. ù. ' COMUNICAZIONE N.lt (.! Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DE! MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTl'IATRI ,.q Al PRESIDENTI DEGLI ISCRITTI PER LE DEGLI ALL'ALBO COMMISSIONI ODONTOIATRI r·.• !'<· FNOMCcO Oggetto: Conferenza Stato-Regioni: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Cari Presidenti, facendo seguito alla Comunicazione n. 3 del 3 gennaio 2012 si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 è stato pubblicato l'Accordo sancito tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08. Appare importante rilevare che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 è stato pubblicato anche l'Accordo indicato in oggetto che appare di particolare rilevanza per i Presidenti degli Ordini provinciali e per i medici o odontoiatri titolari di studi protessionali con dipendenti. Si rileva infatti che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. 1), del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni costituisce un obbligo del datore di lavoro di adempiere alla informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza disciplinata dagli artt. 36 e 37 del citato decreto a cui è correlato specifico apparato sanzionatorio (art. 55, comma 5, lett. c. - arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro). Per i dipendenti della P.A. è previsto un corso di formazione per un numero totale di 12 ore (rischio medio). Per i dipendenti di studi medici e odontoiatrici sembrerebbe essere previsto un corso di formazione per un numero totale di 16 ore (rischio alto). Con riferimento ai lavoratori è previsto poi un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per tutti livelli di rischio. Al fine di consentire un esame approfondito della materia si allega copia del provvedimento indicato in oggetto. Cordiali saluti Amede ianco Ali. n.1 M.F h·dcr,ìzionc N,ìzionalc degli Ordini der Medrci Chirurghi c degli Odnntoiatri l'i-1;1:,1 ( <>1.1 di 1\lr'll!:u. 1\(l,.,\- ()()1'12 1\<Jm,l- Tcll'lorw ()(,l(, 20 li f-d\ ()h 12 ~~il l il- e-m,1il. pre~idt•rv.lf<drHHlHl'O.it (j/J . / t7taJ.rd~n<x-ri /P. c// k' / /i!/ r/'r-/ · [:Jrn.J[-j?-f/r 1"//i ._/f/{/;;~t:J/}/ ,._,l,,FER:'>~L~ r'>'·~M~NlNI>" r'·FF< R"-"'''lf<T! 1''l· LU •;;; l'' l F Ri:GI(.Jnl F LE PRIJVI'K,I~ ~ UTU~J<-IIAF C'l rlrHH0 ( Ll(r ,",\NO Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la fonnazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Repertorio atti n. <.Z.{ /f5fi<Jel21 dicembre 2011 LA CONFERENZA PERMANENTE PER l RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del21 dicembre 2011 VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoron, e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali; VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data Sluglio 2009 e diramata in data 141uglio 2009; CONSIDERATO che t'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato; VISTA la nota del16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009; CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sadali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali; • ' ' V!--:?5 / Ji&Ué.t'e.n-xa c:&/?J:n.J;j7~ckc'~tc:Jh..e' COI\~ERENZA PU-IMANEI<T~ TRA L() ~l rER l RAP~OH' l AlO, LE flEGIONI E LE PRU'iiNCE AUTON(")ME Ili TFl~NTCl E SULZANO VIST~ le note del27 maggio, del7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento; VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi; VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale ll Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni; VISTA la nota in data 14 luglio 2011 , con la quale è stata diramata la nota della Proviricia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola; VISTA la lettera del261uglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo; CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato. su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti; < CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola; < ( i'' VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica; VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome; VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola; r l VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011; ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 11 Segnliri:> Coos. Errneregi:ja Sìrni!iscatl""*'h'i fç:,c~ ,y_ ~/" n-.. !!Jl~?tXC? af/Yif:~M;j?do aft·Lr.&Jat.· ~fiA CO'If'lHI-N7 A f'ERMANl._NTF f'ER l RAPPORTI 1O C. Ti\ TQ LC H'f;IONI E LE '"'>10''/INCE AJ'O'IOME DI -AE'ITO ( ROLZANCJ ALLEGATO A) Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni. PREMESSA H presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fomite a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica n. La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al l del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. i Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Leaming per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato l. l La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ave esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ave tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. 1. REQUISITI DEl DOCENTI In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento cosi come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m·bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalitè e-Leaming, quale definita in Allegato l, ave ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. compit~ [ L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro. ~ 2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso: c) i nominativi dei docenti; d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza de\90% delle ore di formazione previste; g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. ------------------------------~·--- /!3fa:Jtd{;71"'U? a0/~.><J:j7~ a0;Jtftnr4Ptv' CONF~R~NZA Pfi1MAN'OI< l'E rER l HAPPORTI TRA LO STAT:), l f REGIONI E l.f. PROV<NCE AUIONOME rll TRENI Q f BOLZANO • • Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore; anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favori/l! l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Leaming. 3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussiOni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche; d) favorire, ave possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Leaming e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. Utilizzo delle modalità di apprendimento &-Leaming Sulla base dei criteri e delle condizioni dì cui all'Allegato l l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Leaming è consentito per: 'l • la formazione generale per i lavoratori; • la formazione dei dirigenti; • i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; • la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue: • progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle ;m~~~t apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei ''··· .f' t ,.,. J{ ~c:·· ~~' ~Q, .... )>. 1'S']ijd ~l~ , .. !!3f&!tc~""a ck/~,6r~dJ:,h·Jftm:Jét~· " CONFU<FN2A PlHWI'.lHJTl PF.A l A,O..f'PORTI TRA lO STATO Lf REGIOfJI F. ~E PROVIrKE AU rONOME DI TRLNHl E BOLlANO 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEl LAVORATORI E DEl SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08 Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81108. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del O.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08. Formazione Generale Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti: • • • • • • • concetti di rischio, darino, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima: • 4 ore per tutti i settori. Formazione Specifica Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure dì prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi ali costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28. c~:òtfk7txa //}C// cV[ . /? /. ff~ .·u<..· 0c4k);:J7-ft-O a!é:b Jf/U:.M{.(H/W/ CONFERENiA PERMANENn PER l RA;'f'ORTI TRA l_ Q STAI O. LE RLG10NI E i.F rR~MNCE AU10NOME Q, mENTO E BOLZANf: Contenuti: • Rischi infortuni, • Meccanici generali, • Elettrici generali, • • • • Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, • Rischi chimici, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nebbie -Oli- Fumi- Vapori -Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici. Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, OPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con rtferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi. Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (lndividuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze AT~CO 2002·2007): • 4 ore per i settori della classe di rischio basso; • 8 ore per i settori della classe di rischio medio; • 12 ore per i settori della classe di rischio alto. i '' - p (?_Q_ La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. l contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuaJ;I;l~, datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello s ) ,. ''18~ :-:-., e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi r9dr"!l""'" .r Ot '\~" possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. 11 numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella ~specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto. Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza. Durata minima complessiva dei corsi dì formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 1: • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore ( • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di ~ . Q. · rischio medio: TOTALE 12 ore • 4 ore di Formazione Generale+ 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore Condizioni particolari l lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore~MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. l soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza. Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi. o 6)5 . / c/-teJrdL-/?Xa / pé/7 O!%;[ . d /. $f . "' . Uc:'"nJf!Ftro aer: J#'tt?uJr-?.-1/ CONFERL~lt\ PERMANENTL PFR l RAPPORTI .' rlA L(.} ')T ATO l l Ri=GIONI t LE l'R'JV,t1CE AIJ l <>NOME DI ~RE'IH) ~SOLO NO 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La formazione del preposto, così come definito dati'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. 1 contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera: lndividuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione: Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-profesSionali acquisite in base ai contenuti del percorso fonnativo. 5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ~ ~ 6JJ / L/?<:;:J.rfl'b/?/}f/.P cUc;:;:>M{~d:,c~·A,c;;éu· (;(.)Nf-F"iENZfl. PFf!MANlNTf' rEA l '1Ai'~OiiTI TRA LI) STATO. LF REGION' F LE DHI)VINCE AUTQN(lME ()l TREN l;) ~ BOL~AW) 6. FORMAZIONE DEl DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: MODULO 1. GIURIDICO- NORMATIVO • • • • • • • sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive: soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la uresponsabilìtà amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 23112001, e s.m.i.; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA • modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81108); • • • • • gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEl RISCHI • • • ; • • • • • criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress Javoro~correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di pa.rte.ci~•azion"L_d lavoratori e dei preposti; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria; ._~v/a:;?t~a CZ::/YfJ:,.?J;j?t{;, cthi,Ait;tiJéu· CONI f,f~ENZA P[HMANENTL f-'F~ l AAPf-'(lnTI TRA LO ST'<T'J LF F'lEGIONI t l E PRGVI"('E AUT0'l0ME DI TRCNrO E 80l_LA.~0 MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEl LAVORATORI • competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; • importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; • • • tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazìone legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso previa frequenza dì almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 7. ATTESTATI Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori); la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti). Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: o o o o o o l Indicazione del soggetto organizzatore del corso; Normativa di riferimento; Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti); Periodo di svolgimento del corso; Firma del soggetto organizzatore del corso. 8. CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui al punti 4 (lavoratori) e 5 costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: • • • ~ l qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta. Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda muttiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato Il, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrattvo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte. Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 1O settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata ne! rispetto delle disposizioni, ave esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore. b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: • è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequen:za della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione. c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a. l 6/'f . / ~/t&Jr~l&/l/X{'"L- cv . /4': . " . /p /? /. a'~:? C:/c;?IJ;?~à? c~a Jl'(in-t{J~r-1I T~A CO"! Lf<F~7.A P~ilMA'~F"-lE PEk l FIAF'r'GRTI lO ,~TATO cL HfGiCt\1 E Ll Pi10VIN<:.:E AU l 0N0r~E IJ, TR~"llO L L<(JilANO La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarta sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti cosl come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81108. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. 9. AGGIORNAMENTO Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico~normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori: aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81108, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Leaming, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. l !!ft.JtLih/tX<Za:t/?f:_,tJ;j;rtf;; rb'~u6éu' çi)NFE'1EN~A PERMANENTE P l <l l RAP~(),lTI THA LO STAI O, LE RU:;,(),~I E LF PR·:.NINl-E A·JTONOME LJl T~Ef'!Tl) F òOL:':ANO 10, DISPOSIZIONI TRANSITORIE Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima delta adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato -entro e non o"re dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normativa e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. 11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e del preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normativa e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dai dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 1Rin11 effettuata dopo il14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto Slato Regioni del26 gennaio 2006, pubblicalo su G.U. n. 37 del14 febbraio 2006. o ' . c~via0nxa //'CL/ . /? a:h,. /~ . "' . rtet Ùv/t.J!j7?t0 ~.'f-t-._/V"(~?uo"--ti C(I"FE~ENZA l 'lA LC STA"(), L E pEf;MANENTl REGIONI~ ~Eri l RA~PUFn l l f l'ilOVINC'è AIITONDME DI TRE'ITO l rJ()LUNO 12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Leaming e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Allegato I La Formazione via e-Learnlng sulla sicurezza e salute sul lavoro pramollO L..a formazione alla sicurezza svolti!! In Buia h8 rappresent21to tradiZionalmente Il modello di • formazione In grado di garantire Il plù elevato livello di lnterattlvltà. L'evoluzione delle nuove tecnologie, del cambiamenti del ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, al sensi delle linee guida per li 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, In uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli Interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a cHst;;,nztJ, Indicata con Il termine e-Learnlng. Per e•Learnlng si Intende un modello formativo lnterettlvo e l'eallzzato prevla collaborazione lnterpersonale all'Interno di gruppi dld~ttlct strutturati (aule virtuali tematlche, seminari tematlcl) o semlstrutturatl (forum o chat telem!itlche), nel quale operi una piattaforma Informatica che consente al discenti di lnteraglre con l tutor e anche tra toro. Tale modello formativo non si limita, tuttl!lvla, alla semplice fruizione di materiali dld!lttlcl via Internet, t!lll'uso della mali tl'a docente e studente o di un forum on/fne dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la plattarorma Informatica come strumento di reall:zza:ztone di un percorso di apprendimento dinamico che consente 211 discente di parteclpere alle attività dldattlc:oa formative In una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza flslc~ esistente t~ l componenti della comunltAI di studio, In une prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, dJ conseguenza contribuendo alle nesc:lta dJ una comunità di pratica onllne . A questo sc:opo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia Eli formBtorl, l quali devono essere In grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni speclflcl degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, decenti e comitato scientifico, Nell'attività e·Jeaming va QBI'antlto che l discenti abbl21no possibilità di accesso Bile tecnologie Impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buone conoscenza della llngu!l utilizzata. Lo fgrmnzlono via o-Lg(D!ag SI potrà ricorrere alla modalità e.·Learnlng qualore ricorrano le seguenti condltlonl: 11) Sede e 1trumentazlone 1.& formazione può svolgersi presso la sede del soggetto for'matore, presso l'azienda o presso Il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alle rormazlone vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va reailzzeta attraverso una strumentazlone Idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del perc:orso formativo ed Il !'!conoscimento del lavoratore destinatario delta formazione. b) Programma e materiale didattico formalizzato Il progetto realizzato dovr~ prevedere un documento di presentazione con te seguenti Informazioni: Titolo del corso; ente o soggetto r;he lo ha prodotto; obiettivi formativi: Pagina 1 di l struttura, durata e argomenti trattati nelle unita didattiche. ì'all Informazioni non sono necessarie In relazione alla form~zlone del lavori!ltorl, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere Indicati l rlsc:hl specifici del comparto produttivo di appartenenza e sul quali SI svolgerà attività di formazione: regole di utilizzo del prodottO i modalità di valutazione dell'apprendimento; strumenti di feedback. c) rutor Deve essere garantito un esperto (tutor o doeente) a disposizione per la gestione del perr:orso formativo. Tale soggetto deve essere In possesso di esperlenZZI e.lmeno trlennale di docenza o Insegnamento o professionale In materia di tutela della salute e slc1.1rezze sul lavoro maturata nel settori pubblici o prlv21tl. d) Valutazione Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto Il percorso. Le prove di Vl!llutazlone "In ltlnere" possono essere effettuate (ove tec:nologlcamente possibile) In presenza telematica. La verlflcl!l di apprendimento finale ve effettul!lta In presenz.a. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenz21 21gll etti dell'azione formativa. e) Durata • Deve essere Indicata la durate del tempo di studio previsto, Il quale va ripartito su unità didattiche omogenee • Deve essere possibile memorizzare l tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare provll che l'Intero percors:o sia stato realizzato. L21 durata della form21zlone deve essere valldate dal tutor e certificata dal sistemi di traccia mento della piattaforma per l'e ..Lebrnfng. f) Motertall !l linguaggio deve essere chiaro e adeQUi:ltc el destlna~;)rl. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni In modo de tenerne conto In sede di valutazione flMie, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative, L'accesso al contenuti successivi deve ewenlre secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso). Pagina l di l • Allegato 2- CndMduazione macrounegorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 2007 Rischio BASSO --~ --~- IO • OOfW'BT ao AU.'DI&IlQSSO l! AL OI!TTAiìl.mj llii"MAZIOIR m AlmJ'iUDlU t: MOTOaQJ -tS - mf'tHBl(l() ALL'UGOSSO E AL DflTAGIJI) E IUPARAZKrtE Dl AllltM:ICDI.I E HOTIXlQJ 4fi-(IN600 m.'!NGR05SO, fSCUISO tulJ.D DJ AUTOYEICOO EDIHOJOIJ[]J (1. aJOIERCO.Il.DErTAQIO,E5ClliSOtQUOOI AtmM1C0U EDJ HOllXlQJ (~ ---""---'--' paslialrl. fQSUXdliO • 6&- ATTMTA' DOClflllJAAl M- ATTIVITl PRIJFES5lOIIALI,. m&IIU&UfE II!'TBXICHE 69 • A1'TIVIT" LEG.WE CJJNT.wirr;\ 1Q • ATTMTÀ DJ DIREZIOIE AZJEHDtiJ..f E DI a:J6l1..ENlA (Bl'[C»W..E 1l - A.TlMJ"À tm.l Sll.DI DII AROiriBTllllA. E ~ m..tAI.lDI n - R1CBtCA SCIENTlflCA E SYil1WPO 7J - REIUGTÀ E RICBOiE 01 IEICAlP 14- ti.TMf AlTMTÀ 'f'RO'E§,'S!(NU. SCIEHTlf(QE E~ m AtWl5l troaOE """"'""""""" ·-AfTMtA DI' t«l..miiO E l.fAS!N( ---•----------- 58- 59- A.TTlVIli..Ol atOOUZtllfiE ClMNr\~f..\. DJ VIDEO EOl PP.CJGVJoM~l'RB'lSlYl. DI Rfiil5l'RAZIONJ MJSIGI,U E 50N()ftf: 60- ATTIVITÀ DI ~E T1WJollSSlCifE 61-TaBXM.IIltAZWKI 61 -~DI SDflWARE, <I.flSlllBaA INRIRMA.llCA E ATIMTÀ COMEiSf 63- ATTMrÀ 06 .avili O"'tfllRHAZZaE E AlTIU ~ INRI'\I'V.llO 1!: -ATTMTÀ M~~ CtJ DmlAI l9WIIill0 E OlY'E!IlTIMBITO 90 • A.TJMrÀ a!EAJM., Alti1SflDt E 01 IKIRKTllMHfffJO 91 • ATlliiiTÀ Dt lllllaJEOfE, AAOIM, Kll5EI m AlTR:E ATTIVITÀ a.LT\.IRAU 92 • ATTMTÀ RI~ LELUTTBUE.lE SlllHMESSf.,.lf OS. !:l\ GIOCO 93 • ATJ'MTA !ii'ORUVE,. DJDll'RATTlMMBIIO f DI orvBUlM:Nro S· .UTili ATTIVlTÀ.m SBlYIZI 94 • AJTMT.i. DI ORCiiXlZlAZIOHI A.SSIXJ.I;T1'IE 95- iiD'AAAllCIE Ol CIHm'm E DJ HKI PBt USO f'ERSCitW..E E PlR lA CASA 96- Al.tRE ATTMTÀOI ~l'ellA P61SC1Uo PkOOUliDiff ,....._,, 9B • moDUllONE DI tBil ~Tll'lR L50 PRORUO DA l'ARTE Ol fAKIGL.II: E aJINI.IIf'NZr --------{ Pagina 1 di 3 o Q w :E o ·-~ Q! N' i =a • Allegato 2- rndividuazione mC!r.rocategorie di rischio e corrispondenze ATKO 2002_2007 Rischio AlTO e c c c r c lrdS:Jie Aln'eltari ea:.. ,. ~ ID· TIS'!ifi. ~ DB Cc:n:ia:rie. Cuoio DC •~ ""' lJ - IHOOS11UA.DB.l.E IIEVIJU l2 - IMOl!iTRIA te. TABIJXD 13 ·INDtlmUETES.'SII.l 14 ·~DI Alrnax.J D1 AIEIG.lAHEM'O; ~DI NlTlCDU IN m.LE E mLICOA 1S • FA!II'!ItlCAllotE OJM11C11.1 BI PELLE E S1M1U l' -tl'tDUSJIUA DEL u:GHO E DEI PRlXlOTTT IN lBil ~ìERWI~ 1HIRBDO 17- FNIIUCAZKft!: Ol CARI"A EDlAOXJTTI Dl OJIJA iB- SfNFA E IUPRIXltiZICIE DI Slll'l'(ll(J1 REQSTRA.ll ZJ- FAEIIU<:Al!CIIE 01 Al'DJ PRODOTTJIJE!L.I.lA\OIAZUI'iE tll MllEW..JNOO NRAU.!FBU 24 - HETAU..lJRliL\ 25 • fi.SIIUCAZICICE DJ JlllOIXIlTI DI METotU.D, t:!iD..lJ5I w.aJ1IN.I.RJ f: A~ 28 • f#.E!I!RICAZICE I.Q KIDliDWII ED Af'F>ARECCilA~OCA GJ4i!!IOISDI metL'IIIO 1:6 - fABIIRlC'AZII:tiE DI <IM'UiBl E PR000TT1 DI B.E1'TìtCffiO. f ama.; APPAIIEIH aEnRJJNBm:AU, APPMHilil DJ I"':1SllRA2JJE f b1 OIIIOI.OGI mcan•~r l7 ·FABIIUfAZWNI! 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