20 0 0
tra
l’8QLRQH 1D]LRQDOH ,VWLWX]LRQL H ,QL]LDWLYH GL $VVLVWHQ]D 6RFLDOH 81(%$,
rappresentata dal suo Presidente Maurizio Giordano, assistito dai Vice presidenti: Bassano
Baroni, Maurillio Canzian, Mario De Donatis e dal Segretario Generale Luciano Con forti, dalla
4
delegazione com posta da: Caterina Balocco, Lorenzo Bianchi, Ernesto Burattin, Tom m aso
Carastro, Paolo Cruciatti, Daniele Donzelli, Francesco Facci, Giacom o Gualco, Orazio Lietti,
Daniela Peren zin, Paolo Santonè, Tiziano Savoncelli, e dai Consiglieri Nazionali: Vincenzo
Balestrieri, Dom enico Bellomo, Andrea Blan di, Battista Camporese, fratel Domenico Carena,
Salvatore Caruso, Vittorio Coralini, Antonio De Nadai, Luca De Gani, Marcello Degl’Innocenti,
Elvira Falbo, Um berto Gallotti, Maria Medeot Plet, Gianfranco Nizzardo, Mons. Carlo Pinto,
Lucio Pirillo, Mons. Piergiorgio Ragazzoni, Giuseppe Restelli, Dario Rinaldi, Stefano Sappa,
Bruno Vacca, Vittorio Verdoglia, A. Maria Vietti
e
la )XQ]LRQH 3XEEOLFD ± &*,/ )3&*,/, rappresentata da: Dario Canali, Franco
Manunta, Francesco Albano, Antonio Canalia, Em anuela Cordonatto, Gilberto Creston,
Loredan a Crivellari, Roberto Dal Corso, Luciano Di Padova, Mariella Fassari, Giovanna Gentina,
Alda Germ an i, Renzo Malavasi, Sergio Merendino, Ivan Minoccheri, Marzia Oggiano, Leonardo
Pilotti, Gabriella Sem eraro, Gina Ton in, Mirella Valerio, Anna Vivone
la )HGHUD]LRQH ,WDOLDQD 6LQGDFDWL $GGHWWL 6HUYL]L &RPPHUFLDOL $IILQL
H GHO 7XULVPR ),6$6&$7&,6/, rappresentata dal Segretario Generale
Giann i Baratta, dai Segretari Nazion ali, Pietro Giordano, Mario Piovesan,
Pieran gelo Rain eri, da Lucian a Cirillo, Salvatore Falcone, Mario Marchetti,
Antonio Michelagn oli, Marco Pinna, Giovann i Pirulli Daniela Rondinelli,
dell’Ufficio Sindacale unitamen te ad un a delegazion e trattan te com posta da:
Antonio Albinian o, Cecilia Andriolo, Vittorio Arm an do, Rita Brandalise, Ren ato
Cali, Riccardo Cam porese, Sergio Carm inati, Antonio Cin osi, Bruno Cordiano,
Mario Dal Soler, Adriano De Gioann i, Erm ann o Di Genn aro, Franco Di Liberto,
Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Francesco Ferron i, Ferruccio Fiorot,
Loredan a Franco, Andrea Gaggetta, Silvan o Gherbaz, Pietro Ian ni, Calogero
Lauria, Ottilia Mair, Gilberto Man gone, Amedeo Men iconi, Biagio Montefusco,
Ugo Parisi, Marcello Pasquarella, Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri, Sim one
Ponziani, Vin cenzo Ram ogida, Francesco Sanfile, Rosan na Santarello, San to
Schiappacasse, Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Mario Testoni, Angelo Togn oli,
Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Elena Vanelli, Francesco Varagona; con
l’in terven to della Con federazion e Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
rappresentata dal Segretario Con federale Pier Paolo Baretta
la 8QLRQH ,WDOLDQD /DYRUDWRUL 7XULVPR &RPPHUFLR H 6HUYL]L 8,/7X&6,
rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai
Segretari Nazionali: Marco Marroni, Giann i Rodilosso, Parm enio Stroppa; dai m em bri del
Com itato Esecutivo Nazionale: Andreani Paolo, Chisin Grazia, De Sim one Michele, Gazzo
Giovanni, La Torre Pietro, Pezzetta Giannantonio, Poma Paolo, Sama Carlo, Scardaone Luigi; e
con la partecipazione della Unione Italian a del Lavoro (UIL) nella persona della Segretaria
Confederale Donatella Vercesi.
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
si è stipulato il presente Con tratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che si
riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipen den te dalle
5
realtà del settore assistenziale, sociale, socio-san itario, educativo, n on ché da
tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza.
6
6HGL1D]LRQDOL
UNEBA
0 0 146 Roma – Viale Ferdinando Baldelli, 41
Tel. 0 6.59.43.0 91 – Fax 0 6.59.60 .23.0 3
F.P. –CGIL
0 0 153 Roma – Via Leopoldo Serra, 31
Tel. 0 6.58 .54.41 – Fax 0 6.58 .54.43.39
FISASCAT-CISL
0 0 198 Rom a – Via Livenza, 7
Tel. 0 6.8 5.41.0 42 – Fax 0 6.8 5.58 .0 57
UILTuCS-UIL
0 0 198 Rom a – Via Nizza, 154
Tel. 0 6.8 4.24.22.76/ 8 4/ 0 5 – Fax 0 6.8 4.24.22.92
7
Titolo I
9$/,',7$¶(6)(5$',$33/,&$=,21('(/&2175$772
$UW
6IHUDGLDSSOLFD]LRQH
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le
dipen denti ed ai dipen den ti di Associazioni ed Iniziative Organ izzate, operanti
nel cam po assistenziale, sociale, socio-san itario, educativo nonché a tutte le
altre Istituzion i di assistenza e ben eficen za aderenti all’ UNEBA, ivi com prese le
ex IPAB depubblicizzate.
Per Associazioni ed in iziative Organ izzate si in tendono i seguen ti soggetti:
•
•
•
IPAB depubblicizzate, Enti e Congregazioni Religiose, Organism i Diocesan i,
Fon dazion i, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta;
Cooperative, Privati;
Federazioni o Con sorzi tra i soggetti sopra descritti.
Ricadono n ella sfera di applicazione del presen te con tratto le seguenti iniziative:
-
servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/ o econom ico, com unque
denom inati (Comunità di accoglienza, Centri di assisten za, ecc.);
servizi per tossicodipen den ti o alcool dipenden ti, comunque denom inati;
servizi per m in ori comunque den om in ati (Istituti educativo - assistenziali,
Com un ità alloggio, Gruppi di fam iglia, assistenza domiciliare, ecc.);
servizi per portatori di handicap com unque denom inati (Istituti assistenziali,
Cen tri per la riabilitazione, Istituti Psico-m edico-pedagogici, Comunità
alloggio, assisten za dom iciliare, ecc.);
servizi per an ziani autosufficien ti e/ o parzialm ente autosufficien ti com unque
denom inati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, assistenza domiciliare,
ecc.);
servizi per anziani non autosufficienti, comunque denom inati (Case protette,
Residen ze sanitarie assisten ziali, Centri diurni, Assistenza dom iciliare, ecc.);
attività conn esse e/ o accessorie ai servizi sopra citati.
È escluso dal presen te accordo il personale religioso e di volon tariato i cui
rapporti giuridici sono regolati da apposite con venzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volon taria e che operi n ell’am bito
di Istituzion i terze rispetto all’Ordine o Con gregazion e di appartenen za,
vengon o stipulate tra le parti interessate con venzion i le cui norm e, ivi com prese
quelle sul trattam ento econom ico, sostituiscon o a tutti gli effetti il presente
contratto ai sen si della legge 3 m aggio 1956 n. 392 e dell’art. 1 del DL 30
dicem bre 198 7 n . 536 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988
n. 48.
Le parti firm atarie riconoscono per le realtà aderen ti all’UNEBA il presente
CCNL com e un ico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato
nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo e si im pegn ano ad
assum ere com portam enti coerenti su tutto il territorio n azionale.
8
Nel con ferm are l’esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i
dipen denti delle istituzioni ricom prese n el presente CCNL le parti stipulan ti il
presente accordo si im pegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i
livelli an che al fin e di realizzare la m igliore gestione ed il più pun tuale rispetto
del presen te con tratto.
Per facilitare l’applicazion e del presen te CCNL anche n elle situazion i in cui esso
non è ancora operante ven gon o concordati appositi protocolli allegati al
presente con tratto, di cui fann o parte in tegran te, e che in dividuano i criteri e le
m odalità cui attenersi nella fase di prim a applicazione del presente accordo.
Tali protocolli sarann o defin iti entro sei m esi dalla sottoscrizione del presente
CCNL.
$UW
'HFRUUHQ]DHGXUDWD
Nel rispetto del Protocollo sulla “politica dei redditi e dell’occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo” del 23 luglio 1993, in particolare in m ateria di validità e di rinn ovo
contrattuale, le parti con cordano quanto segue:
a)
il presente contratto decorre dall’ 1/ 1/ 1999 e scade il 31/ 12/ 20 0 1.
b)
La piattaforma per il rinn ovo contrattuale sarà presentata tre mesi prima
della scaden za contrattuale di cui sopra, per con sen tire l’apertura delle
trattative in tem po utile. Durante tale periodo, e per il m ese successivo
alla scadenza, le parti non assum eran no in iziative unilaterali nè
procederan no ad azion i dirette. La violazione di tale periodo di
raffreddam en to com porterà come con seguenza, a carico della parte che
vi avrà dato causa, l’an ticipazione o lo slittam en to di tre m esi del term ine
a partire dal quale decorre l’in den nità di vacan za contrattuale (I.V.C.).
c)
Dopo un periodo di vacan za con trattuale pari a 3 m esi dalle date di
scaden za di cui sopra, alle lavoratrici ed ai lavoratori dipen denti ai quali
si applica il contratto m edesim o sarà corrisposto, a partire dal m ese
successivo, ovvero dalla data di presentazion e della piattaforma, ove
successiva, un elem ento provvisorio della retribuzione (I.V.C.). Tale
elem en to, applicato ai m inimi contrattuali vigenti, in clusa la ex in den nità
di contingenza, sarà pari al 30 % del tasso d’in flazion e programm ata, e al
50 % del tasso di in flazion e program m ata dopo 6 m esi di vacanza
contrattuale. I suddetti elem enti cesseran no di essere erogati dalla
decorrenza degli accordi di rinn ovo contrattuale.
d)
Il presen te contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente
alm eno tre m esi prim a della scadenza m ediante lettera raccoman data
con avviso di ricevim en to.
e)
In
caso di disdetta il presente contratto rim ane in vigore fino alla
9
stipulazion e del nuovo.
f)
Ove n on n e sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente
CCNL deve in tendersi rinnovato per un an no sia per la parte retributiva
che n orm ativa, e così di ann o in an no.
1RUPDGLULQYLR
Le parti, in considerazion e dei cam biamen ti intercorsi ed intercorrenti in
m ateria di govern o del m ercato del lavoro e di quanto defin ito al riguardo con il
presente titolo, conven gono di in contrarsi entro 3 m esi dalla firm a del presente
CCNL al fin e di determ inare, relativam ente al rapporto “libero professionale” ed
a quello di “Collaborazione coordin ata e contin uativa”, nel rispetto delle
peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna
regolamen tazione, funzion ale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori
presenti nel settore considerato.
Art. 3
&RQGL]LRQLGLPLJOLRUIDYRUH
Nel caso di superiorità contrattuale vien e fatto salvo il m antenim ento, sui
singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle con dizioni di fatto esistenti a
livello territoriale e di Istituzion i.
Per le Istituzioni che applican o per la prim a volta il presente contratto, si
procederà ad un a valutazione com plessiva dei rispettivi trattamen ti, secondo i
criteri e le m odalità previste negli appositi protocolli di cui all’art. 1 del presente
CCNL, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
In ogni caso, eventuali eccedenze sarann o man tenute a titolo di assegn o ad
person am non assorbibile da futuri aum enti.
Titolo II
5(/$=,21,6,1'$&$/,
Art. 4
'LULWWRGLLQIRUPD]LRQHHFRQIURQWRWUDOHSDUWL
Le parti si im pegnan o alla più am pia diffusion e di dati e con oscenze che
consentan o l’utilizzo di strumenti per la defin izione e la applicazione degli
accordi di lavoro e per un sem pre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
com ponenti contrattuali.
Le sedi di in form azione e confronto son o:
D/LYHOORQD]LRQDOH
10
Di n orm a an nualm ente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incon trerann o
in particolare per:
•
•
•
•
•
analizzare l’andamen to del settore;
valutare i program m i ed i progetti di sviluppo;
valutare gli an dam enti occupazionali in term ini quan titativi e
qualitativi;
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
prom uovere in iziative anche volte alla Pubblica Amm in istrazione
fin alizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del
settore non ché un a sempre più adeguata utilizzazione delle risorse
dispon ibili.
E/LYHOORUHJLRQDOHHRWHUULWRULDOH
Di n orm a an nualm ente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incon trerann o
in particolare per:
•
•
•
•
•
analizzare l’an dam en to del settore, ai diversi livelli, con particolare
attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazion ale;
assum ere le opportun e in iziative presso la Pubblica Amm in istrazione
affin ché, nel rispetto dei reciproci ruoli e com petenze, si tenga con to
dell’applicazione del presente CCNL, e dei costi con seguenti nei
regimi di conven zione od accreditamen to;
verificare i programm i ed i progetti di sviluppo;
assum ere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica
Am ministrazion e affin ché vengan o attivati e/ o poten ziati i corsi di
qualificazion e, aggiorn amen to e riqualificazione professionale per il
person ale delle realtà in teressate dal presente CCNL;
coordinam en to di problem atiche com un i a più isituzion i o enti poste
da una delle parti.
F/LYHOORGLLVWLWX]LRQH
Ferm e restan do le com petenze proprie delle am m in istrazioni interessate,
queste forn iscon o alle R.S.U. o R.S.A. e alle OO.SS., ove richiesto,
un’informazione riguardante il personale, l’organ izzazione del lavoro ed il
funzion amen to dei servizi, n onché quant’altro previsto nei sin goli punti
del presen te CCNL.
$UW
6WUXWWXUDGHOODFRQWUDWWD]LRQH
Le parti concordan o che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su
due livelli:
11
•
•
3ULPR OLYHOOR 1D]LRQDOH, su tutti i titoli e le tematiche proprie del
presente CCNL. Sono titolari della con trattazion e di prim o livello le parti
stipulanti il presente CCNL.
6HFRQGROLYHOOR5HJLRQDOH o di Istituzione, sugli argom enti e le materie
espressam en te rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari
della con trattazione di secondo livello le Rappresentan ze Sin dacali Unitarie,
o in loro assen za le R.S.A., con giun tam ente alle OO.SS. firmatarie sulla base
di quan to previsto dal Protocollo Interconfederale del m arzo 1991, del 23
luglio 1993 e dal presen te CCNL.
La contrattazione di secondo livello riguarda m aterie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamen te correlate
ai risultati conseguiti nella realizzazione di program m i, con cordati tra le parti,
aventi com e obiettivo in cremen ti di produttività, di qualità e altri elem en ti di
com petitività di cui le Istituzion i e gli Enti dispongono, com presi i margin i di
produttività che potran no essere im pegnati per accordo tra le parti non ché ai
risultati legati all’andam ento econ omico dell’Istituzione.
In particolare, al secondo livello di con trattazion e sono deman date le seguenti
m aterie:
6HGH5HJLRQDOH
-
Interventi per specifiche figure profession ali, a fronte di situazioni
contingenti e particolari del m ercato del lavoro.
Definizione di principi, param etri e fasce salariali per gli accordi di cui al III
com ma del presen te articolo da attuare a livello di Istituzione.
Individuazion e di strutture di diversa natura rispetto a quelle di cui all’art. 6
a cui applicare la normativa sui servizi m inimi essenziali.
Determ in azione dei servizi di reperibilità così com e previsto dall’art. 55.
Individuazion e di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 21 per
l’utilizzo dei contratti a termin e, form azion e-lavoro, lavoro tem poraneo,
apprendistato.
Confronto sulla copertura dei rischi derivan ti dall’utilizzo del m ezzo proprio
così com e previsto dall’art. 33.
6HGHGL,VWLWX]LRQH
a)
Materie sulle quali è prevista l’inform azion e ed il confronto tra le parti:
- Esercizio del volontariato così com e previsto dall’art. 28 .
- Articolazion e degli orari di lavoro così come previsto dall’art. 49 II
com ma.
- Soluzion e delle eventuali ripercussion i sul dato occupazionale in caso
di m odifiche o mutam enti sign ificativi dell’organizzazione del lavoro o
nelle m odalità di servizio o nelle tecn ologie produttive così come
previsto dall’art. 72.
b)
Materie sulle quali è prevista la con trattazion e tra le parti:
- Prim a applicazion e con trattuale nelle Istituzion i che applicano altri
CCNL
- Contin genti di personale per la garan zia dei servizi m in im i essenziali
12
-
così com e previsto dall’art. 6.
Prestazioni supplem entari da parte di personale con rapporto di
lavoro part-tim e così come previsto dall’art. 22 – Lavoro
Supplementare – II comm a
Ulteriori m odalità per lo svolgim ento delle assemblee sul luogo di
lavoro
Criteri per l’accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed
aggiorn amento professionale e per l’esercizio del diritto allo studio
previsti dagli artt. 35 e 34.
Even tuali durate settiman ali differen ziate dell’orario di lavoro diverse
da 38 ore medie così com e previsto dall’art. 49.
Even tuali articolazion i orarie basate su di una quantificazione
ann uale dell’orario di lavoro così com e previsto dall’art. 49.
Ritiro della paten te: assegn azione ad altri lavori così com e previsto
dall’art. 32.
Modalità particolari per l’uso delle divise ed in dumenti di lavoro così
com e previsto dall’art. 27.
Attuazione di quan to previsto dal comm a III del presen te articolo .
Le parti conven gon o che gli effetti econ omici del secondo livello n on potrann o
avere effetto prim a dell’1/ 0 1/ 20 0 1.
Art. 6
*DUDQ]LDGHOIXQ]LRQDPHQWRGHLVHUYL]LPLQLPLHVVHQ]LDOL
In attuazione di quan to previsto dalla legge del 12 giugno 1990 n. 146, le parti
in dividuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti
servizi m in imi essen ziali:
a)
prestazioni m edico san itarie an che a carattere am bulatoriale, quelle di
igien e ed assisten za finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
b)
confezione, distribuzione, som ministrazion e del vitto e sanificazione del
m ateriale.
Tali servizi minim i essen ziali verrann o garan titi in tutte le strutture a carattere
residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell’am bito del rapporto tra
le parti in sede region ale potrann o essere individuate strutture di altra natura
nelle quali applicare i servizi m inimi essenziali di cui al presen te articolo.
Al fin e di una corretta applicazione delle norm e di cui sopra, sarann o
in dividuati, in sede di Istituzion e, appositi con tingenti di personale che
dovrann o garan tire la contin uità delle prestazioni indispen sabili ineren ti i
servizi m in imi essen ziali sopra in dividuati.
Art. 7
(QWH%LODWHUDOH1D]LRQDOHH5HJLRQDOH
L’Ente Bilaterale Nazionale è com posto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre)
design ati dall’ UNEBA e 3 (tre) designati dalle OO.SS. firm atarie del presente
contratto.
13
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumen to per lo studio e la
prom ozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazion e del settore
assisten ziale, sociale, socio-san itario, educativo, non ché a tutte le altre
Istituzioni di assistenza e beneficenza aderen ti all’UNEBA, ivi com prese le IPAB,
in m ateria di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale
degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzion ali.
Entro tre mesi dalla data della firm a del presen te CCNL le parti si
in contreran no al fine di defin ire lo Statuto in base al quale fun zionerà l’Ente
Bilaterale Nazion ale ed al fin e di definire com piutam en te le m aterie allo stesso
deman date non ché quan t’altro n ecessario.
In ogn i region e i corrispon denti livelli delle parti firm atarie il presente CCNL
provvederan no alla costituzion e di Enti Bilaterali Regionali con le m edesime
fin alità.
Art. 8
3DULRSSRUWXQLWjWUDXRPRHGRQQD
Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n . 125 è
costituito a livello nazion ale il Com itato per le Pari Opportunità com posto da
una componen te/ un com pon ente design ata/ o da ogn un a delle OO.SS.
firmatarie del presen te CCNL e da un pari num ero di esperti in rappresen tanza
dell’UNEBA.
Possono inoltre essere istituiti Com itati per le Pari Opportunità presso singole
realtà territoriali aventi dim ensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello
nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicuran o le condizion i e gli strum en ti per il loro funzionam ento,
non ché appositi fin anziamen ti a sostegno delle loro attività.
Le finalità del Com itato per le Pari Opportun ità son o quelle definite dalla legge
di riferim ento.
Titolo III
',5,77,6,1'$&$/,
Art. 9
5DSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLXQLWDULH
Le rappresen tanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresen tanze
Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti,
ed allegato al presen te CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA
(Rappresentan ze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate
RSU.
Per la con trattazion e nei luoghi di lavoro la rappresentan za sindacale è
14
com posta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzion e della RSU, e
dalle OO.SS. territoriali firm atarie del CCNL.
Alla rappresen tanza sindacale n ei luoghi di lavoro, per l’espletamento dei suoi
com piti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della
Legge 20 m aggio 1970 n .30 0 .
$UW
$VVHPEOHH
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipenden ti, o tale n um ero
venga raggiun to som m ando le dipendenti o i dipen den ti di più istituti facenti
capo al m edesim o Ente nell’am bito comunale, provin ciale e regionale, le
lavoratrici ed i lavoratori hann o diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro
non ché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore ann ue per le quali verrà
corrisposta la norm ale retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idon ei per lo svolgim en to delle
assem blee. Le stesse possono riguardare la gen eralità delle lavoratrici e dei
lavoratori o gruppi di esse/ i e sono in dette n ella misura di 10 (dieci) ore ann ue
dalle rappresen tanze sin dacali di cui all’art. 9 del presente CCNL e nella m isura
di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firm atarie del presen te CCNL. Della
convocazione della riun ione deve essere data all’Am m inistrazion e tem pestiva
com un icazion e, con preavviso di almen o 48 ore. Alle riunion i posson o
partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione en tro i
termini suddetti, dirigenti esterni dei sin dacati firm atari del presen te CCNL. Le
riun ioni non potrann o superare, sin golarm ente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori m odalità per lo svolgim en to delle assem blee son o concordate in
sede di Istituzione ten endo con to dell’esigenza di garantire in ogn i caso la
regolare funzionalità della stessa, in considerazion e della sua finalità ricettiva e
di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la
salvaguardia degli im pian ti e delle attrezzature.
Art. 11
3HUPHVVLSHUFDULFKHVLQGDFDOL
Le lavoratrici ed i lavoratori componen ti i Consigli o Com itati Direttivi nazionali
e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, n ella
m isura di uno per Ente e per ogn i Organizzazione Sindacale stipulan te, hann o
diritto ai permessi o con gedi retribuiti necessari per partecipare alle riun ioni
degli organism i suddetti, nelle m isure m assim e appresso in dicate:
a)
24 (ventiquattro) ore an nue nelle Istituzion i con un n um ero di
dipen denti non inferiore a 6 (sei) m a non superiore a 15 (quin dici);
b)
50 (cin quanta) ore an nue n elle Istituzion i con oltre 15 (quindici)
dipen denti.
Le dirigen ti ed i dirigenti sin dacali di cui al 1° com m a hanno inoltre diritto, nei
termini indicati, a perm essi n on retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto)
15
giorn i all’ann o.
Le lavoratrici ed i lavoratori che in tendon o esercitare il diritto di cui al presente
articolo debbono darn e com unicazione scritta al datore di lavoro di regola 3
(tre) giorn i prima tram ite i competen ti organismi delle rispettive OO.SS.
Art. 12
7UDWWHQXWHDVVRFLDWLYH
L’Istituzione provvederà alla trattenuta del con tributo associativo sindacale nei
confronti delle OO.SS. stipulan ti il presen te CCNL, nella m isura dell’1% dello
stipen dio base m ensile e per 14 m ensilità alle dipendenti ed ai dipen den ti che ne
facciano richiesta m ediante consegna di una lettera di delega debitam ente
sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l’in dicazione delle m odalità di versamento alle
quali l’Istituzion e dovrà atten ersi, avrà validità dal prim o giorn o del m ese
successivo a quello di ricevim en to da parte dell’Istituzion e e si in tenderà
tacitam en te rinn ovata qualora non perven ga lettera di disdetta. La disdetta avrà
valore dal mese successivo a quello di ricevimen to.
Art. 13
/LFHQ]LDPHQWRHWUDVIHULPHQWRGLGLULJHQWLVLQGDFDOL
Il licenziam ento e il trasferim ento dall’unità produttiva all’altra delle lavoratrici
e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sin dacale di cui all’art. 9
sarà soggetto alle disposizion i di cui agli artt. 18 e 22 della L. 20 / 5/ 70 n. 30 0 .
Il man dato di rappresen tante sin dacale o dirigente sindacale conferito alle
dipen denti ed ai dipen den ti assunte/ i a tem po determ inato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertan to si esaurisce con lo scadere del
contratto a term in e.
$UW
$IILVVLRQLVLQGDFDOL
È con sen tito ai Sindacati territoriali di categoria aderen ti alle Organ izzazioni
firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo com unicazioni a
firma delle Segretarie e dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le an zidette com un icazioni dovrann o riguardare argom entazion i sindacali
attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle com un icazion i di cui sopra dovrann o essere con testualm ente
consegnate alla Direzione dell’Istituzione.
16
7LWROR,9
&267,78=,21('(/5$332572',/$9252
Art. 15
$VVXQ]LRQH
L’assun zione del personale avviene nell’osservanza delle leggi vigenti in m ateria
di im piego privato. L’assun zione deve risultare da atto scritto con tenen te le
seguenti in dicazioni: iden tità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e
dom icilio del datore di lavoro, data di assun zione, periodo di prova, qualifica,
in quadram ento, retribuzione, CCNL applicato.
Nel rispetto di quan to previsto dalla legge 31 dicem bre 1996 n . 675 e dalla legge
4 giugno 1968 n. 15 e successive m odificazion i e/ o in tegrazion i, la lavoratrice ed
il lavoratore è ten uta/ o a presen tare i docum en ti di seguito elencati, a prendere
vision e del Contratto Collettivo Nazion ale di Lavoro e del regolam ento in tern o
dell’istituzion e, ove esista, ed a dare accettazion e integrale di tutto quanto è in
essi con tenuto, ivi com preso l’im pegn o di prestare tem poran eam ente servizio in
località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica
dell’Ente (ad es.: Soggiorn i, escursioni, uscite, ecc.):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
libretto di lavoro o sostitutivo;
docum enti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;
num ero di codice fiscale;
carta d’iden tità o docum ento equipollente;
titolo di studio o professionale (diplom a - certificato di abilitazion e - patente,
ecc.) in relazione alla qualifica;
certificato pen ale di data n on an teriore a tre m esi;
certificato di idoneità fisica secondo le disposizion i di legge vigen ti;
certificato di stato di fam iglia;
certificato di residenza an agrafica;
libretto san itario;
even tuale libretto di pen sione.
Il rin novo dei suddetti documen ti è a carico del lavoratore/ trice.
La lavoratrice e il lavoratore dovrann o com unicare ogni variazion e rispetto ai
docum enti e ai dati forn iti all’atto dell’assun zione.
La lavoratrice e il lavoratore, all’atto della assunzione, rilascerann o
autorizzazione al trattam ento dei dati personali ai sen si della L. 675/ 96.
In relazione alle caratteristiche dell’Istituto verrann o attuate tutte le form e di
preven zione e vaccinazione connesse ai rischi profession ali ed il personale è
tenuto a sottoporvisi.
Le parti, in con siderazione della specificità dell’attività svolta, con vengono di
escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 le assunzion i delle
lavoratrici e dei lavoratori apparten enti alle seguen ti qualifiche profession ali:
quadri, assistente dom iciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale,
addetto all’assisten za di base o altrim en ti defin ito, operatore tecn ico di
assisten za, operatore socio-sanitario, operatore generico di assisten za,
fisiochin esiterapista, fisioterapista, terapista occupazionale, in ferm iere,
17
educatore, anim atore.
I predetti profili professionali non costituiscon o figure di natura tecnico
esecutiva ai fini della L. 12/ 3/ 99 n . 68 .
Art. 16
3HULRGRGLSURYD
La durata del periodo di prova n on potrà superare i seguen ti lim iti:
Quadri
1°
livello
2°
“
3° S “
3°
“
4° S “
4°
“
5° S “
5°
“
6° S “
6°
“
7°
“
180
60
60
60
60
60
60
60
60
45
30
18 0 giorni lavorativi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi m om en to
da una parte o dall’altra, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessun a delle parti abbia dato form ale
disdetta scritta, l’assunzion e della lavoratrice o del lavoratore si in tenderà
conferm ata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla
lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giorn ate di lavoro
com piuto, n on ché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesim a m ensilità e
dell’inden nità di fin e rapporto maturati.
Ove il periodo di prova venga in terrotto a causa di m alattia la lavoratrice o il
lavoratore sarà am messa/ o a com pletare il periodo di prova stesso.
Art. 17
$VVXQ]LRQHDWHPSRGHWHUPLQDWR
In tutte le realtà com prese nella sfera di applicazion e di cui all’art. 1 del presente
CCNL, ai sensi dell’art.23 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che n ell’ipotesi di cui all’art.1
della Legge 18 aprile 1962 n . 230 , all’art. 12 della legge 24 giugn o 1997 n . 196 e
successive modifiche ed in tegrazioni ed all’art. 8 bis del D.L. 29/ 1/ 93 n. 17
convertito con modificazioni n ella L. 25 m arzo 198 3 n. 79, è consentita, in
relazion e a particolari esigen ze ed al fine di evitare even tuali carenze del
18
servizio, n elle seguen ti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagion ali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n . 1525 e all’art. 8
bis del DL 29 gen naio 1993 n . 17 con vertito con m odificazion i n ella Legge 25
m arzo 1983 n. 79 e successive in tegrazion i e/ o m odificazion i;
b) attività derivanti da progetti sperim entali, da com m esse eccezionali, oppure
da situazioni contingenti in relazione ai bisogn i dell’utenza cui n on sia
possibile sopperire con il n orm ale organico per la durata delle stesse attività
o bisogni. Sono in ogni caso escluse le conven zioni ordin arie stipulate con la
Pubblica Am m inistrazione;
c) sostituzion e di lavoratori assen ti per m alattia e/ o infortun io, m aternità o
aspettativa compresa quella prevista dall’art.65, con in dicazione del n ome
del lavoratore sostituito e la causa della sostituzion e;
d) sostituzion e di lavoratori assen ti per ferie anche plurime e sequenziali.
Art. 18
&RQWUDWWLGLIRUPD]LRQHODYRUR
Le assunzioni di personale con contratto di form azione e lavoro avverrann o
secon do le n orm e della Legge 19 dicem bre 198 4 n.863, della Legge 29 dicem bre
1990 n . 40 7, della Legge 19 luglio 1994 n . 451, dell’articolo 15 della legge 24
giugno 1997 n . 196. Le parti, verificato l’andam ento delle assun zioni con
contratto di form azion e lavoro nel con testo di cui trattasi e n ell’in tento di
poten ziare gli strum enti in grado di favorire le occasion i di im piego secon do le
esigenze rispettive, inten dono razion alizzare con il presente accordo la
utilizzazione dei con tratti di formazione lavoro n el settore. Obiettivo con diviso è
quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del m ercato del
lavoro median te interventi che facilitin o l’in contro fra dom anda ed offerta di
lavoro. Le parti, in relazione alla n uova norm ativa concern ente le assun zioni con
contratto di form azion e e lavoro, sottolinean o la possibile utilizzazion e delle
seguenti tipologie:
a 1)
a 2)
b)
Acquisizione di professionalità in term edia;
Acquisizione di professionalità elevate;
Inserim en to profession ale m ediante esperienze lavorative che
consentono un adeguam ento delle capacità professionali al contesto
produttivo ed organizzativo azien dale.
Le parti individuano quali profession alità in term edie quelle collocate n ei livelli
6° super, 5°, 5° super, 4°, 4° super, 3°, 3° super, e quali professionalità elevate
quelle collocate nei livelli 2°, 1°.
Si posson o assum ere con con tratto di form azion e e lavoro soggetti di età
com presa tra i 16 ed i 32 anni. La durata m assima del contratto di form azion e e
lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 m esi per i
contratti di tipo b). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere un livello
di ingresso inferiore a quello di destin azione.
I contratti di tipo a1) dovran no prevedere almeno 80 ore di form azion e, i
19
contratti di tipo a2) dovrann o prevedere alm eno 130 ore di form azion e. Per
quan to concerne i contratti di tipo b) la formazione è da effettuarsi in luogo
della prestazion e lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di
form azion e aggiuntive le stesse verrann o retribuite n ella misura del 50 % se
svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
Le parti con vengono di escludere dai contratti di form azione e lavoro le
professionalità per il cui espletam ento è prevista l’obbligatorietà della iscrizione
ad albi, ordin i o collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla
professione, n onchè le profession alità elemen tari. Le assun zioni program mate
nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di
verifica della con form ità presso l’UPLMO dovran no essere di n orm a effettuate
entro 6 m esi dalla notifica della sussistenza delle condizion i per la richiesta di
nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che sian o stati risolti nel
corso e al term ine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a in iziativa
della lavoratrice o del lavoratore o per fatto a loro im putabile, è consentita la
stipulazion e di contratti di form azione e lavoro in sostituzion e di quelli per i
quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori
assun te/ i con contratto di formazione e lavoro verran no applicate le norm ative
del presen te CCNL.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori sarà corrisposto il trattamen to retributivo
spettante, pari a quello previsto per le dipenden ti ed i dipen den ti di pari
qualifica a tem po indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di
prova per le dipendenti ed i dipendenti con contratto di form azion e e lavoro è
uguale a quello previsto per la qualifica di riferim ento a tem po indeterminato In
ogni caso di interruzione contin uativa della prestazion e, dovuta a m alattia o
in fortun io non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i
lavoratori della qualifica di riferim ento assunti a tempo in determ inato ed il
m edesim o trattam en to. Per quanto con cern e gli in fortuni sul lavoro resta valido
quan to previsto dalle n orm e di legge e dal presente CCNL. Nei casi in cui il
rapporto di formazione e lavoro ven ga trasform ato in rapporto di lavoro a
tem po in determ inato, le lavoratrici ed i lavoratori dovran no essere utilizzate/ i
in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di form azion e e
lavoro verrà com putato n ell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti
previsti dalla legge a norm a di quanto previsto dall’art.3, quin to com m a, della
legge 19 dicembre 1984 n. 863 ai fin i di tutti gli istituti introdotti e disciplinati
da accordi interconfederali e dal CCNL. I contratti di form azion e lavoro devon o
essere n otificati dalla parte datoriale, all’atto dell’accension e, all’ispettorato
provinciale del lavoro territorialm ente com peten te. Al termine del rapporto la
parte datoriale è tenuta, relativam en te ai con tratti di tipo al e a2, a trasm ettere
alla sezione circoscrizionale per l’im piego com petente per territorio idonea
certificazione dei risultati conseguiti dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per i
contratti di tipo b, alla scadenza, la parte datoriale rilascia un attestato
sull’esperien za svolta.
Art. 19
/DYRUR7HPSRUDQHR
Il con tratto di fornitura di lavoro tem poraneo disciplin ato dalla legge 24 giugn o
20
1997 n. 196, oltre che n ei casi previsti dal com m a 2 dell’art. 1 lett. B) e C) della
stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
1)
per particolari punte di attività;
2)
per l’effettuazion e di servizi defin iti o predeterm in ati nel tempo, in cluse
le attività derivanti da progetti sperim entali, oppure da com messe
eccezionali, a cui n on sia possibile sopperire con il n orm ale organico, per
la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le conven zioni
ordinarie stipulate con la Pubblica Amm in istrazione;
3)
per l’esecuzion e di servizi che per le loro caratteristiche richiedan o
l’im piego di professionalità e specializzazion i diverse da quelle
normalmen te im piegate dall’istituto o che presen tino carattere
eccezionale o che siano caren ti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro tem poran eo im piegate/ i per le fattispecie
sopra individuate dalle parti non potrann o superare per ciascun trim estre la
m edia dell’ 8 % delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituto utilizzatore
con rapporto di lavoro a tem po indeterminato.
In alternativa è con sentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro
tem poraneo sino ad un massim o di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro
tem poraneo, purchè n on risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tem po
in determ inato in atto nell’Istituto.
Le qualifiche per le quali è con sen tito il ricorso al lavoro tem poraneo son o
quelle di conten uto profession ale alto-m edio, ivi compreso il 6° livello.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di fornitura di lavoro tem poraneo si
estendon o le eventuali erogazioni derivan ti dal livello di con trattazione di
Istituto ai sensi del pun to b) dell’art. 5 del presente CCNL, nei term in i defin iti in
tale am bito.
L’Istituto com unica preventivam en te alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od
in loro assenza alle OO.SS. territoriali firm atarie del presen te CCNL, il n um ero
dei con tratti di fornitura di lavoro temporan eo da stipulare ed il motivo del
ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta
com un icazion e sarà effettuata entro i 3 giorn i successivi alla stipula del
contratto in questione.
Ann ualmen te l’Istituto utilizzatore di tale prestazion e lavorativa è tenuto a
forn ire ai destinatari di cui sopra il n um ero ed i m otivi dei contratti di fornitura
di lavoro tem poraneo conclusi, la durata degli stessi, il num ero e la qualifica
delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/ i.
Art. 20
$SSUHQGLVWDWR
Le assun zioni di personale con contratto di apprendistato avverranno nel
rispetto della Legge 24 giugn o 1997 n . 196.
Possono essere assunte/ i come appren diste/ i le giovani ed i giovan i di età non
in feriore a 16 e n on superiore a 24 an ni, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del Regolam ento CEE n. 20 81 del 20 luglio 1993 e successive
m odificazioni e/ o integrazion i.
21
Son o fatti salvi i divieti e le lim itazion i previste dalla legge sulla tutela del lavoro
dei fan ciulli e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice/ ore di handicap, i lim iti di età son o elevati
di due an ni. Le assunzion i di portatori di han dicap son o com putate nelle quote
di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive m odificazioni e/ o
in tegrazion i.
Il rapporto di apprendistato avrà durata di 24 m esi per le qualifiche com prese
nei livelli 4° Super, 4°, 5° Super, 5°, 6° Super, e 6° e di 36 m esi per quelle
com prese nei livelli 3° Super e 3°.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garan titi, sen za operare alcuna
decurtazion e delle retribuzioni, i periodi occorrenti alla frequenza obbligatoria
dei corsi di insegnam ento form ativo, n orm alm ente pari ad almen o 120 ore
ann ue o a 3 ore settim an ali per le appren diste e gli apprendisti in possesso di
titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica profession ale idon eo
rispetto alle attività da svolgere.
Al term in e del periodo di apprendistato sarà rilasciata agli interessati idonea
certificazione dell'avven uta form azion e.
Alle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90 % della retribuzion e di cui all'art.
42 relativa al livello di in quadram ento per i prim i 6 m esi, il 95% per i successivi
6 m esi ed il 10 0 % a partire dal 13° mese.
Art. 21
3HUFHQWXDOLGLDPPLVVLELOLWj
Le parti concordan o che, in ogni Istituzion e che applica il presen te CCNL,
l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a term ine di cui al precedente art.
17, ad eccezion e del punto (c) di detto articolo, con con tratto di form azionelavoro di cui al preceden te art. 18 , con contratto di lavoro tem poraneo di cui al
preceden te art. 19, ed infin e con contratto di appren distato di cui al precedente
art. 20 n on possa complessivam en te superare il 30 % del personale in servizio
con rapporto di lavoro a tem po indeterminato.
All’in tern o di detta percentuale, l’utilizzo del lavoro tem poran eo di cui all’art. 19
non potrà superare l’8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tem po
in determ inato.
Percen tuali superiori posson o essere definite nell’am bito della contrattazione
decentrata.
22
$UW
/DYRURDWHPSRSDU]LDOH
Le parti, ritenen do che il rapporto di lavoro a tem po parziale possa essere
considerato m ezzo idon eo ad agevolare l’incontro fra dom anda ed offerta di
lavoro, nell’inten to di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tem po parziale
un corretto ed equo regime normativo, con cordano nel m erito quanto segue.
Per lavoro a tem po parziale si in tende il rapporto di lavoro prestato con un
orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presen te con tratto.
Il rapporto di lavoro a tem po parziale di cui alla legge 19 dicem bre 1984 n . 8 63,
all’art. 19 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e all’art. 13 della legge 24 giugno 1997
n. 194 ha la funzione di:
a) consentire flessibilità delle risorse um ane in rapporto ai flussi di attività
nell’ambito della giornata, della settim an a, del m ese e dell’an no;
b) dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, an che
già occupati.
Il rapporto a tem po parziale sarà disciplinato secondo i seguenti prin cipi:
1. volontarietà di entram be le parti;
2. reversibilità della prestazion e da tem po parziale a tempo pieno in relazione
alle esigen ze aziendali e quan do sia compatibile con le m ansion i svolte e/ o
da svolgere, ferm a restando la volontarietà delle parti;
3. priorità nel passaggio da tem po pieno a tem po parziale o viceversa delle
lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove
assun zioni, per le stesse m ansioni;
4. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto com patibili con la
m isura del rapporto stesso;
5. volontarietà delle parti in caso di m odifiche dell’articolazion e dell’orario
concordato.
I genitori di portatori di han dicap grave, com provato dai servizi sanitari
com peten ti per territorio, che richiedono il passaggio a tem po parziale, hann o
diritto di precedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli altri lavoratori in
relazion e alla qualifica.
L’in staurazion e del rapporto a tem po parziale dovrà risultare da atto scritto, nel
quale siano indicati:
a)
il periodo di prova per i nuovi assunti;
b)
la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative m odalità.
La prestazion e in dividuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o
lavoratore, di n orm a en tro le seguenti fasce:
• nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settim anale, da 12
a 25 ore;
• nel caso di orario ridotto rispetto al n orm ale orario m ensile, da 48 a
120 ore;
• nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario ann uale da 40 0 a
1.30 0 ore.
La prestazione giornaliera fin o a 4 ore non potrà essere frazionata
nell’arco della giornata.
c)
il trattam ento econom ico e n orm ativo secondo criteri di proporzionalità
23
all’en tità della prestazione lavorativa.
Lavoro supplem en tare
Ferm a restan do la volon tarietà della lavoratrice e del lavoratore, al personale
assun to a tem po parziale potrà essere richiesta una prestazione di lavoro
supplem en tare entro i lim iti corrispon den ti al n um ero di ore m ensili
normalmen te effettuate.
La suddetta prestazione sarà oggetto di accordo con le Organ izzazioni Sindacali
Territoriali firmatarie del presente con tratto. Nello stesso am bito sarann o
definiti tra le parti i criteri per il consolidamen to di quota-parte delle prestazioni
supplem en tari.
Per particolari esigenze (m obilità, ferie estive, situazion i contin genti che si
determ in assero in relazion e a tran sitori bisogn i dell’utenza) al personale
assun to a tem po parziale potrà essere richiesta una prestazione di lavoro
supplem en tare fino al raggiungim en to del tem po pieno.
Le prestazioni di lavoro supplem en tare even tualm en te richieste ed effettuate,
sarann o retribuite com e n orm ale orario di lavoro e le ore corrispondenti
verran no m aggiorate di una quota pari al 36% della retribuzione oraria.
Tale percentuale è com pren siva della quota per rateo ferie, tredicesim a,
quattordicesim a m en silità e trattam en to di fin e rapporto.
Detta m ateria sarà soggetta a periodiche verifiche tra le parti.
TITOLO V
692/*,0(172'(/5$332572',/$9252
Art. 23
7XWHODGHOOHODYRUDWULFLHGHLODYRUDWRULLQSDUWLFRODULFRQGL]LRQL
SVLFRILVLFKH
Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura
pubblica o da struttura conven zionata prevista dalle leggi vigenti, la con dizione
di person a affetta da tossicodipenden za, alcoolism o cronico e grave
debilitazion e psicofisica, e che si im pegnin o ad un progetto terapeutico di
recupero e riabilitazion e predisposto dalle strutture medesime, si applicano le
m isure a sostegno di cui alla legge 26 giugn o 1990 n. 162.
Si con viene altresì che durante i periodi afferen ti ai perm essi e/ o aspettative
non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun ben eficio
derivan te dagli istituti previsti dal presente contratto.
24
Art. 24
7XWHODGHOOHODYRUDWULFLHGHLODYRUDWRULSRUWDWULFLHSRUWDWRULGL
KDQGLFDS
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o
portatori di handicap si fa riferimen to alla legge 5 febbraio 1992 n. 10 4.
La fruizion e dei perm essi di cui all’art. 33 com m i 2 e 3 della predetta legge non
com porterà riduzione degli istituti contrattuali.
$UW
6XSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUHDULFKLWHWWRQLFKH
I progetti finalizzati all’attuazion e della normativa in m ateria di elim in azione
delle barriere architetton iche a livello di sin golo En te o istituzion e sarann o
conformi alla legge 5 febbraio 1992 n.10 4.
Art. 26
7XWHODGHOODVDOXWHHGDPELHQWHGLODYRUR
Per l’applicazion e dei conten uti del Decreto Legislativo 19 settem bre 1994 n.
626 “ Attuazione delle direttive 8 9/ 391/ CEE, 89/ 654/ CEE, 89/ 655/ CEE,
89/ 656/ CEE, 90 / 269/ CEE, 90 / 270 / CEE, 90 / J 94/ CEE e 90 / 679/ CEE
riguardan ti il m iglioram ento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro “ e successive integrazioni e/ o m odificazion i, si fa riferim ento al
protocollo d’intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l’UNEBA in data 12 ottobre 1995.
Art. 27
'LYLVHHLQGXPHQWLGLVHUYL]LR
Le divise ed i particolari indum en ti che devono essere obbligatoriam ente
in dossati dal person ale duran te lo svolgimento del servizio, son o a totale carico
del datore di lavoro.
La m anutenzion e di dette divise o indum enti è a carico del lavoratore.
Le divise ed i particolari indum en ti devono essere usati esclusivamen te durante
il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secon do le leggi vigenti.
Detta m ateria potrà essere oggetto di trattativa a livello di Istituzione.
Art. 28
25
$WWLYLWjGLYRORQWDULDWR
Le lavoratrici ed i lavoratori che fan no parte di organizzazion i di volontariato
iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n . 266 ai fini
dell’espletam en to di attività di volontariato han no diritto ad usufruire, ai sen si
dell’art. 17 della stessa, compatibilm ente con le esigenze di servizio, di tutte le
form e di flessibilità di orario e/ o turnazion i previste dal presente CCNL.
In sede decentrata, nell’ambito del rapporto tra le parti, saran no definite le
m odalità di esercizio del diritto in question e e potran no determ in arsi an che
form e e criteri particolari fin alizzati a consentire lo svolgim en to dell’attività di
volontariato.
Art. 29
'RQD]LRQH6DQJXH
La lavoratrice e il lavoratore che don ano il sangue hann o diritto al perm esso
retribuito, secondo la legge vigen te, in coincidenza con la donazione.
Art. 30
$VVLVWHQ]D/HJDOH
Alle lavoratrici ed ai lavoratori è riconosciuta l’assistenza legale in caso di
procedim enti civili o pen ali relativi a fatti direttamen te conn essi con l’esercizio
delle fun zion i svolte.
Nel caso che detti procedimenti accertino l’esistenza di colpa grave o dolo le
spese legali resteran no a carico della lavoratrice/ tore. Parimen ti avverrà nel
caso di provvedim enti disciplinari defin itivi.
Art. 31
5HVSRQVDELOLWjFLYLOHGHOOHODYRUDWULFLHGHLODYRUDWRULQHLORUR
UDSSRUWLFRQO¶XWHQ]D
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di
lavoro con l’uten za e verso terzi di cui all’art. 5 della legge 13 m aggio 1985 n. 190
verrà coperta da apposita polizza di respon sabilità civile, la cui stipulazione non
com porterà alcun onere a carico delle/ dei dipendenti.
Art. 32
26
5LWLURGHOOD3DWHQWH
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di
servizio sia tenuta/ o al possesso di una patente di guida, che per m otivi che non
com portano il licenziamento in tron co sia stata ritirata la paten te n ecessaria per
l’esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla con servazione
del posto per un periodo di 9 m esi sen za percepire retribuzione alcun a ne
m aturare altra indennità.
Durante questo periodo, previo accordo tra le parti in sede di Istituto e qualora
ve ne sia la possibilità, la lavoratrice o il lavoratore potrann o essere assegnati ad
altri lavori; in questo caso com peterà la retribuzion e del livello corrispondente
ai lavori assegnati.
Art. 33
8WLOL]]RGHOPH]]RSURSULRSHUUDJLRQLGLVHUYL]LR
L’utilizzo del proprio m ezzo di trasporto per ragioni di servizio sarà effettuato in
situazion i con tingenti che si determ in assero in relazione a bisogn i dell’utenza.
Negli altri casi, sarà soggetto al principio della con sen sualità.
Per i relativi com pen si, si darà applicazione alle tabelle chilom etriche ACI. La
copertura dei rischi derivanti da tale utilizzo sarà oggetto di confron to a livello
regionale.
Art. 34
'LULWWRDOORVWXGLR
Per l'esercizio del diritto allo studio si fa riferim ento a quan to previsto dalla
Legge 20 m aggio 1970 n . 30 0 .
Inoltre, per il con seguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, titoli legalm ente ricon osciuti, verrann o concessi
perm essi retribuiti in m isura di 30 ore ann ue pro – capite.
La con cessione del m on te ore di cui al presente articolo è vincolata alle stesse
condizion i di fruibilità di cui al successivo articolo 35.
Art. 35
4XDOLILFD]LRQHULTXDOLILFD]LRQHDJJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOH
Le parti con vengono sulla necessità di predisporre condizion i tali da favorire la
partecipazion e delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo in determ inato ai corsi
27
di qualificazione, riqualificazione, aggiornam en to professionale necessari ad
una
sempre
m igliore
qualificazion e
delle
prestazion i
richieste
dall’organizzazion e del servizio.
A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, n ella m isura annua del 10 % del
person ale in servizio nelle Istituzion i o sin gole Unità Operative, potrann o
usufruire di permessi retribuiti in dividuali sino ad un m assimo di 120 ore ann ue
non cum ulabili.
Nelle Istituzion i o Unità Operative che occupan o fino a 20 dipen den ti, il diritto
è com un que riconosciuto ad un m assim o di 2 (due) lavoratrici/ ori non
contem poraneamen te n el corso dell’ann o.
In ogni Unità Operativa e n ell’am bito di questa, per ogn i singolo settore o
reparto, deve essere com un que garantito lo svolgim ento della n orm ale attività.
La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assen tarsi con perm essi retribuiti ai
sen si del presente articolo dovrà specificare il corso al quale in tende partecipare
che dovrà comportare l’effettiva frequenza, an che in ore n on coin cidenti con
l’orario di lavoro, per un num ero di ore doppio di quelle chieste come perm esso
retribuito.
A tal fin e la lavoratrice ed il lavoratore interessato dovrann o presen tare la
dom anda scritta all’Istituzion e n ei term ini e con le modalità che sarann o
concordate con il datore di lavoro. Tali term ini, di n orm a, non saran no inferiori
al trim estre.
Qualora il num ero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il lim ite
del 10 % le parti si incon trerann o a livello locale per definire i criteri di priorità
per l’accesso ai corsi.
Le lavoratrici ed i lavoratori dovran no fornire all’Istituzion e un certificato di
iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza
con identificazion e delle ore relative.
Qualora la dipendente o il dipen den te diano le dim issioni entro i due an ni
successivi alla con cessione dei permessi, le ore di perm esso retribuito con cesse a
tal fine sarann o trattenute dalle som m e erogate con l’ultim a retribuzion e.
Le parti firm atarie si farann o carico ai diversi livelli di sollecitare agli organism i
istituzion ali com peten ti la predisposizione di adeguati processi form ativi.
$UW
&ODVVLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOH
A partire dall’ 1.5.20 0 0 la classificazion e del person ale sarà la seguente:
4XDGUL
A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con fun zioni
a carattere direttivo, di cui alla legge 13 m aggio 1985, n. 190 , con
esclusione dei dirigen ti di cui agli artt. 6 e 34 del RDL 1 luglio 1926 n.
1130 ai quali verrà applicato il con tratto specifico per il settore del
com mercio servizi e terziario.
28
/LYHOORƒ
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono funzioni ad
elevato con tenuto profession ale anche con respon sabilità di direzione
esecutiva di un ità operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Direttore di un ità operativa;
- Capo area.
/LYHOORƒ
A questo livello appartengon o i lavoratori che svolgono compiti
operativam ente auton om i e/ o con funzion i di coordinam ento e con trollo;
non chè specifiche professionalità tecn iche e/ o amm in istrative an che con
l’im piego di attrezzature delicate e com plesse nell’esercizio dell’attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Segretario con funzioni direttive;
- Capo settore;
- Aiuto direttore;
- Psicopedagogista;
- Psicologo;
- Pedagogista;
- Altro personale laureato che svolge m ansioni attin enti al titolo di
studio.
/LYHOORƒVXSHU
A questo livello apparten gon o i lavoratori in possesso di specifiche
abilitazion i regionali o nazion ali e che svolgon o man sion i specialistiche
caratterizzate da auton om ia operativa e da approfondita preparazione
teorica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Terapista della riabilitazione;
- Fisiochinesiterapista, logopedista, psicom otricista;
- Assisten te sociale;
- Infermiere professionale,
- Vigilatrice d’infanzia;
- Educatore profession ale;
- Terapista occupazion ale;
- Animatore professionale.
Livello 3°
A questo livello apparten gon o i lavoratori che svolgon o m an sioni di
concetto o prevalentem en te tali che richiedon o particolari conoscenze
teoriche ed adeguata esperien za; n on chè m ansion i caratterizzate da
auton om ia operativa e preparazione teorica e pratica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Impiegato di concetto;
29
-
Segretario e/ o econom o di settore;
Educatore con 24 mesi di anzianità nella struttura;
Capocuoco;
Maestro del Lavoro o altrim en ti defin ito n elle attività di laboratorio.
/LYHOORƒVXSHU
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che
richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità
conseguite attraverso corsi professionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore Socio-sanitario a soggetti n on autosufficienti, in possesso
di titolo riconosciuto da n orm ative nazion ali 1;
- Operatore di assistenza, o altrimenti defin ito, a soggetti non
autosufficienti in possesso di titolo riconosciuto da norm ative
regionali 1;
- Operatore tecnico di assistenza ai soggetti non autosufficienti 1;
- Coordinatore dei servizi ausiliari;
- Infermiere generico;
- Puericultrice;
- Educatore fino a 24 mesi di anzianità nella struttura e n ella m ansion e.
/LYHOORƒ
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono attività che
richiedono particolari capacità tecnico specialistiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore socio san itario a soggetti autosufficien ti in possesso di
titolo ricon osciuto da n orm ative n azionali 1;
- Operatore di assisten za, o altrim enti defin ito, a soggetti
autosufficienti con titolo ricon osciuto da n orm ative regionali 1;
- Operatore tecnico di assistenza a soggetti autosufficienti 1;
- Impiegato am m in istrativo;
- Operaio specializzato;
- Cuoco.
/LYHOORƒVXSHU
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgon o attività socioassisten ziali verso persone autosufficien ti e/ o non autosufficien ti con
conoscenze acquisite median te l’anzianità nella struttura e n ella
m ansion e.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore generico di assistenza con 24 m esi di an zian ità n ella
struttura e nella m ansione 1.
/LYHOORƒ
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgon o attività tecniche
e/ o socio- assistenziali verso persone autosufficienti e/ o non
30
autosufficienti, che presuppongono un a gen erica preparazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operatore gen erico di assistenza fin o a 24 m esi di anzianità n ella
struttura e nella m ansione 1;
- Animatore –accompagnatore;
- Operaio qualificato;
- Cen tralinista;
1 Vedi allegato 1.
-
Impiegato d’ordine;
Capo guardarobiere;
Bagnino;
Autista;
Aiuto Cuoco;
Addetto ai servizi operativi d’ingresso.
/LYHOORƒVXSHU
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgon o funzion i esecutive
ausiliarie prom iscue di supporto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Addetto ad attività polivalenti.
/LYHOORƒ
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgon o attività tecnicoesecutive la cui esecuzion e presuppone un norm ale addestram en to
pratico ed elemen tari conoscenze tecniche, nel rispettivo ram o di attività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Operaio gen erico;
- Portiere;
- Custode;
- Bidello;
- Telefonista;
- Fattorino;
- Operai addetti:
• lavan deria;
• stireria;
• guardaroba;
• cucin a;
• m agazzin o;
- Personale addetto alla vigilanza;
- Personale di servizio esclusivam ente addetto ai piani e/ o sala.
/LYHOORƒ
A questo livello apparten gon o lavoratori che svolgono man sion i sem plici
e tecn ico-esecutive, i com piti attribuiti con sistono in attività di carattere
31
ripetitivo e semiripetitivo, di pulizia e/ o facchinaggio anche con l’utilizzo
di strumenti, apparecchiature e m acchin ari sem plici.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Personale di fatica e/ o pulizia.
1250$75$16,725,$
3HULGLSHQGHQWLLQVHUYL]LR
La classificazion e di cui all’art. 36, come riportato nella sottostan te tabella,
prevede:
- nuova donominazion e di profili;
- in serim ento di nuovi profili;
- passaggi di livello. Per questi ultim i verrann o applicati gli aum enti
retributivi indicati nella Tabella B dell’art. 42.
9(&&+,2,148$'5$0(172
3DVVDJJLRD
/LYHOORƒ6XSHU
•
18292,148$'5$0(172
/LYHOORƒ
Operatore di assistenza, o altrim enti definito, fino a
24 m esi di anzianità nella struttura
•
Operatore di assistenza, o altrim enti definito, con
24 m esi di anzianità nella struttura
•
Operatore di assistenza, o altrim enti definito, con
24 m esi di anzianità nella struttura (LQSRVVHVVRGL
WLWRORULFRQRVFLXWR LQDPELWRUHJLRQDOH).
•
Operatore di assistenza, o altrim enti definito, a
soggetti autosufficienti, con titolo riconosciuto d
norm ativa regionale.
•
•
Operatore socio sanitario a soggetti autosufficien
•
•
OTA a soggetti autosufficienti
/LYHOORƒ6XSHU
•
/LYHOORƒ6XSHU
/LYHOORƒ6XSHU
•
/LYHOORƒ6XSHU
Operatore generico di assistenza fino a 24 m esi
anzianità nella struttura e nella m ansione
Operatore generico di assistenza con 24 m esi di
anzianità nella struttura e nella m ansione
/LYHOORƒ
/LYHOORƒ6XSHU
•
Operatore di assistenza, o altrim enti definito, a
soggetti non autosufficienti in possesso di titolo
riconosciuto in am bito regionale
•
Operatore socio sanitario ai soggetti non
autosufficienti con titolo riconosciuto in am bito
nazionale
•
OTA
•
Operatore di assistenza, o altrim enti definito, a
soggetti non autosufficienti con titolo riconosciu
da norm ativa regionale
•
OTA ai soggetti non autosufficienti
•
Educatore fino a 24 m esi di anzianità nella
struttura e nella m ansione
•
/LYHOORƒ
•
Educatore fino a 24 m esi di anzianità nella
struttura.
3HULQXRYLDVVXQWL:
32
/LYHOORƒ6XSHU
Con decorrenza dal prim o giorn o del m ese im mediatam ente successivo a quello
della firm a del presente CCNL, varrà l’inquadram en to contrattuale così come
previsto dall’art. 36.
Per le figure inserite n el n uovo in quadram ento, di cui alla sopraindicata tabella,
verran no applicati gli aum en ti retributivi di cui alla Tabella B.
Art. 37
0DQVLRQLGHOOHODYRUDWULFLHGHLODYRUDWRUL
La prestatrice o il prestatore di lavoro deve essere adibita/ o alle m ansion i per le
quali è stata/ o assun ta/ o o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivam en te acquisito o a cui sia stata/ o assegnata/ o, ovvero a m ansioni
equivalenti alle ultim e effettivam ente svolte, senza alcuna dim in uzion e della
retribuzione.
Nel caso di assegn azione a m ansion i superiori, la prestatrice o il prestatore di
lavoro ha diritto al trattam en to corrisponden te alla nuova attività svolta e
l’assegnazion e stessa diviene definitiva, ove la m edesim a non abbia luogo per
sostituzion e di lavoratrice o lavoratore assen te con diritto alla conservazion e del
posto, dopo un periodo superiore a tre m esi.
Art. 38
0DQVLRQLSURPLVFXH
In caso di m ansion i prom iscue si fa riferim en to all’attività prevalente.
In tal caso, ferm e restan do le m ansioni di fatto espletate, alla lavoratrice ed al
lavoratore com peterà l’in quadram ento al livello superiore.
Per attività prevalente si inten de quella di m aggior valore profession ale, sem pre
che venga abitualm ente prestata e non si tratti di un normale periodo di
addestram ento e n on abbia carattere accessorio o com plemen tare.
Art. 39
3DVVDJJLRGLOLYHOOR
Salvo quanto previsto dalla n orm a transitoria dell’art. 36 del presente CCNL, la
lavoratrice ed il lavoratore prom ossa/ o al livello superiore han no diritto alla
retribuzione contrattuale del nuovo livello: qualora la lavoratrice o il lavoratore
percepiscano, all’atto della promozion e, una retribuzione superiore al m in im o
tabellare del nuovo livello, m an terranno la relativa eccedenza com e assegn o di
m erito e come tale non assorbibile.
33
Art. 40
3DVVDJJLRDGDOWUDPDQVLRQHSHULQLGRQHLWjILVLFD
Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipen den te venga ricon osciuta dalle
istituzion i preposte l’inidoneità fisica in via perm anen te all’espletam ento delle
m ansion i inerenti alla loro qualifica, fatta salva la inidoneità derivante da
in fortun io sul lavoro, esperiran no ai fin i del man tenimen to del posto di lavoro e
nell’ambito delle loro potestà organ izzative, ogni utile tentativo per il recupero
della dipendente o del dipenden te, dietro loro richiesta, in m an sioni diverse da
quelle solitam ente svolte.
Art. 41
(OHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQH
Gli elem enti che concorrono a formare la retribuzione m en sile globale della
lavoratrice e dei lavoratore son o i seguenti:
a) salario m inimo conglobato del livello di in quadram ento;
b) even tuale salario di anzianità;
c) eventuali superm inim i e/ o assegn i ad personam ;
d) inden nità di funzion e
L’im porto giorn aliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l’im porto
m ensile.
L’im porto orario della retribuzion e si ottiene dividendo l’im porto m en sile per
164.
$UW
Stipen dio base m en sile n azionale
I minim i retributivi m en sili conglobati nazionali si otten gon o somm ando le
seguenti voci retributive alla paga-base prevista alle varie scadenze:
Tabella A) Valida per la generalità dei lavoratori eccetto quelli di cui alla Tabella
B)
/LYHOOR
Q
1
2
3S
3
4S
4
$WWXDOHUHWULEX]
PHQVLOH
FRQJOREDWD
2.48 5.175
2.344.965
2.193.321
2.10 2.675
2.0 40 .252
1.940 .498
1.8 8 4.337
,QFUHPHQWL
,QFUHPHQWL
,QFUHPHQWL
60 .8 25
55.0 35
49.679
45.325
42.748
38 .50 2
35.663
36.0 0 0
32.0 0 0
29.0 0 0
26.0 0 0
25.0 0 0
23.0 0 0
22.0 0 0
37.0 0 0
35.0 0 0
30 .0 0 0
29.0 0 0
27.0 0 0
25.0 0 0
23.0 0 0
34
1XRYDUHWULEX]
PHQVLOH
FRQJOREDWD
2.619.0 0 0
2.467.0 0 0
2.30 2.0 0 0
2.20 3.0 0 0
2.135.0 0 0
2.0 27.0 0 0
1.965.0 0 0
5S
5
6S
6
7
1.8 53.275
1.8 0 5.551
1.760 .179
1.723.227
1.60 5.796
34.725
33.449
30 .8 21
29.773
25.20 4
21.0 0 0
20 .0 0 0
19.0 0 0
18 .0 0 0
15.0 0 0
22.0 0 0
21.0 0 0
20 .0 0 0
19.0 0 0
16.0 0 0
1.931.0 0 0
1.8 8 0 .0 0 0
1.8 30 .0 0 0
1.790 .0 0 0
1.662.0 0 0
Tabella B) Valida per i profili soggetti a passaggio di livello (v. art. 36)
3DVVDJJ
L
4 - 4S
5S - 4
6S - 5
$WWXDOH
UHWULEX]LRQH
PHQVLOH
FRQJOREDWD
1.8 8 4.337
1.8 53.275
1.760 .179
,QFUHPHQ ,QFUHPHQ ,QFUHPHQ ,QFUHPHQ 1XRYDUHWULEX]
PHQVLOH
WL
WL
WL
WL
FRQJOREDWD
35.663
34.725
30 .8 21
33.0 0 0
28 .0 0 0
29.0 0 0
36.0 0 0
29.0 0 0
30 .0 0 0
38 .0 0 0
20 .0 0 0
30 .0 0 0
1RUPD WUDQVLWRULD. Alla data dell' 1.7.20 0 0 verrà corrisposta a tutte le
lavoratrici/ ori in servizio la somm a di L. 230 .0 0 0 lorde ai livelli dal 7° al
4°Super e di L. 250 .0 0 0 lorde ai livelli dal 3° ai Quadri a titolo di in teressi
m oratori e di rinuncia a qualsiasi conten zioso per il ritardo con cui ven gon o
erogati gli in crem en ti salariali. Tale somm a sarà corrisposta al netto di eventuali
erogazioni a titolo di I.V.C., e sarà com misurata alla presen za in servizio nel
corso del 1999; essa pertanto subirà una riduzion e proporzion ale in caso di
periodi di assenza per servizio m ilitare, aspettative o perm essi non retribuiti,
assenza facoltativa post - partum , contratti part - tim e. A questo fine, non
vengon o considerate le frazioni di m ese in feriori a 15 giorn i, mentre quelle pari
o superiori a 15 giorni verrann o considerate com e m ese in tero.
,QGHQQLWj GL IXQ]LRQH. A decorrere dall’1.1.20 0 0 alla categoria Quadri verrà
corrisposta m ensilm ente, per 14 mensilità, una in den nità di fun zioni pari a L.
150 .0 0 0 m en sili lorde, valide ad ogni effetto di legge e di contratto.
6DODULR DFFHVVRULR SHU IXQ]LRQL GL FRRUGLQDPHQWR Alle dipendenti ed ai
dipen denti che assuman o anche pro - tem pore la fun zione di coordinam en to di
figure professionali di pari livello, an che per effetto di norme legislative o
regolamen tari regionali o nazion ali, verrà riconosciuto un salario accessorio di
L. 8 0 .0 0 0 men sili lorde per 14 m en silità, valide ad ogni effetto di legge e di
contratto, per tutta la durata dell'in carico. Even tuali erogazioni in atto allo
stesso titolo assorbiran no, fino a con correnza, il salario accessorio di cui sopra.
3UHPLR GL IUHTXHQ]D. A partire dal prim o giorn o del m ese successivo alla
sottoscrizion e del presen te CCNL, gli educatori in seriti n ei corsi region ali di
riqualificazion e per il con seguim ento del titolo di Educatore Profession ale,
avranno diritto per tutta la durata del corso ad un prem io frequen za m ensile di
im porto pari alla differenza esistente tra i livelli terzo e terzo super.
Art. 43
35
2.0 27.0 0 0
1.965.0 0 0
1.8 8 0 .0 0 0
&RUUHVSRQVLRQHGHOODUHWULEX]LRQH
La retribuzion e corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dovrà risultare da
apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a
cui la retribuzione si riferisce, l’im porto della retribuzion e, la misura e l’im porto
dell’even tuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elemen ti che concorron o a
form are l’im porto corrisposto nonché tutte le riten ute effettuate. Il prospetto
paga deve recare la firm a, sigla o tim bro del datore di lavoro o di chi ne fa le
veci.
Art. 44
7UHGLFHVLPDPHQVLOLWj
Entro il 20 dicem bre di ciascun ann o l’Istituzione corrisponderà al personale
dipen dente un im porto pari ad una mensilità della retribuzion e di cui all’art. 41.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro duran te il corso
dell’ann o la lavoratrice ed il lavoratore avrann o diritto a tan ti dodicesim i
dell’am montare della 13° mensilità per quan ti sono i m esi di servizio prestato.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saran no con siderate com e m ese
in tero.
Per quan to riguarda la 13° men silità spettante per i periodi di assen za per
m alattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli appositi
articoli del presente contratto.
Art. 45
4XDWWRUGLFHVLPDPHQVLOLWj
Al person ale com preso nella sfera di applicazione del presen te con tratto sarà
corrisposto, entro il mese di luglio di ogn i ann o, un im porto pari ad una
m ensilità della retribuzion e di cui all’art. 41 in atto al 30 giugn o
im m ediatam en te precedente.
Le lavoratrici ed i lavoratori avran no diritto a percepire l’intero am m on tare
della 14° m ensilità solo n el caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici
m esi preceden ti il 1° luglio; nel caso di in izio o cessazion e del rapporto di lavoro
nel corso dei dodici m esi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al
lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesim i per quanti son o i m esi del
servizio prestato.
Non hanno diritto alla 14° m en silità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che
alla data di en trata in vigore del presen te con tratto già percepiscan o m ensilità di
retribuzione oltre la tredicesima m ensilità. Ove la parte di retribuzione
ecceden te la tredicesim a non raggiunga l’intero im porto di un a m ensilità, le
lavoratrici ed i lavoratori hann o diritto alla differenza tra l’amm ontare della 14°
m ensilità e l’importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nella 14° men silità le gratifiche, inden nità o premi erogati
a titolo di m erito in dividuale o collettivo.
36
Per quan to riguarda tutte le altre m odalità di com puto della 14° m ensilità, si fa
riferimen to alle an aloghe norme dell’articolo riguardan ti la 13° men silità.
Nessun obbligo in combe al datore di lavoro per i periodi di assen za obbligatoria
per gravidanza o puerperio.
Art. 46
7UDWWDPHQWRGL)DPLJOLD
Poiché le Istituzioni, stan te le vigenti disposizioni, non rien trano fra i datori di
lavoro soggetti alla C.U.A.F.(Cassa Un ica Assegn i Fam iliari) gestita dall’INPS, si
stabilisce che al personale dipenden te avente diritto verrà corrisposto per i
propri fam iliari un trattamen to di fam iglia secondo la disciplina vigen te per la
C.U.A.F.
Tale forma resterà in vigore fino a quando l’INPS dovesse inquadrare
l’Istituzione nella C.U.A.F.
Gli interessati sono tenuti a presen tare all’Istituzion e tutta la docum en tazione
occorren te per l’accertam ento del diritto.
Il trattam ento di fam iglia di cui al presente articolo non è con siderato
retribuzione a n essun effetto.
Art. 47
6FDWWLGLDQ]LDQLWj
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbian o com piuto la m aggiore età, per i
periodi successivi alla loro assunzion e, spettano scatti trienn ali di an zian ità per
l’attività svolta presso la stessa Istituzione, fin o ad un m assim o di 10 (dieci)
scatti. Gli importi m ensili degli scatti sono i seguen ti:
Quadri
Lire 66.0 0 0
1
“
63.0 0 0
2
“
60 .0 0 0
3 Super
“
58.0 0 0
3
“
56.0 0 0
4 super
“
55.0 0 0
4
“
54.0 0 0
5 super
“
53.0 0 0
5
“
52.0 0 0
6 super
“
51.0 0 0
6
“
50 .0 0 0
7
“
47.0 0 0
L’im porto degli scatti, determ inato secondo i criteri di cui ai com m i preceden ti,
vien e corrisposto con decorren za dal prim o giorno del mese imm ediatam ente
successivo a quello in cui si com pie il trien nio di anzianità. Gli scatti di anzianità
non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aum en ti di merito.
37
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore è
stata assun ta/ o dall’Istituzione, quali che sian o le m ansion i ad essa/ o affidate.
Art. 48
8VRGHOODPHQVDHGHOO¶DOORJJLR
Nelle sedi ove esiste il servizio di som m inistrazione dei pasti e/ o la disponibilità
dell’alloggio, il person ale che ne usufruisce è tenuto a rim borsare gli importi
corrispettivi.
In ogni caso, a decorrere dall’1.7.20 0 0 , l’im porto n on può essere in feriore alle
Lire 2.0 0 0 per ciascun pasto, ed alle Lire 40 .0 0 0 m ensili per l’alloggio.
Potrà usufruire della som ministrazion e dei pasti soltanto il personale in servizio
e in turno. Il vitto e l’alloggio non costituiscono ad alcun titolo elem ento della
retribuzione.
$UW
2UDULRGLODYRUR
L'orario settim anale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non
può superare normalmen te le 8 ore.
L'articolazion e degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le
rappresentan ze sindacali e/ o le OO.SS. al fin e di con ciliare, per quan to
possibile, le esigen ze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di
garan tire l’effettivo godim en to del riposo settiman ale.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'
in tern o della stessa istituzion e, e/ o nelle sin gole un ità operative, potrann o
coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potran no essere adottati sistemi di
distribuzion e dell'orario di lavoro per periodi plurisettim anali anche in fasce
orarie differenti. Nell'organ izzazione di detti sistem i si ten derà, per quan to
possibile, al superam ento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non
deve derivare un maggior onere econom ico per l'istituzion e.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro com portano una com pensazione
tra orario settiman ale effettuato in misura superiore o in feriore rispetto a quello
ordinario riferito al primo comm a.
Conseguen tem ente il m aggior lavoro effettuato nelle settim ane con orario di
lavoro di durata superiore a quello prescritto n on dà diritto a compen so per
lavoro straordinario, m en tre per le settiman e di durata inferiore a quella
prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della norm ale
retribuzione.
Il n um ero delle settim an e per le quali è possibile effettuare prestazion i di durata
superiore alle 38 ore settiman ali non potrà superare le sei consecutive, ferm o
restando il diritto al godim en to del riposo settiman ale di legge.
38
Possono essere con cordate durate dell’ orario di lavoro settim anale m edio
diverse da 38 ore con le adeguate com pensazioni e inoltre articolazioni basate
su una quan tificazione annuale.
Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5/ 3/ 1977 n. 54 ed al D.P.R.
28/ 1/ 1985 n. 792 sono state assorbite nell'orario di lavoro ordinario di cui al
presente articolo.
5LGX]LRQHGLRUDULR
Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di
orario di lavoro pari a sette giornate lavorative annue, con venzion alm ente
assim ilate a 45 ore, com pren sive delle festività del 2 giugno, del 4 novem bre e
del giorno di perm esso retribuito previsto dal com ma 9 dell'art. 6 del CCNL
UNEBA 20 .9.1991.
Tali riduzioni verran no assorbite, fino a concorren za, n el caso di Enti e/ o
lavoratori che eventualm ente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore
settiman ali.
A partire dall’1.1.20 0 0 ai lavoratori/ trici spetterà un a giornata di permesso,
assim ilata conven zionalmente a 6,33 ore, anche utilizzabile quale riduzione
d’orario, da godere entro il 30 giugn o dell’ann o successivo.
A partire dall’1.1.20 0 1 ai lavoratori/ trici spetterà una ulteriore giornata di
perm esso, alle medesime con dizioni di cui al com m a precedente.
Nel caso in cui, per ragioni di servizio, dette giorn ate non siano state godute o
assorbite en tro i term in i sopra indicati, l’En te procederà al pagam ento delle
stesse contestualmen te alle scaden ze indicate. Tali giorn ate si considererann o
assorbite, fino a concorrenza, nel caso di En ti e/ o lavoratori/ trici, n on a tem po
parziale, che attuino orari di lavoro inferiori alle 38 ore settiman ali.
Art. 50
5LSRVRVHWWLPDQDOH
Ogn i dipen den te ha diritto a un riposo settim anale di 24 ore consecutive,
normalmen te coinciden te con la dom en ica.
Negli am biti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorn i di
dom en ica il riposo settim an ale sarà fruito in altro giorno della settim an a e la
relativa retribuzion e n on subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la
com peten za contrattuale di cui all’art. 52.
Art. 51
/DYRURVWUDRUGLQDULRGLXUQRQRWWXUQRIHVWLYR
Le prestazioni di lavoro straordinario hann o carattere eccezionale, devon o
rispon dere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivam ente
autorizzate dall’Am m inistrazione o da persona dalla stessa autorizzata e
com un que non possono superare, di norm a, le 160 ore all’an no pro-capite. Il
regime del lavoro straordin ario scatta imm ediatam ente dopo l’orario n orm ale di
39
lavoro praticato.
E’ considerato lavoro straordin ario n otturn o quello effettuato dalle ore 22 alle
ore 6, sem pre che non trattasi di regolare turno di servizio.
Le quote di m aggiorazion e per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurn o
b) lavoro straordinario n otturn o
c) lavoro straordinario festivo
25%
50 %
40 %
Le diverse m aggiorazioni non son o cumulabili fra loro.
Per la determ in azione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro
straordinario diurno, festivo, notturno, la retribuzion e m ensile di cui all’art 41
vien e divisa per 164.
Il lavoro straordinario diurn o, festivo n otturn o, potrà anche essere retribuito, in
accordo con la dipendente o il dipen dente, con riposo sostitutivo, salvo la
corresponsione della sola m aggiorazione prevista all’articolo successivo.
Art. 52
/DYRURRUGLQDULRQRWWXUQRHIHVWLYR
In aggiunta alla norm ale retribuzion e spettante alla dipendente ed al
dipen dente, com peton o le seguenti m aggiorazion i:
a)
b)
c)
d)
Servizio ordin ario notturno in turno
Servizio ordin ario notturno non program m ato
Servizio ordin ario dom enicale e/ o festivo
Servizio ordin ario festivo notturno
20 %
15%
25%
25%
Le diverse m aggiorazioni non son o com ulabili tra loro.
E’ con siderato lavoro ordinario n otturn o quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
La presen za eventuale della lavoratrice o del lavoratore nell’Istituzione n elle ore
notturn e n on comporta di regola un a presen za attiva lavorativa, ma la
dispon ibilità ad in tervenire su chiam ata. La situazion e configurabile è quella di
“ pron ta disponibilità” al di fuori del norm ale orario di lavoro ed è così definita:
- Al lavoratore è data la possibilità di dorm ire;
- la presen za del lavoratore è retribuita nella misura fissa di lire 40 .0 0 0 = per
notte in aggiunta alla norm ale retribuzione m ensile.
Tale presenza è programm ata tra la Direzione ed i lavoratori in teressati e la
relativa prestazione va con tenuta, di n orm a, entro i 10 giorni nel mese, salvo
casi particolari connessi alle dimen sion i della struttura ed alla sua
organ izzazione (es. com un ità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.).
Qualora la lavoratrice / lavoratore fosse chiam ato ad in terven ire, le ore di
servizio prestate saran no retribuite come lavoro straordinario n otturno.
40
Art. 53
)HVWLYLWjQD]LRQDOLHLQIUDVHWWLPDQDOL
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in
occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodann o, Epifan ia,
Ann iversario della Liberazion e, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Assun zione
di Maria SS., Ognissan ti, Im macolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano,
Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori la retribuzion e di cui all’art.41.
I lavoratori che per ragion i inerenti al servizio prestin o la propria opera n elle
suddette giorn ate avrann o diritto ad un corrispondente riposo supplemen tare
retribuito da fruire compatibilm en te con le esigen ze di servizio.
Nel caso che le esigen ze di servizio non perm ettano tale riposo supplem entare,
l’Am ministrazion e sarà tenuta al pagam ento, in aggiunta alla norm ale
retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quan to previsto dall’art.
51 lettera c).
In caso di coincidenza di un a delle predette festività infrasettiman ali con la
dom en ica, in aggiun ta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici
ed ai lavoratori un ulteriore im porto pari alla retribuzione di cui all’art. 41.
In caso di coin cidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo
settiman ale la lavoratrice ed il lavoratore han no diritto di fruire di un ulteriore
giorn o di riposo retribuito, in un altro giorn o feriale stabilito
dall’Amm in istrazione, sentiti gli in teressati.
Qualora le esigen ze di servizio non consentano tale riposo, alle lavoratrici ed ai
lavoratori in teressati è dovuto, in aggiun ta alla norm ale retribuzion e, un
im porto pari ad una quota giornaliera della retribuzion e di cui all’art. 41.
In caso di coinciden za di un a festività nazion ale o infrasettiman ale con altra
festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva.
Le parti con vengono che n elle Istituzion i e nelle unità operative in cui ven gon o
concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di
lavoro di cui all’art.49, che contem plin o il m onte ore di riposo di diritto,
com prensivo delle festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non hann o
diritto ad alcun ulteriore giorn o di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi
lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla
m aggiorazion e prevista dall’art 52.
$UW
)HULH
Il person ale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi
nell’arco di un an no, fermo restando che la settim an a lavorativa, quale che sia la
distribuzion e dell’orario settim an ale, è com unque considerata di 6 gg., dal
lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Dal com puto del predetto periodo di ferie van no quin di escluse le dom eniche e
le festività nazionali e in frasettim anali caden ti nel periodo stesso e pertanto il
periodo di ferie sarà prolungato di tan ti giorn i quante son o le dom eniche e le
41
festività n azionali e in frasettim anali in esso com prese.
L’in sorgen za della m alattia regolarm en te denunciata e riconosciuta dalle
strutture pubbliche com petenti per territorio in terrom pe il decorso delle ferie.
Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la
retribuzione di cui all’art.41.
Il periodo di ferie è stabilito dalle Amm in istrazion i in relazion e alle esigen ze del
servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base
di una equa rotazione ann uale tra i diversi periodi. Le ferie potrann o essere
fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi n ell’arco
dell’ann o. Le chiusure ann uali delle Istituzion i sono com putate nelle ferie.
In caso di dimission i o di licen ziam ento, spetterann o alla lavoratrice ed al
lavoratore tan ti dodicesimi del periodo di ferie al quale han no diritto, quanti
sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’an no di competen za.
A tal fine le frazion i di m ese superiori a 15 giorni son o considerate m ese intero.
Le ferie non posson o essere godute di n orm a durante il periodo di preavviso di
licenziamento.
Eccezionalmen te, il datore di lavoro potrà richiam are per ragion i di servizio la
lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando
il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca
successiva e il diritto al rimborso delle spese sosten ute sia per l’anticipato
rientro, sia per torn are eventualm ente al luogo dal quale la dipen den te o il
dipen dente sian o stati richiamati.
Le ferie devon o essere godute e non vi si può rinunciare n é tacitam en te, n é per
iscritto. Nessun a indenn ità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che
spontaneamen te si presen tino in servizio duran te il periodo di ferie.
Art. 55
6HUYL]LRGLUHSHULELOLWj
Pur con carattere di eccezion alità, è possibile prevedere per talun i servizi
l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La determ in azione di detti servizi e del trattam ento econom ico del periodo di
reperibilità è materia dem andata alla contrattazione regionale in relazione alle
caratteristiche tecnico-organ izzative delle strutture.
Art. 56
7UDWWDPHQWRGLPLVVLRQH
L’Istituzione ha facoltà di inviare il personale in m issione tem poranea fuori
dalla sua sede di lavoro.
In tal caso al person ale com pete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rim borso delle spese postali, telefon iche ed altre, sosten ute in esecuzione
del m an dato n ell’in teresse dell’Istituzione;
42
d) una diaria n on inferiore al doppio della retribuzione giorn aliera di cui all’art.
41; qualora n on vi sia pern ottam en to fuori sede la diaria verrà ridotta di un
terzo.
Per le m issioni di durata superiori al m ese sarà corrisposta una diaria ridotta del
10 %.
Analogam en te si procederà quando le attribuzioni del lavoratore com portin o
viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui alla lettera d) del 2° comm a, n onché della diaria di
cui al 3° e 4° com ma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di
corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Nel caso di
servizi in sede diversa da quella abituale, l’Istituzione ha facoltà di
corrispondere il vitto e l’alloggio in n atura, con trattam ento uniform e per tutto il
person ale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rim borsata la spesa effettiva del
viaggio e quella di soggiorno.
Art. 57
7UDVIHULPHQWLGLUHVLGHQ]D
I trasferim enti di sede di lavoro che comportano an che il cam bio di residenza
danno diritto alle seguenti inden nità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofam iglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del m obilio e del bagaglio;
3) il rim borso dell’even tuale perdita di pigion e qualora non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rim borso va
corrisposto per un m assimo di 6 m esi;
4) una diaria n ella m isura fissata per il personale in m issione tem poranea
dall’art.56, ovvero un rim borso a piè di lista con le modalità indicate
nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofam iglia e cioè che abbia fam iglia
propria o conviva con paren ti verso cui abbia obblighi di alim enti:
1) il rim borso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per
le person e di famiglia;
2) il rim borso delle spese effettive di trasporto del m obilio e del bagaglio;
3) il rim borso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile
sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rim borso verrà
corrisposto per un m assimo di 6 m esi;
4) una diaria n ella m isura fissata per il personale in m issione tem poranea
dall’ art. 56, per sé e per ciascun convivente a carico;
5) la diaria è ridotta a 3/ 5 per i figli conviventi a carico.
In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di
lista delle spese di vitto e alloggio sosten ute dalla lavoratrice e dal lavoratore per
43
sé e per i fam iliari a carico com pon enti il nucleo familiare.
Le diarie o in rim borsi di cui al presente articolo sarann o corrisposti per il
tem po strettamen te n ecessario al trasloco.
Quan do il trasferim ento com porta anche il trasporto del m obilio, la lavoratrice
ed il lavoratore avran no diritto a percepire le diarie o i rim borsi di cui al
presente articolo fin o a otto giorni dopo l’arrivo del m obilio.
$UW
&RQGL]LRQLGLWUDVIHULELOLWj
A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n . 30 0 , la lavoratrice e il
lavoratore n on può essere trasferita/ o da un a Istituzione all’altra se n on per
com provate ragioni tecn iche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licen ziam ento, al
rimborso delle spese per il ritorn o suo e della sua fam iglia nel luogo di
provenienza, purché il rien tro sia effettuato entro 6 mesi dal licen ziam ento,
salvo i casi di forza maggiore.
TITOLO VI
3(50(66,$63(77$7,9(&21*(',
Art. 59
&KLDPDWDHULFKLDPRDOOHDUPLRELH]LRQHGLFRVFLHQ]DLQVHUYL]LR
FLYLOH
La chiam ata alle armi per adem piere agli obblighi di leva è regolam entata dalle
norme di legge in vigore.
Durante il periodo di richiam o alle armi il personale con man sioni im piegatizie
avrà diritto al trattam ento previsto dalla legge 10 giugn o 1940 , n. 653.
I lavoratori, n ei confron ti dei quali non trova applicazione la legge 10 giugn o
1940 , n. 653, hann o diritto, in caso di richiam o alle arm i:
a) per il prim o m ese, all’intera retribuzion e;
b) per il secon do e terzo m ese, alla m età della retribuzione.
Il trattam en to previsto dalle norm e di legge contrattuali a favore dei richiamati
ha termine con la cessazione dell’attività.
Alla fine del richiam o sia in caso di invio in con gedo com e in quello di in vio in
licenza illim itata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizion e del
44
datore di lavoro per riprendere la sua occupazion e entro il termine di cinque
giorn i, se il richiam o ha avuto la durata superiore ad un m ese, di otto giorn i se
ha avuto durata superiore ad un m ese m a non a sei m esi, di quin dici giorni se ha
avuto durata superiore a sei m esi.
Nel caso che senza giustificato impedimento il lavoratore non si pon ga a
disposizion e del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà con siderato
dimission ario.
Nei con fronti del lavoratore richiamato alle arm i:
a)in caso di con tratto a term in e, la decorrenza del term ine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagion ale, il posto è con servato lim itatam ente alla durata
del con tratto;
c) in caso di richiamo duran te il periodo di prova, il rapporto resta sospeso sin o
alla fine del richiam o e il periodo trascorso in servizio m ilitare n on è com putato
agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) in caso di richiam o durante il periodo di preavviso di licen ziam en to, il posto è
conservato fino al term in e del richiam o alle arm i e il relativo periodo è
com putato agli effetti della anzianità di servizio.
L’obiezione di coscienza in servizio civile è regolam entata secondo le norme
legislative vigen ti in m ateria.
Art. 60
*UDYLGDQ]DHSXHUSHULR
Durante lo stato di gravidan za la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a)
per i due m esi precedenti la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b)
per il periodo in tercorren te tra la data presun ta del parto ed il parto
stesso;
c)
per tre m esi dopo il parto;
d)
per un ulteriore periodo di sei m esi dopo il periodo di cui alla lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla con servazione del suo posto di lavoro per tutto il
periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fin o al
com pim en to del 1° ann o di età del bam bino, salvo le eccezioni previste dalla
legge.
Il divieto di licenziam ento opera in con nessione con lo stato oggettivo di
gravidan za e puerperio e la lavoratrice licen ziata nel corso del periodo in cui
opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristin o del rapporto di lavoro
m ediante presentazion e, entro 90 giorni dal licenziamen to, di idonea
certificazione dalla quale risulti l’esisten za all’epoca del licen ziam ento delle
condizion i che lo vietavano.
In caso di m alattia prodotta dallo stato di gravidanza nei m esi precedenti il
periodo di divieto di licenziamento, l’istituzione è obbligata a con servare il posto
di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di assenza obbligatoria, in dicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di
assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere com putati n ell’anzianità
di servizio.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative in den nità
restano a com pleto carico dell’INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà
l’Ente preposto.
45
L’Istituzione deve con sen tire alle lavoratrici madri, duran te il primo anno di vita
del bam bino, due periodi di riposo, an che cumulabili, durante la giorn ata. Il
riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo, di cui al precedente com m a, hanno la durata di un’ora
ciascuno e sono considerati ora lavorativa agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro; essi comportan o il diritto per la lavoratrice di uscire
dall’Istituzione.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assen tarsi dal lavoro duran te le m alattie del
bambin o di età inferiore ai 3 an ni, dietro presentazion e di certificato medico.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione
dell’Istituzione il certificato m edico rilasciato da un m edico della U.S.L. e la
Direzione è ten uta a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici con nessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è
tenuta ad inviare all’Istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il
certificato di n ascita del bam bino, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
Nel caso di dim issioni presen tate durante il periodo per cui è previsto il divieto
di licenziam ento, la lavoratrice ha diritto allo scatto di anzianità previsto
dall’art.47 e ad una in den nità pari a quella spettan te in caso di preavviso
secon do le modalità previste dall’art. 70 .
Per le festività caden ti n ei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il
puerperio, la lavoratrice ha diritto ad un a indennità in tegrativa di quella a carico
dell’INPS, da corrispondersi a carico dell’Istituzione in m odo da raggiun gere
com plessivamen te il 10 0 % della retribuzion e giornaliera. Per i periodi di
assenza obbligatoria per gravidan za e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a
percepire dall’Istituzione la 13° m en silità lim itatamente all’aliquota
corrispondente al 20 % della retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente con tratto in m ateria di gravidanza e
puerperio valgono le n orm e di legge e i regolamen ti vigenti.
Art. 61
&RQJHGRPDWULPRQLDOH
Il personale n on in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15 (quindici)
giorn i di calendario per contrarre m atrimon io. La richiesta di congedo
m atrim oniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 15 (quindici)
giorn i di calendario di anticipo.
Il personale ha l’obbligo di esibire, alla fine del con gedo, regolare
docum entazione dell’avvenuta celebrazion e.
Art. 62
3HUPHVVLSHUOXWWRGLIDPLJOLD
In caso di morte di: coniuge, genitori, figlia/ o, sorella, fratello, nonn a, n onno e
46
suoceri, compete alla lavoratrice o al lavoratore un con gedo straordin ario
retribuito di 3 (tre) giorni in coin cidenza con le esequie.
Art. 63
3HUPHVVLSHUIXQ]LRQLHOHWWRUDOLUHIHUHQGXP
In conform ità alle vigenti norme di legge, in dipen den tem ente dal norm ale
periodo di ferie previsto dal presen te CCNL, alle lavoratrici ed ai lavoratori
chiam ati a svolgere funzion i presso gli uffici elettorali per le elezion i del
Parlam ento nazion ale, per le elezion i comunali, provinciali, regionali ed
europee, nonché le con sultazioni referendarie, saran no con cessi 3 (tre) giorni di
perm esso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutin io, ai sen si
dell’art. 119 del D.P.R., 30 marzo 1957 n . 361 e dell’art. 1 della legge 30 aprile
1978 n. 178.
Le giorn ate di perm essi di cui al preceden te comm a non pregiudicano il norm ale
periodo di ferie e non sono cum ulabili con il riposo settim anale di legge.
$UW
3HUPHVVLHUHFXSHUL
A richiesta la lavoratrice ed il lavoratore potrann o ottenere in qualunque
periodo dell’an no, com patibilmente con le esigen ze di servizio, perm essi di
breve durata recuperabili, in accordo con l’Istituto, con altrettante ore di lavoro.
Art. 65
$VSHWWDWLYDQRQUHWULEXLWD
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non in feriore ad un
ann o, che n e facciano richiesta può essere con cessa, per gravi o comprovate
necessità personali e per cause di m alattia di familiari, fermo restando la
salvaguardia delle esigen ze di servizio, un a aspettativa sen za retribuzione e
sen za decorrenza dell’an zian ità ad alcun effetto, per un periodo m assim o di 6
(sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale.
Art. 66
47
0DODWWLDHGLQIRUWXQLR
Per m alattia od in fortunio si inten de ogni alterazione dello stato di salute, che
com porti in capacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata
dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.
0DODWWLD
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere com unicata
all’Istituto secondo quan to indicato nell’art.67.
Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono in viare all’Istituto stesso en tro due
giorn i dall’inizio dell’assenza idonea certificazion e san itaria attestante
l’in capacità lavorativa, n on ché i successivi certificati di prolungam ento della
m alattia entro lo stesso termine.
L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assen ze per inferm ità solo
attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici com peten ti.
Durante la m alattia il lavoratore non in prova ha diritto alla con servazione del
posto per un m assim o di 18 0 giorn i in un ann o solare, trascorsi i quali, e
perdurando la m alattia, l’Istituzione potrà procedere al licen ziam ento con la
corresponsione dell’indenn ità di anzianità e di preavviso.
La con servazione del posto n ei con fronti dei lavoratori in malattia potrà essere
prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazion abile,
di giorni 18 0 di calendario, alle seguen ti con dizioni:
a)
b)
c)
che non si tratti di m alattie croniche e/ o psichiche;
che sian o esibiti dal lavoratore regolari certificati m edici;
che tale periodo sia considerato di “ aspettativa" senza retribuzione.
Nel caso in cui, alla scaden za del periodo di m alattia o della successiva
aspettativa n on retribuita, il lavoratore presentasse le dimission i, sarà applicato
il trattam en to previsto per il licenziamen to.
Il periodo di malattia o di infortun io è considerato utile ai fini del computo del
trattam en to di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14°
m ensilità.
Durante il periodo di m alattia il lavoratore avrà diritto:
a)
b)
c)
d)
alle prestazion i sanitarie del servizio sanitario n azionale;
ad una indenn ità pari al 50 % della n orm ale retribuzione percepita per i
giorn i di m alattia dal 4° al 20 °, e pari a 2/ 3 della n orm ale retribuzione
per i giorni successivi, da corrispondersi dall’INPS;
ad una integrazion e dell’in den nità a carico dell’INPS da corrispon dersi
dall’Istituzione, in m odo da raggiun gere complessivam en te le seguenti
m isure:
1.
il 90 % della normale retribuzion e per i giorn i dal 1° al 17°;
2.
il 10 0 % della normale retribuzion e per i giorn i dal 18 ° in poi;
alle an ticipazion i di cui alla legge 29/ 12/ 198 0 , n. 33.
Le in den nità a carico delle Istituzioni non son o dovute se l’INPS non
corrisponde per qualsiasi m otivo le in den nità di cui alla lettera b); se l’in den nità
è corrisposta dall’INPS in m isura ridotta, l’Istituzion e non è ten uta ad integrare
48
la parte di inden nità non corrisposta dall’INPS stessa.
7XEHUFRORVL
Per il trattam ento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle
norme legislative vigen ti.
,QIRUWXQLR
Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamen to econ om ico
stabilito per la malattia fino al 180 ° giorn o e alla conservazione del posto sin o
alla guarigione clin ica dai postum i dell’in fortun io m edesim o regolarm ente
denunciato all’INAIL.
Le indennità dovute dall’INAIL saran no anticipate dall’Istituzion e alle norm ali
scaden ze del periodo di retribuzion e.
I lavoratori aventi diritto son o ten uti a comunicare tem pestivam ente
all’Istituzion e l’avvenuta liquidazione a pagam ento da parte dell’INAIL delle
in den nità spettan tigli, onde perm ettere all’Am m inistrazione di con tabilizzare
l’even to.
Nel caso di m alattia o infortun io den un ciati dopo la notificazione del preavviso
le norm e relative alla con servazione del posto ed al relativo trattam en to
econom ico sono applicabili n ei lim iti di scaden za del preavviso stesso.
In riferim ento alla norm ativa relativa alla m alattia e all’infortun io con la dizione
<an no solare> si inten de il periodo dal 1° gen naio al 31 dicem bre di ogni ann o.
TITOLO VII
1250(&203257$0(17$/,(',6&,3/,1$5,
Art. 67
'RYHULGHOSHUVRQDOH
Qualora all’En te datore di lavoro possa effettivam ente ricon oscersi la qualità di
organ izzazione di tendenza, il person ale la cui specifica attività esprim a le
tenden ze e le fin alità ideologico-religiose proprie dell’En te stesso e serva alle sue
fin alità si asterrà da com portam enti contraddittori nell’ambito della prestazione
lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di in cidenza
sull’efficacia della prestazion e).
La disciplin a del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un
even tuale regolam ento in tern o, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a
49
tutte le dipendenti e a tutti i dipen denti.
Detto regolam ento non potrà conten ere n orm e in deroga o in con trasto con gli
articoli del presente contratto e della Legge 20 m aggio 1970 , n . 30 0 .
La prestatrice ed il prestatore d’opera, in tutte le man ifestazioni del rapporto di
lavoro, dipendon o dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Essi devon o usare m odi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i
superiori e osservare le disposizioni ricevute.
In armon ia con la dign ità person ale della prestatrice e del prestatore d’opera, i
superiori imposteranno i rapporti con loro a sen si di collaborazione e di
rispetto.
È vietato alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare n ei locali di lavoro e
in tratten ersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate
dalla Direzion e dell’En te.
È vietato altresì sostare duran te le ore di riposo interm edio in locali diversi da
quelli destinati al person ale dipendente.
$UW
5LWDUGLHGDVVHQ]H
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro.
I ritardi e/ o le assenze giustificati e dovuti a m otivi di eccezionalità o forza
m aggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un im porto
corrispondente al ritardo e/ o assenza.
Nel caso del ritardo, la m ancata giustificazion e o la recidiva per la terza volta
nell’anno solare darann o luogo, oltre alla tratten uta, anche ai provvedim enti
disciplinari di cui al successivo art. 69.
Salvo il caso di grave e legittim o im pedim en to, di cui sem pre incom be alla
lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze debbono essere
com un icate tempestivamen te prima dell’inizio del servizio e successivam ente
idoneam ente certificate en tro 48 ore.
Nel caso di assen za non preavvertita e/ o non giustificata, saran no applicati i
provvedimenti disciplin ari di cui al successivo art.69.
Art. 69
3URYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL
Le man canze delle dipendenti e dei dipendenti saran no pun ite in relazion e alla
loro gravità e alla loro recidività. I provvedim enti disciplinari per le infrazioni
alle n orm e del presente con tratto e alle norm e di cui all’articolo preceden te o
alle disposizion i eman ate dalla Direzione, saran no i seguen ti:
a)
b)
c)
d)
biasimo inflitto verbalmen te;
biasimo inflitto per iscritto;
m ulta sino a tre ore di norm ale retribuzione;
sospen sion e sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzion e;
50
e)
licen ziam ento disciplin are sen za preavviso.
Normalmen te il biasim o verbale e quello scritto saran no inflitti n ei casi di prima
m ancan za; la m ulta nei casi di recidiva; la sospension e nei casi di recidiva per
m ancan za già pun ita con la m ulta n ei sei m esi preceden ti.
Incorre nei provvedim en ti di biasimo, della multa o della sospen sion e la
dipen dente o il dipen dente che:
1)
m anchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti m ance dagli ospiti e
loro fam iliari;
2)
assum a sul lavoro un contegno scorretto ed offen sivo verso gli uten ti, i
soggetti esterni ed i colleghi e/ o com pia nei loro confronti atti o molestie,
anche di carattere sessuale;
3)
n on si presen ti al lavoro senza giustificato m otivo;
4)
ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazion e;
5)
om etta di preavvertire e/ o giustificare le assenze com e previsto dal
precende art.69;
6)
n on esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua
con negligenza;
7)
fum i n ei locali ove n e è fatto espresso divieto;
8)
in troduca senza autorizzazion e bevande alcoliche o stupefacenti n egli
am bienti di lavoro dell’Istituzione;
9)
si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione
derivan te dall’uso di sostan ze stupefacenti;
10 )
partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sem preché il litigio
non assum a caratteri di rissa;
11)
bestem m i nei luoghi di lavoro;
12)
violi o non osservi le n orm e igien ico-sanitarie di cui alle disposizioni di
legge qualora n on diversam ente san zionato dalle stesse, nonché le m isure
di preven zione infortun i e le disposizion i a tale scopo em anate
dall’Istituzione;
13)
ometta di com unicare le eventuali variazioni del domicilio o della
residenza, n on ché le variazion i dei dati person ali forniti all’atto
dell’assun zione, n ei casi in cui vi sia tale obbligo;
14)
in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini personali;
Il licenziamen to con im mediata risoluzion e del rapporto di lavoro e con la
perdita dell’in den nità di preavviso potrà essere inflitto per le man canze più
gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
b) assenza in giustificata oltre il 4° giorno o per tre volte nell’anno solare nei
giorn i precedenti o seguen ti ai festivi o alle ferie;
c) recidiva in una qualsiasi m ancan za di pari gravità che abbia dato luogo a due
sospen sioni nel corso dell’an no;
d) furto;
e) danneggiamen to volon tario o per n egligen za grave e dim ostrata di im pianti
o di materiale della Istituzione;
f) atto im plican te dolo o colpa grave con dann o dell’Istituzione;
g) alterazion i dolose dei sistem i di controllo di presenza della Istituzione;
h) in osservanza del divieto di fum are quando tale in frazione possa provocare
gravi dann i alle persone o alle cose;
i) in subordin azione grave verso i superiori;
51
j) violazion e delle n orm e in materia di armi;
k) abban dono del posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzion e del lavoro
o di ordin i ricevuti che im plichin o pregiudizio all’in columità delle persone o
alla sicurezza degli am bienti;
l) in osservanza delle norme m ediche per malattia;
m ) gravi com portamenti lesivi della dignità della person a;
n) contraffazion e o mendace dichiarazione di grave en tità sulla
docum entazione inerente l’assun zione.
Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 m aggio 1970 n. 30 0 i provvedim enti
disciplinari, di cui al presente articolo ad eccezion e del biasim o verbale, non
possono essere adottati nei con fronti della lavoratrice o del lavoratore senza
aver loro preven tivamente contestato per iscritto l’addebito e sen za averli sentiti
a loro difesa.
In ogn i caso i provvedim enti disciplin ari di cui ai preceden ti com m i del presente
articolo, ad eccezion e del biasim o verbale, n on possono essere applicati prima
che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato
loro causa e n on oltre 30 giorni dalla data di presentazion e delle giustificazion i.
L’im porto delle m ulte, n on costituen te ricon oscim en to di dann o, è devoluto
all’INPS.
6RVSHQVLRQHFDXWHODUH
In caso di m ancan ze che prevedono il licen ziam ento sen za preavviso, il datore di
lavoro potrà disporre la sospension e cautelare della dipendente o del
dipen dente con effetto im m ediato per un periodo m assim o di 6 giorni lavorativi.
Il datore di lavoro com unicherà per iscritto agli in teressati i fatti rilevanti ai fini
del provvedim en to e n e esam inerà le eventuali deduzioni contrarie.
Nel caso in cui le giustificazion i siano accolte, la dipen den te o il dipendente
sarann o rein tegrati nel loro posto di lavoro e verrà loro corrisposta la
retribuzione per il periodo della sospension e cautelare.
7,72/29,,,
(67,1=,21('(/5$332572',/$9252
Art. 70
3UHDYYLVRGLOLFHQ]LDPHQWRHGLPLVVLRQL
La risoluzion e del rapporto di lavoro per il person ale assun to a tem po
in determ inato , tanto n el caso di licen ziam ento da parte dell’En te quan to in
quello di dimission i della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal
regolare preavviso scritto a m ezzo lettera raccom andata.
I term in i di preavviso sono i seguenti:
Quadri e 1° livello
2°
livello
3° S – 3°
livello
4° S – 4°
livello
m esi 3
m esi 2
m esi 1
gg. 25
52
5° S – 5°
6° S – 6°
7°
livello
livello
livello
gg. 25
gg. 15
gg. 15
Nel caso di dim issioni, i term in i di preavviso devon o essere rispettati anche dal
lavoratore/ trice assunto a tem po determ in ato.
I term ini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello com presi, in
caso di licen ziam ento da parte dell’En te, son o increm entati di 15 (quindici)
giorn i.
I term ini di preavviso decorrono dalla fin e o dal giorno 16 di ciascun m ese.
Ai sensi del 2° com m a dell’art. 2118 del Codice Civile, in caso di m ancato
preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una in den nità
equivalente all’im porto della retribuzion e di cui all’art. 41 corrispon dente al
periodo di cui al 2° comm a del presen te articolo, com pren siva dei ratei di 13° e
14° m ensilità.
Ove la dipendente od il dipendente, in caso di dim issioni non abbia dato il
preavviso, l’En te ha facoltà di riten ere una somm a corrispondente alla
retribuzione del periodo di m ancato preavviso.
Art. 71
/LFHQ]LDPHQWRLQGLYLGXDOH
Il licenziamen to individuale è soggetto alle norm e delle leggi 15 luglio 1966 n °
60 4, 20 m aggio 1970 n. 30 0 e 11 m aggio 1990 n° 10 8.
Art. 72
$SSDOWL&DPELGLJHVWLRQH
In con siderazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortem ente
caratterizzato dalla effettuazione del servizio tram ite con tratti d’appalto ed è
soggetto a rilevanti cam biamen ti sul piano della gestion e, le parti, sottolin eando
la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi com presi quelli istituzionali, ai fin i di
perseguire la con tinuità e le con dizioni di lavoro acquisite, con cordano quan to
segue:
a)
la parte datoriale, n el caso di cessazione della gestione dell’attività o
servizio o di parte di questi n e darà form ale, preventiva e tem pestiva
in form azione alle rappresentan ze sin dacali dell’Istituzione e alle OO.SS.
territoriali;
b)
la parte datoriale suben trante, in quan to rien tran te nella sfera di
applicazione del CCNL UNEBA, anch’essa con la m assima tem pestività
possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento darà a sua volta
form ale notizia alle OO.SS. territoriali circa l’inizio della nuova gestion e e
si im pegna a garan tire le con dizioni econom iche già percepite da ogni
singola lavoratrice o singolo lavoratore derivan ti dall’applicazione del
CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità e dagli eventuali accordi
in tegrativi.
53
In caso di m odifiche o mutam enti significativi n ell’Organ izzazione del lavoro o
nelle m odalità di servizio o nelle tecn ologie produttive o scelte, an che da parte
del com m ittente, com portanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le
parti attiveranno un con fronto finalizzato alla ricerca delle soluzion i più idonee.
Art. 73
7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWR
Oltre al preavviso di cui all’art.70 o, in difetto, alla corrispon den te in den nità di
cui al penultim o com ma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore
assun ta/ o a tem po indeterminato avran no diritto, fin o al 31 m aggio 1982, sia in
caso di licen ziam ento, sia in caso di dim issioni, ad un a inden nità com m isurata
ad un a men silità di retribuzione di cui all’art. 41 per ogni an no di servizio
prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il calcolo dell’in den nità va effettuato per tutto il personale e per l’in tera
anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art. 41, m aggiorata dei ratei di
13° e 14° m ensilità.
Ai sensi dell’art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli
aumen ti derivan ti dall’in dennità di contin genza m aturati posteriorm ente al 31
genn aio 1977 sono esclusi dalla base di com puto della in den nità di an zian ità.
Non costituiscono accessori com putabili agli effetti del presen te articolo, i
rimborsi spese, i compensi per lavoro straordin ario, l’aggiunta di famiglia, le
gratificazion i straordinarie non contrattuali e sim ili, e le indenn ità non
continuative.
Le frazioni di ann o sarann o conteggiate per 12° e la frazione di m ese pari o
superiore ai 15 giorn i sarà considerata mese intero.
A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n.
297.
L’in den nità di an zianità deve essere versata en tro 20 giorni dalla data di
cessazion e del servizio.
In caso di ritardo dovuto a con testazion i o ad altre cause non im putabili alla
lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorren za dal
giorn o dell’effettiva cessazion e del servizio.
In caso di decesso della dipen den te o del dipen den te l’indenn ità di anzianità e
quella sostitutiva di preavviso saran no corrisposte agli aven ti diritto secondo le
norme del Codice Civile.
Per quan to riguarda le anticipazioni del T.F.R. si fa riferim en to alla normativa
vigen te.
TITOLO IX
352&('85(3(5/¶(6$0('(//(&217529(56,(
Art. 74
&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDQD]LRQDOHHUHJLRQDOH
E’ istituita in Roma presso l’Union e Nazion ale Istituzion i e Iniziative di
54
Assisten za Sociale (UNEBA), la Com mission e paritetica nazionale che dovrà
esam in are tutte le controversie di in terpretazione e di applicazion e di in teri
istituti o di singole clausole con trattuali. A detta Com mission e dovrann o
rivolgersi, a mezzo raccom andata con ricevuta di ritorn o, le Associazioni
stipulanti il presen te con tratto o le organizzazion i locali fan centi capo alle
predette Associazioni nazion ali stipulanti.
Della Com m issione paritetica n azionale fann o parte di diritto le parti stipulanti
il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Comm issione paritetica nazionale, le parti
in teressate non potranno prendere alcun a altra iniziativa entro 45 giorni.
Entro sei m esi dalla firm a del Contratto, le parti – su indicazion e della
Com mission e paritetica – stipuleran no un accordo per la definizione delle
procedure di conciliazion e ed arbitrato.
In ogn i region e i corrispon denti livelli delle parti firm atarie il presente CCNL
provvederan no alla costituzione di Comm issioni paritetiche regionali aventi il
com pito di :
a)
b)
esam in are tutte le con troversie di interpretazion e e di applicazione
relative ad accordi regionali o di Istituzione;
definire l’applicazione del CCNL n elle strutture dove ven gono applicati
altri contratti facendo riferim ento ai protocolli di cui all’art. 1 del
presente CCNL;
55
Allegato 1
$WWLYLWj
GHOO¶RSHUDWRUH
VRFLRVDQLWDULR
GHOO¶RSHUDWRUHGLDVVLVWHQ]DRDOWULPHQWLGHILQLWRH
GHOO¶RSHUDWRUH WHFQLFR GL DVVLVWHQ]D FROORFDWL QHL
OLYHOOLGHILQLWLYLƒ6Hƒ
$VVLVWHQ]DGLUHWWDHGDLXWRGRPHVWLFRDOEHUJKLHUR
-
Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di
igiene personale;
Realizza attività sem plici di supporto diagnostico e terapeutico;
Collabora ad attività finalizzate al mantenim ento delle capacità psico-fisiche residue, alla
rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
Realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
Coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche term inale e
m oren te;
Aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita;
Cura la pulizie e l’igiene am bientale.
,QWHUYHQWRLJLHQLFRVDQLWDULRGLFDUDWWHUHVRFLDOH
-
Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio- danno
dell’utente;
Collabora alla program mazion e degli interventi assistenziali;
Valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
Collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
Riconosce ed utilizza linguaggi e sistem i di comunicazione-relazione appropriati in relazione
alle condizioni operative;
Mette in atto relazion i-com unicazioni di aiuto con l’utente e la fam iglia per l’integrazione
sociale ed il mantenim ento e recupero della identità personale.
56
6XSSRUWRJHVWLRQDOHRUJDQL]]DWLYRHIRUPDWLYR
-
Utilizza strum enti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato duran te
il servizio;
Collabora alla verifica della qualità del servizio;
Concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla
loro valutazione;
Collabora alla definizione dei propri bisogni di form azione e frequenta corsi di
aggiornamento.
$WWLYLWj GHOO¶RSHUDWRUH JHQHULFR GL DVVLVWHQ]D R
DOWULPHQWL GHILQLWR FROORFDWR QHL OLYHOOL GHILQLWLYL
ƒ6Hƒ
-
Aiuto a favorire l’autonomia della persona;
Aiuto per il governo dell’alloggio, riordino e pulizia del letto, della stanza e dei servizi
igienici dell’Ospite, cam bio della biancheria e aiuto per il pranzo;
Aiuto nelle attività della persona su se stessa : alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il
bagno, la vestizione e l’assunzione dei pasti;
Aiuto per una corretta deam bulazione, aiuto nel m ovim ento degli arti, accorgimenti per una
giusta posizione in condizioni di riposo;
Aiuto alla corretta assunzione delle prescrizioni farm acologiche;
Aiuto nell’uso di accorgim enti o ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare, camm in are;
Segnalazioni di anom alie nelle con dizioni psico-fisiche dell’ospite.
57
Allegato 2
$&&25'2 3(5 /¶(/(=,21( '(//( 568 1(//( 5($/7$
', &8,
$//$6)(5$',$33/,&$=,21('(/&&1/81(%$
3$57(35,0$
0RGDOLWjGLFRVWLWX]LRQHHGLIXQ]LRQDPHQWR
$PELWRHGLQL]LDWLYHSHUODFRVWLWX]LRQH
Nelle realtà n elle quali sian o occupati più di 15 dipenden ti a tem po
in determ inato, com presi i CFL e gli apprendisti, si può dar luogo alla
costituzion e delle rappresentan ze sindacali unitarie (RSU), sulla base di liste
presentate ad iniziativa delle organ izzazioni sindacali firm atarie del Protocollo
del 23 Luglio 1993, n onché del presente accordo e del presen te CCNL.
Hann o altresì potere di in iziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle
organ izzazioni sin dacali suddette, purché form alm ente costituite in sin dacato
con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a con dizione che:
1. raccolgano il 5% delle firm e sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
2. accettino espressam ente e formalmente con un atto scritto il con tenuto del
presente accordo.
&RPSRVL]LRQH
Alla costituzione della RSU si procede, per 2/ 3 dei seggi, m ediante elezione a
suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorren ti.
Il residuo terzo vien e assegnato alle liste presen tate dalle organ izzazioni
sindacali, firm atarie del Con tratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato n ella
realtà interessata, ed alla sua copertura si procede in proporzion e ai voti ricevuti
nei due terzi.
58
Nella composizion e delle liste si garan tirà una adeguata rappresen tanza delle
diverse profession i n on ché una adeguata rappresen tanza di gen ere attraverso
una coeren te applicazion e delle n orm e antidiscrim in atorie.
'HVLJQD]LRQHQHOOHOLVWH
Non è am messa la designazion e nella lista di organ izzazione di lavoratori
aderen ti ad altra organ izzazione.
1XPHURGHL&RPSRQHQWL
Con riferim ento a quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, sotto il
titolo “ rappresentanze sindacali” il n um ero dei com ponen ti delle RSU è così
determ in ato:
n° 3 rappresentanti da 16 a 50 addetti
N° 6 rappresen tanti da 51 a 150 addetti
N° 9 rappresen tanti da 151 a 20 0 addetti
N° 12 rappresentan ti da 20 1 a 30 0 addetti
N° 15 rappresentan ti da 30 1 a 50 0 addetti
N° 18 rappresentanti da 50 1 addetti in poi
Per il com puto dei componen ti le RSU si fa riferim ento al n um ero totale degli
addetti, come stabilito al punto 1 del presen te accordo, delle diverse realtà
facen ti capo alla medesim a istituzione nell’am bito provin ciale.
&RPSLWLHIXQ]LRQL
Le RSU elette e formalmente in sediate, subentrano alle RSA o alle an aloghe
strutture sin dacali esisten ti com un que denom inate ed ai loro dirigenti n ella
titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzion i a essi spettanti sia per effetto
delle disposizioni della Legge 30 0 / 1970 che di altre leggi, sia per quelle
disciplinate da CCNL o accordi collettivi secondo le modalità ed en tro i lim iti
che saran no determinati in sede di contrattazione collettiva.
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittim ate dal voto e
in quan to espression e della articolazion e organizzativa dei sin dacati di categoria
e delle Confederazioni svolgon o, unitam ente alle Federazioni stipulan ti il
presente accordo e il CCNL Uneba, le attività negoziali per le m aterie proprie del
livello di istituzion e, secondo le m odalità definite dallo stesso CCNL n on ché in
attuazione delle politiche Confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono in terdipendenze oggettive sui diversi con tenuti della
contrattazione ai vari livelli, l'
attività sin dacale affidata alla RSU presuppone
perciò il coordinam en to con i livelli esterni dell'
organizzazione sin dacale.
'LULWWLSHUPHVVLOLEHUWjVLQGDFDOLHWXWHOH
59
I com pon enti le RSU subentrano ai dirigen ti delle RSA e delle strutture
sindacali esistenti com un que denom in ate n ella titolarità dei diritti, perm essi,
libertà sin dacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al
titolo III della legge 30 0 / 1970 .
Son o fatte salve le condizioni di miglior favore previste da CCNL o da accordi
collettivi di diverso livello in m ateria di n um ero dei dirigenti della RSA o di
strutture an aloghe comunque denom in ate, diritti, permessi e libertà sindacali
nei con fronti delle organ izzazioni sindacali stipulanti il CCNL o accordi collettivi
di diverso livello.
Si procederà all’arm onizzazion e, nell’ambito dei singoli istituti con trattuali,
anche in ordine alla quota di libertà sin dacali da trasferire ai com ponen ti della
RSU e, sempre n el rispetto dei principi sopra concordati, si definiran no in via
prioritaria soluzion i in base alle quali le sin gole con dizioni di m iglior favore
dovrann o perm ettere alle organ izzazioni sin dacali con le quali si eran o
conven ute, di m antenere un a specifica agibilità sin dacale a livello di azien da.
In favore delle organizzazion i sindacali stipulanti il CCNL e il presente accordo,
sono fatti salvi i seguenti diritti:
1. diritto ad in dire, sin golarm en te o congiuntam en te, l’assem blea dei lavoratori
durante l’orario di lavoro, nei lim iti di un terzo delle ore dispon ibili per
effetto di disposizioni contrattuali, restando le rim anen ti riservate alla
iniziativa della RSU;
2. diritto ai permessi retribuiti n ella quota parte riservata alle organ izzazioni
com e defin ita dal CCNL;
3. diritto alle aspettative sin dacali secondo le disposizioni vigenti;
4. diritto ai permessi non retribuiti di cui all’Art. 24 Legge n° 30 0 / 1970 ;
5. diritto di sede per lo svolgim ento delle riun ioni e di affission e secondo le
disposizion i vigenti.
Le organ izzazioni sindacali di categoria, aderen ti al presen te accordo restan o
titolari di altri diritti, libertà sin dacali, permessi e tutele disposti, in aggiunta a
quan to previsto nella Legge n° 30 0 / 1970 , dalla con trattazione ai diversi livelli.
In sede di regolamen ti attuativi di com parto o di CCNL sarà determ in ata la
quota parte di tali diritti, libertà sindacali e tutele da m anten ere alla
dispon ibilità delle organizzazion i sin dacali stesse e la corrispon den te quota da
riservare alle RSU per l’espletam ento dei com piti e delle fun zion i ed esse
spettanti.
'XUDWDHVRVWLWX]LRQHQHOO¶LQFDULFR
I com pon enti le RSU restano in carica tre an ni e possono essere rieletti n elle
successive elezioni.
La RSU uscente, unitam ente alle organ izzazioni sindacali di cui al prim o com ma
del pun to 1 del presente accordo, provvederà ad indire le elezion i m ediante
com un icazion e ai lavoratori e alla direzione aziendale secon do le m odalità
stabilite dal presen te accordo.
60
In caso di man cato rinnovo en tro il term in e di 30 giorni dalla data di scadenza
del m andato, le OO.SS. territoriali indicheran no alla direzione dell’istituto o
dell’ente, n ello rispetto dello spirito del presente accordo, le proprie decisioni in
m erito.
In caso di dim issioni di un com ponen te elettivo, lo stesso sarà sostituito dal
prim o dei non eletti appartenen te alla medesima lista.
Il componen te dim issionario qualora sia stato designato nella quota del terzo
riservato alle OO.SS. firm atarie del presente accordo, sarà sostituito con altro
com ponente dalla m edesim a organizzazion e sindacale.
Le dim ission i e conseguenti sostituzioni dei componen ti le RSU n on posson o
concern ere un numero superiore al 50 % degli stessi, pen a la decadenza della
RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinn ovo, secon do le m odalità
previste dal presente accordo.
5HYRFDGHOOH568
A m aggioranza assoluta (50 % + 1) del collegio elettorale i lavoratori posson o
revocare il m andato a com pon enti o alla totalità delle RSU.
La revoca deve essere form alizzata con voto a scrutinio segreto in assem blea,
ove partecipino alm eno i due terzi dei lavoratori aventi diritto al voto.
/D FRQYRFD]LRQH GHOO
DVVHPEOHD GHO FROOHJLR QHL OLPLWL GHO PRQWH RUH
FRQWUDWWXDOH GHYH HVVHUH ULFKLHVWD GD QRQ PHQR GL GHL ODYRUDWRUL GHO
PHGHVLPRFROOHJLR
&ODXVRODGLVDOYDJXDUGLD
Le Organ izzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 Legge
30 0 / 1970 , che siano firm atarie del presen te regolamento nonché quelle che
aderiscono alla disciplin a in esso conten uta, partecipando alla procedura di
elezione della RSU, n ella realtà in teressata e al fin e di evitare sovrapposizione di
rappresentan za, rinunciano form alm ente ed espressamen te a costituire RSA ai
sen si della norm a sopra men zionata.
In assenza di RSU e fino alla loro elezion e e formale in sediamento, le RSA
costituite ai sensi della legge 30 0 / 70 svolgerann o le funzion i ad esse deman date
dalla stessa.
'HFLVLRQL
Le decisioni di competen za della RSU son o assunte a m aggioranza dei
com ponenti.
&RRUGLQDWRUH
61
Di n orm a in ogn i RSU deve essere individuato un coordinatore organ izzativo
avente il compito di con vocare la RSU e tenere gli atti relativi al fun zionam en to
della stessa.
In presen za dell’esecutivo, il coordin atore organizzativo viene in dividuato al suo
in tern o e le sue attività vengono svolte di con certo e su man dato dell’esecutivo
stesso.
Riunioni straordinarie della RSU possono essere richieste per iscritto da un
terzo dei suoi com ponenti, in tal caso il coordinatore ha l'
obbligo di con vocare la
RSU assicurando a tutti i componen ti la possibilità di partecipare.
(VHFXWLYR
Qualora la complessità della realtà lo richieda può essere individuato un
organ ism o di coordinam ento den om in ato Esecutivo.
Dell’Esecutivo devono far parte rappresentan ti sia del settore che delle aree
contrattuali in proporzione al n um ero degli eletti nella RSU.
L’Esecutivo coordina il lavoro della RSU e n e attua le decisioni. Fatti salvi i
poteri decisionali e di in dirizzo delle RSU, n on chè di com posizion e della
delegazion e n egoziale, di norma quest’ultim a è costituita dall’Esecutivo an che
con even tuali in tegrazioni.
Di norma il n um ero dei com pon enti dell’Esecutivo n on può superare il 20 % dei
num ero dei com pon enti la RSU.
3$57(6(&21'$
',6&,3/,1$'(//$(/(=,21('(//$568
0RGDOLWjSHULQGLUHOHHOH]LRQL
L'
attivazion e delle procedure per indire le elezioni delle RSU compete,
congiuntam en te o disgiuntam ente, alle organizzazion i sin dacali firm atarie del
presente accordo e del CCNL Uneba.
Le elezioni saran no in dette m ediante com un icazione da affiggere n ell’apposito
albo che l'
istituzione o l'
en te m etterà a disposizione e da in viare alla Direzione
Aziendale, la quale dovrà con tenere anche i term in i entro i quali dovrann o
perven ire even tuali designazion i n ella com mission e elettorale.
In caso di rinn ovo della RSU, le medesim e organ izzazioni sin dacali, unitam ente
alla RSU uscen te, attiverann o le procedure previste dal presente accordo
alm eno tre m esi prim a della scadenza del m andato della RSU interessata.
62
7HUPLQHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHOLVWH
Il term ine per la presentazion e delle liste è fissato in 15 giorn i dalla data di
attivazion e della procedura ovvero di pubblicazion e all'
albo della indizion e delle
elezioni da parte delle organizzazion i sin dacali com petenti
&RPPLVVLRQHHOHWWRUDOH
Al fine di assicurare un ordin ato e corretto svolgimento della consultazion e,
nelle sin gole realtà viene costituita un a com m issione elettorale.
Per la com posizione della stessa ogni organ izzazione abilitata alla presen tazione
di lista potrà designare un lavoratore dipenden te dell'
istituzion e o ente, non
can didato.
La costituzion e della comm issione sarà coordin ata dalle organizzazion i che
han no attivato la procedura al fine di consentire a tutte le organ izzazioni aventi
diritto di poter designare il proprio rappresentan te in seno alla stessa.
&RPSLWLGHOODFRPPLVVLRQHHOHWWRUDOH
La Com mission e Elettorale ha il com pito di:
1. ricevere la presentazione delle liste,
2. deliberare su ogn i con testazione relativa alla rispon den za delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo;
3. verificare la valida presentazion e delle liste;
4. portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei can didati median te affissione
negli appositi spazi riservati all'
attività sindacale alm eno 8 giorn i prim a della
data fissata delle elezion i;
5. costituire i seggi elettorali, presieden do alle operazioni di voto che dovrann o
svolgersi sen za pregiudizio del n orm ale svolgimento dell’attività della realtà
in teressata;
6. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutin io dei voti;
7. esam in are e decidere su eventuali ricorsi proposti nei term ini di cui al
presente accordo;
8. proclam are i risultati delle elezion i, com un ican do gli stessi a tutti i soggetti
in teressati, ivi com prese le associazion i sindacali presentatrici delle liste.
4XRUXPSHUODYDOLGLWjGHOOHHOH]LRQL
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presen te accordo
favorirann o la più am pia partecipazion e dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezion i son o valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi il diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum n on sia stato raggiun to, la com m issione elettorale e
le organ izzazioni sindacali prenderan no ogn i determ inazione in ordin e alla
63
validità della con sultazione in relazione alla situazion e venutasi a determ in are
nell’azien da.
(OHWWRUDWRDWWLYRHSDVVLYR
Hann o diritto di voto e di eleggibilità tutti i lavoratori dipen den ti con contratto
a tempo in determ inato, i CFL e gli apprendisti.
3UHVHQWD]LRQHGHOOHOLVWH
Le Organizzazioni sin dacali che in tendon o con correre alle elezioni, purché in
possesso dei requisiti richiesti dal punto 1 Prima parte del presente accordo,
devon o presen tare le liste dei can didati al Com itato elettorale alm eno 10 giorni
prim a della data fissata per le lezion i.
Le liste dei candidati devon o essere controfirm ate da un num ero di presentatori
alm eno pari al 5% dei lavoratori dipendenti e tem po in determ inato, compresi i
CFL e gli apprendisti.
Non possono essere candidati coloro che abbian o presentato la lista ed i m em bri
della comm issione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, n on ostante il divieto di cui al precedente com m a, un candidato risulti
com preso in più di un a lista, la Com m issione elettorale, dopo la scadenza del
termine per la presen tazione delle liste e prim a di procedere alla affissione delle
liste stesse, in viterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena
l’esclusione dalla competizion e elettorale.
6FUXWDWRUL
E’ in facoltà delle organizzazioni presentatrici di lista di design are un o
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
can didati.
La design azione degli scrutatori deve essere effettuata n on oltre le 24 ore che
precedono l’inizio delle votazioni.
In assenza di design azione di scrutatori per tutte le liste concorrenti, il ruolo di
scrutatori viene assun to dai com pon enti la Com mission e Elettorale
6HJUHWH]]DGHOYRWR
Nelle elezion i il voto è segreto e diretto e n on può essere espresso per lettera né
per interposta persona.
64
6FKHGHHOHWWRUDOL
La votazion e ha luogo a m ezzo di scheda unica comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazion e e con la stessa evidenza.
In caso di con tem poran eità della presen tazione, l’ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da alm en o 2 com pon enti del seggio.
La loro preparazion e e la votazione devon o avven ire in m odo da garan tire la
segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegn ata a ciascun elettore all’atto della votazione dal
Presiden te o da un altro com pon ente il seggio elettorale.
Il voto di lista sarà espresso m edian te crocetta tracciata sulla in testazion e della
lista.
il voto è n ullo se la scheda n on è quella predisposta o se presen ta tracce di
scrittura o an aloghi segn i di individuazione.
3UHIHUHQ]H
L’elettore può m anifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui
votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore m ediante una crocetta apposta a
fian co del nom e del can didato preferito, ovvero esprim en do la preferenza n egli
apposita spazi sulla scheda.
L’in dicazione di più preferen ze date alla stessa lista vale un icam en te come
votazione della lista, an che se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a più di una lista, o l’indicazion e di più preferen ze date a liste differen ti,
rende n ulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a can didati di lista
differenti, si considera valido solam en te il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
0RGDOLWjGHOODYRWD]LRQH
Il luogo ed il calendario di votazion e saran no stabiliti dalla Comm issione
elettorale, previo accordo con la Direzione della realtà interessata in m odo tale
da permettere a tutti gli aven ti diritto l’esercizio del voto. Qualora l'
ubicazione
delle strutture e il numero dei votan ti lo dovessero richiedere, potran no essere
stabiliti più luoghi di votazion e evitan do peraltro eccessivi frazion amen ti an che
per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle elezion i riguardanti più strutture le votazioni avrann o luogo, di norm a,
contestualmen te.
65
Luogo e calen dario di votazione dovran no essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, m ediante com un icazion e nell’albo esistente presso le realtà
in teressate alm eno 8 giorni prim a del giorno fissato per le votazion i.
&RPSRVL]LRQHVHJJLRHOHWWRUDOH
Il seggio è com posto dagli scrutatori e da un Presidente nom inato dalla
Com mission e elettorale.
$WWUH]]DWXUDGHOVHJJLRHOHWWRUDOH
A cura della Com m issione elettorale ogn i seggio sarà m unito di una urna
elettorale, idon ea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura
ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve, inoltre, poter
disporre di un elen co com pleto degli elettori aven ti il diritto al voto presso di
esso.
5LFRQRVFLPHQWRGHJOLHOHWWRUL
Gli elettori, per essere amm essi al voto, dovran no esibire un documen to di
riconoscimento person ale. In m ancan za di docum ento personale essi dovrann o
essere riconosciuti da alm eno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza
deve essere dato atto nel verbale con cernente le operazion i elettorali.
&HUWLILFD]LRQHGHOODYRWD]LRQH
Nell’elen co di cui al precedente punto 14 a fian co del nom e dell’elettore, sarà
apposta la firm a dell’elettore stesso a conferm a della partecipazione al voto.
2SHUD]LRQLGLVFUXWLQLR
Le operazion i di scrutin io avrann o inizio subito dopo la chiusura delle
operazion i elettorali in tutti i seggi interessati.
Al termine delle operazion e di scrutin io, il Presidente del seggio con segnerà il
verbale dello scrutin io stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle
even tuali con testazion i, un itam ente al m ateriale della votazion e (schede,
elen chi, ecc.) alla Com m issione elettorale che, in caso di più seggi, procederà
alle operazion i riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.
La Com m issione elettorale, al termine delle operazioni di cui al com ma
preceden te, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il m ateriale (esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi. Il piego sigillato, dopo la defin itiva con valida della
RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Com m ission e elettorale e la
Direzione della realtà in teressata in modo da garantirne la integrità e ciò alm en o
per tre m esi.
66
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Comm issione
elettorale e di un delegato della Direzion e. I verbali saran no con servati dalla
RSU e dalla Direzion e.
$WWULEX]LRQHGHLVHJJL
Ai fini dell’elezione dei 2/ 3 dei com pon enti della RSU, il n um ero dei seggi sarà
ripartito, secon do il criterio proporzionale, in relazione ai voti con seguiti dalle
singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di com posizion e della
RSU previsto dal punto 2, parte prim a, del presen te accordo.
Nell’ambito delle liste che avran no con seguito i voti, i seggi sarann o attribuiti in
relazion e ai voti di preferenza otten uti da sin goli can didati. In caso di parità di
voti vale l’ordin e di lista.
5LFRUVLDOOD&RPPLVVLRQHHOHWWRUDOH
La Com m ission e elettorale, sulla base dei risultai di scrutin io, procede alla
assegnazion e dei seggi e alla redazion e di un verbale sulle operazioni elettorali,
che deve essere sottoscritto da tutti i com pon enti della Com mission e stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affission e dei risultati degli scrutini sen za che sian o stati
presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si inten de confermata
l’assegnazion e dei seggi di cui al prim o com ma e la Comm issione ne da atto nel
verbale di cui sopra.
Ove invece sian o stati presen tati reclam i nei term in i suddetti, la Comm issione
deve provvedere al loro esame en tro 48 ore, inseren do nel verbale suddetto la
conclusione alla quale è perven uta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovran no essere notificati a ciascun
rappresentan te delle Organizzazion i Sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, en tro 48 ore dal compim ento delle operazioni di cui al com ma
preceden te.
&RPLWDWRGHLJDUDQWL
Contro le decisioni della Com m issione Elettorale è am messo ricorso en tro 10
giorn i ad apposito Com itato dei garan ti.
Tale Com itato è composto, a livello provinciale, da un componen te design ato da
ciascuna delle Organizzazion i presentatrici di liste in teressate al ricorso, e
presieduto da Direttore dell’UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si
pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorn i.
&RPXQLFD]LRQHGHOODQRPLQDGHLFRPSRQHQWLGHOOD568
67
La n omina a seguito di elezione o designazion e dei com pon enti della RSU, una
volta defin iti gli eventuali ricorsi, sarà com unicata per iscritto alla Direzione
della realtà interessate a cura delle Organizzazion i sindacali di rispettiva
appartenen za dei com ponenti.
$GHPSLPHQWLGHOOD'LUH]LRQHGHOODUHDOWjLQWHUHVVDWD
La Direzione della realtà interessate m etterà a disposizione della Comm issione
elettorale l’elen co dei dipen den ti aventi diritto al voto e quanto è n ecessario a
consentire il corretto svolgimen to delle operazion i elettorali.
&ODXVRODILQDOH
Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
68
Allegato 3
$&&25'23(5/¶$33/,&$=,21(
'(/'(&5(72/(*,6/$7,92
Tra le OO.SS. F.P. CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, Nazionali e l’ANASTE e l’UNEBA si
conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 2/ 8 / 95 ed in
applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs 19/ 9/ 94 n.626, quanto segue.
In applicazione dell’art. 18 del D.Lgs 19/ 9/ 94 n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti
all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza. (R.L.S.)
Il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza viene eletto, in ragione di 1 ogn i 20 0 dipendenti o
frazione di 20 0 in ciascuna azien da o Unità Produttiva.
A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo
stesso En te in un am bito territoriale provinciale.
L’elezione avviene in apposita assem blea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipenden ti.
All’assemblea partecipan o con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica.
L’assemblea nomina tra i suoi com ponenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori
che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio.
Han no diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino form ale richiesta che:
- siano m aggioren ni;
- siano assunti a tem po pieno e indeterm inato.
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza esplica una specifica form a di rappresentanza di tutti i
lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/ 94.
Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (R.S.U.) e/ o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.)
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il prim o dei non eletti.
E’ possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati.
Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/ 94 e viene
obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la Sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge.
Egli ha diritto ad accedere, senza creare problem atiche allo svolgim ento dei servizi, agli ambienti di
lavoro per verificare lo stato di attuazione delle m isure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la
Sicurezza.
Per l’espletam ento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito
pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unità produttiva, con un m inim o di 10 ore.
Non rientra nel conteggio di cui sopra il tem po im piegato per le consultazioni obbligatorie previste dal
D.Lgs. 626/ 94.
L’Azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo.
La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori.
Il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione.
A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella m isura di numero 30 ore.
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 m esi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra
individuato.
Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organism i
Paritetici, la partecipazione del R.L.S. a detto corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata
risultasse diversa da quan to previsto dal precedente comm a.
Ogni Ente gestore si im pegna a costituire, entro i tempi fissati della norm ativa, il Servizio di
Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/ 94 ed il relativo Responsabile previa consultazione del
R.L.S., ove eletto.
Su iniziativa anche di una sola delle parti firm atarie sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art.
20 del D.Lgs. 626/ 94 a livello nazionale e regionale.
Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/ 94, sulla base di uno
specifico regolam ento da definirsi entro il 31/ 10 / 95.
Le OO.SS. FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TUCS UIL Nazionali e l’ ANASTE e l’ UNEBA, nella
consapevolezza dell’im portanza della materia di cui trattasi si im pegnano a prom uovere, nel rispetto delle
reciproche e necessarie autonom ie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e
1
sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. avvengono nelle diverse realtà interessate nel più breve
tem po possibile.
Le parti con vengono in oltre sull’opportunità di verifiche periodiche con giunte sul tema in
questione ed a tal fin e si impegn ano a rincontrarsi entro il 30 / 0 6/ 1996 e, successivamen te,
a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quan to pattuito e, se del
caso, per un suo aggiorn am ento o modificazione.
2
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ccnl - uneba 01-01-1999