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COMUNICAZIONE N.lt
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Al
PRESIDENTI
DEGLI
ORDINI
PROVINCIALI DE! MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTl'IATRI
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Al PRESIDENTI DEGLI ISCRITTI PER LE
DEGLI
ALL'ALBO
COMMISSIONI
ODONTOIATRI
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FNOMCcO
Oggetto: Conferenza Stato-Regioni: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Cari Presidenti,
facendo seguito alla Comunicazione n. 3 del 3 gennaio 2012 si ritiene opportuno
segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 è stato pubblicato
l'Accordo sancito tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo ai corsi di formazione
per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dei rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08.
Appare importante rilevare che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 è stato
pubblicato anche l'Accordo indicato in oggetto che appare di particolare rilevanza per i
Presidenti degli Ordini provinciali e per i medici o odontoiatri titolari di studi protessionali
con dipendenti.
Si rileva infatti che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. 1), del D.Lgs. 81/08 e successive
modificazioni e integrazioni costituisce un obbligo del datore di lavoro di adempiere alla
informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza
disciplinata dagli artt. 36 e 37 del citato decreto a cui è correlato specifico apparato
sanzionatorio (art. 55, comma 5, lett. c. - arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1500 a 5200 euro).
Per i dipendenti della P.A. è previsto un corso di formazione per un numero totale di 12
ore (rischio medio).
Per i dipendenti di studi medici e odontoiatrici sembrerebbe essere previsto un corso di
formazione per un numero totale di 16 ore (rischio alto).
Con riferimento ai lavoratori è previsto poi un aggiornamento quinquennale della durata di
6 ore per tutti livelli di rischio.
Al fine di consentire un esame approfondito della materia si allega copia del
provvedimento indicato in oggetto.
Cordiali saluti
Amede
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Ali. n.1
M.F
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Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la fonnazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. <.Z.{ /f5fi<Jel21 dicembre 2011
LA CONFERENZA PERMANENTE PER l RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del21 dicembre 2011
VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoron, e, in
particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità
della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;
VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento
tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni,
approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009,
pervenuta dalla Regione Toscana in data Sluglio 2009 e diramata in data 141uglio 2009;
CONSIDERATO che t'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza
del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;
VISTA la nota del16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale
tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre
2009;
CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata
convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del
lavoro e delle politiche sadali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti
sociali;
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le note del27 maggio, del7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del14 aprile 2011, con le quali è
stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le
valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un
nuovo incontro tecnico sull'argomento;
VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della
Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni
tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;
VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale ll Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di
Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;
VISTA la nota in data 14 luglio 2011 , con la quale è stata diramata la nota della Proviricia
autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;
VISTA la lettera del261uglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta,
condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio
dell'esame dello schema di accordo;
CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza
del 27 luglio 2011, è stato rinviato. su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;
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CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state
concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche
dello schema di accordo in parola;
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VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo,
relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;
VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle
Regioni e alle Province autonome;
VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la
Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della
Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione
definitiva del documento in parola;
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VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice
interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene
comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto,
relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81.
11 Segnliri:>
Coos. Errneregi:ja Sìrni!iscatl""*'h'i
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1O C. Ti\ TQ LC H'f;IONI E LE '"'>10''/INCE AJ'O'IOME
DI -AE'ITO ( ROLZANCJ
ALLEGATO A)
Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
H presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e
successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione
facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per
quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro
dovrà dimostrare che tale percorso ha fomite a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e
specifica n.
La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al l del
D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda
percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del
presente accordo, cosi come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n.
81/08.
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente
accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata
emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si
applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
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Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione
dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la
presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Leaming per
lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato l.
l
La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di
formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali,
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
ee), del D.Lgs. 81/08, ave esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In
mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo
paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle
attività di formazione, anche ave tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli
organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente
bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
1. REQUISITI DEl DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento cosi come previsto
all'articolo 6, comma 8, lettera m·bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti,
internamente o esternamente all'azienda, anche in modalitè e-Leaming, quale definita in Allegato l,
ave ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di
possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
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L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro. ~
2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso:
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l'obbligo di frequenza de\90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e
lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
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CONF~R~NZA Pfi1MAN'OI< l'E rER l HAPPORTI
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Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino
la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza
di un mediatore interculturale o di un traduttore;
anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire
l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata
l'attitudine dei sistemi informatici a favori/l! l'apprendimento, potranno essere previsti
nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in
modalità e-Leaming.
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la
centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussiOni,
nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a
simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai
processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ave possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Leaming
e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali
canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra
esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Utilizzo delle modalità di apprendimento &-Leaming
Sulla base dei criteri e delle condizioni dì cui all'Allegato l l'utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Leaming è consentito per:
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• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue:
• progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome
nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle ;m~~~t
apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei
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4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEl LAVORATORI E DEl SOGGETTI DI
CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono
individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81108.
Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del O.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i
contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento
anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera
b, del D.Lgs. n. 81/08.
Formazione Generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del
modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti:
•
•
•
•
•
•
•
concetti di rischio,
darino,
prevenzione,
protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima:
• 4 ore per tutti i settori.
Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la
formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo
articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure dì prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del
D.Lgs. n. 81/08 successivi ali costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del
D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.
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Q, mENTO E BOLZANf:
Contenuti:
• Rischi infortuni,
• Meccanici generali,
• Elettrici generali,
•
•
•
•
Macchine,
Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
• Rischi chimici,
•
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•
Nebbie -Oli- Fumi- Vapori -Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni,
Rischi biologici,
Rischi fisici.
Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
OPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con rtferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (lndividuazione
macrocategorie di rischio e corrispondenze AT~CO 2002·2007):
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
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La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di
appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri
delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n.
81/08. l contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuaJ;I;l~,
datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello s ) ,. ''18~ :-:-.,
e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi r9dr"!l""'" .r
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possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda,
aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
11 numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e
quella ~specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc),
del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso,
con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi dì formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei
settori di cui all'Allegato 1:
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso: TOTALE 8 ore
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• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
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rischio medio: TOTALE 12 ore
• 4 ore di Formazione Generale+ 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio alto: TOTALE 16 ore
Condizioni particolari
l lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che
comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi
individuati per il rischio basso.
Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata
nell'ambito del progetto strutturale "16ore~MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la
formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente
corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione
Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi
rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. l soggetti firmatari del Contratto
Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle
condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.
Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la
formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale
presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale
accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente
Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione
specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
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5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dati'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.
81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve
essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
1 contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri;
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui
il preposto opera:
lndividuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione:
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà
effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro,
Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-profesSionali acquisite in base ai contenuti del percorso fonnativo.
5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai
contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi
aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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6. FORMAZIONE DEl DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.
81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione
agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è
strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
MODULO 1. GIURIDICO- NORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive:
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la uresponsabilìtà amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 23112001, e s.m.i.;
i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
•
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs.
n. 81108);
•
•
•
•
•
gestione della documentazione tecnico amministrativa;
obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in
ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEl RISCHI
•
•
•
;
•
•
•
•
•
criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
il rischio da stress Javoro~correlato;
il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla
tipologia contrattuale;
il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di
rischio;
la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di pa.rte.ci~•azion"L_d
lavoratori e dei preposti;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
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CZ::/YfJ:,.?J;j?t{;, cthi,Ait;tiJéu·
CONI f,f~ENZA P[HMANENTL f-'F~ l AAPf-'(lnTI
TRA LO ST'<T'J LF F'lEGIONI t l E PRGVI"('E AUT0'l0ME
DI TRCNrO E 80l_LA.~0
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEl LAVORATORI
•
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
•
importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti
di conoscenza della realtà aziendale;
•
•
•
tecniche di comunicazione;
lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
•
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle
funzioni e della regolamentazìone legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere
programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità
definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Al termine del corso previa frequenza dì almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una
prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. in alternativa tra loro. Tale prova è
finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
7. ATTESTATI
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente
dagli organizzatori dei corsi in base a:
la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di
verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
o
o
o
o
o
o
l
Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
Normativa di riferimento;
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e
relativo
monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è
indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
Periodo di svolgimento del corso;
Firma del soggetto organizzatore del corso.
8. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui al punti 4 (lavoratori) e 5
costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei
seguenti casi:
a.
Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di
somministrazione e segnatamente:
•
•
•
~
l
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui
apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la
frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello
cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la
frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo
settore deve essere ripetuta.
Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda muttiservizi, vada a
svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo
quanto indicato in Allegato Il, costituisce credito formativo sia la frequenza alla
Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata;
tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrattvo,
sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del
decreto legislativo 1O settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere
effettuata ne! rispetto delle disposizioni, ave esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di
specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi
possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica
di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione
dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti,
sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n.
276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni
altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie,
nuove sostanze o preparati pericolosi:
•
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequen:za della formazione
generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata
alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale
di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.
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La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente
salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito
della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad
integrarta sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione
che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto
che non intervengono cambiamenti cosl come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs.
n. 81108.
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore,
per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e
contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
approfondimenti giuridico~normativi;
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori:
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81108, si
prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si
prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di
effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche
mediante l'utilizzo di piattaforme e-Leaming, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze
acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento
quinquennale.
Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di
mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi.
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10, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo,
unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i
preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al
presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18
mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere
avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile,
contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso
di formazione prima delta adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività,
il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5
e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato -entro e non o"re dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente
approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normativa e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e
modalità di svolgimento dei corsi.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo
viene riconosciuta come di seguito specificato:
a)
Formazione dei lavoratori e del preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di
aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto
4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di
pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normativa e delle
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità
di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da
più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12
mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non
oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dai dirigenti.
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso
di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione
del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 1Rin11
effettuata dopo il14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto
Slato Regioni del26 gennaio 2006, pubblicalo su G.U. n. 37 del14 febbraio 2006.
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12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte
migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a
rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Leaming e al
coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del
cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico
composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per
proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Allegato I
La Formazione via e-Learnlng sulla sicurezza e salute sul lavoro
pramollO
L..a formazione alla sicurezza svolti!! In Buia h8 rappresent21to tradiZionalmente Il modello di
•
formazione In grado di garantire Il plù elevato livello di lnterattlvltà.
L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti del ritmi di vita (sempre più frenetici e,
quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, al sensi
delle linee guida per li 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, In uno con
l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli Interessi dell'utente, hanno reso possibile
l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a cHst;;,nztJ, Indicata con Il
termine e-Learnlng.
Per e•Learnlng si Intende un modello formativo lnterettlvo e l'eallzzato prevla collaborazione
lnterpersonale all'Interno di gruppi dld~ttlct strutturati (aule virtuali tematlche, seminari
tematlcl) o semlstrutturatl (forum o chat telem!itlche), nel quale operi una piattaforma
Informatica che consente al discenti di lnteraglre con l tutor e anche tra toro. Tale modello
formativo non si limita, tuttl!lvla, alla semplice fruizione di materiali dld!lttlcl via Internet, t!lll'uso
della mali tl'a docente e studente o di un forum on/fne dedicato ad un determinato argomento
ma utilizza la plattarorma Informatica come strumento di reall:zza:ztone di un percorso di
apprendimento dinamico che consente 211 discente di parteclpere alle attività dldattlc:oa
formative In una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza flslc~ esistente
t~ l componenti della comunltAI di studio, In une prospettiva di piena condivisione di materiali
e conoscenze, dJ conseguenza contribuendo alle nesc:lta dJ una comunità di pratica onllne .
A questo sc:opo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia Eli formBtorl, l quali devono
essere In grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni speclflcl
degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, decenti e comitato scientifico,
Nell'attività e·Jeaming va QBI'antlto che l discenti abbl21no possibilità di accesso Bile tecnologie
Impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buone conoscenza della llngu!l
utilizzata.
Lo fgrmnzlono via o-Lg(D!ag
SI potrà ricorrere alla modalità e.·Learnlng qualore ricorrano le seguenti condltlonl:
11) Sede e 1trumentazlone
1.& formazione può svolgersi presso la sede del soggetto for'matore, presso l'azienda o presso Il
domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alle rormazlone vengano considerate orario
di lavoro effettivo. La formazione va reailzzeta attraverso una strumentazlone Idonea a
permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del perc:orso formativo ed Il
!'!conoscimento del lavoratore destinatario delta formazione.
b) Programma e materiale didattico formalizzato
Il progetto realizzato
dovr~
prevedere un documento di presentazione con te seguenti
Informazioni:
Titolo del corso;
ente o soggetto r;he lo ha prodotto;
obiettivi formativi:
Pagina 1 di l
struttura, durata e argomenti trattati nelle unita didattiche. ì'all Informazioni non sono
necessarie In relazione alla form~zlone del lavori!ltorl, trattandosi di formazione generale.
Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere Indicati l rlsc:hl specifici del
comparto produttivo di appartenenza e sul quali SI svolgerà attività di formazione:
regole di utilizzo del prodottO i
modalità di valutazione dell'apprendimento;
strumenti di feedback.
c) rutor
Deve essere garantito un esperto (tutor o doeente) a disposizione per la gestione del perr:orso
formativo. Tale soggetto deve essere In possesso di esperlenZZI e.lmeno trlennale di docenza o
Insegnamento o professionale In materia di tutela della salute e slc1.1rezze sul lavoro maturata
nel settori pubblici o prlv21tl.
d) Valutazione
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto Il percorso.
Le prove di Vl!llutazlone "In ltlnere" possono essere effettuate (ove tec:nologlcamente possibile)
In presenza telematica. La verlflcl!l di apprendimento finale ve effettul!lta In presenz.a. Delle
prove e della verifica finale deve essere data presenz21 21gll etti dell'azione formativa.
e) Durata
•
Deve essere Indicata la durate del tempo di studio previsto, Il quale va ripartito su unità
didattiche omogenee •
Deve essere possibile memorizzare l tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare
provll che l'Intero percors:o sia stato realizzato.
L21 durata della form21zlone deve essere valldate dal tutor e certificata dal sistemi di
traccia mento della piattaforma per l'e ..Lebrnfng.
f) Motertall
!l linguaggio deve essere chiaro e adeQUi:ltc el destlna~;)rl.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi
formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni In modo de tenerne conto In sede di
valutazione flMie, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative,
L'accesso al contenuti successivi deve ewenlre secondo un percorso obbligato (che non
consenta di evitare una parte del percorso).
Pagina l di l
•
Allegato 2- CndMduazione macrounegorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 2007
Rischio BASSO
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IO • OOfW'BT ao AU.'DI&IlQSSO l! AL OI!TTAiìl.mj llii"MAZIOIR m AlmJ'iUDlU t: MOTOaQJ
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fQSUXdliO
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6&- ATTMTA' DOClflllJAAl
M- ATTIVITl PRIJFES5lOIIALI,. m&IIU&UfE II!'TBXICHE
69 • A1'TIVIT" LEG.WE CJJNT.wirr;\
1Q • ATTMTÀ DJ DIREZIOIE AZJEHDtiJ..f E DI a:J6l1..ENlA (Bl'[C»W..E
1l - A.TlMJ"À tm.l Sll.DI DII AROiriBTllllA. E ~ m..tAI.lDI
n - R1CBtCA SCIENTlflCA E SYil1WPO
7J - REIUGTÀ E RICBOiE 01 IEICAlP
14- ti.TMf AlTMTÀ 'f'RO'E§,'S!(NU. SCIEHTlf(QE E~
m AtWl5l troaOE
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·-AfTMtA
DI' t«l..miiO E l.fAS!N(
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58-
59- A.TTlVIli..Ol atOOUZtllfiE ClMNr\~f..\. DJ VIDEO EOl PP.CJGVJoM~l'RB'lSlYl. DI Rfiil5l'RAZIONJ MJSIGI,U E 50N()ftf:
60- ATTIVITÀ DI ~E T1WJollSSlCifE
61-TaBXM.IIltAZWKI
61 -~DI SDflWARE, <I.flSlllBaA INRIRMA.llCA E ATIMTÀ COMEiSf
63- ATTMrÀ 06 .avili O"'tfllRHAZZaE E AlTIU ~ INRI'\I'V.llO
1!: -ATTMTÀ M~~ CtJ DmlAI l9WIIill0 E OlY'E!IlTIMBITO
90 • A.TJMrÀ a!EAJM., Alti1SflDt E 01 IKIRKTllMHfffJO
91 • ATlliiiTÀ Dt lllllaJEOfE, AAOIM, Kll5EI
m AlTR:E ATTIVITÀ a.LT\.IRAU
92 • ATTMTÀ RI~ LELUTTBUE.lE SlllHMESSf.,.lf OS. !:l\ GIOCO
93 • ATJ'MTA !ii'ORUVE,. DJDll'RATTlMMBIIO f DI orvBUlM:Nro
S· .UTili ATTIVlTÀ.m SBlYIZI
94 • AJTMT.i. DI ORCiiXlZlAZIOHI A.SSIXJ.I;T1'IE
95- iiD'AAAllCIE Ol CIHm'm E DJ HKI PBt USO f'ERSCitW..E E PlR lA CASA
96- Al.tRE ATTMTÀOI ~l'ellA P61SC1Uo
PkOOUliDiff
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9B • moDUllONE DI tBil ~Tll'lR L50 PRORUO DA l'ARTE Ol fAKIGL.II: E aJINI.IIf'NZr
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Allegato 2- rndividuazione mC!r.rocategorie di rischio e corrispondenze ATKO 2002_2007
Rischio AlTO
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17- FNIIUCAZKft!: Ol CARI"A EDlAOXJTTI Dl OJIJA
iB- SfNFA E IUPRIXltiZICIE DI Slll'l'(ll(J1 REQSTRA.ll
ZJ- FAEIIU<:Al!CIIE 01 Al'DJ PRODOTTJIJE!L.I.lA\OIAZUI'iE tll MllEW..JNOO NRAU.!FBU
24 - HETAU..lJRliL\
25 • fi.SIIUCAZICICE DJ JlllOIXIlTI DI METotU.D, t:!iD..lJ5I w.aJ1IN.I.RJ f: A~
28 • f#.E!I!RICAZICE I.Q KIDliDWII ED Af'F>ARECCilA~OCA
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1:6 - fABIIRlC'AZII:tiE DI <IM'UiBl E PR000TT1 DI B.E1'TìtCffiO. f ama.; APPAIIEIH aEnRJJNBm:AU, APPMHilil
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